Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 214
2009 07212/008
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21
DICEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 10 novembre
2009)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRARIS Giovanni Maria |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il
Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI
Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO
Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI
Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI
Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore
Viano.
Tra tali aree era altresì incluso il terreno identificato
al vecchio catasto terreni al foglio 83, mappale 91, necessario alla
realizzazione di un giardino pubblico, ed acquisito dalla Città a seguito di
cessione volontaria con atto a rogito Segretario Generale Rocco Orlando Di
Stilo rep. 1238 del 4 giugno 1987 (raffigurato con il n. 17 nell'estratto di
mappa annesso al citato atto, che si allega al presente provvedimento) (all. 1
- n. ).
Le recinzioni realizzate successivamente sulle aree, al
fine di delimitare fisicamente il giardino pubblico dai complessi residenziali,
dalle aree di pertinenza e dai suoli di proprietà privata prospicienti la via
Veglia, non seguirono tuttavia perfettamente il tracciato del piano
particellare d'esproprio. In prossimità dell'attuale fabbricato sito al civico 69
della via Veglia, in particolare, la recinzione venne posizionata in totale
difformità rispetto al suddetto piano, così che una parte delle aree non
oggetto di esproprio finì con l'essere fisicamente annessa al giardino pubblico
sopra citato, mentre alcune porzioni di terreno delle quali la Città aveva
acquisito la proprietà in esito al summenzionato atto a rogito Segretario
Generale Di Stilo non vennero ricomprese e finirono con l'essere annesse alle
aree pertinenziali all'edificio di via Veglia 69.
Proprio su tali ultime aree, con concessione edilizia n.
578 del 31 dicembre 1987, previa demolizione del fabbricato esistente, venne
autorizzata la realizzazione di un edificio a quattro piani, oltre a piano
interrato destinato ad autorimessa (oggetto di successiva variante n. 764 del
28 agosto 1990). Detta autorimessa finì con l'interessare, sebbene in misura
assai ridotta (come emerge dall'estratto di mappa costituente allegato n. 2),
anche il sottosuolo dell'area acquisita dalla Città con atto a rogito Segretario
Generale Di Stilo del 4 giugno 1987.
La destinazione urbanistica impressa alle aree dal Nuovo
Piano Regolatore risulta coerente rispetto al tracciato delle citate
recinzioni, che divide l'area sulla quale è stato realizzato il giardino
pubblico, destinata a servizi pubblici (Spazi Pubblici a Parco, per il Gioco e
lo Sport), da quella afferente i fabbricati ed i terreni prospettanti la via
Veglia, avente una destinazione urbanistica in prevalenza residenziale (come si
può evincere dall'unito estratto di P.R.G.) (all. 3 -
n. ).
Stante la difformità esistente tra situazione di diritto e
situazione di fatto, i condomini di via Veglia 69, nella persona dei sig.ri
Dentis Maria, Dentis Pietro Paolo, Pallaziol Lucia, Dentis Rosanna, Dentis
Carla, Gagnor Armando, Demarchi Mariacarla e Bruno Salvatore, ognuno per la
quota di relativa spettanza, con nota in data 8 gennaio 2007 formalizzavano
alla Città una proposta di permuta del terreno di loro proprietà, identificato
al Catasto Terreni al foglio 1389, mappali 184 e 186, dell'estensione di mq. 19
circa, con l'area comunale descritta al Catasto Terreni al foglio 1389
particelle 181, 182 e 185, della superficie di mq. 21 circa.
Con successivo atto notaio Merzari rep. n. 52869/16933 del
1 marzo 2007 i suddetti condomini provvedevano a depositare il regolamento di
condominio afferente lo stabile (denominato "Residenza Veglia"),
mentre con atto del medesimo notaio rep. n. 52870/16934, in pari data, gli
stessi procedevano alla divisione dell'immobile in vari lotti ed alla relativa
assegnazione in proprietà esclusiva in ragione delle quote possedute da
ciascuno. Per mero errore materiale veniva tuttavia inclusa tra i beni oggetto
di divisione anche la porzione di box auto ricavata nel sottosuolo dell'area identificata
a Catasto Terreni al foglio 1389 n. 181, quale individuata al Catasto Fabbricati della Città di Torino al
Fg. 1389 n. 2 sub. 14 parte, che veniva assegnata in proprietà ai coniugi
Dentis Carla e Gagnor Armando nella misura di 1/3 ed alla sola signora Dentis
Carla per la rimanente quota di 2/3.
La proposta di permuta avanzata dai citati condomini ha
riscontrato l'interesse della Civica Amministrazione, poiché consentirebbe alla
Città di acquisire formalmente la titolarità delle particelle 184 e 186 del Fg.
1389, relativamente alle quali la medesima da lungo tempo cura la manutenzione,
in quanto fisicamente annesse al giardino pubblico ivi realizzato (attraverso i
periodici interventi di sfalcio erba, rimozione rifiuti ecc.). Al contempo
consentirebbe al condominio (subentrato, in esito ai citati atti notaio Merzari
rep. n. 52869/16933 e 52870/16934 del 1 marzo 2007, ai singoli condomini nei
diritti spettanti agli stessi sui beni comuni) di acquisire realmente la
proprietà dell'area della Città annessa alle aree di pertinenza condominale ed
ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando la titolarità della porzione di box
edificato nel sottosuolo, assegnata loro in esito al citato atto a rogito
notaio Merzari rep. n. 52870/16934 del 1 marzo 2007.
Al fine dell'ulteriore seguito del
procedimento è stato interpellato il competente Settore Valutazioni
Immobiliari, il quale ha proceduto alla stima economica non solo dei beni
oggetto di permuta, ma anche dell'indennità per l'occupazione pregressa degli
immobili di proprietà della Città, importi che il Condominio (con deliberazione
assembleare assunta all'unanimità dei partecipanti al medesimo in data 7
ottobre 2009 e conservata agli atti del Settore proponente), ha dichiarato di
accettare. Analoghe valutazioni sono state richieste per quanto attiene alla
citata porzione di box interrato, in relazione alla quale si è inoltre posto il
problema di addivenire alla stima dell'indennizzo da corrispondere ai sensi
dell'articolo 936, comma 2 Codice Civile, importi che i signori Dentis Carla e
Gagnor Armando hanno anch'essi dichiarato di accettare.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere
alla permuta degli immobili di rispettiva proprietà tra la Città ed il
condominio di via Veglia 69 e, previa presa d'atto dell'acquisizione della
proprietà mediante accessione (ex articolo 936 Codice Civile), all'alienazione
della porzione di box insistente nel sottosuolo dell'area di titolarità
comunale descritta al Catasto Terreni al foglio 1389, mappale 181, quale
individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14 parte, in favore
dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando, secondo le condizioni meglio
indicate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di prendere
atto dell'acquisto della proprietà mediante accessione, ex articolo 936 comma 2
Codice Civile, della porzione di box auto insistente nel sottosuolo dell'area
di titolarità comunale descritta al Catasto Terreni al foglio 1389, mappale
181, dell'estensione di mq. 2 circa (raffigurata con campitura rossa
nell'estratto di mappa costituente allegato 2) (all. 2 -
n. ),
quale attualmente individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14
parte, con la precisazione che le operazioni catastali per l'esatta
individuazione del bene saranno effettuate a cura dei signori Dentis Carla e
Gagnor Armando, come meglio precisato al punto 6 del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di prendere
atto che l'indennizzo che dovrà essere versato ai sensi dell'articolo 936 comma
2 Codice Civile dalla Città, quale sommatoria tra il valore dei materiali ed il
prezzo della manodopera, è stato stimato dal Civico Ufficio Tecnico in Euro
1.000,00, approvandone la relativa corresponsione ai signori Dentis Carla e
Gagnor Armando;
3) di approvare
l'alienazione della porzione di box auto interrato menzionata al precedente
punto 1, attualmente individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub.
14 parte, a favore dei signori Dentis Carla, nata a Torino il 9 luglio 1937,
codice fiscale DNTCRL37L49L219G e Gagnor Armando, nato a Torino il 9 agosto
1932, codice fiscale GGNRND32M09L219L, coniugati in regime di comunione dei
beni ed entrambi residenti in Torino, via Veglia n. 69. Poiché, come
anticipato, nell'atto a rogito notaio Merzari rep. n. 52870/16934 del 1 marzo
2007, detta porzione è stata, per mero errore materiale, ricompresa tra i beni
oggetto di assegnazione in proprietà piena nei confronti dei suddetti signori
Dentis e Gagnor, i medesimi nel rogito notarile dovranno prendere atto del
summenzionato errore e rinunciare a qualsiasi rivendicazione nei confronti
della Città, riconoscendone la piena e pacifica titolarità;
4) di dare atto
che l'alienazione della suddetta porzione avverrà alle seguenti condizioni:
a) la Città
vende e trasferisce in piena proprietà ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando
la porzione di box auto interrato menzionata al precedente punto 1, attualmente
individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14 parte. Detta
alienazione avverrà, per la quota di 1/3, nei confronti dei suddetti coniugi e
per la rimanente quota di 2/3 a favore della sola signora Dentis Carla;
b) la porzione
verrà ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera
da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed
iscrizioni di pregiudizio, garantendone la Città ogni evizione a norma di
legge. La medesima è già nella
materiale disponibilità dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando;
c) il prezzo di
alienazione è stato determinato in Euro 3.400,00, oltre ad Euro 375,00 a titolo
di indennità di occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio antecedente),
somme che i signori Dentis Carla e Gagnor Armando dovranno versare in sede
d'atto, detratto l'importo di Euro 1.000,00 ad essi spettante ai sensi
dell'articolo 936 comma 2 Codice Civile, come meglio precisato al punto 1 del
presente disposto deliberativo, così per complessivi Euro 2.775,00;
5) di approvare
la permuta degli immobili infra descritti tra la Città ed il Condominio
"Residenza Veglia", di via Veglia 69, alle seguenti condizioni:
a) la Città
trasferisce al Condominio "Residenza Veglia", avente sede in via
Veglia 69, codice fiscale 97687310017, la piena proprietà dell'area individuata
al Catasto Terreni al foglio 1389 particelle 182 e 185, della superficie di mq.
19 circa (rappresentata con campitura rossa nell'estratto di mappa costituente
allegato 4) (all. 4 - n.
). I suoli ricadono in zona avente, alla stregua del vigente P.R.G., una
destinazione urbanistica in prevalenza residenziale (Misto M1) e sono già nella
materiale disponibilità del condominio. L'area individuata al Catasto Terreni
al foglio 1389 particella 181, destinata a cortile comune e nel cui sottosuolo
insiste la porzione di box di cui al punto 1, anch'essa già nella materiale
disponibilità del condominio, deve intendersi acquisita alla proprietà
condominiale con l'alienazione della sottostante porzione di box interrato a
favore dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando;
b) il Condominio
"Residenza Veglia", avente sede in via Veglia 69, codice fiscale
97687310017, trasferisce in piena proprietà alla Città l'area individuata al
Catasto Terreni al foglio 1389, mappali 184 e 186, dell'estensione di mq. 19
circa (raffigurata con contorno blu nell'allegato estratto di mappa - allegato
4). L'area ricade in zona avente, alla stregua del vigente P.R.G., una
destinazione urbanistica a Servizi Pubblici S - lettera "V" - Spazi
pubblici a Parco, per il Gioco e lo Sport ed è già nella materiale disponibilità
della Città;
c) l'area della
Città viene ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed
iscrizioni di pregiudizio, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge.
L'area di proprietà condominale viene acquisita a corpo, nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova, libera comunque da persone e cose, diritti reali e
personali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di
pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone il
condominio ogni evizione a norma di legge;
d) il valore
degli immobili oggetto di trasferimento di proprietà da parte della Città è
stato stimato dal Settore Logistica e Valutazioni immobiliari in Euro 3.990,00,
importo analogo a quello quantificato per l'acquisizione in proprietà delle
aree condominiali descritte al Fg. 1389, mappali 184 e 186. Il condominio sarà
inoltre tenuto al pagamento dell'indennità per l'occupazione pregressa delle
aree di proprietà comunale, calcolata nei limiti del quinquennio antecedente,
quantificata dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 1.100,00;
6) di dare atto
che le spese di rogito e conseguenti saranno a carico delle parti in relazione
alla reciproca spettanza e, per la Città, saranno sostenute dal Settore
competente; viceversa, saranno economicamente a carico del Condominio e
verranno effettuate a cura dello stesso, le operazioni necessarie all'esatta
individuazione catastale delle aree ed ogni ulteriore incombenza necessaria al
fine della corretta trascrizione degli atti permuta presso i pubblici registri
immobiliari, ad eccezione di quelle afferenti la porzione di box auto interrata
attualmente identificata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2 sub. 14 parte,
che graveranno sui signori Dentis Carla e Gagnor Armando. A tal proposito si dà
atto che per mero errore materiale le aree oggetto di acquisizione da parte
della Città, individuate, come anticipato, al Catasto Terreni al foglio 1389
particelle 184 e 186, risultano catastalmente già intestate alla Civica
Amministrazione, pur essendo di proprietà condominale, così come il mappale 183
del Fg. 1389, non oggetto di alcun negozio giuridico alla stregua del presente
provvedimento. In relazione a dette difformità si autorizzano le opportune
variazioni di intestazione catastale;
7) di demandare a
successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di
regolarizzazione contabile che si renderanno necessari;
8) di demandare
ai dirigenti competenti la presa d'atto dei nuovi dati catastali degli
immobili, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere
necessari al fine della formalizzazione dell'atto di permuta.
ALL'EDILIZIA
PRIVATA
ED AL PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
DIREZIONE
PATRIMONIO
F.to Oggioni
IL
DIRIGENTE
SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo