Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 188
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23
NOVEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 14 luglio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente, n. 44 presenti, nonché gli
Assessori: CURTI Ilda - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria
Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti, oltre
al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: CENTILLO Maria Lucia - GHIGLIA
Agostino - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto Sergio - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano.
1) la
modifica del tipo di intervento richiesto per la realizzazione di "verande
ad uso accessorio dell'abitazione" attualmente qualificato dall'articolo 4
comma 35 bis delle N.U.E.A. "ristrutturazione edilizia";
2) l'applicazione
della Legge Regionale 21/1998 "Norme per il recupero a fini abitativi di
sottotetti" e s.m.i. nelle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.);
3) la
disciplina relativa al rispetto dei parametri edilizi quali: distanza dai confini
privati e distanza fra fabbricati, all'interno delle Zone Urbane Storico
Ambientali (Z.U.S.A.) I, II e III, nella Tavola normativa 1;
4) ulteriori
specificazioni riguardo i parametri edilizi nelle Tavole normative 2, 3 e 4;
5) l'adeguamento
al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" - T.U. dell'Edilizia e s.m.i., delle
definizioni dei "tipi di intervento" riportati all'articolo 4 delle
N.U.E.A..
L'intervento di
realizzazione di una veranda ad uso accessorio alla residenza su un
preesistente balcone, come definita all'articolo 2 comma 58 delle N.U.E.A. di
P.R.G., pur non comportando aumento di superficie non residenziale né di
volumetria, è qualificato dall'articolo 4 comma 35 bis delle N.U.E.A. di P.R.G.
(introdotto dalla variante n. 37 al P.R.G. approvata in data 25 marzo 2002),
come "ristrutturazione edilizia" e, come tale, soggetto a permesso di
costruire.
Il T.U.
dell'Edilizia e le leggi regionali non riportano alcuna specifica definizione
sul tipo di intervento connesso alla realizzazione di una veranda accessoria
all'abitazione, conseguentemente non definiscono se si tratta di intervento
soggetto a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di permesso di costruire.
Il Nuovo
Regolamento Edilizio (R.E.) della Città, all'articolo 58, comma 5, definisce le
verande accessorie come "costruzioni accessorie alle abitazioni costituite
da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente
limitata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla
situazione edilizia di riferimento ed essere conformi alle prescrizioni del
P.R.G.. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone".
Inoltre il
medesimo articolo, tra i requisiti da osservare nella realizzazione delle
verande e delle serre, prescrive, al successivo comma 7, che "d) non
devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda/serra e i locali
interni che su essa si affacciano; e) non devono essere installati nelle
verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi
igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a
mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità
immobiliare interessata;".
Ai sensi della
normativa vigente, pertanto, la realizzazione di verande accessorie alle
abitazioni non comporta aumento di unità immobiliari, non aumenta o modifica il
volume come definito dalla normativa vigente e non modifica la sagoma esistente
rappresentata dal contorno esterno dell'edificio (muratura perimetrale
originaria).
Conseguentemente
tale intervento, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 380/2001, non dovrebbe
rientrare tra gli interventi soggetti a permesso di costruire, non essendo
riconducibile agli "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso".
Per quanto
concerne i prospetti si rileva invece che, nella definizione di restauro di cui
all'articolo 4, comma 24 lettera c, delle N.U.E.A. del P.R.G., rientra anche
"la modifica di prospetti con formazione di nuove aperture, qualora
compatibili con l'assetto originario dell'immobile".
La differente
configurazione della veranda accessoria come intervento di restauro e
risanamento conservativo rientrerebbe tra gli "interventi minori"
previsti dal T.U. dell'Edilizia per i quali è sufficiente l'assoggettamento
alla procedura di D.I.A., con conseguenze diverse sotto il profilo
sanzionatorio, trattandosi di un abuso edilizio di minore gravità che non
assume rilevanza penale e prevede unicamente la sanzione pecuniaria.
Alla luce di
quanto sopra si ritiene che, a livello normativo, la realizzazione della
veranda accessoria debba essere ricondotta al restauro e risanamento
conservativo, in quanto più coerente con le N.U.E.A. di P.R.G.. Tale
attribuzione comporta, inoltre, un profilo procedurale e sanzionatorio più
adeguato alla tipologia dell'intervento oltre a determinare un sostanziale
snellimento dei procedimenti amministrativi edilizi.
Si ritiene,
pertanto, opportuno qualificare la realizzazione delle verande accessorie alle
abitazioni come intervento di restauro e risanamento conservativo,
coerentemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 58, delle N.U.E.A. di
P.R.G..
Con riguardo al recupero a fini abitativi dei sottotetti nelle Z.U.T., la Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti" e s.m.i. si applica esclusivamente ai sottotetti esistenti e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore e consente di recuperare i sottotetti esistenti a fini abitativi, anche mediante interventi edilizi in deroga alle norme regolamentari, ma sempre nel rispetto dei requisiti igienico-edilizi.
La normativa di P.R.G. relativa alle Z.U.T. è stata oggetto di recenti modifiche, apportate con la variante n. 106 al P.R.G. finalizzate ad ammettere, nelle more della trasformazione, l'insediamento di nuove attività produttive e artigianali, anche negli edifici a destinazione residenziale insistenti nelle Z.U.T. che prevedono prevalentemente la destinazione produttiva, permettendo così maggiore flessibilità operativa e salvaguardano gli ambiti di trasformazione destinati a residenza.
Per gli edifici esistenti non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, le attuali prescrizioni ammettono unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.
A distanza di circa quindici anni dall'approvazione del P.R.G., sono stati attuati o sono in corso di attuazione ambiti per un ammontare di oltre il 60% del totale delle aree destinate a Z.U.T., rimangono tuttavia ancora da trasformare ambiti di dimensione medio-piccole, in genere occupati da fabbricati con attività in corso che, al momento, risultano meno disponibili al riuso.
In relazione a quanto sopra si ritiene, pertanto, opportuno, da un lato, introdurre la possibilità di avvalersi di quanto previsto dalla Legge Regionale 21/1998 e s.m.i. anche nelle Z.U.T., consentendo, con la legittima fruizione del sottotetto esistente sovrastante la residenza, l'uso di maggiori spazi per abitare, con conseguente miglioramento dello standard abitativo e senza ulteriore utilizzo di suolo e, dall'altro lato, aggiungere una specifica limitazione, finalizzata a non incrementare ulteriormente il carico insediativo residenziale, ammettendo l'intervento esclusivamente qualora il sottotetto costituisca pertinenza dell'unità immobiliare preesistente.
Per quanto concerne la tavola normativa n. 1 delle N.U.E.A. del P.R.G. è emersa, in fase di applicazione, una problematica inerente i parametri edilizi individuati all'articolo 2, punto 34, comma 54, delle N.U.E.A. alle lettere "f) distanza dai confini privati" e "g) distanza fra fabbricati", nelle aree normative R1, R2, R3, M1, TE AR, S, sono prescritti per i seguenti tipi di intervento: Sostituzione edilizia, Completamento e Nuovo impianto, individuati all'articolo 4 delle citate N.U.E.A..
Per tali tipi di intervento la Tavola normativa 1 consente la sola realizzazione di edifici in aderenza e/o sul confine: tale prescrizione deriva dall'esigenza di evitare, nelle Z.U.S.A. n. I, II e III, che sono localizzate in prossimità della Zona Urbana Centrale Storica (vedi allegato), la creazione di "vuoti" lungo la cortina edilizia.
Tale limitazione, quando gli edifici confinanti esistenti presentano, sui fronti laterali, vedute ai sensi dell'articolo 900 del Codice Civile, impedisce di fatto la realizzazione di nuovi interventi edilizi in quanto non risulta possibile rispettare contestualmente i disposti della Tavola normativa n. 1 (realizzazione in aderenza o sul confine) ed il disposto del D.M. 1444/1968 (che prescrive la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti).
In analogia con le prescrizioni relative ai parametri edilizi
della "distanza dai confini privati" e della "distanza fra
fabbricati", riportate nella Tavola normativa n. 2, che riguarda le
rimanenti Zone Urbano Storico Ambientali (dalla n. IV alla n. XXX)", e nel
rispetto del Codice Civile e del D.M. 1444/1968, si prevede, pertanto, di
integrare, nella Tavola normativa 1, l'attuale prescrizione che ammette
esclusivamente "costruzioni in aderenza o sul confine" inserendo la
seguente specifica: "o, in caso di pareti finestrate, esistenti alla data
di adozione della variante n. 109 al P.R.G., distanza tra fabbricati uguali o
maggiori a 10 metri", consentendo la nuova costruzione di edifici in
presenza di pareti finestrate su manufatti esistenti.
In relazione alle tavole normative 2, 3 e 4 delle N.U.E.A. del P.R.G. si precisa che, in conformità ai contenuti dell'articolo 4 delle N.U.E.A., le stesse vengono integrate nella sezione che riassume gli interventi ammessi, con lo specifico richiamo ai disposti del sopracitato articolo inerenti il rispetto dei parametri edilizi, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, sopraelevazione di edifici ed ampliamenti di edifici mono e bifamiliari, al fine di consentire una lettura univoca.
Con riguardo all'adeguamento dei tipi di intervento al T.U.
dell'edilizia, quest'ultimo ridefinisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, gli
interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia),
di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.
Nella definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel
T.U. sono espressamente incluse le opere di demolizione e ricostruzione di un
fabbricato, anche con modifiche alle superfici interne, purchè nel rispetto della
preesistente volumetria e sagoma.
Vengono, inoltre, previste due distinte modalità di
intervento: la prima soggetta al permesso di costruire (articolo 10, comma 1,
lettera c), cosiddetta "ristrutturazione intensa"; la seconda,
cosiddetta "leggera" (articolo 3 comma 1 lettera d), soggetta a
denuncia di attività (D.I.A.).
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del T.U. gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono soggetti a permesso di costruire in quanto
possono comportare aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso
("ristrutturazione intensa"); gli interventi non riconducibili alla
predetta definizione sono, pertanto, realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ("ristrutturazione leggera").
Con l'entrata in vigore del Testo Unico, pertanto, la
realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che, ad eccezione
delle zone A, mutino la destinazione d'uso, ma che non determinino un manufatto
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non modifichino il
numero di unità immobiliari, la sagoma, i prospetti o le superfici, deve essere
effettuata con la sola denuncia di inizio attività (D.I.A.).
Premesso quanto sopra, si rende necessario introdurre nelle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) gli opportuni adeguamenti
al fine di uniformare le possibilità operative della ristrutturazione edilizia
con le definizioni del Testo Unico con particolare riguardo al rapporto tra
specifiche caratteristiche di intervento e titolo abilitativo correlato (D.I.A.
o permesso di costruire).
In particolare, la definizione generale del tipo di intervento
in parola non viene modificata in quanto, coerentemente con le scelte
effettuate dal T.U., riporta letteralmente la definizione dell'articolo 31
lettera d) della Legge 457/1978. Le modifiche del presente provvedimento
riguardano invece l'articolazione, all'interno del tipo di intervento della
ristrutturazione di tipo d1), di due sottotipologie denominate rispettivamente
d1.a) e d1.b).
La tipologia di intervento denominata d1.a) riprende i
contenuti della ristrutturazione edilizia di tipo d1) attualmente vigente; la
tipologia di intervento d1.b) riprende invece il concetto di "integrale
demolizione e ricostruzione", con il rispetto della volumetria e sagoma
preesistenti, introdotto nel Testo Unico.
Preso atto della scarsità di parcheggi privati in ambiti
consolidati si è ritenuto necessario, per gli interventi di tipo d1.a),
ampliare le quantità già previste nella norma vigente nella misura del 50%
della S.L.P. già destinata a parcheggio.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di tipo d1.b),
considerata la rilevanza urbanistica assunta da tali interventi, si prevede
invece la dotazione di aree a parcheggio privato dovuta ai sensi dell'articolo
41 sexies della Legge 1150/1942 così come modificato dall'articolo 2 della
Legge 122/1989.
Coerentemente al T.U. non possono, infine, trovare
applicazione i disposti normativi che dettano prescrizioni in merito agli
indici di edificabilità.
In relazione a quanto
sopra la variante prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni
alle N.U.E.A.:
1) all'articolo 4 "Tipi di
intervento" delle N.U.E.A., l'intervento inerente la realizzazione delle
verande, come definite all'articolo 2 punto 38 delle N.U.E.A. e all'articolo 58
del Regolamento Edilizio, attualmente inserite nella "Ristrutturazione
edilizia", viene ricompreso nel "Restauro e risanamento
conservativo";
2) all'articolo 15 "Zone urbane di
trasformazione" delle N.U.E.A., si introduce la possibilità di avvalersi
di quanto previsto dalla Legge Regionale 21/1998 e s.m.i., consentendo la
fruizione del sottotetto esistente sovrastante la residenza, esclusivamente
quale pertinenza dell'unità immobiliare preesistente;
3) nella Tavola normativa 1 delle N.U.E.A., in
riferimento al parametro edilizio della distanza tra fabbricati, si integra la
prescrizione che ammette "costruzioni in aderenza o sul confine"
inserendo la specifica che, in caso di pareti finestrate - esistenti alla data
di adozione del presente provvedimento - la distanza da osservare per i nuovi
interventi deve essere pari o maggiore di 10 metri";
4) nelle Tavole normative 2, 3 e 4, in
riferimento agli interventi ammessi, si richiama specificamente l'osservanza
dei disposti dell'articolo 4 al fine di una corretta ed univoca applicazione
dei parametri edilizi nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia,
sopraelevazione di edifici e ampliamenti di edifici mono e bifamiliari;
5) all'articolo 4 delle N.U.E.A., in
riferimento al tipo di intervento della "Ristrutturazione edilizia",
si introducono infine gli opportuni adeguamenti al fine di uniformare le
possibilità operative della ristrutturazione edilizia con le definizioni date
dal Testo Unico dell'Edilizia con particolare riguardo al rapporto tra
specifiche caratteristiche di intervento e titolo abilitativo correlato (D.I.A.
o permesso di costruire).
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9
giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e
programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione
ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a
procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non
ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non
comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo
strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi
degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi".
Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17,
comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente all'approvazione della presente variante si
procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del
Piano Regolatore Generale.
In data 14 luglio 2009 è stata approvata la Legge Regionale 20/2009 che all'articolo 13 modifica il comma 3 dell'articolo 1 della Legge Regionale 21/1998 e s.m.i. inerente la data di riferimento utile per includere gli edifici sui quali realizzare interventi di recupero del sottotetto. La Legge Regionale 21/1998 e s.m.i. faceva coincidere tale data con quella dell'entrata in vigore della medesima legge mentre la Legge Regionale 20/2009 sposta il limite temporale al 31 dicembre 2009.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 hanno espresso parere favorevole con deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale (all. 2-10 - nn. ), rispettivamente in data 29 settembre 2009, 28 settembre 2009, 23 settembre 2009, 12 ottobre 2009, 30 settembre 2009, 15 settembre 2009, 21 settembre 2009, 23 settembre 2009, 13 ottobre 2009.
La
Circoscrizione n. 9 non ha espresso parere.
Tutto ciò
premesso,
Visto
il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21
aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di adottare la variante parziale n. 109 al
vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7
della L.U.R., concernente l'aggiornamento, delle modalità di attuazione e del
tipo di intervento della "Ristrutturazione Edilizia", delle N.U.E.A.
di P.R.G.. (all. 1 - n. );
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to Virano
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Relazione illustrativa:
- viene aggiunto, al termine del testo: "Legge Regionale 21/1998" il seguente: "e s.m.i.";
- a pagina 6, terza riga del primo capoverso, il testo: "alla data di entrata ? a quelli costruiti successivamente." è sostituito dal seguente: "alla data del 31 dicembre 2008 ai sensi della Legge Regionale 21/1998, così come modificata dalla Legge Regionale 20/2009.".