Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Coordinamento Edilizia Privata
n. ord. 135
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 SETTEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 15 settembre 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso e VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CUTULI Salvatore - GALASSO Ennio Lucio - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - MINA Alberto - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
A tali fini la legge regionale prevede, in particolare agli
articoli 3 e 4, la possibilità di realizzare su edifici esistenti a
destinazione residenziale e ricettiva, legittimamente realizzati o che abbiano
ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore delle legge
stessa, ampliamenti in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti
urbanistici vigenti o adottati e dei
regolamenti edilizi.
Nello specifico, l'articolo 3 prevede aumenti in deroga per
le unità abitative uni e bi-familiari e per edifici ricettivi fino al 20% della
volumetria esistente, a condizione che la volumetria complessiva totale non
superi i 1.200 metri cubi e che gli ampliamenti edilizi siano accompagnati da
interventi tali da ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'unità
complessiva fino al raggiungimento dei requisiti minimi fissati dalle
disposizioni regionali in materia di rendimento energetico o tali da ridurre
almeno del 40% il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia
complessiva.
Lo stesso articolo 3 prevede la possibilità di trasformare,
in deroga alle disposizioni normative e regolamentari dei Piano Regolatore
Generale e Regolamento Edilizio, i piani pilotis, ultimati entro il 2008, in
residenza.
L'articolo 4 della Legge, invece, consente al Comune,
previa deliberazione consiliare, di individuare edifici residenziali
legittimamente esistenti o con titolo abilitativo ottenuto entro il
31 luglio 2009, da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale
o parziale, e di ricostruzione, volti al miglioramento della qualità
architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli
edifici, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, ed ai
regolamenti edilizi.
Per tali edifici, da ricostruire all'interno della stessa
unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione, è ammesso un ampliamento
della volumetria esistente fino al 25% nel caso in cui, fermo restando il
rispetto delle norme regionali in materia di rendimento energetico, si
utilizzino tecnologie che consentano il raggiungimento di qualità ambientale ed
energetica di valore 1,5 del sistema denominato "Protocollo ITACA
Sintetico Regione Piemonte" o fino al 35% in caso di raggiungimento del
valore 2,5.
La Legge Regionale introduce direttamente all'articolo 5
limitazioni alla realizzazione degli interventi in deroga alle previsioni
quantitative degli strumenti urbanistici previsti agli articoli 3 e 4: detti
interventi, infatti, non possono essere realizzati su edifici o ambiti,
individuati dai piani regolatori come centri storici comunque denominati, aree
esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori,
monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore
storico-artistico o ambientale o documentario, nelle aree protette istituite
con legge regionale, nelle aree individuate dai piani regolatori con classe di
pericolosità idrogeologica IIIa. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5
della Legge, tali interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le normative
vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria,
nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e quanto stabilito dalle norme del Piano
Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e dalle
norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI.
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, inoltre,
sono alternative all'applicazione della Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21
(Norme per il recupero dei sottotetti) la cui efficacia, peraltro, risulta
estesa, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 20/2009 in argomento, ai
sottotetti realizzati fino al 31 dicembre 2008.
Per le realizzazioni degli ampliamenti di cui agli articoli
3 e 4 è previsto dalla legge il rispetto delle distanze dai confini, dalle
strade e tra edifici, dei parametri qualitativi vigenti e dell'indice di
permeabilità dei suoli, fissati dagli strumenti urbanistici, nonché il rispetto del limite di densità
fondiaria fissato dall'articolo 23, comma 2, della Legge Regionale 56/1977 e
s.m.i., pari, per Torino, a 5 mc./mq..
Tali ampliamenti possono, viceversa, derogare all'altezza
massima consentita dagli strumenti urbanistici per la quantità necessaria per
sopraelevare di un piano.
L'articolo 6 della nuova Legge Regionale prevede, tuttavia,
la facoltà per i comuni di disporre, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, entro il 29 settembre
2009, l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 in tutto o in parte
del territorio comunale.
I comuni, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale,
possono altresì indicare quali
parametri qualitativi e quantitativi, stabiliti dagli strumenti urbanistici,
siano da considerare non derogabili ai fini dell'applicazione degli articoli 3
e 4.
A tal fine, l'Amministrazione, preso atto delle limitazioni
già previste dalla legge regionale, al fine di consentire un'applicazione della
norma il più possibile rispettosa delle porzioni di tessuto cittadino
maggiormente sensibili, anche in
considerazione delle specificità morfologiche e delle regole che hanno
determinato, nel tempo, lo sviluppo di tali porzioni, ritiene opportuno:
1) garantire il
rispetto completo delle prescrizioni di P.R.G. e di R.E. relativamente alle
aree destinate a servizi di cui agli articoli 19, 21 e 22 delle N.U.E.A.; in
quelle destinate a viabilità, di cui all'articolo 13; nelle fasce di rispetto,
di cui all'articolo 30; nelle aree classificate come Zone boscate, di cui
all'articolo 18 delle N.U.E.A., disponendo, in tali parti del territorio,
l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale;
2) garantire il
rispetto della principale regola che, dall'inizio del secolo scorso, ha
disciplinato l'altezza massima degli edifici posti a levante del fiume Po,
disponendo come non derogabile l'altezza massima, pari a 15 metri, stabilita
dal Regolamento Edilizio per tale porzione di territorio;
3) tutelare
l'aspetto architettonico e l'unitarietà progettuale degli edifici con piano
pilotis realizzati in allineamento al filo stradale, pubblico o privato,
evitando l'inserimento episodico di abitazioni al piano terra; l'intervento di
trasformazione in residenza, pertanto, potrà essere attuato solo ove sia
prevista la realizzazione di un
porticato di uso comune, di larghezza minima pari a metri 3, posizionato lungo
i citati allineamenti;
4) assicurare la
tutela, su tutto il territorio cittadino, degli edifici di interesse storico
evitando, al contempo, esclusioni dalle deroghe previste dalla legge regionale
su edifici privi di tale interesse. In particolare, per quanto riguarda le Zone
Urbane Storico Ambientali, occorre rilevare che il vigente P.R.G. individua
specificatamente gli edifici di "particolare interesse storico" e
"caratterizzanti il tessuto storico" per i quali vigono le norme di
tutela previste dall'articolo 26 delle N.U.E.A. mentre, per edifici privi di
valore storico, il medesimo P.R.G. consente direttamente interventi
di completamento o di
sostituzione o di nuova edificazione, non riconoscendo agli stessi, pertanto, alcuna valenza da tutelare; va
dato altresì atto che l'articolo 5 comma 2 della legge regionale dispone
esplicitamente l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 agli edifici di valore
storico-artistico o ambientale o documentario, che il vigente P.R.G. ha
riconosciuto e classificato, in relazione a specifici caratteri storici ed
architettonici, in Gruppi di appartenenza numerati da 1 a 5 e riportati
all'articolo 26 comma 2 e seguenti delle N.U.E.A. di P.R.G..
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge Regionale n.
20 del 14 luglio 2009, con particolare riferimento all'articolo 6;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi espressi in narrativa e
che qui integralmente si richiamano:
1) - di dare atto che l'articolo 5 comma 2
della Legge Regionale dispone esplicitamente l'esclusione dell'applicazione
degli articoli 3 e 4 agli edifici di valore storico-artistico o ambientale o
documentario, che il vigente P.R.G. ha riconosciuto e classificato, in
relazione a specifici caratteri storici ed architettonici, in Gruppi di
appartenenza numerati da 1 a 5 e riportati all'articolo 26 comma 2 e seguenti
delle N.U.E.A. di P.R.G.;
- di disporre
l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4, altresì, agli
"edifici caratterizzanti il tessuto storico" di cui all'articolo 26
delle N.U.E.A.;
- nelle Zone
Urbane Storico Ambientali l'applicazione degli articoli 3 e 4 della Legge
Regionale è ammessa, sugli edifici non ricompresi nelle tipologie sopra
indicate, nel rispetto di quanto prescritto dalle Tavole Normative I e II delle
N.U.E.A. del P.R.G.; i soli parametri derogabili, ove previsti, sono l'Indice
Fondiario (I.F.) ed il rapporto di copertura (Rc);
2) di dare atto
che con deliberazione Giunta Regionale n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 la
Regione Piemonte ha approvato la variante n. 100 di adeguamento del PRG e
dell'allegato B delle N.U.E.A. ai disposti del Piano per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) e, pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della
legge regionale, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, ove autorizzabili,
devono rispettare quanto definito, in materia, dal sopra citato allegato B alle
N.U.E.A. di P.R.G.;
3) di disporre
l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 nelle parti del territorio
cittadino:
- destinate da vigente P.R.G. a servizi,
di cui agli articoli 19, 21 e 22 delle N.U.E.A.;
- destinate a viabilità, di cui
all'articolo 13 delle N.U.E.A.;
- interessate da fasce di rispetto, di cui
all'articolo 30 delle N.U.E.A.;
- classificate come Zone boscate, di cui
all'articolo 18 delle N.U.E.A.;
4) di
disporre l'inderogabilità, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi
di cui agli articoli 3 e 4, dell'altezza massima consentita dal vigente
Regolamento Edilizio, pari a 15 metri, nella parte del territorio cittadino
posta a levante del fiume Po;
5) di disporre
l'esclusione parziale dell'applicazione dell'articolo 3, comma 13, della Legge
Regionale 20/2009 su tutto il territorio cittadino per i fabbricati con piano
pilotis realizzati in allineamento al filo stradale, pubblico o privato; in
tali casi la trasformazione in residenza del piano pilotis potrà avvenire solo
previa realizzazione di un porticato di uso comune, di larghezza minima pari a
metri 3, posizionato lungo i citati allineamenti e protetto da cancellata lungo
la via.
Viene dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
6) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
EDILIZIA
PRIVATA E PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
EDILIZIA
PRIVATA
F.to
Cortese
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo