Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare     

n. ord. 175

2009 04950/008

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 28 luglio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO CORSO AGNELLI  COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO A FAVORE DELLA SOCIETA' TERNA S.P.A. PER ELETTRODOTTI  INTERRATI 220 KV  T. 296 "S.E. SANGONE C.P. TO SUD"  E T. 297 "S.E. SANGONE SALVEMINI". APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          La società Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale - (di seguito "Terna") costituita in attuazione dell'articolo 13 del  D.Lgs. 79/1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", è il principale proprietario della rete elettrica nazionale ed è il soggetto responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione sull'intero territorio nazionale. Terna è inoltre responsabile, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico, dell'attività di programmazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), provvedendo alla sua manutenzione ed espansione. Nell'ambito della funzione di trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica  Terna persegue, tra gli altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti. Pertanto, a partire dall'anno 2006 la Terna ha rappresentato alla Regione ed alla Città di Torino la necessità di attuare una consistente opera di razionalizzazione sulla rete a 220 kV della Città, al fine di migliorare la sicurezza e l'affidabilità dell'alimentazione elettrica dell'area urbana, in quanto l'attuale assetto della rete ad alta ed altissima tensione della Città risulta obsoleto ed inadeguato al trasporto in sicurezza delle potenze elettriche in transito.

          La Società ha pertanto progettato una serie di  interventi di potenziamento e riassetto della rete a 220 kV che aumenteranno la qualità del servizio elettrico ed elimineranno le congestioni di rete, consentendo di incrementare la potenza trasportata, di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione e di ridurre l'impatto degli elettrodotti aerei. A tal fine in data 12 giugno 2009, in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 00506/008),  la Città di Torino ha sottoscritto con la Regione e Terna un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto  "Intervento di adeguamento della rete di trasmissione nazionale afferente alla Città di Torino denominato "Razionalizzazione della rete a 220 kV della Città di Torino - Fase 1"". Tra gli interventi da realizzarsi nel comune di Torino è prevista la ricostruzione completa  in cavo interrato e l'esercizio dell'elettrodotto a 220 kV "T. 296 Sangone - Torino Sud" e la costruzione in cavo interrato e l'esercizio del nuovo elettrodotto a 220 kV "T. 297 Sangone - Salvemini". La società Terna ha, dunque, presentato in data 2 gennaio 2008, idonea domanda, corredata da documentazione tecnica delle opere, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  al fine di ottenere l'autorizzazione con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dei suddetti elettrodotti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.

          Il progetto relativo all'elettrodotto T. 296, in particolare, prevede la ricostruzione, in cavo interrato, dell'esistente elettrodotto a 220 kV "Sangone - Torino Sud, per una lunghezza complessiva di circa 4,2 km; l'interramento sarà realizzato con la posa di 3 cavi unipolari più un cavo di servizio ad una profondità media di metri 1,50. Il progetto di costruzione dell'elettrodotto T. 297, prevede, invece, la realizzazione di un elettrodotto, anch'esso completamente in cavo interrato, della lunghezza complessiva di circa 5,6 km, avente come estremi l'esistente stazione a 220 kV di "Sangone" e la nuova stazione di "Salvemini", con le medesime modalità di realizzazione dell'interramento dell'elettrodotto T.  296 "Sangone - Torino Sud". Il tratto di entrambi gli elettrodotti, che saranno interrati parallelamente ad una distanza di circa  3 metri, attraversa aree site nel territorio urbano di proprietà della Città - tutte ubicate lungo il corso Agnelli nel tratto tra piazzale Caio Mario e corso Tazzoli - secondo il tracciato evidenziato nelle unite planimetrie (allegati 1 e 2) e precisamente:

-        fondo identificato al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 89; su tale area ciascun elettrodotto comporterà una percorrenza complessiva dei cavi di circa metri 120 con un'area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 360 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);

-        terreni identificati al Catasto Terreni al Foglio 1438 particelle 118 e porzioni di aree adibite a parcheggio, attualmente prive di identificativo catastale, per le quali è in corso da parte del Settore competente la necessaria regolarizzazione catastale. La presenza degli elettrodotti comporterà su tali fondi, per ciascuna linea, una percorrenza complessiva dei cavi di circa metri 265 con un'area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 795 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);

-        area identificata al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 145; su tale particella  ciascun elettrodotto comporterà una percorrenza complessiva dei cavi di circa metri 160 con un'area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 480 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea).

Tali aree, appartenenti al patrimonio indisponibile della Città e destinate dal vigente P.R.G. a "Servizi pubblici S, lettera "p" - parcheggi", dovranno conseguentemente essere gravate dalle relative servitù di elettrodotto perpetue in sottosuolo per la posa e l'esercizio degli elettrodotti sopra menzionati, così come richiesto dalla società Terna con istanza del 18 giugno 2009 volta alla definizione in via pattizia del diritto reale.

          L'area catastalmente identificata al Foglio 1438 particella 89 e le porzioni di aree adibite a parcheggio, attualmente prive di identificativo al Catasto Terreni, sono state acquisite dalla Città con atto stipulato in data  21 maggio 1938 a rogito notaio Cassinis, rep. 2637, registrato il 6 giugno 1938 al n. 10113; la particella 118 e parte della particella 145 dello stesso Foglio, sono pervenute con atto a rogito del Vice Segretario Generale del Comune di Torino D.ssa Piccolini,  in data 29 giugno 2004, rep. A.P.A. n. 1020, registrato in data 14 luglio 2004 al n. 1001 serie IV; la restante parte della particella 145 è stata acquisita con atto a rogito notaio Castiglione in data 3 dicembre 1999, rep. 47881/18559 registrato il 16 dicembre 1999 al n. 60550.

-        Attualmente sulla particella 89, nella detenzione di GTT S.p.A. in assenza di formalizzazione contrattuale, insiste il Terminal Bus GTT; l'area priva di identificativo catastale nonchè la particella 118 del Foglio 1438 sono state concesse in uso ventennale a Fiat S.p.A. (ora Fiat Group Automobiles S.p.A.), con scrittura privata non autenticata in data 29 giugno 2004 rep. A.P. 1021, registrato il 13 luglio 2004 e risultano adibite - in coerenza con le previsioni contrattuali - ad uso parcheggio gratuito per i dipendenti Fiat; infine la particella 145 del Foglio 1438 è stata oggetto di diritto di superficie in soprassuolo in favore di GTT S.p.A. per la durata di trent'anni con decorrenza dal 10 febbraio 2006 in forza di atto stipulato a rogito notaio Chianale in data 22 luglio 2009. Quest'ultimo terreno è, infatti, adibito a parcheggio pubblico a barriera gratuito per la sosta a raso (694 posti auto) dotato di sistema di automazione degli accessi. Poiché la posa della conduttura elettrica non pregiudica gli usi in atto (transito, parcheggio, sosta di veicoli privati e pubblici e di automezzi GTT), salvo che per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, con note in data 23 luglio 2009 - che si conservano agli atti d'ufficio - GTT S.p.A. e Fiat Group Automobiles S.p.A. hanno espresso formale assenso alla costituzione delle suddette servitù. Prima dell'inizio dei lavori verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, il verbale di Stato di Consistenza delle aree nel quale saranno individuate le aree di cantiere e gli accessi ai fondi.
A titolo di indennizzo per la costituzione delle servitù, la società richiedente si è dichiarata disposta a versare, in sede di formalizzazione degli atti, i seguenti corrispettivi, ritenuti accettabili dal competente Settore Valutazioni della Città:

-        per il tratto di elettrodotto che attraversa la particella 89 l'importo di Euro 12.500,00= per ciascuno dei due elettrodotti (T. 296 e T. 297) da realizzarsi;

-        per il tratto di elettrodotto che attraversa la particella 118 e le porzioni di aree adibite a parcheggio, non censite al Catasto Terreni e concesse in uso a Fiat Group Automobiles S.p.A., l'importo di Euro 11.872,00 per ciascuno degli elettrodotti previsti;

-        per il tratto di elettrodotto che attraversa la particella 145 oggetto di diritto di superficie in favore di GTT S.p.A., l'importo di Euro 7.168,00 per ciascuno degli elettrodotti in argomento.

          Deve evidenziarsi che l'offerta economica relativa alla particella 89 inizialmente pervenuta da Terna, ammontante ad Euro 5.376,00 per ciascuna linea elettrica, a seguito di trattativa tra le Parti è stata elevata ad Euro 12.500,00 data la particolare ubicazione prevista per i  cavi, che non saranno posati parallelamente al corso Agnelli, ma attraverseranno in sottosuolo il Terminal Bus GTT, compromettendone parzialmente il futuro utilizzo interrato.

Infatti, il tracciato degli elettrodotti è stato definito a seguito di indicazioni dei competenti Settori Tecnici della Città che - con nota del 21 dicembre 2007 - evidenziavano non solo l'impatto critico sulla viabilità che avrebbe avuto la percorrenza parallela a corso Agnelli, prevista nel progetto originario, ma soprattutto l'onerosità del ripristino della particolare pavimentazione presente in quel tratto. Alla luce di quanto sopra, non si è quindi ritenuto di stimare l'indennità ad un valore commisurato all'effettivo pregiudizio arrecato.Trattasi, comunque, di fattispecie eccezionale non suscettibile di condizionare la determinazione dell'indennità dovuta a favore della Città per eventuali future servitù su aree a servizi pubblici.

          Ciò premesso, con decreti in data 8 maggio 2009, n. 239/EL-111/92/2009 e n. 239/EL-109/90/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato i progetti definitivi per la ricostruzione, da parte della Terna S.p.A., dell'elettrodotto "Sangone - Torino Sud", n. T. 296 (220 kV) e la costruzione dell'elettrodotto "Sangone - Salvemini", n. T. 297 (220 kV), autorizzando la predetta società a realizzare e mantenere in esercizio le suddette opere nel Comune di Torino, in conformità al progetto approvato.

          Deve sottolinearsi che l'articolo 2 del Decreto precisa che le opere autorizzate sono inamovibili e che l'autorizzazione di cui trattasi:

-        sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti - autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato;

-        ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

-        costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere.

          L'articolo 4 del Decreto prevede, inoltre, che le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto stesso.

          Occorre, pertanto, con il presente provvedimento provvedere alla formalizzazione delle suddette servitù a favore della società Terna S.p.A., secondo le modalità meglio precisate negli allegati schemi di atto, che formano parte integrante della presente deliberazione (allegati 3 - 4 e 5), con la precisazione che questi ultimi sono stati redatti con riferimento all'elettrodotto denominato T. 296 "S.E. Sangone - C.P. TO Sud" ma le clausole ivi contenute dovranno essere riprodotte in modo identico anche negli atti costitutivi delle servitù afferenti il parallelo elettrodotto T. 297 "S.E. Sangone - Salvemini". Si intende che le opere di cui trattasi dovranno essere realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto depositato dalla Terna; a tal fine, il tracciato è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sulle aree da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi. Per la particolare importanza delle opere, inoltre, è stato richiesto il carattere di inamovibilità delle stesse; pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 4 e 5, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

          Infine, attesa l'urgenza dell'insediamento del cantiere da parte della società al fine di usufruire della pausa estiva per l'esecuzione dei lavori, si rende necessario approvare la consegna anticipata dei terreni interessati, nelle more della formalizzazione degli atti costitutivi delle servitù, da farsi constare mediante sottoscrizione di appositi verbali di consegna. 

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visti i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emessi in data 8 maggio 2009;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

1)      di approvare la costituzione delle servitù di elettrodotto in sottosuolo a favore della società Terna S.p.A., con sede in Roma, via Arno n. 64, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779661007 - sulle aree di proprietà comunale distinte al Catasto Terreni al Foglio 1438 particelle 89, 118, 145 e porzioni di aree non censite al Catasto Terreni (per le quali è in corso la regolarizzazione catastale che verrà ultimata prima del rogito) meglio evidenziate nelle planimetrie allegate  (all. 1 e 2 - nn.               ), per la ricostruzione completa  in cavo interrato e l'esercizio dell'elettrodotto a 220 kV "T. 296 Sangone - Torino Sud" e la costruzione in cavo interrato e l'esercizio del nuovo elettrodotto a 220 kV "T. 297 Sangone - Salvemini". Il tratto di entrambi gli elettrodotti, che saranno interrati parallelamente ad una distanza di  3 metri, attraversa le seguenti aree di proprietà comunale:

-        terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 89: percorrenza complessiva dei cavi, per ciascuna linea elettrica, di circa metri 120 ed area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 360 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);

-        terreni identificati al Catasto Terreni al Foglio 1438 particelle 118 e porzioni di aree adibite a parcheggio in concessione a Fiat Group Automobiles S.p.A. per le quali è in corso la regolarizzazione catastale: percorrenza complessiva dei cavi, per ciascuna linea elettrica, di circa metri 265 con  area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 795 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);

-        area identificata al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 145 in diritto di superficie a GTT S.p.A.: percorrenza complessiva dei cavi, per ciascuna linea elettrica, di circa metri 160 con area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 480 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea).

2)      di approvare, a fronte della suddetta costituzione delle servitù, la corresponsione dei seguenti corrispettivi:

-        per il tratto di cavi che attraversa la particella 89: Euro 12.500,00 per ciascun elettrodotto;

-        per il tratto che attraversa la particella 118 e le porzioni di aree adibite a parcheggio Fiat: Euro 11.872,00 per  ciascun elettrodotto;

-        per l'area individuata dalla particella 145: Euro 7.168,00 per ciascuno degli elettrodotti in argomento;

3)      di approvare gli allegati schemi di atto (all.3, 4 e 5 - nn.          ) - da stipularsi anche con le società Fiat Group Automobiles S.p.A. in quanto concessionaria del terreno meglio indicato in narrativa e GTT S.p.A. in quanto nella detenzione ed, altresì, superficiaria dei terreni sopra indicati - per la disciplina della servitù di elettrodotto. Tali schemi fanno riferimento al solo elettrodotto denominato T. 296 "S.E. Sangone - C.P. TO Sud" e, pertanto, le clausole ivi contenute dovranno essere riprodotte in modo identico anche per la costituzione delle servitù afferenti il parallelo elettrodotto T.  297 "S.E. Sangone - Salvemini", eccezion fatta per gli estremi del Decreto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio - n. 239/EL-109-90/2009, e la codifica dell'elaborato grafico allegato allo stesso - DV22297A1CAX00003 tav. 2 rev. 00 del 15 giugno 2009. Le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Terna S.p.A.;

4)      di autorizzare il legale rappresentante della Città e l'ufficiale rogante ad apportare alle bozze contrattuali quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;

5)      di autorizzare, nelle more della formalizzazione degli atti costitutivi delle servitù, la consegna anticipata delle aree occorrenti a Terna S.p.A. - da farsi constare mediante sottoscrizione di appositi verbali di consegna -  per l'installazione del cantiere dei lavori, con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità al riguardo;

6)      di dare atto che  prima dell'inizio dei lavori verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, il verbale di Stato di Consistenza delle aree, nel quale saranno individuate le aree di cantiere con il relativo accesso ai fondi;

7)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

       L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,

ALL'EDILIZIA PRIVATAED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo

 

 

Allegato 4

Repubblica Italiana

 

ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO CON CONDUTTORI IN CAVO INTERRATO

 

L'anno 2009, il giorno??del mese di??..avanti a me???. assenti i testimoni non avendone, io notaio e le Parti, richiesta la presenza,

sono personalmente comparsi

TERNA S.p.A. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Arno, 64 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05779661007, R.E.A. 922416, Capitale Sociale Euro 440.199.936  interamente versato al 30 aprile 2009, nel seguito denominata TERNA, rappresentata nel presente atto dal procuratore Sabbadini Luca, nato in Milano il 27 marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società sopra citata, tale nominato con procura autenticata nella firma dal notaio Giovanna IOLI in data 18 ottobre 2007, repertorio n. 55816/20990, registrata a Torino il 24 ottobre 2007 al numero 15078;

Comune di Torino, con sede legale in piazza Palazzo di Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010, rappresentato da??????????????.., in appresso detta "Parte Concedente",

e

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. (o, in breve, Fiat Auto S.p.A.) a socio unico, con sede legale in Torino al Corso Giovanni Agnelli n. 200, Codice Fiscale/Partita IVA n. 07973780013 e numero di iscrizione nel R.E.A. di Torino 934697, capitale sociale Euro 745.031.979 interamente versato, rappresentata dall'Ing. Silvano Chiapino, nato a Torino il 6 novembre 1955, domiciliato presso la sede della società, la quale interviene al presente atto in qualità di usuaria delle aree oggetto di servitù, in forza di scrittura privata non autenticata sottoscritta in data 29 giugno 2004 rep. A.P. 1021, registrata a Torino il 13 luglio 2004 al n. 11937,

in appresso "Parte Usuaria"

si conviene e si stipula quanto segue:

 

ART. 1

La Parte Concedente, con il consenso della Parte Usuaria, costituisce a favore della TERNA e dei suoi aventi causa sugli immobili di seguito descritti la servitù relativa all'elettrodotto a

220 kV S.E. SANGONE - C.P. TO SUD T. 296

in cavo sotterraneo il cui tracciato e la fascia asservita sono individuati nella planimetria n. DV22296A1CAX00003 tav. 2 - Rev. 00 del 15 giugno 2009 sottoscritta dalle parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. L'elettrodotto è costituito da n. 3 cavi di energia e n. 1 cavo di servizio, posati rispettivamente ad una profondità media di metri 1,50 e metri 1,10, posti in uno scavo occupante una fascia larga metri 1. L'area di terreno asservita è costituita dalla suddetta fascia e da due zone laterali di rispetto larghe metri 2 ciascuna.

 

DATI CATASTALI:

Catasto: Terreni

Comune: TORINO                     Foglio 1438 Particella 118 parte

Qualità catastale: Prato                Classe: 1

e

Porzioni di aree distinte come suolo pubblico ma adibite a parcheggio - Parcheggio tra piazzale Caio Mario e corso Traiano, in corso di regolarizzazione catastale a cura e spese della Città di Torino.

Destinazione urbanistica secondo il vigente P.R.G.: "Area a servizi Pubblici S - lettera "p", parcheggi".

AREE COMPLESSIVE IN SERVITÙ

Percorrenza totale cavi interrati: larghezza fascia m 1,00 ; lunghezza m 265

Area totale di rispetto laterale dei cavi: m2  795.

 

ART. 2

La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espressa previsione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed del Mare - Direzione per la difesa del suolo, che con Decreto numero 239/EL-111/92/2009 dell'08 maggio 2009 ha autorizzato TERNA alla ricostruzione dell'elettrodotto citato nel precedente articolo 1 nel Comune di Torino. Pertanto, la Parte Concedente e la Parte Usuaria non potranno avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

ART. 3

La servitù costituita con il presente atto conferisce alla TERNA il potere di:

a) accedere sul fondo asservito con il proprio personale o chi per esso con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori con un preavviso alla Parte Concedente e alla Parte Usuaria di tre giorni, salvo casi di imprevedibilità ed urgenza;

b) scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto;

c) procedere, a fronte di specifico indennizzo, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) e s.m.i., all'abbattimento di quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TERNA, possano essere di impedimento alla costruzione dell'elettrodotto;

d) abbattere, senza alcun indennizzo, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che nell'ambito della zona asservita, possano con l'accrescimento delle loro radici, pregiudicare ad esclusivo giudizio della TERNA, la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto;

e) modificare il numero, la tipologia dei cavi e la tensione, salvo la corresponsione di un'ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

Il legname eventualmente abbattuto durante la messa in opera e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto sarà rimosso a cura e spese di TERNA.

 

ART. 4

La Parte Concedente e la Parte Usuaria, si obbligano per sé e per gli aventi causa:

-        a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto;

-        a non praticare colture incompatibili con la presenza dell'elettrodotto, tenuto conto della collocazione dei cavi e della loro profondità;

-        a non eseguire attività di coltivazione mediante l'utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone che vi lavorano e dell'elettrodotto stesso;

-        a non mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree nelle aree asservite;

-        a non collocare condutture interrate ed a non infiggere paletti nelle citate aree asservite.

La Parte Concedente e la Parte Usuaria si obbligano a non mettere a dimora ed a non lasciare crescere piante che possano essere incompatibili con il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto e comunque ad una distanza non inferiore a metri 2 (due) per ciascuna parte dell'asse dell'elettrodotto.

La TERNA in particolare, riconosce alla Parte Concedente la facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione, costruzione od impianto, autorizzato, ove necessario, purché compatibile con l'elettrodotto stesso anche ai sensi della Legge n. 36/2001, del DPCM 08 luglio 2003, del DM 21 marzo 1988 e s.m.i. nonché alle norme del Codice Civile e della normativa tecnica applicabile (ed in particolare la norma CEI 11-7 "Linee in cavo").

Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto compatibile da realizzare nel sopra o sottosuolo delle aree asservite, dovrà esserne data preventiva comunicazione alla TERNA, al fine di consentire alla Società di accertarne comunque la compatibilità con l'elettrodotto, con i dispersori di terra e con ogni suo componente o parte accessoria. TERNA dovrà esperire tale verifica e darne riscontro alla Parte Concedente e alla Parte Usuaria entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

In ogni caso le eventuali costruzioni dovranno rispettare la distanza prevista dalla normativa in vigore al tempo della relativa richiesta.

 

ART. 5

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto viene posta a carico di Terna.

I danni subiti dalla Parte Concedente per la realizzazione dell'elettrodotto, nonché l'indennizzo per l'abbattimento delle piante di cui alla lettera c) del precedente ART. 3, sono valutati e liquidati a lavori ultimati. Infine, sono valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso, essendosi, in ogni caso, tenuto conto di essi nella determinazione dell'indennità.

Terna si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti, ivi compresi pali dell'illuminazione, segnaletica, banchine, manufatti connessi al sistema di regolamentazione dell'accesso e quant'altro eventualmente manomesso o danneggiato presente sull'area.

 

ART. 6

Quale indennità per la costituzione della servitù, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà previsti dal presente atto, la TERNA corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza, la somma di Euro 11.872,00= fuori campo IVA.

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.

 

ART. 7

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà  del fondo, mentre la detenzione del medesimo spetta a Fiat Group Automobiles S.p.A. in forza di atto di concessione infra riportato.  Sullo stesso non gravano comunque diritti incompatibili con la servitù costituita. In proposito, TERNA dichiara di essere edotta che l'area gravata con la presente servitù è adibita a parcheggio e che la posa della conduttura elettrica non pregiudica l'uso in atto per il transito, il parcheggio e la sosta di veicoli, salvo che per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

A tal fine, la Parte Concedente dichiara che le aree gravate da servitù con il presente atto sono state concesse in uso a FIAT S.p.A. (ora Fiat Group Automobiles S.p.A.) per la durata di anni 20 con scrittura privata non autenticata in data 29 giugno 2004, rep.n. A.P. 1021????, registrato a Torino il 13 luglio 2004al n. 11937????., la quale, come sopra rappresentata, prende atto della servitù oggetto del presente atto, di tutte le sue clausole e condizioni (nonché dei lavori in progetto), dichiarando che la stessa non pregiudica la gestione del parcheggio in soprassuolo ad uso dei propri dipendenti né interferisce con il regolare funzionamento dello stesso, così come TERNA conferma e garantisce. La Parte Usuaria dichiara, altresì, di non avere nulla a che pretendere al riguardo eccezion fatta per eventuali danni cagionati sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine degli stessi, per effetto della manutenzione o di altri interventi da parte di Terna o chi per essa.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce la TERNA per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

In caso di evizione totale o parziale la Parte Concedente si obbliga a rivalere la TERNA da quanto dalla stessa corrisposto per la costituzione della servitù nei confronti dei proprietari effettivi, nonché di qualsiasi ulteriore danno subito dalla stessa per effetto dell'evizione.

 

ART. 8

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù e le relative obbligazioni nascenti dal presente atto, facendone menzione nell'atto traslativo.

 

ART. 9

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico della TERNA.

 

ART.10

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia, ed, in particolare al T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni, alla Legge n. 36/2001, del DPCM 08 luglio 2003, al DM 21 marzo1988 e s.m.i. nonché alle norme del Codice Civile.

 

ART.11

La Parte Concedente e la Parte Usuaria autorizzano la TERNA a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.

 

ART. 12

In caso di controversie che dovessero insorgere fra le Parti, in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente atto, sarà competente il Foro di Torino.