Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale

Pubblica - Sport

Settore Convenzioni e Contratti 

 

       n. ord. 195

2009 03902/104

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 NOVEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 23 giugno 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

 

FURNARI Raffaella

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SILVESTRINI Maria Teresa

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 35 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - MANGONE Domenico - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri BONINO Gian Luigi - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSANO Luca - CUNTRO' Gioacchino - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - MORETTI Gabriele - PETRARULO Raffaele - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica - TEDESCO Giuliana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'A.T.C. DI TORINO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Tricarico.  

 

          Con atto in data 25 agosto 1999 venne stipulata la convenzione tra la Città e l'A.T.C. della Provincia di Torino, per la gestione in concessione del patrimonio immobiliare comunale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 1998 (mecc. 9808901/12).

          Tale convenzione venne quindi modificata con atto in data 13 luglio 2005, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 12264/012).

          La concessione aveva durata decennale con decorrenza dall'1 gennaio 1999 ed è quindi scaduta il 31 dicembre 2008. Richiamato l'articolo 2 della summenzionata convenzione, con nota in data 8 maggio 2008 la Città aveva comunicato all'A.T.C. l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di addivenire alla proroga di un anno della convenzione medesima.

          A seguito di vari incontri tra gli Uffici competenti dei due Enti interessati, si è giunti alla stesura condivisa dello schema, che si allega al presente provvedimento (allegato 1), il quale innova in diverse parti la convenzione vigente sulla base dei contenuti che vengono di seguito sintetizzati.

          Rispetto all'attuale regime di concessione, al fine di superare eventuali problematiche derivanti da diverse interpretazioni delle norme di natura giuridico-fiscale applicabili a tale regime, si ritiene necessario, per maggiore chiarezza, adottare il regime del mandato generale esclusivo ex articolo 1703 del Codice Civile.

          Attraverso tale regime la Città di Torino affida all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino la complessiva gestione del patrimonio immobiliare a prevalente destinazione di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco allegato (allegato 2).

          La convenzione include sia i locali ad uso abitativo, sia quelli adibiti ad uso diverso dall'abitazione. L'A.T.C. fornirà trimestralmente elenco delle unità immobiliari libere a destinazione non residenziale.

          Con riferimento a questi ultimi, l'ATC è preposta, all'individuazione del conduttore, alla determinazione del canone dovuto nel rispetto dei vincoli posti dalla Legge in vigore, al rinnovo contrattuale alla scadenza del contratto ed all'autorizzazione al subentro.

          Rientrano altresì nell'oggetto della convenzione oggetto del presente provvedimento anche gli alloggi già appartenuti agli ex Istituti Autonomi di Assistenza e Beneficenza, successivamente acquisiti al patrimonio della Città.

          Ai fini di quanto sopra, per quanto concerne tutta l'attività negoziale e per l'espletamento delle attività materiali non direttamente svolte dall'A.T.C., la Città, con la convenzione oggetto del presente provvedimento, conferisce procura e mandato generale esclusivo ex articolo 1703 Codice Civile all'Agenzia, che accetta, per il compimento di tutti gli atti utili alla gestione del patrimonio affidato.

          Il mandato di cui sopra, viene conferito con rappresentanza ai sensi del combinato disposto degli articoli 1704 e 1387 Codice Civile, ad esclusione delle attività manutentive, sia in ragione della specifica rilevanza che la spendita del nome del mandante assume rispetto ai terzi per alcune delle attività affidate in gestione, data la prevalente destinazione ad Edilizia Residenziale Pubblica del patrimonio di che trattasi, sia in ragione dei diversi regimi normativi e fiscali cui mandante e mandatario sono sottoposti.

          La Città affida in gestione all'Agenzia, alle medesime condizioni di cui alla convenzione oggetto del presente provvedimento, tutti gli altri immobili acquisiti successivamente, destinati alle finalità dell'E.R.P., che l'Agenzia si riserva di accettare con proprio atto deliberativo, fatte salve diverse decisioni della Città stessa, adottate con specifici provvedimenti deliberativi.

          Viene in parte confermata l'impostazione vigente, secondo la quale i proventi effettivamente incassati, derivanti dalla gestione ed al netto dei costi, potranno, in parte o nella loro totalità, su richiesta della Città, essere corrisposti a quest'ultima.

          Tuttavia, viene precisato che tale procedura potrà applicarsi relativamente ai soli immobili non soggetti alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 46/1995 e s.m.i., mentre, per quanto riguarda gli immobili soggetti alle disposizioni di tale Legge, ovvero gli alloggi e relative pertinenze destinati all'edilizia residenziale pubblica, i proventi effettivamente incassati determinati con le modalità di cui sopra dovranno essere destinati alle finalità di cui all'articolo 25 della Legge 513/1977, con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio abitativo pubblico. Tale eccedenza dovrà essere contabilizzata nella Gestione Speciale prevista dall'articolo 10 del D.P.R. 1036/1972, e potrà quindi essere versata da A.T.C. alla Città, che provvederà a versarla successivamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso l'A.T.C. competente per territorio, così come prescritto dalle normative sopra indicate. In alternativa detto versamento potrà essere effettuato, su richiesta della Città, direttamente dall'A.T.C., restando nella disponibilità della Città medesima per gli utilizzi e nei modi sopra indicati.

          Significative novità vengono apportate all'impianto contabile della nuova convenzione, in particolare:

-        viene ridefinito il modello di rendicontazione da parte dell'A.T.C.;

-        vengono ridefiniti gli obblighi dell'A.T.C. in materia di analisi della morosità;

-        vengono stabiliti tempi e modalità di monitoraggio sull'andamento della gestione.

          In merito alla rendicontazione, viene superata l'attuale impostazione basata sul principio "di cassa" sostituita da un modello di contabilizzazione in termini "di competenza", in linea con i normali sistemi contabili aziendali, che adottano il principio della partita doppia. Il nuovo schema di rendiconto (schema "A"), allegato al presente provvedimento (allegato 3), è pertanto redatto in termini di competenza (costi e ricavi riferiti all'anno oggetto di rendicontazione) con l'introduzione di specifiche poste contabili rettificative dei ricavi, al fine di dedurre da questi gli incassi riferiti ai ricavi di competenza dell'esercizio ma non ancora contabilizzati alla data di chiusura dell'esercizio stesso e di aggiungervi gli incassi nell'esercizio derivanti da ricavi di competenza di anni precedenti.

          In relazione alla morosità sono stati predisposti due nuovi schemi "B" e "C" (allegati 4 e 5) di analisi, che l'A.T.C. dovrà fornire alla Città, contenenti in uno le componenti della morosità consolidata al 31 dicembre dell'esercizio e nell'altro l'andamento della morosità nel corso degli ultimi anni.

          In caso di accertata morosità, l'Agenzia dovrà tempestivamente promuovere le azioni atte al recupero dei crediti scaduti nei confronti del conduttore moroso, avvalendosi di ogni mezzo ex lege previsto e la Città conferisce perciò all'Agenzia rappresentanza processuale ex articolo 77 Codice Procedura Penale.

          La morosità consolidata, secondo lo schema sopra menzionato, terrà conto dei mancati incassi nell'esercizio su ricavi di competenza dell'esercizio medesimo, e degli incassi nell'esercizio su ricavi di competenza di esercizi precedenti; l'A.T.C. si impegna inoltre a fornire una relazione allegata al Rendiconto della gestione contenente un'analisi circa l'andamento sulla consistenza della morosità e la quantificazione e la descrizione degli interventi (es: procedure interne finalizzate al recupero, azioni legali ecc.) esperiti in corso d'anno al fine di recuperare la morosità colpevole e i relativi risultati conseguiti.

          Ulteriori significative novità introdotte nel nuovo schema convenzionale riguardano:

-        il servizio di manutenzione programmata;

-        gli interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

          Per tutto il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna a sviluppare, di concerto con la Città, un "Programma di Manutenzione", ovvero progettare e programmare gli interventi manutentivi con l'obiettivo di offrire la "manutenzione come servizio progettato, gestito nel tempo e controllato"; si vuole cioè superare il concetto di attività costituita unicamente da interventi riparativi, isolati ed episodici, adottando il criterio di attività programmatoria svolta continuativamente nel tempo, a fini preventivi e correttivi, basata su una capacità previsionale e organizzativa ed affrontata secondo le logiche del servizio, avendo come compito principale quello di conoscere, di prevedere, di programmare, di prevenire, di controllare.

          A tal proposito verranno quindi costituite, di concerto con A.T.C., più "banche dati", cioè un sistema informativo in grado di fornire una mappatura degli immobili e delle singole unità immobiliari con vari livelli di analisi (geometrico-dimensionale, tipologica-costruttiva, tecnologica, dello stato di degrado e delle cause di obsolescenza, delle esigenze e necessità); al riguardo verrà utilizzato il "know how" dell'Agenzia, adattando ed integrando il sistema già in uso presso quest'ultima per il suo patrimonio, contenendo in tal modo i costi ed ottenendo il massimo dei benefici possibili.

          Le informazioni acquisite, che verranno continuamente aggiornate, consentiranno lo sviluppo di un servizio di gestione e manutenzione basato sulla pianificazione organica e la diagnosi precisa dello stato degli immobili, rispondente a varie "strategie manutentive" quali ad esempio:

-        manutenzione "a guasto" e di emergenza, quando non è possibile prevedere né periodicità di guasto né periodicità d'ispezione;

-        manutenzione predittiva, cioè attuabile nel momento di effettiva necessità, da attuarsi con ispezioni o regolare assistenza pre-programmate, svolte con tempistica periodicamente prestabilita, allo scopo di conservare le caratteristiche operative e funzionali degli impianti e delle infrastrutture;

-        manutenzione preventiva o programmata, nei casi, cioè, in cui è possibile individuare la frequenza del guasto con una precisione attendibile in funzione della ciclicità con cui si presenta, od in quei casi che, indipendentemente dallo stato di degrado, prevedono e richiedono una periodicità di controllo fissa in funzione di prescrizioni di normative legislative o di contratto (impianti), ed ancora nei casi in cui è necessario predisporre degli interventi indispensabili al decoro ed allo stato di preservazione e conservazione del bene immobile;

-        manutenzione di opportunità, ovvero l'esecuzione di specifici interventi manutentivi congiuntamente ad attività di monitoraggio e diagnosi in previsione di altri interventi, ottimizzando così i costi e perseguendo delle economie di scala; si può considerare, per la peculiarità, che ne facciano parte sia interventi programmabili che di urgenza.

          Per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o adeguamento alla normativa vigente degli edifici di tutto il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna a:

-        predisporre e trasmettere, ogni anno alla Città, un'analisi del fabbisogno con la relativa previsione di spesa, programmata nel triennio, in base alla scala di priorità ed aggiornata annualmente;

-        individuare e segnalare alla Città, specificandone le motivazioni, gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica degli inquilini e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc..

          Gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o adeguamento alla normativa vigente degli edifici saranno finanziati con risorse comunali, con fondi regionali, con mutui o con le disponibilità della Gestione Speciale. L'Agenzia, ove accetti detto incarico, che dovrà essere oggetto di appositi atti di affidamento, attuerà gli interventi nell'ambito di specifici programmi annuali o pluriennali, predisposti di concerto con l'Amministrazione Comunale. Nel caso di programmi finanziati con disponibilità della Gestione Speciale (ex articolo 10 D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1036 e s.m.i.), i criteri di intervento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari saranno fissati sulla base delle effettive disponibilità contabilizzate nella gestione speciale stessa, acquisita la necessaria autorizzazione regionale.

          Le prestazioni, relativamente agli interventi soggetti a procedura dei Lavori Pubblici, dovranno essere eseguite dall'A.T.C. nel pieno rispetto delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutte le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.

          I programmi di intervento che prevedono l'adeguamento normativo od il recupero di complessi edilizi, concordati previamente con la Città, dovranno essere comunicati all'inquilinato.

          In riferimento alla messa in disponibilità degli alloggi di risulta i nuovi accordi prevedono che l'Agenzia trasmetta alla Città, per l'assegnazione, gli alloggi comunali disponibili, entro una settimana dall'acquisizione di tali unità e che provveda a rendere assegnabili gli immobili con carenze manutentive entro tre mesi dalla messa in disponibilità, elevabili a quattro in caso di rilevanti interventi di manutenzione straordinaria.

          Qualora l'Agenzia non trasmetta al Comune la disponibilità dei predetti alloggi entro i tempi sopra indicati, per tutto il tempo eccedente, è tenuta a dedurre dalle spese addebitate alla Città il corrispettivo delle spese di amministrazione, generali e di manutenzione ordinaria, nonché una quota pari allo 0,50% annuo, rapportato su base mensile, del valore locativo dell'alloggio stesso, fatta eccezione per gravi e imprevisti problemi tempestivamente segnalati dall'Agenzia medesima.

          E' previsto che la nuova convenzione abbia, come la precedente, una durata decennale; questa decorrerà dal 1° gennaio 2010; è fatta salva la riserva per la Città di escludere dalla gestione dell'Agenzia, con un preavviso di 12 mesi, immobili che la Città stessa intenda, per qualsiasi ragione, gestire in altra forma; l'eventuale esclusione, per i primi tre anni, non potrà in ogni caso eccedere il 20% del patrimonio amministrato, al fine di limitare l'incidenza dei costi fissi sugli immobili comunali che l'Agenzia continuerebbe ad amministrare.

          La Città affiderà in gestione all'Agenzia, alle medesime condizioni di cui alla convenzione oggetto del presente provvedimento, tutti gli altri immobili acquisiti successivamente e destinati alle finalità dell'E.R.P., che l'Agenzia stessa si riserverà di accettare con proprio atto deliberativo, fatte salve diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, da adottarsi con specifici provvedimenti deliberativi.      

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1)      di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1 - n.             ) da stipularsi con l'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino con sede in Torino, corso Dante 14, codice fiscale 00499000016, per la gestione del patrimonio immobiliare comunale, oltre ai relativi allegati: elenco degli immobili amministrati alla data del 13 maggio 2009 (all. 2 - n.           ); schema di rendiconto della gestione (schema "A") (all. 3 - n.           ); schema di rendiconto della morosità consolidata al 31 dicembre dell'esercizio (schema "B") (all. 4 - n.            ); schema di analisi dell'andamento della morosità negli anni (schema "C") (all. 5 - n.            );

2)      di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale, redatto sulla base dello schema di cui al punto 1), autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

PER L'AMBIENTE E PER LA CASA

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SETTORE

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

NUOVE OPERE

F.to Scavino

 

IL DIRIGENTE SETTORE

CONVENZIONI E CONTRATTI

F.to Fonseca

 

IL DIRIGENTE SETTORE

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA MANUTENZIONE

F.to Boccardo

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

         Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE.

 

L'anno duemilanove ed allì ..................... del mese di ......................................... in Torino, nei locali del Municipio in Piazza Palazzo di Città n. 1.

Avanti me, Dottor ................................................................................., Segretario Generale della Città di Torino, senza l'assistenza dei testi per avervi i comparenti rinunciato, fra loro d'accordo e con il mio consenso;

sono presenti i Signori:

- ........................................................., nato a ...................................... il ................................. domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di .......................... in rappresentanza del "COMUNE DI TORINO" Ente di diritto pubblico (in seguito per brevità denominato anche "Città"), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale e partita IVA 00514490010,

con i poteri per quanto infra in forza di delega in data .........................  a norma degli articoli ................. del Regolamento dei Contratti Municipali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data ........................................, meccanografico n. ......................................, esecutiva dal ................................., quale delega in originale si allega al presente atto sotto la lettera ".........",

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale ??????????. N. ???. (meccanografico n. ???????..) esecutiva  dal ???????????, che si allega al presente atto sotto la lettera " ??.."

da una parte

- .............................................................................., nato a ......................................... il ........................, domiciliato presso .........................................................................................., il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ............................................................... dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, A.T.C., C.so Dante 14, Torino, codice fiscale .................................,

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ......................... che, per estratto autenticato da me Notaio in data ..................................., rep. N. .............................., si allega al presente atto sotto la lettera "......";

dall'altra parte,

Detti comparenti, della cui personale identità io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

 

1 - OGGETTO

1.       La Città di Torino affida, nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive pattuizioni, all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (in seguito denominata Agenzia), che accetta, la complessiva gestione del patrimonio immobiliare a prevalente destinazione di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco allegato (all. ?. ).

2.       La convenzione include sia i locali ad uso abitativo, sia quelli adibiti ad uso diverso dall'abitazione. L'A.T.C. fornisce trimestralmente elenco delle unità immobiliari libere a destinazione non residenziale.

3.       Con riferimento a questi ultimi, l'A.T.C. è preposta, all'individuazione del conduttore, alla determinazione del canone dovuto nel rispetto dei vincoli posti dalla Legge in vigore, al rinnovo contrattuale alla scadenza del contratto ed all'autorizzazione al subentro.

4.       Rientrano altresì nell'oggetto della presente convenzione anche gli alloggi già appartenuti agli ex Istituti Autonomi di Assistenza e Beneficenza, successivamente acquisiti al patrimonio della Città.

5.       Ai fini di quanto sopra, per quanto concerne tutta l'attività negoziale e per l'espletamento delle attività materiali non direttamente svolte dall'A.T.C., il Comune, con il presente atto, conferisce procura e mandato generale esclusivo ex articolo 1703 del Codice Civile all'Agenzia, che accetta, per il compimento di tutti gli atti utili alla gestione del patrimonio affidato.

6.       Il mandato di cui al comma precedente, viene conferito con rappresentanza ai sensi del combinato disposto degli articoli 1704 e 1387 del Codice Civile, ad esclusione delle attività manutentive, sia in ragione della specifica rilevanza che la spendita del nome del mandante assume rispetto ai terzi per alcune delle attività affidate in gestione, data la prevalente destinazione ad Edilizia Residenziale Pubblica del patrimonio di che trattasi, sia in ragione dei diversi regimi normativi e fiscali cui mandante e mandatario sono sottoposti.

 

2 - ESTENSIONE DELL'OGGETTO

La Città affida in gestione all'Agenzia, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione, tutti gli altri immobili acquisiti successivamente, destinati alle finalità dell'E.R.P., che l'Agenzia si riserva di accettare con proprio atto deliberativo, fatte salve diverse decisioni della Città stessa, adottate con specifici provvedimenti deliberativi.

 

3 - RIDUZIONE EVENTUALE DELL'OGGETTO

1.       La Città si riserva di escludere dalla gestione dell'Agenzia, con un preavviso di 12 mesi, salvo diverse intese tra le parti, immobili che intenda, per qualsiasi ragione, gestire in altra forma.

2.       Qualora la Città richieda la disponibilità di immobili liberi il preavviso è ridotto a 30 giorni.

3.       Per i primi tre anni l'esclusione non potrà in ogni caso eccedere il 20% del patrimonio affidato in gestione.

4.       La Città si riserva altresì la facoltà di chiedere alloggi per la gestione diretta della mobilità dell'utenza.

 

4 - CESSIONI IMMOBILIARI

1.       Le cessioni immobiliari, effettuate in attuazione dei piani di vendita elaborati dalla Città, comportano l'automatica esclusione degli immobili ceduti dal mandato gestorio di cui alla presente convenzione, fatto salvo il permanere dei compiti demandati ad A.T.C. per l'amministrazione degli immobili a regime condominiale.

2.       Fino all'intervenuta cessione, l'A.T.C. permane altresì competente nella gestione anche dei locali inseriti nei piani di vendita ed, in particolare, nelle locazioni di detti locali, qualora si rendessero liberi.

 

5 - DOCUMENTAZIONE

La Città si impegna a fornire per gli immobili oggetto della convenzione tutta la documentazione attinente disponibile, secondo le previsioni di legge e di regolamento.

 

6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICATE NEI RAPPORTI CON UTENTI

1.       Le condizioni, i canoni e quant'altro contrattualmente definito con gli utenti è determinato nel rispetto delle normative vigenti ed in analogia a quanto applicato per la gestione del patrimonio dell'Agenzia.

2.       Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e le norme del Codice Civile in materia.

3.       Per quanto non espressamente regolamentato né dalla presente convenzione né dalla vigente normativa in materia la Città comunicherà specifiche indicazioni e disposizioni gestionali.

 

7 - DURATA

1.       La gestione avrà durata decennale con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ed è valida sino al 31 dicembre 2019.

2.       Qualora le parti non pervengano, entro il 31 dicembre 2019, alla definizione di nuova convenzione entro tale termine, si conviene che la presente sia prorogata con provvedimento amministrativo, per il minimo di un anno, alla cui scadenza si intenderà risolta di diritto.

3.       Le parti si riconoscono reciproca facoltà di recesso unilaterale con preavviso almeno di 12 mesi con l'impegno di rispettare, comunque, la scadenza dell'esercizio finanziario.

 

8 - ASPETTI ECONOMICI

1.       Con riferimento ai soli immobili non soggetti alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., i proventi effettivamente incassati, derivanti dalla gestione ed al netto dei costi, potranno, in parte o nella loro totalità, su richiesta della Città, essere corrisposti a quest'ultima.

2.       Per quanto riguarda invece gli alloggi soggetti alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., i proventi effettivamente incassati determinati con le modalità di cui sopra sono destinati alle finalità di cui all'articolo 25 Legge 513/1977 con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio abitativo pubblico.

3.       Tale eccedenza dovrà essere contabilizzata in Gestione Speciale ex articolo 10 D.P.R. 1036/1972, e potrà essere versata da A.T.C. alla Città che provvederà a versarla successivamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato c/o l'A.T.C. competente per territorio.

4.       In alternativa detto versamento potrà essere effettuato su richiesta del Comune, direttamente dall'A.T.C., restando nella disponibilità della Città per gli utilizzi e nei modi sopra indicati.

5.       Con riferimento agli immobili acquistati e recuperati con utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 8 della Legge 15 febbraio 1980 n. 25 ed all'articolo 5 della Legge 23 dicembre1986 n. 899, fino all'estinzione dei mutui accesi per la loro realizzazione, i proventi, determinati secondo quanto previsto al comma 2,  potranno essere versati alla Città con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui medesimo comma.

6.       L'eventuale attivo di gestione relativo agli alloggi ex IPAB sarà oggetto di rendicontazione separata e verrà utilizzato in primo luogo per interventi di manutenzione straordinaria su detti immobili, qualora necessari, e la restante parte versata alla Città.

7.       I costi di cui al presente articolo sono quelli di:

-        Amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare riconosciute al gestore (di cui all'articolo 11, comma 6, lett. b ) - quota b) articolo 19 D.P.R. 1035/1972 - determinata in sede di assestamento al Bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione A.T.C..

-        Manutenzione ordinaria.

-        Anticipazione dei servizi ripetibili.

-        Oneri fiscali.

-        Accantonamento al fondo per l'edilizia dello 0,50% del valore locativo.

-        Oneri assicurativi.

-        Qualsiasi genere di costo che il mandatario sosterrà ed anticiperà per conto della Città purché preventivamente autorizzato dalla stessa.

-        Spese per procedimenti legali.

8.       Partite contabili riferite a rapporti diversi di cui alla presente convenzione potranno essere dedotte dall'attivo di gestione esclusivamente a seguito di formale autorizzazione della Città medesima.

9.       La Città si riserva la facoltà di concordare in via preventiva, ogni anno, con l'Agenzia il livello di spesa, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria.

 

9 - FISCALITA'

1.       L'Agenzia si impegna a calcolare le somme dovute a titolo di I.C.I. sugli immobili di proprietà della Città siti in altri Comuni secondo le cadenze previste dalla normativa vigente, sulla base dei dati catastali e di ogni altro elemento utile per la determinazione dell'imposta fornito dalla Città stessa, che provvederà a dare le opportune comunicazioni sulle variazioni del patrimonio gestito a seguito di vendite od acquisizioni.

2.       L'Agenzia provvederà a versare alla Città la somma necessaria per il pagamento dell'I.C.I. ai singoli Comuni.

3.       La Città provvederà a verificare periodicamente ed a comunicare tempestivamente all'A.T.C. disposizioni in merito al trattamento fiscale della gestione degli immobili.

 

10 - INTESTAZIONE UTENZE

L'Agenzia procederà a volturare a nome del Comune le utenze per servizi a rete e riscaldamento che saranno domiciliate, ai fini del pagamento, presso l'A.T.C. mandataria.

 

11 - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

1.       L'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino provvederà a presentare un rendiconto annuale della gestione del patrimonio comunale affidato ai sensi della presente Convenzione, denominato "Rendiconto della gestione", redatto secondo il modello allegato (All.     ), dettagliato sulla base del piano dei conti dell'A.T.C. e adattato alle esigenze conoscitive della Città di Torino. Sulla base di specifiche esigenze, finalizzate a garantire la migliore comprensione dell'andamento della gestione, la Città di Torino potrà concordare con l'A.T.C. modifiche e/o integrazioni dello schema generale di rappresentazione individuato.

2.       Il Rendiconto della gestione dovrà essere redatto per ciascuna tipologia di gestione affidata all'A.T.C. Torino riportando in una specifica colonna finale i totali per ciascuna voce di ricavo o di costo e quindi il risultato complessivo della gestione.

3.       Il Rendiconto sarà trasmesso alla Città e all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, anteriormente all'approvazione del bilancio dell'A.T.C. e comunque entro il 20 giugno. Successivamente, entro 10 giorni dall'approvazione, sarà trasmessa la versione definitiva in merito alla quale la Città di Torino potrà richiedere eventuali chiarimenti  a cui A.T.C è tenuta a dare riscontro con tempestività.

4.       Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'A.T.C. presenta alla Città di Torino il Preventivo della gestione per l'anno successivo, redatto secondo lo schema del Rendiconto della gestione. Eventuali variazioni significative rispetto a tale preventivo intervenute in data successiva al 31 ottobre e anteriormente alla data di approvazione del bilancio di previsione della Città, dovranno essere tempestivamente comunicate.

5.       Entro il 31 ottobre di ciascun anno, e contestualmente alla presentazione del Preventivo per l'anno successivo, l'A.T.C. e la Città di Torino effettueranno una verifica congiunta dell'andamento della previsione per l'anno in corso; di tale verifica sarà redatto specifico verbale.

6.       I valori inclusi nel Rendiconto della gestione di cui al comma 1 sono individuati secondo il principio contabile della competenza (costi e ricavi riferiti all'anno oggetto di rendicontazione) con le seguenti specificazioni:

-        ai fini del calcolo del risultato di gestione i ricavi sono ridotti del valore delle poste contabilizzate e non ancora incassate alla data di chiusura dell'esercizio stesso. Tale valore costituirà accantonamento ad uno specifico fondo denominato "Fondo rettifica ricavi". In ciascun esercizio il risultato economico della gestione sarà influenzato dalla movimentazione in utilizzo e accantonamento del Fondo rettifica ricavi. Per il primo anno di applicazione del nuovo modello di rendicontazione  l'avanzo di gestione includerà il valore degli incassi riferiti ai ricavi contabilizzati negli esercizi precedenti;

-        le perdite per canoni e spese a carico assegnatari non riscosse e dichiarate inesigibili dalla Città di Torino sono indicate in una specifica riga del rendiconto; sarà cura di A.T.C. fornire il dettaglio, per nominativo, di tali crediti con riferimento sia alle morosità incolpevoli sia ai crediti inesigibili conseguenti all'esito negativo delle procedure di Legge per il recupero;

-        le Spese generali e di  amministrazione a carico della Città sono determinate secondo lo schema sotto riportato, che dovrà essere allegato al Rendiconto della gestione.

Le spese generali e di amministrazione a carico della Città potranno subire un incremento annuo in misura non superiore al 75% dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo registrato nel periodo; eventuali incrementi superiori dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dalla Città.

Per l'esercizio relativo all'anno 2010 dette spese generali e di amministrazione saranno determinate con riferimento alle relative spese risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007 con l'eventuale incremento nella misura massima del 75% dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo registrato nel periodo.

 

1)

+

spese generali

2)

+

costo personale per amministrazione stabili

3)

+

spese generali attribuite a m/o

4)

+

costo personale attribuito a m/o

5)

=

TOTALE SPESE

6)

totale vani gestiti da ATC

7)

numero di mesi/anno

8)

=

Quota B (Totale vani gestiti da ATC/12mesi)

9)

   X

Numero vani gestiti da ATC al 31/12 per 12 mesi

10)

 =

Quota B FATTURATA

11)

   X

IVA 20%

12)

=

TOTALE FATTURATO

 

7.       Su richiesta della Città di Torino, A.T.C. si impegna a fornire i dettagli eventualmente necessari ad analizzare le voci di spesa indicate nello schema sopra riportato.

 

12 - MOROSITA'

1.       L'Agenzia è tenuta ad esigere dagli assegnatari i corrispettivi dovuti per canoni e spese accessorie.

2.       Ai fini della verifica sulla situazione della morosità, l'A.T.C. fornirà contestualmente al Rendiconto della gestione, e quindi in bozza entro il  20 giugno  e in versione definitiva entro  10 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, gli schemi di rendicontazione rappresentati in allegato (All. ?. e ?.).

3.       In caso di accertata morosità, l'Agenzia dovrà tempestivamente promuovere le azioni atte al recupero dei crediti scaduti nei confronti del conduttore moroso, avvalendosi di ogni mezzo ex lege previsto. Il Comune conferisce perciò all'Agenzia rappresentanza processuale ex articolo 77 c.p.c..

4.       L'A.T.C. si impegna a fornire una relazione allegata al Rendiconto della gestione, contenente:

-        un'analisi circa l'andamento sulla consistenza della morosità individuata ai sensi dei commi 2 e 3;

-        la quantificazione e la descrizione degli interventi (es.: procedure interne finalizzate al recupero, azioni legali ecc.) esperiti in corso d'anno al fine di recuperare la morosità colpevole ed i relativi risultati conseguiti; sarà facoltà del Comune di Torino concordare con A.T.C. la predisposizione di ulteriori analisi di dettaglio (es.: analisi della morosità per fascia di debito e/o per anno di formazione) utili e necessarie a definire eventuali politiche di gestione della morosità medesima.

 

13 - FONDO SOCIALE

La gestione del Fondo Sociale erogato dalla Regione rientra tra le attività demandate  all'Agenzia, nell'ambito della presente convenzione, ma per lo svolgimento di tale attività sarà preventivamente pattuito apposito e specifico compenso.

 

14 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1.       Nell'ambito della manutenzione ordinaria l'Agenzia provvede a che gli interventi indifferibili ed urgenti siano avviati immediatamente e comunque non oltre 24 ore dalla segnalazione dell'inquilino anche in deroga al tetto di spesa di cui all'articolo stabilito dalla Città.

2.       La Città affida all'A.T.C. l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, anche ai fini della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., nonché di tutti gli altri impianti, richiamate in proposito le normative vigenti.

 

15 - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1.       Per tutto il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna a sviluppare, di concerto con la Città, un "Programma di  Manutenzione" ovvero progettare e programmare gli interventi manutentivi con l'obiettivo di offrire la "manutenzione come servizio progettato, gestito nel tempo e controllato" cioè, da attività intesa semplicemente come esecuzione di interventi riparativi, isolati ed episodici, ad attività programmatoria svolta, continuativamente nel tempo, a fini preventivi e correttivi, basata su una capacità previsionale e organizzativa e affrontata secondo le logiche del servizio, avendo come compito principale quello di conoscere, di prevedere, di programmare, di prevenire, di controllare.

2.       Occorre pertanto creare un "sistema informativo (know-how organizzativo)" per la gestione della manutenzione che risulti essere uno strumento di supporto operativo e decisionale costituito da:

-        Banche dati (informatizzazione e mappatura degli immobili - unità immobiliari): creazione di anagrafi tecniche degli immobili - unità immobiliari che contengano:

-        analisi geometrico dimensionale;  

-        analisi tipologico costruttiva; 

-        analisi tecnologica;   

-        analisi dello stato di degrado ed individuazione delle cause di obsolescenza;  

-        elaborazione di check-list requisiti-prestazioni (esigenze-necessità), verifiche e controlli periodici della statica-strutturale e degli adeguamenti impiantistici.

A tale banca dati faranno riferimento le informazioni di ritorno desunte dagli interventi eseguiti e dai sopralluoghi di monitoraggio, al fine di predisporre l'aggiornamento e le modifiche al piano di manutenzione;

-        Procedure e funzioni: creazione di un sistema integrato finalizzato ad organizzare, utilizzare ed aggiornare le informazioni acquisite nelle banche dati, necessarie per lo sviluppo di un servizio di gestione e manutenzione quali:

-        pianificazione organica della manutenzione: programmazione e progettazione degli interventi manutentivi - individuazione ed impostazione di ottimali "strategie manutentive";   

-        report periodici delle attività di manutenzione e analisi dei dati;  

-        aggiornamento periodico delle check-list e delle banche dati;  

-        gestione dei risultati raggiunti;  

-        definizione del ruolo dei servizi diagnostici e il tipo di informazione che da questi deve provenire, al fine di conoscere, rispetto a standard di qualità prefissati, lo stato prestazionale degli immobili;

 

-        affermazione del ruolo e contenuti delle informazioni di ritorno dai controlli e dagli interventi manutentivi. 

3.       Tale "programma di manutenzione" dovrà quindi prevedere l'adozione delle "strategie manutentive". Queste ultime si riferiscono al quadro nel quale vengono prese le decisioni riguardanti la manutenzione e si possono sommariamente tradurre in:   

a)       manutenzione a guasto e di emergenza;

b)       manutenzione preventiva predittiva;

c)       manutenzione preventiva o programmata;

d)       manutenzione di opportunità.

4.       Quanto di cui al precedente comma al  fine di consentire:  

-        l'elaborazione di un piano complessivo di manutenzione che accorpi i singoli piani di manutenzione dei diversi siti e che possa consentire la conoscenza di tutte le lavorazioni realizzate, di quelle in corso e di quelle da realizzare;           

-        predisposizione anticipata di una modulistica di intervento per le lavorazioni più complesse la cui realizzazione necessità di specifiche indicazioni tecniche e normative;

-        facile gestione delle lavorazioni rispetto alla tempistica degli interventi e alla modalità di esecuzione.

5.       Con cadenza annuale, in concomitanza della presentazione del Preventivo di Gestione (31 ottobre), la Città, congiuntamente all'A.T.C., procederà alla verifica sullo stato di attuazione del sistema per la gestione della manutenzione, di cui al presente articolo.

 

16 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON DISPONIBILITÀ DELLA GESTIONE SPECIALE, CON RISORSE COMUNALI, CON MUTUI O CON FINANZIAMENTI REGIONALI

A)      Interventi Di Ristrutturazione, Recupero e Manutenzione Straordinaria

1.       Per tutto il patrimonio comunale gestito, l'A.T.C. s'impegna, in osservanza ai contenuti del servizio di manutenzione programmata, a:

I.       predisporre e trasmettere, ogni anno alla Città, un'analisi del fabbisogno di manutenzione straordinaria, recupero o adeguamento alla normativa vigente degli edifici di cui trattasi, ritenuti necessari, con la relativa previsione di spesa, programmata nel triennio, in base alla scala di priorità ed aggiornata annualmente;          

II.      individuare e segnalare alla Città,  all'interno di tale fabbisogno, specificandone le motivazioni, gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica degli inquilini e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc..

2.       La Città si riserva la facoltà di incaricare l'Agenzia ad effettuare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di Ente attuatore (Stazione Appaltante Delegata) ed in particolare, l'incarico per la progettazione, affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, collaudo, verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie individuate.

3.       Gli interventi stessi saranno finanziati con risorse comunali, con fondi regionali, con mutui o con le disponibilità della gestione speciale. L'Agenzia, ove accetti detto incarico, che dovrà essere oggetto di appositi atti di affidamento, attuerà gli interventi nell'ambito di specifici programmi annuali o pluriennali, predisposti di concerto con il Comune. Nel caso di programmi finanziati con disponibilità della gestione speciale (ex articolo 10 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e s.m.i.), i criteri di intervento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari sono fissati sulla base delle effettive disponibilità contabilizzate nella gestione speciale stessa, acquisita la necessaria autorizzazione regionale.

4.       Per quanto riguarda i progetti finanziati con i fondi derivanti dalla Gestione Speciale ex articolo 10 D.P.R. n. 1036/1972, dalla Legge n. 179/1992 e dai contributi vari regionali, si richiama il Regolamento 4 aprile 1995, n. 2 per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato dalla Regione Piemonte e promulgato con D.P.G.R.  n. 2/R del 14 aprile 2000 ed in particolare la disposizione che prevede il riconoscimento all'A.T.C., per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, dell'aliquota variabile da un minimo del 13,00% ad un massimo del 19%, a seconda delle categorie di intervento e degli importi di realizzazione, comprensiva delle spese ed oneri per il collaudo, nonché dell'ulteriore rimborso spese pari all'aliquota compresa tra il minimo del 2,20% ed il massimo del 3% ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento.

5.       I progetti e l'esecuzione dei lavori finanziati con i suddetti fondi, dovranno riportare il parere favorevole della Commissione Tecnica Consultiva ex articolo 21 comma 2 Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 11.

6.       Per quanto riguarda i progetti finanziati con le disponibilità derivanti dai mezzi straordinari del bilancio comunale o tramite mutui ordinari, si riconosceranno all'A.T.C. le aliquote previste dall'articolo 1 comma 1-b1) del D.P.G.R. 2/R del 14 aprile 2000.

7.       Tali prestazioni, relativamente agli interventi soggetti a procedura dei Lavori Pubblici, dovranno essere eseguite dall'A.T.C. nel pieno rispetto delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutte le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici; in particolare si richiamano le normative seguenti:  

-        Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e suo regolamento di attuazione;   

-        Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) disposizioni contenute nella normativa vigente in tema di lavori pubblici.

8.       Il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., degli articoli 7, 8 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., dell'articolo 89 comma c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dell'opera, saranno nominati dall'A.T.C. nella sua qualità di soggetto attuatore.

9.       Il collaudo delle opere sarà eseguito a termini di legge. Per tutte le opere finanziate con proprie risorse la Città si riserva di individuare il collaudatore finale od in corso di opera, che dovrà essere nominato dall'A.T.C. nella sua qualità di soggetto attuatore.

10.     Inoltre, nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente, l'A.T.C. s'impegna a:

a.       sottoporre, durante le fasi di redazione dei progetti preliminari, definitivi/esecutivi degli interventi, con adeguato anticipo, al Settore Tecnico Edilizia Abitativa Pubblica della Città, le proposte e le scelte progettuali effettuate, affinché queste ultime possano essere preventivamente verificate ed approvate dalla Città. La Città, pertanto, si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ed a tal fine l'A.T.C. garantisce l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi;      

b.       tenere la contabilità dei lavori eseguiti, verbali, stati di avanzamento lavori, certificati e collaudi o certificati di regolare esecuzione. Più precisamente trasmettere, in occasione di ogni Stato Avanzamento Lavori, unitamente alla richiesta di autorizzazione al prelievo dei fondi, la seguente documentazione, come da modelli preventivamente approvati dalla Città:    

-        Relazione sullo stato di attuazione dell'intervento;    

-        Tabella riepilogativa S.A.L.;  

-        Comunicare, al Settore Tecnico Edilizia Abitativa Pubblica Manutenzione della Città, le eventuali sospensioni e/o proroghe dei tempi contrattuali previsti per l'esecuzione dei lavori.

11.     La Città si riserva altresì di richiedere interventi su singole unità abitative per l'eliminazione delle barriere architettoniche indicando le modalità di finanziamento.

12.     I programmi di intervento che prevedono  l'adeguamento normativo o il recupero di complessi edilizi, concordati previamente con la Città, dovranno essere comunicati all'inquilinato.

13.     Il versamento all'A.T.C. delle somme dovute per spese tecniche, lavori a base di contratto ed altre effettivamente sostenute comprese nel quadro economico approvato, avverrà sul conto corrente fruttifero appositamente già istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 17 aprile 2002 (mecc. 200202309/47), esecutiva dal 6 maggio 2002, finalizzato alla gestione dei finanziamenti ed alla rendicontazione degli interessi maturati a favore della Città di Torino per le attività svolte da A.T.C. sul patrimonio E.R.P. di proprietà comunale.

14.     Le modalità di corresponsione del corrispettivo ad A.T.C. e delle risorse per l'attuazione degli interventi sono quelle disciplinate dal suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 2/R ed inoltre:  

-        il prelievo da parte di A.T.C. dovrà avvenire a stati avanzamento lavori per l'ammontare definito dal relativo certificato di pagamento;        

-        l'effettuazione dei succitati prelievi dal conto corrente da parte dell'A.T.C. dovrà essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici della Città.

15.     Inoltre, l'A.T.C. si impegna a:   

a.       prevedere, a fine lavori, l'istituzione di un'apposita scheda tecnica, come da modello preventivamente approvato dalla Città, per ogni intervento di manutenzione straordinaria o di recupero, sulla quale vengano registrati tutti i dati tecnici relativi al progetto ed all'esecuzione dei lavori effettuati;         

b.       prevedere l'istituzione di un'apposita scheda tecnica, concordata con la Città, sulla quale vengano registrati tutti i dati tecnico-economici relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione  straordinaria.

B)      Interventi sugli alloggi in disponibilità abitativa (alloggi di risulta)

16.     Gli interventi previsti di manutenzione straordinaria sugli alloggi in disponibilità abitativa del patrimonio comunale gestito, riguardano i lavori necessari allo scopo di consentire la riassegnazione dei medesimi ad assegnatari in possesso dei requisiti di legge.

17.     Gli interventi da eseguirsi nei predetti alloggi, contemplano l'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino degli stessi al fine di poterli nuovamente locare e di conseguenza ridurre l'emergenza abitativa.

18.     Nello specifico vengono previsti interventi mirati a:

-        ripristinare le condizioni di sicurezza degli impianti;

-        ottenere sufficienti condizioni abitative dal punto di vista igienico/sanitario;

-        eliminazione barriere architettoniche per rendere accessibili gli alloggi destinati a persone diversamente abili.

 

17 - MESSA IN DISPONBILITÀ ALLOGGI DI RISULTA

1.       L'Agenzia trasmette alla Città, per l'assegnazione, le disponibilità alloggiative riferite al patrimonio comunale, entro una settimana dall'acquisizione delle stesse.

2.       L'Agenzia provvede a rendere assegnabili gli alloggi di risulta con carenze manutentive entro tre mesi, elevabili a quattro in caso di rilevanti interventi di manutenzione straordinaria, dalla messa in disponibilità.

3.       L'A.T.C. trasmette trimestralmente alla Città un prospetto indicante la data di acquisizione in disponibilità degli alloggi comunali, nel trimestre precedente, nonché la data di trasmissione al Comune di tali disponibilità.

4.       Qualora l'Agenzia non trasmetta al Comune la disponibilità dei predetti alloggi entro i tempi sopra indicati, per tutto il tempo eccedente, è tenuta a dedurre dalle spese addebitate alla Città il corrispettivo delle spese di amministrazione, generali e di manutenzione ordinaria, nonché una quota pari allo 0,50% annuo, rapportato su base mensile, del valore locativo dell'alloggio stesso, fatta eccezione per gravi e imprevisti problemi tempestivamente segnalati dall'A.T.C..

 

18 - GESTIONI CONDOMINIALI

1.       L'Agenzia provvede all'amministrazione degli alloggi affidati in convenzione, a regime condominiale.

2.       E' altresì tenuta a partecipare alle assemblee condominiali sia per la gestione ordinaria che straordinaria; a versare agli amministratori di condominio le quote di proprietà a carico della Città, risultanti dai preventivi-consuntivi, regolarmente approvati in assemblea, nonché alle anticipazioni delle spese per servizi ripetibili agli utenti morosi; alla verifica della fattibilità delle opere ed alla congruità delle spese per gli interventi manutentivi straordinari richiesti dall'amministratore e debitamente approvati secondo le norme di legge in materia.

3.       In caso di interventi indifferibili ed urgenti su stabili in regime condominiale amministrati da A.T.C., l'Agenzia informa immediatamente la Città e procede tempestivamente all'esecuzione dei lavori deliberati dal condominio e, previa autorizzazione della Città medesima, trattiene i relativi costi dall'attivo di gestione, a meno di diversa copertura di spesa indicata dalla Città.

4.       E' inteso ratificato sin d'ora l'operato decisionale dell'Agenzia.

 

19 - COLLABORAZIONE DI A.T.C. NELLE VENDITE DI IMMOBILI COMUNALI DI E.R.P.

La Città di Torino può avvalersi della collaborazione dell'A.T.C. per l'espletamento delle operazioni di natura tecnica preliminari alla vendita, ai sensi della Legge 560/1993 e s.m.i., di immobili del patrimonio comunale di E.R.P. amministrato dall'A.T.C. stessa (quali, ad esempio: verifiche ed aggiornamenti catastali, frazionamenti, stesura di regolamenti condominiali, ecc.), con riconoscimento all'Agenzia del relativo specifico corrispettivo, preventivamente concordato.

 

20 - COLLABORAZIONE DI A.T.C. NELL'EVASIONE DELLE PRATICHE PER I CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/1989

La Città di Torino, sulla base di regolamentazione in atto separato, indicante tra l'altro il relativo corrispettivo, può avvalersi della collaborazione dell'A.T.C. nell'evasione delle domande presentate da cittadini invalidi per l'accesso al finanziamento regionale finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche in stabili privati, di cui alla Legge 13/1989 ed alla vigente normativa in materia.

 

21 - COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE

1.       La Città di Torino, assumendone i relativi oneri, potrà chiedere ad A.T.C. di collaborare ad iniziative a carattere cognitivo, sociale, formativo e culturale nell'ambito dell'edilizia sociale e dei processi di riqualificazione urbana.

2.       La Città si riserva inoltre la facoltà di richiedere ad A.T.C. l'elaborazione, a carico dell'Agenzia stessa, di dati disaggregati per singoli quartieri di E.R.P.S..

 

22 - RESPONSABILITA'

Il gestore terrà l'Amministrazione comunale indenne da pretesa da parte di terzi conseguenti ad inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte con la presente convenzione e dovrà, in relazione agli stessi, rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria.

 

23 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il gestore garantisce la copertura assicurativa, a spese della città, per mezzo di specifica polizza per la responsabilità civile fabbricati e di copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici per tutta la durata della convenzione.

 

24. - AZIONI LEGALI E PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL'ASSEGNAZIONE

1.       La Città ai sensi dell'articolo 1704 del Codice Civile e 77 c.p.c., dà mandato con rappresentanza all'Agenzia di promuovere le azioni legali volte alla tutela possessoria e petitoria del patrimonio comunale affidato in concessione  nonché quelle dirette ad esigere dagli utenti, a qualunque titolo, i corrispettivi dovuti per canoni e spese accessorie, ad eccezione dei giudizi in materia di assegnazione, annullamento, revoca e decadenza.

2.       La trattazione delle vertenze, tanto attive che passive, comunque riguardanti l'amministrazione e la tutela del patrimonio comunale affidato in concessione, viene interamente assunta, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dall'Agenzia fino alla definitiva conclusione. L'Agenzia promuove altresì le necessarie azioni di sgombero nei confronti di occupanti senza titolo, sia per quanto concerne gli alloggi che i locali adibiti ad usi diversi.

3.       La Città dà esecuzione alle decadenze dall'Assegnazione degli alloggi di E.R.P. siti sul territorio comunale, demandando all'A.T.C. le ulteriori incombenze organizzative connesse al recupero degli alloggi, quali l'inventario, il trasloco e il deposito dei mobili, nonché l'eventuale vendita all'asta ed il successivo trasferimento in discarica dei medesimi.

 

25 - CONTROLLI

1.       La Città si riserva di effettuare tutti i controlli, ritenuti necessari alla tutela dei propri interessi patrimoniali, anche attraverso strumenti di controllo predisposti da A.T.C. in corso di convenzione quali:

-        carta dei servizi

-        bilancio / certificazione sociale

-        certificazione di qualità.

2.       A tal fine l'Agenzia deve garantire l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi.

 

26 - SPESE D'ATTO

Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti alla Convenzione sono a carico della Città di Torino richiamate le agevolazioni fiscali previste dalle leggi in vigore.

 

SERVIZI AGGIUNTIVI DA PROPORRE/EVIDENZIARE CON NOTA/BROCHURE SEPARATA

1.       Gli assegnatari degli alloggi comunali affidati in gestione ad A.T.C. potranno avvalersi dei seguenti servizi e facilitazione predisposte dall'Agenzia per il proprio inquilinato:

-        Ufficio del Difensore Civico che ha il compito di tutelare gli utenti nei confronti dell'Agenzia stessa circa i diritti Loro spettanti.

-        Sportello Polifunzionale sito presso A.T.C. a mezzo del quale avviene, di norma, il rapporto con l'Utenza. Tale servizio verrà gradualmente inserito nell'ambito del costituendo "Contact Center".

2.       A.T.C. è disponibile inoltre ad offrire i seguenti servizi:

-        progettazione architettonica ed impiantistica;

-        denuncia di fabbricati urbani ed al catasto terreni, all'ufficio del territorio;

-        gestione centrali di riscaldamento;

-        corsi di formazione sulla gestione di immobili di E.R.P.;

-        attività di consulenza e gestione di unità abitative e locali commerciali fuori ambito E.R.P.;

-        consulenza e gestione immobili a destinazione particolare (residenze universitarie, per anziani e ecc.).

3.       Per i servizi di cui sopra, richiesti dal Comune, le condizioni ed i compensi spettanti all'Agenzia saranno preventivamente concordati tra le parti.

4.       La Città e l'Agenzia si riservano la possibilità di concordare sotto il profilo organizzativo l'apertura di un proprio Ufficio presso la sede dell'altro Ente, facendosi carico dei relativi costi.