Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 102
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009
(proposta
dalla G.C. 16 giugno 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Il
fabbricato in oggetto è costituito dalla manica originaria su via San Quintino
a 3 piani fuori terra verso la strada e a 4 piani fuori terra verso il cortile
con copertura a falde di diversa lunghezza e inclinazione, e dalle maniche su
via Giuseppe Parini e via Melchiorre Gioia a 4 piani fuori terra.
Il Piano Regolatore Generale vigente destina il predetto immobile a Servizi Pubblici "S" - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale, in particolare lettera "s", Aree per l'istruzione superiore; l'attività di servizio prescritta all'articolo 3, comma 15, lettera "s" delle N.U.E.A. è l'istruzione superiore.
L'area dell'edificio scolastico è compresa nella Zona Urbana Centrale Storica (normata dall'articolo 10 delle N.U.E.A) e, sotto il profilo archeologico e paleontologico, nell'"Area Centrale Storica".
In particolare, i corpi di fabbrica insistenti lungo le vie Giuseppe Parini e San Quintino sono classificati tra gli "Edifici della costruzione ottocentesca della città" (articolo 10, comma 7, gruppo 3 delle N.U.E.A.) mentre la manica del fabbricato lungo la via Melchiorre Gioia è classificata tra gli "Edifici recenti" (articolo 10, comma 10, gruppo 6 delle N.U.E.A.).
Gli interventi ammessi nei locali del liceo classico "Massimo D'Azeglio", da attuarsi secondo le definizioni dell'allegato A delle N.U.E.A., sono per i corpi di fabbrica classificati tra gli "Edifici della costruzione ottocentesca della città" fino al risanamento conservativo per quanto riguarda l'esterno dell'edificio su spazi pubblici e per il sistema distributivo e fino alla ristrutturazione edilizia per l'interno dei corpi di fabbrica, nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi; per la manica classificata tra gli "Edifici recenti" fino alla ristrutturazione edilizia.
Detto edificio è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") ed è segnalato di interesse documentario, quale esempio di tipologia edilizia scolastica ottocentesca di gusto eclettico dal testo "Beni culturali ambientali nel Comune di Torino" (1984) a cura del Politecnico di Torino, Dipartimento di Casa-Città.
Negli
ultimi anni, si è verificato, nel predetto liceo, un incremento della
popolazione scolastica, con la conseguente formazione di più classi e
l'esigenza di maggiori spazi didattici, al fine di rispondere a questa esigenza
si è cercato, con risultati negativi, di reperire nel tessuto urbano
circostante immobili idonei, successivamente si è presa in considerazione
l'ipotesi progettuale di ampliamento della struttura esistente mediante la
sopraelevazione di un piano della manica dell'edificio prospiciente la via San
Quintino con la realizzazione di 6 nuove aule, capaci di ospitare circa 150
studenti.
In particolare, la soluzione proposta recupera la porzione di sottotetto ad oggi inutilizzata, lungo la via, modificando le falde della copertura e regolarizzando la volumetria della manica che nello stato attuale è a tre piani fuori terra lungo la via e a quattro piani fuori terra verso il cortile.
Si precisa, inoltre, che il progetto ha ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
Le opere previste dal progetto risultano in contrasto con i disposti di Piano in quanto per le parti d'edificio per il quale sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo "non sono ammesse alterazioni volumetriche e di sagoma dei tetti, ad eccezione della creazione di nuovi abbaini o della eliminazione o riplasmazione di sovralzi e superfetazioni incongrue". Al fine di rendere coerenti le scelte progettuali illustrate si rende, pertanto, necessario conferire all'area la disciplina relativa alle Aree da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica, di cui all'articolo 10 delle N.U.E.A., per le quali si prevedono, nella generalità, interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici ed il riuso degli edifici esistenti.
Si specifica altresì che gli interventi ricompresi nelle Aree da Trasformare devono avere il preventivo parere favorevole della competente Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R., che può imporre diverse o ulteriori prescrizioni in fase progettuale degli interventi. Considerata, tuttavia, la natura degli stessi e che nell'ambito del procedimento di Accordo di Programma la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio si è già espressa favorevolmente ed, inoltre, che il progetto sarà sottoposto al parere del competente Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte, si ritiene di escludere da tale ulteriore procedura le opere oggetto della presente variante.
Al fine di consentire pertanto la realizzazione di sei nuove aule in parziale sopraelevazione, l'Amministrazione, ritenendo che vi siano i presupposti perché il provvedimento rivesta carattere di pubblica utilità, è addivenuta nella decisione di avviare la procedura di variante al P.R.G. in Accordo di programma, ai sensi ex articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, modificando il P.R.G. vigente per permettere la realizzazione degli interventi edilizi di ampliamento del liceo classico "Massimo D'Azeglio".
Tutto ciò premesso la Variante prevede:
A) Il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area occupata dal Liceo Classico Massimo D'Azeglio, sito in Torino, via Parini n. 8, da Servizi Pubblici S - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (ex articolo 22 della L.U.R.), in particolare lettera "s", Aree per l'istruzione superiore, ad Area AT - Aree da Trasformare comprese nella Zona Urbana Centrale Storica, in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'articolo 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell'apposita scheda.
B) L'inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 38, puntualmente descritta nell'elaborato tecnico allegato al presente provvedimento (allegato n. 2), relativa all'Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: "Liceo Classico Massimo D'Azeglio".
C) Il conseguente inserimento dell'Area da Trasformare n. 38 nell'elenco delle aree del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. - schede normative.
D) La sostituzione al comma 37 dell'articolo 10 delle N.U.E.A., del paragrafo: "Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili ubicati nell'Area da Trasformare n. 21 Palazzo Siccardi - via Barbaroux, vicolo Santa Maria da realizzarsi a seguito dell'approvazione di specifico Accordo di Programma - ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000." con il seguente paragrafo: "Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili ubicati nell'Area da Trasformare n. 21 Palazzo Siccardi - via Barbaroux, vicolo Santa Maria e nell'Area da Trasformare n. 38 Liceo Classico Massimo D'Azeglio realizzati a seguito dell'approvazione di specifici Accordi di Programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000".
E) L'inserimento in calce al comma 37bis dell'articolo 10 delle N.U.E.A., del seguente paragrafo: "Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili ubicati nell'Area da Trasformare n. 38 Liceo Classico Massimo D'Azeglio realizzati a seguito dell'approvazione di specifico Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000".
F) La modificazione della Tavola n. 1 - "Azzonamento. Aree normative e destinazioni d'uso", alla scala 1:5.000 da edifici del tessuto consolidato destinati a Servizi pubblici S, lettera "s" ad "Area da Trasformare" nella Zona Urbana Centrale Storica.
G) La modificazione della Tavola n. 3 - "Zona Urbana Centrale Storica. Tipi di intervento", alla scala 1:1.000 da "Edifici della costruzione ottocentesca della città" e "Edifici recenti" ad "Area da Trasformare n. 38".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. «"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, "si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di [?] Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di dispositivi legislativi alternativi alla Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.) [?]".
Nel merito dell'intervento in oggetto, nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 novembre 2008, i convenuti, sulla base del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, espresso in data 4 agosto 2008, che classifica l'edificio privo di caratteristiche di eccezionalità artistica ed architettonica non interessando altresì aree vincolate ai sensi degli articoli nn. 136, 142 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 considerato che le modifiche apportate al Piano Regolatore vigente sono assimilabili ad una variante parziale di cui all'articolo 17, comma 7 della LUR, hanno ritenuto applicabili le prescrizioni contenute nell'Allegato II della predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931, che escludono dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati?".
In ottemperanza di quanto deciso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 novembre 2008, i convenuti in materia di applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica per l'opera oggetto del presente accordo, si determina, sulla base del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, espresso in data 4 agosto 2008, che classifica l'edificio privo di caratteristiche di eccezionalità artistica ed architettonica non interessando altresì aree vincolate ai sensi degli articoli nn. 136, 142 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004, l'esclusione dalla VAS in quanto la variante urbanistica proposta a supporto del progetto è da intendersi assimilata nei contenuti ad una variante parziale, articolo 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977, che le direttive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 escludono dai processi di valutazione nel caso in cui la realizzazione dei nuovi volumi ricada in contesti già edificati, come nella fattispecie del presente Accordo.
Viene dato atto che la predetta proposta di Variante è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 4 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 10 dicembre 2008.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La proposta di Variante è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento alla Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.
La Circoscrizione n. 1, con deliberazione del 13 maggio 2009 (allegato 49), ha espresso parere favorevole.
In data 4 giugno 2009 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino hanno quindi sottoscritto, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'Accordo di Programma in Variante al vigente P.R.G., finalizzato alla realizzazione di sei nuove aule in sopraelavazione parziale del liceo classico "Massimo D'Azeglio".
Poiché il suddetto Accordo di Programma prevede la modifica del P.R.G. vigente, lo stesso deve essere ratificato dalla Città entro i successivi trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con la Nuova Proposta di Zonizzazione Acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 17422/08 del 7 novembre 2008.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante urbanistica al P.R.G. vigente in Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000.
Successivamente
all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento
dell'articolo 26 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano
Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma in variante al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, siglato dalla Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino, in data 4 giugno 2009, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante (all. 1-49 - n. ) finalizzato alla realizzazione di sei nuove aule in sopraelavazione parziale del liceo classico "Massimo D'Azeglio";
2) di prendere atto che l'Accordo di cui al punto 1), adottato con decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le variazioni urbanistiche al P.R.G vigente, ed il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio sostitutivo ai sensi dell'articolo 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
F.to
Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to Virano
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo