Vice Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl. -Sport
Ciclo dei Rifiuti
n. ord. 168
2009 06043/112
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 OTTOBRE 2009
Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
(proposta dalla G.C. 29 settembre 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CASSANO Luca - CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.
La Società, in virtù delle previsioni
contenute nel proprio Statuto, gestisce, tra l'altro, il ciclo integrato dei
rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli
speciali inerti, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi
pubblici, comprese le aree complementari ed il servizio di rimozione della
neve.
La società può inoltre effettuare
operazioni e servizi di valorizzazione ambientale.
A partire dall'anno 2000 la Città di
Torino affidava in capo all'AMIAT S.p.A., la gestione del servizio pubblico
concernente la viabilità invernale sull'intero territorio comunale.
Infatti, il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 2000 08807/33), esecutiva dal 6
novembre 2000, approvava, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 142/1990,
l'affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale con l'Azienda
Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile AMIAT S.p.A.,
approvandone il relativo contratto di servizio con validità dal 31 ottobre 2000
sino al 30 aprile 2003 e stipulato con la società in oggetto in data 21
febbraio 2002.
La scelta di tale affidamento era
determinata dall'esigenza di valorizzare costantemente la società nel
territorio cittadino e dalla caratteristica del servizio di viabilità invernale
quale attività di pubblico interesse connessa all'igiene del suolo, al fine di
poter ottimizzare il servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli
aspetti qualitativi.
Successivamente il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 149 del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112), esecutiva dal
3 novembre 2003, approvava il contratto di servizio della viabilità invernale,
stipulato con l'AMIAT in data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo
2006.
Nel frattempo, con riferimento
all'affidamento del servizio, intervenivano delle novità in merito alla
normativa nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che
eliminavano la distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi
di rilevanza industriale e la relativa individuazione in un apposito
regolamento.
Veniva, altresì, introdotta la nuova
distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza
economica, prevedendo comunque tre nuove modalità di affidamento per
l'erogazione dei servizi aventi rilevanza economica che poteva avvenire con
conferimento della titolarità:
a) a società di capitale individuata
attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
b) direttamente a società miste in cui il
socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara ad evidenza
pubblica;
c) con affidamento in house direttamente a società a capitale interamente pubblico, qualificabile quale organismo di diritto pubblico, ossia di una società che sia a totale partecipazione pubblica, sulla quale sia esercitato un controllo analogo a quello esercitato dall'Ente Locale sui propri servizi, che realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici controllanti.
Mancando nell'ipotesi di affidamento di
servizi afferenti la viabilità invernale una specifica normativa di settore, e
sussistendone i requisiti, risultava essere applicabile l'affidamento in house
della gestione dei servizi in oggetto all'AMIAT S.p.A..
In occasione della scadenza del predetto
Contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data
13 febbraio 2004, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 192 del 9
ottobre 2006 approvava l'affidamento del servizio della viabilità invernale
fino al 31 marzo 2015, mentre lo schema di contratto disciplinante il servizio
di viabilità invernale aveva durata fino al 31 marzo 2009, con l'esplicita
previsione della possibilità di rinnovo dello stesso.
Il predetto contratto di servizio della
viabilità invernale, approvato con la predetta deliberazione n. 192 del 9
ottobre 2006,veniva stipulato con
l'AMIAT in data 18 dicembre 2006 con durata fino al 31 marzo 2009.
Quanto all'affidamento del servizio della
viabilità invernale fino al 31 marzo 2015, si precisa che la Società in oggetto
è ed era in possesso delle caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) T.U.E.L.; inoltre ai fini della
concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:
a) gli indirizzi così come da statuto e
contratto di servizio;
b) la vigilanza attraverso la nomina diretta
degli amministratori e dell'organo di controllo;
c) i controlli da effettuarsi come da
contratto di servizio; gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e
quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi
legali rappresentanti.
Alla luce delle sopra esposte
osservazioni si ritiene opportuna e necessaria la continuazione dell'erogazione
del servizio da parte dell'AMIAT S.p.A. - continuando la medesima ad essere in
possesso dei requisiti dell'affidamento in house o della cosiddetta delegazione
interorganica - sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali
interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, procedendo con la
stipulazione del contratto di servizio allegato alla presente deliberazione
(allegato 1) in esame, nell'ambito dell'affidamento a suo tempo effettuato con
la deliberazione del 9 ottobre 2006 summenzionata ed avente durata fino al 31
marzo 2015, data la natura stagionale del servizio e tenendo conto, altresì,
che l'affidamento del servizio di igiene ambientale ed il relativo contratto
stipulato sempre con AMIAT scade il 31 dicembre 2014.
Si riconduceva così ad unità la durata
dei due affidamenti. Nell'ambito dell'affidamento del servizio di viabilità
invernale, come sopra descritto il contratto ha durata dal 1 novembre 2009 al
31 marzo 2012 e potrà essere rinnovato. Sul punto occorre rilevare che in
materia di affidamenti di servizi pubblici locali è nuovamente intervenuto il
D.L. 135/2009, pubblicato in data 25 settembre 2009 che, in sede di
modificazione dell'articolo 23 bis del D.L. 112/2008, ha introdotto il regime transitorio
degli affidamenti precisando tra l'altro che "a) le gestioni in essere
alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in
materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2011": pertanto, il termine conclusivo dell'affidamento del
servizio di viabilità invernale parrebbe anticipato, in applicazione della
novella normativa, alla data del 31 dicembre 2011. Tuttavia, poiché il servizio
viene effettuato stagionalmente, appare opportuno e necessario, al fine di
garantire la continuità del servizio, prevedere che la scadenza sia comunque
quella del 31 marzo 2012.
La continuazione dell'erogazione del
servizio da parte di AMIAT S.p.A. è finalizzata, inoltre, alla valorizzazione
costante della Società nel territorio cittadino, la quale offre un servizio di
viabilità invernale che costituisce un'attività di pubblico interesse connessa
all'igiene del suolo.
Quanto al Contratto di servizio allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, occorre
sottolineare che l'articolo 9 del predetto contratto evidenzia il richiamo alla
normativa vigente in materia di Carta della Qualità dei Servizi.
Infatti, la normativa relativa alla Carta
della Qualità dei Servizi è in continua evoluzione essendo intervenuto sulla
questione dapprima l'articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, il quale, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e
l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di
servizio, prevede per gli Enti Locali una serie di specifici adempimenti;
successivamente sulla medesima questione è altresì intervenuto l'articolo 30
della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile) il
quale è applicabile ai servizi pubblici locali limitatamente al primo comma che
statuisce che "Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che
erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della
possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione
di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la
risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta
giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso
a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto
inadempiente".
Pertanto, poiché il Contratto di servizio
risulta essere di ampio respiro in quanto avente durata pluriennale, al fine di
evitare richiami a normative obsolete e superate, si prevede la formulazione in
base alla quale la Carta della Qualità dei Servizi debba essere adottata
secondo la vigente normativa in materia, in considerazione, altresì, del fatto
che la stessa Carta dovrà essere adottata entro sei mesi dalla data di
stipulazione dell'allegato contratto di servizio.
Il budget per la stagione 2009/2010 è
fissato in Euro 5.534.274,57 oltre IVA e comprende una parte a copertura dei
costi fissi gestionali stimata in Euro 2.260.765,58 oltre IVA, mentre la restante
parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati verrà
liquidata a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
La Società ha dimostrato nel corso degli
anni di ottimizzare il servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli
aspetti qualitativi. Inoltre si è constatato che la Società ha offerto nel
corso dell'espletamento del suddetto servizio, celerità di intervento sui
fenomeni di gelo e sulle precipitazioni nevose, garantendo così un efficace
esercizio della viabilità nella stagione invernale.
Durante la vigenza del contratto
2006/2009 ed in particolare nell'ultimo anno, si è valutata l'opportunità di modificare alcune modalità di intervento,
al fine di assicurare un servizio il più possibile efficiente e puntuale e che
meglio risponda all'esigenza di garantire, in caso di precipitazioni nevose, la
percorribilità della rete viaria di Torino.
In particolare nell'ambito del nuovo
"Piano dei Servizi" allegato alla presente deliberazione (allegato
1.1) si è ritenuto opportuno equiparare sotto il profilo dell'operatività del
servizio l'area viaria compresa tra corso Moncalieri e l'asse corso Giovanni
Lanza/corso Quintino Sella alla zona definita "bassa collina" in
quanto nel corso degli ultimi anni non si sono riscontrate significative
differenze sull'entità delle precipitazione nevose tra le due aree che invece,
nel precedente piano dei servizi, erano oggetto di interventi differenziati.
Si è inoltre ritenuto opportuno prevedere
una revisione dei livelli di intervento che si riducono a quattro rispetto ai
cinque pianificati in precedenza, tenuto conto che il "Livello
Viola", non più contemplato dal nuovo Piano dei Servizi, in realtà
prevedeva un impiego di mezzi e risorse analogo a quelle utilizzate nel "Livello
Rosso" creando notevoli difficoltà agli appaltatori nell'individuazione
dei percorsi da seguire durante le operazioni di sgombero neve.
In materia di eventi di carattere nevoso
che possono interessare la Città, in questa sede, occorre altresì ricordare,
per completezza, che il piano di GTT per il Trasporto Pubblico Locale in caso
di precipitazioni nevose allegato alla presente deliberazione (allegato 2)
esula dal presente contratto di servizio per la viabilità invernale e
costituisce adempimento nell'ambito del contratto di servizio per la gestione
del Trasporto Pubblico Locale.
Le attività di GTT S.p.A. richiamate nel
contratto proposto, riguardano unicamente lo sgombero neve dalle fermate dei
mezzi pubblici per le quali la stessa GTT opera in regime di privativa in virtù
del vigente Contratto di Servizio del Trasporto Pubblico Locale e della
Convenzione relativa alla concessione in uso degli impianti
fissoferrofilotranviari e di fermata.
Pertanto si ritiene opportuno che l'AMIAT S.p.A. continui la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, approvando, nell'ambito del vigente affidamento avente durata sino al 31 marzo 2015, il contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (allegato 1), per il periodo novembre 2009 - marzo 2012, da stipulare con AMIAT S.p.A., nonché altresì di approvare i relativi allegati "Piano dei Servizi" (allegato 1.1) e l'Elenco dei prezzi unitari (allegato 1.2).
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale è stato chiesto in data 1 ottobre 2009 il parere obbligatorio all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, mentre non si provvedeva a chiedere il parere alle circoscrizioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Città e dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento in quanto non si tratta di nuovo servizio pubblico.
L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali dal canto suo in data 16 ottobre 2009 ha reso il parere, che si allega al presente provvedimento (all. 3 - n. ) per costituirne parte integrante.
Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio ed ai rilievi, posti dall'Agenzia per i Servizi Pubblici locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue:
1) Scadenza del Contratto
Il rilievo posto dall'Agenzia in riferimento alla novella normativa di cui all'articolo 15 del D.L. 135/2009 è condivisibile. Tuttavia si evidenzia che la durata del contratto non potrebbe essere inferiore a tre anni in quanto si tratta di rinnovo del precedente e tiene conto della durata del subappalto già effettuata da AMIAT. Ciò che, ove il dato normativo fosse confermato in sede di conversione, e non fosse oggetto di ulteriori rivisitazioni, come già accaduto negli ultimi anni, emerge piuttosto la necessità di chiarire che l'affidamento potrebbe cessare in applicazione della normativa vigente in materia. In tal caso appare necessario modificare il testo dell'articolo 3 del contratto di servizio prevedendo l'ipotesi di subentro del nuovo gestore nel contratto per i primi tre mesi dell'anno 2012 in applicazione della normativa vigente in materia.
2) Carta di Qualità dei Servizi
Come
già evidenziato precedentemente anche la normativa in merito alle carte dei
servizi è in continua evoluzione e, pertanto, si è preferito richiamare
genericamente la normativa vigente in materia. Si precisa, tuttavia, che il
termine di sei mesi dalla data di stipulazione del contratto relativo
all'obbligo di redazione della carta dei servizi è espressamente previsto
dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007
ed è strettamente collegato alla consultazione obbligatoria, in sede di
stipulazione del contratto, con le
associazioni dei consumatori. Pertanto, l'articolo 9 non fa altro che riportare
il dato normativo che tiene conto anche dell'apporto delle associazioni dei
consumatori, da convocare in sede di stipulazione del contratto, e comunque con
i tempi tecnici necessari per permettere alle stesse di valutare i testi
proposti dal gestore. In ogni caso non si ravvisa che l'utente non sia garantito nei propri diritti dal momento che
AMIAT S.p.A. è dotata da tempo delle Guida ai servizi.
Commissione tecnica
Quanto poi all'asserita commistione tra attività gestionali
di conduzione di impresa e attività di monitoraggio e controllo della
Commissione Tecnica di cui all'articolo 18
è necessario esplicitare che la funzione relativa ad attività gestionali
di conduzione di impresa non fa capo a tale commissione bensì alla Commissione
di Controllo di cui al successivo articolo 19, operando nell'ambito di un
controllo prettamente contrattuale relativo ai rapporti tra le Parti (Città -
AMIAT).
Pertanto, non sussiste né può sussistere alcuna
commistione dal momento che la Commissione Tecnica dell'articolo 18 è prevista
in esecuzione della normativa della Legge Finanziaria per l'anno 2008 ed
opera esclusivamente negli ambiti ivi
previsti.
Clausole Penali
Con riferimento al rilievo relativo alla "palese inadeguatezza sia delle clausole penali sia del tetto massimo annuale" è necessario scindere le due situazioni.
Affermare che le clausole penali non appaiono significativamente deterrenti e che la ridotta deterrenza inficia la sussistenza del parametro del
"controllo analogo" è totalmente privo di pregio in quanto la
costante giurisprudenza nazionale e comunitaria ritiene che il controllo analogo si sostanzi in "un
rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di
subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un
controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente
societario"; per lo più
richiamando, per quanto attiene alla governance societaria, le clausole statutarie relative alla nomina del Consiglio
d'Amministrazione, ai poteri dello stesso, all'ambito territoriale limitato
all'ente o agli enti territoriali di appartenenza. In nessun caso finora
oggetto di esame da parte della Giurisprudenza si è rinvenuta la presenza o
meno del controllo analogo analizzando
elementi del contratto quali le penali o la loro adeguatezza.
Con riferimento invece alla inadeguatezza del tetto massimo annuale della penale si precisa che la previsione di cui all'articolo 20.5) che recita "L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale." è una clausola posta a tutela della Città nel senso di porre un limite massimo all'importo delle penali, oltre il quale la Città non potrebbe tollerare ulteriori inadempienze da parte dell'AMIAT che, in un'ipotesi siffatta, risulterebbe totalmente inadeguata a garantire il servizio atteso dalla Città, che in una simile ipotesi non potrebbe che applicare l'articolo 22 relativo alla risoluzione del contratto.
Inoltre l'applicazione del principio del
contraddittorio prevista dall'articolo 20.2) all'articolo 20.4) non pare che possa essere considerata
mancanza di possibilità di applicare unilateralmente le penali, non comportando affatto una "contrattualizzazione" delle sanzioni,
bensì costituisce espressione del diritto di difesa costituzionalmente
garantito in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 24 della Cosituzione, mentre in diritto
amministrativo il principio del contradditorio costituisce una diretta
espressione del principio di imparzialità, cui deve essere informata l'attività
della pubblica amministrazione sia nei procedimenti contenziosi sia nei
procedimenti non contenziosi.
Clausole Penali: mancato intervento
La clausola è sufficientemente chiara ed
è stata oggetto di ampie discussioni anche nella precedente versione del
contratto. Tuttavia, al fine di semplificare, la clausola sarà oggetto di
rivisitazione.
Per quanto concerne i rilievi e le
osservazioni sull'articolato si rileva
quanto segue:
2.1 la
definizione dell'ambito geografico di espletazione del servizio e la
precisazione di quali siano le zone in carico manutentivo potrebbe nel tempo
rivelarsi controproducente in quanto qualora la situazione mutasse rispetto
all'attuale sarebbe necessario rivedere il contratto. La definizione di tali
ambiti territoriali è quindi rimessa, in caso di modificazioni del territorio
comunale o di ulteriori convenzioni incidenti su competenze territoriali, all'attività svolta dalle strutture
operative, UNCO e UNCR e al corpo di Polizia Municipale della Città;
3.1 sul
punto si è già detto che sarà apportata una modificazione in modo da coordinare
la scadenza del contratto e dell'affidamento del servizio con la normativa
vigente in materia;
4.3 la
richiesta di precisare se il contratto obblighi AMIAT ad eseguire miglioramenti
o addizioni non è pertinente dal momento che lo scopo dell'articolo è quello di
prevedere che l'AMIAT, nel caso in cui esegua miglioramenti o addizioni ai fini
dell'espletamento del servizio, non abbia nulla a pretendere dalla Città;
inoltre la richiesta di precisare a che condizioni l'AMIAT possa acquisire
beni, anche immobili, del Comune non è necessaria laddove nell'ambito
dell'espletamento del controllo analogo, soprattutto in termini di gestione
finanziaria, il socio può decidere le operazioni ritenute migliori per il
raggiungimento dello scopo. Infine la richiesta di precisare se e a quali condizioni l'AMIAT possa
affidare a terzi i beni immobili e mobili registrati pare ridondante dal
momento che si specifica che
l'affidamento a terzi può avvenire solo per l'espletamento del servizio di
viabilità invernale e quindi nell'ambito dell'articolo 11 relativo al subaffidamento
ed alle relative modalità che, in ogni caso mantengono indenne la Città,
attribuendo ogni responsabilità ad AMIAT;
4.4 la
richiesta di precisare i criteri di
individuazione degli interventi di particolare rilevanza su locali e impianti (diversi dalla manutenzione)
posti a carico del Comune ad esempio
nell'importo superiore ad una certa soglia ovvero a insindacabile giudizio del
Comune pare fuori luogo perché in ogni caso non consentirebbe di definire tutte
le ipotesi in cui l'intervento della Città è necessario, quali sicuramente la
messa in sicurezza dei beni oppure l'adeguamento di impianti a normativa
sopravvenuta: in tali casi l'intervento della Città non può essere rimesso al
suo insindacabile giudizio, né può avere limiti di importo se non quelli
necessari all'intervento medesimo;
4.6 non
si comprende perché si debbano precisare i criteri di ripartizione di spese per
utenze dal momento che l'articolo in questione recita "Sono a carico
dell'AMIAT tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas
metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui
contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese
ripetibili relative all'uso degli immobili.";
4.7 e 5.4 non
ha pregio, altresì, la richiesta di considerare l'opportunità di inserire una
soglia di massimale per l'adeguatezza della polizza assicurativa, in quanto
tale valutazione è lasciata all'autonomia gestionale dell'AMIAT, anche
nell'ambito dell'obbligo della manleva che la medesima assume nei confronti
della Città, mentre non è congrua la richiesta di aggiungere "in ogni
caso" circa l'obbligo della manleva dal momento che l'articolo dispone "L'AMIAT si obbliga
a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in
uso., così come all'articolo 5.2 si
precisa che "L'AMIAT si obbliga ad
esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di
legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se
non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è
ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.";
5.6 quanto
poi alla richiesta di verificare se l'ampia autonomia di pianificazione degli
interventi sia compatibile con il requisito del controllo analogo occorre
leggere il dato letterale nell'insieme della clausola che prevede comunque le
indicazioni concordate in seno alle strutture UNCO e UNCR, laddove per le
stesse si intenda indirizzi della Città verificati con il gestore circa la
fattibilità a livello di organizzazione e di espletamento, nonché le condizioni
dello stesso;
5.8 appare
poi contrario ai principi amministrativi di sempificazione e di divieto di
aggravamento del procedimento, cui anche AMIAT, in quanto soggetto "in
house" è tenuta a livello di applicazione nei limiti della compatibilità
con la struttura di società per azioni totalmente pubblica prevedere che la Città possa chiedere report
sui reclami in ogni caso e in ogni tempo vista la particolarità del servizio
stagionale e legato a precisi eventi atmosferici, in mancanza dei quali non
avrebbe alcun senso prevedere la richiesta di report che invece è espressamente
prevista in tali termini "L'AMIAT S.p.A. si obbliga a trasmettere, su
richiesta del Comune, entro cinque giorni dal termine del singolo evento
nevoso, uno specifico report su reclami e segnalazioni dei cittadini.";
6.1 e 6.2 le
richieste dell'Agenzia sono accoglibili, salvo l'ipotesi di indicare il massimo
coordinamento tra AMIAT, Città e GTT, insito nella logica del contratto, di cui
si sottolinea il richiamo espresso al Piano di GTT in caso di precipitazioni
nevose;
11. non
pare che la richiesta di prevedere graduate sanzioni contrattuali per AMIAT per
l'ipotesi in cui soggetti esterni non rispettino le norme di lavoro e sicurezza
previste dal CCNL e dalle leggi possa essere accolta dal momento che il
contratto dispone che la Città non può tollerare la violazione di tali
norme prevedendo espressamente "A
tal fine AMIAT dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà
agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL
e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.";
12. la
richiesta di prevedere l'obbligo di inserire nella relazione "eventuali
proposte migliorative" è accoglibile;
14. la
richiesta di precisare che le modifiche che non modificano il contratto sono
quelle relative ad elementi non essenziali non ha pregio in quanto l'articolo fa espresso riferimento alla
specifica dei servizi che non è
configurabile come elemento essenziale del contratto (quale invece l'oggetto
del servizio relativo alla Viabilità invernale) ma purtuttavia riveste
particolare importanza per espletamento della prestazione;
22.1 non
emerge la necessità di aggiungere che il contratto si scioglie in tutti i casi
previsti dalla legge, in quanto il contratto si risolve in caso di
inadempimento, mentre l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
l'affidamento per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che non possono non comprendere anche i casi
previsti dalla legge, comportando conseguentemente la risoluzione del
contratto.
Le osservazioni in merito all'articolo
22.1 non paiono accoglibili in quanto
si ritiene che "gravi, ripetute e rilevanti inadempienze" di singoli obblighi contrattuali configurino
"il grave inadempimento" della prestazione.
Inoltre, la rimozione e l'eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento è già insita nell'obbligo di manleva posto a carico di AMIAT S.p.A e in ogni caso comporta la risoluzione del contratto;
22.4 la richiesta di sostituire il termine "Comune" con parte è accoglibile vista la bilateralità del contratto;
24. la richiesta non è accoglibile in quanto il contratto concerne tutti gli aspetti della prestazione e soprattutto la mancata prestazione del servizio, mentre la procedura conciliativa richiamata attiene a controversie insorte sui parametri della qualità dei servizi, per cui il richiamo a tale procedura sarebbe riduttivo. Inoltre, la sede per eventualmente inserire tale riferimento è quella della predisposizione della Carta di Qualità dei Servizi compatibilmente con le richieste ed il ruolo delle associazioni dei consumatori.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di demandare a successive determinazioni
dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente
deliberazione ed il perfezionamento dell'affidamento;
3) di confermare che l'affidamento del
servizio di igiene ambientale in capo ad AMIAT S.p.A. continua a presentare i
requisiti dell'affidamento in house richiesti dalla normativa vigente;
4) di autorizzare il legale rappresentante
della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società AMIAT
S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'esecutività della
determinazione di cui al punto precedente;
5) di prendere atto, per completezza, del piano
di GTT per il Trasporto Pubblico Locale in caso di precipitazioni nevose (all.
2 - n. ) e che tale piano esula
dal presente contratto di servizio per la viabilità invernale e costituisce
adempimento nell'ambito del contratto di servizio per la gestione del Trasporto
Pubblico Locale e degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E AI
TRASPORTI
F.to
Sestero
IL VICESINDACO
F.to Dealessandri
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O.
DEL
CICLO DEI RIFIUTI
F.to
Civera
IL
DIRIGENTE DEL SETTORE
PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to
Mora
LA
FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA
F.to
Delli Colli
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
Con la
presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,
tra
la Città di Torino (di seguito denominata
Città), codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata da
__________________________, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo
Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di
Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in
data ___________________, con i poteri per quanto infra ai sensi dell'articolo
107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 55, comma 2 del
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) ed in esecuzione
di:
-
deliberazione del Consiglio Comunale n._________/2009 del
___________________(mecc. 2009 __________/__________), che in copia conforme
all'originale in data______________, unitamente ai suoi allegati 1.1 e 1.2 si allega al presente atto sotto la lettera
"A" per farne parte sostanziale ed integrante;
- determinazione
dirigenziale della Direzione Generale, Settore Partecipazioni Comunali
n._____________ del _____________ (mecc. 2009__________/064), che in copia
conforme in data ________________ si unisce al presente atto sotto la lettera
"B" per farne parte sostanziale ed integrante;
e l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società per
Azioni (nel seguito denominata AMIAT), codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino 07309150014, con sede in Torino, via
Germagnano n. 50, in questo atto rappresentata da ???????, domiciliato per la
carica presso la sede legale dell'infra descritta società, il quale sottoscrive
il presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale
rappresentante della suddetta società, tale nominato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del _________________
premesso
che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 81 del 16 maggio 2000 (mecc. 200003331/64) il Comune di Torino provvedeva ad
approvare la trasformazione dell'Azienda speciale AMIAT nella società per
azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
S.p.A.", ai sensi dell'articolo 17 (commi 51 - 57) della Legge 15 maggio
1997, n. 127;
- con il medesimo provvedimento si approvava
lo statuto della predetta società per azioni, il cui oggetto sociale prevede,
tra l'altro, il servizio della rimozione della neve;
- il Consiglio Comunale con deliberazione
n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 200008807/33) approvava il contratto di
servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 21 febbraio
2002;
- successivamente il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 149 del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112) approvava
il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in
data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo 2006;
- in occasione della scadenza il Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006 approvava l'affidamento del servizio della viabilità
invernale fino al 31 marzo 2015, mentre
lo schema di contratto disciplinante il servizio di viabilità invernale aveva durata fino al 31 marzo
2009, autorizzando il Dirigente del Settore competente alla stipulazione del
suddetto;
- con determinazione dirigenziale n. 455
del 18 ottobre 2006 veniva affidato all'AMIAT il servizio sopra indicato e
assunti i relativi impegni di spesa;
- il contratto di servizio della viabilità
invernale, approvato con la predetta deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006,
veniva stipulato con l'AMIAT in data 18
dicembre 2006 con durata fino al 31 marzo 2009;
- in occasione della scadenza del 31 marzo
2009, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. _________/2009 del
____________2009 approvava, nell'ambito dell'affidamento del servizio già
deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale 192, il contratto di
servizio della viabilità invernale, con durata fino al 31 marzo 2012.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra
rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Le
premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo
2 - Oggetto
2.1)
Nell'ambito dell'affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale
effettuato con deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006 il presente contratto disciplina la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio
cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo.
Dal
presente contratto relativo
all'affidamento del servizio sono
esclusi gli interventi sulle aree interne dei cimiteri cittadini e sul verde pubblico, ad eccezione dei tre parchi
Valentino, Pellerina e Ruffini nei quali sono a carico dell'AMIAT i percorsi
viari asfaltati come meglio descritte
nell'allegato n. 1.1 sub pagina 7.
L'affidamento comporta da parte dell'AMIAT
l'esecuzione delle seguenti attività:
- gestione dei centri di stoccaggio sale e
relativo approvvigionamento;
- servizio di pronto intervento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande
viabilità";
- sgombero neve "media e piccola
viabilità"
- sgombero neve centro cittadino;
- sgombero neve collina;
- sgombero neve aree mercatali;
- sgombero neve manuale;
- sgombero neve marciapiedi delle scuole in
stabili comunali;
- sgombero neve dei parcheggi a rotazione
per disabili ubicati di fronte alle principali strutture sanitarie;
- servizio di asporto neve;
secondo
quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. __________/2009 al n. 1.1, e nell'elenco dei prezzi
unitari (allegato al n. 1.2 alla stessa deliberazione consiliare).
2.2) A
titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate
al comma 2.1, l'AMIAT esegue, su incarico del Comune, specifici interventi
d'insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di
servizio di cui al citato allegato 1.1 alla deliberazione n.__________/2009.
2.3)
Oltre a quanto sopra stabilito, l'AMIAT s'impegna ad effettuare ulteriori
interventi d'insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune
dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di
fuori del periodo di espletamento al servizio previsto all'articolo 3. 2).
3.1)
Nell'ambito dell'affidamento decorrente
dal 1 novembre 2006 sino al 31 marzo 2015 il presente contratto ha
durata dal 1 novembre 2009 al 31 marzo 2012 e potrà essere rinnovato
compatibilmente con la vigente normativa in materia. In ogni caso, qualora in
applicazione della normativa vigente in materia vi fosse la necessità di un
subentro da parte di un nuovo gestore, lo stesso subentrerà nel presente
contratto per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2012, al fine di
garantire i rapporti contrattuali in essere.
3.2)
Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte annualmente dal 1
novembre al 31 marzo.
Articolo 4 - Proprietà degli
Impianti e Concessione d'uso
4.1)
La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto concede ad AMIAT in uso
gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:
1.
Immobili: A) sito in Torino via Traves;
B) sito
in Torino via Villa Glori;
2.
Impianti: A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in
via Villa Glori;
B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di
fondenti chimici in via Traves.
La
Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso di contratto, di
assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che verranno concessi con separati
provvedimenti.
3. Mobili: A) n. 16 Autocarri FIAT Iveco
Eurocargo completi di spandisale;
B) n. 109 lame spartineve anteriori per autocarro;
C) n. 2 veicoli 4x4 modello
Bucher-Guyer;
D) n.
10 lame spartineve posteriori per trattore;
E) n.
2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588;
F) materiali
vari ed accessori.
4.2) L'AMIAT prende in carico i beni
oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e
si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la
necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni,
non più utilizzati a fini di cui sopra.
La consegna degli immobili di cui al punto
1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli
impianti.
4.3) L'AMIAT allo scadere del termine
indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni
ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza
alcun onere per la Città. Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano
stati acquisiti nella proprietà di AMIAT, la restituzione dei beni dovrà essere
verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi
previsti in capo ad entrambe le parti. L'AMIAT, qualora l'Amministrazione ne
faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria
al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi
per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.
4.4) Sono a carico dell'AMIAT la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle
attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che
si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera
per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute,
con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione
incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli
impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale,
deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i
relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione
ordinaria o straordinaria di cui sopra.
4.5) Il Comune, nel caso in cui manifesti
la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di
concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non
strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà procedere in tale
senso, previo accordo con la società AMIAT, sui tempi, modi e durata degli
interventi medesimi.
Essi saranno ad esclusivo carico
dell'Amministrazione Comunale.
4.6) Sono a carico dell'AMIAT tutte le
spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono,
riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono
essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative
all'uso degli immobili.
Sono altresì a carico dell'AMIAT le spese
relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei
misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i
contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio
nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT, per le spese comuni (acqua,
energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione
alle rispettive percentuali di utilizzo.
4.7) L'AMIAT dovrà sottoscrivere
un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a
copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti
vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli l'AMIAT provvederà al pagamento
delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT si
obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni
concessi in uso.
5.1)
L'AMIAT garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del
progetto, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato al
n. 1.1 alla deliberazione del Consiglio Comunale allegata al presente atto sub
"A" e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche
operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.
5.2)
L'AMIAT si obbliga ad esercitare il
servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e
regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non
richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è
ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
5.3)
L'AMIAT mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare
a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso
effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.
5.4) A
tal fine l'AMIAT deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al
Comune entro il 31 ottobre 2009 e, nel caso di rinnovo annuale della
stessa, entro il 31 ottobre di ogni
anno contrattuale successivo.
5. 5)
In caso di appalto a terzi l'AMIAT inserisce nei capitolati l'obbligo per gli
appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.
L'AMIAT
trasmette al Comune copia dei capitolati entro il 31 ottobre 2009; inoltre,
AMIAT si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai
terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti,
inviando copia di tale attestazione al Comune entro il 31 ottobre 2009.
5.6)
L'AMIAT opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le
modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre
nell'ambito delle indicazioni concordate in seno alle due strutture operative
UNCO e UNCR di cui al successivo articolo 6.2
e secondo il piano di lavoro di cui all'allegato 2.1).
5.7)
L'AMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le
segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve
trasmettere mensilmente un report al
Settore competente, che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi
pubblici, provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.
5.8)
L'AMIAT S.p.A. si obbliga a trasmettere, su richiesta del Comune, entro cinque
giorni dal termine del singolo evento nevoso, uno specifico report su reclami e
segnalazioni dei cittadini.
5.9) L'AMIAT,
a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del
presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all'intervento le
informazioni relative allo stesso al Settore competente.
5.10) L'AMIAT si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a
garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti
gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., ed igiene
del lavoro.
5.11)
L'AMIAT si impegna ad individuare, proponendo alla Città, le aree da
utilizzarsi per l'accumulo e lo
smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.
Articolo
6 - Obblighi del Comune
6.1)
Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo
svolgimento del servizio oggetto del contratto. L'AMIAT potrà avvalersi,
qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del
Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la
viabilità in particolari situazioni critiche.
In
tali casi, la spesa per l'indennità di reperibilità sarà a carico dell'AMIAT.
6.2)
Ai fini di un'attiva collaborazione, il Comune entro il 1 novembre di ogni anno,
di comune accordo con l'AMIAT, provvede ad insediare le seguenti strutture
operative, con compiti di confronto delle modalità operative del servizio, così
come richiamate nel piano di servizio sopra citato:
- l'UNCO: costituita da A.M.I.A.T., GTT e Polizia Municipale Città di Torino;
- l'UNCR: costituita da Direzione
A.M.I.A.T., Dirigenza GTT, Dirigenza
della Divisione Ambiente, della Polizia Municipale e del Settore Alberate
Urbane della Città di Torino.
6.3) Il Comune comunica entro 15 giorni
dall'inizio del servizio all'AMIAT i nominativi dei componenti della
Commissione tecnica di cui al successivo articolo 18.
7.1) Il corrispettivo del servizio sarà
definito sulla base del preventivo annuale presentato dall'AMIAT entro il mese
di settembre di ogni anno, sulla base dei prezzi unitari definiti nell'allegato
1.2 alla deliberazione consiliare n. _________________.
Il preventivo sarà approvato ogni anno con
deliberazione della Giunta Comunale.
Il budget per la stagione 2009-2010 è
fissato in Euro 5.534.274,57 oltre
I.V.A. e comprende:
una parte a copertura dei costi fissi
gestionali stimata in Euro 2.260.765,58 più I.V.A..
La restante parte per costi variabili in
relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura con l'applicazione
dei prezzi unitari per ogni intervento.
Il corrispettivo annuo riferito alla quota
dei servizi effettuati direttamente da AMIAT nel budget per la stagione
2009-2010 verrà maggiorato, per ogni
stagione invernale successiva alla stagione invernale 2009-2010, dell'80% del
tasso di inflazione programmata desunto dal Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria del Governo.
Il corrispettivo annuo potrà essere
incrementato in corso di stagione, in relazione a straordinari eventi
atmosferici, sulla base dei prezzi unitari a contratto.
Inoltre il corrispettivo annuo potrà
essere modificato in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati
tramite appaltatori, l'AMIAT debba far luogo alla revisione periodica del
prezzo ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
7.2) Al termine di ogni stagione, ed in
ogni caso entro il 31 maggio, l'AMIAT presenterà il conto consuntivo
dell'attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante, al fine di
accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le
eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e
sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.
Articolo
8 - Scadenze per il pagamento del corrispettivo
8.1) Il pagamento di quanto dovuto dalla
Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- emissione da parte di
AMIAT di due fatture in acconto rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio
di ciascun anno, pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
- emissione da parte di
AMIAT a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a
consuntivo, cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.
8.2) Le fatture verranno liquidate dal
Comune entro 90 giorni fine mese data
fattura; sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare
interessi di mora in ragione del tasso euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato
semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole
per tutto il semestre stesso.
Articolo
9 - Carta dei Servizi
9.1) L'AMIAT, entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei
Servizi oggetto del presente affidamento
conformemente alla normativa applicabile.
9.2) Ai fini dell'emanazione della Carta
della Qualità dei Servizi l'AMIAT, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alle
seguenti attività:
- consultazione
obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica,
con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza
dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel
contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si
rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare
osservazioni e proposte in merito;
- sistema di
monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di
servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei Servizi svolto
sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle
associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte
da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
9.3) Il finanziamento posto a carico
dell'AMIAT per le attività di monitoraggio e finanziato come previsto al
successivo articolo 18.5).
9.4) L'AMIAT, conformemente a quanto
disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a
partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra
ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si
dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a
ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
9.5) L'AMIAT è tenuta al rispetto della
Carta della Qualità dei Servizi.
Articolo
10 - Continuità del Servizio
10.1)
L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per
ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione
debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
10.2)
L'AMIAT è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica
necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte
con il minor disagio per la collettività.
10.3)
Restano a carico dell'AMIAT i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla
sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o
alla sospensione del servizio.
10.4)
Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'AMIAT deve dare
immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata, dando
preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data
facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui l'AMIAT s'impegna
a tenere conto.
10.5)
L'AMIAT non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio
come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di
controversia tra le parti.
10.6)
L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di
forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca
dell'affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni
danno patito dal Comune.
Articolo
11 - Subaffidamento e modalità
11.1)
L'AMIAT potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici,
consulenti, ...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua
attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e
di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica
responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT dovrà garantire che
tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme
di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del
contratto.
12.1)
L'AMIAT deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta
giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione
tecnico-finanziaria riportante, oltre il consuntivo economico della stagione,
le motivazioni che hanno originato eventuali scostamenti rispetto al budget,
nonché eventuali proposte migliorative del servizio.
12.2)
La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi
affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo
puramente indicativo, i costi relativi a mezzi utilizzati, personale, immobili,
nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la
valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero
periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La
relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio
ordinario e le modalità di svolgimento del servizio straordinario.
Articolo
13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio
13.1)
Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici
obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio
concordandoli con l'AMIAT nell'ambito delle strutture operative di cui
all'articolo 6.2).
13.2)
L' AMIAT si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento
continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto
previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".
Articolo 14 -
Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti
dal contratto
D'accordo
tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche
scritte che non comportino modificazione del contratto.
15.1) Le parti potranno di comune accordo
rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o
modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di
svolgimento del servizio affidato all'AMIAT o delle condizioni di affidamento
del servizio medesimo.
15.2) Le modifiche e gli adeguamenti
previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del
servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.
Articolo 16 - Obbligo di applicazione dei
CCNL nazionali
Nei confronti dei propri dipendenti
l'AMIAT si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro,
nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato
giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento
previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni
necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
L'AMIAT
si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la
normativa vigente in materia, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti di
legge previsti nei confronti dei lavoratori.
Articolo 18 - Commissione tecnica
18.1) Al
fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché
di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative
prestazioni, è prevista la costituzione di
una commissione tecnica composta da rappresentanti dell'AMIAT e del
Comune di Torino, presieduta dal Dirigente del Settore competente o da suo
delegato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e con la
partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino.
18.2)
La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di
servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e
proposte in merito.
18.3)
La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso a favore di
componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del
rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito
nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità
del Comune, con la partecipazione delle
associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Comune,
sia al gestore dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori, con le
modalità indicate nella Carta dei Servizi.
18.4)
È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra
il Comune, l'AMIAT, le associazioni dei consumatori e l'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino,
convocata dal Comune di Torino dopo la fine della stagione invernale, nella quale si relazioni in merito ai
reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti
partecipanti da parte dei cittadini.
18.5)
Le attività di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo sono finanziate con un prelievo a carico dell'AMIAT
per un importo massimo di Euro 9.000,00.
18.6)
Considerato il ruolo dell'Agenzia per i
Servizi Pubblici Locali quale strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio
delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla
gestione dei servizi pubblici locali di competenza, l'Agenzia può accedere a
tutti i documenti, gli atti e le informazioni necessari all'Agenzia per
svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo, nei limiti della tutela di
informazioni riservate della società.
Articolo
19 - Commissione di controllo
19.1)
Al fine di garantire il controllo da parte della Città, l' AMIAT collabora
fornendo le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle
penali di cui al successivo articolo 20.
19.2)
E' istituita una Commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei
settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sul
rispetto da parte dell'AMIAT degli
obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.
19.3)
In merito ai citati obblighi contrattuali, la Commissione di controllo esamina,
fra l'altro, la documentazione fornita dall'AMIAT richiamata agli articoli
5.4), 5.5), 5.7), 5.8), 5.9), 7.2), 9.1) ed applica le penali di cui al
successivo articolo 20.
19.4) La
Commissione di controllo si riunirà come previsto al successivo articolo 20.4.
Articolo
20 - Penalità
20.1)
Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento preventivo,
l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.
L'intervento è
considerato "mancato" quando non venga effettuato per il percorso
intero, così come individuato per ogni singolo lotto di intervento.
L'intervento
è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione
non rispettino la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato
piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.
La
Città provvederà sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti
penali:
- mancato
insalamento preventivo: Euro 500,00 (un eventuale ritardo dell'insalamento
preventivo superiore all'ora è considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);
- mancato insalamento di abbattimento: Euro
500,00;
- mancato sgombero neve manuale e/o
meccanizzato: Euro 500,00;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento
preventivo: Euro 300,00;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento:
Euro 300,00;
- ritardo nell'effettuare lo sgombero della
neve manuale e/o meccanizzato: Euro 300,00;
- mancata
presentazione del conto consuntivo entro il 31 maggio di cui all'articolo 7.2:
Euro 2.000,00;
- mancata
trasmissione della polizza assicurativa entro i termini previsti e di cui
all'articolo 5.4: Euro 500,00;
- mancata
trasmissione dei capitolati d'appalto e dell'attestazione di conformità entro i
termini previsti e di cui all'articolo 5.5: Euro 500,00;
- mancata trasmissione del report mensile
di cui all'articolo 5.7: Euro 300,00;
- mancata
trasmissione del report a seguito di
ogni specifico intervento entro le 24 ore successive all'intervento e di cui
all'articolo 5.9: Euro 300,00;
- mancata
adozione della Carta dei Servizi entro sei mesi dalla data di stipulazione del
presente contratto di servizio: Euro 500,00;
- mancato
aggiornamento della Carta dei Servizi entro il termine che sarà indicato
dall'Amministrazione nelle sedi competenti: Euro 500,00.
- 20.2)
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da
parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 - entro 20 giorni
dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente
l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si
intende applicare.
20.3) L'AMIAT nei 30
giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire
controdeduzioni scritte.
20.4) Al termine della
stagione invernale, ed in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno
contrattuale, la Commissione comunale di controllo di cui al precedente
articolo 19 e l'AMIAT, in
contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti
controdeduzioni addotte dall'AMIAT. Dell'incontro verrà redatto verbale
sottoscritto dalle parti.
20.5) L'importo
complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà
comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio
annuale.
L'affidamento
del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi
e motivate esigenze di pubblico interesse.
22.1) Fuori
dai casi previsti nel precedente articolo 21 il presente contratto si risolve
qualora una delle parti abbia commesso
gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in
questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
22.2)
La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla
controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 giorni dal riscontro medesimo,
intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
22.3)
La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento
in cui ha ricevuto la contestazione di cui all'articolo 22.2).
22.4)
Qualora, a seguito dell'intimazione di cui all'articolo 22.2) la parte
inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre
che la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le
giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la
controparte può chiedere la risoluzione del contratto.
Per
ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia
all'applicazione delle norme del Codice Civile.
Tutte le controversie che dovessero
insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute
all'Autorità Giudiziaria competente.
Articolo
25 - Spese contrattuali e di registrazione
Le spese inerenti e conseguenti alla
stipula del presente contratto sono a totale carico di AMIAT.
Agli effetti fiscali il presente atto sarà
registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. n. 131/1986, con
spese a carico di AMIAT, la quale chiede l'applicazione dell'imposta di
registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni
soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto, approvato e sottoscritto in segno
d'integrale accettazione, senza riserve a Torino il ________________
Per la CITTÀ di TORINO
Per l'AMIAT S.p.A
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