Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente -
Edilizia Residenziale Pubblica - Sport
n. ord. 154
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19
OTTOBRE 2009
(proposta dalla G.C. 23 giugno 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il
Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE
Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI
Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI
Gabriele.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Montabone.
La convenzione prevedeva un canone
annuo di Euro 23.854,00 IVA inclusa a fronte di una spesa di investimento di
Euro 336.325,00 IVA inclusa per lavori di ristrutturazione e poneva le spese
relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione
ordinaria e straordinaria. Con successiva nota del 21 luglio 2004 il
concessionario comunicava che per contingenti ragioni di ristrutturazione
societaria non poteva più sostenere le spese relative ai lavori di miglioria
proposti e richiedeva pertanto di modificare la convenzione limitatamente alla
durata. Pertanto con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7
dicembre 2004 (mecc. 2004 08638/010), esecutiva dal 21 febbraio 2005 si procedeva alla modifica della convenzione a
favore del Circolo Eridano, riducendo la durata da 15 a 5 anni a far data
dall'esecutività del precedente provvedimento e pertanto dal 17 novembre 2003
(R.C.U. n. 5562 del 21 aprile 2005).
Il concessionario con nota del 5
maggio 2008 ne ha chiesto il rinnovo e in data 28 aprile 2009 ha presentato un
progetto di interventi migliorativi futuri (all. 1 -
n. ) per un importo di Euro 78.000,00
IVA esclusa. Tali interventi sono finalizzati alla riqualificazione della
struttura ed al miglior utilizzo della stessa anche da parte di soggetti
diversamente abili.
Con successive note del 24 settembre
2009 il concessionario si è impegnato inoltre ad adeguare i servizi igienici
per disabili (entro il mese di gennaio 2010) ed a procedere alla sostituzione
del pontile di accesso al fiume (spesa presunta pari ad Euro 20.000,00 IVA
esclusa) e così per un importo complessivo di lavori di miglioria pari ad Euro
98.000,00 IVA esclusa.
Alla luce di quanto sopra espresso, al
fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei
risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza
sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, ai sensi del
Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti
sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18
ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1 novembre 2004, e s.m.i.,
pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo
in oggetto, per anni 7, al Circolo Eridano A.S.D., stabilendo un canone annuo pari
ad Euro 25.620,00 IVA inclusa corrispondente all'ultimo canone in carico al
Circolo Eridano A.S.D. aggiornato in base agli adeguamenti ISTAT, da versare in
rate trimestrali anticipate all'ufficio Cassa del Settore Sport alle condizioni
riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 -
n. ) che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
La durata della convenzione è stata calcolata in rapporto al tempo
di ammortamento dell'investimento a fronte di lavori di miglioria proposti dal
concessionario che ammontano a Euro 98.000,00 IVA esclusa.
Stante la tipologia dell'impianto
restano interamente a carico del concessionario le spese relative alle utenze,
le spese telefoniche, la raccolta rifiuti, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata
(allegato 2).
Le spese a carico della Città, di cui
all'articolo 14, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dal Settore
competente.
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
- n.
3 campi tennis scoperti in terra rossa;
- n.
2 campi da bocce per sei giochi;
- un edificio di mq. 773 comprendente n. 1
sala polivalente (per riunioni, attività culturali, gioco carte, corsi di
pittura), un ufficio, una sala tv, un locale per fotografia, 2 servizi
igienici, un salone ristorante con terrazza vista fiume, atrio con bar, una
cucina e una sala uso deposito. Al piano interrato: due spogliatoi per uomini
di cui uno con servizi e docce e uno per donne con servizi igienici e docce; un
locale ad uso magazzino gestore. Al primo piano vi è una stanza, utilizzata a
servizio del bar. All'esterno un imbarcadero per canoa, canottaggio e voga
veneta; un locale uso rimessaggio barche di cui una parte ad uso piccola
palestra con attrezzi per allenamento. L'impianto è censito alla partita 11321,
foglio 144, particella 295 sub. 1 e sub. 2.
2) di approvare
lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente
deliberazione (allegato 2), con il Circolo Eridano A.S.D. alle condizioni ivi
contenute.
Il concessionario
provvederà alla realizzazione di interventi migliorativi futuri per un importo
di Euro 98.000,00 IVA esclusa, finalizzati alla riqualificazione della
struttura, come meglio decritti nell'allegato 1.
Il
canone annuo è determinato in Euro 25.620,00 I.V.A. inclusa e dovrà essere
versato in rate trimestrali anticipate al cassiere del Settore Sport. Il canone
sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di
rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte
degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la
Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso
di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di
registrazione e conseguenti saranno a
carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo
provvedimento deliberativo.
La
manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario,
nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le
spese a carico della Città di cui all'articolo 14 dell'allegata convenzione
trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti;
3) di
autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere
tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto.
L'ASSESSORE SPORT
GRANDI
EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO
F.to
Montabone
Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE SETTORE
EDILIZIA
SPORTIVA
F.to
Revelchione
IL
DIRIGENTE
SETTORE
SPORT
F.to
camera
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to Tornoni
CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88 AL CIRCOLO ERIDANO A.S.D.
Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la convenzione dell'impianto sportivo sito in Torino - corso Moncalieri n. 88 - con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, in ottemperanza dell'articolo 55 comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) esecutiva dal 21 marzo 2005, e il Circolo Eridano A.S.D. (C.F. 97503030013) con sede legale in Torino, corso Moncalieri n. 88, nella persona del suo legale rappresentante signor?????.come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del ????..?.?., (mecc. ????.?.?.?) esecutiva dal?????.???.?., si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo
1
Descrizione
dell'impianto
La
Città di Torino assegna al Circolo Eridano A.S.D., di seguito denominato
concessionario o convenzionato, la gestione dell'impianto sportivo sito in
Torino, corso Moncalieri n. 88, di proprietà comunale, di complessivi mq. 8.200,
costituito da n. 3 campi tennis scoperti in terra rossa, n. 2 campi da bocce
per sei giochi, un edificio di mq. 773 comprendente n. 1 sala polivalente (per
riunioni, attività culturali, gioco carte, corsi di pittura), un ufficio, una
sala tv, un locale per fotografia, 2 servizi igienici, un salone ristorante con
terrazza vista fiume, atrio con bar, una cucina e una sala uso deposito. Al
piano interrato: due spogliatoi per uomini di cui uno con servizi igienici e
docce, uno per donne con servizi igienici e docce; un locale ad uso magazzino
gestore. Al primo piano vi è una stanza, utilizzata a servizio del bar.
All'esterno un imbarcadero per canoa, canottaggio e voga veneta; un locale uso
rimessaggio barche di cui una parte ad uso piccola palestra con attrezzi per allenamento.
L'impianto
è censito alla partita 11321, foglio 144, particella 295 sub. 1 e sub. 2.
Il
concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con
l'impianto stesso e la sua destinazione. L'immobile è consegnato nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova.
La
Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti
dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche
susseguente ai vizi e ai difetti stessi.
Articolo
2
Lavori
di adeguamento e miglioria
Nuove
Opere
Il
concessionario si impegna a realizzare gli interventi indicati nel progetto
presentato ed allegato alla deliberazione che approva il presente disciplinare
ed in particolare:
- copertura campo da tennis in terra rossa con pallone
pressostatico con relativi accessori, fondazioni, impianti di illuminazione,
riscaldamento e sicurezza, per un ammontare complessivo di Euro 78.000,00
I.V.A. esclusa.
Il
concessionario si è altresì impegnato ad adeguare i servizi igienici per
disabili (entro il mese di gennaio 2010) ed a procedere alla sostituzione del
pontile di accesso al fiume (spesa presunta pari ad Euro 20.000,00 IVA esclusa)
e così per un importo complessivo di lavori di miglioria pari ad Euro 98.000,00
IVA esclusa.
La
realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del
convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici
del Comune di Torino. I lavori, da ultimare nell'arco di tre anni, dovranno
iniziare entro 3 mesi dal rilascio della concessione edilizia e/o
autorizzazioni richieste la cui istanza dovrà essere presentata, al più tardi,
entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto e dovrà essere inviata in
copia al Settore Sport.
Il
Concessionario è tenuto a comunicare al Settore Sport il raggiungimento del 50%
dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie
verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.
I
lavori dovranno essere garantiti dal concessionario con la prestazione di
apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fideiussione bancaria o
versamento al Civico Tesoriere, di Euro 9.800,00 pari al 10% dell'investimento
proposto, che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a collaudo ultimato
effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con
spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici
Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla
medesima).
La
documentazione relativa alla suddetta cauzione dovrà essere presentata agli
Uffici del Settore Sport entro i medesimi termini assegnati per la richiesta
della necessaria concessione edilizia.
Il
progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico
del Settore Edilizia Sportiva.
Il
convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
Le
nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei
competenti Uffici Tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del
Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile,
senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti
dall'articolo 936 Codice Civile.
Le
opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti
dagli oneri concessori ex articolo 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel
corso di eventuali lavori.
Articolo
3
Durata
La
convenzione avrà la durata di anni 7
con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività della
deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di
convenzione.
Articolo 4
Canone
Il
canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro
25.620,00 I.V.A. inclusa, da versare in rate trimestrali anticipate all'Ufficio
Cassa del Settore Sport a partire dalla data di esecutività della deliberazione
che approva la presente convenzione.
Il
canone è stato stabilito valutando:
- l'adeguamento ISTAT;
- il contenuto "sociale" della
proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia ad altri impianti similari.
Detto
canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da
parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari
in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel
caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a
proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli
interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data
di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente
convenzione ed in corso di esecuzione.
La
Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone,
riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi
dell'articolo 1373 del Codice Civile, in caso di mancata accettazione del nuovo
canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori
di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.
Articolo
5
Finalità
sociali
Il
Concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città e delle scuole
cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:30.
La
Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e
manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella
ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi
l'attività ufficiale del Concessionario. Il circolo si impegna inoltre a
collaborare con la Città per ospitare l'iniziativa cittadina di Estate Ragazzi
ponendo a disposizione tutte le attrezzature sportive.
Articolo
6
Orario
apertura
L'orario
di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce
orarie di maggior richiesta.
In
ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, del
D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per
la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli articoli 44
e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia
Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma
richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto
dovrà avvenire entro le ore 22:00.
L'impianto
sportivo, in orario dalle 22:00 alle 23:00, fatte salve diverse disposizioni
degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad
attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di
arbitraggio. Detto termine delle ore 22:00 potrebbe essere prorogato, fino e
non oltre le ore 23:00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio,
da parte della Società concessionaria, di richiesta scritta per
l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995,
limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o
iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.
Il
mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone
provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è
inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la
Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda
necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato
rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.
Articolo
7
Tariffe
Per
l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le
tariffe approvate dalla Giunta Comunale della Città di Torino, nonché le
agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio
Comunale di regolamentazione delle
tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.
Le
quote di cui sopra saranno introitate dal convenzionato a parziale copertura
delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei
biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il
rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o
fattura (quando richiesta).
I
ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente
alle manifestazioni sportive.
Spetta
al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.
Articolo
8
Pubblicità
e Segnaletica
La pubblicità cartellonistica, fonica
o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree
esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica
Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa
vigente.
In
linea generale si stabilisce che:
- il
materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed
installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter
essere divelto e usato come arma impropria;
- il
concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del
decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità
civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime
possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da
ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione
ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i
comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
La
Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari
(cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre
1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con
l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per
lo stesso.
Il
concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello
di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di
Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di
chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive
e le agevolazioni praticate.
Il
concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso
l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti
e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi
eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.
Eventuali
orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali
dovranno essere esposti nelle bacheche.
Il
concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della
propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di
polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti
illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.
Articolo
9
Obblighi
assicurativi
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il
concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in
conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
Il
concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il
D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenze) così
come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.
Su
tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il
concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
- contro
i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla
escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati
della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio
locativo";
- relativamente
alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio
dell'utenza all'impianto.
Il
concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione
della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono
derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed
il Comune di Torino.
Nelle
polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di
sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia
Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da
risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali
coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico
del concessionario.
Copie
di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del
Settore Sport prima della stipula del contratto.
Con
cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare al Settore Sport copia della quietanza dei pagamenti dei
ratei assicurativi.
Articolo
10
Custodia
Il
concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli
impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso
mediante proprio personale.
Il
concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate
per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa
di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Articolo
11
Obblighi
Previdenziali
Al
personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società concessionaria
impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul
lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
La
Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei
lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione
comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La
Civica Amministrazione potrà comunque
revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli
organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità
direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa
previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto
in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Articolo
12
Divieto
di subconcessione
Il
concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la
convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessuna
area e/o nessun locale dell'impianto potranno essere utilizzati per finalità
diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso
scritto dalla Civica Amministrazione.
Articolo
13
Bar ed
esercizi pubblici
Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.
Il
concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni
responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne
dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.
Articolo
14
Manutenzione
Durante
la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti,
delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la
gestione degli stessi.
Sono
altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei
marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde
compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad
alto fusto, previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi
dell'articolo 2051 del Codice Civile perché il Settore Verde Pubblico -
Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono
essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori?).
Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di
qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.
Qualora
il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico -
Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e
responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.
Il
Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A.
del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti,
indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare
cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie
pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in
occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni
saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una
relazione tecnica dei lavori da eseguire.
Articolo
15
Utenza
e tassa raccolta rifiuti
Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia
elettrica, acqua e riscaldamento saranno a carico del concessionario così come
le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Articolo 16
Controlli
Un'apposita
Commissione di Controllo verificherà periodicamente la puntuale osservanza
della convenzione relazionando annualmente all'Assessore allo Sport.
I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.
Articolo
17
Penali
e Revoca
Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.
Possono essere considerati motivi di
revoca:
- reiterate ed accertate negligenze nella
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi
inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di
investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni
di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.
La revoca sarà altresì applicabile in
caso di persistente attività lucrativa.
Per
esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un
preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere
di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora
ammortizzate.
Articolo
18
Recesso
Il
concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di
preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della
cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il
diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.
Pari
facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della
Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di
miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore
del soggetto convenzionato.
E'
altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato al
penultimo capoverso del precedente articolo 4.
Articolo
19
Restituzione
impianto
Alla
scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della
stessa, l'immobile, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà
comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e
manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre
mesi.
All'atto
della restituzione dell'impianto da parte dei concessionari sarà redatto
apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni
mobili, fatta constare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla
condizione igienico-edilizia della struttura.
Copia
del suddetto verbale dovrà essere inviato alla Vice Direzione Generale Risorse
Finanziarie - Settore Ispettorato.
Articolo
20
Rinnovo
Alla
scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà
essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i
termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata al Settore
Sport almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione. In fase di
richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla
gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il
finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche
attraverso la presentazione dei bilanci societari.
La
concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla
precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.
Articolo 21
Cauzione definitiva
Il concessionario costituisce
cauzione definitiva di Euro 8.967,00 tramite polizza assicurativa o
fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle
obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della
Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Articolo 22
Spese d'atto
Le spese di atto, di contratto di
registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Agli effetti fiscali, si precisa
che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A.; pertanto il presente atto - per
il combinato disposto degli articoli 40 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -
è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Articolo 23
Controversie
Nell'ipotesi di eventuali
controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il
Foro competente sarà quello di Torino.
Articolo 24
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati
personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto,
saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati
presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato
può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.
Responsabile del trattamento dei
dati è il Direttore Generale Vicario.
Articolo 25
Norma finale di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente
atto, si rinvia alle disposizioni previste dal "Regolamento per la
gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi
comunali" n. 295 e dalla normativa vigente in materia.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo