Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare  

n. ord. 176

2009 06186/008

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 6 ottobre 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 24 MARZO 2003 TRA CITTÀ E ASL 2 (ORA A.S.L. TO1) PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO, UNA RESIDENZA PSICHIATRICA ED UNA PALAZZINA AD USO CIRCOSCRIZIONALE SULL'AREA EX SAINT GOBAIN. STIPULAZIONE NUOVA CONVENZIONE. MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. (MECC. 2008 03077/008). APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Con atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869 (registrato a Torino il successivo 14 aprile al n. 2623), stipulato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 07197/008), la Civica Amministrazione trasferiva all'allora Azienda Sanitaria Locale 2 di Torino la proprietà dell'area di mq. 5.569 circa, prospiciente la via Gorizia e descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1386 n. 155, al fine di consentire alla medesima l'edificazione di un poliambulatorio a servizio del quartiere (Centro Servizi Sanitari) e di una residenza protetta psichiatrica.

          Le parti convenivano che in luogo della corresponsione del prezzo di alienazione della suddetta area, stabilito in Euro 463.747,31, la citata Azienda si sarebbe fatta carico di costruire sulla limitrofa area di proprietà comunale, descritta al Catasto Terreni al Foglio 1386 n. 156, una palazzina a due piani fuori terra da destinare a servizi circoscrizionali. Per tale finalità veniva costituito apposito diritto di superficie in favore dell'Azienda summenzionata, per la durata necessaria alla realizzazione dell'opera e comunque per un tempo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto. Poiché il valore dell'immobile da realizzarsi sul suolo di proprietà della Civica Amministrazione era stato stimato nel minore importo di Euro 449.378,65, le parti convenivano altresì che la differenza rispetto al valore dell'area oggetto di cessione da parte della Città sarebbe stata compensata attraverso l'esecuzione, a cura e spese dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, di migliorie da apportare nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto comunale (articolo 2).

          Gli accordi intercorsi prevedevano, inoltre, che le opere relative al poliambulatorio, alla residenza psichiatrica ed alla palazzina circoscrizionale dovessero terminare entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di cui sopra, salvo proroghe, accordabili dalla Città sulla base di motivata richiesta (articolo 3). A garanzia dell'esatto adempimento delle inerenti obbligazioni, l'A.S.L. n. 2 prestava apposita fideiussione per l'importo di Euro 463.747,31.

          Com'è noto, la citata Azienda e l'Azienda Sanitaria Locale TO 1 (costituita con D.P.G.R. n. 80 del 17 dicembre 2007), che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2006 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, a far data dal 1° gennaio 2008 era subentrata nei rapporti giuridici già facenti capo all'A.S.L. n. 2 (tra i quali anche quelli inerenti il contratto a rogito notaio Biino del 24 marzo 2003), non riuscivano a rispettare i termini di ultimazione delle opere previsti dal suddetto contratto. L'impossibilità di adempiere le obbligazioni imposte entro il termine convenuto era da ricercarsi, secondo quanto attestato dall'A.S.L. TO1, nei ritardi accumulatisi nella realizzazione delle opere, discendenti innanzitutto dalla duplice risoluzione contrattuale per inadempimento della quale le era stato necessario avvalersi tanto nei riguardi dell'impresa originariamente affidataria dell'appalto, quanto nei confronti della seconda classificata, subentrata alla prima nell'esecuzione delle opere.

          L'A.S.L. ha inoltre messo in evidenza come la necessità della superiore approvazione regionale per gli adempimenti conseguenti alle due varianti all'originario progetto di costruzione - tra cui quella finalizzata all'obbligatorio contenimento dei consumi energetici - nelle more delle quali i lavori avevano dovuto essere parzialmente sospesi, avessero comportato una non indifferente dilatazione dei tempi procedurali. Secondo la citata Azienda non andava inoltre sottaciuta, quale ulteriore causa di ritardo nell'ultimazione dei lavori, la continua evoluzione normativa del settore, a cui è soggetta la realizzazione delle opere in questione.

          La suddetta Azienda Sanitaria manifestava peraltro la ferma intenzione di portare a termine i lavori, richiedendo che, in conformità al sopra citato articolo 3 dell'atto a rogito notaio Biino, il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle opere venisse posticipato al 31 dicembre 2009.

          Alla luce di quanto sopra, atteso che il quadro rappresentato dall'A.S.L. TO 1, oltre a trovare esplicita previsione nella disciplina convenzionale (che fa appunto salve le possibilità di una proroga motivata) si poneva in linea con la disciplina codicistica di cui agli articoli 1218 e 1256 Codice Civile, stanti l'avvenuta dimostrazione che il ritardo nell'adempimento era derivato da causa ad essa non ascrivibile e la persistenza dell'interesse della Civica Amministrazione al completamento delle opere, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008), veniva approvata la stipulazione di una nuova convenzione tra le parti (non essendo propriamente possibile, stante la scadenza del termine di vigenza, giungere ad una proroga di quella originaria). Detto provvedimento prevedeva che, ferme restando le altre pattuizioni di cui al rogito notaio Biino del 24 marzo 2003, il termine per l'ultimazione delle opere venisse posticipato al 31 dicembre 2009, come meglio previsto nello schema di convenzione costituente allegato n. 1 al suddetto disposto deliberativo.

          Per le finalità di cui sopra, la citata Azienda provvedeva non solamente a rinnovare la polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma anche a manifestare alla Civica Amministrazione, a parziale ristoro del ritardo nell'ultimazione dei lavori, la disponibilità a procedere a propria cura e spese alle incombenze catastali inerenti la palazzina destinata a servizi circoscrizionali, che l'originaria convenzione poneva a carico della Città.

          In conformità alle nuove obbligazioni contrattuali assentite, la citata A.S.L. si faceva carico di procedere all'adempimento delle incombenze catastali inerenti la palazzina destinata a servizi circoscrizionali, provvedendo alla redazione del tipo mappale per l'inserimento del fabbricato nella relativa mappa a catasto terreni ed alla costituzione dell'unità immobiliare presso il  Catasto Fabbricati della Città di Torino, che veniva censita al Foglio 1386, particella 163.

          La suddetta nuova convenzione non veniva tuttavia sottoscritta, in quanto nelle more della stipulazione l'A.S.L. TO1 procedeva a risolvere per inadempimento anche il contratto con la terza impresa affidataria dell'appalto. Tali nuove difficoltà venivano portate a conoscenza della Civica Amministrazione con comunicazione in data 5 agosto 2009, con la quale la summenzionata A.S.L. rendeva altresì nota l'intenzione di procedere all'affidamento della ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 140 comma 1 D.Lgs 163/2006 ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore"),e determinava in giorni 270 circa la durata contrattuale delle opere di completamento. Con successiva comunicazione in data 2 settembre 2009 veniva pertanto richiesta alla Civica Amministrazione la disponibilità a posticipare al 31 dicembre 2010 il termine di scadenza della nuova convenzione da sottoscrivere.

          Alla luce di quanto precede, si rende innanzitutto necessario prendere atto dell'acquisizione della palazzina ad uso circoscrizionale al patrimonio indisponibile della Città ai sensi degli articoli 934 e 953 Codice Civile e dell'articolo 2 dell'atto a rogito notaio Biino rep. n. 10407/4869 del 24 marzo 2003. Inoltre, tenuto conto della persistenza dell'interesse della Civica Amministrazione al completamento delle opere e delle motivazioni addotte dall'A.S.L. a giustificazione del nuovo ritardo verificatosi nell'ultimazione dei lavori, considerato che anche tale ulteriore differimento non può essere ascritto, ai sensi degli articoli 1218 e 1256 Codice Civile, alla summenzionata A.S.L., appare necessario approvare la modifica della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008), fissando il termine di scadenza della nuova convenzione al 31 dicembre 2010, come meglio descritto nel dispositivo del presente provvedimento.

          Occorre precisare che, a titolo di indennizzo per il ritardo nell'adempimento, l'A.S.L. si è dichiarata disposta a realizzare a propria cura e spese il cablaggio strutturale della palazzina ad uso circoscrizionale, al fine di evitare l'inserimento dei cavi e degli elementi passivi da parte della Città a fine lavori.    

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 07197/008);

          Visto l'atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869;

          Vista la nota dell'A.S.L. TO 1 prot. n. 0063603/B08 del 19 maggio 2008;

          Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008), esecutiva dal 14 luglio 2008;

          Vista le note dell'A.S.L. TO1 prot. n. 0090855/C.05/02 del 5 agosto 2009 e prot. n. 99206/C.01.01 del 2 settembre 2009;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di prendere atto, ai sensi degli articoli 934 e 953 Codice Civile e dell'articolo 2 dell'atto a rogito notaio Biino rep. n. 10407/4869 del 24 marzo 2003, che il fabbricato in corso di ultimazione insistente sull'area di titolarità comunale individuata a Catasto Terreni al Foglio 1386, mappale 163 (rappresentata con campitura gialla nell'allegato estratto di mappa) (all. 1 - n.                ) ed attualmente identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1386, particella 163 (Cat: in corso di costruzione, Indirizzo: via Gorizia SNC - piano: T-1-2) deve intendersi acquisito in proprietà da parte della Città mediante accessione ed appartenente al suo patrimonio indisponibile;

2)      di prendere atto che le difficoltà sopravvenute nell'esecuzione delle opere di completamento dei fabbricati in oggetto renderanno impossibile da parte dell'A.S.L. TO1 il rispetto del termine di scadenza del 31 dicembre 2009, fissato, quale data di scadenza della nuova convenzione da stipularsi tra le parti, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008);

3)      di prendere atto che il nuovo differimento del suddetto termine ed il conseguente ritardo nell'adempimento non sono imputabili, ai sensi degli articoli 1218 e 1256 Codice Civile, alla citata Azienda Sanitaria, che ha comunque manifestato la volontà di portare a termine i lavori ed ha richiesto di posticipare al 31 dicembre 2010 il termine di durata della convenzione da stipularsi;

4)      di ribadire, tenuto conto della persistenza dell'interesse da parte della Città al completamento delle opere previste dalla scaduta convenzione, l'approvazione della stipulazione di un nuovo accordo tra le parti, secondo le modalità e condizioni di cui allo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento deliberativo (all. 2 - n.                ) del quale forma parte integrante e sostanziale. Tale schema sostituisce integralmente il testo di convenzione costituente allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008), esecutiva dal 14 luglio 2008, essendovi inserite le modifiche che si rendono necessarie per la posticipazione del termine finale al 31 dicembre 2010 e per effetto dell'espletamento degli adempimenti catastali;

5)      di dare atto che le operazioni di regolarizzazione contabile trovano capienza sui fondi impegnati ed accertati con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2002 (mecc. 2002 11030/008), esecutiva dal 21 dicembre 2002;

6)      di dare atto che le spese di rogito e conseguenti, ed ogni ulteriore incombenza che dovesse risultare necessaria al fine della corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari, saranno economicamente a carico della dell'A.S.L. TO 1, che dovrà provvedervi direttamente;

7)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

L'ASSESSORE

ALL'URBANISTICA, ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

  

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo

 

 

Sono stati, inoltre, approvati i seguenti emendamenti all'allegato 2 - Schema di Convenzione:

 

A pagina 6, seconda riga, la parola: "parziale" è soppressa.

 

A pagina 6, ARTICOLO 6 Garanzie, sesta e settima riga, il testo: "20 marzo 2010", è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2009".