Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 211
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21
DICEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 22 settembre 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe MAURO Massimo |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: PASSONI
Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CUGUSI Vincenzo - GALLO Stefano - LOSPINUSO
Rocco - MORETTI Gabriele - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano.
Il
Piano Regolatore Generale destina le aree in oggetto a "zone a
verde privato con preesistenze edilizie", inserite nell'area normativa SP
dei servizi privati di interesse pubblico contraddistinta dalla lettera
"a", per la quale sono ammesse destinazioni di servizi per
l'istruzione, attrezzature sociali ed assistenziali, per residenze collettive,
per attività sanitarie, sportive, culturali. Gli immobili sono compresi nella
"Zona Urbana Storico Ambientale" n. III, normata dall'articolo 11
delle N.U.E.A. e soggetta alle prescrizioni della Tavola Normativa n. 2 delle
N.U.E.A..
Gli edifici,
segnalati nel testo "Beni culturali ambientali nel Comune di Torino"
(1984) a cura del Politecnico di Torino, Dipartimento di Casa-Città, vengono
inseriti nel complesso residenziale pianificato a ville tra corso Vittorio
Emanuele II, corso Ferraris, corso Stati Uniti, corso Re Umberto, esempio di
pianificazione a tipologia edilizia mista della fine dell'800, su parte dell'ex
piazza d'Armi.
I fabbricati sono, inoltre,
classificati dalla Tavola n. 2 del P.R.G. tra gli "Edifici di particolare
interesse storico", appartenenti al gruppo 2 - "edifici di rilevante
valore storico", per i quali vigono le norme di tutela ed i tipi di
intervento particolari riportati all'articolo 26 delle N.U.E.A.. Nello
specifico, la "Tabella dei tipi di intervento" ammette per tali
edifici interventi fino al risanamento conservativo (RIS) nell'ambito delle
prescrizioni dell'articolo 4 - lettera c), secondo le definizioni contenute
nell'allegato A delle N.U.E.A..
Con riguardo all'immobile di via Vela,
la palazzina, a tre piani fuori terra, ha caratteristiche architettoniche di
matrice tardo-neoclassica con inserimento di elementi decorativi ridondanti di
"stile umbertino" tipici di fine ottocento - inizio novecento, e
rappresenta appieno il modello residenziale unifamiliare di prestigio
distribuito su più livelli, composto da ambienti e spazi di rilevanti
dimensioni e collegamenti verticali, costituiti da uno scalone principale
originario sino al primo piano e scala di servizio sino al piano secondo per
l'accesso ai locali destinati alla servitù.
Le variazioni d'uso subite
dall'edificio nel tempo, da quella residenziale originaria a quella scolastica
per l'infanzia, derivata dal cambio di destinazione autorizzato nel 1984, recepito dal Piano Regolatore vigente, sono
da riferire alla situazione attuale che vede l'immobile inutilizzato da
tempo, in quanto il locatario non è più
riuscito a sostenere i costi della struttura scolastica anche a causa degli
adeguamenti normativi che avrebbe dovuto effettuare sulla struttura.
La Proprietà ha, pertanto, manifestato
l'esigenza di poter locare l'intero edificio per usi privatistici che, in parte,
sono già consentiti dalle attuali norme limitatamente al piano terreno
ed al piano primo; più precisamente la variazione richiesta è quella di
ammettere la destinazione riferita alle attività terziarie riportando gli
immobili alla destinazione d'uso originale, contraddistinte dalla sigla TE,
largamente presente nella zona particolarmente sul tratto corrispondente di
corso Galileo Ferraris e, nelle adiacenze, sul corso Stati Uniti. Tale
destinazione presuppone la possibilità di eseguire interventi di restauro
conservativo sulle facciate e di ristrutturazione interna per gli adeguamenti
conseguenti la precedente destinazione scolastica.
La predetta variazione offre adeguate
risposte insediative, correlate alle caratteristiche di pregio particolare
dell'edificio, a studi professionali, sedi di rappresentanza, banche, società
di intermediazione finanziaria, ecc., favorendo la presenza di attività nel
settore direzionale in una parte della città qualificata da un tessuto urbano
di rilevante pregio ambientale, connotato dalla integrazione tra il verde
pubblico strutturato sui grandi viali alberati e la diffusione del verde
privato.
Con riguardo
all'immobile di via Magenta, lo stesso insiste su un lotto originario sul quale
sono presenti altri due edifici edificati in epoche diverse, in
particolare lo stabile all'angolo tra
via Magenta e corso Galileo Ferraris, costruito all'inizio del XX secolo e
parzialmente ricostruito dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale,
era stato concesso in comodato nel 1986 alla "Società Cooperativa L'Arca
S.r.l." per l'esclusivo esercizio e gestione del liceo ginnasio legalmente
riconosciuto denominato "Principessa Clotilde di Savoia".
Alla data di scadenza della proroga
del contratto di comodato, la Società comodataria non ha ritenuto di proseguire
l'attività ad indirizzo didattico ivi svolta cessando, pertanto, il comodato
nel 2002. Attualmente i locali dell'edificio risultano liberi e disponibili
oltre che in buono stato di conservazione.
La Proprietà ha verificato che non
sussiste la possibilità di localizzare nell'area altra attività scolastica ed
ha, inoltre, verificato la possibilità di insediare altre attività, di natura
socio-assistenziali e riconducibili ai Servizi Privati, senza però trovare
riscontri.
E' ora intendimento della Proprietà
locare l'edificio per usi di studio professionale, destinazione già ammessa
dalle attuali norme per quanto riguarda il piano terreno e il primo piano ma
attualmente preclusa per il piano secondo ed il piano sottotetto abitabile.
L'utilizzo della palazzina ai fini
terziari potrà prevedere, dal punto dì vista funzionale attuale, una fascia di
pertinenza d'uso minore rispetto all'estensione del nuovo lotto destinato a TE,
in modo da garantire ai bambini frequentanti le attività scolastiche nella
restante parte del lotto, in adiacenza all'area oggetto della variante, la
massima area di gioco.
Trattandosi dunque, anche secondo
l'attuale P.R.G.C., di tipologia riconducibile alla palazzina storica isolata
in "zona a verde privato con preesistenze edilizie", la proposta dì
ridefinizione del nuovo lotto TE avviene con l'intenzione di mantenere, nei
limiti delle condizioni attuali che vedono parte del lotto occupata da due
palazzine realizzate negli anni '50 del XX secolo, questa caratteristica.
La variante
riguarda, conseguentemente, la variazione di destinazione urbanistica da Area
normativa per "Servizi privati" ad Area normativa per "Attività
Terziarie" gli immobili oggetto del presente provvedimento sempre
nell'ambito delle Zone a verde privato con preesistenze edilizie.
Ritenuto che vi siano i presupposti di
pubblica utilità, l'Amministrazione intende ora adottare la variante
urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale, assegnando una destinazione urbanistica coerente con le
caratteristiche intrinseche degli edifici e dei tessuti urbanistico-edilizi
consolidati circostanti.
I vantaggi
conseguenti all'approvazione della variante determinerebbero la possibilità di
avviare in tempi brevi un processo di recupero e valorizzazione delle palazzine
storiche che, in caso contrario, potrebbero invece restare inutilizzate per un
tempo indefinito nonché la possibilità di ottenere in tempi brevi, attraverso
la locazione, un introito fisso che, nel caso della palazzina di via Magenta,
concorrerebbe al mantenimento dell'uso attuale degli altri due stabili,
anch'essi dedicati all'istruzione e la contestuale garanzia di adeguata
conservazione dell'immobile.
Al fine di
dare attuazione agli orientamenti sopra espressi la variante prevede:
A) la modifica di
destinazione urbanistica degli immobili di via Vela angolo corso Galileo
Ferraris e di via Magenta angolo corso Galileo Ferraris, così come meglio
illustrate nella tavola 1- Azzonamento destinazioni d'uso e aree normative in
scala 1:5.000 del P.R.G. - da aree
destinate a "Zona a verde privato
con preesistenze edilizie" - area normativa "SP" - lettera a), a
"Zona a verde privato con preesistenze edilizie" - area normativa
Attività terziarie TE;
B) la conseguente
attribuzione alle aree oggetto della variante dei parametri di trasformazione
urbanistici ed edilizi afferenti
all'area normativa TE ed alla Zona di appartenenza e della tavola normativa n.
1.
In relazione
al maggior valore indotto dalla Variante de qua, le proprietà si sono rese
disponibili a contribuire con risorse aggiuntive per consentire la
realizzazione di opere a favore della Città. L'impegno da parte delle proprietà
verrà formalizzato attraverso la stipula di apposito atto unilaterale
d'obbligo, da perfezionarsi prima dell'approvazione della presente variante.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per
l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica
di piani e programmi, sono di norma escluse dal processo di valutazione
ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a
procedure di V.I.A., che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non
ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non
comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli
articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a
misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
La presente
variante non riguarda interventi assoggettati a V.I.A., interessa due aree già
edificate nelle quali si prevedono, come sopra richiamato, usi ad attività
terziarie ma nel contempo viene mantenuta la caratterizzazione originaria di
edificazione a villini - "zone a verde privato con preesistenze
edilizie", per le quali sono consentiti interventi solo all'interno della
struttura esistente preservando in ogni caso l'impianto costruito e del verde
privato. Gli immobili sono tra l'altro ricompresi in contesto edificato
classificato di categoria B ai sensi del D.M. 1444/1968 ed all'interno del
centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la
variante non rientra in alcuna delle altre fattispecie individuate nella D.G.R.
sopra citata e più in generale non comporta alcuna modifica sostanziale
rispetto al P.R.G. vigente, pertanto
non richiede l'attivazione del processo di valutazione ambientale.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti
parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di
approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono
gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica
Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17,
comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente all'approvazione del presente
provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 9A della tavola n. 1
di P.R.G. in conformità alla variante precedentemente descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della
Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione
del 28 ottobre 2009 (all. 2 - n. )
ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò
premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 187 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente gli immobili ubicati
in via Vela 9 ed in via Magenta 29 (all. 1 - n. );
2) di dare atto
che il presente provvedimento è integrato dal parere del Settore Ambiente e
Territorio inerente la coerenza con la "Nuova Proposta di Classificazione
Acustica del Territorio del Comune di Torino e che prima dell'approvazione
della variante si provvederà ad avviare l'iter di adeguamento con il Piano di
Classificazione Acustica (all. 3 - n.
).
Viene dato
atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Coppola