Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio,
MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
L'intervento di realizzazione di una veranda ad uso
accessorio alla residenza su un preesistente balcone, come definita all'articolo
2 comma 58 delle N.U.E.A. di P.R.G., pur non comportando aumento di superficie
non residenziale né di volumetria, è qualificato dall'articolo 4
comma 35 bis delle N.U.E.A. di P.R.G. (introdotto dalla variante n. 37 al P.R.G.
approvata in data 25 marzo 2002), come "ristrutturazione edilizia" e, come tale,
soggetto a permesso di costruire.
Il T.U. dell'Edilizia e le leggi regionali
non riportano alcuna specifica definizione sul tipo di intervento connesso alla
realizzazione di una veranda accessoria all'abitazione, conseguentemente non
definiscono se si tratta di intervento soggetto a Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A.) o di permesso di costruire.
Il Nuovo Regolamento
Edilizio (R.E.) della Città, all'articolo 58, comma 5, definisce le
verande accessorie come "costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da
pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente
limitata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla
situazione edilizia di riferimento ed essere conformi alle prescrizioni del
P.R.G.. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone".
Inoltre il medesimo articolo, tra i requisiti da osservare nella
realizzazione delle verande e delle serre, prescrive, al successivo comma 7, che
"d) non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda/serra e i
locali interni che su essa si affacciano; e) non devono essere installati
nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo,
apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od
arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio
dell'unità immobiliare interessata;".
Ai sensi della normativa
vigente, pertanto, la realizzazione di verande accessorie alle abitazioni non
comporta aumento di unità immobiliari, non aumenta o modifica il volume
come definito dalla normativa vigente e non modifica la sagoma esistente
rappresentata dal contorno esterno dell'edificio (muratura perimetrale
originaria).
Conseguentemente tale intervento, ai sensi dell'articolo 10 del
D.P.R. 380/2001, non dovrebbe rientrare tra gli interventi soggetti a permesso
di costruire, non essendo riconducibile agli "interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso".
Per quanto concerne i prospetti si rileva invece che,
nella definizione di restauro di cui all'articolo 4, comma 24 lettera c, delle
N.U.E.A. del P.R.G., rientra anche "la modifica di prospetti con formazione di
nuove aperture, qualora compatibili con l'assetto originario
dell'immobile".
La differente configurazione della veranda accessoria come
intervento di restauro e risanamento conservativo rientrerebbe tra gli
"interventi minori" previsti dal T.U. dell'Edilizia per i quali è
sufficiente l'assoggettamento alla procedura di D.I.A., con conseguenze diverse
sotto il profilo sanzionatorio, trattandosi di un abuso edilizio di minore
gravità che non assume rilevanza penale e prevede unicamente la sanzione
pecuniaria.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che, a livello normativo,
la realizzazione della veranda accessoria debba essere ricondotta al restauro e
risanamento conservativo, in quanto più coerente con le N.U.E.A. di
P.R.G.. Tale attribuzione comporta, inoltre, un profilo procedurale e
sanzionatorio più adeguato alla tipologia dell'intervento oltre a
determinare un sostanziale snellimento dei procedimenti amministrativi
edilizi.
Si ritiene, pertanto, opportuno qualificare la realizzazione delle
verande accessorie alle abitazioni come intervento di restauro e risanamento
conservativo, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 58, delle
N.U.E.A. di P.R.G..
Con riguardo al recupero a fini abitativi dei
sottotetti nelle Z.U.T., la Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il
recupero a fini abitativi di sottotetti" si applica esclusivamente ai sottotetti
esistenti e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore e consente
di recuperare i sottotetti esistenti a fini abitativi, anche mediante interventi
edilizi in deroga alle norme regolamentari, ma sempre nel rispetto dei requisiti
igienico-edilizi.
La normativa di P.R.G. relativa alle Z.U.T. è stata
oggetto di recenti modifiche, apportate con la variante n. 106 al P.R.G.
finalizzate ad ammettere, nelle more della trasformazione, l'insediamento di
nuove attività produttive e artigianali, anche negli edifici a
destinazione residenziale insistenti nelle Z.U.T. che prevedono prevalentemente
la destinazione produttiva, permettendo così maggiore flessibilità
operativa e salvaguardano gli ambiti di trasformazione destinati a
residenza.
Per gli edifici esistenti non coerenti con le trasformazioni
previste dal piano, le attuali prescrizioni ammettono unicamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.
A
distanza di circa quindici anni dall'approvazione del P.R.G., sono stati attuati
o sono in corso di attuazione ambiti per un ammontare di oltre il 60% del totale
delle aree destinate a Z.U.T., rimangono tuttavia ancora da trasformare ambiti
di dimensione medio-piccole, in genere occupati da fabbricati con
attività in corso che, al momento, risultano meno disponibili al riuso.
In relazione a quanto sopra si ritiene, pertanto, opportuno, da un lato,
introdurre la possibilità di avvalersi di quanto previsto dalla Legge
Regionale 21/1998 anche nelle Z.U.T., consentendo, con la legittima fruizione
del sottotetto esistente sovrastante la residenza, l'uso di maggiori spazi per
abitare, con conseguente miglioramento dello standard abitativo e senza
ulteriore utilizzo di suolo e, dall'altro lato, aggiungere una specifica
limitazione, finalizzata a non incrementare ulteriormente il carico insediativo
residenziale, ammettendo l'intervento esclusivamente qualora il sottotetto
costituisca pertinenza dell'unità immobiliare preesistente.
Per
quanto concerne la tavola normativa n. 1 delle N.U.E.A. del P.R.G. è
emersa, in fase di applicazione, una problematica inerente i parametri edilizi
individuati all'articolo 2, punto 34, comma 54, delle N.U.E.A. alle lettere "f)
distanza dai confini privati" e "g) distanza fra fabbricati", nelle aree
normative R1, R2, R3, M1, TE AR, S, sono prescritti per i seguenti tipi di
intervento: Sostituzione edilizia, Completamento e Nuovo impianto, individuati
all'articolo 4 delle citate N.U.E.A..
Per tali tipi di intervento la Tavola
normativa 1 consente la sola realizzazione di edifici in aderenza e/o sul
confine: tale prescrizione deriva dall'esigenza di evitare, nelle Z.U.S.A. n. I,
II e III, che sono localizzate in prossimità della Zona Urbana Centrale
Storica (vedi allegato), la creazione di "vuoti" lungo la cortina edilizia.
Tale limitazione, quando gli edifici confinanti esistenti presentano, sui
fronti laterali, vedute ai sensi dell'articolo 900 del Codice Civile, impedisce
di fatto la realizzazione di nuovi interventi edilizi in quanto non risulta
possibile rispettare contestualmente i disposti della Tavola normativa n. 1
(realizzazione in aderenza o sul confine) ed il disposto del D.M. 1444/1968 (che
prescrive la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti).
In analogia con le prescrizioni relative ai parametri
edilizi della "distanza dai confini privati" e della "distanza fra fabbricati",
riportate nella Tavola normativa n. 2, che riguarda le rimanenti Zone Urbano
Storico Ambientali (dalla n. IV alla n. XXX)", e nel rispetto del Codice Civile
e del D.M. 1444/1968, si prevede, pertanto, di integrare, nella Tavola normativa
1, l'attuale prescrizione che ammette esclusivamente "costruzioni in aderenza o
sul confine" inserendo la seguente specifica: "o, in caso di pareti finestrate,
esistenti alla data di adozione della variante n. 109 al P.R.G., distanza tra
fabbricati uguali o maggiori a 10 metri", consentendo la nuova costruzione di
edifici in presenza di pareti finestrate su manufatti esistenti.
In
relazione alle tavole normative 2, 3 e 4 delle N.U.E.A. del P.R.G. si precisa
che, in conformità ai contenuti dell'articolo 4 delle N.U.E.A., le stesse
vengono integrate nella sezione che riassume gli interventi ammessi, con lo
specifico richiamo ai disposti del sopracitato articolo inerenti il rispetto dei
parametri edilizi, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia,
sopraelevazione di edifici ed ampliamenti di edifici mono e bifamiliari, al fine
di consentire una lettura univoca.
Con riguardo all'adeguamento dei tipi di
intervento al T.U. dell'edilizia, quest'ultimo ridefinisce, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, gli interventi di recupero edilizio (manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia), di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica.
Nella definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel
T.U. sono espressamente incluse le opere di demolizione e ricostruzione di un
fabbricato, anche con modifiche alle superfici interne, purchè nel
rispetto della preesistente volumetria e sagoma.
Vengono, inoltre, previste
due distinte modalità di intervento: la prima soggetta al permesso di
costruire (articolo 10, comma 1, lettera c), cosiddetta "ristrutturazione
intensa"; la seconda, cosiddetta "leggera" (articolo 3 comma 1 lettera d),
soggetta a denuncia di attività (D.I.A.).
Ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, del T.U. gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a
permesso di costruire in quanto possono comportare aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
mutamenti della destinazione d'uso ("ristrutturazione intensa"); gli interventi
non riconducibili alla predetta definizione sono, pertanto, realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ("ristrutturazione leggera").
Con l'entrata in vigore del
Testo Unico, pertanto, la
realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che, ad eccezione
delle zone A, mutino la destinazione d'uso, ma che non determinino un manufatto
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non modifichino il
numero di unità immobiliari, la sagoma, i prospetti o le superfici, deve
essere effettuata con la sola denuncia di inizio attività
(D.I.A.).
Premesso quanto sopra, si rende necessario introdurre nelle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) gli opportuni adeguamenti al fine
di uniformare le possibilità operative della ristrutturazione edilizia
con le definizioni del Testo Unico con particolare riguardo al rapporto tra
specifiche caratteristiche di intervento e titolo abilitativo correlato (D.I.A.
o permesso di costruire).
In particolare, la definizione generale del tipo
di intervento in parola non viene modificata in quanto, coerentemente con le
scelte effettuate dal T.U., riporta letteralmente la definizione dell'articolo
31 lettera d) della Legge 457/1978. Le modifiche del presente provvedimento
riguardano invece l'articolazione, all'interno del tipo di intervento della
ristrutturazione di tipo d1), di due sottotipologie denominate rispettivamente
d1.a) e d1.b).
La tipologia di intervento denominata d1.a) riprende i
contenuti della ristrutturazione edilizia di tipo d1) attualmente vigente; la
tipologia di intervento d1.b) riprende invece il concetto di "integrale
demolizione e ricostruzione", con il rispetto della volumetria e sagoma
preesistenti, introdotto nel Testo Unico.
Preso atto della
scarsità di parcheggi privati in ambiti consolidati si è ritenuto
necessario, per gli interventi di tipo d1.a), ampliare le quantità
già previste nella norma vigente nella misura del 50% della S.L.P.
già destinata a parcheggio.
Per quanto riguarda, invece, gli
interventi di tipo d1.b), considerata la rilevanza urbanistica assunta da tali
interventi, si prevede invece la dotazione di aree a parcheggio privato dovuta
ai sensi dell'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942 così come
modificato dall'articolo 2 della Legge 122/1989.
Coerentemente al T.U.
non possono, infine, trovare applicazione i disposti normativi che dettano
prescrizioni in merito agli indici di edificabilità.
In relazione
a quanto sopra la variante prevede di apportare le seguenti modifiche ed
integrazioni alle N.U.E.A.:
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri
Fontana, Novo e D’Acunto per cui i Consiglieri presenti in aula al momento
del voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI:
16
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 2
ASTENUTI: 3 (Puglisi,
Rabellino, Cartella)
Pertanto il Consiglio