Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.
ord. 164
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 OTTOBRE 2009
(proposta dalla G.C. 7 luglio 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CASSANO Luca - CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Tale area ha una superficie fondiaria pari a circa mq. 3.543
ed è destinata dal Piano Regolatore vigente ad area normativa "M2"
che comprende "isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte
presenza di attività produttive.".
L'area suddetta è occupata da un edificio industriale
monopiano risalente agli anni '50, da tempo dismesso ed in stato di progressivo
degrado. La facciata principale dell'immobile, prospettante su via Monginevro è
in evidente stato di abbandono e non si integra con il contesto urbano
circostante. L'immobile ricade nella Zona urbana consolidata residenziale mista
con indice di edificabilità fondiaria pari a 1,35 mq. S.L.P./mq S.F..
Il
recupero dell'area a fini produttivi appare decisamente problematico sia per lo
stato di abbandono e fatiscenza dei fabbricati, sia in relazione al contesto,
attualmente di tipo residenziale, sia per la presenza del complesso scolastico
della scuola media Palazzeschi sulla rimanente parte di isolato.
L'attuale destinazione urbanistica M2, caratterizzata da complessi
di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive,
attribuita alla porzione di isolato in oggetto, risulta attualmente unica
nell'intorno e non più coerente con il contesto urbano circostante.
Riscontrata, quindi, la necessità di consentire il recupero
dell'area, con il presente provvedimento si intende riqualificare e valorizzare la parte di isolato
prospettante su via Monginevro, eliminando la cortina chiusa determinata dalla
facciata ormai "cieca" dell'edificio industriale, adeguandola al
contesto prevalentemente residenziale e commerciale, e perseguendo un effettivo
riordino edilizio.
In tal senso, ovvero proprio in considerazione della
possibilità di rendere l'area oggetto del presente provvedimento coerente con
l'intorno e di sottrarla all'inesorabile processo di degrado a cui la
dismissione dall'uso industriale l'ha consegnata, l'Amministrazione
ritiene di pubblica utilità il cambio di destinazione urbanistica della
porzione di isolato sede dell'edificio produttivo, da area normativa M2 ad Area
Normativa R2, che comprende "isolati residenziali a cortina edilizia verso
spazio pubblico". Ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e seguenti, delle
N.U.E.A., in tale area normativa la destinazione d'uso è residenziale. Al piano
interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio
(esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq. 250 e medie
strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a mq. 1.800) nei
limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C delle N.U.E.A..
Per
quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area, si rileva che, in
base alla Variante n. 100 al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 21-9903 in data 27 ottobre 2008, l'area risulta compresa nella
classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di
inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le
condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari
limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio
2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n.
12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008),
inerente il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia
ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si
evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, si deve procedere alla verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di varianti
parziali formate e approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Regionale 56/1977 e s.m.i. se la portata dei possibili effetti ambientali,
derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti stesse, sia
tale da rendere necessaria una procedura valutativa.
Sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale
le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di
VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in
contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Il presente
provvedimento non interessa aree vincolate ai sensi del predetto D.Lgs 42/2004
e non ricade in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione
ambientale, riguarda un'area compresa in un contesto già edificato,
classificato ai sensi del D.M. 1444/1968 di tipologia B) "parti di
territorio totalmente o parzialmente edificate", nel quale gli interventi
previsti consistono nella demolizione di strutture di tipologia produttivo -
artigianale e successiva nuova
realizzazione di edifici prevalentemente residenziali.
In relazione a quanto sopra, in data 22 giugno 2009, il Settore Ambiente e Territorio provvedeva ad inviare il progetto della presente variante all'Organo Tecnico Comunale, alla Provincia di Torino, nonché agli altri Enti competenti in materia ambientale, per eventuali osservazioni sulla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Con determinazione dirigenziale n. 255 del 19 agosto 2009 (all. 2 - n. ) lo stesso Settore recepiva quindi le osservazioni pervenutegli disponendo l'esclusione della presente variante dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S. e ribadendo i seguenti obblighi:
- "Suolo e sottosuolo
Verifica della qualità ambientale, secondo quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo V - Bonifica di siti contaminati, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Tale verifica e gli eventuali obblighi di bonifica dovranno essere ottemperati preliminarmente al rilascio del permesso di costruire;
- Gestione degli Inerti
Indicazione in sede di richiesta del permesso di costruire dei quantitativi di terreno da scavo e loro gestione e destinazione finale nel rispetto di quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.".
Per quanto riguarda la verifica di
compatibilità con la nuova proposta del Piano di Classificazione Acustica,
adottato dalla Giunta Comunale in data 26 agosto 2008 con deliberazione (mecc.
2008 05372/126), il Settore Ambiente e Territorio della Città, rilevato che
l'area interessata dalla presente variante è inserita nella classe acustica VI
(Aree esclusivamente industriali), evidenzia che la nuova destinazione
urbanistica è migliorativa del clima acustico dell'area e conclude che "la
variante in oggetto è compatibile ma non coerente con il Piano di
Classificazione Acustica" (all. 3 - n. ). Lo stesso parere evidenzia, quindi, l'opportunità
di avviare l'iter di revisione del Piano mediante la predisposizione di idonea
Documentazione di Verifica di compatibilità con il medesimo, ai sensi del
Titolo V delle Norme Tecniche di Attuazione. Conformemente a tali indicazioni,
è attualmente in corso la predisposizione di tale documentazione onde pervenire
alla modifica del Piano di Classificazione Acustica entro l'adozione definitiva
della presente variante.
A fronte del cambio di destinazione urbanistica la proprietà si è impegnata, con atto unilaterale d'obbligo a rogito Notaio Colombo Anna, in data 18 settembre 2009, che si allega (all. 4 - n. ) a corrispondere alla Città la somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione della presente variante. Tale obbligazione è, inoltre, garantita da idonea polizza fideiussoria (all. 5 - n. ) di pari importo.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R. e non comporta, inoltre, decremento delle aree per servizi pubblici; per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento al Consiglio della Circoscrizione 3 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 28 settembre 2009, che si allega (all. 6 - n. ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 185 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'area compresa tra
via Sagra di San Michele, via Monginevro e via Lancia (all. 1 -
n. );
2) di dare atto che
il presente provvedimento è integrato dall'esito della verifica di
assoggettabilità al processo di valutazione ambientale;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto espresso a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo