Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Divisione Lavoro Formazione
Professionale e Sviluppo Economico
Settore Politiche Sociali per il Lavoro
n. ord. 222
2009 06142/023
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009
(proposta
dalla G.C. 6 ottobre 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRARIS Giovanni Maria |
GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI
Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI
Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
del Vice Sindaco Dealessandri,
di concerto
con l'Assessore Mangone.
D'altra parte si è agito anche sul fronte dello sviluppo
economico con iniziative di sostegno all'incremento numerico e produttivo delle
imprese e, in particolare, con azioni finalizzate a migliorare la capacità
delle aziende di creare occupazione, garantendo le condizioni per coniugare lo
sviluppo economico con il benessere sociale.
Tra le diverse azioni realizzate in questa prospettiva, va
ricordato il percorso iniziato con il Regolamento 258, approvato nel 1998,
avente per oggetto le procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di
persone disabili o svantaggiate.
Tale regolamento traeva spunto dalla normativa nazionale e
regionale (Legge 381/1991 e Legge Regionale 18/1994) che faceva riferimento al
mondo delle cooperative sociali quale soggetto deputato all'inserimento
lavorativo di persone in difficoltà nell'ambito delle forniture pubbliche di
beni e servizi, prevedendone una sistematica attuazione negli appalti comunali.
Poiché la materia degli appalti pubblici è stata oggetto negli
ultimi anni di reiterati ed innovativi provvedimenti normativi da parte del
legislatore nazionale e comunitario, a causa della crescente incidenza delle
commesse pubbliche sull'economia e sulla dinamica concorrenziale, si è reso
necessario rivedere il contenuto del Regolamento 258 e sostituirlo con il
"Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e disabili" n. 307, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023), attualmente in
vigore, il quale, oltre a recepire le novità normative, tiene conto
dell'esperienza maturata nell'effettiva applicazione delle disposizioni
regolamentari precedenti e ne perfeziona i meccanismi.
Se ne sintetizzano in prosieguo gli aspetti più significativi.
Esso stabilisce che almeno il 3% dell'importo complessivo
degli affidamenti a terzi per beni e servizi della Città debbano prevedere
l'impiego di persone svantaggiate. Nelle gare d'appalto l'individuazione degli
affidatari avviene considerando il numero degli svantaggiati impiegati e il
progetto di inserimento lavorativo che contiene descrizioni relative alla
formazione prevista e ai rapporti con i servizi invianti; per ciascuna persona
è successivamente redatto un progetto individuale. Per garantire l'applicazione
di corrette condizioni contrattuali e la maggior stabilità occupazionale
possibile, il Regolamento prescrive che i lavoratori siano inquadrati nel CCNL
della categoria di riferimento e che, in caso di cambiamenti dell'impresa
affidataria, l'impresa subentrante garantisca l'assunzione dei soggetti
svantaggiati precedentemente impiegati. Infine, sono normati anche gli
affidamenti con importi superiori alla soglia comunitaria e quindi aperti a tutte
le tipologie d'imprese.
Il Regolamento 307, utilizzato come modello da molte altre
Amministrazioni, si è dimostrato strumento di grande validità e ha consentito
di raggiungere notevoli risultati. Ciò è provato da molti dati e informazioni
(agli atti dell'Amministrazione) ma due di essi sono qui da ricordare: la spesa
per i servizi affidati in tal modo dalla Città, di circa 7.200.000,00 Euro nel
2006, è stata nel 2008 di 9.800.000,00 Euro superando così il 3% della spesa
complessiva sostenuta dalla Città; soprattutto, è aumentato il numero delle
persone svantaggiate (273 nel 2006, più di 400 nel 2008) che, grazie a questi
affidamenti, hanno trovato un lavoro stabile, seguono percorsi d'inserimento
lavorativo, economico e sociale, stanno uscendo da percorsi unicamente
assistenziali, sviluppano la propria autonomia.
Sono risultati che confermano la determinazione della Città
nel mantenere il proprio impegno a favore delle fasce più deboli della
popolazione, un impegno che è tuttavia necessario consolidare e migliorare
proprio in considerazione delle modificazioni economiche, sociali e, anche,
giuridico-amministrative che caratterizzano questo periodo.
L'attuale grave situazione di crisi occupazionale sta infatti
modificando il quadro socio- economico dalla città e colpisce profondamente
proprio chi, per la sua disabilità o per altre forme di svantaggio, più fatica
nel trovare o mantenere un lavoro rischiando perciò di scivolare verso
condizioni di marginalità o esclusione sempre più gravi e difficilmente recuperabili.
In più, la recente introduzione di normative (nazionali ed
europee) riferite in particolare all'affidamento di forniture e servizi
rischiano di rendere inapplicabili alcuni contenuti del Regolamento 307,
riducendone fortemente gli effetti.
Per sviluppare appieno l'efficacia del Regolamento 307,
adattandolo al nuovo scenario determinato dalla crisi e per evitare i pericoli
di inapplicabilità o di contenzioso derivanti dal mancato recepimento di nuove
normative, è quindi urgente e indispensabile un suo aggiornamento.
In primo luogo perciò il nuovo testo (allegato 1), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, adegua il Regolamento
alla normativa nazionale ed europea. L'applicazione del Decreto Legislativo 12
maggio 2006 n. 163 (Codice degli Appalti), le sue successive integrazioni e
altri atti giurisprudenziali obbligano infatti alla riscrittura delle parti
riguardanti i contratti sopra soglia comunitaria (Titolo II del nuovo testo).
E'
inoltre necessario contemplare (Titolo IV del nuovo testo) la possibilità di
sperimentare i programmi di lavoro protetto, nuove forme di affidamento
introdotte dall'articolo 52 del D.L.gs. 163/2006 che ne prevedono l'esecuzione
con l'impiego della maggioranza dei lavoratori disabili.
L'esperienza suggerisce poi modificazioni atte a garantire la
maggior chiarezza, imparzialità e certezza possibile nelle procedure di gara e
negli affidamenti. Da qui le revisioni riferite ai contenuti dei capitolati,
agli elementi ed ai criteri di valutazione dei progetti tecnici e di
inserimento lavorativo, ai punteggi da attribuire (Titolo I del nuovo testo e,
specificato per le diverse tipologie di affidamenti, Titolo II e Titolo III).
Il testo proposto (Titolo V) approfondisce gli aspetti
riguardanti il monitoraggio degli affidamenti, le verifiche sulla qualità del
progetto sociale e gli inserimenti lavorativi, le periodiche valutazioni sui
risultati dell'applicazione del Regolamento. Introduce inoltre il confronto con
tutti i soggetti interessati, inteso quale elemento utile al miglioramento
dell'efficacia del Regolamento.
Infine puntualizza tutti gli aspetti finalizzati a garantire
nei limiti del possibile i lavoratori circa il rispetto delle condizioni
contrattuali, la stabilità occupazionale, l'adeguatezza dei percorsi di
inclusione lavorativa e sociale (si veda soprattutto il Titolo I).
Qui di seguito si sintetizza il contenuto del nuovo testo del
Regolamento elaborato anche raccogliendo spunti emersi nel tempo, durante
numerosi incontri con le Strutture appaltanti, Settori comunali, le
Organizzazioni Sindacali, le rappresentanze delle Associazioni di impresa, le
Associazioni di volontariato e tutela.
Il Titolo I:
- definisce i principi
generali che informano il Regolamento e stabilisce l'adozione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione delle imprese
aggiudicatarie;
- prevede che
almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture
di beni e servizi della Città sia destinato a contratti realizzati ai sensi del
Regolamento;
- precisa e
definisce le modalità di individuazione dei beni e servizi da affidare e
aggiorna le tipologie degli svantaggiati beneficiari alle normative nazionali e
comunitarie;
- stabilisce
l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di redigere, in collaborazione con i
servizi invianti, un progetto individuale d'inserimento lavorativo per il
personale svantaggiato o disabile;
- dettaglia le
garanzie per i lavoratori, ai quali deve essere assicurato l'inquadramento contrattuale
con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di
riferimento;
- impone all'impresa
subentrante l'assunzione delle persone svantaggiate utilizzate dall'impresa
precedente e incentiva l'applicazione delle medesime condizioni agli altri
lavoratori.
Il Titolo II riguarda i contratti per la
fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria:
- stabilisce che gli
atti di gara contengano l'obbligo di impiegare persone svantaggiate in misura
non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione;
- prescrive che
l'offerta tecnica comprenda anche un progetto di inserimento lavorativo di cui
dettaglia finalità, contenuti e modalità, quali numero e monte ore dei
lavoratori svantaggiati impiegati, contratti applicati, caratteristiche di
reperimento e inserimento, organizzazione del lavoro, percorsi formativi,
rapporti con i servizi invianti;
- precisa gli elementi da valutare e i
punteggi da attribuire ai progetti di inserimento lavorativo.
Il Titolo III tratta delle convenzioni stabilite con le
cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 per la fornitura di beni e
servizi sotto la soglia comunitaria:
- indica le
caratteristiche dei servizi affidabili con convenzione alle cooperative sociali
ed i requisiti che queste devono possedere;
- definisce le
condizioni di ammissione alla gara, i contenuti delle offerte, gli elementi ed
i criteri per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo già
indicati nel Titolo II adeguandoli alle particolarità di questa tipologia di
affidamenti;
- riprende e precisa gli
elementi già indicati nel Titolo I per garantire ai lavoratori condizioni di
lavoro e stabilità occupazionale ottimali.
Il Titolo IV si riferisce ai programmi di lavoro protetto
descritti dall'articolo 52 del D.Lgs. 163/2006:
- richiama le
caratteristiche definite dal D.Lgs. 163/2006 circa questa tipologia di appalti
che prevede l'esecuzione dei servizi con l'impiego della maggioranza dei
lavoratori disabili;
- prevede la
possibilità che i laboratori di lavoro protetto possano rappresentare una parte
dell'appalto affidato;
- precisa i
requisiti delle imprese chiamate a realizzarli, gli elementi che le offerte
devono contenere, gli aspetti e i criteri da utilizzare per l'aggiudicazione.
Il Titolo V concerne le attività di controllo e valutazione
dei singoli affidamenti e dell'applicazione del Regolamento:
- definisce
contenuti, modalità e strumenti per il monitoraggio e la verifica degli
affidamenti e, in particolare, della realizzazione del progetto di inserimento
lavorativo, degli obblighi contrattuali assunti, dell'inquadramento
contrattuale del personale impegnato, della realizzazione dei progetti
individuali;
- fissa le sanzioni da applicare in caso di
violazioni agli obblighi contrattuali;
- definisce contenuti e forme della
relazione annuale sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione
del Regolamento;
- indica il confronto partecipato con tutti
i soggetti interessati (Amministrazione, Strutture appaltanti, Associazioni
delle imprese affidatarie, Associazione dei beneficiari degli inserimenti
lavorativi, ecc.) quale mezzo per la valutazione dei risultati derivanti
dall'applicazione del Regolamento e l'individuazione di proposte tese a
migliorarne l'efficacia.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento sarà richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli
Circoscrizionali.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle
Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 5 e 6.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 4, 8,
e 10 (all. 2-6 - nn. ).
La Circoscrizione 3 ha espresso parere
favorevole (all. 7 - n. ), con le
seguenti osservazioni:
- che venga
prevista una riserva di posti pari ad almeno il 20% delle persone inserite per
chi ha un handicap intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata
autonomia del soggetto;
- Titolo
I - Disposizioni generali, Articolo 1, comma 1: sostituire la frase
"promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e
lavoratori disabili" con la frase "promuove l'inserimento
occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili";
- Titolo IV - Programmi di lavoro protetto, articolo 17, commi
1-2-3: sostituire le parole "lavoro protetto" con le parole
"lavoro protetto e laboratori protetti".
Si ritiene di poter accogliere la prima osservazione
inserendo, all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante
della deliberazione, all'articolo 20, comma 2, lettera a) dopo le parole:
"favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti
svantaggiati e disabili con particolare riferimento ai portatori di handicap
intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto",
le parole "riservando a questi ultimi un numero di posti di lavoro pari
almeno al 20% di quelli complessivi".
Per quanto riguarda la seconda osservazione, si ritiene di
poterla accogliere; pertanto all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è
parte integrante della deliberazione, all'articolo 1 comma 1 le parole
"lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili" vengono sostituite
con le parole "persone svantaggiate e persone disabili".
Per
quanto riguarda la terza osservazione, essa non è compatibile con l'ambito di
applicazione del regolamento stesso, che ha per oggetto l'inserimento attivo
dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro e non l'inserimento degli stessi
in ambiti protetti ma non riconosciuti come attività economiche.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere
favorevole (all. 8 - n. ), con le
seguenti osservazioni:
- Titolo V -
Controlli, Articolo 20, comma 2, sostituire la lettera a) col seguente testo:
"favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti
svantaggiati e disabili con particolare riferimento ai portatori di handicap
intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto,
riservando un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli
complessivi a loro favore".
L'osservazione è già stata accolta e inserita all'interno del
Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante della deliberazione,
all'articolo 20, comma 2, lettera a).
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole (all. 9 -
n. ), con le seguenti
osservazioni:
- Titolo
I - Disposizioni generali, Articolo 4, comma 4: aggiungere la frase "Se il
lavoratore è disabile il progetto specifico individuale viene redatto in
collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari, ognuno per la parte di propria
competenza";
- Titolo I -
Disposizioni generali, Articolo 2, comma 2: aggiungere la frase "garantire
che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di
portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia o
psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite";
- prevedere, al
fine di incentivare la scelta di queste persone, nei vari capitolati un
punteggio maggiore a chi dimostra (vuoi cooperative sociali, vuoi imprese
profit) disponibilità ad assumere lavoratori disabili e svantaggiati.
Si
ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto è
sostanzialmente già presente nella formulazione attuale, all'interno dello
stesso comma 4.
La seconda osservazione è già stata accolta, ma inserita
all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante della
deliberazione, all'articolo 20, comma 2, lettera a).
Per quanto riguarda la terza osservazione, si ritiene di non
poterla accogliere, perchè quanto richiesto è già oggetto di specifica
previsione all'articolo 9 comma 2, lettera a).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spesa e che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dare atto che il Regolamento n. 307
resta applicato per gli affidamenti in essere alla data di approvazione della
presente deliberazione e fino alla loro naturale scadenza.
F.to
Dealessandri
L'ASSESSORE ALL'ORGANIZZAZIONE
F.to Mangone
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE
POLITICHE
SOCIALI PER IL LAVORO
F.to
Denicolai
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
SERVIZIO
CENTRALE
CONTRATTI
APPALTI ECONOMATO
F.to
Sciajno
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
Regolamento 307 "Inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e disabili
attraverso le procedure contrattuali della Pubblica Amministrazione"
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Strumenti per la
realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Nell'ambito
delle iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di
Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi ed in armonia
con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuove
l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili.
2. Il
criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi
del presente regolamento è quello del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nei successivi articoli 9, 14 e
19.
Articolo 2 - Beneficiari delle
disposizioni del presente regolamento
1. Sono
beneficiari delle disposizioni del presente regolamento le persone di cui
all'articolo 2, lettera k), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.
276 e più precisamente:
- i
soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991;
- i
soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione
Europea.
2. L'individuazione
dei soggetti da inserire può avvenire sulla base di elenchi, comprendenti le
varie tipologie di svantaggio, predisposti dalla Divisione Lavoro di concerto
con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con le rappresentanze delle
organizzazioni non profit operanti sul territorio ed in collaborazione con i
Centri per l'Impiego e le ASL cittadine.
3. La
gestione degli elenchi avviene nel rispetto:
- dei
principi di cui alla Legge 125/1991;
- di
quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10
settembre 2003 n. 276;
- di
quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per
la realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Il
Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all'articolo 1 una percentuale
di almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle
forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con
il rinnovo dei contratti di servizio.
2. La
Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni,
propone annualmente al CODIR, per l'inserimento nel PEG, un elenco di beni e
servizi rispetto ai quali attivare procedure negoziali o convenzioni
caratterizzate dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.
3. Il
Direttore Generale, con il supporto della Divisione Lavoro, garantisce il
raggiungimento della percentuale stabilita.
4. Le
Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni del Comune comunicano alla
Divisione Lavoro gli appalti di servizi e forniture che intendono attivare.
Analoga procedura va utilizzata dalle Divisioni, dai Servizi Centrali e dalle
Circoscrizioni, nel caso in cui si intenda appaltare la fornitura di beni o
servizi, già oggetto di affidamenti con inserimenti lavorativi, con
applicazione della ordinaria disciplina sui contratti. In questo caso la
richiesta deve essere motivata e accompagnata da un progetto che illustri come
si intendono attenuare le possibili conseguenze sociali.
Articolo 4 - Trattamento del personale
destinatario dell'inserimento lavorativo
1. Ai
lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in aziende aggiudicatarie di
contratti di fornitura di beni o di servizi con la Città di Torino, dovrà
essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le
Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
2. Qualora
risulti aggiudicataria una cooperativa, l'inquadramento delle persone inserite
come soci lavoratori è consentito a condizione che:
- le condizioni retributive e previdenziali
non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori
dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto dell'appalto. In
ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono
essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle
cooperative sociali che fa da riferimento per le Tabelle Ministeriali previste
dall'articolo 87 del Decreto Legislativo 163/2006, che recepisce le
disposizioni della Legge 327/2000;
- che sia lasciata a discrezione del
lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come
dipendente.
3. I
titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in
tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla
cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto
aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.
4. L'aggiudicatario
è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere con la
collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto
specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione da parte
della Divisione Lavoro.
Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e
rinnovi
1. Qualora
l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa
chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo
dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone
svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro
utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di
inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in
essere qualora più favorevoli.
2. Per
i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia
indicata dal bando l'obbligatorietà di applicazione di un CCNL che impegni il
subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, il
progetto di inserimento lavorativo dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti i
lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo
indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di
pubblicazione del bando.
3. Per
gli altri lavoratori, il medesimo impegno potrà essere indicato nel progetto
tecnico ed essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del
punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera a1).
4. Qualora
il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all'affidamento precedente,
l'Amministrazione chiederà alle parti di incontrarsi per verificare le
possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti; costituirà inoltre
elemento di valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
successivo articolo 9, comma 1 lettera a1), del presente regolamento, la
disponibilità a ricollocare gli eventuali lavoratori in esubero in altre
attività dell'aggiudicataria in Torino.
5. Il
bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori
annualità nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 57, comma 5
lettera b), del Decreto Legislativo 163/2006.
TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI
CONTRATTI
PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 6 - Ambito di applicazione
1. Il
presente titolo si applica ai contratti per la fornitura di beni e servizi
sopra soglia comunitaria - con esclusione di quelli in materia socio sanitaria
ed educativa - aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Articolo 7 - Bandi di gara e capitolati
1. Negli
affidamenti di cui al presente titolo, gli atti di gara possono introdurre tra
le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il
contratto con l'impiego di persone svantaggiate come individuate dall'articolo
2 del presente regolamento esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel
capitolato d'oneri.
2. Il
capitolato speciale d'appalto contiene l'indicazione della percentuale delle
ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non
inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.
Articolo 8 - Progetto di inserimento
lavorativo
1. Negli
appalti di cui al presente titolo le offerte tecniche dei concorrenti dovranno
contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.
2. Tale
sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:
a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti
da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo
di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo
per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per
l'esecuzione delle prestazioni);
b) modalità
e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei
lavoratori inseriti;
c) obiettivi perseguiti con l'inserimento
lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
d) modalità di organizzazione del lavoro,
sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione
degli obiettivi perseguiti;
e) metodologia
di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del
lavoro;
f) composizione e professionalità della
struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
g) soluzioni
per garantire la continuità del rapporto di lavoro e occasioni di integrazione
sociale.
3. Quando
l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene
specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola
impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.
Articolo 9 - Valutazione dell'offerta
caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo
1. All'offerta
comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così
attribuiti:
a) offerta
tecnica, da 40 a 60 punti, così suddivisi:
A1 - progetto di inserimento
lavorativo: da 30 a 40 punti;
A2 - progetto tecnico: da 10
a 20 punti;
b) prezzo:
da 40 a 60 punti.
In ogni caso la sommatoria dei punteggi
previsti dal bando deve essere pari a 100.
2. La
valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo è
effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) incidenza
occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore
lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e
disabili: da 9 a 15 punti
b) azioni e
modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei
lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo,
modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 8 a 10 punti;
c) modalità di
organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane,
percorsi formativi: da 8 a 10 punti;
d) composizione e
professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di
inserimento lavorativo: da 4 a 5
punti;
e) soluzioni per
garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione
sociale: da 1 a 3 punti.
3. La
valutazione del progetto tecnico potrà tenere in debita considerazione gli
impegni indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del presente
Regolamento.
4. Della
commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dal
Direttore della Divisione Lavoro.
5. Per
quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il
prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione
proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione: punteggio =
(punteggio del prezzo)*A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B
= offerta in esame.
6. L'incidenza
occupazionale di cui al punto 2 sarà presa in considerazione anche nell'ambito
della verifica di congruità dell'offerta, con particolare riguardo alla
corrispondenza tra il monte ore formulato nell'offerta tecnica e quello indicato
nell'offerta economica.
TITOLO III
convenzioni con
cooperative sociali relative alla fornitura di beni o servizi sotto soglia
comunitaria
Articolo 10 - Individuazione di beni e
servizi
1. La
Divisione Lavoro valuta le proposte delle rappresentanze del mondo della
cooperazione indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le
cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 e della legislazione
regionale vigente - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi -, e
ne verifica la realizzabilità con i Servizi Centrali, le Divisioni e le
Circoscrizioni interessate.
2. Possono
essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono
essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno
dei seguenti connotati:
a) alta
incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro
adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo
delle possibilità di qualificazione professionale;
c) idoneità a consentire l'ingresso, lo
sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
4. Forniture
di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria
disciplina sui contratti dell'Amministrazione possono essere affidate a
cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 non comporti una
diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.
Articolo 11 - Individuazione delle
cooperative sociali da interpellare
1. I
Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di
offerta, ove possibile, ad almeno cinque cooperative sociali in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione
all'Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle Cooperative Sociali;
b) esperienza
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
c) sede
operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella
richiesta di offerta.
2. E'
possibile interpellare un'unica cooperativa sociale, alla quale va comunque
richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il
valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
b) ricorrano
particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.
Articolo 12 - Elementi della richiesta di
offerta e condizioni di ammissione alla gara
1. La
richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle
prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.
2. Il
legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la
propria responsabilità l'assenza delle cause di esclusione e la presenza dei
requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta.
La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita
d'ufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della
convenzione.
Articolo 13 - Contenuto delle offerte
relativamente al progetto di inserimento lavorativo
ed alle potenzialità operative della cooperativa
1. Le
offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di
cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. Possono
altresì prevedere un progetto tecnico relativo all'attività oggetto
dell'appalto.
Articolo 14 - Valutazione del progetto di
inserimento lavorativo
1. Per
la valutazione del progetto di inserimento lavorativo il Dirigente del Servizio
Centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di
un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore della Divisione
Lavoro.
2. La
valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà con i criteri e
l'attribuzione dei relativi punteggi indicati al precedente articolo nel caso
sia previsto il progetto tecnico quale parte dell'offerta.
3. Qualora
non sia prevista la presentazione di un progetto tecnico, i punteggi saranno
attribuiti come segue:
- prezzo:
da 40 a 60 punti;
- progetto
di inserimento lavorativo: da 40 a 60 punti, attribuiti sulla base dei seguenti
elementi:
a) incidenza occupazionale (numero di persone
e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio)
relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 13 a 20 punti
b) azioni e modalità riferite alle fasi di
reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi
perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro
raggiungimento: da 10 a 14 punti
c) modalità organizzative del lavoro, sistema
di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi: da 10 a 14 punti
d) composizione e professionalità della
struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo: da 5 a 7 punti
e) soluzioni per garantire la continuità del
rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: da 2
a 5 punti.
Articolo 15 - Subappalto
1. La
cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento
di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari
o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto
complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 10%
dell'importo complessivo della convenzione.
2. Il
subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
Articolo 16 - Norme applicabili - Rinvio
1. Per
quanto concerne l'inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del
contraente, i rinnovi e gli inserimenti, si applicano, ove occorra in analogia,
le disposizioni del Titolo II del presente regolamento.
TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO
Articolo 17 - Ambito di applicazione
1. Il
presente Titolo si applica agli appalti la cui esecuzione è riservata a
programmi di lavoro protetto come definiti dall'articolo 52 del Decreto
Legislativo 163/2006.
2. La
riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad
una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione
separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006.
3. La
riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve
in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per
appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
Articolo 18 - Requisiti di partecipazione
1. La
partecipazione alle gare di cui al presente titolo è riservata ai soggetti di
cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 163/2006 i quali, nell'esecuzione
dell'appalto, si avvalgono di piani che vedono coinvolta la maggioranza di
lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti
nel settore sociale.
2. I
partecipanti alle gare debbono essere in possesso dei requisiti generali di
partecipazione e di quelli speciali previsti in ragione della tipologia
dell'appalto.
Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione
1. Le
gare di cui al presente titolo sono aggiudicate all'offerta economicamente più
vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri:
- progetto
relativo al programma di lavoro protetto;
- prezzo;
- eventuali
criteri pertinenti all'oggetto dello specifico appalto.
2. Della
Commissione di gara fa parte un esperto di inserimenti lavorativi indicato dal
Direttore della Divisione Lavoro tra i dipendenti dell'Amministrazione
comunale.
3. Il
progetto relativo al programma di lavoro protetto deve contenere gli elementi
indicati all'articolo 8 del presente Regolamento.
TITOLO V - CONTROLLI
Articolo 20 - Monitoraggio degli
inserimenti
1. Alla
Divisione Lavoro è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli
inserimenti lavorativi effettuati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'attività
di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità:
a) favorire l'inserimento equilibrato delle
diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili, con particolare
riferimento ai portatori di handicap intellettivo, psichico o fisico che
comporti limitata autonomia del soggetto, riservando a questi ultimi un numero
di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi.;
b) rispondere
a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
c) verificare, anche in collaborazione con i
servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite e
progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.
3. Ogni
anno la Divisione Lavoro predispone una relazione scritta sugli esiti dei
monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento 307. Tale
documento è la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati
(Amministrazione, Strutture Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie,
associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali)
finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto,
valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta
applicazione del presente regolamento e individuare proposte per migliorarne
l'efficacia.
Articolo 21 - Verifica dell'esecuzione dei
contratti
1. Alla
Divisione Lavoro è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti
di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui
al presente regolamento con le seguenti modalità:
a) le Divisioni, i Servizi Centrali e le
Circoscrizioni inviano alla Divisione Lavoro copia del progetto di inserimento
lavorativo presentato dall'aggiudicatario del contratto e delle determinazioni
dirigenziali ad esso connesse;
b) individuate le persone da inserire,
l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Divisione Lavoro l'elenco di
tutti i lavoratori inseriti utilizzando le forme di crittografia previste dal
Decreto Legislativo 196/2003 ed adottate dalla Città di Torino nel Documento
programmatico della sicurezza, unitamente al numero di matricola INPS ed a copia
del modello CUD di ciascuno;
c) l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi
dalla stipula del contratto, dovrà inviare alla Divisione Lavoro i progetti
individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa
riguardante il trattamento dei dati personali;
d) l'impresa affidataria è tenuta ad inviare
annualmente alla Divisione Lavoro una relazione sull'andamento degli
inserimenti lavorativi realizzati;
e) la Divisione Lavoro verifica l'adempimento
degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le
persone interessate.
2. La
violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti
contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto.
3. La
violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di
inserimento lavorativo comporta l'applicazione di una penale, da prevedersi nel
capitolato speciale d'appalto in misura non inferiore al 2 per mille e non
superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per
più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
4. L'aggiudicatario
è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
(Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si
applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.