Atto n. 56
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
11 MAGGIO 2009
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola,
MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, FONTANA Marco,
PUGLISI Ettore.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna
Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO)VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI
RESIDENZIALI ESISTENTI MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI - ADOZIONE
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17,
COMMA 7 DELLA L.U.R. 56/1977 E S.M.I. (MECC. N. 2009 01347/09), CONCERNENTE LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI MEDIANTE IL
RECUPERO DEI SOTTOTETTI.
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione
Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 24 marzo 2009 prot.n. 1492, la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad
esprimere parere preventivo in merito all’approvazione della Variante
Parziale n. 189 al Piano Regolatore Generale, concernente la riqualificazione
energetica di edifici residenziali esistenti, mediante il recupero dei
sottotetti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2009
01347/009.
Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina
normativa prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale
vigente, in relazione alla tematica della riqualificazione energetica degli
edifici residenziali esistenti.
Il tema della riqualificazione
energetica ha acquisito negli ultimi anni sempre maggior importanza, sia per
un'accresciuta sensibilità verso le risorse ambientali, sia per la
necessità di un adeguamento agli indirizzi dell'Unione
Europea.
In Italia "l'edilizia sostenibile" può efficacemente
contribuire al miglioramento della vita urbana in quanto oltre la metà
degli investimenti immobiliari è destinato alle ristrutturazioni. Occorre
sottolineare, inoltre, che il costo iniziale di un buon isolamento termico e di
un impianto progettato con la giusta attenzione ai consumi viene ammortizzato in
breve tempo con il risparmio di energia ottenuto.
In particolare
l'edificato torinese è per la maggior parte antecedente agli anni Ottanta
del secolo scorso ed ai sensi della normativa vigente i proprietari di tali
edifici non sono obbligati ad attuare interventi di riqualificazione energetica,
a meno che non effettuino opere rilevanti di manutenzione (rifacimento della
copertura, degli intonaci di facciata, ecc....); di conseguenza, risulta
evidente che una quota cospicua dell'edificato urbano potrebbe continuare per
anni ad avere consumi di energia primaria maggiori di quelli che si potrebbero
ottenere con l'applicazione di tecnologie adatte allo scopo.
La sola
politica delle agevolazioni fiscali e delle incentivazioni finanziarie, pur
avendo fornito una considerevole spinta alla riqualificazione edilizia, non
può, pertanto, essere risolutrice della problematica.
Partendo
da queste premesse si propone un adeguamento normativo che si basi non su
agevolazioni economiche ma sul riconoscimento di un incentivo volumetrico
vincolato alla riqualificazione energetica dell'intero immobile, nel rispetto
dei caratteri tipologico-formali degli edifici esistenti.
In relazione agli
aspetti sopra richiamati è stato predisposto un provvedimento di variante
urbanistica che prevede un possibile incremento di 60 centimetri della linea di
gronda e di colmo, rispetto ai 40 cm attualmente ammessi dalle Norme
Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G., mantenendo le preesistenti
pendenze delle falde. L'innalzamento dovrà rispettare l'equilibrio
compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in facciata.
Gli
interventi di recupero dei sottotetti dovranno essere destinati a fini abitativi
e garantire, tramite un insieme sistematico di opere, un risparmio annuale di
energia dell'intero edificio, definito e quantificato puntualmente dallo
specifico allegato al Regolamento Edilizio comunale. Il risultato ottenuto
sarà la riduzione delle dispersioni a favore dell'intero complesso, il
recupero dei volumi del sottotetto con prestazioni energetiche superiori a
quelle previste dalla normativa vigente nonché l'incremento del valore
immobiliare derivante dalla ristrutturazione della zona sottotetto.
Con
l'applicazione della presente norma si recupera una maggiore superficie
abitabile - sempre e comunque all'interno della superficie di solaio del
sottotetto esistente e senza creare nuove superfici di solaio, definita
"superficie addizionale SA" e ricavata dal differenziale tra la superficie
interna lorda ottenibile dalla norma proposta e quella derivata
dall'applicazione della Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998 "Norme per il
recupero a fini abitativi dei sottotetti" con gli incrementi già
consentiti dalle N.U.E.A. per interventi di restauro e risanamento
conservativo.
Il recupero del sottotetto, pertanto, deve essere
contestuale ad un intervento di miglioramento della coibentazione dell'intero
edificio sottostante che deve consentire un risparmio di energia per ogni metro
quadro di superficie addizionale "SA" rapportato ai valori della tabella
inerente il risparmio energetico che costituirà parte integrante
dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.
Il predetto intervento
non si configura come sopraelevazione in quanto non viene a realizzarsi, come
indicato all'articolo 2, punto 40 dalle N.U.E.A., un nuovo piano fuori terra,
tuttavia la norma introduce l'obbligo di verifica di alcuni parametri edilizi al
fine di non creare pregiudizio a diritti di terzi.
Il presente
provvedimento esclude gli edifici realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore - 6 agosto 1998 - della citata Legge Regionale 21/1998. Sono,
altresì, esclusi dall'applicazione dell'incentivo gli edifici definiti
dal Piano Regolatore "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il
tessuto storico", nonché quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale
Storica.
Per i motivi di interesse pubblico sopra esplicitati
l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare il presente provvedimento di
variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. con il
quale vengono apportate alcune modifiche all'articolo 4 "Tipi di intervento"
delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore.
In
particolare, viene inserito un nuovo comma (35ter) al punto d) "Ristrutturazione
edilizia" integrato e, al fine di raggiungere uniformità di definizioni,
viene modificato il comma 30 del punto c) "Restauro e risanamento conservativo".
In relazione a quanto sopra la variante prevede di apportare le
seguenti modifiche ed integrazioni alle N.U.E.A.:
- all'articolo 4 - punto c) Restauro e risanamento conservativo, comma
30:
dopo le parole "cm 40 rispetto al" eliminare le parole
"l'ultimo";
dopo la parola "piano" aggiungere la parola "medio";
dopo la
parola "calpestio" aggiungere la parola "preesistente";
dopo le parole
"tamponamento della facciata" aggiungere il seguente inciso:
"- considerato,
comunque, di spessore minimo pari a 40 cm - fino all'intersezione con la
superficie interna della falda ed escludendo gli elementi strutturali primari,
quali i puntoni, se presenti,";
dopo le parole: "pendenze delle falde."
aggiungere: "Lo spessore complessivo della falda - comprensivo del manto di
copertura, di ogni ulteriore elemento strutturale e di ogni componente
finalizzato all'isolamento termico ed al risparmio energetico, con esclusione
degli elementi strutturali primari quali i puntoni, se presenti - non sia
superiore a 50 cm. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalle altezze
interne.".
la modifica dell'articolo 4 - punto d) Ristrutturazione edilizia,
dopo il comma 35bis aggiungere un nuovo comma: "35ter d5) il recupero dei
sottotetti, realizzato ai sensi della Legge Regionale 21/1998, qualora
finalizzato al contenimento dei consumi energetici dell'intero edificio, con
modifiche alla quota di imposta e di colmo delle falde di copertura superiori a
quanto consentito nel caso di interventi configurabili come restauro e
risanamento conservativo di cui al precedente punto c).
Fatti salvi l'ambito
di applicazione, i requisiti e le diverse prescrizioni introdotte dalla Legge
Regionale 21/1998, tali interventi possono essere assentiti alle seguenti
condizioni:
- non devono interessare edifici definiti dal vigente
P.R.G. di "particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto
storico", nonché quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale Storica;
- la quota di imposta delle falde può essere innalzata fino a
1,00 m rispetto al piano medio di calpestio preesistente, misurata sul filo
interno del muro di tamponamento della facciata - considerato, comunque, di
spessore minimo pari a 40 cm - fino all'intersezione con la superficie interna
della falda, escludendo gli elementi strutturali primari, quali puntoni, se
presenti;
- non vengano modificate le pendenze delle falde;
-
lo spessore complessivo della falda - comprensivo del manto di copertura, di
ogni ulteriore elemento strutturale e di ogni componente finalizzato
all'isolamento termico ed al risparmio energetico, con esclusione degli elementi
strutturali primari quali i puntoni, se presenti - non sia superiore a 50 cm.
Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalle altezze interne;
-
sia garantito il rispetto del parametro edilizio, di cui alla lettera g)
dell'articolo 2 punto 34), della zona normativa di appartenenza e, ove non
prescritto, sia garantito il rispetto della distanza minima assoluta di 10 m tra
pareti finestrate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e le distanze minime
previste dal Codice Civile;
- l'intervento dovrà conseguire, in
ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale, rispettoso
dell'equilibrio compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in
facciata. A tal fine, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo,
dovrà essere presentato uno studio d'insieme, esteso agli edifici
limitrofi, che consenta di valutare il corretto inserimento architettonico
dell'intervento. Negli edifici realizzati in base ad un unico titolo
abilitativo, lo studio d'insieme risulterà vincolante per i successivi
analoghi interventi di recupero. Ogni intervento di recupero del sottotetto
dovrà, in ogni caso, garantire un soddisfacente equilibrio compositivo
complessivo dell'edificio. Non è consentito, sullo stesso edificio,
recuperare porzioni di sottotetto ai sensi del presente punto e altre porzioni
ai sensi dell'articolo 4 comma 30 delle presenti norme;
- il recupero
sia accompagnato da interventi finalizzati a raggiungere elevate prestazioni
energetiche del sottotetto ed a ridurre le dispersioni termiche dell'involucro
dell'edificio complessivo, come specificato nella relativa scheda dell'Allegato
Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio.".
In riferimento alla
deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i
primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di
Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di
norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non
riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la
realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già
edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema
delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non
interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
In
relazione a quanto sopra, è in corso la verifica preventiva di
assoggettabilità a valutazione ambientale, il cui esito verrà
puntualmente reso prima dell'adozione del presente provvedimento.
Si
sottolinea che gli interventi edilizi introdotti interessano immobili esistenti
alla data del 12 agosto 1998, in ossequio alla Legge Regionale 21/1998,
ricadenti all'interno del contesto edificato, classificato per la maggior parte
all'interno della categoria B) secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che
caratterizza il tessuto cittadino. Tali interventi non prevedono la
realizzazione di nuovi volumi, ma un limitato ampliamento di volumi già
esistenti al piano sottotetto, al solo scopo di migliorarne la
recuperabilità, con una percentuale di incidenza sul costruito
estremamente ridotta, valutata nel 3% circa, rispetto alla volumetria di un
edificio medio soggetto a recupero con le norme attualmente vigenti.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del
P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il
presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante
parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
Successivamente all'approvazione della presente
variante si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
Con separato provvedimento,
da approvarsi ai sensi della Legge Regionale 19/1999, si procederà
all'approvazione della nuova scheda (contenente indicazioni tecniche e
modalità operative per l'attuazione degli interventi edilizi) che
verrà inserita nell'Allegato Energetico/Ambientale al Regolamento
Edilizio "Riqualificazione Energetica degli Edifici Residenziali esistenti
tramite il recupero energetico dei sottotetti ex Legge Regionale
21/1998".
Il parere in questione è stato discusso nel
corso della seduta della II^ Commissione tenutasi in data 29 Aprile
2009.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di esprimere parere favorevole all’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI.
OMISSIS DELLA
DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri D’Acunto, Novo, Maffei, Marrone, Lavecchia, per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono17
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 16
ASTENUTI: 1
(Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI.