Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare 

       n. ord. 98

2009 03196/008

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009

 

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BONINO Gian Luigi

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA SUPERGA ANGOLO VIA BOCCA. ALIENAZIONE A TITOLO TRANSATTIVO ALLE SIGNORE PORTA - CORRISPETTIVO EURO 15.000,00. FUORI CAMPO IVA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Con il presente provvedimento si intende portare a conclusione una lunga e complessa vicenda patrimoniale, che ebbe inizio nel 1932 quando, con atto a rogito notaio Cassinis, la Città acquistò un appezzamento di terreno ubicato in Regione Sassi dell'estensione di circa mq. 79.000, posto tra la strada Superga e la via Bocca (già strada alla Parrocchia di Sassi).

          Con successivi atti, a rogito Giletti in data 1 giugno 1959 e a rogito Porro in data 4 marzo 1970, la Città trasferì a privati alcune porzioni di detto terreno che, per effetto di ulteriori atti, vennero accorpate in un unico lotto ad oggi appartenente alle signore Porta Savita e Porta Chitra.

          Nel 2003 tale lotto risultava confinante con il compendio immobiliare, originato dall'alienazione frazionata dell'unica originaria proprietà comunale, sito in strada Superga 15-21 oggetto di asta pubblica n. 322/2003 (Unità 4), approvata in esecuzione di deliberazione consiliare del 24 novembre 2003 (mecc. 2003 09047/008), afferente l'attuazione del programma di alienazione degli immobili ad uso abitativo e commerciale di proprietà comunale.

          Poiché, peraltro, nel corso dell'istruttoria volta alla vendita di tale complesso immobiliare, emersero difficoltà nell'esatta identificazione in loco del confine tra la proprietà comunale e la proprietà privata - generate da una difformità tra lo stato di diritto e la situazione catastale delle stesse - con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 ottobre 2004 (mecc. 2004 08253/008) venne approvata la stipulazione dei negozi patrimoniali occorrenti per l'esatta individuazione dei confini, formalizzati poi con le signore Porta mediante atto a rogito Segretario Generale dr. Adolfo Repice in data 26 gennaio 2005 rep. APA n. 1476.

          Dall'assetto patrimoniale a cui si addivenne mediante tale atto, tuttavia, rimase estranea una porzione di area - individuata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa (Allegato 1) - che, essendo costituita da una fascia di terreno in pendenza, sita ai margini del lotto delle signore Porta e contigua, verso nord, alla strada Superga e, verso est, alla strada della Parrocchia di Sassi, era stata trattata, nei diversi atti di compravendita succedutisi, quale "scarpata" delle strade stesse e compresa all'interno della recinzione del lotto privato, ancorché formalmente di proprietà comunale. L'inserimento in mappa del frazionamento catastale (risalente al 1968), effettuato al fine della stipulazione dell'atto da ultimo citato, ha reso possibile l'identificazione catastale di tale area, che ora risulta censita al Catasto Terreni quale parte della particella 66 del foglio 1192 (quale individuata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa, allegato1).

          Si tratta, come rilevato, di un appezzamento, attualmente adibito a verde, che si interpone tra il terreno di proprietà delle signore Porta ed il muro di recinzione, sormontato da struttura metallica, che circonda l'area e che presenta un unico accesso sull'appezzamento stesso costituito da un cancello carrabile posto sull'angolo della via Bocca.

          Le signore Porta, che da anni ne curano la manutenzione ordinaria e straordinaria, con atto notificato il 19 settembre 2008, hanno citato davanti al Tribunale di Torino la Civica Amministrazione (R.G. 27588/08), chiedendo l'acquisizione per usucapione, in virtù del possesso ultraventennale continuato ed ininterrotto, di tale striscia di terreno.

          La posizione della Città in tale giudizio di usucapione risulta assai debole, atteso che non è stata reperita agli atti documentazione idonea a comprovare l'interruzione dell'usucapione stessa; nel 1973 venne, anzi, rilasciata l'autorizzazione edilizia alla posa della recinzione sopra indicata, che racchiude l'area comunale incorporandola, di fatto, al lotto di proprietà delle attrici.

          Si ritiene quindi che possa trovare accoglimento la proposta transattiva avanzata dalle signore Porta che si sono dichiarate disposte ad acquistare il terreno de quo verso il corrispettivo di Euro 15.000,00= (oltre a imposte e tasse dell'atto di trasferimento della proprietà), a fronte di un valore venale dello stesso stimato dal competente Civico Settore Valutazioni Immobiliari in Euro 32.000,00=.

          Quest'ultimo valore deriva dalla circostanza che il P.R.G. destina l'area in questione a "zona consolidata collinare - area normativa: residenza R6" con indice di edificabilità fondiaria pari a 0,07 mq.SLP/mq.SF. Tale edificabilità viene a conferire indubbiamente una valorizzazione all'adiacente lotto di proprietà delle signore Porta, al fine dell'attuazione delle capacità edificatorie ad uso residenziale del medesimo, consentendone una fabbricazione più funzionale e più razionale.

          La concreta edificabilità dell'area comunale risulta, tuttavia, limitata, sia per la sua conformazione, come sopra evidenziato, sia per effetto del vincolo cui è soggetta, in quanto ricadente in "fascia di rispetto stradale" ai sensi del D.M. 1404/1968, come tale inedificabile ai sensi dell'articolo 27 della L.U.R. e soggetta ai disposti dell'articolo 30 sesto comma delle N.U.E.A..

          Anche in forza della situazione idromorfologica (per effetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., infatti, la classe di edificabilità della porzione collinare del Comune di Torino, in cui ricade il terreno de quo, è la Classe 5: "Aree non ulteriormente edificabili - classe 7b: Aree fortemente instabili", come da allegato B del P.R.G. denominato "Studio geologico - parte di collina - analisi dei dissesti - analisi della situazione di stabilità - interventi ammissibili"), può dirsi che, sostanzialmente, allo stato attuale l'area di cui trattasi non si presenta edificabile né tanto meno suscettibile di un intervento autonomo da parte di terzi. Come sopra evidenziato, la stessa, formante un sol corpo con il lotto di proprietà delle attrici, non è di fatto utilizzabile dalla Città, attesa la sua conformazione non solo scoscesa, ma altresì di contorno alla viabilità pubblica.

          Va precisato che l'articolo 14 del Regio Decreto 2440/1923 riconosce implicitamente la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere accordi transattivi, così come affermato da una recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia (n. 26/pareri/2008) nella quale viene statuito che possono essere oggetto di transazione non solo le obbligazioni nate "nell'ambito dell'attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione" - come nel caso di specie - bensì anche le "obbligazioni pubbliche", purché sia garantita la miglior cura dell'interesse pubblico.

          Sotto quest'ultimo profilo, valutata la convenienza economica della transazione rispetto all'incertezza ed alla difficile posizione della Città nel giudizio pendente; considerato che il terreno in questione non presenta interesse per la Città, né è suscettibile di interventi autonomi da parte di terzi o della Città stessa; atteso che la sua materiale detenzione è rimasta per decenni in capo alle richiedenti; ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 41 comma 1 n. 6 del Regio Decreto 827/1924; occorre approvare la sua alienazione alle signore Porta Savita e Porta Chitra a titolo di transazione della lite dalle medesime instaurata, come indicato nel dispositivo del presente provvedimento.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)      di approvare il trasferimento della proprietà - a titolo di transazione della lite instaurata dalle parti acquirenti davanti al Tribunale di Torino iscritta al R.G. 27588/08 - in parti uguali ed in comproprietà indivisa alle signore Porta Savita, nata a Jaipur (India) il 10 luglio 1976 e Porta Chitra, nata a Jaipur (India) il 1° dicembre 1977, del terreno ubicato in Torino, strada Superga angolo via Bocca, evidenziato con perimetro rosso nell'unito estratto di mappa (all. 1 - n.          ) e distinto al C.T. al foglio 1192 mappale 66 parte, verso il corrispettivo di Euro 15.000,00= fuori campo IVA; la particella 66, dell'estensione catastale complessiva di mq. 993, verrà frazionata a cura dei Tecnici della Città, al fine di individuare catastalmente l'esatta porzione di terreno ubicata all'interno della recinzione delle signore Porta. Pertanto, la superficie oggetto di alienazione verrà esattamente determinata in esito al frazionamento;

2)     di dare atto che il terreno di cui al precedente punto 1 dovrà essere ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive inerenti, ancorché non trascritte e con le relative accessioni, dipendenze e pertinenze, comunque libero da prelazioni agrarie, ipoteche, pignoramenti, arretrati d'imposte e tasse, diritti reali di godimento;

3)      di stabilire che le signore Porta rinuncino, mediante apposita pattuizione contrattuale, a pretendere dalla Città, o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, rimborsi per spese, oneri o pagamenti di qualsiasi natura comunque e nei confronti di chiunque effettuati in dipendenza della detenzione o del possesso sull'area e della sua ubicazione interna alla recinzione;

4)      di subordinare la stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà del terreno alla sottoscrizione del verbale di conciliazione formalizzato davanti al Tribunale di Torino, Sezione II, dr.ssa Rosso, ovvero all'estinzione del processo ex articoli 309 e 181 Codice di Procedura Civile;

5)      di demandare a determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti contabili conseguenti, approvando che le spese di atto vengano assunte dalla Città, mentre le imposte e tasse dallo stesso derivanti siano assunte dalle parti acquirenti;

6)      di dichiarare, attesa l'urgenza di definire il contenzioso, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE SETTORE

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

IMMOBILIARE

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                 Castronovo