Direzione Generale
Settore Partecipazioni Comunali
n. ord. 224
2009 06891/064
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009
(proposta
dalla G.C. 27 ottobre 2009)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRARIS Giovanni Maria |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI
Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO
Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI
Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI
Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo
SEDUTA PUBBLICA
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
In
particolare l'articolo 4 dello statuto prevede che "la società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo
svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati,
nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso
come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche
tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e
supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del
territorio del Piemonte e del Nord - Ovest.
La società
consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o
affidanti potrà:
a) contribuire
alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole
e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la Società
sviluppa nelle forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di
aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti
commerciali con l'estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese,
al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di
commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della
Regione Piemonte;
b) promuovere sul mercato globale i prodotti e i
servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare,
organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni
temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani
all'estero;
c) contribuire
alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale
internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle
amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche
attraverso attività editoriale;
d) istituire
sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e
medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite
l'acquisizione di dati, notizie ed in formazioni sui mercati esteri, su singole
aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e
facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre
assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione
economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi
dell'Unione Europea ed extra Unione Europea;
e) promuovere la
costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse
e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale,
professionale e politico - sociale;
f) promuovere e
attrarre investimenti e partnership di società estere curando l'attività di
accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza
agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese
italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del
Nord Ovest;
g) favorire lo
sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di
investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero
degli Affari Esteri, con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Istituto
Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici
Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in
Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di
Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano
interessare gli operatori economici italiani;
h) promuovere le
risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali
ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla
valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.
Nei casi consentiti
dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo
svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore della
internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire
procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della
partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il
Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o
internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere,
generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.
La Società può compiere
le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei
confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il conseguimento
dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti
i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto
consortile.".
Ad oggi, detta società ha un capitale sociale di Euro
250.000,00, diviso in numero 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di un
Euro cadauna ed è partecipata dal Comune di Torino con una quota pari al 3% del
capitale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 8
ottobre 2007 (mecc. 2007 05087/064), esecutiva dal 22 ottobre 2007.
Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto i soci sono tenuti a
versare alla Società i contributi annuali ordinari necessari per fare fronte
alle spese generali di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare
fronte a spese di carattere straordinario. I contributi annuali ordinari sono
determinati dall'Assemblea dei Soci in funzione delle esigenze di gestione
della Società esposte nel budget, in misura non inferiore ad Euro 40.000,00 e
non superiore ad Euro 120.000,00 per ogni 1% di capitale posseduto. Infatti, il
Comune di Torino essendo titolare di una quota di partecipazione pari al 3% del
capitale sociale versa un contributo ordinario annuale al Ceipiemonte pari ad
Euro 120.000,00.
L'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di
cedere una parte delle propria partecipazione nel Ceipiemonte: ciò le
consentirebbe comunque sia l'espletamento della mission della società in quanto
trattasi di attività di più ampio respiro territoriale, sia una riduzione del
pagamento del contributo annuale.
Quanto alla disciplina del trasferimento delle azioni della
Ceipiemonte S.c.p.A., occorre prendere in esame, da un lato, lo statuto sociale
e, dall'altro, la normativa vigente in materia di dismissioni di partecipazioni
azionarie detenute da enti pubblici.
L'articolo 8 del vigente statuto sociale prevede che
"le azioni sono trasferibili, tra i soci, col consenso espresso da tanti
soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale. La proposta del
socio alienante deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta
giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo (?).
Le azioni sono altresì trasferibili a favore di terzi che
rivestano i requisiti di cui all'articolo 5, col consenso espresso da tanti
soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.
Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione
alla rispettiva partecipazione al capitale.
Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel
termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il diritto del socio
rinunciatario viene conferito agli altri soci che intendono esercitarlo.
Il socio che intenda trasferire a terzi tutte le proprie
azioni o parte di esse, le deve pertanto offrire in prelazione agli altri soci,
in proporzione al numero delle azioni di cui ciascuno di essi è titolare,
osservando le seguenti norme:
a) il socio che
intenda trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte le proprie azioni
("socio offerente") deve offrirle agli altri soci
("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, le
generalità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre
condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera
raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne
comunicazione ai destinatari entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è
validamente fatta dal socio offerente. La comunicazione del destinatario deve
indicare il numero delle azioni che egli intende acquistare e precisare se egli
accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può
acquistare tutte le azioni che gli spettano in prelazione ovvero optare per
l'acquisto di un numero inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare in
tutto od in parte le azioni non acquistate in prelazione dagli altri aventi
diritto. Lo stesso criterio della ripartizione tra tutti i soci del numero
delle azioni offerte in vendita vale per la ripartizione, tra coloro che ne
facciano richiesta, delle azioni sul le quali i soci non hanno esercitato il
diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso,
l'offerta deve essere complessivamente accettata per tutte le azioni offerte in
vendita e non solo per una parte di esse;
b) nel caso in
cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, le azioni sono loro
trasferite entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'ultima
accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno
gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera
"a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i
singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino
di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è de terminato da un
arbitratore unico, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in
mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente
pro-tempore del l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. La
determinazione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.
(?);
c) se l'accettazione
fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o
non riguarda tutte le azioni offerte in vendita, il socio offerente è libero di
trasferire al terzo tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione,
purché il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla
scadenza del termine di trenta giorni, di cui alla precedente lettera
"a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di
quindici giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui alla precedente
lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e
nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati
dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)";
d) nell'ipotesi
di cui alla precedente lettera "c)", nonché nell'ipotesi di
trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario,
l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere
dall'Assemblea ordinaria dei soci il gradimento all'ingresso del nuovo
azionista. La proposta del l'offerente deve essere presentata all'Assemblea dei
soci entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo
Amministrativo. L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento al la
vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero
senza motivazione. (?).
Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal
momento della sua iscrizione nel libro dei soci.".
Nel caso di specie non
risulta applicabile il D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) in forza del combinato disposto degli
articoli 1, 3 commi 3-18 ed articolo 19, ritenuto comunque che in forza
dell'articolo 27 del D. Lgs. 163/2006 (Principi relativi ai contratti esclusi) è
estrapolabile il principio generale per cui l' "affidamento" di
contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
L'operazione di cessione della partecipazione detenuta
nella società "Ceipiemonte S.c.p.A." potrà pertanto seguire i
seguenti possibili scenari:
i) vendita ad un altro socio;
ii) vendita alle
Camere di Commercio del Piemonte, alla Chambre della Valle d'Aosta, alla
Regione Piemonte, la Regione della Valle d'Aosta, all'Unione regionale delle
Camere di Commercio del Piemonte, agli enti pubblici, agli enti territoriali,
alle associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici o privati portatori di
interessi generali che possono apportare benefici al sistema
dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che, siano in grado
di concorrere all'attuazione del l'oggetto sociale. Possono inoltre partecipare
alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore
dell'internazionalizzazione.
Quanto al prezzo di vendita si precisa che, ai fini della
cessione, sarà utilizzato il valore nominale della partecipazione qualora la
cessione sia a favore di altri soci nell'ipotesi in cui questi esercitino il
diritto di prelazione, oppure, qualora la cessione sia effettuata a favore di
terzi non soci, sarà utilizzato il valore unitario della partecipazione
calcolato sulla base dell'ultimo patrimonio netto approvato della società.
Da ultimo si procederà alla sottoscrizione del contratto
nonché agli adempimenti societari richiesti dalla vigente normativa.
Si precisa inoltre che il mantenimento della partecipazione
nella società consortile in oggetto è conforme, sotto il profilo della
legittimità, al dettato normativo dell'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario, in
quanto consente al Comune di Torino di perseguire le finalità istituzionali di
cui all'articolo13 T.U.EE.LL. e in particolare di svolgere le funzioni
amministrative riguardanti lo sviluppo economico.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte pare opportuno
approvare la dismissione parziale della partecipazione della Città nella
società "Ceipiemonte S.c.p.A.", con sede in Torino, corso Regio Parco
n. 27/29, pari a numero 5.000 azioni ordinarie nominative, rappresentanti una
quota del 2% del capitale sociale.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto
che, qualora la cessione sia a favore di altri soci che esercitino il diritto
di prelazione ai sensi del vigente statuto, il valore della cessione sarà il
valore nominale della partecipazione;
3) di dare atto
che, qualora la cessione sia a favore di terzi (non soci), sarà utilizzato il
valore unitario della partecipazione calcolato sulla base dell'ultimo
patrimonio netto approvato della società;
4) di dare atto
che, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007 (Legge
Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione nella società "Ceipiemonte
S.c.p.a." risponde ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni di
legge, in quanto la predetta partecipazione è necessaria per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'Ente;
5) di demandare a
successivi provvedimenti degli organi competenti e determinazioni dirigenziali
la realizzazione della procedura di vendita ed il perfezionamento della
presente deliberazione;
6) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Dealessandri
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
SETTORE PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to Mora
LA FUNZIONARIA IN P.O. CON
DELEGA
SETTORE PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to Delli Colli
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo