Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 138
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 OTTOBRE 2009
(proposta dalla G.C. 26 maggio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - OLMEO Gavino - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 dell'11 aprile 2006 (mecc.
2005 03088/009) veniva adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 89 al vigente P.R.G.,
concernente l'adeguamento normativo per l'abolizione delle barriere architettoniche.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 17 maggio 2006 al 15 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data
notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel
periodo sopraccitato e sul B.U.R. del 25 maggio 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal
quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute
osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997 alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604-189125 2006
del 20 giugno 2006, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non
presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 dell'1 agosto
2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
La Commissione Urbanistica Consiliare del
29 marzo 2006, in sede di discussione della deliberazione di adozione della
variante di cui all'oggetto, ha evidenziato la necessità di specificare le
tipologie di handicap che hanno diritto
ad accedere alle agevolazioni previste dalla variante e, in generale, di meglio
definire le modalità applicative della disciplina prevista dal provvedimento
stesso; pertanto, nella citata deliberazione di adozione, il Consiglio Comunale
ha dato mandato agli uffici di predisporre in fase di approvazione, apposito
regolamento che disciplinasse tali aspetti.
Era, infatti, emersa la necessità di
individuare, ai sensi di legge, cosa si intende, nel caso specifico, per
"portatori di handicap": tale definizione, assai generica, può
rappresentare strumento di abuso nell'applicazione della norma che è
esclusivamente volta ad ammettere, all'interno degli edifici esistenti, modesti
adeguamenti e ampliamenti che consentano al soggetto disabile di adeguare la
propria abitazione secondo specifiche esigenze e a consentire il mantenimento,
in alcune aree normative, dei bassi fabbricati esistenti per uso autorimessa.
Da qui l'esigenza di definire puntualmente il tipo di invalidità da correlare
alle singole fattispecie di agevolazioni per gli interventi architettonici.
A seguito di successive valutazioni,
effettuate con il coinvolgimento della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con
le Aziende Sanitarie e in particolare con il Settore Disabili, sia sotto il
profilo tecnico che sotto quello giuridico, si è ritenuto che l'emanazione di
un nuovo regolamento in materia non avrebbe introdotto nuovi elementi a
supporto dell'individuazione delle categorie di handicap rispetto alle
procedure già in uso presso altri Settori dell'Amministrazione, ma anzi avrebbe
potuto portare ad una ingiustificata differenza di trattamento per condizioni
analoghe e duplicazione di procedure. Si è pertanto ritenuto di avvalersi delle
procedure già adottate dalla Città.
Sulla scorta di tali rilievi, è stato
redatto un nuovo elaborato tecnico, allegato al presente provvedimento
(allegato 1), che introduce l'individuazione dei soggetti destinatari della
variante de qua: portatori di handicap gravi, invalidi civili con percentuale
di invalidità non inferiore al 74%, residenti e stabilmente dimoranti
nell'immobile interessato dall'intervento, muniti delle seguenti
certificazioni:
- certificazione sanitaria attestante la
condizione di disabilità, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della
Legge 104/1992, nella quale deve risultare la parte riservata alla
"Disabilità: Cause fisiche: limitate funzionalità degli arti";
- certificazione sanitaria relativa al
possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 381, D.P.R. 495/1992
"Codice della strada".
La citata Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" detta i principi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata,
individuando, nello specifico, all'articolo 3 comma 3, i soggetti aventi
diritto:
"1.
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La
persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
(?).".
L'articolo 381 "Strutture e
segnaletica per la mobilità delle persone invalide" del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, D.P.R. 495/1992, riguarda invece
l'autorizzazione in deroga, rilasciata dal Sindaco, previo specifico
accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio
delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta.
Premesso quanto sopra, nel revisionare le
modifiche e/o integrazioni apportate con la presente variante si è ritenuto di
introdurre alcune modifiche finalizzate ad una migliore attuazione della norma.
Si precisa che l'atto di impegno, attestante l'obbligo al ripristino dello
stato originario del manufatto oggetto di intervento una volta cessato
l'utilizzo dello stesso da parte dei soggetti aventi diritto, deve essere stipulato
prima del rilascio del titolo abilitativo.
Un'ulteriore specifica riguarda la
terminologia utilizzata per l'individuazione dell'intervento edilizio ammesso
in deroga: al fine di non creare problemi interpretativi si propone di
sostituire il termine "veranda", che è definito nel Regolamento
Edilizio e nelle N.U.E.A. di P.R.G. con
una descrizione più confacente al tipo di intervento ammesso in deroga.
Vengono inoltre proposte ulteriori
indicazioni cautelative a riguardo degli edifici appartenenti al gruppo 3
"Edifici di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici
di valore documentario" e agli "Edifici caratterizzanti il tessuto
storico", soggetti all'articolo 26 delle N.U.E.A. "Edifici di
particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico
esterni alla Zona urbana centrale storica"; infatti, al fine di garantire
una maggiore tutela del tessuto storico edilizio, gli ampliamenti ammessi, nel
rispetto delle condizioni già individuate nella norma, vengono ricondotti esclusivamente
alla realizzazione di verande, ai sensi dell'articolo 58 del R.E., con obbligo
al ripristino dello stato originario secondo le medesime modalità
precedentemente descritte, riducendo pertanto, rispetto al testo adottato, la
gamma degli interventi ammessi. A maggior garanzia del rispetto del tessuto
storico si prevede di escludere tali interventi sui fronti degli edifici
prospettanti su spazi pubblici e pubbliche vie.
Per quanto riguarda la possibilità,
introdotta dalla variante in oggetto, di mantenere, in alcune aree normative, i
bassi fabbricati esistenti, per uso autorimessa a servizio esclusivo del
portatore di handicap, si prevede di integrare la norma richiedendo apposito
atto unilaterale d'obbligo per l'asservimento del basso fabbricato a tale uso,
ferma restando la verifica delle certificazioni attestanti l'handicap.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931, del 9 giugno 2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia che le norme introdotte con il presente provvedimento sono in salvaguardia, ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., dal giorno 11 aprile 2006, ovvero dalla data di adozione della deliberazione n. 127 del Consiglio Comunale (mecc. 2005 03088/009). In base alla citata deliberazione, il presente provvedimento iniziato e adottato antecedentemente al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 può, pertanto, concludersi in conformità alla normativa previgente (articolo 20 Legge Regionale 40/1998).
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano,
1) di approvare la variante parziale n. 89 al vigente P.R.G., dando atto della sostituzione degli elaborati tecnici che la costituiscono (all. 1 - n. ) e che è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 604-189125 2006 del 20 giugno 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 2 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
EDILIZIA PRIVATA E
PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA
F.to Virano
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Coppola
Sono stati approvati i
seguenti emendamenti all'Allegato 1 - Elaborato tecnico:
Nella Relazione
Illustrativa (allegato a):
- a pagina 3, al quarto capoverso, dopo la
parola "vincolo", sostituire la parola "triennale"
con le parole: "di otto anni";
- a pagina 4, al terzo capoverso, dopo la
parola "durata", sostituire la parola "triennale"
con le parole: "di otto anni";
- a pagina 5, al terzo capoverso, comma 43,
dopo la parola "di", sostituire la parola "tre"
con la parola "otto".
Nell'allegato c),
Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante - Articolo 4 - Tipi di intervento,
comma 43, al secondo capoverso dopo la parola "di" sostituire
la parola "tre" con la parola "otto".
Nell'allegato c bis),
Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante - Articolo 4 - Tipi di intervento,
comma 43, al secondo capoverso dopo la parola "di" sostituire
la parola "tre" con la parola "otto".