Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport

Settore Sport  

          n. ord. 154

2009 03783/010

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 OTTOBRE 2009

(proposta dalla G.C. 23 giugno 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo

MINA Alberto

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA      

 

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88. RINNOVO DELLA CONCESSIONE AL CIRCOLO ERIDANO A.S.D..

          Proposta dell'Assessore Montabone. 

 

          Con deliberazione del 3 novembre 2003 (mecc. 2003 05377/010), esecutiva dal  17 novembre 2003, il Consiglio Comunale concedeva al Circolo Eridano (ora Circolo Eridano A.S.D.), per un periodo di anni 15 (quindici), la gestione dell'area di proprietà comunale sita in Torino, corso Moncalieri n. 88 di mq. 8200 consistente in tre campi da tennis scoperti, n. 2 campi bocce per sei giochi, imbarcadero per canoa, voga veneta, un ristorante con terrazza, n. 2 salette polivalenti, cucina, servizi, atrio con corridoio con due salette laterali e servizi igienici (mq. 773) (n. ord. 17 p. patrim. 185), censita alla part. 11321, foglio 144 n. 295, sub. 1 e sub. 2.

          La convenzione prevedeva un canone annuo di Euro 23.854,00 IVA inclusa a fronte di una spesa di investimento di Euro 336.325,00 IVA inclusa per lavori di ristrutturazione e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Con successiva nota del 21 luglio 2004 il concessionario comunicava che per contingenti ragioni di ristrutturazione societaria non poteva più sostenere le spese relative ai lavori di miglioria proposti e richiedeva pertanto di modificare la convenzione limitatamente alla durata. Pertanto con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 dicembre 2004 (mecc. 2004 08638/010), esecutiva dal  21 febbraio 2005 si procedeva alla modifica della convenzione a favore del Circolo Eridano, riducendo la durata da 15 a 5 anni a far data dall'esecutività del precedente provvedimento e pertanto dal 17 novembre 2003 (R.C.U. n. 5562 del 21 aprile 2005).

          Il concessionario con nota del 5 maggio 2008 ne ha chiesto il rinnovo e in data 28 aprile 2009 ha presentato un progetto di interventi migliorativi futuri (all. 1 - n.       ) per un importo di Euro 78.000,00 IVA esclusa. Tali interventi sono finalizzati alla riqualificazione della struttura ed al miglior utilizzo della stessa anche da parte di soggetti diversamente abili.

          Con successive note del 24 settembre 2009 il concessionario si è impegnato inoltre ad adeguare i servizi igienici per disabili (entro il mese di gennaio 2010) ed a procedere alla sostituzione del pontile di accesso al fiume (spesa presunta pari ad Euro 20.000,00 IVA esclusa) e così per un importo complessivo di lavori di miglioria pari ad Euro 98.000,00 IVA esclusa.

          Alla luce di quanto sopra espresso, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1 novembre 2004, e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 7, al Circolo Eridano A.S.D., stabilendo un canone annuo pari ad Euro 25.620,00 IVA inclusa corrispondente all'ultimo canone in carico al Circolo Eridano A.S.D. aggiornato in base agli adeguamenti ISTAT, da versare in rate trimestrali anticipate all'ufficio Cassa del Settore Sport alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 2 - n.       ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

           La durata della convenzione è stata calcolata in rapporto al tempo di ammortamento dell'investimento a fronte di lavori di miglioria proposti dal concessionario che ammontano a Euro 98.000,00 IVA esclusa.

          Stante la tipologia dell'impianto restano interamente a carico del concessionario le spese relative alle utenze, le spese telefoniche, la raccolta rifiuti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata (allegato 2).

          Le spese a carico della Città, di cui all'articolo 14, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dal Settore competente.  

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in corso Moncalieri n. 88, al Circolo Eridano A.S.D., C.F. 97503030013, con sede legale in Torino - corso Moncalieri n. 88, per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. L'impianto con una superficie di mq. 8200 è attualmente costituito da:

-        n. 3 campi tennis scoperti in terra rossa;

-        n. 2 campi da bocce per sei giochi;

-        un edificio di mq. 773 comprendente n. 1 sala polivalente (per riunioni, attività culturali, gioco carte, corsi di pittura), un ufficio, una sala tv, un locale per fotografia, 2 servizi igienici, un salone ristorante con terrazza vista fiume, atrio con bar, una cucina e una sala uso deposito. Al piano interrato: due spogliatoi per uomini di cui uno con servizi e docce e uno per donne con servizi igienici e docce; un locale ad uso magazzino gestore. Al primo piano vi è una stanza, utilizzata a servizio del bar. All'esterno un imbarcadero per canoa, canottaggio e voga veneta; un locale uso rimessaggio barche di cui una parte ad uso piccola palestra con attrezzi per allenamento. L'impianto è censito alla partita 11321, foglio 144, particella 295 sub. 1 e sub. 2.

2)      di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato 2), con il Circolo Eridano A.S.D. alle condizioni ivi contenute.

Il concessionario provvederà alla realizzazione di interventi migliorativi futuri per un importo di Euro 98.000,00 IVA esclusa, finalizzati alla riqualificazione della struttura, come meglio decritti nell'allegato 1.

Il canone annuo è determinato in Euro 25.620,00 I.V.A. inclusa e dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate al cassiere del Settore Sport. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a  carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.

Le spese a carico della Città di cui all'articolo 14 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti;

3)      di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto.  

 

L'ASSESSORE  SPORT

GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO

F.to Montabone

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

EDILIZIA SPORTIVA

F.to Revelchione

 

IL DIRIGENTE

SETTORE SPORT

F.to camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

        

Allegato 2 - Convenzione

 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88 AL CIRCOLO ERIDANO A.S.D.

 

Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la convenzione dell'impianto sportivo sito in Torino - corso Moncalieri n. 88 - con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, in ottemperanza dell'articolo 55 comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) esecutiva dal 21 marzo 2005, e il Circolo Eridano A.S.D. (C.F. 97503030013) con sede legale in Torino, corso Moncalieri n. 88, nella persona del suo legale rappresentante signor?????.come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del ????..?.?., (mecc. ????.?.?.?) esecutiva dal?????.???.?., si conviene e si stipula quanto segue:

 

Articolo 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna al Circolo Eridano A.S.D., di seguito denominato concessionario o convenzionato, la gestione dell'impianto sportivo sito in Torino, corso Moncalieri n. 88, di proprietà comunale, di complessivi mq. 8.200, costituito da n. 3 campi tennis scoperti in terra rossa, n. 2 campi da bocce per sei giochi, un edificio di mq. 773 comprendente n. 1 sala polivalente (per riunioni, attività culturali, gioco carte, corsi di pittura), un ufficio, una sala tv, un locale per fotografia, 2 servizi igienici, un salone ristorante con terrazza vista fiume, atrio con bar, una cucina e una sala uso deposito. Al piano interrato: due spogliatoi per uomini di cui uno con servizi igienici e docce, uno per donne con servizi igienici e docce; un locale ad uso magazzino gestore. Al primo piano vi è una stanza, utilizzata a servizio del bar. All'esterno un imbarcadero per canoa, canottaggio e voga veneta; un locale uso rimessaggio barche di cui una parte ad uso piccola  palestra con attrezzi per allenamento.

L'impianto è censito alla partita 11321, foglio 144, particella 295 sub. 1 e sub. 2.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

 

Articolo 2

Lavori di adeguamento e miglioria

Nuove Opere

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi indicati nel progetto presentato ed allegato alla deliberazione che approva il presente disciplinare ed in particolare:

 - copertura campo da  tennis in terra rossa con pallone pressostatico con relativi accessori, fondazioni, impianti di illuminazione, riscaldamento e sicurezza, per un ammontare complessivo di Euro 78.000,00 I.V.A. esclusa.

Il concessionario si è altresì impegnato ad adeguare i servizi igienici per disabili (entro il mese di gennaio 2010) ed a procedere alla sostituzione del pontile di accesso al fiume (spesa presunta pari ad Euro 20.000,00 IVA esclusa) e così per un importo complessivo di lavori di miglioria pari ad Euro 98.000,00 IVA esclusa.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. I lavori, da ultimare nell'arco di tre anni, dovranno iniziare entro 3 mesi dal rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazioni richieste la cui istanza dovrà essere presentata, al più tardi, entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto e dovrà essere inviata in copia al Settore Sport.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Settore Sport il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario con la prestazione di apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere, di Euro 9.800,00 pari al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La documentazione relativa alla suddetta cauzione dovrà essere presentata agli Uffici del Settore Sport entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'articolo 936 Codice Civile.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex articolo 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.

 

Articolo 3

Durata

La convenzione avrà la durata  di anni 7 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

 

Articolo 4

Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 25.620,00 I.V.A. inclusa, da versare in rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa del Settore Sport a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.

Il canone è stato stabilito valutando:

-        l'adeguamento ISTAT;

-        il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;

-        la tipologia dell'impianto;

-        la collocazione territoriale;

-        in analogia ad altri impianti similari.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

 

Articolo 5

Finalità sociali

Il Concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città e delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

La Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del Concessionario. Il circolo si impegna inoltre a collaborare con la Città per ospitare l'iniziativa cittadina di Estate Ragazzi ponendo a disposizione tutte le attrezzature sportive.

 

Articolo 6

Orario apertura

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli articoli 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22:00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22:00 alle 23:00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22:00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23:00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte della Società concessionaria, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

 

Articolo 7

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale della Città di Torino, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di  regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal convenzionato a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

 

Articolo 8

Pubblicità e Segnaletica

          La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

-        il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;

-        il concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

-        l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

 

Articolo 9

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

-        contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

-        relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del Settore Sport prima della stipula del contratto.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare al Settore Sport  copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

 

Articolo 10

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

 

Articolo 11

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società concessionaria impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione  potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

 

Articolo 12

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o nessun locale dell'impianto potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

 

Articolo 13

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od  affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

 

Articolo 14

Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori?). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

 

Articolo 15

Utenza e tassa raccolta rifiuti

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua e riscaldamento saranno a carico del concessionario così come le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

 

Articolo 16

Controlli

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente la puntuale osservanza della convenzione relazionando annualmente all'Assessore allo Sport.

I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

 

Articolo 17

Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In  caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

          Possono essere considerati motivi di revoca:

-        reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;

-        grave compromissione dell'igiene;

-        gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;

-        reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;

-        altri eventuali.

          La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

 

Articolo 18

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato al penultimo capoverso del precedente articolo 4.

 

Articolo 19

Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'immobile, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte dei concessionari sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

 

Articolo 20

Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata al Settore Sport almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

 

Articolo 21

Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 8.967,00 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città  a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

 

Articolo 22

Spese d'atto

Le spese di atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali, si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A.; pertanto il presente atto - per il combinato disposto degli articoli 40 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

 

Articolo 23

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

 

Articolo 24

Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale Vicario.

 

Articolo 25

Norma finale di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni previste dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295 e dalla normativa vigente in materia.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo