Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 147
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19
OTTOBRE 2009
(proposta dalla G.C. 9 giugno 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano.
La proprietà
comprende un corpo di fabbrica principale posto in fregio a via della Rocca, ed
un corpo di fabbrica secondario, fronte cortile interno, posto all'estremità
orientale del medesimo, a confine con la proprietà di corso Cairoli n. 30.
Quest'ultimo
presenta una conformazione planimetrica assimilabile ad una "U" ed è
costituito da due corpi laterali, a due piani fuori terra, posti
rispettivamente a nord e a sud e da un corpo centrale, totalmente crollato in
seguito ai bombardamenti avvenuti nel corso degli eventi bellici del secondo
conflitto mondiale 1942-1945.
Il Piano Regolatore
della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3
- 45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995,
destina gli immobili suddetti ad "Area residenziale R4", che
comprende: "Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona
urbana centrale storica." di cui all'articolo 8, punto 4, comma 16 delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione. Gli interventi edilizi ammessi sono
quelli previsti dall'articolo 10 delle N.U.E.A., con le modalità di intervento
specificate nell'allegato A.
I due avancorpi
laterali, posti rispettivamente a nord e a sud, sono classificati nel Gruppo 3)
"Edifici della costruzione ottocentesca della città". La porzione
centrale di collegamento dei due corpi di fabbrica, oggetto del presente
provvedimento, è classificata come appartenente al Gruppo 6) "Edifici
recenti", che comprende gli edifici costruiti dopo il 1945 e per i quali
vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati nella
"Tabella dei tipi di intervento - articolo 10" e descritti nell'allegato
A e possono arrivare fino alla ristrutturazione edilizia, quale intervento
massimo ammesso.
Sotto il profilo
idrogeologico, in base alla "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli
articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla
Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico
- P.A.I.", approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27
ottobre 2008 in vigore dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre
2008), le aree in oggetto sono inserite nella classe I(P), "Zone non
soggette a pericolo di inondazione né di allagamento", all'interno della
quale le condizioni di pericolosità geomorfologia sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici che privati
sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988
e del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme tecniche per le
costruzioni". Per le aree
inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di
intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone
e aree normative dell'allegato B delle N.U.E.A..
L'attuale previsione del Piano
Regolatore per l'area in esame, annovera le porzioni del fabbricato oggetto di
variante tra gli edifici recenti. In tali tessuti è ammessa la ricostruzione a
parità di superficie lorda esistente; essendo tuttavia ormai distrutta la quasi
totalità della superficie, non si può recuperare logicamente la superficie
originaria prima degli avvenimenti bellici sopra richiamati, che hanno
determinato la situazione odierna. Per il raggiungimento di tali finalità lo
strumento ritenuto più idoneo dalla pianificazione urbana è stato individuato
nella "Area da Trasformare nel centro storico" di cui all'articolo
10, comma 34, punto E delle Norme di Attuazione.
Per tali aree sono previsti interventi di riqualificazione
dell'ambiente storico, che possono essere attuati attraverso la demolizione di
edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli
edifici esistenti; l'obiettivo da perseguire è quello di reintegrare e
valorizzare il tessuto costruito e la maglia degli isolati, ripristinando i
fili di edificazione originari, la continuità dei fronti su strada, le vedute
prospettiche, la complessità interna ai lotti. In caso di nuove realizzazioni
gli edifici previsti devono fare riferimento ai caratteri del contesto
ambientale e agli elementi che ne definiscono l'immagine.
Coerentemente con quanto sopra descritto, l'Amministrazione
ritiene di pubblico interesse la corretta e completa ricomposizione
dell'originario complesso immobiliare e pertanto è addivenuta nella decisione
di avviare una variante urbanistica che prevede di attribuire una nuova regolamentazione normativa, tale da
consentire gli interventi di ricostruzione precedentemente descritti,
comprendendo la porzione danneggiata nel perimetro di una nuova "Area da
Trasformare nel centro storico".
Gli
interventi nelle Aree da Trasformare sono definiti di completamento ai sensi
dell'articolo 13, comma, 3 lettera f) della L.U.R. e, poiché ricomprese
all'interno della Zona Urbana Centrale Storica, sono di categoria A secondo il
D.M. n. 1444 del 02 aprile 1968 e di recupero ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 27 e seguenti della Legge 457/1978.
Si specifica
altresì che qualsiasi intervento dovrà avere il preventivo parere favorevole
della competente Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui
all'articolo 91 bis della L.U.R., che potrà imporre diverse o ulteriori
prescrizioni in fase progettuale degli interventi attuativi a cui sono
assoggettati tutti gli interventi in aree da trasformare nel centro storico.
In
riferimento, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno
2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si
evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le
varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in
contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti
variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli
articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a
misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".La presente variante, interessa un'area nella quale si prevede
la ricostruzione e riplasmazione di volumi di porzione di edifici distrutti,
durante il periodo bellico, ma ricompresi in contesto edificato classificato di
categoria a) ai sensi del DM. 1444/1968 e all'interno del centro abitato ai
sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 264 del 3 settembre 2009 (all. 2 - n. ) il Settore Ambiente e Territorio, recependo le osservazioni pervenutegli, disponeva l'esclusione della presente variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il
Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato
dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Ambiente e Verde -
Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico, prot. n. 13189
del 20 agosto 2008.
Per quanto sopra detto la presente variante prevede:
A) il
cambiamento di destinazione urbanistica della porzione posta a sud-ovest del
complesso immobiliare di via della Rocca n. 47, da Area R4 - Isolati o cellule
edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica, ad Area AT -
Aree da Trasformare comprese nella zona urbana centrale storica, in cui sono
consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'articolo 10
delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell'apposita scheda;
B) l'inserimento
nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.
della Scheda n. 36, sotto riportata, relativa all'area da trasformare nella Zona
Urbana Centrale Storica denominata: "via della Rocca 47".
"36.
Via della Rocca 47":
l'area nella quale sono previsti interventi di
ricostruzione si affaccia sul cortile interno del complesso immobiliare ubicato
in via della Rocca, 47.
Si prevede la conservazione dei due corpi laterali a due
piani f.t. e la ricostruzione della porzione centrale di collegamento ai due
edifici crollata a causa dei bombardamenti. Gli interventi devono essere
eseguiti in linea con i canoni ottocenteschi dell'impianto originario,
attraverso un recupero di carattere filologico.
La destinazione è residenziale.
Ai piani terreno e primo sono consentite le attività
commerciali al dettaglio, artigianali di servizio e terziarie.
La nuova costruzione deve essere sviluppata su due piani
f.t. secondo l'impronta planimetrica e sagoma preesistente, coincidente con il
vuoto urbano conseguente al bombardamento avvenuto durante il secondo conflitto
mondiale, in aderenza ai muri di confine con le altre proprietà.
Il tetto dei corpi laterali deve essere mantenuto nella
attuale geometria e conformazione e le restanti parti devono avere unica falda
con inclinazione analoga a quella esistente.
In sede attuativa degli interventi potrà valutarsi la
demolizione e fedele ricostruzione filologica dei due corpi laterali, sulla
base di approfondite analisi di carattere strutturale e conservativo.
L'altezza dell'edificio, la profondità di manica e gli
allineamenti dovranno rispettare i caratteri di simmetria del progetto
originario.
Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse
indicazioni progettuali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio derivanti dall'esame dei progetti edilizi. Gli interventi previsti
sono inoltre assoggettati al preventivo parere vincolante della Commissione
Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della
L.U.R..
La realizzazione di nuove volumetrie, è subordinata al
reperimento dei relativi parcheggi pertinenziali, interrati, ai sensi
dall'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato dalla Legge
122/1989, e contestualmente al reperimento di aree per servizi pubblici in
misura pari a mq. 25 per ogni abitante
teoricamente insediabile ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R. per la S.L.P.
riplasmata. In alternativa alla dismissione è ammessa la monetizzazione delle
aree a servizi.
Gli interventi si attuano tramite permesso di costruire
convenzionato o singolo nel caso in cui in alternativa alla dismissione, si
monetizzino le aree a servizi.
C) il
conseguente inserimento dell'area da trasformare n. 36 nell'elenco delle aree
del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. -
schede normative;
D) la
modificazione della tavola 1 - Azzonamento alla scala 1:5.000 da edifici del
tessuto consolidato destinati ad Area R4 ad Area da trasformare nella Zona
Urbana Centrale Storica;
E) la
modificazione della tavola 3 - Zona Urbana Centrale Storica -Tipi di
intervento, alla scala 1:1.000, da "Edifici recenti" ed "Edifici
della costruzione ottocentesca della città" ad Area da trasformare n. 36.
Successivamente all'approvazione del presente
provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 9A e 13A della tavola
n. 1 e del Foglio 20 della tavola n. 3 del Piano Regolatore Generale, in
conformità alla variante precedentemente descritta.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell' articolo 17,
comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale
di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente
adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al 4
comma dell' articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.
Il
predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento dell'8 luglio 2009 che
si allega (all. 3 - n. ), ha espresso
parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista
la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino
approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 175 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile sito in
Torino, via della Rocca n. 47 (all. 1 -
n. ).
Viene dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica
dell'atto.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo