Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 195
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 NOVEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 23 giugno 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i
Consiglieri:
ANGELERI Antonello CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
FURNARI Raffaella GALLO Domenico GALLO Stefano GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo OLMEO Gavino RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SILVESTRINI Maria Teresa TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 35 presenti,
nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - MANGONE Domenico - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i
Consiglieri BONINO Gian Luigi - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSANO
Luca - CUNTRO' Gioacchino - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA
Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - MORETTI Gabriele - PETRARULO
Raffaele - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica - TEDESCO
Giuliana.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Tricarico.
Tale convenzione venne quindi modificata con atto in data
13 luglio 2005, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in
data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 12264/012).
La concessione aveva durata decennale con decorrenza dall'1
gennaio 1999 ed è quindi scaduta il 31 dicembre 2008. Richiamato l'articolo 2
della summenzionata convenzione, con nota in data 8 maggio 2008 la Città aveva
comunicato all'A.T.C. l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di
addivenire alla proroga di un anno della convenzione medesima.
A seguito di vari incontri tra gli Uffici competenti dei
due Enti interessati, si è giunti alla stesura condivisa dello schema, che si
allega al presente provvedimento (allegato 1), il quale innova in diverse parti
la convenzione vigente sulla base dei contenuti che vengono di seguito
sintetizzati.
Rispetto all'attuale regime di concessione, al fine di
superare eventuali problematiche derivanti da diverse interpretazioni delle
norme di natura giuridico-fiscale applicabili a tale regime, si ritiene
necessario, per maggiore chiarezza, adottare il regime del mandato generale
esclusivo ex articolo 1703 del Codice Civile.
Attraverso tale regime la Città di Torino affida
all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino la complessiva
gestione del patrimonio immobiliare a prevalente destinazione di edilizia
residenziale pubblica di cui all'elenco allegato (allegato 2).
La convenzione include sia i locali ad uso abitativo, sia
quelli adibiti ad uso diverso dall'abitazione. L'A.T.C. fornirà trimestralmente
elenco delle unità immobiliari libere a destinazione non residenziale.
Con riferimento a questi ultimi, l'ATC è preposta,
all'individuazione del conduttore, alla determinazione del canone dovuto nel
rispetto dei vincoli posti dalla Legge in vigore, al rinnovo contrattuale alla
scadenza del contratto ed all'autorizzazione al subentro.
Rientrano altresì nell'oggetto della convenzione oggetto
del presente provvedimento anche gli alloggi già appartenuti agli ex Istituti
Autonomi di Assistenza e Beneficenza, successivamente acquisiti al patrimonio
della Città.
Ai fini di quanto sopra, per quanto concerne tutta
l'attività negoziale e per l'espletamento delle attività materiali non
direttamente svolte dall'A.T.C., la Città, con la convenzione oggetto del
presente provvedimento, conferisce procura e mandato generale esclusivo ex
articolo 1703 Codice Civile all'Agenzia, che accetta, per il compimento di
tutti gli atti utili alla gestione del patrimonio affidato.
Il mandato di cui sopra, viene conferito con rappresentanza
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1704 e 1387 Codice Civile, ad
esclusione delle attività manutentive, sia in ragione della specifica rilevanza
che la spendita del nome del mandante assume rispetto ai terzi per alcune delle
attività affidate in gestione, data la prevalente destinazione ad Edilizia
Residenziale Pubblica del patrimonio di che trattasi, sia in ragione dei
diversi regimi normativi e fiscali cui mandante e mandatario sono sottoposti.
La Città affida in gestione all'Agenzia, alle medesime
condizioni di cui alla convenzione oggetto del presente provvedimento, tutti
gli altri immobili acquisiti successivamente, destinati alle finalità
dell'E.R.P., che l'Agenzia si riserva di accettare con proprio atto
deliberativo, fatte salve diverse decisioni della Città stessa, adottate con
specifici provvedimenti deliberativi.
Viene in parte confermata l'impostazione vigente, secondo
la quale i proventi effettivamente incassati, derivanti dalla gestione ed al
netto dei costi, potranno, in parte o nella loro totalità, su richiesta della Città,
essere corrisposti a quest'ultima.
Tuttavia, viene precisato che tale procedura potrà
applicarsi relativamente ai soli immobili non soggetti alle disposizioni di cui
alla Legge Regionale n. 46/1995 e s.m.i., mentre, per quanto riguarda gli
immobili soggetti alle disposizioni di tale Legge, ovvero gli alloggi e
relative pertinenze destinati all'edilizia residenziale pubblica, i proventi
effettivamente incassati determinati con le modalità di cui sopra dovranno
essere destinati alle finalità di cui all'articolo 25 della Legge 513/1977, con
priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del
patrimonio abitativo pubblico. Tale eccedenza dovrà essere contabilizzata nella
Gestione Speciale prevista dall'articolo 10 del D.P.R. 1036/1972, e potrà
quindi essere versata da A.T.C. alla Città, che provvederà a versarla
successivamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso l'A.T.C.
competente per territorio, così come prescritto dalle normative sopra indicate.
In alternativa detto versamento potrà essere effettuato, su richiesta della
Città, direttamente dall'A.T.C., restando nella disponibilità della Città
medesima per gli utilizzi e nei modi sopra indicati.
Significative novità vengono apportate all'impianto
contabile della nuova convenzione, in particolare:
- viene ridefinito il modello di
rendicontazione da parte dell'A.T.C.;
- vengono ridefiniti gli obblighi
dell'A.T.C. in materia di analisi della morosità;
- vengono stabiliti tempi e modalità di
monitoraggio sull'andamento della gestione.
In merito alla rendicontazione, viene superata l'attuale
impostazione basata sul principio "di cassa" sostituita da un modello
di contabilizzazione in termini "di competenza", in linea con i
normali sistemi contabili aziendali, che adottano il principio della partita
doppia. Il nuovo schema di rendiconto (schema "A"), allegato al
presente provvedimento (allegato 3), è pertanto redatto in termini di
competenza (costi e ricavi riferiti all'anno oggetto di rendicontazione) con
l'introduzione di specifiche poste contabili rettificative dei ricavi, al fine
di dedurre da questi gli incassi riferiti ai ricavi di competenza
dell'esercizio ma non ancora contabilizzati alla data di chiusura
dell'esercizio stesso e di aggiungervi gli incassi nell'esercizio derivanti da
ricavi di competenza di anni precedenti.
In relazione alla morosità sono stati predisposti due nuovi
schemi "B" e "C" (allegati 4 e 5) di analisi, che l'A.T.C.
dovrà fornire alla Città, contenenti in uno le componenti della morosità
consolidata al 31 dicembre dell'esercizio e nell'altro l'andamento della
morosità nel corso degli ultimi anni.
In caso di accertata morosità, l'Agenzia dovrà
tempestivamente promuovere le azioni atte al recupero dei crediti scaduti nei
confronti del conduttore moroso, avvalendosi di ogni mezzo ex lege previsto e
la Città conferisce perciò all'Agenzia rappresentanza processuale ex articolo
77 Codice Procedura Penale.
La morosità consolidata, secondo lo schema sopra
menzionato, terrà conto dei mancati incassi nell'esercizio su ricavi di
competenza dell'esercizio medesimo, e degli incassi nell'esercizio su ricavi di
competenza di esercizi precedenti; l'A.T.C. si impegna inoltre a fornire una
relazione allegata al Rendiconto della gestione contenente un'analisi circa l'andamento
sulla consistenza della morosità e la quantificazione e la descrizione degli
interventi (es: procedure interne finalizzate al recupero, azioni legali ecc.)
esperiti in corso d'anno al fine di recuperare la morosità colpevole e i
relativi risultati conseguiti.
Ulteriori significative novità introdotte nel nuovo schema
convenzionale riguardano:
- il servizio di manutenzione programmata;
- gli interventi di recupero,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria.
Per tutto il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C.
s'impegna a sviluppare, di concerto con la Città, un "Programma di
Manutenzione", ovvero progettare e programmare gli interventi manutentivi
con l'obiettivo di offrire la "manutenzione come servizio progettato,
gestito nel tempo e controllato"; si vuole cioè superare il concetto di
attività costituita unicamente da interventi riparativi, isolati ed episodici,
adottando il criterio di attività programmatoria svolta continuativamente nel
tempo, a fini preventivi e correttivi, basata su una capacità previsionale e
organizzativa ed affrontata secondo le logiche del servizio, avendo come
compito principale quello di conoscere, di prevedere, di programmare, di
prevenire, di controllare.
A tal proposito verranno quindi costituite, di concerto con
A.T.C., più "banche dati", cioè un sistema informativo in grado di
fornire una mappatura degli immobili e delle singole unità immobiliari con vari
livelli di analisi (geometrico-dimensionale, tipologica-costruttiva,
tecnologica, dello stato di degrado e delle cause di obsolescenza, delle
esigenze e necessità); al riguardo verrà utilizzato il "know how"
dell'Agenzia, adattando ed integrando il sistema già in uso presso quest'ultima
per il suo patrimonio, contenendo in tal modo i costi ed ottenendo il massimo dei
benefici possibili.
Le informazioni acquisite, che verranno continuamente
aggiornate, consentiranno lo sviluppo di un servizio di gestione e manutenzione
basato sulla pianificazione organica e la diagnosi precisa dello stato degli
immobili, rispondente a varie "strategie manutentive" quali ad
esempio:
- manutenzione "a guasto" e di
emergenza, quando non è possibile prevedere né periodicità di guasto né
periodicità d'ispezione;
- manutenzione predittiva, cioè attuabile
nel momento di effettiva necessità, da attuarsi con ispezioni o regolare
assistenza pre-programmate, svolte con tempistica periodicamente prestabilita,
allo scopo di conservare le caratteristiche operative e funzionali degli
impianti e delle infrastrutture;
- manutenzione preventiva o programmata,
nei casi, cioè, in cui è possibile individuare la frequenza del guasto con una
precisione attendibile in funzione della ciclicità con cui si presenta, od in
quei casi che, indipendentemente dallo stato di degrado, prevedono e richiedono
una periodicità di controllo fissa in funzione di prescrizioni di normative
legislative o di contratto (impianti), ed ancora nei casi in cui è necessario
predisporre degli interventi indispensabili al decoro ed allo stato di
preservazione e conservazione del bene immobile;
- manutenzione di opportunità, ovvero
l'esecuzione di specifici interventi manutentivi congiuntamente ad attività di
monitoraggio e diagnosi in previsione di altri interventi, ottimizzando così i
costi e perseguendo delle economie di scala; si può considerare, per la
peculiarità, che ne facciano parte sia interventi programmabili che di urgenza.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero
o adeguamento alla normativa vigente degli edifici di tutto il patrimonio
comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna a:
- predisporre e trasmettere, ogni anno
alla Città, un'analisi del fabbisogno con la relativa previsione di spesa,
programmata nel triennio, in base alla scala di priorità ed aggiornata
annualmente;
- individuare e segnalare alla Città, specificandone
le motivazioni, gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica
degli inquilini e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in
sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima
emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza,
ecc..
Gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o
adeguamento alla normativa vigente degli edifici saranno finanziati con risorse
comunali, con fondi regionali, con mutui o con le disponibilità della Gestione
Speciale. L'Agenzia, ove accetti detto incarico, che dovrà essere oggetto di
appositi atti di affidamento, attuerà gli interventi nell'ambito di specifici
programmi annuali o pluriennali, predisposti di concerto con l'Amministrazione
Comunale. Nel caso di programmi finanziati con disponibilità della Gestione
Speciale (ex articolo 10 D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1036 e s.m.i.), i criteri
di intervento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari saranno
fissati sulla base delle effettive disponibilità contabilizzate nella gestione
speciale stessa, acquisita la necessaria autorizzazione regionale.
Le prestazioni, relativamente agli interventi soggetti a
procedura dei Lavori Pubblici, dovranno essere eseguite dall'A.T.C. nel pieno
rispetto delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e
risultanti da tutte le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.
I programmi di intervento che prevedono l'adeguamento normativo od il recupero di complessi edilizi, concordati previamente con la Città, dovranno essere comunicati all'inquilinato.
In riferimento alla messa in disponibilità degli alloggi di
risulta i nuovi accordi prevedono che l'Agenzia trasmetta alla Città, per
l'assegnazione, gli alloggi comunali disponibili, entro una settimana
dall'acquisizione di tali unità e che provveda a rendere assegnabili gli
immobili con carenze manutentive entro tre mesi dalla messa in disponibilità,
elevabili a quattro in caso di rilevanti interventi di manutenzione
straordinaria.
Qualora l'Agenzia non trasmetta al Comune la disponibilità
dei predetti alloggi entro i tempi sopra indicati, per tutto il tempo
eccedente, è tenuta a dedurre dalle spese addebitate alla Città il
corrispettivo delle spese di amministrazione, generali e di manutenzione
ordinaria, nonché una quota pari allo 0,50% annuo, rapportato su base mensile,
del valore locativo dell'alloggio stesso, fatta eccezione per gravi e
imprevisti problemi tempestivamente segnalati dall'Agenzia medesima.
E' previsto che la nuova convenzione abbia, come la
precedente, una durata decennale; questa decorrerà dal 1° gennaio 2010; è fatta
salva la riserva per la Città di escludere dalla gestione dell'Agenzia, con un
preavviso di 12 mesi, immobili che la Città stessa intenda, per qualsiasi
ragione, gestire in altra forma; l'eventuale esclusione, per i primi tre anni,
non potrà in ogni caso eccedere il 20% del patrimonio amministrato, al fine di
limitare l'incidenza dei costi fissi sugli immobili comunali che l'Agenzia
continuerebbe ad amministrare.
La Città affiderà in gestione all'Agenzia, alle medesime condizioni di cui alla convenzione oggetto del presente provvedimento, tutti gli altri immobili acquisiti successivamente e destinati alle finalità dell'E.R.P., che l'Agenzia stessa si riserverà di accettare con proprio atto deliberativo, fatte salve diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, da adottarsi con specifici provvedimenti deliberativi.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le
motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1) di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi con l'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino con sede in Torino, corso Dante 14, codice fiscale 00499000016, per la gestione del patrimonio immobiliare comunale, oltre ai relativi allegati: elenco degli immobili amministrati alla data del 13 maggio 2009 (all. 2 - n. ); schema di rendiconto della gestione (schema "A") (all. 3 - n. ); schema di rendiconto della morosità consolidata al 31 dicembre dell'esercizio (schema "B") (all. 4 - n. ); schema di analisi dell'andamento della morosità negli anni (schema "C") (all. 5 - n. );
2) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale, redatto sulla base dello schema di cui al punto 1), autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
PER
L'AMBIENTE E PER LA CASA
F.to
Tricarico
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE
EDILIZIA
ABITATIVA PUBBLICA
NUOVE
OPERE
F.to
Scavino
IL
DIRIGENTE SETTORE
CONVENZIONI
E CONTRATTI
F.to
Fonseca
IL
DIRIGENTE SETTORE
EDILIZIA
ABITATIVA PUBBLICA MANUTENZIONE
F.to
Boccardo
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
CONVENZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI
TORINO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A PREVALENTE
DESTINAZIONE RESIDENZIALE.
L'anno duemilanove ed allì ..................... del
mese di ......................................... in Torino, nei locali del
Municipio in Piazza Palazzo di Città n. 1.
Avanti
me, Dottor
.................................................................................,
Segretario Generale della Città di Torino, senza l'assistenza dei testi per
avervi i comparenti rinunciato, fra loro d'accordo e con il mio consenso;
sono presenti i Signori:
-
........................................................., nato a
...................................... il .................................
domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, Piazza Palazzo
di Città n. 1,
il quale interviene nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di .......................... in rappresentanza del
"COMUNE DI TORINO" Ente di diritto pubblico (in seguito per brevità
denominato anche "Città"), con sede in Torino, Piazza Palazzo di
Città n. 1, codice fiscale e partita IVA 00514490010,
con i poteri per quanto infra in forza di delega in
data ......................... a norma
degli articoli ................. del Regolamento dei Contratti Municipali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data
........................................, meccanografico n.
......................................, esecutiva dal
................................., quale delega in originale si allega al
presente atto sotto la lettera ".........",
in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale ??????????. N. ???. (meccanografico n. ???????..) esecutiva dal ???????????, che si allega al presente
atto sotto la lettera " ??.."
da una parte
-
..............................................................................,
nato a ......................................... il ........................,
domiciliato presso ..........................................................................................,
il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
............................................................... dell'Agenzia
Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, A.T.C., C.so Dante 14,
Torino, codice fiscale .................................,
con i poteri per quanto infra in forza di
deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
......................... che, per estratto autenticato da me Notaio in data
..................................., rep. N. .............................., si
allega al presente atto sotto la lettera "......";
dall'altra parte,
1 - OGGETTO
1. La Città
di Torino affida, nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive
pattuizioni, all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (in
seguito denominata Agenzia), che accetta, la complessiva gestione del
patrimonio immobiliare a prevalente destinazione di edilizia residenziale
pubblica di cui all'elenco allegato (all. ?. ).
2. La
convenzione include sia i locali ad uso abitativo, sia quelli adibiti ad uso
diverso dall'abitazione. L'A.T.C. fornisce trimestralmente elenco delle unità
immobiliari libere a destinazione non residenziale.
3. Con
riferimento a questi ultimi, l'A.T.C. è preposta, all'individuazione del conduttore,
alla determinazione del canone dovuto nel rispetto dei vincoli posti dalla
Legge in vigore, al rinnovo contrattuale alla scadenza del contratto ed
all'autorizzazione al subentro.
4. Rientrano
altresì nell'oggetto della presente convenzione anche gli alloggi già
appartenuti agli ex Istituti Autonomi di Assistenza e Beneficenza,
successivamente acquisiti al patrimonio della Città.
5. Ai fini di quanto sopra,
per quanto concerne tutta l'attività negoziale e per l'espletamento delle
attività materiali non direttamente svolte dall'A.T.C., il Comune, con il
presente atto, conferisce procura e mandato generale esclusivo ex articolo 1703
del Codice Civile all'Agenzia, che accetta, per il compimento di tutti gli atti
utili alla gestione del patrimonio affidato.
6. Il
mandato di cui al comma precedente, viene conferito con rappresentanza ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1704 e 1387 del Codice Civile, ad
esclusione delle attività manutentive, sia in ragione della specifica rilevanza
che la spendita del nome del mandante assume rispetto ai terzi per alcune delle
attività affidate in gestione, data la prevalente destinazione ad Edilizia
Residenziale Pubblica del patrimonio di che trattasi, sia in ragione dei
diversi regimi normativi e fiscali cui mandante e mandatario sono sottoposti.
2 - ESTENSIONE DELL'OGGETTO
La Città affida in gestione all'Agenzia, alle medesime
condizioni di cui alla presente convenzione, tutti gli altri immobili acquisiti
successivamente, destinati alle finalità dell'E.R.P., che l'Agenzia si riserva
di accettare con proprio atto deliberativo, fatte salve diverse decisioni della
Città stessa, adottate con specifici provvedimenti deliberativi.
3 - RIDUZIONE EVENTUALE DELL'OGGETTO
1. La Città
si riserva di escludere dalla gestione dell'Agenzia, con un preavviso di 12
mesi, salvo diverse intese tra le parti, immobili che intenda, per qualsiasi
ragione, gestire in altra forma.
2. Qualora
la Città richieda la disponibilità di immobili liberi il preavviso è ridotto a
30 giorni.
3. Per i
primi tre anni l'esclusione non potrà in ogni caso eccedere il 20% del
patrimonio affidato in gestione.
4. La Città
si riserva altresì la facoltà di chiedere alloggi per la gestione diretta della
mobilità dell'utenza.
4 - CESSIONI IMMOBILIARI
1. Le
cessioni immobiliari, effettuate in attuazione dei piani di vendita elaborati
dalla Città, comportano l'automatica esclusione degli immobili ceduti dal
mandato gestorio di cui alla presente convenzione, fatto salvo il permanere dei
compiti demandati ad A.T.C. per l'amministrazione degli immobili a regime
condominiale.
2. Fino
all'intervenuta cessione, l'A.T.C. permane altresì competente nella gestione
anche dei locali inseriti nei piani di vendita ed, in particolare, nelle
locazioni di detti locali, qualora si rendessero liberi.
5 - DOCUMENTAZIONE
La Città si impegna a fornire per gli immobili oggetto
della convenzione tutta la documentazione attinente disponibile, secondo le
previsioni di legge e di regolamento.
6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICATE NEI RAPPORTI CON
UTENTI
1. Le
condizioni, i canoni e quant'altro contrattualmente definito con gli utenti è
determinato nel rispetto delle normative vigenti ed in analogia a quanto
applicato per la gestione del patrimonio dell'Agenzia.
2. Per
quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica e le norme del Codice Civile in materia.
3. Per quanto
non espressamente regolamentato né dalla presente convenzione né dalla vigente
normativa in materia la Città comunicherà specifiche indicazioni e disposizioni
gestionali.
7 - DURATA
1. La
gestione avrà durata decennale con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ed è valida
sino al 31 dicembre 2019.
2. Qualora
le parti non pervengano, entro il 31 dicembre 2019, alla
definizione di nuova convenzione entro tale termine, si conviene che la
presente sia prorogata con provvedimento amministrativo, per il minimo di un
anno, alla cui scadenza si intenderà risolta di diritto.
3. Le parti
si riconoscono reciproca facoltà di recesso unilaterale con preavviso almeno di
12 mesi con l'impegno di rispettare, comunque, la scadenza dell'esercizio
finanziario.
8 - ASPETTI ECONOMICI
1. Con
riferimento ai soli immobili non soggetti alle disposizioni di cui alla Legge
Regionale 46/1995 e s.m.i., i proventi effettivamente incassati, derivanti
dalla gestione ed al netto dei costi, potranno, in parte o nella loro totalità,
su richiesta della Città, essere corrisposti a quest'ultima.
2. Per
quanto riguarda invece gli alloggi soggetti alle disposizioni di cui alla Legge
Regionale 46/1995 e s.m.i., i proventi effettivamente incassati determinati con
le modalità di cui sopra sono destinati alle finalità di cui all'articolo 25
Legge 513/1977 con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e
recupero del patrimonio abitativo pubblico.
3. Tale
eccedenza dovrà essere contabilizzata in Gestione Speciale ex articolo 10 D.P.R.
1036/1972, e potrà essere versata da A.T.C. alla Città che provvederà a
versarla successivamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato c/o
l'A.T.C. competente per territorio.
4. In
alternativa detto versamento potrà essere effettuato su richiesta del Comune,
direttamente dall'A.T.C., restando nella disponibilità della Città per gli
utilizzi e nei modi sopra indicati.
5. Con
riferimento agli immobili acquistati e recuperati con utilizzo dei
finanziamenti di cui all'articolo 8 della Legge 15 febbraio 1980 n. 25 ed
all'articolo 5 della Legge 23 dicembre1986 n. 899, fino all'estinzione dei
mutui accesi per la loro realizzazione, i proventi, determinati secondo quanto
previsto al comma 2, potranno essere
versati alla Città con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui
medesimo comma.
6. L'eventuale
attivo di gestione relativo agli alloggi ex IPAB sarà oggetto di
rendicontazione separata e verrà utilizzato in primo luogo per interventi di
manutenzione straordinaria su detti immobili, qualora necessari, e la restante
parte versata alla Città.
7. I costi
di cui al presente articolo sono quelli di:
- Amministrazione e gestione del
patrimonio immobiliare riconosciute al gestore (di cui all'articolo 11, comma
6, lett. b ) - quota b) articolo 19 D.P.R. 1035/1972 - determinata in sede di
assestamento al Bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione A.T.C..
- Manutenzione
ordinaria.
- Anticipazione
dei servizi ripetibili.
- Oneri
fiscali.
- Accantonamento
al fondo per l'edilizia dello 0,50% del valore locativo.
- Oneri
assicurativi.
- Qualsiasi genere di costo che il
mandatario sosterrà ed anticiperà per conto della Città purché preventivamente
autorizzato dalla stessa.
- Spese
per procedimenti legali.
8. Partite
contabili riferite a rapporti diversi di cui alla presente convenzione potranno
essere dedotte dall'attivo di gestione esclusivamente a seguito di formale
autorizzazione della Città medesima.
9. La Città
si riserva la facoltà di concordare in via preventiva, ogni anno, con l'Agenzia
il livello di spesa, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria.
9 - FISCALITA'
1. L'Agenzia si impegna a
calcolare le somme dovute a titolo di I.C.I. sugli immobili di proprietà della
Città siti in altri Comuni secondo le cadenze previste dalla normativa vigente,
sulla base dei dati catastali e di ogni altro elemento utile per la
determinazione dell'imposta fornito dalla Città stessa, che provvederà a dare
le opportune comunicazioni sulle variazioni del patrimonio gestito a seguito di
vendite od acquisizioni.
2. L'Agenzia
provvederà a versare alla Città la somma necessaria per il pagamento
dell'I.C.I. ai singoli Comuni.
3. La Città
provvederà a verificare periodicamente ed a comunicare tempestivamente
all'A.T.C. disposizioni in merito al trattamento fiscale della gestione degli
immobili.
10 - INTESTAZIONE UTENZE
L'Agenzia procederà a volturare a nome del Comune le
utenze per servizi a rete e riscaldamento che saranno domiciliate, ai fini del
pagamento, presso l'A.T.C. mandataria.
11 - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
1. L'Agenzia
Territoriale per la Casa della Provincia di Torino provvederà a presentare un
rendiconto annuale della gestione del patrimonio comunale affidato ai sensi
della presente Convenzione, denominato "Rendiconto della gestione",
redatto secondo il modello allegato (All.
), dettagliato sulla base del piano dei conti dell'A.T.C. e adattato
alle esigenze conoscitive della Città di Torino. Sulla base di specifiche
esigenze, finalizzate a garantire la migliore comprensione dell'andamento della
gestione, la Città di Torino potrà concordare con l'A.T.C. modifiche e/o
integrazioni dello schema generale di rappresentazione individuato.
2. Il Rendiconto
della gestione dovrà essere redatto per ciascuna tipologia di gestione affidata
all'A.T.C. Torino riportando in una specifica colonna finale i totali per
ciascuna voce di ricavo o di costo e quindi il risultato complessivo della
gestione.
3. Il Rendiconto
sarà trasmesso alla Città e all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali,
anteriormente all'approvazione del bilancio dell'A.T.C. e comunque entro il 20
giugno. Successivamente, entro 10 giorni dall'approvazione, sarà trasmessa la
versione definitiva in merito alla quale la Città di Torino potrà richiedere
eventuali chiarimenti a cui A.T.C è
tenuta a dare riscontro con tempestività.
4. Entro il
31 ottobre di ciascun anno, l'A.T.C. presenta alla Città di Torino il
Preventivo della gestione per l'anno successivo, redatto secondo lo schema del
Rendiconto della gestione. Eventuali variazioni significative rispetto a tale
preventivo intervenute in data successiva al 31 ottobre e anteriormente alla
data di approvazione del bilancio di previsione della Città, dovranno essere
tempestivamente comunicate.
5. Entro il
31 ottobre di ciascun anno, e contestualmente alla presentazione del Preventivo
per l'anno successivo, l'A.T.C. e la Città di Torino effettueranno una verifica
congiunta dell'andamento della previsione per l'anno in corso; di tale verifica
sarà redatto specifico verbale.
6. I valori
inclusi nel Rendiconto della gestione di cui al comma 1 sono individuati
secondo il principio contabile della competenza (costi e ricavi riferiti
all'anno oggetto di rendicontazione) con le seguenti specificazioni:
- ai fini del calcolo del risultato di
gestione i ricavi sono ridotti del valore delle poste contabilizzate e non
ancora incassate alla data di chiusura dell'esercizio stesso. Tale valore
costituirà accantonamento ad uno specifico fondo denominato "Fondo
rettifica ricavi". In ciascun esercizio il risultato economico della
gestione sarà influenzato dalla movimentazione in utilizzo e accantonamento del
Fondo rettifica ricavi. Per il primo anno di applicazione del nuovo modello di
rendicontazione l'avanzo di gestione
includerà il valore degli incassi riferiti ai ricavi contabilizzati negli
esercizi precedenti;
- le perdite per canoni e spese a carico
assegnatari non riscosse e dichiarate inesigibili dalla Città di Torino sono
indicate in una specifica riga del rendiconto; sarà cura di A.T.C. fornire il
dettaglio, per nominativo, di tali crediti con riferimento sia alle morosità
incolpevoli sia ai crediti inesigibili conseguenti all'esito negativo delle
procedure di Legge per il recupero;
- le Spese generali e di amministrazione a carico della Città sono
determinate secondo lo schema sotto riportato, che dovrà essere allegato al
Rendiconto della gestione.
Le spese generali e di amministrazione a carico della Città
potranno subire un incremento annuo in misura non superiore al 75% dell'indice
nazionale ISTAT dei prezzi al consumo registrato nel periodo; eventuali
incrementi superiori dovranno essere preventivamente concordati ed approvati
dalla Città.
Per l'esercizio relativo all'anno 2010 dette spese
generali e di amministrazione saranno determinate con riferimento alle relative
spese risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007 con l'eventuale incremento
nella misura massima del 75% dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo
registrato nel periodo.
1) |
+ |
spese generali |
2) |
+ |
costo personale per amministrazione stabili |
3) |
+ |
spese generali attribuite a m/o |
4) |
+ |
costo personale attribuito a m/o |
5) |
= |
TOTALE SPESE |
6) |
|
totale vani gestiti da ATC |
7) |
|
numero di mesi/anno |
8) |
= |
Quota B (Totale vani gestiti da ATC/12mesi) |
9) |
X |
Numero
vani gestiti da ATC al 31/12 per 12 mesi |
10) |
= |
Quota B FATTURATA |
11) |
X |
IVA 20% |
12) |
= |
TOTALE FATTURATO |
7. Su
richiesta della Città di Torino, A.T.C. si impegna a fornire i dettagli
eventualmente necessari ad analizzare le voci di spesa indicate nello schema
sopra riportato.
12 - MOROSITA'
1. L'Agenzia è tenuta ad esigere
dagli assegnatari i corrispettivi dovuti per canoni e spese accessorie.
2. Ai fini
della verifica sulla situazione della morosità, l'A.T.C. fornirà
contestualmente al Rendiconto della gestione, e quindi in bozza entro il 20 giugno
e in versione definitiva entro
10 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, gli schemi di
rendicontazione rappresentati in allegato (All. ?. e ?.).
3. In caso
di accertata morosità, l'Agenzia dovrà tempestivamente promuovere le azioni
atte al recupero dei crediti scaduti nei confronti del conduttore moroso,
avvalendosi di ogni mezzo ex lege previsto. Il Comune conferisce perciò
all'Agenzia rappresentanza processuale ex articolo 77 c.p.c..
4. L'A.T.C.
si impegna a fornire una relazione allegata al Rendiconto della gestione,
contenente:
- un'analisi
circa l'andamento sulla consistenza della morosità individuata ai sensi dei
commi 2 e 3;
- la quantificazione e la descrizione
degli interventi (es.: procedure interne finalizzate al recupero, azioni legali
ecc.) esperiti in corso d'anno al fine di recuperare la morosità colpevole ed i
relativi risultati conseguiti; sarà facoltà del Comune di Torino concordare con
A.T.C. la predisposizione di ulteriori analisi di dettaglio (es.: analisi della
morosità per fascia di debito e/o per anno di formazione) utili e necessarie a
definire eventuali politiche di gestione della morosità medesima.
13 - FONDO SOCIALE
La gestione del Fondo Sociale erogato dalla Regione rientra tra le
attività demandate all'Agenzia,
nell'ambito della presente convenzione, ma per lo svolgimento di tale attività
sarà preventivamente pattuito apposito e specifico compenso.
14 - MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Nell'ambito
della manutenzione ordinaria l'Agenzia provvede a che gli interventi
indifferibili ed urgenti siano avviati immediatamente e comunque non oltre 24
ore dalla segnalazione dell'inquilino anche in deroga al tetto di spesa di cui
all'articolo stabilito dalla Città.
2. La Città affida
all'A.T.C. l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, anche ai fini
della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.,
nonché di tutti gli altri impianti, richiamate in proposito le normative
vigenti.
15 - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA
1. Per
tutto il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna a sviluppare, di
concerto con la Città, un "Programma di
Manutenzione" ovvero progettare e programmare gli interventi
manutentivi con l'obiettivo di offrire la "manutenzione come servizio
progettato, gestito nel tempo e controllato" cioè, da attività intesa
semplicemente come esecuzione di interventi riparativi, isolati ed episodici,
ad attività programmatoria svolta, continuativamente nel tempo, a fini
preventivi e correttivi, basata su una capacità previsionale e organizzativa e
affrontata secondo le logiche del servizio, avendo come compito principale
quello di conoscere, di prevedere, di programmare, di prevenire, di
controllare.
2. Occorre
pertanto creare un "sistema informativo (know-how organizzativo)" per
la gestione della manutenzione che risulti essere uno strumento di supporto
operativo e decisionale costituito da:
- Banche dati (informatizzazione e
mappatura degli immobili - unità immobiliari): creazione di anagrafi tecniche
degli immobili - unità immobiliari che contengano:
- analisi
geometrico dimensionale;
- analisi
tipologico costruttiva;
- analisi
tecnologica;
- analisi
dello stato di degrado ed individuazione delle cause di obsolescenza;
- elaborazione di check-list
requisiti-prestazioni (esigenze-necessità), verifiche e controlli periodici
della statica-strutturale e degli adeguamenti impiantistici.
A tale banca dati faranno riferimento le informazioni di ritorno
desunte dagli interventi eseguiti e dai sopralluoghi di monitoraggio, al fine di
predisporre l'aggiornamento e le modifiche al piano di manutenzione;
- Procedure e funzioni: creazione di un sistema integrato
finalizzato ad organizzare, utilizzare ed aggiornare le informazioni acquisite
nelle banche dati, necessarie per lo sviluppo di un servizio di gestione e
manutenzione quali:
- pianificazione organica della
manutenzione: programmazione e progettazione degli interventi manutentivi -
individuazione ed impostazione di ottimali "strategie
manutentive";
- report
periodici delle attività di manutenzione e analisi dei dati;
- aggiornamento
periodico delle check-list e delle banche dati;
- gestione
dei risultati raggiunti;
- definizione del ruolo dei servizi
diagnostici e il tipo di informazione che da questi deve provenire, al fine di
conoscere, rispetto a standard di qualità prefissati, lo stato prestazionale
degli immobili;
- affermazione del ruolo e contenuti delle
informazioni di ritorno dai controlli e dagli interventi manutentivi.
3. Tale
"programma di manutenzione" dovrà quindi prevedere l'adozione delle
"strategie manutentive". Queste ultime si riferiscono al quadro nel
quale vengono prese le decisioni riguardanti la manutenzione e si possono
sommariamente tradurre in:
a) manutenzione
a guasto e di emergenza;
b) manutenzione
preventiva predittiva;
c) manutenzione
preventiva o programmata;
d) manutenzione
di opportunità.
4. Quanto
di cui al precedente comma al fine di
consentire:
- l'elaborazione di un piano complessivo
di manutenzione che accorpi i singoli piani di manutenzione dei diversi siti e
che possa consentire la conoscenza di tutte le lavorazioni realizzate, di
quelle in corso e di quelle da realizzare;
- predisposizione anticipata di una
modulistica di intervento per le lavorazioni più complesse la cui realizzazione
necessità di specifiche indicazioni tecniche e normative;
- facile gestione delle lavorazioni
rispetto alla tempistica degli interventi e alla modalità di esecuzione.
5. Con
cadenza annuale, in concomitanza della presentazione del Preventivo di Gestione
(31 ottobre), la Città, congiuntamente all'A.T.C., procederà alla verifica
sullo stato di attuazione del sistema per la gestione della manutenzione, di
cui al presente articolo.
16 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON DISPONIBILITÀ DELLA GESTIONE
SPECIALE, CON RISORSE COMUNALI, CON MUTUI O CON FINANZIAMENTI REGIONALI
A) Interventi Di Ristrutturazione, Recupero e Manutenzione Straordinaria
1. Per tutto
il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna, in osservanza ai contenuti
del servizio di manutenzione programmata, a:
I. predisporre e trasmettere, ogni anno alla
Città, un'analisi del fabbisogno di manutenzione straordinaria, recupero o
adeguamento alla normativa vigente degli edifici di cui trattasi, ritenuti
necessari, con la relativa previsione di spesa, programmata nel triennio, in
base alla scala di priorità ed aggiornata annualmente;
II. individuare e segnalare alla Città, all'interno di tale fabbisogno,
specificandone le motivazioni, gli interventi essenziali per garantire la
sicurezza fisica degli inquilini e di terzi o di emergenza a seguito di
ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente
o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene
e sicurezza, ecc..
2. La Città
si riserva la facoltà di incaricare l'Agenzia ad effettuare interventi di
recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria o di adeguamento degli
edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di Ente attuatore
(Stazione Appaltante Delegata) ed in particolare, l'incarico per la
progettazione, affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e
sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, collaudo, verificandone la
compatibilità con le risorse finanziarie individuate.
3. Gli
interventi stessi saranno finanziati con risorse comunali, con fondi regionali,
con mutui o con le disponibilità della gestione speciale. L'Agenzia, ove accetti
detto incarico, che dovrà essere oggetto di appositi atti di affidamento,
attuerà gli interventi nell'ambito di specifici programmi annuali o
pluriennali, predisposti di concerto con il Comune. Nel caso di programmi
finanziati con disponibilità della gestione speciale (ex articolo 10 D.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1036 e s.m.i.), i criteri di intervento e le modalità di
copertura dei relativi oneri finanziari sono fissati sulla base delle effettive
disponibilità contabilizzate nella gestione speciale stessa, acquisita la
necessaria autorizzazione regionale.
4. Per
quanto riguarda i progetti finanziati con i fondi derivanti dalla Gestione
Speciale ex articolo 10 D.P.R. n. 1036/1972, dalla Legge n. 179/1992 e dai
contributi vari regionali, si richiama il Regolamento 4 aprile 1995, n. 2 per
l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
approvato dalla Regione Piemonte e promulgato con D.P.G.R. n. 2/R del 14 aprile 2000 ed in particolare
la disposizione che prevede il riconoscimento all'A.T.C., per la progettazione,
appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, dell'aliquota variabile
da un minimo del 13,00% ad un massimo del 19%, a seconda delle categorie di
intervento e degli importi di realizzazione, comprensiva delle spese ed oneri
per il collaudo, nonché dell'ulteriore rimborso spese pari all'aliquota
compresa tra il minimo del 2,20% ed il massimo del 3% ai sensi dell'articolo 1
del predetto Regolamento.
5. I
progetti e l'esecuzione dei lavori finanziati con i suddetti fondi, dovranno
riportare il parere favorevole della Commissione Tecnica Consultiva ex articolo
21 comma 2 Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 11.
6. Per
quanto riguarda i progetti finanziati con le disponibilità derivanti dai mezzi
straordinari del bilancio comunale o tramite mutui ordinari, si riconosceranno
all'A.T.C. le aliquote previste dall'articolo 1 comma 1-b1) del D.P.G.R. 2/R
del 14 aprile 2000.
7. Tali
prestazioni, relativamente agli interventi soggetti a procedura dei Lavori
Pubblici, dovranno essere eseguite dall'A.T.C. nel pieno rispetto delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutte le
normative vigenti in materia di Lavori Pubblici; in particolare si richiamano
le normative seguenti:
- Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e suo regolamento di attuazione;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Testo Unico sulla sicurezza) disposizioni contenute nella normativa vigente in
tema di lavori pubblici.
8. Il
Responsabile del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori, ai sensi
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., degli
articoli 7, 8 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., dell'articolo 89 comma c) del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dell'opera, saranno nominati
dall'A.T.C. nella sua qualità di soggetto attuatore.
9. Il
collaudo delle opere sarà eseguito a termini di legge. Per tutte le opere
finanziate con proprie risorse la Città si riserva di individuare il
collaudatore finale od in corso di opera, che dovrà essere nominato dall'A.T.C.
nella sua qualità di soggetto attuatore.
10. Inoltre,
nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente, l'A.T.C. s'impegna a:
a. sottoporre,
durante le fasi di redazione dei progetti preliminari, definitivi/esecutivi degli
interventi, con adeguato anticipo, al Settore Tecnico Edilizia Abitativa
Pubblica della Città, le proposte e le scelte progettuali effettuate, affinché
queste ultime possano essere preventivamente verificate ed approvate dalla
Città. La Città, pertanto, si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti
necessari ed a tal fine l'A.T.C. garantisce l'accesso alla documentazione ed ai
beni relativi;
b. tenere la contabilità dei lavori
eseguiti, verbali, stati di avanzamento lavori, certificati e collaudi o
certificati di regolare esecuzione. Più precisamente trasmettere, in occasione
di ogni Stato Avanzamento Lavori, unitamente alla richiesta di autorizzazione
al prelievo dei fondi, la seguente documentazione, come da modelli
preventivamente approvati dalla Città:
- Relazione
sullo stato di attuazione dell'intervento;
- Tabella
riepilogativa S.A.L.;
- Comunicare, al Settore Tecnico Edilizia
Abitativa Pubblica Manutenzione della Città, le eventuali sospensioni e/o
proroghe dei tempi contrattuali previsti per l'esecuzione dei lavori.
11. La Città
si riserva altresì di richiedere interventi su singole unità abitative per
l'eliminazione delle barriere architettoniche indicando le modalità di
finanziamento.
12. I programmi
di intervento che prevedono
l'adeguamento normativo o il recupero di complessi edilizi, concordati
previamente con la Città, dovranno essere comunicati all'inquilinato.
13. Il
versamento all'A.T.C. delle somme dovute per spese tecniche, lavori a base di
contratto ed altre effettivamente sostenute comprese nel quadro economico
approvato, avverrà sul conto corrente fruttifero appositamente già istituito
con deliberazione della Giunta Comunale del 17 aprile 2002 (mecc.
200202309/47), esecutiva dal 6 maggio 2002, finalizzato alla gestione dei
finanziamenti ed alla rendicontazione degli interessi maturati a favore della
Città di Torino per le attività svolte da A.T.C. sul patrimonio E.R.P. di
proprietà comunale.
14. Le modalità di
corresponsione del corrispettivo ad A.T.C. e delle risorse per l'attuazione
degli interventi sono quelle disciplinate dal suddetto Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 2/R ed inoltre:
- il prelievo da parte di A.T.C. dovrà
avvenire a stati avanzamento lavori per l'ammontare definito dal relativo
certificato di pagamento;
- l'effettuazione dei succitati prelievi
dal conto corrente da parte dell'A.T.C. dovrà essere preventivamente
autorizzato dai competenti uffici della Città.
15. Inoltre, l'A.T.C.
si impegna a:
a. prevedere, a fine lavori, l'istituzione
di un'apposita scheda tecnica, come da modello preventivamente approvato dalla
Città, per ogni intervento di manutenzione straordinaria o di recupero, sulla
quale vengano registrati tutti i dati tecnici relativi al progetto ed
all'esecuzione dei lavori effettuati;
b. prevedere l'istituzione di un'apposita
scheda tecnica, concordata con la Città, sulla quale vengano registrati tutti i
dati tecnico-economici relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
B) Interventi
sugli alloggi in disponibilità abitativa (alloggi di risulta)
16. Gli
interventi previsti di manutenzione straordinaria sugli alloggi in
disponibilità abitativa del patrimonio comunale gestito, riguardano i lavori
necessari allo scopo di consentire la riassegnazione dei medesimi ad
assegnatari in possesso dei requisiti di legge.
17. Gli
interventi da eseguirsi nei predetti alloggi, contemplano l'esecuzione di tutte
le opere necessarie al ripristino degli stessi al fine di poterli nuovamente
locare e di conseguenza ridurre l'emergenza abitativa.
18. Nello
specifico vengono previsti interventi mirati a:
- ripristinare
le condizioni di sicurezza degli impianti;
- ottenere
sufficienti condizioni abitative dal punto di vista igienico/sanitario;
- eliminazione barriere architettoniche per rendere accessibili
gli alloggi destinati a persone diversamente abili.
17 - MESSA IN DISPONBILITÀ ALLOGGI DI RISULTA
1. L'Agenzia
trasmette alla Città, per l'assegnazione, le disponibilità alloggiative
riferite al patrimonio comunale, entro una settimana dall'acquisizione delle
stesse.
2. L'Agenzia
provvede a rendere assegnabili gli alloggi di risulta con carenze manutentive
entro tre mesi, elevabili a quattro in caso di rilevanti interventi di
manutenzione straordinaria, dalla messa in disponibilità.
3. L'A.T.C.
trasmette trimestralmente alla Città un prospetto indicante la data di
acquisizione in disponibilità degli alloggi comunali, nel trimestre precedente,
nonché la data di trasmissione al Comune di tali disponibilità.
4. Qualora
l'Agenzia non trasmetta al Comune la disponibilità dei predetti alloggi entro i
tempi sopra indicati, per tutto il tempo eccedente, è tenuta a dedurre dalle
spese addebitate alla Città il corrispettivo delle spese di amministrazione,
generali e di manutenzione ordinaria, nonché una quota pari allo 0,50% annuo,
rapportato su base mensile, del valore locativo dell'alloggio stesso, fatta
eccezione per gravi e imprevisti problemi tempestivamente segnalati
dall'A.T.C..
18 - GESTIONI CONDOMINIALI
1. L'Agenzia
provvede all'amministrazione degli alloggi affidati in convenzione, a regime
condominiale.
2. E'
altresì tenuta a partecipare alle assemblee condominiali sia per la gestione ordinaria
che straordinaria; a versare agli amministratori di condominio le quote di
proprietà a carico della Città, risultanti dai preventivi-consuntivi,
regolarmente approvati in assemblea, nonché alle anticipazioni delle spese per
servizi ripetibili agli utenti morosi; alla verifica della fattibilità delle
opere ed alla congruità delle spese per gli interventi manutentivi straordinari
richiesti dall'amministratore e debitamente approvati secondo le norme di legge
in materia.
3. In caso
di interventi indifferibili ed urgenti su stabili in regime condominiale
amministrati da A.T.C., l'Agenzia informa immediatamente la Città e procede
tempestivamente all'esecuzione dei lavori deliberati dal condominio e, previa
autorizzazione della Città medesima, trattiene i relativi costi dall'attivo di
gestione, a meno di diversa copertura di spesa indicata dalla Città.
4. E'
inteso ratificato sin d'ora l'operato decisionale dell'Agenzia.
19
- COLLABORAZIONE DI A.T.C. NELLE VENDITE DI IMMOBILI COMUNALI DI E.R.P.
La Città di Torino può avvalersi della collaborazione
dell'A.T.C. per l'espletamento delle operazioni di natura tecnica preliminari
alla vendita, ai sensi della Legge 560/1993 e s.m.i., di immobili del
patrimonio comunale di E.R.P. amministrato dall'A.T.C. stessa (quali, ad
esempio: verifiche ed aggiornamenti catastali, frazionamenti, stesura di
regolamenti condominiali, ecc.), con riconoscimento all'Agenzia del relativo
specifico corrispettivo, preventivamente concordato.
20 - COLLABORAZIONE DI A.T.C. NELL'EVASIONE DELLE
PRATICHE PER I CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/1989
La Città di Torino, sulla base di regolamentazione in
atto separato, indicante tra l'altro il relativo corrispettivo, può avvalersi
della collaborazione dell'A.T.C. nell'evasione delle domande presentate da
cittadini invalidi per l'accesso al finanziamento regionale finalizzato
all'abbattimento delle barriere architettoniche in stabili privati, di cui alla
Legge 13/1989 ed alla vigente normativa in materia.
21 - COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE
1. La Città
di Torino, assumendone i relativi oneri, potrà chiedere ad A.T.C. di
collaborare ad iniziative a carattere cognitivo, sociale, formativo e culturale
nell'ambito dell'edilizia sociale e dei processi di riqualificazione urbana.
2. La Città
si riserva inoltre la facoltà di richiedere ad A.T.C. l'elaborazione, a carico
dell'Agenzia stessa, di dati disaggregati per singoli quartieri di E.R.P.S..
22 - RESPONSABILITA'
Il gestore terrà l'Amministrazione comunale indenne da
pretesa da parte di terzi conseguenti ad inadempimenti rispetto alle
obbligazioni assunte con la presente convenzione e dovrà, in relazione agli
stessi, rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi
ultimi durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o
miglioria.
23 - COPERTURA ASSICURATIVA
Il gestore garantisce la copertura assicurativa, a
spese della città, per mezzo di specifica polizza per la responsabilità civile
fabbricati e di copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici,
atti vandalici per tutta la durata della convenzione.
24. - AZIONI LEGALI E PROVVEDIMENTI ESTINTIVI
DELL'ASSEGNAZIONE
1. La Città
ai sensi dell'articolo 1704 del Codice Civile e 77 c.p.c., dà mandato con
rappresentanza all'Agenzia di promuovere le azioni legali volte alla tutela
possessoria e petitoria del patrimonio comunale affidato in concessione nonché quelle dirette ad esigere dagli
utenti, a qualunque titolo, i corrispettivi dovuti per canoni e spese accessorie,
ad eccezione dei giudizi in materia di assegnazione, annullamento, revoca e
decadenza.
2. La
trattazione delle vertenze, tanto attive che passive, comunque riguardanti
l'amministrazione e la tutela del patrimonio comunale affidato in concessione,
viene interamente assunta, sia in sede stragiudiziale che giudiziale,
dall'Agenzia fino alla definitiva conclusione. L'Agenzia promuove altresì le
necessarie azioni di sgombero nei confronti di occupanti senza titolo, sia per
quanto concerne gli alloggi che i locali adibiti ad usi diversi.
3. La Città
dà esecuzione alle decadenze dall'Assegnazione degli alloggi di E.R.P. siti sul
territorio comunale, demandando all'A.T.C. le ulteriori incombenze
organizzative connesse al recupero degli alloggi, quali l'inventario, il
trasloco e il deposito dei mobili, nonché l'eventuale vendita all'asta ed il
successivo trasferimento in discarica dei medesimi.
25 - CONTROLLI
1. La Città
si riserva di effettuare tutti i controlli, ritenuti necessari alla tutela dei
propri interessi patrimoniali, anche attraverso strumenti di controllo
predisposti da A.T.C. in corso di convenzione quali:
- carta
dei servizi
- bilancio
/ certificazione sociale
- certificazione
di qualità.
2. A tal
fine l'Agenzia deve garantire l'accesso alla documentazione ed ai beni
relativi.
26 - SPESE D'ATTO
Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti alla Convenzione
sono a carico della Città di Torino richiamate le agevolazioni fiscali previste
dalle leggi in vigore.
SERVIZI
AGGIUNTIVI DA PROPORRE/EVIDENZIARE CON NOTA/BROCHURE SEPARATA
1. Gli
assegnatari degli alloggi comunali affidati in gestione ad A.T.C. potranno
avvalersi dei seguenti servizi e facilitazione predisposte dall'Agenzia per il
proprio inquilinato:
- Ufficio del Difensore Civico che ha il
compito di tutelare gli utenti nei confronti dell'Agenzia stessa circa i
diritti Loro spettanti.
- Sportello Polifunzionale sito presso
A.T.C. a mezzo del quale avviene, di norma, il rapporto con l'Utenza. Tale
servizio verrà gradualmente inserito nell'ambito del costituendo "Contact
Center".
2. A.T.C.
è disponibile inoltre ad offrire i seguenti servizi:
- progettazione
architettonica ed impiantistica;
- denuncia
di fabbricati urbani ed al catasto terreni, all'ufficio del territorio;
- gestione
centrali di riscaldamento;
- corsi di
formazione sulla gestione di immobili di E.R.P.;
- attività
di consulenza e gestione di unità abitative e locali commerciali fuori ambito
E.R.P.;
- consulenza e gestione immobili a
destinazione particolare (residenze universitarie, per anziani e ecc.).
3. Per
i servizi di cui sopra, richiesti dal
Comune, le condizioni ed i compensi spettanti all'Agenzia saranno
preventivamente concordati tra le parti.
4. La Città
e l'Agenzia si riservano la possibilità di concordare sotto il profilo organizzativo
l'apertura di un proprio Ufficio presso la sede dell'altro Ente, facendosi
carico dei relativi costi.