Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali  

       n. ord. 115

2009 03843/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 LUGLIO 2009

(proposta dalla G.C. 23 giugno 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CANTORE Daniele - CUGUSI Vincenzo - CUTULI Salvatore - FERRARIS Giovanni Maria - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - MINA Alberto - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: "I.C.A.R.U.S. - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE: APPROVAZIONE.

 

       Proposta del Vicesindaco Dealessandri.  

 

       L'Italia, attraverso i programmi dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed Europea (ESA), è uno dei principali partner nella costruzione della Stazione Spaziale Internazionale (SSI). Gli Enti Locali Piemontesi hanno sempre favorito e mostrato interesse al consolidarsi, sul territorio, di un solido tessuto imprenditoriale nel settore delle tecnologie avanzate.

       Questo insieme di circostanze e interessi hanno condotto l'ASI, l'Alenia Spazio e gli Enti Locali a fondare un Centro Multi-Funzionale Spaziale (CMFS), con sede a Torino, in grado di offrire servizi per il supporto alle operazioni in orbita e servizi all'utilizzazione della Stazione Spaziale e di altre infrastrutture orbitali.

       In data 7 luglio 1998 la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale l'approvazione del disegno di legge numero 428, avente ad oggetto la "Costituzione della Società consortile per azioni ICARUS" tra la Regione, la  Provincia, il Comune di Torino ed altri soggetti pubblici e privati interessati.

       In data 2 aprile 1999 il Consiglio Regionale approvava definitivamente la Legge Regionale n. 5/1999, pubblicata in data 14 aprile 1999 sul Bollettino Ufficiale numero 15 ed entrata in vigore in data 14 aprile 1999, individuando le caratteristiche della Società (articolo 2 società senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica), le modalità di partecipazione (articolo 3), i controlli (articolo 4) e il coordinamento degli azionisti pubblici (articolo 5).

       La Regione si proponeva di costituire la società "I.C.A.R.U.S. S.c.p.A" per favorire la realizzazione di infrastrutture di elevato livello tecnologico anche mediante il recupero di siti industriali degradati (articolo 1 comma 1 della Legge n. 5/1999), nonché per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo produttivo ed occupazionale indicati nel Documento Unico di Programmazione relativo agli anni 1997-1999, attuativo del Regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 (Modifica del Regolamento CEE n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti) (Area a declino industriale - obiettivo 2) - (articolo 1 comma 2 della Legge Regione Piemonte n. 5/1999).

       Nelle more dell'approvazione della Legge Regionale, con atto a rogito Notaio Mario Mazzola di Torino (Rep. 104742), veniva costituita in data 16 settembre 1998 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la Camera di Commercio di Torino, in accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e "Finmeccanica" -"Alenia Aerospazio", la Società Consortile per Azioni denominata "I.C.A.R.U.S. S.c.p.A." per la costruzione del Centro Multifunzionale Spaziale (CMFS), da realizzare attraverso l'acquisto e la successiva ristrutturazione di un immobile esistente in Torino, corso Marche, già di proprietà di Finmeccanica.

       L'intervento di ristrutturazione dell'edificio veniva finanziato con un contributo pubblico statale (FESR ex Regolamento CEE 2081/93 - obiettivo 2 - secondo le modalità del DOCUP 1997/1999) e regionale.

       La società I.C.A.R.U.S., divenuta proprietaria dell'immobile, dava successivamente mandato alla società "ALTEC S.p.A." (Advanced Logistic Technology Engineering Center), costituita nell'aprile del 2003 tra Alenia Spazio (51%), ASI (29%) e la stessa ICARUS (20%),  di gestire e condurre il centro nonché di offrire una vasta gamma di servizi agli utilizzatori e clienti della stazione stessa e quindi anche alle piccole e medie imprese del territorio piemontese facenti parte del settore aeronautico-spaziale.

       Il Centro Multifunzionale, situato a Torino in corso Marche, consiste oggi in un ampio ed articolato complesso, con una superficie totale di 23.800 metri quadrati, di cui 9.000 metri quadrati adibiti ad uffici ed ambienti controllati.

       Il Comune di Torino partecipa per la quota pari al 15,30% del capitale nella società "I.C.A.R.U.S.". Detta società ha un capitale di Euro 10.268.400,00 diviso in numero 1.990 azioni società così ripartite:

AZIONISTA

AZIONI

VALORE EURO

QUOTA

Comune di Torino

304.470

1.571.065,20

15,30%

SOGEPA S.P.A.

975.100

5.031.516,00

49,00%

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A

405.960

2.094.753,60

20,40%

PROVINCIA DI TORINO

152.235

785.532,60

7,65%

CCIAA TORINO

152.235

785.532,60

7,65%

TOTALE

1.990.000

10.268.400,00

100%

       In data 10 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione della società deliberava di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per approvare alcune modifiche statutarie consistenti, in particolare, nell'integrazione dell'oggetto sociale (articolo 4), nell'integrazione all'articolo 19 lettere i) e k) e in alcune correzioni di refusi grammaticali.

       In sede di assemblea ordinaria tenutasi il giorno 27 aprile 2009, il Presidente della Società segnalava ai soci di non poter dare corso all'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modificazioni allo statuto sociale, in quanto la maggior parte dei delegati in rappresentanza dei Soci non erano titolati a rappresentare gli stessi in tale sede e rinviava ad una successiva assemblea.

       Pertanto, al fine di poter partecipare alla futura assemblea straordinaria della società, pare necessario approvare le modificazioni allo statuto sociale di "I.C.A.R.U.S. S.c.p.A.", come proposte dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, dette modificazioni consistono:

-      nell'integrazione all'articolo 4 dell'oggetto sociale con il seguente testo: "b) la promozione di iniziative nel settore dell'aerospazio funzionali ad un incremento dell'attività del centro multifunzionale o dei soggetti in esso insediati, anche commissionando e/o finanziando progetti di ricerca e sviluppo e/o attività coerenti con l'oggetto sopra specificato, singolarmente o in compartecipazione con terzi";

-      nell'integrazione all'articolo 19 lettera i) e k) con il seguente testo: "i) la stipula, la modifica o la risoluzione, in nome e per conto della società, di contratti di consorzio o di associazione temporanea d'imprese aventi finalità analoghe o affini a quelle tipiche della società; k) la promozione e/o partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 4 lettera b)";

-      nella correzione di alcuni refusi grammaticali dell'edizione attuale.

       L'integrazione dell'oggetto sociale, come sopra citata, pare necessaria per la presenza di una consistente liquidità che consentirebbe alla società di sviluppare ulteriori progetti nell'ambito dello spazio utili allo sviluppo del territorio locale, sempre in accordo e sotto la guida della Regione Piemonte attraverso la sua partecipata, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

       Le modificazioni statutarie da sottoporre all'approvazione della convocanda assemblea dei soci sono evidenziate nel nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente provvedimento (all. 1- n.             ) per farne parte integrante e sostanziale.

       Si allegano altresì al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la scheda della società (all. 2- n.           ) e la nota relativa al Bilancio I.C.A.R.U.S. S.c.P.A. 2008 (all. 3 - n.             ). 

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano, le modificazioni dello statuto sociale della Società Consortile per Azioni denominata "I.C.A.R.U.S. S.c.p.A." consistenti nell'integrazione dell'articolo 4 e dell'articolo 19 nonché nella correzione di refusi grammaticali;

2)     di approvare il nuovo Statuto Sociale della società "I.C.A.R.U.S. S.c.p.A.", con sede in Torino, quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

3)     di autorizzare il sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello statuto sociale di "I.C.A.R.U.S. S.c.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.  

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA

F.to Delli Colli

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

STATUTO

 

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

 

Art. 1. Denominazione 

La società, di natura consortile, si denomina:

"ICARUS - Società Consortile per Azioni"

 

Art. 2. Sede 

La società ha sede in Torino (TO).

Essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero.

 

Art. 3. Durata 

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

 

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

 

Art. 4. Oggetto sociale 

La società ha per oggetto:

a)     la progettazione, la realizzazione, l'impiego, la gestione di un Centro Multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino;

b)     la promozione di iniziative nel settore dell'aerospazio funzionali ad un incremento dell'attività del Centro Multifunzionale o dei soggetti in esso insediati, anche commissionando e/o finanziando progetti di ricerca e sviluppo e/o attività coerenti con l'oggetto sopraspecificato, singolarmente o in compartecipazione con terzi.

 

Art. 5. Atti strumentali all'oggetto

La società può compiere, nei confronti di qualunque terzo e nel rispetto delle procedure deliberative prescritte dal presente statuto, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purché strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa atti che comportano:

-      l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;

-      l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;

-      l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti consentiti;

-      l'assunzione di mutui passivi;

-      l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);

-      la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;

-      la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

 

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI - FINAZIAMENTO SOCI

 

Art. 6. Capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 10.268.400,00 (diecimilioniduecentosessantottomilaquattrocento/00) diviso in numero 1.990.000 (unmilionenovecentonovantamila) azioni nominative indivisibili. Le dette azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Gli aumenti del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria o, su delega dell'assemblea stessa, dal Consiglio d'Amministrazione a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La maggioranza del capitale sociale deve sempre essere detenuta da enti pubblici direttamente o tramite loro società strumentali.

Eventuali trasferimenti o eventuali sottoscrizioni di azioni, che portino in minoranza la partecipazione complessiva detenuta da Enti pubblici o da loro società strumentali, sono inefficaci nei confronti della Società.

 

Art. 7. Azioni e loro trasferimento 

La titolarità delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

L'azionista che intenda trasferire, a terzi diversi dai soci, in tutto od in parte,  le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A.R., recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione. Questo, entro quindici giorni dal ricevimento, comunica l'offerta mediante lettera raccomandata con A.R. a tutti gli azionisti iscritti nel libro soci, i quali possono dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con A.R. spedita nei successivi (75) settantacinque giorni al Consiglio di Amministrazione.

Se gli azionisti che esercitano la prelazione sono più, le azioni o i diritti parziali sulle azioni vanno ripartiti tra tutti in proporzione del numero di azioni di rispettiva appartenenza, non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti.

Il trasferimento delle azioni, o dei diritti sulle stesse, al terzo acquirente, deve avvenire entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione.

Decorsi i 60 (sessanta) giorni sopra previsti, senza che sia stato perfezionato il trasferimento, l'azionista che voglia alienare le proprie azioni, o i diritti sulle stesse, deve nuovamente e preventivamente offrirli in prelazione agli altri azionisti, seguendo la procedura sopra indicata.

Il diritto di prelazione, qui previsto, non spetta in caso di trasferimento di azioni o di diritti sulle azioni tra Enti pubblici o loro società strumentali.

 

Art. 8. Finanziamento soci 

La società può ricorrere a prestiti degli azionisti, con obbligo di rimborso, sotto la rigorosa osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni quantitative e temporali imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore al tempo dell'operazione.

Inoltre i soci possono sopperire al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti infruttiferi in conto capitale. Questi versamenti devono essere proporzionali alle quote di capitale possedute.

 

Art. 9. Obbligazioni 

La società può emettere obbligazioni, ordinarie o convertibili in azioni, nei modi e nei termini di legge, anche con particolari garanzie, per un importo non superiore alla metà del capitale sociale mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'emissione può anche essere delegata al Consiglio di Amministrazione a norma di legge.

 

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

 

Art. 10. Assemblea 

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli Azionisti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salve le eccezioni di legge.

 

Art. 11. Convocazione 

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile all'Organo Amministrativo fino a centottanta giorni in presenza di:

a)     obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b)     esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In via ordinaria o straordinaria l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.

 

Art. 12. Formalità per la convocazione 

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata postale o con altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può, tuttavia, opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre i componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti devono essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

 

Art. 13. Diritto d'intervento e rappresentanza 

Per intervenire in assemblea il socio deve depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno un giorno lavorativo prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni e le prescrizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

 

Art. 14. Presidenza dell'assemblea 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dalla persona all'uopo eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Segretario, che può anche non essere azionista, è nominato dall'Assemblea, su designazione del Presidente.

Il Presidente dell'assemblea assolve i compiti a lui assegnati dall'art. 2371 del Codice Civile.

 

Art. 15. Assemblea ordinaria 

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la  metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

 

Art. 16. Assemblea Straordinaria 

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno 3/4 (tre/quarti) del capitale sociale salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori per cui valgono le maggioranze previste dalla legge.

 

Art. 17. Verbale delle deliberazioni 

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate a mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

 

Art. 18. Consiglio di Amministrazione, composizione, poteri nomina e compensi 

La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente ad un Consiglio di Amministrazione composto di nove membri. In ogni caso i consiglieri designati dai soci pubblici locali e dalla Regione Piemonte non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da uno o più soci nelle quali devono figurare, in ordine progressivo, nove nomi.

Della lista che ottiene il maggior numero di voti, sono eletti i primi cinque consiglieri proposti. Della seconda lista in graduatoria sono eletti i primi quattro consiglieri proposti.

E' in facoltà del Consiglio provvedere alla cooptazione degli amministratori, venuti a mancare nel corso del mandato, sino al numero dei consiglieri stabilito nel presente statuto, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere immediatamente convocata l'assemblea perché provveda al rinnovo del Consiglio stesso.

Il compenso per l'opera prestata dagli amministratori è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 2389 del Codice Civile.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo dei compensi per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

 

Art. 19. Cariche sociali 

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Può altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, salvo quelle non delegabili per legge o per disposizione del presente statuto.

Lo stesso Consiglio determina i compensi degli amministratori investiti di delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.

Può infine, il consiglio, nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Sono attribuite alla competenza del consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Tali attribuzioni non possono formare oggetto della prevista delega di attribuzione da parte del consiglio stesso a propri membri.

Non sono neppure delegabili, restando di competenza del consiglio, le determinazioni aventi ad oggetto:

a)     assunzione e dismissione di partecipazioni in altre società;

b)     acquisto, cessione, affitto di azienda o di rami di essa;

c)     assunzione di mutui a medio e a lungo termine;

d)     concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi;

e)     compravendita, costituzione di diritti reali, locazione e comodato di beni immobili;

f)     assunzione e licenziamento di dirigenti e determinazione di strutture organizzative;

g)     proposte di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni;

h)     budget e piani pluriennali;

i)     la stipula, la modifica o la risoluzione, in nome e per conto della società, di contratti di consorzio o di Associazione Temporanea di Imprese  aventi finalità analoghe o affini a quelle tipiche della società;

k)     la promozione e/o partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 4, lettera b).

Per le materie indicate nei due precedenti commi il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno sei consiglieri.

 

Art. 20. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basta il preavviso di due giorni.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.

Il Presidente dell'adunanza, come sopra individuato, provvede alla nomina di un segretario ove non nominato ai sensi dell'art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione, anche se non convocato, si intende validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti in carica e di tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

 

Art. 21. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.

Salvo quanto previsto specificamente nell'art. 19, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni prese si fa constare sull'apposito libro sociale.

 

Art. 22. Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza generale della società è attribuito individualmente:

a)     al presidente del consiglio di amministrazione:

b)     al vice presidente;

c)     al o agli amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione, nel conferire le deleghe, può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza negli atti rimessi all'autonoma decisione degli amministratori delegati.

 

Art. 23. Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri siano revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e in quanto la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile.

 

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

 

Art. 24. Esercizi sociali 

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 25. Utili 

Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 26. Domicilio degli azionisti 

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

 

Art. 27. Liquidazione della società - Liquidazione della partecipazione

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Ai soci spetta, anche in caso di recesso, il solo rimborso del capitale nominale sottoscritto, rivalutato secondo le variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al Consumo per le famiglie, calcolate dall'ISTAT.

Eseguito questo rimborso, l'attivo residuo è devoluto agli enti pubblici o loro società strumentali, nelle percentuali corrispondenti all'entità delle rispettive partecipazioni alla società.

 

Art. 28. Tele-conferenza e video-conferenza

E' consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, nelle riunioni d'assemblea e di consiglio, il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

L'avviso di convocazione dell'assemblea in tele-conferenza o video-conferenza deve indicare i luoghi predisposti per l'affluenza dei partecipanti.