Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale
n. ord. 124
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 SETTEMBRE 2009
(proposta
dalla G.C. 4 giugno 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 49
presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso -
DELL'UTRI Michele MANGONE Domenico - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia -
TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - MINA Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 22 aprile 2002
(mecc. 2002 01576/10), esecutiva dal 6 maggio 2002, il Consiglio Comunale
assegnava alla Società Sportiva Nizza, per la durata di anni cinque, la
gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Torino - via
Ventimiglia n. 61/A (n. ord. 115 - pratica patrimoniale n. 226).
La convenzione, scaduta il 5 maggio
2007, prevedeva un canone annuo di Euro 1.500,00 IVA inclusa e poneva le spese
relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione
ordinaria e straordinaria (RCU 5176 del 1 agosto 2002).
Il concessionario ha presentato
regolare istanza di rinnovo e la Circoscrizione 9, con deliberazione del 21
aprile 2008 (mecc. 2008 01793/092), proponeva di rinnovare la concessione
dell'impianto in oggetto a favore della predetta Associazione per la durata di
anni 10, a seguito di investimenti per interventi di miglioria nell'impianto ed
in particolare dell'adeguamento alla normativa vigente dell'impianto elettrico
interno ed esterno, ad un canone di Euro 4.490,00 secondo lo schema di
disciplinare approvato ed allegato alla presente deliberazione (all. 1 -
n. ).
Con nota del 5 maggio 2008 la
Circoscrizione 9 chiedeva la sospensione del rinnovo per poter meglio
verificare la tipologia degli interventi ed accertare se i lavori proposti
fossero di miglioria o di adeguamento.
Inoltre a seguito di vari sopralluoghi si riscontrava la presenza di una tettoia in legno con base in cemento aperta su due lati comprendente un piccolo magazzino, per la quale il concessionario si impegnava a presentare richiesta di regolarizzazione.
La Circoscrizione 9, con nota pervenuta al Settore Sport in data 8 gennaio 2009, richiedeva di limitare la durata della convenzione a cinque anni, poiché, a seguito della verifica sui lavori proposti dall'Associazione da parte dei tecnici del Settore Sostenibilità Impianti Elettrici e dei funzionari circoscrizionali, si è constatato che trattasi di interventi di adeguamento rientranti nella manutenzione come previsto dal Regolamento.
Attualmente l'impianto, di complessivi mq. 2.900 circa, è costituito da 6 campi bocce scoperti ed illuminati, due campi da tennis scoperti ed illuminati in terra verniciata e un fabbricato adibito ad attività sociali e ricreative di mq. 400 (mc. 1.200) con sala pranzo, cucina, sala ad uso sociale con bancone bar, locali interrati destinati esclusivamente ad uso magazzino.
Esaminata la proposta della Circoscrizione 9, tenuto conto del radicamento profondo e consolidato della S.S. Nizza sul territorio e considerato che la struttura viene utilizzata per attività ricreative, culturali e sportive ritenute di particolare rilevanza sociale, al fine di garantire continuità nell'utilizzo dell'impianto, tenuto conto altresì del concordato tributario definito dal Presidente della S.S. Nizza A.S.D. con il Settore TARSU in merito all'occupazione dell'immobile, come da comunicazione del 14 gennaio 2009; vista, altresì, la successiva nota pervenuta dalla Circoscrizione 9 in data 18 febbraio 2009; tenuto conto altresì che il concessionario si è impegnato a regolarizzare la tettoia in legno con base in cemento aperta sui due lati comprendente due piccoli magazzini, considerata di utile ausilio per meglio svolgere l'attività di aggregazione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1 novembre 2004 e s.m.i, pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 ad un canone annuo di Euro 4.490,00 IVA compresa, alla S.S. Nizza A.S.D., alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in rate bimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 9.
Il concessionario dovrà pertanto, per le opere di cui sopra, presentare domanda di regolarizzazione al competente Settore Permessi Convenzionati, entro tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento. Nel caso di impedimento a procedere alla regolarizzazione, il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alla demolizione delle opere abusive entro due mesi dalla comunicazione del diniego. In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni si procederà alla revoca della concessione così come previsto dall'articolo 17 del disciplinare allegato alla suddetta deliberazione.
Ai sensi del predetto Regolamento, le
utenze saranno così suddivise:
- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Le
utenze relative alla parte commerciale (saletta ristorante, bar e cucina)
saranno a totale carico del concessionario, con obbligo per quest'ultimo di
installare appositi contatori (o misuratori) rilevanti il consumo idrico e di
energia elettrica mentre per il riscaldamento
si procederà ad un calcolo di tipo forfetario, definendone le modalità
entro e non oltre due mesi dall'esecutività della presente deliberazione;
- a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le
spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei
fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa mq. 2.900 circa ed è costituito da 6 campi bocce scoperti ed illuminati, due campi da tennis scoperti ed illuminati in terra verniciata e un fabbricato adibito ad attività sociali e ricreative di mq. 400 (mc. 1.200), con sala pranzo, cucina, sala ad uso sede sociale con bancone bar, locali interrati destinati esclusivamente ad uso magazzino, oltre ad una tettoia in legno con base in cemento aperta su due lati comprendente un piccolo magazzino, per la quale il concessionario si impegna a presentare domanda di regolarizzazione al competente Settore Permessi Convenzionati entro tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento. Nel caso di impedimento a procedere alla regolarizzazione, il concessionario dovrà provvedere a sue spese, alla demolizione delle opere abusive entro due mesi dalla comunicazione del diniego. In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni si procederà alla revoca della concessione così come previsto dall'articolo 17 del disciplinare allegato alla suddetta deliberazione;
2) di approvare lo schema di convenzione che
costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 -
n. ),
con la S.S. Nizza A.S.D. alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 4.490,00 IVA compresa e dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 9 in rate bimestrali anticipate.
Il canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di
rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte
degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la
Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso
di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le
eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a
carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo
provvedimento deliberativo.
Le spese a carico
della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano
copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti;
3) di autorizzare
l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale
dirette ad una migliore redazione dell'atto.
GRANDI
EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO
F.to Montabone
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE
EDILIZIA SPORTIVA
F.to Revelchione
IL DIRIGENTE
SETTORE SPORT
F.to Camera
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo
CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA VENTIMIGLIA 61/A ALLA S.S. NIZZA A.S.D..
Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la
concessione dell'impianto sportivo sito in Via Ventimiglia 61/A, con il presente atto tra il Comune di
Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato
dal Dirigente del Settore Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino,
il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di
Torino; in ottemperanza dell'articolo 55 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. n.
0408060/003) (esecutiva dal 21 marzo 2005),
e la S.S. Nizza A.S.D. (P.IVA 04538630015), con sede legale in Torino,
Via Ventimiglia 61/A, nella persona del suo legale rappresentante Signor
__________________________, come risulta da idonea certificazione acquisita
agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc.
_____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal
_________________, si conviene e si
stipula quanto segue:
ART. 1 - Descrizione dell'impianto
La Città di
Torino assegna alla S.S. Nizza A.S.D. di seguito denominata concessionario o
convenzionato, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito
in Via Ventimiglia 61/A, avente una superficie di mq. 2.900 circa costituito
da n. 6 (sei) campi bocce scoperti ed
illuminati, n. 2 (due) campi da tennis
scoperti ed illuminati in terra verniciata, un fabbricato adibito a sede
sociale di mq. 400 (mc. 1200) con sala pranzo, cucina, sala ad uso sede sociale con bancone bar, locali
interrati destinati esclusivamente ad uso magazzino.
Nel suddetto
impianto è stata realizzata a cura dell'Associazione anche una tettoia in legno
con base in cemento aperta su due lati comprendente un piccolo magazzino, per
il quale il concessionario si impegna a presentare richiesta di
regolarizzazione.
Il
concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con
l'impianto stesso e la sua destinazione.
L'area
è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La
Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto
o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a
vizi o difetti dell'immobile.
Nuove Opere
Il
concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità
previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà
provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche
dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali
opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa
presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.
Il
progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico
del Settore Edilizia Sportiva.
Il
convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
Le
nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei
competenti Uffici Tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del
Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile,
senza che competa al concessionario alcuna delle indennità o dei compensi
previsti dall'articolo 936 del Codice Civile
Le
opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti
dagli oneri concessori ex articolo 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.
La
Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante per incidenti o
danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.
Per
quanto concerne la tettoia in legno con
base in cemento aperta su due lati comprendente due piccoli magazzini, il concessionario si impegna a presentare
domanda di regolarizzazione, al competente Settore Permessi Convenzionati,
entro tre mesi dalla data di esecutività del
provvedimento che approva il presente disciplinare di convenzione. Nel
caso di impedimento a procedere alla regolarizzazione, il concessionario dovrà
provvedere, a sue spese, alla demolizione delle opere abusive entro due mesi
dalla comunicazione del diniego. In caso di inottemperanza alle suddette
prescrizioni si procederà alla revoca della concessione così come previsto
dall'articolo 17 del suddetto disciplinare. Copia dell'avvenuta presentazione
della richiesta di regolarizzazione dovrà essere inviata entro la suddetta data
alla Circoscrizione 9.
La
convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli
effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del
Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.
Il
canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 4.490,00
I.V.A. compresa, da versare in rate bimestrali anticipata all'Ufficio Cassa
della Circoscrizione 9.
Il canone è stato stabilito valutando:
- l'adeguamento
ISTAT;
- la
tipologia dell'impianto;
- la
collocazione territoriale;
- in
analogia ad impianti similari;
Detto
canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da
parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari
in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel
caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
La
Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone,
riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai
sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del
nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali
lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.
Il
concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, della
Circoscrizione 9 e delle scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
La
Circoscrizione 9 e la Città si
riservano il diritto di disporre del
complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con
preavviso di 15 giorni) nella ragione di n. 5 giornate annue, concordandone con
il concessionario, con anticipo, modalità e tempi.
Il concessionario dovrà garantire la possibilità di accesso
nelle fasce orarie di maggior richiesta.
In ossequio al disposto della Legge
447/1995 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo
alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge
Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia
di inquinamento acustico e degli artt. 44 e 45
(titolo V ? Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia
Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma
richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto
dovrà avvenire entro le ore 22.00.
L'impianto sportivo, in orario dalle
22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali
competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno
rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto
termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore
23.00 previa presentazione al Settore
Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta
per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995,
limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o
iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.
Il mancato rispetto della tutela delle
occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste
eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della
salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria,
senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile.
Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del
Codice Penale.
Per
l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le
tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste
ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione
delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra
saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese
di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti
ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della
corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando
richiesta).
I
ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente
alle manifestazioni sportive.
Spetta
al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.
La
pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno
della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita
previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa
vigente.
In
linea generale si stabilisce che:
- il materiale pubblicitario dovrà essere
a norma anticendio, non contundente ed installato in modo tale da non
ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come
arma impropria;
- il concessionario responsabile della
sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni
pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali
danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in
tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far
diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi
che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
La
Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari
(cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs 507 del 15 novembre 1993)
il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività
del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.
Il
concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello
di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di
Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di
chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni
praticate.
Il
concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso
l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti
e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi
eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.
Eventuali
orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali
dovranno essere esposti nelle bacheche.
Il
concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della
propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di
polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti
illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.
Il
concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del
proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario
titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 del
9 aprile 2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed
indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o
futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti
di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il
concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in
conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
Su tutti
i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario
stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
- contro i rischi dell'incendio ed eventi
accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo
conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da
assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la
stipula di polizza "rischio locativo".
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e
prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
Il
concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione
della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono
derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed
il Comune di Torino.
Nelle
polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di
sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia
Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da
risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali
coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale
carico del concessionario.
Copie
di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici
della Circoscrizione 9 prima della stipula e con cadenza annuale
dovrà essere inviata copia della
quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.
La
Città provvederà periodicamente ad una rilevazione delle strutture e delle
attrezzature e relative condizioni con apposito verbale redatto da un
funzionario incaricato.
Il
concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso
sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura
dello stesso mediante proprio personale.
Il
concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate
per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa
di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Al
personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso
il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro
e/o sulla Cooperazione.
La
Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei
lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della
documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro
favore.
La
Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della
naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla
legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e
sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al
concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale
ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento
(soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il
concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la
convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato
dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste
dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica
Amministrazione.
Il
concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro
od affidarlo a terzi, nel rispetto di
tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle
norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla
preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito
dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il
concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo
nulla osta.
Il
concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni
responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne
dovessero derivare.
L'eventuale
servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà
essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma
6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di
somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di
ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e
diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti
a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.
Durante
la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti,
delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la
gestione della stessa.
Sono a
carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti
interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una
mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte
del soggetto convenzionato.
Sono
altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei
marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde
compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli
alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene
ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Ciile Perché il Settore Verde Pubblico -
Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono
essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori).
Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di
qualunque natura sarà posta a totale carico del convenzionato.
Qualora
il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico -
Gestione non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e
responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.
Il
Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A.
del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti,
indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare
cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie
pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli appartai radicali in
occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni
saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una
relazione tecnica dei lavori da eseguire.
ART. 15 - Utenze e tassa raccolta rifiuti
L'onere relativo alle utenze sarà così suddiviso:
a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia
elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- interamente
le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Le
utenze relative alla parte commerciale (saletta ristorante, bar e cucina) saranno a totale carico del
concessionario, con obbligo per quest'ultimo di installare appositi contatori
(o misuratori) rilevanti il consumo idrico e di energia elettrica mentre per il riscaldamento si procederà ad un calcolo di tipo
forfetario, definendone le modalità entro e non oltre due mesi dall'esecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente
disciplinare;
a carico della Città:
-
l'80% dei costi relativi
all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento per la parte
sportiva.
Il
Concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti di fornitura delle
utenze a lui intestati e la Città (Circoscrizione 9) provvederà al rimborso
della percentuale di competenza.
Il
concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in
uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste
all'articolo 7 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso
copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o,
in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal
soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a
carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si
assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui all'articolo
13, punto 1?, del regolamento n. 295.
ART. 16 - Controlli
Apposita
Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e
dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.
I
Funzionari della Circoscrizione 9 e
della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli
sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica,
manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.
Nei
casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente
art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon
funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito
nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica
Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà
essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui
dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo di cui al precedente art. 16.
In caso di gravi e reiterati
inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da
parte degli Uffici Circoscrizionali, la
revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la
possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto
al concessionario inadempiente.
Possono
essere considerati motivi di revoca:
- reiterate
ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave
compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi,
docce;
- gravi inadempienze relativamente
all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato
mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento
del concessionario;
- altri eventuali (mancata
regolarizzazione delle opere abusive entro i termini previsti al precedente
articolo 2).
La
revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività
lucrativa.
Per
esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un
preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali
opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora
ammortizzate.
Il
concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di
preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della
cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il
diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.
Pari
facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della
Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di
miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore
del soggetto convenzionato.
E'
altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo
capoverso del precedente articolo 4.
Alla
scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della
stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di
proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso
e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre
mesi.
All'atto
della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto
apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni
mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla
condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà
essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore
Ispettorato.
Alla
scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà
essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i
termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni
previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate. La
richiesta di rinnovo dovrà essere
inoltrata alla Circoscrizione 9 almeno 180 giorni prima della scadenza della
convenzione.
In fase
di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla
gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il
finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche
attraverso la presentazione dei bilanci societari.
Il
concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 2.245,00 tramite polizza
assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della
Città a garanzia degli obblighi
contrattuali.
Nel
caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal
concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto
l'incameramento della cauzione definitiva.
Le
spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
Nell'ipotesi di eventuali controversie
il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro
competente sarà quello di Torino.
ART 24 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali,
forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati
esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica
Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati
è il Direttore della Divisione 9.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo