Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Famiglia, Promozione della Sussidiarietà e
Domiciliarità
n. ord. 197
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 NOVEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 15 settembre 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i
Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano |
LONERO Giuseppe MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TROMBINI Claudio VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti,
nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria
Grazia.
Risultano assenti i Consiglieri:
CASSANO Luca - CUNTRO' Gioacchino - GOFFI Alberto - LOSPINUSO Rocco - PORCINO
Gaetano - SALTI Tiziana - TEDESCO Giuliana - TROIANO Dario - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Borgione.
Il riordino ha avuto avvio il 16 maggio 2006 a seguito
dell'approvazione dell'accordo di programma con le Aziende sanitarie approvato
con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006
01682/019), che ha definito le modalità organizzative per la gestione integrata
delle prestazioni e dell'espletamento delle procedure per l'istituzione
dell'albo dei fornitori accreditati.
La sua attuazione è stata oggetto di monitoraggio e
verifica sia da parte dei servizi competenti delle ASL e del Comune, sia da
parte del Gruppo Misto Partecipato di cui alla deliberazione del 17 gennaio
2006 (mecc. 2006 00296/019) composto da rappresentanti del Comune, delle ASL,
delle Organizzazioni Sindacali confederali e delle Organizzazioni di secondo
livello del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale
coinvolte nel piano di Zona dei Servizi Sociali.
Stanti
le caratteristiche sperimentali del nuovo sistema, la deliberazione prevedeva
la possibilità che la Giunta Comunale adottasse, sentita la IV Commissione
Consiliare, nei 24 mesi successivi all'esecutività della medesima, e cioè entro
il 25 ottobre 2007, provvedimenti correttivi della stessa: in effetti nel
periodo considerato sono state approvate modifiche con le deliberazioni della
Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019) e del 12 giugno 2007 (mecc.
2007 03776/019).
Ai
fini della messa a regime del sistema al termine del biennio sperimentale, a
partire dal settembre 2007, è stata avviata una verifica di ordine più generale
presso i servizi sociali e sanitari deputati all'erogazione degli interventi e
sono stati attivati gruppi di lavoro composti da operatori sia sanitari che
sociali, e tra questi ultimi sia centrali che decentrati, che hanno individuato
sia le fondamentali criticità emerse nell'attuazione operativa del nuovo
sistema sia proposte di correttivi, che risultano da verbali agli atti
dell'Amministrazione.
I
dati relativi alle prestazioni erogate nell'intero periodo e le proposte di
correttivi così elaborate sono stati discussi nel periodo febbraio/aprile 2008
in tre sedute del Gruppo Misto Partecipato ed in due sedute di verifica
dell'accordo e del protocollo di intesa siglati in data 24 novembre 2005 tra
Comune di Torino, Organizzazioni Sindacali e Centrali Cooperative recepiti con
deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2006 (mecc. 2006 00296/019).
Inoltre
nel mese di aprile 2008 si sono svolte in materia tre sedute della IV
Commissione Consiliare con l'audizione dell'associazionismo e delle organizzazioni
sindacali.
All'esito
di tali confronti sono state individuate necessità ulteriori di modifica,
correttivi da apportare sia alle norme che regolano i criteri di accesso alle
prestazioni (allegato n. 1 della deliberazione di riordino) sia alle linee guida
sull'appropriatezza degli interventi nei confronti di anziani, minori e
disabili (allegati n. 2 e n. 3 della deliberazione di riordino).
Parallelamente
però anche in sede nazionale e regionale sono stati avviati processi per la
regolamentazione del sistema: in particolare la Legge Finanziaria 2007
(articolo 1 comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha istituito il
Fondo per le non autosufficienze, poi ulteriormente incrementato dalla Legge
Finanziaria 2008 (articolo 2 comma 465 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244),
oggetto di riparto da parte della Regione Piemonte.
La
Regione Piemonte a sua volta con D.G.R. n. 45-7907 del 21 dicembre 2007 ha
istituito un gruppo di lavoro finalizzato a rivedere complessivamente il
modello organizzativo per articolare le cure domiciliari nelle diverse fasi del
percorso assistenziale di cui alla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003.
Con
deliberazione della Giunta Comunale del 13 maggio 2008 (mecc. 2008 02649/019)
pertanto, d'intesa con le ASL cittadine, si prendeva atto della necessità di
attivare una interlocuzione con la Regione Piemonte prima di adottare il
provvedimento di messa a regime col duplice intento di considerare in tale sede
l'orientamento regionale e di contribuire alla definizione dello stesso portando
gli esiti dell'esperienza maturata nell'operatività e si autorizzava
contestualmente la sottoscrizione di un nuovo accordo con i fornitori per il
periodo 16 maggio 2008 - 31 gennaio 2009, avvalendosi della facoltà prevista
dall'articolo 14 di quello in vigore ed in scadenza al 15 maggio 2008 il quale
recitava "(?) Nuovi accordi potranno essere stipulati per gli anni
successivi, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del Comune,
salvo disdetta da parte del Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R entro
tre mesi dalla scadenza del presente accordo (?)".
Nei
mesi di novembre e dicembre 2008 la Regione Piemonte ha sottoposto a
consultazione una bozza di deliberazione in materia di riordino delle
prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del
contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di
anziani non autosufficienti.
Nelle more dell'approvazione da parte
della Giunta Regionale di tale provvedimento, con deliberazione della Giunta
Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00342/019), in accordo con le ASL
cittadine, si è autorizzato il rinvio della scadenza dell'accordo in essere con
i fornitori alla data del 30 novembre 2009 e sono state adottate alcune
modifiche al succitato accordo di programma in essere.
La Giunta Regionale con deliberazione
del 6 aprile 2009 n. 39-11190 ha approvato il suo riordino delle prestazioni di
assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituito il contributo economico a
sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non
autosufficienti, prevedendo che le Aziende Sanitarie e gli Enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali raggiungessero accordi in materia di recepimento
del provvedimento regionale e di utilizzo delle somme stanziate in sede di
riparto del Fondo Nazionale delle non autosufficienze, che per quanto riguarda
il territorio della Città di Torino sono state individuate nella misura di Euro
4.637.717,17 comprensive sia della quota sanitaria che della quota sociale.
Con accordo del 15 giugno 2009 si è
concordato con le ASL torinesi di:
- prorogare
l'accordo di programma in essere sino alla data del 30 novembre 2009 sancendo
che la spesa relativa agli interventi domiciliari di natura socio-sanitaria per
anziani non autosufficienti nell'anno 2009 fosse determinata in misura almeno
pari a quella del 2008, maggiorata del finanziamento proveniente dal Fondo
Nazionale per una spesa globale pari a Euro 35.868.512,00;
- prevedere,
qualora il trend dell'utenza dovesse comportare una spesa superiore ai budget
stanziati, di utilizzare, per l'attivazione degli interventi in materia, i
criteri di priorità in corso di definizione da parte di apposito gruppo di
lavoro in attuazione dei principi stabiliti dalla D.G.R. 51-11389 del 23
dicembre 2003 e, relativamente all'utenza anziana, con riferimento alla
strumentazione approvata dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2008, peraltro già
previsti come potenziale contenuto dell'Accordo di programma tra gli Enti
dalla stessa deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005
(mecc. 2005 05648/019);
- individuare
quale ente capofila per la ricezione del finanziamento nazionale la Città di
Torino in coerenza con il ruolo svolto dalla stessa in sede di erogazione delle
prestazioni e di rendicontazione delle stesse, prevedendo pertanto che in sede
di conto consuntivo della spesa 2009 e sulla base delle percentuali di
competenza di ciascuno dei tre Enti coinvolti le quote attribuite dal
provvedimento regionale ai distretti delle due Aziende Sanitarie Torinesi vengano
ulteriormente ripartite in spesa sanitaria e spesa sociale ed utilizzate a
scomputo dei rimborsi da effettuarsi in materia;
- di adottare
il provvedimento di messa a regime del riordino delle prestazioni domiciliari
sociali e socio-sanitarie entro il 30 novembre 2009, approvando in tale sede i
correttivi al sistema derivanti sia dalle attività di verifica condotte dagli
Enti e dal gruppo misto partecipato all'uopo nominato sia dalle scelte operate
per il recepimento del provvedimento regionale.
A tal fine nel mese di giugno 2009 sono state realizzate
altre due sedute del Gruppo Misto Partecipato sulla domiciliarità ed una del
Gruppo Misto Partecipato disabili in cui sono state prese in considerazione le
novità introdotte dal provvedimento regionale e conseguentemente individuati i
correttivi da adottarsi con il presente provvedimento.
Al fine di comprendere le scelte operate si riassumono di
seguito le fondamentali questioni affrontate e le rispettive soluzioni
adottate.
Il provvedimento regionale riguarda in particolare l'utenza
anziana non autosufficiente e, nel suo allegato A, delinea un modello di
intervento simile a quello sviluppato nella città, ma definisce nuovi
massimali, alcune regole differenti relative alle prestazioni e prevede la detrazione
dalla indennità di accompagnamento dalla quota sociale. Per quel che riguarda
le altre tipologie di utenza, previste invece nella deliberazione comunale, la
deliberazione rinvia ad ulteriori atti normativi l'estensione progressiva di
tali misure.
Con il presente provvedimento, in relazione a quanto
previsto dall'allegato B al provvedimento regionale, occorre definire
relativamente agli anziani non autosufficienti "il mantenimento di
eventuali importi in essere se più favorevoli per il cittadino" e "compatibilmente
con le disponibilità finanziarie le modalità di programmazione per
l'adeguamento", mentre bisogna confermare o meno le attuali modalità in
essere per le altre tipologie di utenza. Inoltre vanno adottati per tutte le
tipologie di utenza i correttivi individuati come utili all'esito della
sperimentazione.
Sulla base
delle analisi sin qui condotte, si ritiene opportuno introdurre modifiche nel
sistema che consentano di:
1) prevedere l'utilizzo in alcune situazioni di particolare fragilità, che necessitino di particolare osservazione, di impiegare direttamente nella gestione di interventi a favore di tutta l'utenza a domicilio il personale dipendente dall'Amministrazione con qualifica di Adest/OSS;
2) continuare a riservare alla valutazione professionale la decisione circa la presenza nel Piano Assistenziale Individualizzato delle prestazioni rese dall'Adest/OSS del fornitore: sarà pertanto compito delle commissioni valutative e/o degli operatori sociali e sanitari che redigono le proposte di rinnovo dei Piani Assistenziali attestarne la necessità, anche in riferimento alla capacità del destinatario e/o della sua rete di esercitarne la funzione di regia. Analogamente le commissioni valutative dovranno pronunciarsi sulla possibilità o meno di contemporaneità di progetti di intervento domiciliare con altre progettualità (ad esempio nel caso di anziani non autosufficienti con progetti semiresidenziali, nel caso di soggetti disabili e minori con progetti di natura prevalentemente educativa-riabilitativa);
3) prevedere una varietà di modalità differenti per la gestione delle prestazioni dell'assistenza familiare a seconda della disponibilità, della possibilità e della volontà del beneficiario o della sua famiglia nel gestire ed organizzare il relativo rapporto di lavoro con il coinvolgimento o meno di fornitori accreditati ed in ogni caso con la garanzia che in tutti i casi l'assistente familiare sia lavoratore subordinato con trattamento retributivo e previdenziale almeno pari al CCNL del lavoro domestico sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) mantenere la flessibilità tipica del modello di intervento sperimentato per gli anziani ed estenderla alle altre tipologie di utenza circa il ricorso alle figure dell'affidatario o del familiare che si prendono cura legando, pur nell'ambito di massimali di prestazione, l'entità dei rimborsi alla disponibilità delle persone e non all'intensità assistenziale del beneficiario ed introdurre inoltre regole diverse sul coinvolgimento di tali figure nella cura di più di una persona, differenti a seconda che queste ultime appartengano o meno allo stesso nucleo;
5) prevedere che le nuove regole deliberate ed in particolare, nel caso di anziani non autosufficienti, l'utilizzo dei nuovi massimali, che vengono adottati confermando però la possibilità di maggiorazione di Euro 200,00 di quota sociale per le intensità bassa e media, e della detrazione dell'indennità di accompagnamento dalla quota sociale prevista dalla deliberazione regionale, siano applicate a tutti i casi nuovi per i quali si definisca un intervento successivamente alla data di applicazione del presente atto deliberativo, mentre per i casi già attivi occorre dettare regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi una riduzione del piano assistenziale sinora garantito. Pertanto per i casi in corso al momento del primo rinnovo successivo all'applicazione della presente deliberazione verranno effettuati i nuovi calcoli al fine di individuare tra i due il trattamento più favorevole e quest'ultimo potrà essere conservato almeno per il primo anno a condizione che venga redatto, nei casi previsti, un Piano Assistenziale Individualizzato. Alla luce dell'andamento della domanda e della spesa in materia di interventi domiciliari socio-sanitari, si fa riserva di confermare e/o revocare tale decisione per gli anni successivi in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe;
6) confermare per le altre tipologie di utenza (anziani autosufficienti, disabili e minori) i massimali dei piani assistenziali e delle prestazioni previsti dalla precedente deliberazione e conseguentemente prevedere che in questi casi l'indennità di accompagnamento, ove presente, non venga detratta dalla quota sociale anche se può concorrere come risorsa aggiuntiva alla redazione del Piano Assistenziale Individualizzato;
7) prevedere che le prestazioni domiciliari possano essere erogate anche nei confronti di disabili adulti in affidamento residenziale o inseriti in strutture residenziali con progetti di autonomia;
8) prevedere che le prestazioni domiciliari possano essere erogate anche nei confronti di minori in affidamento residenziale in situazioni particolarmente complesse (ad esempio disabilità, disturbi relazionali, abusi e maltrattamenti, precedenti affidamenti "falliti") al fine di favorire gli "affidamenti difficili" ed evitare l'interruzione degli stessi o di minori in nuclei familiari che fruiscono temporaneamente di interventi per l'autonomia (accoglienza in alloggio o in pensionati integrati o, eccezionalmente, in gruppi appartamento);
9) introdurre, nel caso di piani di assistenza elaborati in favore di minori, la possibilità del ricorso a nuove prestazioni ed in particolare: assistenti familiari inquadrati in profili previsti dal CCNL del lavoro domestico quali l'istitutore, formato per mansioni di istruzione e/o sostegno, il baby sitter per mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini, l'inserimento dei minori in nidi familiari, micro nidi e baby parking autorizzati, verificata l'indisponibilità di posti nel pubblico e nel convenzionato;
10) recepire le "Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente" approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, rinviando a successivo provvedimento del Consiglio Comunale eventualmente anche in sede di indirizzi per la determinazione delle tariffe, la definizione dei criteri di considerazione del reddito e dei patrimoni mobiliari ed immobiliari dei destinatari dei progetti di Vita Indipendente con riferimento ai principi e criteri posti dal presente provvedimento.
I succitati punti hanno ispirato la
redazione degli allegati 2 - Linee guida per l'appropriatezza degli interventi
domiciliari per anziani e 3 - Specifiche per l'utilizzo delle prestazioni
domiciliari in favore di minori e disabili, facenti parte integrante della
presente deliberazione, che sostituiscono integralmente quelli omonimi di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005
05648/019).
L'allegato C
del provvedimento regionale contiene poi regole relative ai criteri di accesso
alle prestazioni ed alla conseguente partecipazione da parte degli utenti al
costo dei servizi sia per gli anziani non autosufficienti sia per le persone
con handicap permanente grave in parte differenti da quelle regolamentate
dall'allegato 1 alla deliberazione comunale in vigore.
Poiché tutti
i dati relativi alla condizione economica dei richiedenti interventi
domiciliari sono stati in questi anni di sperimentazione registrati
informaticamente, in questo caso è stato possibile simulare gli effetti
dell'applicazione delle nuove regole regionali, anche considerandole
singolarmente sia sulla spesa dell'utenza (valutando aumenti o diminuzioni
della contribuzione a carico degli utenti, anche differenziandoli per intensità
assistenziale) che sulla spesa pubblica.
Il
recepimento della deliberazione regionale comporta un impatto rilevante sulla
spesa ASL a causa dell'aumento dei massimali.
La spesa
comunale, posto che il presente sistema torinese già considera il
reddito/patrimonio del solo beneficiario, con il recepimento integrale della
deliberazione regionale (che prevede una franchigia di reddito superiore a
quella attualmente riconosciuta dal provvedimento comunale e la considerazione
nel reddito del 20% dei beni mobiliari ed immobiliari che superano le
franchigie) crescerebbe in misura moderata. Ciò tuttavia produrrebbe
contestuale vantaggio solo per i proprietari di beni mobiliari superiori alla
franchigia, ai quali invece pare equo ed opportuno chiedere di utilizzare le
proprie risorse mobiliari superiori alla franchigia stabilita in Euro
15.493,71, mentre comporterebbe un aumento notevole della contribuzione
dell'utenza che finora ha beneficiato della franchigia sulle spese per la casa,
che il vigente provvedimento comunale fissa in Euro 400,00, e che invece non è
prevista dalla deliberazione regionale.
Sulla base
di queste analisi risulta pertanto preferibile:
1) adottare la franchigia di reddito di Euro 592,00 prevista dalla deliberazione regionale dal momento che le analisi già condotte sul sistema torinese vigente avevano rilevato la necessità di elevarla;
2) mantenere, in forza del principio del miglior favore per i cittadini, la franchigia di Euro 400,00 relativa alle spese per la casa e prevedere anche il riconoscimento tra queste delle spese per il riscaldamento finora non incluse;
3) mantenere il sistema attuale che prevede franchigie con soglia fissa relative ai beni mobili e immobili (superiore di circa Euro 20.000,00 a quella prevista dalla deliberazione regionale relativa alla sola casa di abitazione e comprensiva eventualmente anche di una seconda proprietà), introducendo però deroghe per particolari situazioni: nuclei familiari percettori di contributi a sostegno del reddito di cui agli articoli 3 e 5 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/019) e s.m.i. al momento dell'erogazione di interventi di domiciliarità o nuclei familiari che in conseguenza della contribuzione al costo degli interventi domiciliari da parte del loro componente beneficiario ne maturerebbero il diritto, beneficiari che sarebbero chiamati alla contribuzione al costo del servizio esclusivamente per il superamento della franchigia dei beni immobiliari includenti la casa di abitazione;
4) introdurre la regola della franchigia con soglia fissa sui beni mobiliari anche per l'attivazione di interventi singoli per anziani autosufficienti per evidenti ragioni di coerenza e continuità;
5) eliminare la vigente considerazione delle somme arretrate
percepite dal cittadino, non prevista dalla deliberazione regionale, che si è
rivelata difficoltosa nell'attuazione dell'attuale sistema dal momento che le
stesse possono rientrare nella valutazione del patrimonio mobiliare;
6) mantenere, in forza del principio del miglior favore per i cittadini, le attuali modalità di considerazione delle donazioni di soli beni immobiliari effettuate dal cittadino negli ultimi due anni precedenti la richiesta di domiciliarità, che risultano considerate dalla deliberazione regionale se effettuate negli ultimi 5 anni;
7) introdurre a fianco delle attuali possibilità di deroga
anche altre fattispecie nelle situazioni in rischio di abbandono finalizzate
alla necessità di approfondire l'osservazione del caso in vista di una
eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria o di garantire continuità di
interventi od in quelle in cui la variazione della condizione economica risulti
inferiore all'aumento tariffario/di contribuzione.
I succitati punti hanno ispirato la
redazione dell' allegato 1- Norme e criteri di accesso alle prestazioni
domiciliari, facente parte integrante della presente deliberazione, che
sostituisce integralmente quello omonimo di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019).
Ai sensi degli articoli 43, comma 1, e
44 del Regolamento del Decentramento, in data 17 settembre 2009 prot. 44311, è
stata richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Non ha espresso parere la
Circoscrizione 2 in quanto il Consiglio Circoscrizionale non ha deliberato
entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 hanno deliberato entro il termine previsto.
Di queste, hanno espresso parere favorevole
le Circoscrizioni 1, 3, 5, 7 e 8 (all. 4-8 -
nn. )
senza osservazioni.
Le Circoscrizioni 6 e 10 hanno
espresso parere favorevole esprimendo alcune osservazioni di seguito riportate.
Le Circoscrizioni 4 e 9 hanno espresso parere favorevole a condizione che
vengano recepite specifiche osservazioni di seguito riportate. Per ciascuna
osservazione delle Circoscrizioni si esprimono le valutazioni e le conseguenze
rispetto all'atto in esame. I pareri delle Circoscrizioni 4, 6, 9 e 10 sono
allegati al provvedimento (all. 9-12 - nn. ).
Circoscrizione
4
Formula
le seguenti osservazioni:
a) rispetto alle modalità con le quali il
cittadino dichiara la sua condizione economica, osserva che la compilazione
della modulistica attuale (DSE), pur rendendo di fatto più congruente la
dichiarazione effettuata dal cittadino con i redditi realmente posseduti, è
tuttavia ostica e difficoltosa. Invita pertanto ad adottare mezzi per una più
facile compilazione e ad estenderla anche ad altre prestazioni della Città;
b) non si condivide che nel conteggio del
reddito mensile del cittadino autosufficiente vi sia anche quello dei familiari
non conviventi;
c) non si condivide il conteggio nella quota
sociale fornita dalla Città dell'indennità di accompagnamento: funzione di
quest'ultima è quella sola di garantire l'autonoma mobilità del cittadino;
d) non si condivide, in caso di carenza di
risorse di personale pubblico, l'utilizzo di personale del fornitore nei casi
di gestione dell'intervento in presenza di provvedimenti delle Autorità
Giudiziarie minorili;
e) vanno definiti con chiarezza quali siano
i livelli informativi/formativi e di selezione del personale con inquadramento
in quanto istitutore e baby-sitter;
f) la modalità del "buono
servizio" attraverso l'accreditamento di fornitori può favorire la
crescita di occupazione precaria per i lavoratori delle imprese fornitrici, e
c'è il rischio che il cittadino, nel pervenire alla scelta del fornitore, non
abbia elementi sufficienti per effettuare una scelta consapevole;
g) Si invita alla definizione di norme che
garantiscano l'effettiva pluralità di agenzie interinali accreditate, stante
l'attuale posizione dominante sul mercato di un'unica agenzia interinale.
Nel
merito dei punti sopra evidenziati si osserva che:
a) le modifiche introdotte con il presente
atto implicano una parziale semplificazione della DSE; inoltre è previsto entro
il 2009 di estendere in tutti i Servizi Sociali di Circoscrizione la
possibilità per il cittadino di usufruire dell'aiuto dei patronati nella
compilazione della DSE. Di conseguenza l'osservazione della Circoscrizione non
può essere recepita nel presente atto;
b) la considerazione del reddito dei non
conviventi è attualmente operante anche nel calcolo delle contribuzioni dovute
dai cittadini per gli inserimenti residenziali di anziani autosufficienti,
peraltro considerando una cerchia più ampia di parenti. Pertanto pare opportuno
che la revisione di questo aspetto sia presa in considerazione in un eventuale successivo
provvedimento relativo contestualmente alle prestazioni residenziali e
domiciliari, auspicando anche un pronunciamento regionale in materia,
attualmente assente;
c) si evidenzia che il conteggio nella quota
sociale dell'indennità di accompagnamento è stato introdotto dalla DGR n.
39/2009, di cui il presente provvedimento costituisce il recepimento. Tuttavia
sul tema sollevato dalla Circoscrizione si presenta contestualmente al presente
atto (vedi emendamento indicato al punto 2 al termine delle osservazioni ai
pareri delle Circoscrizioni) un emendamento finalizzato ad attenuare gli
effetti dell'utilizzo dell'indennità di accompagnamento, particolarmente a
tutela delle fasce più deboli;
d) con il presente provvedimento, in
relazione alle risorse disponibili, si prevede di impiegare il personale
dipendente dalla Città con qualifica di Adest/OSS nelle situazioni di
particolare fragilità, tra le quali rientrano quelle di minori per i quali sia
necessaria una osservazione e valutazione delle relazioni e delle competenze
genitoriali, ai fini di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria o in presenza
di provvedimenti della medesima. Pertanto il ricorso al personale dei fornitori
in questi casi è previsto solamente in subordine, in situazioni di carenza di personale
pubblico in rapporto alle esigenze, non sempre prevedibili. Di conseguenza
l'osservazione della Circoscrizione non può essere recepita nel presente atto;
e) questa osservazione non attiene alle
disposizioni del presente atto, bensì al bando per l'aggiornamento dell'albo
fornitori che è demandato alla Giunta dal presente provvedimento. Il tema
evidenziato sarà pertanto considerato in quella sede;
f) si osserva che:
- la necessità di permettere al cittadino
la scelta tra diverse modalità di erogazione del servizio e tra diversi
fornitori ha come conseguenza l'impossibilità di garantire volumi stabili di
occupazione presso i fornitori;
- relativamente alla consapevolezza del
cittadino nella scelta del fornitore si prevedono campagne di comunicazione in merito
e la predisposizione di strumenti informativi da parte dei fornitori stessi,
peraltro già presenti nel sistema attuale;
di
conseguenza l'osservazione della Circoscrizione non può essere recepita nel
presente atto;
g) nel merito si osserva che tale situazione
si è determinata non in conseguenza degli atti della Città, bensì in
conseguenza delle scelte di partenariato dei fornitori che hanno richiesto
l'accreditamento; pertanto nel nuovo bando di accreditamento, demandato alla
Giunta dal presente provvedimento, verranno adottati correttivi in materia.
Circoscrizione
6
Formula
le seguenti osservazioni:
a) i tempi di espletamento dell'Unità di
Valutazione Geriatrica (UVG) sono eccessivamente lunghi;
b) l'inserimento dell'assegno di
accompagnamento nel 50% del contributo del cittadino per le prestazioni non
tutela in modo adeguato le fasce più deboli.
Nel
merito dei punti sopra evidenziati si osserva che:
a) questa osservazione non attiene alle
disposizioni del presente atto, bensì è materia relativa all'accordo di
programma tra la Città e le Aziende Sanitarie che il presente provvedimento
demanda alla competenza della Giunta. Peraltro i termini per l'espletamento
delle valutazioni in UVG sono definiti in 60 giorni dalla DGR 17/2005;
b) si recepisce l'osservazione sollevata
dalla Circoscrizione presentando contestualmente al presente atto (vedi
emendamento indicato al punto 2 al termine delle osservazioni ai pareri delle
Circoscrizioni) un emendamento finalizzato ad attenuare gli effetti
dell'utilizzo dell'indennità di accompagnamento, particolarmente a tutela delle
fasce più deboli.
Circoscrizione
9
Formula
le seguenti osservazioni:
a) si ritiene che il non considerare più la
donazione di beni mobiliari possa incentivare comportamenti opportunistici che
rischiano di inficiare la franchigia sui beni mobiliari; tali donazioni possono
privare la persona di risorse proprie che può utilizzare per la propria
assistenza, collocandola - per quanto riguarda il sistema della contribuzione
alle prestazioni domiciliari - sullo stesso piano di chi tali risorse non le ha
mai possedute, con evidenti rischi di iniquità. Si richiede pertanto di
mantenere invariato il vecchio testo della deliberazione;
b) circa l'introduzione di nuove possibilità di
deroga ai criteri di accesso per specifiche situazioni di rischio di abbandono,
si richiede che il Progetto d'Osservazione Individualizzato (POI), previsto con
una durata di 4 mesi non rinnovabili, possa invece, in casi di particolare
problematicità, essere rinnovato per ulteriori 4 mesi. Si ritiene infatti che
in alcune situazioni può non risultare sufficiente il periodo di 4 mesi di
osservazione al fine di acquisire gli indispensabili elementi per assumere la
decisione relativa alla necessità di segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
c) si ritiene che le prestazioni domiciliari
rivolte a persone disabili nell'ambito di un intervento a prevalenza
socio-educativo-riabilitativo non siano da considerarsi "eccezionali"
in quanto rispondono alle necessità di predisporre un progetto complessivo
adeguato alle esigenze della persona disabile; si propone pertanto che la
valutazione dell'appropriatezza - che deve tener conto degli elementi indicati
nella proposta di deliberazione - debba essere oggetto della competente
commissione di valutazione;
d) si evidenzia come, anche in situazioni di
persone disabili che vivono in contesto familiare e che frequentano attività
diurne a tempo pieno, possa risultare necessario, in situazioni di estrema
fragilità della famiglia e della rete, prevedere di attivare interventi
costituiti da un mix di prestazioni, previa validazione della competente
Commissione UVH;
e) per quanto concerne le prestazioni di
assistenza domiciliare, fornite dalle figure professionali Adest/OSS e assistente
familiare, si evidenzia la necessità di prevedere, nel testo della
deliberazione, per i minori disabili in fascia alta C in situazioni sanitarie
complesse che comportino l'utilizzo di macchinari, il ricorso a personale di
assistenza adeguatamente formati come "care giver" dalla struttura
ospedaliera, in accordo con i fornitori accreditati;
f) si ritiene che il massimale degli
interventi debba essere calibrato sulla base del costo orario effettivo delle
singole figure professionali messe a disposizione dal fornitore accreditato, al
fine di poter fruire di un numero di ore adeguato ad un significativo supporto
al minore in situazione di rischio educativo ed alla sua famiglia.
Nel
merito dei punti sopra evidenziati si osserva che:
a) si ritiene opportuno escludere la
considerazione dei beni mobiliari in quanto non è prevista dalla DGR n.
39/2009; inoltre tale esclusione concorre alla semplificazione delle
dichiarazioni sulla condizione economica da parte del cittadino;
b) si ritiene che recepire l'osservazione
della Circoscrizione possa creare diseguaglianze con gli altri cittadini tenuti
ad una contribuzione, in quanto nel POI la contribuzione non è prevista.
Recepirla rischierebbe altresì di far attivare progetti (POI) per 8 mesi anche
in situazioni per le quali non è appropriato un progetto di questo tipo.
Inoltre il periodo di osservazione è comunque sempre di 6 mesi, in quanto in
esso è ricompreso anche il tempo di 2 mesi dedicato alla valutazione. Di
conseguenza l'osservazione della Circoscrizione non può essere recepita nel
presente atto;
c) l'emendamento non può essere accolto
perché la valutazione di appropriatezza del progetto, di competenza dell'Unità
di Valutazione Handicap, deve svolgersi nel quadro dei criteri generali della
deliberazione relativi alla appropriatezza e sostenibilità economica dei
progetti, anche al fine di salvaguardare uniformità di trattamento tra i
beneficiari. D'altra parte la prevalenza di un intervento
socio-educativo-riabilitativo si ha, ad esempio, nel caso di inserimento di una
persona disabile in un centro diurno o di prestazioni S.S.E.R. (Servizio Socio
Educativo Riabilitativo) che, in senso lato, costituiscono comunque un
importante sostegno alla famiglia per la permanenza a domicilio;
d) l'emendamento può essere accolto.
L'utilizzo della prestazione singola fino al massimale, in deroga a quanto
previsto in caso di frequenza a tempo pieno di un centro diurno, può essere
autorizzato in casi eccezionali, su valutazione dell'UVH, per persone sole o in
famiglia, utilizzando la discrezionalità data dal termine "di norma"
contenuto nella prima parte della disposizione. Pertanto dall'ALLEGATO 3 della
deliberazione, capitolo 1.1, sesto capoverso, dopo le parole "il massimale
di prestazione" vanno eliminate le parole "fatta salva la situazione
di adulto disabile solo";
e) l'emendamento non può essere accolto
perché si è in attesa di indicazioni regionali circa le figure professionali
che possono svolgere le operazioni che comportino l'utilizzo di macchinari
nelle situazioni richiamate. Pertanto questa formazione non può essere
precondizione per lo svolgimento del servizio da parte dei fornitori;
f) in proposito si evidenzia che l'entità dei massimali è definita in proporzione alle condizioni dei beneficiari. Elevare oltre 700 Euro il massimale per i minori non disabili comporterebbe il raggiungimento del massimale previsto per la "bassa intensità" di una persona non autosufficiente. Di conseguenza l'osservazione della Circoscrizione non può essere recepita nel presente atto.
Circoscrizione
10
Formula
le seguenti osservazioni:
a) si segnala il rischio che, introducendo
il conteggio dell'indennità di accompagnamento nella quota sociale versata dal
cittadino, si rischi di penalizzare quelle situazioni in cui il titolare di
indennità di accompagnamento non abbia altri redditi. Limitatamente ai casi di
cui sopra sarebbe opportuno introdurre una deroga al prelievo dell'indennità di
accompagnamento;
b) la complessità del sistema richiama la
necessità di un ampliamento delle funzioni di verifica e monitoraggio volte a
garantire la qualità degli interventi.
Nel
merito dei punti sopra evidenziati si osserva che:
a) si recepisce l'osservazione sollevata
dalla Circoscrizione presentando contestualmente al presente atto (vedi
emendamento indicato al punto 2 al termine delle osservazioni ai pareri delle
Circoscrizioni) un emendamento finalizzato ad attenuare gli effetti
dell'utilizzo dell'indennità di accompagnamento, particolarmente a tutela delle
fasce più deboli;
b) le modalità di monitoraggio saranno oggetto dell'accordo di programma tra la Città e le Aziende Sanitarie che il presente provvedimento demanda alla competenza della Giunta.
Tutto ciò premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di demandare
alla Giunta Comunale l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento
ed in particolare:
a) il nuovo
accordo di programma con le Aziende sanitarie cittadine in materia, stante la
scadenza di quello in vigore il 30 novembre 2009;
b) il bando per
l'aggiornamento della Sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di
prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie, in scadenza il 30 novembre
2009, la cui adozione è subordinata al raggiungimento di due diversi
accordi sindacali, il primo tra la Città, le Aziende Sanitarie, le
Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di rappresentanza del Movimento
Cooperativo in materia di garanzia occupazionale del personale attualmente
operante con qualifica di Adest/OSS e sulle modalità di monitoraggio dell'impiego
appropriato di tutto il personale operante nel sistema delle cure domiciliari
ed il secondo tra le Associazioni di Rappresentanza del Movimento Cooperativo e
le OO.SS. in merito alle modalità di stabilizzazione delle assistenti
familiari, da raggiungersi entrambi entro 90 giorni dall'approvazione del
presente atto deliberativo;
c) l'autorizzazione
alla stipula dei nuovi accordi con i fornitori che risulteranno accreditati
all'esito di tale procedura;
3) di prevedere
che le nuove regole di cui al presente provvedimento dovranno essere applicate
45 giorni dopo l'approvazione del nuovo elenco di fornitori accreditati con le
modalità transitorie, per i casi già attivi, descritte in narrativa;
4) di prendere
atto che le modifiche apportate con il presente provvedimento comportano un
aumento della spesa comunale di circa il 15%;
5) di
prevedere che tutti i valori economici di riferimento (franchigie, massimali di
Piano Assistenziale Individualizzato e di prestazione, soglie di contribuzione, tariffe, ecc.)
stabiliti dal presente provvedimento possano essere oggetto di eventuale
revisione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione della
deliberazione di indirizzi in tema di tariffe;
5 bis) di verificare il funzionamento del presente
sistema delle prestazioni domiciliari entro un anno dall'approvazione della
presente deliberazione attivando nel frattempo sia il monitoraggio previsto
dalla DGR 39-11190 del 6 aprile 2009 sia l'approfondimento del confronto nel
Tavolo Misto Partecipato e nella IV Commissione Consiliare sia una
ricerca/azione che, attraverso il monitoraggio e lo studio di un congruo numero
di casi concreti, sia in grado di individuare, sulla base di un'analisi
qualitativa e concreta, le criticità specifiche delle differenti
"casistiche" e tipologie di intervento (assistenza domiciliare, cure
familiari, affidamento) e sia in grado di proporre gli opportuni correttivi nel
contesto della prossima verifica della deliberazione;
6) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Borgione
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
F.to
Merana
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti:
ALLEGATO 1 - CRITERI DI ACCESSO
- a pagina 1, al punto 1) Principi
generali, secondo capoverso, al termine del punto 1., il testo: "DGR n.
15 del 16/4/2009" è sostituito dal seguente: "DGR n. 39 del 6
aprile 2009;".
- a pagina 3, al punto 3) Il reddito mensile: come si considera, il terzo capoverso "Tale detrazione viene autorizzata dalla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le ASL." è soppresso.
- a pagina 4, al punto 4) I patrimoni mobiliari: come si considerano, ultima riga, la parola: "patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrimonio".
- a pagina 5, al punto 6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili, terzo capoverso, il punto: "a) il beneficiario ? di tale indennità" è sostituito dal seguente:
"a) il beneficiario sia un anziano non autosufficiente e percepisca una indennità di accompagnamento, tale indennità deve essere utilizzata dal cittadino per la sua contribuzione, ma evitando che egli debba contribuire con un importo che faccia scendere il suo reddito mensile più l'indennità di accompagnamento al di sotto della franchigia sul reddito più le spese per l'abitazione che sostiene (sino a un massimo di 400 Euro). Pertanto in tali casi l'indennità di accompagnamento non dovrà essere integralmente utilizzata per la contribuzione;".
ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA
- a pagina 3, secondo alinea, il testo: "l'assistente familiare può essere assunta direttamente dalla famiglia/beneficiario, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, qualora il beneficiario/famiglia sia capace ed abbia voglia di gestire ed organizzare il rapporto di lavoro" è sostituito dal seguente: "l'assistente familiare può essere assunta direttamente dalla famiglia/beneficiario, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, qualora il beneficiario/famiglia sia in grado ed intenda gestire ed organizzare il rapporto di lavoro".
- a
pagina 3, al termine del secondo alinea, dopo le parole: "2007
03776/019)." inserire il seguente testo: "L'assegno
di cura potrà altresì essere utilizzato dai cittadini avvalendosi direttamente
di agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le
attività di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 276/2003 e a ciò autorizzate ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo Decreto
Legislativo; in questo caso le agenzie di somministrazione metteranno a
disposizione dei cittadini lavoratori assunti direttamente dalle agenzie
medesime con il Contratto Nazionale di Lavoro subordinato di riferimento.".
- a pagina 3, secondo capoverso, il testo: "In alternativa, ? o in accordo con agenzie autorizzate." è sostituito dal seguente:
"In alternativa, nei casi in cui la famiglia non sia in grado né intenda organizzare e gestire l'assistente familiare ed il relativo rapporto di lavoro e/o preferisca ricevere un servizio complessivo, le prestazioni di assistenza familiare possono essere acquistate mediante l'utilizzo di buoni servizio presso il fornitore, che potrà erogare il servizio di assistenza familiare direttamente con proprio personale o mettere a disposizione tali figure attraverso lo strumento della somministrazione in accordo con agenzie autorizzate e di concerto con il cittadino.".
- a pagina 3, terzo capoverso, il testo: "Pertanto, ? gestione del rapporto di lavoro." è sostituito dal seguente:
"Pertanto, nelle more di disposizioni regionali in materia di accreditamento dei fornitori di prestazioni domiciliari e delle agenzie per il lavoro, il fornitore accreditato per le prestazioni di assistenza familiare potrà essere sia colui che eroga direttamente il servizio, sia colui che ne cura, per conto dell'interessato/famiglia, gli aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro.".
- a pagina 17, ultimo capoverso, seconda riga, dopo le parole: "con i servizi sanitari territoriali" inserire il seguente testo: "ed i fornitori accreditati, laddove coinvolti dal beneficiario o dai suoi familiari,".
- a pagina 18, sesto capoverso, dopo le parole: "In particolare i Servizi Sociali della Città" inserire il seguente testo: "ed il fornitore accreditato".
- a pagina 19, terzo alinea, il punto c) "indicazione delle necessità o meno, ? funzione di regia;" è sostituito dal seguente:
"c) individuazione, sulla base di criteri di appropriatezza, delle prestazioni da inserirsi nel PAI con particolare riferimento a quelle espletabili dall'operatore Adest/Oss, cui va attribuito uno specifico ruolo professionale in relazione a determinati bisogni assistenziali del beneficiario, alla necessità di supporto della sua rete, ove esistente, ed alla complessità del progetto da realizzarsi;".
- a pagina 21, seconda riga, punto a), il testo: "laddove ritenuti necessari dalle UVG o, in sede di rinnovo dei PAI, ritenuti necessari dagli operatori dei servizi sociali e sanitari che li sottoscrivono" è sostituito dal seguente: "laddove valutati necessari dalle UVG o, in sede di rinnovo dei PAI, dai competenti operatori dei servizi sociali e sanitari in relazione a determinati bisogni assistenziali del beneficiario, alla necessità di supporto della sua rete, ove esistente, ed alla complessità del progetto da realizzarsi".
- a pagina 21, settima riga, punto a), dopo le parole: "laddove necessario" inserire il seguente testo: "ed appropriato".
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo