Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 99
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009
(proposta
dalla G.C. 9 giugno 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore
Viano.
In questo quadro, detta Società sta lavorando ad un
progetto che prevede la realizzazione della centrale termoelettrica
"Torino Nord" (da alimentarsi a gas metano) che interessa, per alcune
opere funzionali e connesse, anche il Comune di Collegno. La struttura è
prevista, infatti, in un'area ubicata nella zona nord-est al confine tra il
Comune di Torino ed il Comune di Collegno e, precisamente, tra la Casa
Circondariale "Lorusso-Cutugno", via della Viassa e la bretella di
collegamento tra corso Regina Margherita e la tangenziale.
L'obiettivo perseguito dalla Società con la realizzazione
di questa centrale è di produrre il calore che consentirà di garantire il
riscaldamento ad una volumetria edificata di 18 milioni di metri cubi (ovvero
il 20% della città di Torino, corrispondente a circa 180.000 residenti), con i
correlati benefici energetici ed ambientali in termini di miglioramento della
qualità dell'aria.
Verrà per tale motivo realizzata una nuova rete di
teleriscaldamento nella zona nord della città che comprenderà anche il
quartiere "Le Vallette", già alimentato dalla vecchia centrale di
cogenerazione la quale, con l'attivazione del nuovo impianto, sarà demolita con
conseguente riqualificazione dell'area di insistenza e sua destinazione a verde
pubblico.
La
suddetta Società ha avviato le procedure volte ad ottenere l'autorizzazione -
da rilasciarsi ai sensi della Legge n. 55/2002, per la costruzione e
l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici nonché per le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi - dal Ministero dello Sviluppo
Economico, di intesa con la Regione Piemonte. Per tale autorizzazione è stata
indetta una Conferenza dei Servizi alla quale ha partecipato la Città di
Torino, in quanto soggetto territorialmente interessato all'intervento;
considerato che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta in data 25
maggio 2009, ha stabilito di esprimere l'intesa - ancorchè vincolata al
rispetto di precise disposizioni - per il progetto; detta Conferenza dovrà
concludersi a breve, con l'emanazione del citato provvedimento autorizzativo.
Con
deliberazione del Consiglio Comunale dell' 11 febbraio 2008 (mecc. 2007
10122/009) è stato dunque espresso il parere favorevole della Città alla
necessaria variazione urbanistica al vigente P.R.G. - variazione specificata
nel provvedimento stesso - nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica
ex Legge 55/2002, D. Lgs. 59/2005 e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa alla
realizzazione di detta centrale e delle opere funzionali e connesse; detto
parere è subordinato al rilascio dell'Autorizzazione stessa (nonchè ad alcune
condizioni attinenti alla nuova sistemazione dei collegamenti viabili
finalizzati all'accesso alla centrale ed alle altre attrezzature pubbliche
limitrofe, che sarà oggetto di futuro e separato provvedimento).
La
nuova struttura comporta, come detto, la realizzazione di alcune opere
accessorie e pertinenti, consistenti in: realizzazione di elettrodotto di
allacciamento della Centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale per una
lunghezza di 670 metri (interamente su aree del Comune di Collegno);
realizzazione di metanodotto interrato proveniente dalla rete SNAM di via
Pietro Cossa; realizzazione della nuova viabilità di servizio, situata ad est
rispetto all'attuale asse di corso Regina Margherita interno 240.
Al fine di consentire la realizzazione del metanodotto
interrato (mediante scavo ed interramento, alla profondità di circa metri 1,20
misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi) per
il collegamento alla Rete Nazionale di Distribuzione del Gas, occorrente per
l'alimentazione del nuovo impianto di cogenerazione, si rende necessario
costituire una servitù permanente a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. su una
striscia di terreno in sottosuolo di proprietà comunale pari a 12 metri (di cui
6 metri da un lato e 6 metri dall'altro rispetto all'asse della tubazione),
nonché consentire l'occupazione temporanea in soprassuolo ad uso cantiere della
larghezza complessiva di 9 metri (6 metri da un lato e 3 metri dall'altro). I
sedimi interessati da tale servitù sono censiti al Catasto Terreni al foglio
1115 particelle 12p, 59p, 76p, 46p, 48p ed al foglio 1068 particelle 10p, 9p e
42p, quali particelle risultano evidenziate con colorazioni diverse
nell'allegata planimetria (allegato 1) che riporta, altresì, in colore azzurro
l'asse della tubazione di cui trattasi. L'area oggetto di occupazione
temporanea risulta, viceversa, raffigurata con tratteggio azzurro nella
planimetria medesima. Il corrispettivo per la costituzione di detta servitù,
proposto dalla Società in Euro/mq. 13,25, è stato ritenuto congruo dal
competente Settore Valutazioni della Città e determina pertanto un valore
complessivo attuale di Euro 71.399,48 fuori campo IVA a favore
dell'Amministrazione. Poiché il relativo atto costitutivo non verrà
immediatamente formalizzato, tale importo sarà oggetto di aggiornamento in
prossimità di detta stipulazione, nonché a revisione in relazione al vincolo di
cui si dirà infra.
L'indennità per l'occupazione temporanea, anch'essa
assentita, ad oggi, dal Civico Settore Tecnico sopra citato, è pari invece ad
Euro/mq. 1,10 per un periodo di 6 mesi e determina un valore complessivo di
Euro 4.501,95, salvo esatta definizione ed aggiornamento a decorrere dalla data
di occupazione effettiva nonché conseguente a precisa individuazione delle
porzioni occupate. Si prevede una durata presumibile di occupazione di sei
mesi; la Società Iride Energia si farà carico, a propria cura e spese, di
provvedere allo sgombero di eventuali occupazioni abusive sui terreni oggetto
di servitù.
Deve precisarsi che il terreno individuato al Catasto
Terreni quale particella 46 del foglio 1115 risulta gravato - per l'intera sua
estensione - da un vincolo, nascente da Decreto del Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali n. 22882 emesso in data 9 agosto 1994 (in revisione di
un precedente Decreto del 14 giugno 1955), trascritto alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari il 10 giugno 1998 ai numeri 14914/9878.
Poiché non si dispone di tale Decreto e non se ne conoscono i presupposti
(ovvero se il medesimo sia finalizzato alla tutela dell'interesse paesaggistico
o dell'interesse culturale dell'area), non può che subordinarsi la costituzione
della servitù di metanodotto, limitatamente alla particella 46, alla
cancellazione di tale vincolo ovvero all'assenso alla servitù medesima da parte
della Soprintendenza. Con il presente provvedimento si approva, pertanto, lo
schema di contratto preliminare per la costituzione della servitù da stipularsi
con SNAM Rete Gas S.p.A. e con Iride Energia S.p.A. (allegato 2), disciplinante
le obbligazioni reciproche della Città e delle società stesse, recante la
condizione sopra indicata con riferimento alla particella 46, che sarà tradotto
in forma di atto pubblico entro il 31 dicembre 2010. La formalizzazione di tale
contratto preliminare resta, inoltre, subordinata all'emanazione
dell'Autorizzazione Unica di cui alla Legge 55/2002, sopra indicata.
Deve precisarsi, al riguardo, che la conduttura SNAM
interesserà anche porzioni interrate di suolo pubblico (foglio 1115 particelle
"strade pubbliche parte"), meglio evidenziate nella planimetria
allegata (all. 3 - n. ) per le
quali si conserva agli atti d'ufficio l'assenso della competente Direzione
Divisione Suolo Pubblico.
Poiché la Città è proprietaria di porzione dell'area sulla
quale sorgerà la nuova centrale termoelettrica - ubicata, come detto, tra via
Viassa, strada del Pansa e corso Regina Margherita - la Società Iride Energia
ha richiesto altresì la costituzione del diritto di superficie sulla porzione di
sedime necessario per la realizzazione del progetto, in proprietà ovvero in
diritto di superficie. Si tratta, in particolare, dell'area censita al Catasto
Terreni al foglio 1068 particella 15 parte, quale raffigurata in colore azzurro
nella planimetria allegata (allegato 4) avente un'estensione di circa mq. 700
(estensione catastale complessiva mq. 4.000).
Tale area è destinata a servizi pubblici e tale permarrà
anche dopo il rilascio della predetta Autorizzazione Unica. In forza di
quest'ultima, infatti, diverranno efficaci le modifiche al P.R.G. di cui alla
citata deliberazione consiliare, che prevedono - tra l'altro - per 53.089 mq.
la modificazione da Area a Servizi Pubblici "S", Parco urbano e
Fluviale, ambito P22 lettera "v" Parchi pubblici urbani e
comprensoriali ad Area a Servizi pubblici "S" Attrezzature ed
impianti tecnologici, lettera "t", e per 19.705 mq. destinati ad area
per Servizi Pubblici "S", aree per attrezzature d'interesse generale,
lettera "z" l'introduzione della destinazione ad Attrezzature ed
impianti tecnologici, lettera "t".
Risulta perciò coerente con le disposizioni del Piano
Regolatore, che ascrivono tale area tra i beni appartenenti al patrimonio
indisponibile della Città ex articolo 826 ultimo comma Codice Civile, la costituzione
del diritto di superficie novantanovennale ex articolo 952 primo comma Codice
Civile, in sopra e sottosuolo. Tale diritto avrà decorrenza dalla data di
stipulazione dell'atto costitutivo e potrà essere rinnovato, previa richiesta
scritta della società o suoi aventi causa che pervenga almeno 6 mesi prima
della scadenza, a seguito di approvazione dell'organo che sarà in allora
competente, previo versamento del relativo corrispettivo, nell'ammontare che
verrà deliberato. Si intende che tale diritto è finalizzato esclusivamente alla
realizzazione della centrale termoelettrica "Torino Nord" e sue
pertinenze, con espresso divieto di farne uso diverso e comprende, altresì, il
diritto di fare e mantenere, sulle aree predette, le costruzioni e sottocostruzioni
pertinenti e relative a detta centrale, purché consentite dagli strumenti
urbanistici ed, in generale, dalla normativa vigente al tempo della richiesta
del relativo permesso. Si conviene, inoltre, che sarà consentita l'intestazione
di tale diritto a soggetto giuridico nel quale la società Iride Energia si
trasformi, si incorpori, si fonda o si scinda, che ne persegua i medesimi fini
istituzionali e che comunque configuri la continuità soggettiva e la
prosecuzione della sua attività. L'immissione nel possesso delle aree verrà
effettuata con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del diritto. Tuttavia,
al fine di consentire l'avvio dei lavori prodromici all'intervento, quali la
delimitazione dell'area di cantiere tramite posa della relativa recinzione, l'allestimento
del cantiere stesso, l'avvio dei lavori di scavo, nonché lo spostamento
dell'attuale strada del Pansa nella nuova configurazione prevista in progetto,
si conviene sulla necessità - rilevata dalla società - di procedere alla
consegna anticipata della porzione di area di proprietà comunale nelle more
della stipulazione dell'atto costitutivo del diritto. Con la consegna, che
verrà fatta constare in apposito verbale, Iride Energia assumerà la custodia
dell'area sino al termine dei lavori, manlevando di conseguenza la Città di
Torino da ogni rischio e assumendo ogni responsabilità derivante dal suo
utilizzo per le attività afferenti secondo la vigente normativa. Iride Energia
S.p.A manleverà, altresì, la Città da eventuali danni che potessero derivare a
persone o cose in occasione ed in conseguenza dei lavori.
Il
diritto di superficie verrà costituito sulla predetta area con tutti i diritti,
azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative
servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte.
L'area verrà comunque trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, con gli eventuali sottoservizi nonché con eventuali macerie, masserizie
o materiali ivi depositati, libera da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche
fiscali, da liti pendenti ed arretrati di imposte e tasse e con l'obbligo per
la Società superficiaria di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere
di bonifica o messa in sicurezza che si rendessero necessarie e di porre in
essere le attività necessarie per lo sgombero di eventuali occupazioni abusive.
Il corrispettivo per la costituzione di tale diritto in
favore della società è stato stimato dal competente Settore in Euro/mq. 26,50 e
così per un valore complessivo di Euro 18.550,00= fuori campo IVA, salvo
migliore e più esatta quantificazione da stabilirsi in relazione al
frazionamento catastale dell'area, frazionamento al quale provvederà Iride
Energia, a propria cura e spese, d'intesa con la Città proprietaria.
Si intende che, dovendo Iride Energia attenersi alle
prescrizioni che verranno impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico
d'intesa con la Regione Piemonte attraverso l'Autorizzazione Unica - che ha
effetto di variante urbanistica e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed
atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente - nella
quale dovranno essere attestate, tra l'altro, oltre alla compatibilità
dell'opera con la struttura carceraria esistente e con la linea ferroviaria
Alta Velocità/Alta Capacità, anche l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da
parte dell'Enac, la stipulazione dell'atto costitutivo del diritto di
superficie sull'area sopra indicata è subordinato all'emanazione di detta
Autorizzazione.
Tutto ciò premesso,
Vista la deliberazione del Consiglio
Comunale dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10122/009);
Dato atto che i pareri di cui
all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare l'allegato schema di contratto preliminare (all. 2 - n. ), relativo alla formalizzazione della servitù di passaggio condutture e impianti per il trasporto del gas, a favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. - sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158 - sulle aree di proprietà comunale distinte al Catasto Terreni del Comune di Torino al foglio 1115 particelle 12p, 59p, 76p, 46p, 48p ed al foglio 1068 particelle 10p, 9p e 42p (come evidenziate nella planimetria allegata - allegato 1). La presenza del gasdotto comporta una superficie asservita totale di mq. 5.388,64 e sui mappali oggetto di asservimento una percorrenza interrata complessiva di metri 12, una fascia di rispetto dalle condutture di 6 metri per ciascuna parte dell'asse linea, nonché un'area di occupazione temporanea ad uso cantiere di cui al successivo punto 3; si dà atto che la costituzione della predetta servitù sulla porzione di terreno identificata al Catasto Terreni al foglio 1115 mappale 46p - e, quindi, la conseguente stipulazione del contratto definitivo - è subordinata alla cancellazione del vincolo di cui al Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali n. 22882 emesso in data 9 agosto 1994 ovvero all'assenso alla servitù medesima da parte della Soprintendenza;
2) di approvare, a fronte della suddetta costituzione di servitù perpetua, la corresponsione di Euro 71.399,48 (Euro/mq. 13,25) fuori campo IVA a favore della Città di Torino, da versarsi in sede di atto definitivo (da formalizzarsi entro il 31 dicembre 2010) da parte di SNAM Rete Gas S.p.A., importo soggetto ad aggiornamento (ed anche ad eventuale modificazione in relazione al vincolo gravante sul mappale 46 di cui sopra) da parte dei competenti uffici comunali in prossimità della stipulazione dell'atto. Le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Iride Energia S.p.A. che provvederà altresì allo sgombero delle eventuali occupazioni abusive;
3) di approvare
l'occupazione temporanea per le esigenze del cantiere dell'area di proprietà
comunale dell'estensione di circa mq. 4.092,68 raffigurata con tratteggio
azzurro nella planimetria allegata (all. 1 - n. ) e censita al Catasto Terreni al foglio 1115 particelle
12p, 59p, 76p, 46p, 48p ed al foglio 1068 particelle 10p, 42p, verso il
pagamento di un canone, per un periodo di 6 mesi, pari ad Euro 4.501,95
(Euro/mq. 1,10), salvo esatta definizione ed aggiornamento di tale importo a
decorrere dalla data di occupazione effettiva nonché conseguente a precisa
individuazione delle porzioni occupate;
4) di autorizzare
il legale rappresentante della Città e l'ufficiale rogante ad apportare alla
bozza contrattuale quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad
una migliore redazione dell'atto;
5) di approvare
la costituzione del diritto di superficie novantanovennale, alle condizioni
riportate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in favore di
Iride Energia S.p.A. - con sede legale in Torino, corso Svizzera n. 95, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino
09357630012 - sull'area di proprietà comunale censita al Catasto Terreni al
foglio 1068 particella 15 parte, quale raffigurata in colore azzurro nella
planimetria allegata (all. 4 - n.
) avente un'estensione di circa mq. 700, verso il corrispettivo di Euro
26,50/mq. e così per complessivi Euro 18.550,00 fuori campo IVA, salvo più
esatta quantificazione di tale corrispettivo in conseguenza della precisa
estensione dell'area risultante dal frazionamento catastale. L'importo sarà
versato dalla Società in sede di atto;
6) di dare atto
che la formalizzazione dell'atto preliminare per la costituzione della servitù
di gasdotto di cui al punto 1 e dell'atto costitutivo del diritto di superficie
di cui al punto 5 è subordinata all'emanazione dell'Autorizzazione Unica di cui
alla Legge 55/2002 e s.m.i. da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di
intesa con la Regione Piemonte, comprensiva, tra l'altro, anche
dell'autorizzazione da parte dell'Enac di cui in narrativa;
7) di autorizzare
la consegna anticipata dell'area oggetto del diritto di superficie, nelle more
della stipulazione del relativo atto, purchè sia già stata emanata
l'Autorizzazione Unica in premessa indicata;
8) di dare atto
che le spese di rogito e conseguenti sono a carico della società superficiaria,
che si farà altresì carico delle operazioni catastali necessarie al fine della
esatta identificazione catastale del terreno, anche per la corretta
trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari. Graveranno
altresì economicamente su detta Società, che dovrà provvedervi direttamente, le
attività occorrenti allo smaltimento dei rifiuti, delle macerie, masserizie o
materiali eventualmente presenti sull'area oggetto del diritto, nonché le opere
attinenti la bonifica o messa in sicurezza e lo sgombero di occupazioni abusive
che fossero eventualmente necessarie;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza di avviare le
attività prodromiche alla realizzazione della Centrale, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs.18 agosto 2000
n. 267.
L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA, ALL'EDILIZIA PRIVATA
E
AL PATRIMONIO
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
IL
DIRETTORE DIREZIONE PATRIMONIO
F.to
Oggioni
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to
Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo