Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali

n. ord. 224   

2009 06891/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009

 

(proposta dalla G.C. 27 ottobre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo

 

SEDUTA PUBBLICA         

 

OGGETTO: DISMISSIONE DI UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA MINORITARIA DETENUTA NELLA SOCIETÀ "CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.": APPROVAZIONE.

 

          Proposta del Vicesindaco Dealessandri.  

 

          La società consortile per azioni denominata "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.", siglabile "Ceipiemonte S.c.p.a.", costituita in attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile, con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino (rep. n. 143053/63014), ha tra le proprie attività quella di sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord - Ovest.

In particolare l'articolo 4 dello statuto prevede che  "la società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord - Ovest.

La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:

a)       contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la Società sviluppa nelle forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte;

b)      promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero;

c)       contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale;

d)      istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed in formazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea;

e)       promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico - sociale;

f)       promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando l'attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest;

g)       favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani;

h)       promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.

Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore della internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.

La Società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.".

          Ad oggi, detta società ha un capitale sociale di Euro 250.000,00, diviso in numero 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna ed è partecipata dal Comune di Torino con una quota pari al 3% del capitale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2007 (mecc. 2007 05087/064), esecutiva dal 22 ottobre 2007.

          Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto i soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari necessari per fare fronte alle spese generali di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario. I contributi annuali ordinari sono determinati dall'Assemblea dei Soci in funzione delle esigenze di gestione della Società esposte nel budget, in misura non inferiore ad Euro 40.000,00 e non superiore ad Euro 120.000,00 per ogni 1% di capitale posseduto. Infatti, il Comune di Torino essendo titolare di una quota di partecipazione pari al 3% del capitale sociale versa un contributo ordinario annuale al Ceipiemonte pari ad Euro 120.000,00.

          L'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di cedere una parte delle propria partecipazione nel Ceipiemonte: ciò le consentirebbe comunque sia l'espletamento della mission della società in quanto trattasi di attività di più ampio respiro territoriale, sia una riduzione del pagamento del contributo annuale.

          Quanto alla disciplina del trasferimento delle azioni della Ceipiemonte S.c.p.A., occorre prendere in esame, da un lato, lo statuto sociale e, dall'altro, la normativa vigente in materia di dismissioni di partecipazioni azionarie detenute da enti pubblici. 

          L'articolo 8 del vigente statuto sociale prevede che "le azioni sono trasferibili, tra i soci, col consenso espresso da tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale. La proposta del socio alienante deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo (?).

          Le azioni sono altresì trasferibili a favore di terzi che rivestano i requisiti di cui all'articolo 5, col consenso espresso da tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

          Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale.

          Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il diritto del socio rinunciatario viene conferito agli altri soci che intendono esercitarlo.

          Il socio che intenda trasferire a terzi tutte le proprie azioni o parte di esse, le deve pertanto offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a)       il socio che intenda trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte le proprie azioni ("socio offerente") deve offrirle agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, le generalità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è validamente fatta dal socio offerente. La comunicazione del destinatario deve indicare il numero delle azioni che egli intende acquistare e precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può acquistare tutte le azioni che gli spettano in prelazione ovvero optare per l'acquisto di un numero inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare in tutto od in parte le azioni non acquistate in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione tra tutti i soci del numero delle azioni offerte in vendita vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle azioni sul le quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per tutte le azioni offerte in vendita e non solo per una parte di esse;

b)      nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, le azioni sono loro trasferite entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è de terminato da un arbitratore unico, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente pro-tempore del l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. La determinazione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. (?);

c)       se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda tutte le azioni offerte in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta giorni, di cui alla precedente lettera "a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui alla precedente lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)";

d)      nell'ipotesi di cui alla precedente lettera "c)", nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere dall'Assemblea ordinaria dei soci il gradimento all'ingresso del nuovo azionista. La proposta del l'offerente deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento al la vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. (?).

          Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.".

          Nel caso di specie non  risulta applicabile il D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in forza del combinato disposto degli articoli 1, 3 commi 3-18 ed articolo 19, ritenuto comunque che in forza dell'articolo 27 del D. Lgs. 163/2006 (Principi relativi ai contratti esclusi) è estrapolabile il principio generale per cui l' "affidamento" di contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

          L'operazione di cessione della partecipazione detenuta nella società "Ceipiemonte S.c.p.A." potrà pertanto seguire i seguenti possibili scenari:

i)        vendita ad un altro socio;

ii)       vendita alle Camere di Commercio del Piemonte, alla Chambre della Valle d'Aosta, alla Regione Piemonte, la Regione della Valle d'Aosta, all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, agli enti pubblici, agli enti territoriali, alle associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici o privati portatori di interessi generali che possono apportare benefici al sistema dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che, siano in grado di concorrere all'attuazione del l'oggetto sociale. Possono inoltre partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore dell'internazionalizzazione.

          Quanto al prezzo di vendita si precisa che, ai fini della cessione, sarà utilizzato il valore nominale della partecipazione qualora la cessione sia a favore di altri soci nell'ipotesi in cui questi esercitino il diritto di prelazione, oppure, qualora la cessione sia effettuata a favore di terzi non soci, sarà utilizzato il valore unitario della partecipazione calcolato sulla base dell'ultimo patrimonio netto approvato della società.

          Da ultimo si procederà alla sottoscrizione del contratto nonché agli adempimenti societari richiesti dalla vigente normativa.

          Si precisa inoltre che il mantenimento della partecipazione nella società consortile in oggetto è conforme, sotto il profilo della legittimità, al dettato normativo dell'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario, in quanto consente al Comune di Torino di perseguire le finalità istituzionali di cui all'articolo13 T.U.EE.LL. e in particolare di svolgere le funzioni amministrative riguardanti lo sviluppo economico.

          Alla luce delle motivazioni sopra esposte pare opportuno approvare la dismissione parziale della partecipazione della Città nella società "Ceipiemonte S.c.p.A.", con sede in Torino, corso Regio Parco n. 27/29, pari a numero 5.000 azioni ordinarie nominative, rappresentanti una quota del 2% del capitale sociale.  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, all'alienazione di numero 5.000 azioni ordinarie nominative, rappresentanti una quota del 2% del capitale sociale, possedute dalla Città di Torino nella società Ceipiemonte S.c.p.A., con sede legale in Torino, corso Regio Parco n. 27/29,  codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 09489220013, secondo i criteri e le procedure indicati in narrativa;

2)      di dare atto che, qualora la cessione sia a favore di altri soci che esercitino il diritto di prelazione ai sensi del vigente statuto, il valore della cessione sarà il valore nominale della partecipazione;

3)      di dare atto che, qualora la cessione sia a favore di terzi (non soci), sarà utilizzato il valore unitario della partecipazione calcolato sulla base dell'ultimo patrimonio netto approvato della società;

4)      di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione nella società "Ceipiemonte S.c.p.a." risponde ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni di legge, in quanto la predetta partecipazione è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; 

5)      di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti e determinazioni dirigenziali la realizzazione della procedura di vendita ed il perfezionamento della presente deliberazione;

6)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.   

 

IL VICE SINDACO

F.to Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Delli Colli

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo