Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 98
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009
(proposta
dalla G.C. 4 giugno 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore
Viano.
Con
successivi atti, a rogito Giletti in data 1 giugno 1959 e a rogito Porro in
data 4 marzo 1970, la Città trasferì a privati alcune porzioni di detto terreno
che, per effetto di ulteriori atti, vennero accorpate in un unico lotto ad oggi
appartenente alle signore Porta Savita e Porta Chitra.
Nel 2003 tale lotto risultava
confinante con il compendio immobiliare, originato dall'alienazione frazionata
dell'unica originaria proprietà comunale, sito in strada Superga 15-21 oggetto
di asta pubblica n. 322/2003 (Unità 4), approvata in esecuzione di
deliberazione consiliare del 24 novembre 2003 (mecc. 2003 09047/008), afferente
l'attuazione del programma di alienazione degli immobili ad uso abitativo e
commerciale di proprietà comunale.
Poiché, peraltro, nel corso
dell'istruttoria volta alla vendita di tale complesso immobiliare, emersero
difficoltà nell'esatta identificazione in loco del confine tra la proprietà
comunale e la proprietà privata - generate da una difformità tra lo stato di
diritto e la situazione catastale delle stesse - con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 25 ottobre 2004 (mecc. 2004 08253/008) venne
approvata la stipulazione dei negozi patrimoniali occorrenti per l'esatta
individuazione dei confini, formalizzati poi con le signore Porta mediante atto
a rogito Segretario Generale dr. Adolfo Repice in data 26 gennaio 2005 rep. APA
n. 1476.
Dall'assetto patrimoniale a cui si
addivenne mediante tale atto, tuttavia, rimase estranea una porzione di area -
individuata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa (Allegato 1) -
che, essendo costituita da una fascia di terreno in pendenza, sita ai margini
del lotto delle signore Porta e contigua, verso nord, alla strada Superga e,
verso est, alla strada della Parrocchia di Sassi, era stata trattata, nei
diversi atti di compravendita succedutisi, quale "scarpata" delle
strade stesse e compresa all'interno della recinzione del lotto privato,
ancorché formalmente di proprietà comunale. L'inserimento in mappa del
frazionamento catastale (risalente al 1968), effettuato al fine della
stipulazione dell'atto da ultimo citato, ha reso possibile l'identificazione
catastale di tale area, che ora risulta censita al Catasto Terreni quale parte
della particella 66 del foglio 1192 (quale individuata con perimetro rosso
nell'allegato estratto di mappa, allegato1).
Si tratta, come rilevato, di un
appezzamento, attualmente adibito a verde, che si interpone tra il terreno di
proprietà delle signore Porta ed il muro di recinzione, sormontato da struttura
metallica, che circonda l'area e che presenta un unico accesso
sull'appezzamento stesso costituito da un cancello carrabile posto sull'angolo
della via Bocca.
Le signore Porta, che da anni ne
curano la manutenzione ordinaria e straordinaria, con atto notificato il 19
settembre 2008, hanno citato davanti al Tribunale di Torino la Civica
Amministrazione (R.G. 27588/08), chiedendo l'acquisizione per usucapione, in
virtù del possesso ultraventennale continuato ed ininterrotto, di tale striscia
di terreno.
La posizione della Città in tale
giudizio di usucapione risulta assai debole, atteso che non è stata reperita
agli atti documentazione idonea a comprovare l'interruzione dell'usucapione
stessa; nel 1973 venne, anzi, rilasciata l'autorizzazione edilizia alla posa
della recinzione sopra indicata, che racchiude l'area comunale incorporandola,
di fatto, al lotto di proprietà delle attrici.
Si ritiene quindi che possa trovare accoglimento
la proposta transattiva avanzata dalle signore Porta che si sono dichiarate
disposte ad acquistare il terreno de quo verso il corrispettivo di Euro
15.000,00= (oltre a imposte e tasse dell'atto di trasferimento della
proprietà), a fronte di un valore venale dello stesso stimato dal competente
Civico Settore Valutazioni Immobiliari in Euro 32.000,00=.
Quest'ultimo valore deriva dalla
circostanza che il P.R.G. destina l'area in questione a "zona consolidata
collinare - area normativa: residenza R6" con indice di edificabilità
fondiaria pari a 0,07 mq.SLP/mq.SF. Tale edificabilità viene a conferire
indubbiamente una valorizzazione all'adiacente lotto di proprietà delle signore
Porta, al fine dell'attuazione delle capacità edificatorie ad uso residenziale
del medesimo, consentendone una fabbricazione più funzionale e più razionale.
La concreta edificabilità dell'area
comunale risulta, tuttavia, limitata, sia per la sua conformazione, come sopra
evidenziato, sia per effetto del vincolo cui è soggetta, in quanto ricadente in
"fascia di rispetto stradale" ai sensi del D.M. 1404/1968, come tale
inedificabile ai sensi dell'articolo 27 della L.U.R. e soggetta ai disposti
dell'articolo 30 sesto comma delle N.U.E.A..
Anche in forza della situazione
idromorfologica (per effetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo
58 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., infatti, la classe di edificabilità
della porzione collinare del Comune di Torino, in cui ricade il terreno de quo,
è la Classe 5: "Aree non ulteriormente edificabili - classe 7b: Aree
fortemente instabili", come da allegato B del P.R.G. denominato
"Studio geologico - parte di collina - analisi dei dissesti - analisi
della situazione di stabilità - interventi ammissibili"), può dirsi che,
sostanzialmente, allo stato attuale l'area di cui trattasi non si presenta
edificabile né tanto meno suscettibile di un intervento autonomo da parte di
terzi. Come sopra evidenziato, la stessa, formante un sol corpo con il lotto di
proprietà delle attrici, non è di fatto utilizzabile dalla Città, attesa la sua
conformazione non solo scoscesa, ma altresì di contorno alla viabilità
pubblica.
Va precisato che l'articolo 14 del
Regio Decreto 2440/1923 riconosce implicitamente la possibilità per la Pubblica
Amministrazione di concludere accordi transattivi, così come affermato da una
recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Lombardia (n. 26/pareri/2008) nella quale viene statuito che possono essere
oggetto di transazione non solo le obbligazioni nate "nell'ambito
dell'attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione" - come
nel caso di specie - bensì anche le "obbligazioni pubbliche", purché
sia garantita la miglior cura dell'interesse pubblico.
Sotto quest'ultimo profilo, valutata la convenienza
economica della transazione rispetto all'incertezza ed alla difficile posizione
della Città nel giudizio pendente; considerato che il terreno in questione non
presenta interesse per la Città, né è suscettibile di interventi autonomi da
parte di terzi o della Città stessa; atteso che la sua materiale detenzione è
rimasta per decenni in capo alle richiedenti; ritenuta la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione dell'articolo 41 comma 1 n. 6 del Regio Decreto
827/1924; occorre approvare la sua alienazione alle signore Porta Savita e
Porta Chitra a titolo di transazione della lite dalle medesime instaurata, come
indicato nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare
il trasferimento della proprietà - a titolo di transazione della lite
instaurata dalle parti acquirenti davanti al Tribunale di Torino iscritta al
R.G. 27588/08 - in parti uguali ed in comproprietà indivisa alle signore Porta
Savita, nata a Jaipur (India) il 10 luglio 1976 e Porta Chitra, nata a Jaipur
(India) il 1° dicembre 1977, del terreno ubicato in Torino, strada Superga
angolo via Bocca, evidenziato con perimetro rosso nell'unito estratto di mappa
(all. 1 - n. ) e distinto al
C.T. al foglio 1192 mappale 66 parte, verso il corrispettivo di Euro 15.000,00=
fuori campo IVA; la particella 66, dell'estensione catastale complessiva di mq.
993, verrà frazionata a cura dei Tecnici della Città, al fine di individuare
catastalmente l'esatta porzione di terreno ubicata all'interno della recinzione
delle signore Porta. Pertanto, la superficie oggetto di alienazione verrà
esattamente determinata in esito al frazionamento;
2) di dare atto
che il terreno di cui al precedente punto 1 dovrà essere ceduto a corpo e non a
misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù
attive e passive inerenti, ancorché non trascritte e con le relative
accessioni, dipendenze e pertinenze, comunque libero da prelazioni agrarie,
ipoteche, pignoramenti, arretrati d'imposte e tasse, diritti reali di
godimento;
3) di stabilire
che le signore Porta rinuncino, mediante apposita pattuizione contrattuale, a
pretendere dalla Città, o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, rimborsi per
spese, oneri o pagamenti di qualsiasi natura comunque e nei confronti di
chiunque effettuati in dipendenza della detenzione o del possesso sull'area e
della sua ubicazione interna alla recinzione;
4) di subordinare
la stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà del terreno alla
sottoscrizione del verbale di conciliazione formalizzato davanti al Tribunale
di Torino, Sezione II, dr.ssa Rosso, ovvero all'estinzione del processo ex
articoli 309 e 181 Codice di Procedura Civile;
5) di demandare a
determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti contabili conseguenti,
approvando che le spese di atto vengano assunte dalla Città, mentre le imposte
e tasse dallo stesso derivanti siano assunte dalle parti acquirenti;
6) di
dichiarare, attesa l'urgenza di definire il contenzioso, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE PATRIMONIO
F.to
Oggioni
IL
DIRIGENTE SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
F.to Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo