Div. Patrimonio
- Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore
Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 176
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 6 ottobre 2009)
Testo coordinato
ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Le parti convenivano che in luogo della corresponsione del
prezzo di alienazione della suddetta area, stabilito in Euro 463.747,31, la
citata Azienda si sarebbe fatta carico di costruire sulla limitrofa area di
proprietà comunale, descritta al Catasto Terreni al Foglio 1386 n. 156, una
palazzina a due piani fuori terra da destinare a servizi circoscrizionali. Per
tale finalità veniva costituito apposito diritto di superficie in favore
dell'Azienda summenzionata, per la durata necessaria alla realizzazione
dell'opera e comunque per un tempo non superiore ad anni cinque decorrenti
dalla data di stipulazione dell'atto. Poiché il valore dell'immobile da
realizzarsi sul suolo di proprietà della Civica Amministrazione era stato
stimato nel minore importo di Euro 449.378,65, le parti convenivano altresì che
la differenza rispetto al valore dell'area oggetto di cessione da parte della
Città sarebbe stata compensata attraverso l'esecuzione, a cura e spese
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, di migliorie da apportare nella
sistemazione esterna e nella recinzione del lotto comunale (articolo 2).
Gli accordi intercorsi prevedevano, inoltre, che le opere
relative al poliambulatorio, alla residenza psichiatrica ed alla palazzina
circoscrizionale dovessero terminare entro cinque anni dalla data di
stipulazione dell'atto di cui sopra, salvo proroghe, accordabili dalla Città
sulla base di motivata richiesta (articolo 3). A garanzia dell'esatto
adempimento delle inerenti obbligazioni, l'A.S.L. n. 2 prestava apposita
fideiussione per l'importo di Euro 463.747,31.
Com'è noto, la citata Azienda e l'Azienda Sanitaria Locale
TO 1 (costituita con D.P.G.R. n. 80 del 17 dicembre 2007), che a seguito
dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2006 e della deliberazione
del Consiglio Regionale del Piemonte n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, a far
data dal 1° gennaio 2008 era subentrata nei rapporti giuridici già facenti capo
all'A.S.L. n. 2 (tra i quali anche quelli inerenti il contratto a rogito notaio
Biino del 24 marzo 2003), non riuscivano a rispettare i termini di ultimazione
delle opere previsti dal suddetto contratto. L'impossibilità di adempiere le
obbligazioni imposte entro il termine convenuto era da ricercarsi, secondo
quanto attestato dall'A.S.L. TO1, nei ritardi accumulatisi nella realizzazione
delle opere, discendenti innanzitutto dalla duplice risoluzione contrattuale
per inadempimento della quale le era stato necessario avvalersi tanto nei
riguardi dell'impresa originariamente affidataria dell'appalto, quanto nei
confronti della seconda classificata, subentrata alla prima nell'esecuzione
delle opere.
L'A.S.L. ha inoltre messo in evidenza come la necessità
della superiore approvazione regionale per gli adempimenti conseguenti alle due
varianti all'originario progetto di costruzione - tra cui quella finalizzata
all'obbligatorio contenimento dei consumi energetici - nelle more delle quali i
lavori avevano dovuto essere parzialmente sospesi, avessero comportato una non
indifferente dilatazione dei tempi procedurali. Secondo la citata Azienda non
andava inoltre sottaciuta, quale ulteriore causa di ritardo nell'ultimazione
dei lavori, la continua evoluzione normativa del settore, a cui è soggetta la
realizzazione delle opere in questione.
La suddetta Azienda Sanitaria manifestava peraltro la ferma
intenzione di portare a termine i lavori, richiedendo che, in conformità al
sopra citato articolo 3 dell'atto a rogito notaio Biino, il termine
originariamente previsto per l'ultimazione delle opere venisse posticipato al
31 dicembre 2009.
Alla luce di quanto sopra, atteso che il quadro
rappresentato dall'A.S.L. TO 1, oltre a trovare esplicita previsione nella
disciplina convenzionale (che fa appunto salve le possibilità di una proroga
motivata) si poneva in linea con la disciplina codicistica di cui agli articoli
1218 e 1256 Codice Civile, stanti l'avvenuta dimostrazione che il ritardo
nell'adempimento era derivato da causa ad essa non ascrivibile e la persistenza
dell'interesse della Civica Amministrazione al completamento delle opere, con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008),
veniva approvata la stipulazione di una nuova convenzione tra le parti (non
essendo propriamente possibile, stante la scadenza del termine di vigenza,
giungere ad una proroga di quella originaria). Detto provvedimento prevedeva
che, ferme restando le altre pattuizioni di cui al rogito notaio Biino del 24
marzo 2003, il termine per l'ultimazione delle opere venisse posticipato al 31
dicembre 2009, come meglio previsto nello schema di convenzione costituente
allegato n. 1 al suddetto disposto deliberativo.
Per le finalità di cui sopra, la citata Azienda provvedeva
non solamente a rinnovare la polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma anche a manifestare alla Civica
Amministrazione, a parziale ristoro del ritardo nell'ultimazione dei lavori, la
disponibilità a procedere a propria cura e spese alle incombenze catastali
inerenti la palazzina destinata a servizi circoscrizionali, che l'originaria
convenzione poneva a carico della Città.
In conformità alle nuove obbligazioni contrattuali
assentite, la citata A.S.L. si faceva carico di procedere all'adempimento delle
incombenze catastali inerenti la palazzina destinata a servizi
circoscrizionali, provvedendo alla redazione del tipo mappale per l'inserimento
del fabbricato nella relativa mappa a catasto terreni ed alla costituzione
dell'unità immobiliare presso il
Catasto Fabbricati della Città di Torino, che veniva censita al Foglio
1386, particella 163.
La suddetta nuova convenzione non veniva tuttavia
sottoscritta, in quanto nelle more della stipulazione l'A.S.L. TO1 procedeva a
risolvere per inadempimento anche il contratto con la terza impresa affidataria
dell'appalto. Tali nuove difficoltà venivano portate a conoscenza della Civica
Amministrazione con comunicazione in data 5 agosto 2009, con la quale la
summenzionata A.S.L. rendeva altresì nota l'intenzione di procedere
all'affidamento della ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 140 comma 1
D.Lgs 163/2006 ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore
o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore"),e
determinava in giorni 270 circa la durata contrattuale delle opere di
completamento. Con successiva comunicazione in data 2 settembre 2009 veniva
pertanto richiesta alla Civica Amministrazione la disponibilità a posticipare
al 31 dicembre 2010 il termine di scadenza della nuova convenzione da
sottoscrivere.
Alla luce di quanto precede, si rende innanzitutto
necessario prendere atto dell'acquisizione della palazzina ad uso circoscrizionale
al patrimonio indisponibile della Città ai sensi degli articoli 934 e 953
Codice Civile e dell'articolo 2 dell'atto a rogito notaio Biino rep. n.
10407/4869 del 24 marzo 2003. Inoltre, tenuto conto della persistenza
dell'interesse della Civica Amministrazione al completamento delle opere e
delle motivazioni addotte dall'A.S.L. a giustificazione del nuovo ritardo
verificatosi nell'ultimazione dei lavori, considerato che anche tale ulteriore
differimento non può essere ascritto, ai sensi degli articoli 1218 e 1256
Codice Civile, alla summenzionata A.S.L., appare necessario approvare la
modifica della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc.
2008 03077/008), fissando il termine di scadenza della nuova convenzione al 31
dicembre 2010, come meglio descritto nel dispositivo del presente
provvedimento.
Occorre precisare che, a titolo di indennizzo per il ritardo nell'adempimento, l'A.S.L. si è dichiarata disposta a realizzare a propria cura e spese il cablaggio strutturale della palazzina ad uso circoscrizionale, al fine di evitare l'inserimento dei cavi e degli elementi passivi da parte della Città a fine lavori.
Tutto ciò premesso,
Vista
la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002
07197/008);
Visto l'atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo
2003, rep. n. 10407/4869;
Vista la nota dell'A.S.L. TO 1 prot. n. 0063603/B08 del 19
maggio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno
2008 (mecc. 2008 03077/008), esecutiva dal 14 luglio 2008;
Vista le note dell'A.S.L. TO1 prot. n. 0090855/C.05/02 del
5 agosto 2009 e prot. n. 99206/C.01.01 del 2 settembre 2009;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di prendere atto, ai sensi degli articoli
934 e 953 Codice Civile e dell'articolo 2 dell'atto a rogito notaio Biino rep.
n. 10407/4869 del 24 marzo 2003, che il fabbricato in corso di ultimazione
insistente sull'area di titolarità comunale individuata a Catasto Terreni al
Foglio 1386, mappale 163 (rappresentata con campitura gialla nell'allegato
estratto di mappa) (all. 1 -
n. )
ed attualmente identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1386, particella
163 (Cat: in corso di costruzione, Indirizzo: via Gorizia SNC - piano: T-1-2)
deve intendersi acquisito in proprietà da parte della Città mediante accessione
ed appartenente al suo patrimonio indisponibile;
2) di prendere atto che le difficoltà
sopravvenute nell'esecuzione delle opere di completamento dei fabbricati in
oggetto renderanno impossibile da parte dell'A.S.L. TO1 il rispetto del termine
di scadenza del 31 dicembre 2009, fissato, quale data di scadenza della nuova
convenzione da stipularsi tra le parti, con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008);
3) di prendere atto che il nuovo differimento
del suddetto termine ed il conseguente ritardo nell'adempimento non sono
imputabili, ai sensi degli articoli 1218 e 1256 Codice Civile, alla citata
Azienda Sanitaria, che ha comunque manifestato la volontà di portare a termine
i lavori ed ha richiesto di posticipare al 31 dicembre 2010 il termine di
durata della convenzione da stipularsi;
4) di ribadire, tenuto conto della
persistenza dell'interesse da parte della Città al completamento delle opere
previste dalla scaduta convenzione, l'approvazione della stipulazione di un
nuovo accordo tra le parti, secondo le modalità e condizioni di cui allo schema
di convenzione che si allega al presente provvedimento deliberativo (all. 2 -
n. )
del quale forma parte integrante e sostanziale. Tale schema sostituisce
integralmente il testo di convenzione costituente allegato n. 1 alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 03077/008),
esecutiva dal 14 luglio 2008, essendovi inserite le modifiche che si rendono
necessarie per la posticipazione del termine finale al 31 dicembre 2010 e per
effetto dell'espletamento degli adempimenti catastali;
5) di dare atto che le operazioni di
regolarizzazione contabile trovano capienza sui fondi impegnati ed accertati
con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2002 (mecc. 2002 11030/008),
esecutiva dal 21 dicembre 2002;
6) di dare atto che le spese di rogito e
conseguenti, ed ogni ulteriore incombenza che dovesse risultare necessaria al
fine della corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri
immobiliari, saranno economicamente a carico della dell'A.S.L. TO 1, che dovrà
provvedervi direttamente;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'URBANISTICA,
ALL'EDILIZIA PRIVATA
ED
AL PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
IL
DIRETTORE
DIREZIONE
PATRIMONIO
F.to
Oggioni
IL
DIRIGENTE
SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
F.to
Villari
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo
Sono stati, inoltre, approvati i seguenti emendamenti all'allegato 2 - Schema di Convenzione:
A pagina 6, seconda
riga, la parola: "parziale" è soppressa.
A pagina 6, ARTICOLO
6 Garanzie, sesta e settima riga, il testo: "20 marzo 2010",
è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2009".