Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 175
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 28 luglio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
La Società ha pertanto progettato una serie di interventi di potenziamento e riassetto della rete a 220 kV che aumenteranno la qualità del servizio elettrico ed elimineranno le congestioni di rete, consentendo di incrementare la potenza trasportata, di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione e di ridurre l'impatto degli elettrodotti aerei. A tal fine in data 12 giugno 2009, in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 00506/008), la Città di Torino ha sottoscritto con la Regione e Terna un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto "Intervento di adeguamento della rete di trasmissione nazionale afferente alla Città di Torino denominato "Razionalizzazione della rete a 220 kV della Città di Torino - Fase 1"". Tra gli interventi da realizzarsi nel comune di Torino è prevista la ricostruzione completa in cavo interrato e l'esercizio dell'elettrodotto a 220 kV "T. 296 Sangone - Torino Sud" e la costruzione in cavo interrato e l'esercizio del nuovo elettrodotto a 220 kV "T. 297 Sangone - Salvemini". La società Terna ha, dunque, presentato in data 2 gennaio 2008, idonea domanda, corredata da documentazione tecnica delle opere, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di ottenere l'autorizzazione con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dei suddetti elettrodotti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.
Il progetto relativo all'elettrodotto T. 296, in particolare, prevede la ricostruzione, in cavo interrato, dell'esistente elettrodotto a 220 kV "Sangone - Torino Sud, per una lunghezza complessiva di circa 4,2 km; l'interramento sarà realizzato con la posa di 3 cavi unipolari più un cavo di servizio ad una profondità media di metri 1,50. Il progetto di costruzione dell'elettrodotto T. 297, prevede, invece, la realizzazione di un elettrodotto, anch'esso completamente in cavo interrato, della lunghezza complessiva di circa 5,6 km, avente come estremi l'esistente stazione a 220 kV di "Sangone" e la nuova stazione di "Salvemini", con le medesime modalità di realizzazione dell'interramento dell'elettrodotto T. 296 "Sangone - Torino Sud". Il tratto di entrambi gli elettrodotti, che saranno interrati parallelamente ad una distanza di circa 3 metri, attraversa aree site nel territorio urbano di proprietà della Città - tutte ubicate lungo il corso Agnelli nel tratto tra piazzale Caio Mario e corso Tazzoli - secondo il tracciato evidenziato nelle unite planimetrie (allegati 1 e 2) e precisamente:
- fondo identificato al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 89; su tale area ciascun elettrodotto comporterà una percorrenza complessiva dei cavi di circa metri 120 con un'area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 360 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);
- terreni identificati al Catasto Terreni al Foglio 1438 particelle 118 e porzioni di aree adibite a parcheggio, attualmente prive di identificativo catastale, per le quali è in corso da parte del Settore competente la necessaria regolarizzazione catastale. La presenza degli elettrodotti comporterà su tali fondi, per ciascuna linea, una percorrenza complessiva dei cavi di circa metri 265 con un'area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 795 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);
- area identificata al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 145; su tale particella ciascun elettrodotto comporterà una percorrenza complessiva dei cavi di circa metri 160 con un'area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 480 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea).
Tali aree, appartenenti al patrimonio indisponibile della Città e destinate dal vigente P.R.G. a "Servizi pubblici S, lettera "p" - parcheggi", dovranno conseguentemente essere gravate dalle relative servitù di elettrodotto perpetue in sottosuolo per la posa e l'esercizio degli elettrodotti sopra menzionati, così come richiesto dalla società Terna con istanza del 18 giugno 2009 volta alla definizione in via pattizia del diritto reale.
L'area catastalmente identificata al Foglio 1438 particella 89 e le porzioni di aree adibite a parcheggio, attualmente prive di identificativo al Catasto Terreni, sono state acquisite dalla Città con atto stipulato in data 21 maggio 1938 a rogito notaio Cassinis, rep. 2637, registrato il 6 giugno 1938 al n. 10113; la particella 118 e parte della particella 145 dello stesso Foglio, sono pervenute con atto a rogito del Vice Segretario Generale del Comune di Torino D.ssa Piccolini, in data 29 giugno 2004, rep. A.P.A. n. 1020, registrato in data 14 luglio 2004 al n. 1001 serie IV; la restante parte della particella 145 è stata acquisita con atto a rogito notaio Castiglione in data 3 dicembre 1999, rep. 47881/18559 registrato il 16 dicembre 1999 al n. 60550.
- Attualmente
sulla particella 89, nella detenzione di GTT S.p.A. in assenza di
formalizzazione contrattuale, insiste il Terminal Bus GTT; l'area priva di
identificativo catastale nonchè la particella 118 del Foglio 1438 sono state
concesse in uso ventennale a Fiat S.p.A. (ora Fiat Group Automobiles S.p.A.),
con scrittura privata non autenticata in data 29 giugno 2004 rep. A.P. 1021,
registrato il 13 luglio 2004 e risultano adibite - in coerenza con le
previsioni contrattuali - ad uso parcheggio gratuito per i dipendenti Fiat;
infine la particella 145 del Foglio 1438 è stata oggetto di diritto di
superficie in soprassuolo in favore di GTT S.p.A. per la durata di trent'anni
con decorrenza dal 10 febbraio 2006 in forza di atto stipulato a rogito notaio
Chianale in data 22 luglio 2009. Quest'ultimo terreno è, infatti, adibito a
parcheggio pubblico a barriera gratuito per la sosta a raso (694 posti auto)
dotato di sistema di automazione degli accessi. Poiché la posa della conduttura
elettrica non pregiudica gli usi in atto (transito, parcheggio, sosta di
veicoli privati e pubblici e di automezzi GTT), salvo che per il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori, con note in data 23 luglio 2009 - che si
conservano agli atti d'ufficio - GTT S.p.A. e Fiat Group Automobiles S.p.A.
hanno espresso formale assenso alla costituzione delle suddette servitù. Prima
dell'inizio dei lavori verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, il
verbale di Stato di Consistenza delle aree nel quale saranno individuate le
aree di cantiere e gli accessi ai fondi.
A titolo di indennizzo per la costituzione delle servitù, la società
richiedente si è dichiarata disposta a versare, in sede di formalizzazione
degli atti, i seguenti corrispettivi, ritenuti accettabili dal competente
Settore Valutazioni della Città:
- per il tratto di elettrodotto che attraversa la particella 89 l'importo di Euro 12.500,00= per ciascuno dei due elettrodotti (T. 296 e T. 297) da realizzarsi;
- per il tratto di elettrodotto che attraversa la particella 118 e le porzioni di aree adibite a parcheggio, non censite al Catasto Terreni e concesse in uso a Fiat Group Automobiles S.p.A., l'importo di Euro 11.872,00 per ciascuno degli elettrodotti previsti;
- per il tratto di elettrodotto che attraversa la particella 145 oggetto di diritto di superficie in favore di GTT S.p.A., l'importo di Euro 7.168,00 per ciascuno degli elettrodotti in argomento.
Deve evidenziarsi che l'offerta economica relativa alla particella 89 inizialmente pervenuta da Terna, ammontante ad Euro 5.376,00 per ciascuna linea elettrica, a seguito di trattativa tra le Parti è stata elevata ad Euro 12.500,00 data la particolare ubicazione prevista per i cavi, che non saranno posati parallelamente al corso Agnelli, ma attraverseranno in sottosuolo il Terminal Bus GTT, compromettendone parzialmente il futuro utilizzo interrato.
Infatti, il tracciato degli elettrodotti è stato definito a seguito di indicazioni dei competenti Settori Tecnici della Città che - con nota del 21 dicembre 2007 - evidenziavano non solo l'impatto critico sulla viabilità che avrebbe avuto la percorrenza parallela a corso Agnelli, prevista nel progetto originario, ma soprattutto l'onerosità del ripristino della particolare pavimentazione presente in quel tratto. Alla luce di quanto sopra, non si è quindi ritenuto di stimare l'indennità ad un valore commisurato all'effettivo pregiudizio arrecato.Trattasi, comunque, di fattispecie eccezionale non suscettibile di condizionare la determinazione dell'indennità dovuta a favore della Città per eventuali future servitù su aree a servizi pubblici.
Ciò premesso, con decreti in data 8 maggio 2009, n. 239/EL-111/92/2009 e n. 239/EL-109/90/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato i progetti definitivi per la ricostruzione, da parte della Terna S.p.A., dell'elettrodotto "Sangone - Torino Sud", n. T. 296 (220 kV) e la costruzione dell'elettrodotto "Sangone - Salvemini", n. T. 297 (220 kV), autorizzando la predetta società a realizzare e mantenere in esercizio le suddette opere nel Comune di Torino, in conformità al progetto approvato.
Deve sottolinearsi che l'articolo 2 del Decreto precisa che le opere autorizzate sono inamovibili e che l'autorizzazione di cui trattasi:
- sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti - autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato;
- ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere.
L'articolo 4 del Decreto prevede, inoltre, che le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto stesso.
Occorre, pertanto, con il presente provvedimento provvedere alla formalizzazione delle suddette servitù a favore della società Terna S.p.A., secondo le modalità meglio precisate negli allegati schemi di atto, che formano parte integrante della presente deliberazione (allegati 3 - 4 e 5), con la precisazione che questi ultimi sono stati redatti con riferimento all'elettrodotto denominato T. 296 "S.E. Sangone - C.P. TO Sud" ma le clausole ivi contenute dovranno essere riprodotte in modo identico anche negli atti costitutivi delle servitù afferenti il parallelo elettrodotto T. 297 "S.E. Sangone - Salvemini". Si intende che le opere di cui trattasi dovranno essere realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto depositato dalla Terna; a tal fine, il tracciato è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sulle aree da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi. Per la particolare importanza delle opere, inoltre, è stato richiesto il carattere di inamovibilità delle stesse; pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 4 e 5, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Infine, attesa l'urgenza dell'insediamento del cantiere da parte della società al fine di usufruire della pausa estiva per l'esecuzione dei lavori, si rende necessario approvare la consegna anticipata dei terreni interessati, nelle more della formalizzazione degli atti costitutivi delle servitù, da farsi constare mediante sottoscrizione di appositi verbali di consegna.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare la costituzione delle servitù di elettrodotto in sottosuolo a favore della società Terna S.p.A., con sede in Roma, via Arno n. 64, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779661007 - sulle aree di proprietà comunale distinte al Catasto Terreni al Foglio 1438 particelle 89, 118, 145 e porzioni di aree non censite al Catasto Terreni (per le quali è in corso la regolarizzazione catastale che verrà ultimata prima del rogito) meglio evidenziate nelle planimetrie allegate (all. 1 e 2 - nn. ), per la ricostruzione completa in cavo interrato e l'esercizio dell'elettrodotto a 220 kV "T. 296 Sangone - Torino Sud" e la costruzione in cavo interrato e l'esercizio del nuovo elettrodotto a 220 kV "T. 297 Sangone - Salvemini". Il tratto di entrambi gli elettrodotti, che saranno interrati parallelamente ad una distanza di 3 metri, attraversa le seguenti aree di proprietà comunale:
- terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 89: percorrenza complessiva dei cavi, per ciascuna linea elettrica, di circa metri 120 ed area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 360 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);
- terreni identificati al Catasto Terreni al Foglio 1438 particelle 118 e porzioni di aree adibite a parcheggio in concessione a Fiat Group Automobiles S.p.A. per le quali è in corso la regolarizzazione catastale: percorrenza complessiva dei cavi, per ciascuna linea elettrica, di circa metri 265 con area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 795 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea);
- area identificata al Catasto Terreni al Foglio 1438 particella 145 in diritto di superficie a GTT S.p.A.: percorrenza complessiva dei cavi, per ciascuna linea elettrica, di circa metri 160 con area di rispetto dal cavidotto di circa mq. 480 (metri 2 per ciascuna parte dell'asse della linea).
2) di approvare, a fronte della suddetta costituzione delle servitù, la corresponsione dei seguenti corrispettivi:
- per il tratto di cavi che attraversa la particella 89: Euro 12.500,00 per ciascun elettrodotto;
- per il tratto che attraversa la particella 118 e le porzioni di aree adibite a parcheggio Fiat: Euro 11.872,00 per ciascun elettrodotto;
- per l'area individuata dalla particella 145: Euro 7.168,00 per ciascuno degli elettrodotti in argomento;
3) di approvare gli allegati schemi di atto (all.3, 4 e 5 - nn. ) - da stipularsi anche con le società Fiat Group Automobiles S.p.A. in quanto concessionaria del terreno meglio indicato in narrativa e GTT S.p.A. in quanto nella detenzione ed, altresì, superficiaria dei terreni sopra indicati - per la disciplina della servitù di elettrodotto. Tali schemi fanno riferimento al solo elettrodotto denominato T. 296 "S.E. Sangone - C.P. TO Sud" e, pertanto, le clausole ivi contenute dovranno essere riprodotte in modo identico anche per la costituzione delle servitù afferenti il parallelo elettrodotto T. 297 "S.E. Sangone - Salvemini", eccezion fatta per gli estremi del Decreto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio - n. 239/EL-109-90/2009, e la codifica dell'elaborato grafico allegato allo stesso - DV22297A1CAX00003 tav. 2 rev. 00 del 15 giugno 2009. Le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Terna S.p.A.;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città e l'ufficiale rogante ad apportare alle bozze contrattuali quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;
5) di autorizzare, nelle more della formalizzazione degli atti costitutivi delle servitù, la consegna anticipata delle aree occorrenti a Terna S.p.A. - da farsi constare mediante sottoscrizione di appositi verbali di consegna - per l'installazione del cantiere dei lavori, con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità al riguardo;
6) di dare atto che prima dell'inizio dei lavori verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, il verbale di Stato di Consistenza delle aree, nel quale saranno individuate le aree di cantiere con il relativo accesso ai fondi;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'EDILIZIA PRIVATAED AL PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
DIREZIONE PATRIMONIO
F.to Oggioni
IL DIRIGENTE
SETTORE VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo
Allegato 4
Repubblica Italiana
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO CON
CONDUTTORI IN CAVO INTERRATO
L'anno 2009, il giorno??del mese di??..avanti a me???.
assenti i testimoni non avendone, io notaio e le Parti, richiesta la presenza,
sono personalmente comparsi
TERNA S.p.A. con sede e domicilio fiscale in Roma, via
Arno, 64 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05779661007,
R.E.A. 922416, Capitale Sociale Euro 440.199.936 interamente versato al 30 aprile 2009, nel seguito denominata TERNA, rappresentata nel presente atto dal
procuratore Sabbadini Luca, nato in Milano il 27 marzo 1964, domiciliato per la
carica presso la sede della società sopra citata, tale nominato con procura
autenticata nella firma dal notaio Giovanna IOLI in data 18 ottobre 2007,
repertorio n. 55816/20990, registrata a Torino il 24 ottobre 2007 al numero
15078;
Comune di Torino, con sede legale in piazza Palazzo di
Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010, rappresentato da??????????????.., in
appresso detta "Parte Concedente",
e
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. (o, in breve, Fiat Auto
S.p.A.) a socio unico, con sede legale in Torino al Corso Giovanni Agnelli n.
200, Codice Fiscale/Partita IVA n. 07973780013 e numero di iscrizione nel
R.E.A. di Torino 934697, capitale sociale Euro 745.031.979 interamente versato,
rappresentata dall'Ing. Silvano Chiapino, nato a Torino il 6 novembre 1955,
domiciliato presso la sede della società, la quale interviene al presente atto
in qualità di usuaria delle aree oggetto di servitù, in forza di scrittura
privata non autenticata sottoscritta in data 29 giugno 2004 rep. A.P. 1021,
registrata a Torino il 13 luglio 2004 al n. 11937,
in appresso "Parte Usuaria"
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
La Parte Concedente, con il consenso della Parte
Usuaria, costituisce a favore della TERNA e dei suoi aventi causa sugli
immobili di seguito descritti la servitù relativa all'elettrodotto a
220 kV S.E. SANGONE - C.P. TO SUD T. 296
in cavo sotterraneo il cui tracciato e la fascia
asservita sono individuati nella planimetria n. DV22296A1CAX00003 tav. 2 - Rev.
00 del 15 giugno 2009 sottoscritta dalle parti, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto. L'elettrodotto è costituito da n. 3 cavi di
energia e n. 1 cavo di servizio, posati rispettivamente ad una profondità media
di metri 1,50 e metri 1,10, posti in uno scavo occupante una fascia larga metri
1. L'area di terreno asservita è costituita dalla suddetta fascia e da due zone
laterali di rispetto larghe metri 2 ciascuna.
DATI CATASTALI:
Catasto: Terreni
Comune: TORINO
Foglio 1438 Particella 118 parte
Qualità catastale: Prato Classe: 1
e
Porzioni di aree distinte come suolo pubblico ma
adibite a parcheggio - Parcheggio tra piazzale Caio Mario e corso Traiano, in
corso di regolarizzazione catastale a cura e spese della Città di Torino.
Destinazione urbanistica secondo il vigente P.R.G.:
"Area a servizi Pubblici S - lettera "p", parcheggi".
AREE COMPLESSIVE IN SERVITÙ
Percorrenza totale cavi interrati:
larghezza fascia m 1,00 ; lunghezza m 265
Area totale di rispetto laterale dei cavi: m2 795.
ART. 2
La servitù costituita con il presente atto è
inamovibile per espressa previsione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica di concerto con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed del Mare - Direzione
per la difesa del suolo, che con Decreto numero
239/EL-111/92/2009 dell'08 maggio 2009 ha autorizzato TERNA alla
ricostruzione dell'elettrodotto citato nel precedente articolo 1 nel Comune di
Torino. Pertanto, la Parte Concedente e la Parte Usuaria non potranno avvalersi
della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 122 del Testo Unico sulle Acque e
sugli Impianti Elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
ART. 3
La servitù costituita con il presente atto conferisce
alla TERNA il potere di:
a) accedere sul fondo asservito con il proprio
personale o chi per esso con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla
costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione
dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori con un preavviso alla
Parte Concedente e alla Parte Usuaria di tre giorni, salvo casi di
imprevedibilità ed urgenza;
b) scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti
quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto indicato nel
precedente art. 1, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza
dell'elettrodotto;
c) procedere, a fronte di specifico indennizzo,
secondo quanto stabilito nel Regolamento del Verde Pubblico e Privato della
Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6
marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) e s.m.i., all'abbattimento di quelle piante
che, ad esclusivo giudizio della TERNA, possano essere di impedimento alla
costruzione dell'elettrodotto;
d) abbattere, senza alcun indennizzo, in
qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che nell'ambito della
zona asservita, possano con l'accrescimento delle loro radici, pregiudicare ad
esclusivo giudizio della TERNA, la messa in servizio, il regolare esercizio e
la sicurezza dell'elettrodotto;
e) modificare il numero, la tipologia dei cavi e
la tensione, salvo la corresponsione di un'ulteriore indennità nei limiti
dell'eventuale aggravio.
Il legname eventualmente abbattuto durante la messa in
opera e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto sarà rimosso a cura e spese
di TERNA.
ART. 4
La Parte Concedente e la Parte Usuaria, si obbligano
per sé e per gli aventi causa:
- a non eseguire
scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto;
- a non praticare colture incompatibili
con la presenza dell'elettrodotto, tenuto conto della collocazione dei cavi e
della loro profondità;
- a non eseguire attività di coltivazione mediante
l'utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la
sicurezza delle persone che vi lavorano e dell'elettrodotto stesso;
- a non
mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree nelle aree asservite;
- a non
collocare condutture interrate ed a non infiggere paletti nelle citate aree
asservite.
La Parte Concedente e la Parte Usuaria si obbligano a
non mettere a dimora ed a non lasciare crescere piante che possano essere
incompatibili con il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto e
comunque ad una distanza non inferiore a metri 2 (due) per ciascuna parte
dell'asse dell'elettrodotto.
La TERNA in particolare, riconosce alla Parte
Concedente la facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione,
costruzione od impianto, autorizzato, ove necessario, purché compatibile con
l'elettrodotto stesso anche ai sensi della Legge n. 36/2001, del DPCM 08 luglio
2003, del DM 21 marzo 1988 e s.m.i. nonché alle norme del Codice Civile e della
normativa tecnica applicabile (ed in particolare la norma CEI 11-7 "Linee
in cavo").
Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto
compatibile da realizzare nel sopra o sottosuolo delle aree asservite, dovrà
esserne data preventiva comunicazione alla TERNA, al fine di consentire alla
Società di accertarne comunque la compatibilità con l'elettrodotto, con i
dispersori di terra e con ogni suo componente o parte accessoria. TERNA dovrà
esperire tale verifica e darne riscontro alla Parte Concedente e alla Parte
Usuaria entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta.
In ogni caso le eventuali costruzioni dovranno
rispettare la distanza prevista dalla normativa in vigore al tempo della
relativa richiesta.
ART. 5
Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla
costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto
viene posta a carico di Terna.
I danni subiti dalla Parte Concedente per la
realizzazione dell'elettrodotto, nonché l'indennizzo per l'abbattimento delle
piante di cui alla lettera c) del precedente ART. 3, sono valutati e liquidati
a lavori ultimati. Infine, sono valutati e liquidati a lavori ultimati i danni
causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o
di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare
esercizio dell'elettrodotto stesso, essendosi, in ogni caso, tenuto conto di
essi nella determinazione dell'indennità.
Terna si obbliga a rimettere in pristino stato i
manufatti, ivi compresi pali dell'illuminazione, segnaletica, banchine,
manufatti connessi al sistema di regolamentazione dell'accesso e quant'altro
eventualmente manomesso o danneggiato presente sull'area.
ART. 6
Quale indennità per la costituzione della servitù,
tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà previsti dal presente atto, la
TERNA corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente
atto ne rilascia formale quietanza, la somma di Euro 11.872,00= fuori campo
IVA.
L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e
immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.
ART. 7
La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva
proprietà del fondo, mentre la
detenzione del medesimo spetta a Fiat Group Automobiles S.p.A. in forza di atto
di concessione infra riportato. Sullo
stesso non gravano comunque diritti incompatibili con la servitù costituita. In
proposito, TERNA dichiara di essere edotta che l'area gravata con la presente
servitù è adibita a parcheggio e che la posa della conduttura elettrica non
pregiudica l'uso in atto per il transito, il parcheggio e la sosta di veicoli,
salvo che per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
A tal fine, la Parte Concedente dichiara che le aree
gravate da servitù con il presente atto sono state concesse in uso a FIAT
S.p.A. (ora Fiat Group Automobiles S.p.A.) per la durata di anni 20 con
scrittura privata non autenticata in data 29 giugno 2004, rep.n. A.P. 1021????,
registrato a Torino il 13 luglio 2004al n. 11937????., la quale, come sopra
rappresentata, prende atto della servitù oggetto del presente atto, di tutte le
sue clausole e condizioni (nonché dei lavori in progetto), dichiarando che la
stessa non pregiudica la gestione del parcheggio in soprassuolo ad uso dei
propri dipendenti né interferisce con il regolare funzionamento dello stesso,
così come TERNA conferma e garantisce. La Parte Usuaria dichiara, altresì, di
non avere nulla a che pretendere al riguardo eccezion
fatta per eventuali danni cagionati sia durante l'esecuzione dei lavori sia al
termine degli stessi, per effetto della manutenzione o di altri interventi da
parte di Terna o chi per essa.
Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente
garantisce la TERNA per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi
titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la
costituzione della servitù stessa.
In caso di evizione totale o parziale la Parte
Concedente si obbliga a rivalere la TERNA da quanto dalla stessa corrisposto
per la costituzione della servitù nei confronti dei proprietari effettivi,
nonché di qualsiasi ulteriore danno subito dalla stessa per effetto
dell'evizione.
ART. 8
La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali
successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la
servitù e le relative obbligazioni nascenti dal presente atto, facendone
menzione nell'atto traslativo.
ART. 9
Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto
sono a carico della TERNA.
ART.10
Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti
fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia, ed, in particolare al
T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni, alla Legge n. 36/2001, del DPCM
08 luglio 2003, al DM 21 marzo1988 e s.m.i. nonché alle norme del Codice
Civile.
ART.11
La Parte Concedente e la Parte Usuaria autorizzano la
TERNA a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti
connessi al rapporto di servitù.
ART. 12
In caso di controversie che dovessero insorgere fra le
Parti, in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente atto, sarà
competente il Foro di Torino.