Atto n. 106 n. mecc. 2009 06512/87
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
12 OTTOBRE 2009
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio,
MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CERRATO Claudio,
LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.
RECEPIMENTO D.G.R. N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009 E DEFINITIVA REGOLAMENTAZIONE
AL TERMINE DEL PERIODO SPERIMENTALE
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO :RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E
SOCIO-SANITARIE. RECEPIMENTO D.G.R. N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009 E DEFINITIVA
REGOLAMENTAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO SPERIMENTALE.
Il Presidente Guido Alunno di
concerto con il Coordinatore alla IV Commissione Mauro Valle
riferisce:
Con nota dell’10 settembre 2009 prot. n. 044311, la
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha invitato la
Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito all’approvazione
del riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie.
recepimento D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 e definitiva regolamentazione
al termine del periodo di sperimentazione, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2009 05739/19.
Attraverso la deliberazione
del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019), "Riordino
delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie", veniva approvato un
nuovo sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e
socio-sanitarie che ha portato all'introduzione di un regime di accreditamento
dei fornitori con possibilità di scelta del fornitore da parte dei
cittadini secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Il
riordino ha avuto avvio il 16 maggio 2006 a seguito dell'approvazione
dell'accordo di programma con le Aziende sanitarie approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019), che ha definito
le modalità organizzative per la gestione integrata delle prestazioni e
dell'espletamento delle procedure per l'istituzione dell'albo dei fornitori
accreditati.
La sua attuazione è stata oggetto di monitoraggio e
verifica sia da parte dei servizi competenti delle ASL e del Comune, sia da
parte del Gruppo Misto Partecipato di cui alla deliberazione del 17 gennaio 2006
(mecc. 2006 00296/019) composto da rappresentanti del Comune, delle ASL, delle
Organizzazioni Sindacali confederali e delle Organizzazioni di secondo livello
del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale coinvolte
nel piano di Zona dei Servizi Sociali.
Stanti le caratteristiche
sperimentali del nuovo sistema, la deliberazione prevedeva la possibilità
che la Giunta Comunale adottasse, sentita la IV Commissione Consiliare, nei 24
mesi successivi all'esecutività della medesima, e cioè entro il 25
ottobre 2007, provvedimenti correttivi della stessa: in effetti nel periodo
considerato sono state approvate modifiche con le deliberazioni della Giunta
Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019) e del 12 giugno 2007 (mecc.
2007 03776/019).
Ai fini della messa a regime del sistema al termine del
biennio sperimentale, a partire dal settembre 2007, è stata avviata una
verifica di ordine più generale presso i servizi sociali e sanitari
deputati all'erogazione degli interventi e sono stati attivati gruppi di lavoro
composti da operatori sia sanitari che sociali, e tra questi ultimi sia centrali
che decentrati, che hanno individuato sia le fondamentali criticità
emerse nell'attuazione operativa del nuovo sistema sia proposte di correttivi,
che risultano da verbali agli atti dell'Amministrazione.
I dati relativi
alle prestazioni erogate nell'intero periodo e le proposte di correttivi
così elaborate sono stati discussi nel periodo febbraio/aprile 2008 in
tre sedute del Gruppo Misto Partecipato ed in due sedute di verifica
dell'accordo e del protocollo di intesa siglati in data 24 novembre 2005 tra
Comune di Torino, Organizzazioni Sindacali e Centrali Cooperative recepiti con
deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2006 (mecc. 2006
00296/019).
Inoltre nel mese di aprile 2008 si sono svolte in materia tre
sedute della IV Commissione Consiliare con l'audizione dell'associazionismo e
delle organizzazioni sindacali.
All'esito di tali confronti sono state
individuate necessità ulteriori di modifica, correttivi da apportare sia
alle norme che regolano i criteri di accesso alle prestazioni (allegato n. 1
della deliberazione di riordino) sia alle linee guida sull'appropriatezza degli
interventi nei confronti di anziani, minori e disabili (allegati n. 2 e n. 3
della deliberazione di riordino).
Parallelamente però anche in sede
nazionale e regionale sono stati avviati processi per la regolamentazione del
sistema: in particolare la Legge Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 1264 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze,
poi ulteriormente incrementato dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 2 comma
465 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), oggetto di riparto da parte della
Regione Piemonte.
La Regione Piemonte a sua volta con D.G.R. n. 45-7907 del
21 dicembre 2007 ha istituito un gruppo di lavoro finalizzato a rivedere
complessivamente il modello organizzativo per articolare le cure domiciliari
nelle diverse fasi del percorso assistenziale di cui alla D.G.R. n. 51-11389 del
23 dicembre 2003.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 maggio 2008
(mecc. 2008 02649/019) pertanto, d'intesa con le ASL cittadine, si prendeva atto
della necessità di attivare una interlocuzione con la Regione Piemonte
prima di adottare il provvedimento di messa a regime col duplice intento di
considerare in tale sede l'orientamento regionale e di contribuire alla
definizione dello stesso portando gli esiti dell'esperienza maturata
nell'operatività e si autorizzava contestualmente la sottoscrizione di un
nuovo accordo con i fornitori per il periodo 16 maggio 2008 - 31 gennaio 2009,
avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14 di quello in vigore
ed in scadenza al 15 maggio 2008 il quale recitava "(...) Nuovi accordi potranno
essere stipulati per gli anni successivi, previa adozione di apposito atto
deliberativo da parte del Comune, salvo disdetta da parte del Fornitore a mezzo
lettera raccomandata A/R entro tre mesi dalla scadenza del presente accordo
(...)".
Nei mesi di novembre e dicembre 2008 la Regione Piemonte ha
sottoposto a consultazione una bozza di deliberazione in materia di riordino
delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del
contributo economico a sostegno della domiciliarità per la
lungoassistenza di anziani non autosufficienti.
Nelle more dell'approvazione
da parte della Giunta Regionale di tale provvedimento, con deliberazione della
Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00342/019), in accordo con le
ASL cittadine, si è autorizzato il rinvio della scadenza dell'accordo in
essere con i fornitori alla data del 30 novembre 2009 e sono state adottate
alcune modifiche al succitato accordo di programma in essere.
La Giunta
Regionale con deliberazione del 6 aprile 2009 n. 39-11190 ha approvato il suo
riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituito
il contributo economico a sostegno della domiciliarità per la
lungoassistenza di anziani non autosufficienti, prevedendo che le Aziende
Sanitarie e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali raggiungessero
accordi in materia di recepimento del provvedimento regionale e di utilizzo
delle somme stanziate in sede di riparto del Fondo Nazionale delle non
autosufficienze, che per quanto riguarda il territorio della Città di
Torino sono state individuate nella misura di Euro 4.637.717,17 comprensive sia
della quota sanitaria che della quota sociale.
Con accordo del 15 giugno
2009 si è concordato con le ASL torinesi di:
- prorogare l'accordo di
programma in essere sino alla data del 30 novembre 2009 sancendo che la spesa
relativa agli interventi domiciliari di natura socio-sanitaria per anziani non
autosufficienti nell'anno 2009 fosse determinata in misura almeno pari a quella
del 2008, maggiorata del finanziamento proveniente dal Fondo Nazionale per una
spesa globale pari a Euro 35.868.512,00;
- prevedere, qualora il trend dell'utenza dovesse comportare una spesa
superiore ai budget stanziati, di utilizzare, per l'attivazione degli interventi
in materia, i criteri di priorità in corso di definizione da parte di
apposito gruppo di lavoro in attuazione dei principi stabiliti dalla D.G.R.
51-11389 del 23 dicembre 2003 e, relativamente all'utenza anziana, con
riferimento alla strumentazione approvata dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo
2008, peraltro già previsti come potenziale contenuto dell'Accordo di
programma tra gli Enti dalla stessa deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019);
- individuare
quale ente capofila per la ricezione del finanziamento nazionale la Città
di Torino in coerenza con il ruolo svolto dalla stessa in sede di erogazione
delle prestazioni e di rendicontazione delle stesse, prevedendo pertanto che in
sede di conto consuntivo della spesa 2009 e sulla base delle percentuali di
competenza di ciascuno dei tre Enti coinvolti le quote attribuite dal
provvedimento regionale ai distretti delle due Aziende Sanitarie Torinesi
vengano ulteriormente ripartite in spesa sanitaria e spesa sociale ed utilizzate
a scomputo dei rimborsi da effettuarsi in materia;
- di adottare il
provvedimento di messa a regime del riordino delle prestazioni domiciliari
sociali e socio-sanitarie entro il 30 novembre 2009, approvando in tale sede i
correttivi al sistema derivanti sia dalle attività di verifica condotte
dagli Enti e dal gruppo misto partecipato all'uopo nominato sia dalle scelte
operate per il recepimento del provvedimento regionale.
A tal fine nel mese
di giugno 2009 sono state realizzate altre due sedute del Gruppo Misto
Partecipato sulla domiciliarità ed una del Gruppo Misto Partecipato
disabili in cui sono state prese in considerazione le novità introdotte
dal provvedimento regionale e conseguentemente individuati i correttivi da
adottarsi con il presente provvedimento.
Al fine di comprendere le scelte
operate si riassumono di seguito le fondamentali questioni affrontate e le
rispettive soluzioni adottate.
Il provvedimento regionale riguarda in
particolare l'utenza anziana non autosufficiente e, nel suo allegato A, delinea
un modello di intervento simile a quello sviluppato nella città, ma
definisce nuovi massimali, alcune regole differenti relative alle prestazioni e
prevede la detrazione dalla indennità di accompagnamento dalla quota
sociale. Per quel che riguarda le altre tipologie di utenza, previste invece
nella deliberazione comunale, la deliberazione rinvia ad ulteriori atti
normativi l'estensione progressiva di tali misure.
Con il presente
provvedimento, in relazione a quanto previsto dall'allegato B al provvedimento
regionale, occorre definire relativamente agli anziani non autosufficienti "il
mantenimento di eventuali importi in essere se più favorevoli per il
cittadino" e "compatibilmente con le disponibilità finanziarie le
modalità di programmazione per l'adeguamento", mentre bisogna confermare
o meno le attuali modalità in essere per le altre tipologie di utenza.
Inoltre vanno adottati per tutte le tipologie di utenza i correttivi individuati
come utili all'esito della sperimentazione.
Sulla base delle analisi sin qui
condotte, si ritiene opportuno introdurre modifiche nel sistema che consentano
di:
- prevedere l'utilizzo in alcune situazioni di particolare fragilità,
che necessitino di particolare osservazione, di impiegare direttamente nella
gestione di interventi a favore di tutta l'utenza a domicilio il personale
dipendente dall'Amministrazione con qualifica di
Adest/OSS;
2) continuare a riservare alla valutazione
professionale la decisione circa la presenza nel Piano Assistenziale
Individualizzato delle prestazioni rese dall'Adest/OSS del fornitore:
sarà pertanto compito delle commissioni valutative e/o degli operatori
sociali e sanitari che redigono le proposte di rinnovo dei Piani Assistenziali
attestarne la necessità, anche in riferimento alla capacità del
destinatario e/o della sua rete di esercitarne la funzione di regia.
Analogamente le commissioni valutative dovranno pronunciarsi sulla
possibilità o meno di contemporaneità di progetti di intervento
domiciliare con altre progettualità (ad esempio nel caso di anziani non
autosufficienti con progetti semiresidenziali, nel caso di soggetti disabili e
minori con progetti di natura prevalentemente educativa-riabilitativa);
3) prevedere una varietà di modalità differenti per la
gestione delle prestazioni dell'assistenza familiare a seconda delle
capacità e della volontà del beneficiario o della sua famiglia nel
gestire ed organizzare il relativo rapporto di lavoro con il coinvolgimento o
meno di fornitori accreditati ed in ogni caso con la garanzia che in tutti i
casi l'assistente familiare sia lavoratore subordinato con trattamento
retributivo e previdenziale almeno pari al CCNL del lavoro domestico
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) mantenere la flessibilità tipica del modello di intervento
sperimentato per gli anziani ed estenderla alle altre tipologie di utenza circa
il ricorso alle figure dell'affidatario o del familiare che si prendono cura
legando, pur nell'ambito di massimali di prestazione, l'entità dei
rimborsi alla disponibilità delle persone e non all'intensità
assistenziale del beneficiario ed introdurre inoltre regole diverse sul
coinvolgimento di tali figure nella cura di più di una persona,
differenti a seconda che queste ultime appartengano o meno allo stesso
nucleo;
- prevedere che le nuove regole deliberate ed in particolare, nel caso di
anziani non autosufficienti, l'utilizzo dei nuovi massimali, che vengono
adottati confermando però la possibilità di maggiorazione di Euro
200,00 di quota sociale per le intensità bassa e media, e della
detrazione dell'indennità di accompagnamento dalla quota sociale prevista
dalla deliberazione regionale, siano applicate a tutti i casi nuovi per i quali
si definisca un intervento successivamente alla data di applicazione del
presente atto deliberativo, mentre per i casi già attivi occorre dettare
regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi una riduzione del
piano assistenziale sinora garantito. Pertanto per i casi in corso al momento
del primo rinnovo successivo all'applicazione della presente deliberazione
verranno effettuati i nuovi calcoli al fine di individuare tra i due il
trattamento più favorevole e quest'ultimo potrà essere conservato
almeno per il primo anno a condizione che venga redatto, nei casi previsti, un
Piano Assistenziale Individualizzato. Alla luce dell'andamento della domanda e
della spesa in materia di interventi domiciliari socio-sanitari, si fa riserva
di confermare e/o revocare tale decisione per gli anni successivi in sede di
deliberazione di indirizzi in materia di
tariffe;
6) confermare per le altre tipologie di utenza
(anziani autosufficienti, disabili e minori) i massimali dei piani assistenziali
e delle prestazioni previsti dalla precedente deliberazione e conseguentemente
prevedere che in questi casi l'indennità di accompagnamento, ove
presente, non venga detratta dalla quota sociale anche se può concorrere
come risorsa aggiuntiva alla redazione del Piano Assistenziale
Individualizzato;
7) prevedere che le prestazioni domiciliari possano essere
erogate anche nei confronti di disabili adulti in affidamento residenziale o
inseriti in strutture residenziali con progetti di autonomia;
8) prevedere
che le prestazioni domiciliari possano essere erogate anche nei confronti di
minori in affidamento residenziale in situazioni particolarmente complesse (ad
esempio disabilità, disturbi relazionali, abusi e maltrattamenti,
precedenti affidamenti "falliti") al fine di favorire gli "affidamenti
difficili" ed evitare l'interruzione degli stessi o di minori in nuclei
familiari che fruiscono temporaneamente di interventi per l'autonomia
(accoglienza in alloggio o in pensionati integrati o, eccezionalmente, in gruppi
appartamento);
9) introdurre, nel caso di piani di assistenza elaborati in
favore di minori, la possibilità del ricorso a nuove prestazioni ed in
particolare: assistenti familiari inquadrati in profili previsti dal CCNL del
lavoro domestico quali l'istitutore, formato per mansioni di istruzione e/o
sostegno, il baby sitter per mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di
bambini, l'inserimento dei minori in nidi familiari, micro nidi e baby parking
autorizzati, verificata l'indisponibilità di posti nel pubblico e nel
convenzionato;
10) recepire le "Linee guida per la predisposizione dei
progetti di Vita Indipendente" approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio
2008, rinviando a successivo provvedimento del Consiglio Comunale eventualmente
anche in sede di indirizzi per la determinazione delle tariffe, la definizione
dei criteri di considerazione del reddito e dei patrimoni mobiliari ed
immobiliari dei destinatari dei progetti di Vita Indipendente con riferimento ai
principi e criteri posti dal presente provvedimento.
I succitati punti hanno
ispirato la redazione degli allegati 2 - Linee guida per l'appropriatezza degli
interventi domiciliari per anziani e 3 - Specifiche per l'utilizzo delle
prestazioni domiciliari in favore di minori e disabili, facenti parte integrante
della presente deliberazione, che sostituiscono integralmente quelli omonimi di
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005
05648/019).
L'allegato C del provvedimento regionale contiene poi regole
relative ai criteri di accesso alle prestazioni ed alla conseguente
partecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi sia per gli anziani
non autosufficienti sia per le persone con handicap permanente grave in parte
differenti da quelle regolamentate dall'allegato 1 alla deliberazione comunale
in vigore.
Poiché tutti i dati relativi alla condizione economica
dei richiedenti interventi domiciliari sono stati in questi anni di
sperimentazione registrati informaticamente, in questo caso è stato
possibile simulare gli effetti dell'applicazione delle nuove regole regionali,
anche considerandole singolarmente sia sulla spesa dell'utenza (valutando
aumenti o diminuzioni della contribuzione a carico degli utenti, anche
differenziandoli per intensità assistenziale) che sulla spesa
pubblica.
Il recepimento della deliberazione regionale comporta un impatto
rilevante sulla spesa ASL a causa dell'aumento dei massimali.
La
spesa comunale, posto che il presente sistema torinese già considera il
reddito/patrimonio del solo beneficiario, con il recepimento integrale della
deliberazione regionale (che prevede una franchigia di reddito superiore a
quella attualmente riconosciuta dal provvedimento comunale e la considerazione
nel reddito del 20% dei beni mobiliari ed immobiliari che superano le
franchigie) crescerebbe in misura moderata. Ciò tuttavia produrrebbe
contestuale vantaggio solo per i proprietari di beni mobiliari superiori alla
franchigia, ai quali invece pare equo ed opportuno chiedere di utilizzare le
proprie risorse mobiliari superiori alla franchigia stabilita in Euro 15.493,71,
mentre comporterebbe un aumento notevole della contribuzione dell'utenza che
finora ha beneficiato della franchigia sulle spese per la casa, che il vigente
provvedimento comunale fissa in Euro 400,00, e che invece non è prevista
dalla deliberazione regionale.
Sulla base di queste analisi risulta
pertanto preferibile:
1) adottare la franchigia di reddito di Euro 592,00
prevista dalla deliberazione regionale dal momento che le analisi già
condotte sul sistema torinese vigente avevano rilevato la necessità di
elevarla;
2) mantenere, in forza del principio del miglior favore per i
cittadini, la franchigia di Euro 400,00 relativa alle spese per la casa e
prevedere anche il riconoscimento tra queste delle spese per il riscaldamento
finora non incluse;
3) mantenere il sistema attuale che prevede franchigie
con soglia fissa relative ai beni mobili e immobili (superiore di circa Euro
20.000,00 a quella prevista dalla deliberazione regionale relativa alla sola
casa di abitazione e comprensiva eventualmente anche di una seconda
proprietà), introducendo però deroghe per particolari situazioni:
nuclei familiari percettori di contributi a sostegno del reddito di cui agli
articoli 3 e 5 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001
(mecc. 2000 05700/019) e s.m.i. al momento dell'erogazione di interventi di
domiciliarità o nuclei familiari che in conseguenza della contribuzione
al costo degli interventi domiciliari da parte del loro componente beneficiario
ne maturerebbero il diritto, beneficiari che sarebbero chiamati alla
contribuzione al costo del servizio esclusivamente per il superamento della
franchigia dei beni immobiliari includenti la casa di abitazione;
- introdurre la regola della franchigia con soglia fissa sui beni mobiliari
anche per l'attivazione di interventi singoli per anziani autosufficienti per
evidenti ragioni di coerenza e continuità;
- eliminare la vigente considerazione delle somme arretrate percepite dal
cittadino, non prevista dalla deliberazione regionale, che si è rivelata
difficoltosa nell'attuazione dell'attuale sistema dal momento che le stesse
possono rientrare nella valutazione del patrimonio mobiliare;
6) mantenere, in forza del principio del miglior
favore per i cittadini, le attuali modalità di considerazione delle
donazioni di soli beni immobiliari effettuate dal cittadino negli ultimi due
anni precedenti la richiesta di domiciliarità, che risultano considerate
dalla deliberazione regionale se effettuate negli ultimi 5 anni;
7) introdurre a fianco delle attuali possibilità di deroga anche
altre fattispecie nelle situazioni in rischio di abbandono finalizzate alla
necessità di approfondire l'osservazione del caso in vista di una
eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria o di garantire
continuità di interventi od in quelle in cui la variazione della
condizione economica risulti inferiore all'aumento tariffario/di
contribuzione.
I succitati punti hanno ispirato la redazione dell' allegato
1- Norme e criteri di accesso alle prestazioni domiciliari, facente parte
integrante della presente deliberazione, che sostituisce integralmente quello
omonimo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26
settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019).
Il parere in questione
è stato discusso nel corso della seduta della IV Commissione tenutasi in
data 1 Ottobre 2009.
In relazione alla illustrazione avvenuta, il
Consiglio della IV Circoscrizione ritiene molto positivo l’aumento del 5%
dell’impegno di spesa della Città sul bilancio comunale così
come l’incremento della franchigia di reddito per cui ha diritto alle
prestazioni assistenziali domiciliari in maniera tale da consentire
l’ingresso nel sistema di nuovi cittadini.
Il sistema di
accertamento del reddito attraverso la compilazione della modulistica attuale
(DSE), pur rendendo di fatto più congruente la dichiarazione effettuata
dal cittadino con i redditi realmente posseduti, è tuttavia risultato
ostico e difficoltoso.
Inoltre prevede comunque modalità differenti
rispetto a quelle utilizzate per richiedere altri servizi alla Città
(ISEE): è necessario adottare mezzi per una più facile
compilazione e, in relazione alla precarietà economica che coinvolge
fasce sempre più ampie della popolazione, pensare di estenderlo anche per
altre prestazioni e servizi che il cittadino richiede alla
Città.
Si considera positiva la detrazione dl reddito mensile di
somme utilizzate per il mantenimento di coniuge/figli o per morosità da
sanare all’Agenzia Territoriale della Casa, così come richiesto
dalla IV Circoscrizione (Atto n. 126 n. mecc. 2005 07209/87), ma non si
condivide che nel conteggio nel reddito mensile del cittadino autosufficiente vi
sia anche quello dei famigliari non conviventi, essendo il cittadino e il suo
nucleo titolare del diritto ad usufruire di servizi domiciliari, creandosi
inoltre iniquità rispetto gli anziani non autosufficienti per cui tale
conteggio non viene effettuato.
Relativamente agli anziani non
autosufficienti, non si condivide il conteggio nella quota sociale fornita dal
Città dell’indennità di accompagnamento: funzione di
quest’ultima è quella sola di garantire l’autonoma
mobilità del cittadino.
Si fa presente che nell’ambito di minore
disabili la quota di accompagnamento viene considerata come risorsa aggiuntiva.
Si ritiene positivo l'utilizzo in alcune situazioni di particolare
fragilità, che necessitino di particolare osservazione, di impiegare
direttamente nella gestione di interventi a favore di tutta l'utenza a domicilio
e nella loro valutazione il personale dipendente dall'Amministrazione con
qualifica di Adest/OSS, in maniera tale che il servizio pubblico possa
adeguatamente monitorare le persone a domicilio: per questo è necessario
garantire risorse sufficienti in particolare per disabili e minori, non
condividendo nei casi di gestione dell’intervento in presenza di
provvedimenti della autorità giudiziarie minorili, in caso di carenza di
risorse, di avvalersi di personale pubblico ma di quello del fornitore primo in
graduatoria.
Si ritiene positivo di prevedere una varietà di
modalità differenti per la gestione delle prestazioni dell'assistenza
familiare a seconda delle capacità e della volontà del
beneficiario o della sua famiglia nel gestire ed organizzare il relativo
rapporto di lavoro con il coinvolgimento o meno di fornitori accreditati ed in
ogni caso con la garanzia che in tutti i casi l'assistente familiare sia
lavoratore subordinato con trattamento retributivo e previdenziale almeno pari
al CCNL del lavoro domestico sottoscritto dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Vanno comunque definiti con chiarezza
quali siano i livelli informativi/formativi e di selezione del personale
così fornito, sopratutto in relazione alle nuove figure (Istitutore e
Baby –sitter) previste per i minori.
Si osserva che la
modalità del “buono servizio” attraverso l'accreditamento di
fornitori può favorire la crescita di occupazione precaria per i
lavoratori delle imprese fornitrici ec’è il rischio che il
cittadino, nel pervenire alla scelta del fornitore, non abbia elementi
sufficienti per effettuare una scelta consapevole.
Si segnala inoltre che
gli atti della Giunta nel regolare il meccanismo dell'accreditamento dei
fornitori, attraverso ATI (associazione temporanea di imprese) tra cooperative
sociali ed agenzie di lavoro temporaneo hanno di fatto determinato una posizione
dominante sul mercato di un’unica agenzia di lavoro interinale che
è componente di tutte le ATI accreditate: si invita pertanto alla
definizione di norme che garantiscano l’effettiva pluralità di
agenzie accreditate.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione,
approvata dalla Giunta Comunale in data 12/7/2005, avente ad oggetto: "Riordino
delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie", condizionato
all’accoglimento delle osservazioni indicate in narrativa.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Novo per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI: 17
ASTENUTI: 4
(Maffei-D’Acunto-Puglisi-Fontana)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione,
approvata dalla Giunta Comunale in data 12/7/2005, avente ad oggetto: "Riordino
delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie", condizionato
all’accoglimento delle osservazioni indicate in narrativa.