Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

          n. ord. 210

2009 05167/009

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 4 agosto 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CUGUSI Vincenzo - GALLO Stefano - LOSPINUSO Rocco - MORETTI Gabriele - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 172 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ISTITUTO BUON PASTORE - ADOZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano. 

 

          Il presente provvedimento riguarda l'area situata all'interno del comparto triangolare compreso tra corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio e corso Principe Oddone, composto da sei isolati; in particolare la proprietà dell'Istituto Buon Pastore (istituzione di pubblica assistenza e beneficenza) è ricompresa nell'isolato tra i tre corsi, via Santa Chiara e via Giuseppe Moris, nella Circoscrizione amministrativa n. 1 - Centro - Crocetta.

          Il vasto compendio edilizio di forma triangolare, comprendente il complesso a servizi pubblici del Buon Pastore, è composto in larga parte da edifici residenziali realizzati tra fine '800 e gli inizi del '900 e da altri inserimenti di edilizia recente.

          Il Piano Regolatore Generale vigente destina l'ambito in oggetto in parte a Servizi Pubblici S, lettera "f" - "aree per uffici pubblici", e in parte a Servizi Pubblici S, lettera "v" - "aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.).

          L'area del Buon Pastore è situata nella "Zona Urbana Storico Ambientale", n. IV, normata dall'articolo 11 delle N.U.E.A. e soggetta alle prescrizioni della Tavola Normativa n. 2 delle N.U.E.A..

          Tale area è compresa, inoltre, tra le "Zone suscettibili di ritrovamenti di interesse archeologico", così come si evince dall'Allegato tecnico n. 15 del P.R.G. - Aree di interesse archeologico e paleontologico.

          Il complesso riveste valore architettonico legato alla tipologia degli edifici assistenziali ottocenteschi. In particolare, tre fabbricati del complesso - l'edificio su corso Principe Oddone, storicamente adibito a portineria; l'edificio ad "L" solo sul fronte di corso Principe Eugenio e l'edificio prospiciente il viale di cachi a nord dell'ambito - sono classificati dalla Tavola n. 2 del P.R.G. tra gli "edifici di particolare interesse storico", appartenenti al gruppo 2 - "edifici di rilevante valore storico", per i quali vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'articolo 26 delle N.U.E.A.. Nello specifico, la "Tabella dei tipi di intervento" ammette per tali edifici interventi fino al risanamento conservativo, secondo le definizioni contenute nell'allegato A delle N.U.E.A.

          Sotto il profilo idrogeologico, in base alla "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.", approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 in vigore dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008), le aree in oggetto, come si evince dalla Tavola di Piano n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" e dall'Allegato B delle N.U.E.A., sono inserite nella classe I(P) comprendente zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, fatte salve in ogni caso le prescrizioni di carattere generale del PAI e del capitolo 1 dell'Allegato B delle N.U.E.A..

          L'Istituto Buon Pastore è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) costituita nel 1844, eretta ad Ente Morale con Regio Decreto del 30 agosto 1868. Il suo Statuto dispone che l'Ente provveda alla rieducazione di minori donne e al ricovero di donne minorenni o bisognose di assistenza. A seguito del trasferimento delle funzioni assistenziali e rieducative in capo alle Regioni ed agli enti locali, avvenuto con il D.P.R. 616/1977 e s.m.i., l'IPAB Buon Pastore ha continuato a svolgere attività assistenziale in regime di convenzione con il Comune di Torino.

          Attualmente, i quattro edifici situati nella parte nord dell'area in oggetto verso corso Regina Margherita sono concessi in comodato alla Regione Piemonte ed ospitano uffici del Settore Sanità regionale; la restante porzione, costituita dalla Chiesa (per la quale sono in corso le verifiche volte a constatarne l'effettiva sconsacrazione) e dall'annessa Sacrestia, l'edificio ad "L" prospiciente via Giuseppe Moris e corso Principe Oddone ed i fabbricati lungo il muro di cinta risultano, invece, in stato di abbandono ed in cattivo stato di conservazione.

          La proprietà ha presentato istanza di variante urbanistica per avviare un progetto unitario di riqualificazione dell'area al fine di realizzare un ambito cittadino prevalentemente dedicato a servizi di pubblica utilità, in linea con i principi statutari dell'Ente.

          Tale progetto prevede la ristrutturazione della maggior parte dei fabbricati, la demolizione di altri non ritenuti di pregio e/o incongrui rispetto al disegno unitario, la realizzazione di un nuovo fabbricato e parcheggi interrati, commisurati al fabbisogno pertinenziale nonché a quello pubblico.

          L'area a verde esistente, pari a circa mq. 6.100, sarà per la maggior parte di fruizione pubblica e verrà risistemata sulla base delle tracce degli antichi viali; la restante area libera, sempre sistemata a verde, costituirà pertinenza degli edifici.

          Gli edifici oggi in comodato alla Regione manterranno l'uso attuale; qualora, in futuro, le attuali funzioni vengano dismesse, potranno insediarsi di volta in volta le attività e gli usi consentiti e disciplinati nella specifica normativa individuata per il complesso oggetto della presente variante, che attribuisce agli immobili la disciplina delle aree a servizi con prescrizioni particolari. Gli usi ammessi nel complesso sono, in generale, uffici pubblici, centro diurno per disabili, sede istituzionale dell'Istituto Buon Pastore, spazio polifunzionale pubblico, residenze collettive (comprese le attività di housing sociale), giardini ed aree verdi attrezzate.

          In merito all'housing sociale, ricerche della Regione Piemonte hanno evidenziato che l'Italia si colloca tra i paesi europei con la più bassa percentuale di alloggi sociali in affitto (meno del 5 per cento). Tale dato, unitamente a quello per cui in Piemonte una famiglia locataria su quattro vive in condizioni di disagio economico, evidenzia l'importanza di una politica rivolta a sostenere la realizzazione di case in affitto a canoni moderati.

          Si tratta, in linea generale, di unità abitative collocate in contesti sociali in grado di scongiurare l'effetto "ghetto", assegnate a soggetti di volta in volta individuati (giovani coppie, anziani, malati, persone sole, famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro o per problemi di salute) con bandi pubblici e in base a finanziamenti pubblici. Gli interventi di housing sociale sono destinati a realizzare alloggi sociali per la locazione temporanea o permanente, con eventuale possibilità di riscatto. La loro caratteristica fondamentale è proporre nuove forme gestionali finalizzate a sostenere modelli abitativi solidali. I casi pilota avviati dalla Regione Piemonte sono orientati a realizzare mini alloggi, alloggi, residenze collettive, alloggi per l'inclusione sociale quali microcomunità o residenze collettive per l'autonomia e pensioni o alberghi sociali.

          Gli alloggi individuali destinati alla locazione permanente costituiscono una possibile ulteriore soluzione all'esigenza di trovare una casa a canoni inferiori a quelli del libero mercato, con la possibilità di riscatto per quei cittadini che, pur avendo redditi superiori al limite di permanenza nell'edilizia sovvenzionata, non riescono ad accedere al mercato della libera locazione o della proprietà. Rispetto agli interventi del Programma Casa, questa tipologia si colloca come "fascia cerniera" con il libero mercato.

          In ogni caso, per tali tipologie abitative si fa riferimento alle "Linee guida per il Social Housing" approvate con D.G.R. n. 27-7346 del 5 novembre 2007, che ne danno la seguente definizione: "alloggi e servizi con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (?) cercando di rafforzare la loro condizione".

          Nell'ambito sono, inoltre, ammesse, limitatamente ai piani interrato e terreno degli edifici, attività complementari di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI).

          Gli altri edifici, invece, saranno oggetto di riutilizzo e di interventi come di seguito specificato:

-        l'edificio su corso Principe Oddone, storicamente adibito a portineria, verrà riutilizzato come sede istituzionale del Buon Pastore;

-        l'edificio ad "L" sul fronte di corso Principe Eugenio e risvoltante lungo la via Giuseppe Moris dovrà essere adibito a residenze collettive;

-        la Chiesa, con annessa Sacrestia, sarà ridisegnata con la demolizione delle superfetazioni e potrà ospitare un centro polivalente pubblico;

-        i bassi fabbricati attualmente fatiscenti, un tempo adibiti ad attività agricole, saranno anch'essi demoliti e, nella parte Ovest dell'area, in aderenza al muro di confine, sarà realizzato un nuovo fabbricato ad un piano fuori terra che ospiterà un centro diurno per disabili.

          Tale progetto dovrà essere realizzato per unità minime di intervento, sulla base di un progetto di riqualificazione unitario esteso all'intero ambito nel quale vengano articolate le funzioni specifiche degli edifici, le aree e le modalità di attuazione degli interventi.

          L'attuazione degli interventi è subordinata alla stipula di  specifico atto convenzionale o atto unilaterale d'obbligo, con  particolare riferimento alle aree per le quali deve essere garantita la fruibilità pubblica.

          Le nuove attività di servizio previste per gli immobili ad oggi dismessi sono coerenti  con la vocazione a servizio prevista dal P.R.G.; al fine, tuttavia, di dotare il complesso edilizio di funzioni urbane nei piani bassi è necessario ammettere la possibilità di introdurre le Attività di servizio alle persone e alle imprese - ASPI, integrative del comparto a carattere pubblico.

          Il riuso dei fabbricati necessita, inoltre, per ragioni di ordine funzionale, di tipi di intervento che eccedono il risanamento conservativo prescritto dalle norme attuali per i tre "edifici di particolare interesse storico", come massimo intervento ammesso.

          A tal fine, unitamente alla modifica grafica e normativa, si è ritenuto opportuno introdurre un allegato grafico (Allegato all'articolo 19, comma 26, delle N.U.E.A) volto ad individuare i singoli edifici, le aree di pertinenza, le aree verdi destinate alla pubblica fruizione, le unità minime di intervento e definire i tipi di intervento ammessi.

          L'area dell'Istituto Buon Pastore costituisce, grazie alla sua posizione strategica, un elemento di "cerniera" tra il centro aulico e le successive espansioni della Città, e rappresenta oggi una delle poche aree limitrofe al centro che si è preservata  ancora in buona parte inedificata a seguito delle sue funzioni storiche.

          L'area si configura, quindi, per tali caratteristiche, come nodo importante per lo sviluppo del tessuto urbano e come possibilità concreta per la realizzazione di un nucleo di servizi e di verde da rendere fruibile alla Città - anche attraverso la sostituzione almeno in parte del muro di cinta con una recinzione a giorno - nella zona centrale attualmente congestionata e carente di servizi aperti alla pubblica fruizione, che è uno degli obiettivi principali della complessiva riqualificazione del complesso.

          Tutto ciò premesso, si rileva che ad oggi le potenzialità in questione non sono percepibili dall'esterno essendo l'area completamente cintata ed occlusa alla vista che, anzi, fornisce verso il corso Principe Eugenio un'immagine di degrado per la Città a causa delle condizioni di abbandono su tale fronte.

          In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

          La presente variante interessa un'area già edificata nella quale si prevedono interventi di riqualificazione e riplasmazione di edifici esistenti; l'unico intervento per il quale è previsto un nuovo volume, del resto molto limitato, potrà attuarsi solo a seguito della contestuale demolizione di superfetazioni incoerenti presenti nell'area. Gli interventi attuativi sono, tuttavia, ricompresi in contesto già edificato classificato di categoria b) ai sensi del D.M. 1444/1968  e all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale e non rientranti in alcuna delle altre fattispecie individuate nella D.G.R. sopra citata.

          I progetti di intervento, inoltre, devono essere sottoposti anche agli organi ed enti di tutela sovraordinati competenti in materia paesaggistica, architettonica e ambientale.

          In relazione a quanto sopra, in data 22 dicembre 2008, il Settore Ambiente e Territorio provvedeva ad inviare il progetto della presente variante all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., alla Provincia di Torino, all'ARPA, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, nonché agli altri Enti competenti in materia ambientale, per eventuale osservazioni.

          Con determinazione dirigenziale n. 117 del 3 marzo 2009 (all. 2 - n.         ), lo stesso Settore, recepite le osservazioni pervenute, disponeva l'esclusione della variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica.

          Per quanto sopra espresso, l'Amministrazione, ritenendo che vi siano i presupposti di pubblica utilità, ha ritenuto di avviare il procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

          Si dà inoltre atto che, prima dell'approvazione definitiva della presente variante, saranno disciplinati con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla proprietà, gli impegni assunti dalla stessa relativamente alla destinazione e gestione di ogni porzione del compendio immobiliare oggetto del presente provvedimento ed, in particolare, gli aspetti inerenti la realizzazione e manutenzione dell'ampia porzione di area verde destinata alla fruizione pubblica.

          Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

          Si specifica inoltre che, come meglio illustrato in narrativa, il presente provvedimento non produce effetti tali da qualificarlo come variante strutturale; per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si superano i limiti dimensionali di cui  al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

          La variante risulta altresì coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dai pareri espressi dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 13194 del 20 agosto 2008, che si allega alla presente relazione.

          La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.

          Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 29 settembre 2009 (all. 3 - n.             ), ha espresso parere favorevole.  

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 172 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'Istituto Buon Pastore (all. 1 - n.             );

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)      di riferire periodicamente presso le Commissioni Consiliari competenti le condizioni di avanzamento relativamente al riutilizzo ed agli interventi specificati in deliberazione nelle more di estinzione dell'Ente;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo