Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 100
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009
(proposta
dalla G.C. 9 giugno 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano.
L'Accordo di Programma Quadro è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Torino n. 159-139981 del 25 agosto 1999 ed adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 10 settembre 1999.
Con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1065-496101 del 28 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente approvato l'accordo di programma attuativo del citato Accordo di Programma Quadro tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Druento e Venaria Reale, sottoscritto in data 14 dicembre 2004.
Tra le opere contemplate dai suddetti accordi vi è quella relativa alla realizzazione delle "G2 Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese", il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107-20407 del 20 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge; con lo stesso provvedimento è stata autorizzata la definizione della successiva fase progettuale.
Ciò premesso, occorre considerare come la nuova viabilità - circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro, in fase di realizzazione da parte della Provincia di Torino - comporti necessariamente l'adeguamento della linea elettrica ad alta tensione attualmente esistente ed, in particolare, l'adattamento dell'elettrodotto 220 kV "Leinì - Pianezza" T. 234.
La società Terna S.p.A. - principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione - ha, dunque, presentato, in data 28 febbraio 2008, idonea domanda, con relativo progetto, al Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie ed al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. per la Difesa del suolo, al fine di ottenere l'autorizzazione con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per la costruzione e l'esercizio della variante all'elettrodotto 220 kV "Leinì - Pianezza" T. 234, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.
In relazione a quanto sopra, in data 19 settembre 2008 si è tenuta una Conferenza di servizi (ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2004, n. 330), durante i lavori della quale il proponente ha illustrato nel dettaglio il progetto presentato, evidenziando la necessità dell'intervento in oggetto al fine di risolvere il problema delle interferenze con la costruenda Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese.
L'adeguamento dell'interferenza sull'elettrodotto 220 kV "Leinì - Pianezza" T. 234 consiste in una variante in asse linea con la sostituzione di due sostegni attualmente esistenti (nn. 34 e 35) con altrettanti, di maggiore altezza e dimensione, ad una distanza di circa m. 15 dagli esistenti (che verranno in seguito demoliti) ai lati dell'opera stradale in costruzione, in modo da rispettare il franco minimo (distanza tra conduttori e piano stradale) stabilito dalle norme tecniche in vigore, in particolare D.M. LL.PP. 21 marzo 1988 n. 449 e s.m.i..
Il tratto di elettrodotto in progetto, compreso tra i nuovi sostegni n. 34 e n. 35 attraversa fondi siti nel Comune di Torino, identificati al Nuovo Catasto Terreni al foglio 1007 particelle 35 - 46 - 215 - 107 - 44 - 49 - 170 e 89 e ricadenti, secondo quanto riportato sul P.R.G., in aree parchi urbani e fluviali in ambito P33.
La presenza dell'elettrodotto in progetto comporterà sui mappali oggetto di asservimento una percorrenza aerea complessiva di metri 479, un'area di rispetto dai conduttori di mq. 21.910 (metri 23 per ciascuna parte dell'asse della linea) ed un'area di occupazione dei sostegni (ingombro filo terra) di circa mq. 100.
Tali aree sono state acquisite dalla Città di Torino con atto stipulato in data 29 aprile 2009, rogito notaio Mazzucco, dal Consorzio ACLI CASA Soc. Coop. nell'ambito del Programma Integrato localizzato in strada della Pronda (PR.IN Marche), proposto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 maggio 2005 (mecc. 2005 01738/009), sottoscritto tra la Città e la Regione Piemonte in data 20 novembre 2006 e successivamente ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 dicembre 2006 (mecc. 2006 08991/009).
Le aree in oggetto sono già gravate da servitù di
elettrodotto a favore di ENEL per la linea elettrica a 220 kV "PIANEZZA -
RONDISSONE" ora rinominata "LEINÌ - PIANEZZA", come risulta da
atti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il 2
agosto 1965 ai numeri 29095/22562, il 3 maggio 1965 ai numeri 16089/12502 ed il
31 maggio 1965 ai numeri 19827/15521.
La titolarità delle sopra citate servitù è stata trasferita
alla Terna S.p.A. in virtù del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999.
Nel
corso dell'istruttoria è emerso che le particelle 35 - 44 - 46 e 107 risultano
gravate, oltre che dalla suddetta servitù, anche da asservimento coattivo
permanente in sottosuolo, per il passaggio dei collettori consortili di
fognatura a favore di Azienda Po Sangone, ora SMAT S.p.A.. Le particelle 44 e
49 sono interessate da una bealera a cielo aperto mentre la particella 46 è
attraversata da tubazione dell'acquedotto. La Terna S.p.A. peraltro, ha
eseguito con esito positivo le verifiche necessarie ad accertarne la
compatibilità con la ridelimitazione della servitù di elettrodotto ed in tal
senso con lettera prot. 11164 del 17 giugno 2009 la SMAT ha espresso formale
assenso.
I terreni censiti al Catasto Terreni al foglio 1007, particelle 35 - 46 - 49 - 89 - 170 e 215 sono parzialmente coltivati in virtù di contratti di comodato stipulati tra il Consorzio ACLI CASA Soc. Coop. e privati, regolarmente disdettati prima della cessione delle aree alla Città e per i quali l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di un loro nuovo insediamento. Qualora detti contratti venissero nuovamente stipulati, nelle more della formalizzazione della servitù di cui al presente provvedimento, Terna S.p.A. si è dichiarata disponibile al pagamento della relativa eventuale indennità spettante agli aventi diritto per i danni ai frutti pendenti ed alle piante causati dalle attività di cantiere.
Le colture effettive saranno rilevate al momento della stesura del verbale di Stato di Consistenza redatto in contradditorio tra le Parti prima dell'inizio dei lavori e sempre sul menzionato verbale sarà, altresì, individuata l'area di cantiere con il relativo accesso ai fondi. Il verbale individuerà anche gli aventi diritto all'indennizzo per i danni causati alle colture eventualmente presenti sui fondi.
Poiché l'adeguamento dell'elettrodotto in progetto comporta una ridelimitazione delle servitù esistenti, la società Terna S.p.A., in data 7 aprile 2009, ha presentato domanda alla Città per definire in via pattizia la servitù di elettrodotto per la linea aerea ad alta tensione in argomento.
A fronte di detta servitù, la società richiedente si è dichiarata disposta a versare, in sede di formalizzazione dell'atto, un corrispettivo una tantum di Euro 15.920,00, ritenuto congruo dal competente Settore Valutazioni della Città.
Con nota del 5 maggio 2009 prot. 1874 la Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere e Verde Pubblico ha espresso nulla osta alla costituzione della servitù su tali aree.
Ciò premesso, con decreto in data 13 marzo 2009, n. 239/EL-120/86/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della Terna S.p.A., della variante all'elettrodotto "Pianezza-Leinì", n. 234 (220 kV), autorizzando la predetta società a realizzare e mantenere in esercizio le suddette opere nel Comune di Torino, in conformità al progetto approvato.
L'articolo 2 del decreto precisa che le opere autorizzate sono inamovibili e che l'autorizzazione di cui trattasi:
- sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti - autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato;
- ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere.
L'articolo 4 del decreto prevede, infine, che le opere dovranno essere realizzate entro il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto stesso.
Occorre, pertanto, ora provvedere alla formalizzazione della suddetta servitù a favore della società Terna S.p.A., secondo le modalità meglio precisate nell'allegato schema di atto, che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), affinché la stessa possa dare corso alle opere di cui trattasi, che dovranno essere realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto depositato dalla medesima; a tal fine, il tracciato è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi.
Per la particolare importanza delle opere, inoltre, è stato richiesto il carattere di inamovibilità delle stesse; pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 4 e 5, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Attesa
l'urgenza dell'insediamento del cantiere da parte della società, da coordinarsi
con gli interventi sulla viabilità della Circonvallazione, si rende, infine,
necessario approvare la consegna anticipata dei terreni interessati, nelle more
della formalizzazione dell'atto costitutivo della servitù, da farsi constare
mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna delle aree.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare l'allegato schema di atto (all. 1 - n. ), relativo alla formalizzazione della servitù di elettrodotto, a favore della società Terna S.p.A., con sede in Roma, via Arno n. 64, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779661007 - sulle aree di proprietà comunale distinte al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1007 particelle 35 - 46 - 215 - 107 - 44 - 49 - 170 e 89 - meglio evidenziate con reticolato verde nella planimetria allegata - (all. 2 - n. ) e con tratteggio blu nell'ulteriore planimetria costituente allegato 3 (all. 3 - n. ). La presenza dell'elettrodotto comporterà sui mappali oggetto di asservimento una percorrenza aerea complessiva di metri 479, un'area di rispetto dai conduttori di mq. 21.910 (23 metri per ciascuna parte dell'asse della linea) ed un'area di occupazione dei sostegni (ingombro filo terra) di circa 100 mq.;
2) di approvare, a fronte della suddetta costituzione di servitù perpetua, la corresponsione di Euro 15.920,00 a favore della Città di Torino, da versarsi in sede di atto. Le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Terna S.p.A.;
3) di dare mandato ai competenti Uffici ad integrare lo schema di atto di cui sopra con le clausole afferenti gli eventuali indennizzi spettanti ai conduttori/comodatari, qualora, nelle more della formalizzazione della servitù, venissero stipulati nuovi contratti di locazione o comodato aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le aree asservite;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città e l'ufficiale rogante ad apportare alla bozza contrattuale quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;
5) di autorizzare, nelle more della formalizzazione dell'atto costitutivo della servitù, la consegna anticipata delle aree occorrenti a Terna S.p.A. - da farsi constare mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna - per l'installazione del cantiere e per le attività finalizzate all'adeguamento dei sostegni dell'elettrodotto, con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità al riguardo;
6) di dare atto che con il verbale di Stato di Consistenza di cui in premessa saranno individuate le colture presenti sulle aree, gli aventi diritto all'indennizzo per i danni ad esse eventualmente causati, nonché l'area di cantiere con il relativo accesso ai fondi;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
DIREZIONE PATRIMONIO
F.to Oggioni
IL DIRIGENTE
SETTORE VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo
Repubblica
Italiana
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
CON CONDUTTORI
AEREI
L'anno 2009, il giorno??del mese di??..avanti a
me???. assenti i testimoni non avendone, io notaio e le Parti, richiesta la
presenza,
sono personalmente comparsi
TERNA S.p.A. con sede e domicilio fiscale in
Roma, Via Arno, 64 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA
05779661007, REA 922416, Capitale Sociale euro 440.199.936 interamente versato al 30 aprile 2009, nel seguito denominata TERNA, rappresentata nel presente
atto dal procuratore Sabbadini Luca, nato in Milano il 27 marzo 1964,
domiciliato per la carica presso la sede della società sopra citata, tale
nominato con procura autenticata nella firma dal notaio Giovanna IOLI in data
18 ottobre 2007, repertorio n.55816/20990, registrata a Torino il 24 ottobre
2007 al numero 15078;
e
Comune di Torino, con sede legale in piazza
Palazzo di Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010, rappresentato
da??????????????.., in appresso detta "Parte Concedente"; si conviene
e si stipula il seguente atto al quale si premette che:
- i mappali oggetto della presente scrittura
privata sono già gravati da servitù di elettrodotto a favore di ENEL per la
linea elettrica a 220 kV "PIANEZZA ? RONDISSONE" ora rinominata
"LEINÌ ? PIANEZZA", come risulta dagli atti trascritti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il 2/08/1965 al n. 29095 Reg.
Ord. e n. 22562 Reg. Part., il 3/05/1965 al n. 16089 Reg. Ord. e n. 12502 Reg.
Part. ed il 31/05/1965 al n. 19827 Reg. Ord. e n. 15521 Reg. Part;
- che la titolarità della servitù attiva è stata
trasferita alla Terna S.p.A in virtù del decreto legislativo n. 79 del
16/03/1999.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, le
Parti convengono quanto segue:
La Parte Concedente costituisce a favore di
TERNA e dei suoi aventi causa sugli immobili, di seguito descritti, la servitù
relativa all'elettrodotto a
220 kV LEINÌ ? PIANEZZA
T. 234
il cui tracciato e la fascia asservita sono
individuati nella planimetria, (Allegato
A) sottoscritta dalle parti, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto. Le Parti precisano che il termine "invariata"
utilizzato nel presente atto fa riferimento alla servitù già costituita citata in premessa.
I sostegni dell'elettrodotto sono del tipo a
delta con n. 2 conduttori per fase, per un totale di n. 6 conduttori e n. 2
funi di guardia.
DATI CATASTALI:
Comune: Torino Foglio:
1007 (ex 2) Particella: 35 parte (ex
25)
Catasto: Terreni Qualità catastale: Sem. Irriguo/Bosco
Misto
AREE
SOGGETTE A SERVITÙ
PERCORRENZA:
Larghezza fascia m 1, lunghezza m 10 (invariata)
RISPETTO: Area
m2 427 (servitù esistente + nuova
servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio:
1007 (ex 2)
Particella:
46 parte (ex 23 e 51)
Catasto:
Terreni Qualità catastale:
Seminativo Classe: 3
AREE
SOGGETTE A SERVITU'
SOSTEGNI: n. 1 Ingombro filo terra 6,5 X 6,5 Area m2
43
PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1, lunghezza m 204 (invariata)
RISPETTO: Area
m2 9378 (servitù esistente + nuova
servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio:
1007 (ex 2) Particella:
215 parte (ex 53b)
Catasto:
Terreni Qualità catastale:
Seminativo Classe: 4
AREE
SOGGETTE A SERVITÙ
PERCORRENZA:
Larghezza fascia m 1, lunghezza m 186 (invariata)
RISPETTO: Area
m2 8547 (servitù esistente + nuova
servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio:
1007 (ex 2) Particella: 107 parte (ex 53b)
Catasto:
Terreni Qualità catastale: Prato
Irriguo Classe: 4
AREE
SOGGETTE A SERVITÙ
PERCORRENZA:
Larghezza fascia m 1, lunghezza m 11
(invariata)
RISPETTO: Area
m2 500 (servitù esistente + nuova
servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio:
1007 (ex 2) Particella: 44
parte (ex 53a)
Catasto:
Terreni Qualità catastale:Prato
irriguo Classe: 4
AREE
SOGGETTE A SERVITÙ
PERCORRENZA:
Larghezza fascia m 1, lunghezza m 4
(invariata)
RISPETTO: Area
m2 252 (servitù esistente + nuova
servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio:
1007 (ex 2) Particella: 49 parte (ex 20a)
Catasto:
Terreni Qualità catastale:
Prato/Pascolo Cespuglioso
AREE SOGGETTE A SERVITÙ
PERCORRENZA: Larghezza fascia
m 1, lunghezza m 8 (invariata)
RISPETTO: Area m2 280 (servitù esistente + nuova servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio:
1007 (ex 2) Particella: 170
parte (ex 20a)
Catasto:
Terreni Qualità catastale: Sem.
Irriguo Classe: 5
AREE SOGGETTE A SERVITÙ
SOSTEGNI: 1/2 Ingombro filo terra 7,5 X 7,5 Area m2
28
PERCORRENZA: Larghezza fascia
m 1, lunghezza m 42 (invariata)
RISPETTO: Area m2 1902 (servitù esistente + nuova servitù)
DATI
CATASTALI:
Comune:
Torino Foglio: 1007 (ex 2) Particella: 89 parte (ex 19)
Catasto:
Terreni Qualità catastale: Sem.
Irriguo Classe: 5
AREE SOGGETTE A SERVITù
SOSTEGNI: 1/2 Ingombro filo terra 7,5 X 7,5 Area m2
28
PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1, lunghezza m 14 (invariata)
RISPETTO: Area m2 624 (servitù esistente + nuova servitù)
La servitù costituita con il presente atto è
inamovibile per espressa previsione del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 13
marzo 2009, n. 239/EL-120/86/2009; pertanto, la Parte Concedente non potrà
avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'articolo 122 del Testo Unico
sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
La servitù costituita con il presente atto
conferisce alla società TERNA il potere di:
a)
accedere sul fondo asservito con il proprio personale o chi per esso con i
mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla
sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i
relativi lavori senza alcun preavviso;
b) collocare, mantenere ed esercire
l'elettrodotto indicato nel precedente articolo 1;
c) procedere, a fronte di specifico indennizzo, al taglio dei
rami e/o all'abbattimento di quelle piante che, ad esclusivo giudizio della
TERNA, possano essere di impedimento alla costruzione dell'elettrodotto;
d) deramificare od abbattere, senza alcun indennizzo, in
qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell'ambito della
zona asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare,
ad esclusivo giudizio della TERNA, la messa in servizio, il regolare esercizio
e la sicurezza dell'elettrodotto;
e) modificare la tensione, il numero ed il tipo dei sostegni e
dei conduttori dell'elettrodotto, salvo la corresponsione di una ulteriore
indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.
Il legname abbattuto durante la costruzione e
nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione della Parte
Concedente.
La Parte Concedente si obbliga per sé e per gli
aventi causa ad usare le aree asservite compatibilmente con la presenza
dell'elettrodotto e dell'inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di
qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o
diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto,
obbligandosi, altresì, a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di
legge o regolamentari che dovessero
imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dei terreni.
La Parte Concedente si obbliga a non mettere a
dimora ed a non lasciare crescere piante a distanza inferiore a m 23 (ventitre)
per ciascuna parte dell'asse della linea e che, comunque, possano essere
incompatibili con il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto.
Di ogni eventuale innovazione, costruzione od
impianto compatibile, da realizzare nelle aree asservite, dovrà essere data
preventiva comunicazione a TERNA, al fine di consentire alla società stessa di
accertarne la compatibilità con l'elettrodotto, con ogni suo componente o sua
parte accessoria, con i dispersori di terra, nonché con la normativa di
rispetto all'esposizione ai campi elettrici e magnetici di cui alla legge 22
febbraio 2001 n. 36 ed al DPCM 8 luglio 2003.
ARTICOLO 5
Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente
alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica
dell'elettrodotto viene posta a carico di Terna.
I danni e/o il mancato reddito dei frutti
pendenti subiti dalla Parte Concedente per la realizzazione dell'elettrodotto
sono valutati e liquidati a lavori ultimati agli aventi diritto, eccezion fatta
per i soggetti individuati nei verbali di stato di consistenza sottoscritti
prima dell'inizio delle attività lavorative afferenti la costruzione dei nuovi
sostegni numero 34 e numero 35, come pure
l'indennizzo per il taglio dei rami o l'abbattimento delle piante di cui
alla lettera c) del precedente ART. 3.
Sono altresì valutati e liquidati agli aventi
diritto a lavori ultimati, i danni e/o
il mancato reddito dei frutti pendenti
causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed
eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale
e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso, essendosi, in ogni caso, tenuto
conto di essi nella determinazione dell'indennità.
Terna si obbliga a ripristinare i manufatti
eventualmente manomessi o danneggiati.
Quale indennità per la costituzione della
servitù, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà previsti dal presente
atto, TERNA corrisponde alla Parte
Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale
quietanza, la somma di euro 15.920,00= fuori campo IVA.
L'indennità pattuita è da intendersi definitiva
e immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.
La Parte Concedente dichiara di avere la piena
ed esclusiva proprietà dei fondi e che sugli stessi non gravano diritti
incompatibili con la servitù costituita.
In proposito, Terna dichiara di essere edotta
della servitù in sottosuolo per il passaggio di collettori fognari costituita a
favore dell'Azienda Po-Sangone (ora Smat) con atto trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 il 12 dicembre 1994 ai n.ri
30055/19516 e con atto trascritto il 20 settembre 1995 ai n.ri 22908/15082 ed
altresì dell'assenso dalla stessa espresso alla Parte Concedente per la
costituzione della presente servitù con nota del 17 giugno 2009 prot. n. 11164.
Fermo quanto sopra, la Parte Concedente
garantisce TERNA per ogni caso di
evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi
conduttori o coloni che, per qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul
fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa,
eccezion fatta per quanto risulta dal verbale di Stato di Consistenza.
La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli
eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno
escluso, la servitù e le relative obbligazioni nascenti dal
presente atto, facendone menzione nell'atto traslativo.
Le spese e gli oneri fiscali relativi al
presente atto sono a carico della TERNA.
Anche ai fini fiscali, le parti
dichiarano che i terreni asserviti dall'elettrodotto sono destinati dal P.R.G.
del Comune di Torino ad aeree Parchi Urbani e Fluviali in ambito P33.
Per quanto non contemplato nel presente
contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia,
ed, in particolare, al T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni, alla legge n.
36/2001, al DPCM. 8 luglio 2003, al DM 21 marzo 1988 e s.m.i. nonché alle norme
del Codice Civile.
La Parte Concedente autorizza TERNA a comunicare
a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto
di servitù.
In caso di controversie che dovessero insorgere
tra le Parti, in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente
atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.