Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 101
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2010
(proposta dalla G.C. 28 luglio 2009)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BRUNO Giuseppe Maurizio BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino |
CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LONERO Giuseppe |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti,
nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i Consiglieri:
COPPOLA Michele - GALLO Stefano - GANDOLFO Salvatore - GOFFI Alberto - LO RUSSO
Stefano - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - RAVELLO Roberto Sergio - SALINAS
Francesco - SALTI Tiziana - VENTRIGLIA Ferdinando.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
La vigente destinazione di P.R.G. ascrive l'area, delimitata da corso Ferrara, via Traves, strada di Druento e corso Grande Torino, tra le aree "Aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" di cui all'articolo 19 comma 15 delle N.U.E.A.. L'area è attualmente normata dallo Studio di Insieme, redatto ai sensi del sopracitato articolo 19, approvato con deliberazione n. 156 del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2008.
Con deliberazione n. 653 dell'8 giugno 2010 (mecc. 2010
03342/009), la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Protocollo d'Intesa,
successivamente sottoscritto dalla Città e dalla Juventus F.C. S.p.A., avente
ad oggetto la proposta di riqualificazione complessiva dell'area della
Continassa ai sensi dell'articolo 19 delle N.U.E.A. del P.R.G.. In sintesi,
tale proposta progettuale prevede la realizzazione, a totale cura e spese della
società proponente, di un intervento integrato sull'area, comprendente la
ristrutturazione della Cascina Continassa, la creazione di un'area verde di
fruibilità pubblica con apertura di una "Soccer School" convenzionata
ed un polo di attività di servizio pertinenti e funzionali. Alla sottoscrizione
del Protocollo è seguito l'avvio di una procedura di evidenza pubblica, con
avviso pubblicato in data 25 giugno 2010.
La Giunta Comunale ha, pertanto, ritenuto di sospendere
l'individuazione dell'area da destinare a "Servizi Privati", prevista
nella formulazione originaria del presente provvedimento, al fine di garantire
il necessario coordinamento con la proposta presentata dalla Juventus F.C..
Il vigente P.R.G. destina l'ambito denominato "Area
destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa", ad area per
Servizi Pubblici "S", ascrivendola tra le "Aree per verde e
servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione
dello spazio pubblico" di cui all'articolo 19, comma 15 delle N.U.E.A.. In
particolare, l'area è destinata, secondo le definizioni dell'articolo 3 -
Destinazioni d'uso delle N.U.E.A., a:
- v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero;
- t) impianti tecnologici e relativi servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi);
- ac) spazi attrezzati per i campeggi;
- as) aree attrezzate per spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee (culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive, ...).
Il comma 15 dell'articolo 19 delle N.U.E.A. esplicita
ulteriormente il mix funzionale ammesso sull'ambito e detta le regole inerenti
la trasformazione dell'area prevedendo, altresì, la predisposizione di uno
studio di insieme (già approvato in data 20 ottobre 2008 e precedentemente
richiamato), finalizzato a verificare il corretto inserimento degli interventi
complessivi previsti, da approvare preventivamente alla realizzazione degli
stessi.
Per quanto riguarda l'esistenza di vincoli di P.R.G. sull'area
in parola, collocata all'esterno del perimetro del centro abitato ai sensi
dell'articolo 81 della Legge Regionale n. 56/1977, tale ambito è interessato
dalle seguenti fasce relative ad infrastrutture presenti sull'area:
- fasce di rispetto stradale individuate dal P.R.G. ai sensi del D.M. 1404/1968. L'ambito è delimitato da strade che, in base alla gerarchia viaria del Piano Urbano del Traffico del 2001 (PUT), sono classificate rispettivamente come segue:
- strada comunale di Druento: E1 strada
urbana di interquartiere esistente;
- via Traves: E2 strada urbana di quartiere;
- corso Ferrara: E1* strada urbana di
interquartiere ad alta capacità;
- corso Grande Torino: E2 strada urbana di
quartiere;
- discarica
Barricalla di seconda categoria tipo C, per lo stoccaggio definitivo di rifiuti
tossici e nocivi sita nel Comune di Collegno, approvata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 24-28286 in data 4 ottobre 1999;
- fasce di
rispetto dell'elettrodotto ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e s.m.i. (ora
D.P.C.M. 8 luglio 2003);
- fascia di
rispetto dell'acquedotto, individuata dall'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. ai
sensi del D.P.R. 236/1988, abrogato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 le cui
disposizioni in materia sono ora confluite nell'articolo 94 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente).
Relativamente a queste ultime, premesso che, ai sensi
dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 152/2006, l'individuazione delle aree di
salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta ed in zone di rispetto, è di
competenza regionale, va rilevato che la Città ha avviato, con nota del 10
giugno 2009, un'interlocuzione con la società SMAT per valutare l'ipotesi della
dismissione parziale o totale dei pozzi di captazione di acqua.
In tale contesto è emerso che la stessa società ha già svolto
lo "Studio idrogeologico per la definizione delle aree di salvaguardia di
n. 4 pozzi sito in località Le Vallette", necessario per delineare la
"zona di rispetto ristretta" e la "zona di rispetto
allargata" ai sensi della normativa vigente ma che la definizione di tali zone
non è stata ancora adottata dall'Autorità d'Ambito nel "Programma di
adeguamento delle aree di salvaguardia", prescritto dalla vigente
normativa regionale. Si ritiene, quindi, opportuno evidenziare, a semplice
titolo illustrativo, oltre alle aree di salvaguardia in vigore, individuate ai
sensi del D.P.R. 236/1988, anche le fasce determinate con il nuovo criterio
"cronologico e idrogeologico" ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, anche al fine di orientare correttamente la progettazione dell'area.
Fino all'adozione del Programma di adeguamento sopraccitato,
ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento regionale n. 15/2006, l'area di
rispetto resta, pertanto, delimitata sulla base del criterio cd. geometrico
definito dalla normativa statale vigente. Successivamente alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione
dirigenziale Regionale di presa d'atto, le fasce di rispetto
"ristretta" ed "allargata" di cui sopra dovranno essere
recepite nel P.R.G..
Per quanto attiene le condizioni idrogeomorfologiche
caratterizzanti l'area, la stessa risulta compresa nella classe I(P) di
pianura, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle
scelte urbanistiche. In prossimità dell'area lungo il corso Ferrara e la strada
comunale di Druento, si è rilevata la presenza di corsi d'acqua comportanti una
fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5 dal piede dell'argine
artificiale o dalla sponda naturale.
Il presente provvedimento è, inoltre, integrato dal
"Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità" al processo di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931, che è stato sottoposto all'Organo
Tecnico Comunale V.I.A. ed ai soggetti competenti (tra i quali A.R.P.A.,
Provincia di Torino, ASL Torino 1) nell'ambito delle Conferenze di Servizi
previste ai sensi di legge. A chiusura del procedimento, in data 2 marzo 2010,
con determinazione dirigenziale n. 70, la proposta di variante è stata esclusa
dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla
D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. In tale sede sono state indicate le puntuali
condizioni da recepire, tra le quali si richiamano le indicazioni della
Provincia inerenti la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche, il
risparmio energetico mediante l'uso di energie alternative e l'impiego di
tecnologie di bioarchitettura. Per quanto riguarda la viabilità, la Provincia
suggerisce di potenziare la rete dei trasporti pubblici a servizio della nuova
attività e di incentivare forme alternative di mobilità e, rispetto alla
prevista pista ciclopedonale, viene richiesto il collegamento ad eventuali
piste già esistenti nell'ambito urbano.
Alla luce di quanto precede e dei nuovi scenari prospettati
per l'area, si rende necessario procedere all'aggiornamento dei vincoli
attualmente gravanti sull'area, derivanti dalla presenza delle fasce di
rispetto stradale, dell'elettrodotto e dell'acquedotto, apportando gli
adeguamenti derivanti dal nuovo assetto delle infrastrutture e dalle leggi di
settore subentrate successivamente all'approvazione del vigente P.R.G..
In particolare, si tratta di eliminare la fascia di rispetto
dell'elettrodotto non più esistente in quanto interrato e di recepire le
indicazioni del Nuovo Codice della Strada nonché del P.U.T., attraverso la
modifica della fascia di rispetto stradale attribuita alla via Traves.
Le distanze dal confine stradale variano secondo la
classificazione gerarchica delle strade che è definita dal PUT, approvato dalla
Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002.
Tale Piano classifica la via Traves come viabilità di tipo E2 - "Strada
urbana di quartiere esistente", collocata all'interno del perimetro del
centro abitato individuato ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992. Per tale tipologia
viaria la normativa non richiede alcuna fascia di rispetto stradale, né risulta
indispensabile il suo mantenimento.
Per quanto riguarda, invece, la fascia di rispetto
dell'elettrodotto inerente la linea elettrica 132kV T923 Borgaro-Lucento, si
evidenzia che, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione
comunale e su autorizzazione del Ministero competente, la stessa è stata
traslata ed interrata lungo il sedime stradale della via Traves con raccordo
aereo al tratto esistente. La servitù di elettrodotto, riportata nell'allegato tecnico
n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto", non ha quindi più ragione di
esistere e si intende, pertanto, definitivamente decaduta.
In conclusione, la variante prevede:
a) la soppressione
della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato da via Traves, nell'allegato tecnico al P.R.G.
tavola n. 7 "Fasce di rispetto";
b) la soppressione
della rappresentazione grafica della linea aerea di elettrodotto e della
relativa fascia di rispetto, oltre all'inserimento del nuovo tratto aereo con
relativa fascia, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di
rispetto".
La presente variante non comporta decremento di aree per
servizi pubblici, non produce effetti tali da qualificarla come variante
strutturale.
Per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente,
adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento, non si superano i limiti dimensionali di
cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
La variante in oggetto ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali e costituisce variante
parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 7 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento alla Circoscrizione 5 per l'acquisizione del relativo parere. Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. ) in data 23 settembre 2009, ha espresso parere favorevole rilevando al contempo le diverse criticità che caratterizzano la zona. In particolare, il Consiglio Circoscrizionale rilevava che: "questa zona della Città viene percepita come un "non luogo", privo di funzioni e di attrattiva", ed auspicava, proprio nella direzione del presente provvedimento, la realizzazione a breve termine di quelle progettualità pubbliche e private interessate all'area, anche per porre fine alle numerose attività illecite ivi insediate e difficilmente contrastabili senza il presidio sociale di attività aperte e funzionanti.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 209 al
vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7
della L.U.R., concernente l'area della Continassa: porzioni sud e ovest corso
Ferrara - via Traves (all. 1 bis - n. ).
Viene dato atto che non
è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to Virano
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipa al voto il Consigliere Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio e Ghiglia Agostino.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 31
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Gentile Lorenzo, Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 7
VOTANTI 24
VOTI FAVOREVOLI 24
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di
regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio e Ghiglia Agostino.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.
ASTENUTI 3
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo