Divisione Infrastrutture e Mobilità
n.
ord. 139
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12
OTTOBRE 2009
(proposta dalla G.C. 5 maggio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del
Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché
gli Assessori: MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe -
SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - OLMEO Gavino - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessora Sestero.
In particolare la Città, con la citata
deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/033),
ha provveduto ad avviare la riorganizzazione della gestione delle opere di
manomissione e dei successivi ripristini sui sedimi stradali della città da
parte dei grandi utenti del sottosuolo e con la successiva citata deliberazione
del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2000 (mecc. 2000 01295/33), esecutiva dal
18 dicembre 2000, sono state apportate integrazioni e modifiche alla precedente
deliberazione (mecc. 9909420/33) in merito alla penale per ritardata
ultimazione lavori, alla qualificazione delle imprese che eseguono i lavori di
scavo e ripristino stradale ed a piccole variazioni nel testo della precedente
deliberazione.
I principali obiettivi del modello
organizzativo prevedevano che i lavori di realizzazione delle reti, compresi
scavo, posa tubazioni, reinterro e successivo ripristino del suolo pubblico
fossero a totale carico dei Concessionari, riducendo così l'impatto dei lavori
sulla cittadinanza e che la gestione dell'attività delle Aziende che eseguono
lavori di manomissione fosse completamente informatizzata in un unico sistema.
Un ulteriore obiettivo della
riorganizzazione prevedeva che il sistema informatico coinvolgesse le
cartografie di rete di tutti i Concessionari, compresi i relativi aggiornamenti
per l'attuazione del Catasto Reti così come previsto dal D.P.C.M. del 3 marzo
1999.
Ora alla luce dell'applicazione del
regolamento sopra citato e delle relative risultanze rispetto agli obiettivi
che si era prefisso ed alle verifiche, nelle procedure e nella gestione degli
eventi, si è constatata l'opportunità di rivedere la disciplina sotto il
profilo amministrativo e tecnico-gestionale.
Per quanto riguarda le principali novità
di carattere amministrativo si possono qui di seguito sintetizzare in:
- tutte le manomissioni del suolo pubblico
sono subordinate alle emissioni di regolare concessione.
Nel
regolamento vigente era richiesto l'ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori da parte degli utenti del
sottosuolo.
Si è
ritenuto necessario specificare, nel nuovo testo del regolamento, che gli
utenti devono ottenere non solo le autorizzazioni necessarie ma anche avere una
regolare concessione per la manomissione del suolo. Ritenendo la concessione
l'atto fondamentale per consentire agli utenti di intervenire;
- gli utenti del sottosuolo prima
dell'inizio di qualunque attività devono aver assolto al pagamento del canone
di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione
dei lavori di manomissione e del relativo ripristino;
- si è reso necessario rivedere l'entità
delle penali applicate in conseguenza della inosservanza delle norme previste
dal presente regolamento rideterminando le stesse con riferimento sia alla
normativa statale e regionale in materia ed in particolare al "Nuovo Codice
della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sia applicando
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dall'articolo 7 bis del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Per quanto riguarda invece le principali
innovazioni di carattere tecnico-gestionale si è ritenuto necessario ridefinire
o chiarire i seguenti aspetti:
- prima di iniziare la manomissione sia per
la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione e/o manutenzione di impianti
esistenti, deve essere "attivata" la bolla di autorizzazione alla
manomissione attraverso il programma informatico, completa di tutti i dati
richiesti. In particolare deve essere
indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale;
- si sono meglio specificati gli aspetti
legati allo spostamento ed alle modifiche degli impianti esistenti quando
interferiscono con lavori necessari alla realizzazione di opere pubbliche o per
modifiche alla sistemazione stradale. Infatti il concessionario è tenuto su
richiesta del Comune, a spostare o modificare gli impianti collocati sulla base
di un progetto preventivamente approvato dal Comune. Gli oneri relativi ai
lavori necessari per tali spostamenti sono regolati a seconda se gli interventi
sono eseguiti da enti o società che operano in regime di Convenzioni stipulate
direttamente con la Città o meno.
Per le prime varrà quanto descritto nell'ambito delle rispettive
convenzioni e, se non esplicitamente indicato, le spese occorse allo
spostamento degli impianti sono rimborsate dalla Città, al netto di uno sconto
che tenga conto del residuo ammortamento tecnico in ragione del 3% per ogni
anno di vetustà dell'impianto da spostare.
Per le
società non rientranti nel precedente caso, i lavori necessari per gli spostamenti
definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e
stradali, mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi
impianti;
- si sono meglio
specificati gli aspetti legati agli spostamenti provvisori e sugli impalcati
stradali, infatti per quanto riguarda gli spostamenti provvisori degli impianti
necessari prima della loro collocazione definitiva, le spese per le opere edili
e stradali occorse sono rimborsate dalla Città e verranno riconosciute al
Concessionario i costi per la posa degli impianti.
Le opere
per lo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi che
interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza di impalcati
stradali sono a totale carico del Concessionario;
- si è rimarcata la responsabilità del
Concessionario relativamente alla tenuta del cantiere durante tutta la durata
dei lavori dal momento della presa in carico sino alla rimozione della
recinzione. Il Concessionario è tenuto a vigilare che il cantiere sia sempre
recintato secondo le norme vigenti per non costituire pericolo ai pedoni e alla
viabilità. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura e
spese e sotto la responsabilità del Concessionario, idonea segnaletica stradale
di preavviso dei lavori in corso. Ciascun Ente/Società in quanto Committente
dei lavori deve altresì attenersi ai disposti del Testo Unico sicurezza sul
lavoro D.Lgs. 81/2008 ed alle indicazioni impartite dal proprio responsabile
della sicurezza dal momento della consegna del cantiere stradale, sollevando il
Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi
antinfortunistiche e sui cantieri mobili, nonché da ogni altra violazione della
normativa vigente in materia;
- si è evidenziato inoltre che le infrastrutture
posate nel sottosuolo sono di proprietà dei Concessionari che sono responsabili
della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione,
soprattutto per quanto riguarda i chiusini che sono parte integrante
dell'impianto autorizzato e quindi i Concessionari sono tenuti alla loro
puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni responsabilità civile/penale
per gli eventuali danni che possono cagionare;
- in relazione ai ripristini stradali
definitivi, che sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la
responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo conformemente alle
prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico, si è aggiunto che in caso di
inadempienza da parte del Concessionario nel realizzare tali ripristini definitivi
nei tempi e nelle modalità prescritte, il Comune può intervenire con propria
struttura o imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario oltre al costo
effettivo dell'intervento anche la sanzione prevista dal regolamento;
- si è rimarcato che i lavori devono essere
condotti da tecnici incaricati dal Concessionario e la loro regolare
esecuzione/collaudo deve essere certificata da un tecnico abilitato prima della
consegna dei sedimi alla Città. Il tempo per la consegna dei collaudi è stato
aumentato a 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- posto che gli interventi di manomissione
che vengono effettuati dai Concessionari procurano inevitabilmente una
situazione di degrado nella pavimentazione stradale con conseguente minore
durata nel tempo della struttura del corpo stradale, é stata prevista una spesa
per le opere di risistemazione stradale che la Città é tenuta ad affrontare
quantificando ed inserendo nelle nuove norme del regolamento un diverso importo
a seconda del tipo di pavimentazione manomessa, che corrisponde al costo che la
Città dovrà affrontare per la ricostruzione totale della sede stradale
nell'ambito della quale è stata effettuata la manomissione.
La definizione dell'importo al mq.
suddiviso per le varie tipologie stradali è derivato dall'analisi tecnica
relativa alle modalità di intervento che si rende necessario attuare.
L'allegato tecnico del
presente atto, che fa parte integrante del nuovo regolamento, analizza il tipo
di intervento che è necessario effettuare per i vari tipi di pavimentazione
stradale manomessa. Le pavimentazioni si classificano in sei tipologie:
pavimentazione stradale bituminosa, pavimentazione stradale in masselli di
pietra, pavimentazione stradale in cubetti di pietra, pavimentazione di
marciapiedi e banchine bituminose, pavimentazione di marciapiedi in pietra,
varie (autobloccanti, ghiaia, ecc.) (allegato 2).
Una prima bozza del regolamento è stata
presentata al Comitato di Monitoraggio formato da rappresentanti dei
Concessionari e delle Organizzazioni sindacali convocati in apposita riunione
in data 30 gennaio 2008, successivamente sono giunte delle osservazioni da
parte delle Organizzazioni sindacali in merito all'applicazione del C.P.L. per
il settore edile ed i riferimenti del D.U.R.C (documento unico di regolarità
contributiva) relativo al cantiere oggetto della manomissione che sono stati
integralmente recepite.
Anche i concessionari hanno presentato
delle osservazioni sia di carattere tecnico che di carattere
amministrativo-legale, soprattutto da parte dei Concessionari di
telecomunicazioni relativamente a quanto previsto dal D.Lgs. 1° agosto 2003 n.
259. Una parte delle osservazioni tecniche sono state recepite mentre quelle di
tipo giuridico trovano una loro specificazione nel presente provvedimento.
In data 9 giugno 2009 è stato richiesto alle Circoscrizioni il
parere di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento del
decentramento.
Le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso
parere favorevole nei termini previsti dal regolamento (all. 3, 5-10 - nn. ).
La Circoscrizione 4 non ha espresso parere.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole condizionato alla modifica di un articolo del regolamento, oggetto di apposito emendamento (all. 4 - n. ).
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di
approvare il nuovo regolamento "Norme per l'esecuzione delle manomissioni
sui sedimi stradali della Città da parte dei Concessionari del sottosuolo"
(all. 1 - n. );
3) di
approvare l'allegato tecnico (all. 2 - n. ) relativo al calcolo delle spese di ricostruzione
distinte per tipologia;
4) di
dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALLA VIABILITA' E TRASPORTI
F.to Sestero
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE DIREZIONE SUOLO
F.to Bertasio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo
NORME
PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA
CITTA' DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEL SOTTOSUOLO
CAPO
1 - NORME GENERALI
Articolo
1 - Applicazione e prescrizioni generali
a) Il
presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori
devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società,
persone fisiche e persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il
Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il
Comune affida pubblici appalti.
b) Tutte
le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel
sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di
sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento
di esecuzione, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente
regolamento.
c) Le
manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare
concessione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale
delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo
pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi atti
comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione
temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.
Articolo
2 - Concessionari e attività preliminare alla manomissione
a) Gli
utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività devono ottenere
tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative necessarie per
l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento del canone di occupazione
suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e del
ripristino.
La richiesta deve contenere il progetto, anche su supporto
informatico, opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, deve
essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per
verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.
b) Entro
il mese di febbraio di ogni anno i concessionari devono consegnare alla Città i
programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici
comunali preposti per la relativa approvazione.
Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi
annuali.
Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del
sottosuolo devono presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale
indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali
interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di
lavoro previsti.
Successivamente ogni intervento del programma deve essere portato
in discussione nella apposita commissione istituita presso il Comune, al fine
di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e
quant'altro si renda necessario.
In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il
tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di
ripristino definitivo.
Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico
trasporto devono essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi ove sono presenti
sensori di traffico (spire) devono essere presi preventivi accordi con l'Ente
interessato alla gestione dei sensori per evitare danni ai sensori stessi o per
la loro successiva ricostruzione in caso la manomissione od i successivi lavori
di ripristino definitivo ne provochino la distruzione.
Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine
in terra battuta o alberate, il concessionario deve prendere preventivi accordi
con il Settore Verde Pubblico - Gestione, nel rispetto del vigente regolamento
del verde pubblico e privato n. 317.
Prima di dare inizio ai lavori il concessionario deve dare
relativa comunicazione agli uffici competenti (Suolo Pubblico, Polizia
Municipale, Circoscrizioni, ecc.) che coordinano le attività con le altre
presenti sul territorio al fine di arrecare il minor disagio possibile alla
cittadinanza.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati,
essa deve essere rilasciata solo nei casi debitamente motivati di assoluta
necessità.
c) Prima
di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la
riparazione e/o manutenzione di impianti esistenti, deve essere
"attivata" la bolla di autorizzazione alla manomissione attraverso il
programma informatico, completa di tutti i dati richiesti. In particolare deve
essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino
stradale.
d) La
"bolla di manomissione" è il documento informatico con il quale il
concessionario, una volta ottenute le necessarie concessioni e autorizzazioni,
inserisce nel programma di gestione informatica delle manomissioni i dati
relativi al lavoro da eseguire: la tipologia di intervento (manutenzione,
guasto, allacciamenti), la localizzazione (indirizzo preciso: tratto, numero
civico, numero palo luce o semaforo, ecc.), le quantità e la descrizione delle
superfici di manomissione e di cantiere e, in particolare, la durata dei lavori
con relativa data presunta di inizio e fine lavori.
Su tale documento devono inoltre essere indicati eventuali
ritardi, richieste di proroghe, sospensioni e riprese lavori e devono, in
particolare, essere inserite le date di effettivo inizio e ultimazione dei
lavori.
Se ritenuto necessario, il concessionario deve fornire a proprie
spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
Ogni bolla deve essere corredata di una "corografia"
formato A4 in scala opportuna (oltre che ad una copia su supporto informatico)
con evidenziato in colore il tracciato e/o le superfici oggetto
dell'intervento.
Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o
rotture improvvise) deve essere rilasciata apposita concessione annuale per
l'occupazione del suolo pubblico. E' comunque indispensabile la segnalazione
per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio Coordinamento Interventi ed al
Corpo di Polizia Municipale, entro le ventiquattro ore dall'inizio della
manomissione del suolo pubblico, con l'indicazione del motivo e luogo
dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per
l'intervento.
A questa prima comunicazione deve seguire, nei successivi 5 giorni
naturali consecutivi, esclusi sabato, domenica e festivi, la presentazione di
bolla di manomissione e di idonea documentazione fotografica della zona
interessata dalla manomissione e planimetria dell'area dell'intervento.
I richiedenti devono ottemperare a tutte le prescrizioni indicate
dagli Uffici al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per
il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e privato.
Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti
qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.
Per i nuovi allacciamenti deve parimenti essere rilasciata
concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.
e) Prima
di iniziare i lavori se ne deve dare avviso a tutti gli altri concessionari del
suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinchè non
sia recato nocumento ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti.
In caso di attraversamento di linee tranviarie o simili, devono
essere rispettate le normative e prescrizioni poste dall'Ente interessato
titolare delle linee.
La data di effettivo inizio e quella di ultimazione dei lavori,
compresa l'esecuzione del ripristino definitivo, deve essere inserita sulla
bolla di manomissione prima dell'inizio degli stessi. In caso di ritardo
nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data come sopra indicata, il concessionario
è comunque tenuto a dare comunicazione a mezzo fax ai responsabili tecnici di
Circoscrizione, dell'avvenuta tardiva fine dei lavori, fermo restando
l'applicazione della relativa sanzione di cui all'articolo 14 per il ritardo,
fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 3 comma b.
Le comunicazioni alla Città devono avvenire da parte di uffici e
organi del concessionario, mai da parte delle loro imprese appaltatrici.
f) Se
la manomissione interessa sedimi privati, deve essere richiesta preventiva
autorizzazione ai proprietari del suolo.
g) Il
ripristino deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario
secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 7 e 8 del presente
regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15.
h) Le
infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei concessionari che
sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta
conservazione.
Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le
infrastrutture dismesse e non più utilizzate qualora la Città lo richieda per
motivi di pubblica utilità.
Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a spostare o
modificare gli impianti collocati, sulla base di un progetto preventivamente
approvato dal Comune, qualora ciò sia ritenuto necessario per la realizzazione
di opere pubbliche o per modifiche della sistemazione stradale.
Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti
saranno regolati come segue:
1. per
gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società che
operano in regime di convenzioni stipulate direttamente con la Città, varrà
quanto descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non
esplicitamente indicato, come nel seguente capoverso.
Tutti i concessionari sono tenuti a spostare o modificare gli
impianti collocati a loro completa cura, sulla base di un progetto
preventivamente approvato dal Comune con computo metrico dedotto dall'elenco
prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione.
Le spese occorse allo spostamento degli impianti sono rimborsate
dalla Città, al netto di uno sconto che tenga conto del residuo ammortamento
tecnico in ragione del 3% per ogni anno di vetustà dell'impianto da spostare.
Gli oneri di eventuali spostamenti provvisori necessari prima
della collocazione definitiva degli impianti da spostare saranno riconosciuti
ai concessionari, con le modalità suddette ma senza ulteriore sconto;
2. per
gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società non
rientranti nel precedente caso, i lavori necessari per gli spostamenti
definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali
(scavo, posizionamento di polifore, ripristino definitivo dei sedimi, ecc.),
mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi impianti
(cavi, paline, allacciamenti,ecc.). Nel caso in cui il Comune non potesse
realizzare le opere edili e stradali, le stesse verranno realizzate dai
concessionari a cui verranno riconosciuti i relativi costi.
Per
quanto riguarda gli spostamenti provvisori necessari degli impianti prima della
loro collocazione definitiva, valgono le indicazioni suesposte per quanto
riguarda le opere edili e stradali mentre verranno riconosciuti al
concessionario i costi per la posa degli impianti;
3. le
prescrizioni dei precedenti punti 1 e 2 valgono anche nel caso di realizzazione
di opere da parte di privati sotto il suolo pubblico in ragione di concessione
del diritto di superficie (parcheggi pertinenziali, ecc.).
Resta
inteso che le opere edili e stradali necessarie verranno realizzate dal
concessionario stesso.
I concessionari sono tenuti a provvedere, a loro totale onere,
allo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi che
interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza di impalcati
stradali comprese le opere necessarie da realizzarsi sul suolo nei tratti
precedenti e successivi agli impalcati stessi.
i) La
Città, per esigenze proprie di interesse generale, può richiedere al
concessionario in fase di programmazione di inserire negli scavi degli
interventi autorizzati delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere
ausiliarie da pozzattiere.
In tal caso il concessionario si impegna a realizzare
contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate,
a scomputo degli oneri da esso dovuti, sulla base dell'elenco prezzi della
Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con l'applicazione di un
ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in
vigore relativa agli oneri a scomputo per la realizzazione di opere di
urbanizzazione da parte di privati. In ogni caso il concessionario è tenuto a
consentire, a titolo gratuito, la posa di polifore da parte della Città,
durante l'esecuzione di lavori.
CAPO
2 - NORME TECNICHE
Articolo
3 - Disposizioni di carattere generale
I
lavori di manomissione e ripristino devono iniziare ed essere condotti secondo
le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione;
devono inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la
circolazione stradale. I lavori devono essere eseguiti da operatori qualificati
per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere
specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese devono
applicare il CCNL previsto per i rispettivi comparti (per il settore edile si
richiama l'applicazione anche del CPL della Provincia di Torino) e devono
adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed
assicurazione. Con la bolla di manomissione il concessionario comunica i nomi
degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o
A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione
alla Cassa Edile ed i riferimenti del DURC relativo al cantiere.
a) I
lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso,
devono essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione di
cui all'articolo 2e.
Qualora i lavori non vengano ultimati o non eseguiti entro detto
periodo, tenuto conto delle proroghe concesse, si applicano le sanzioni
previste al successivo articolo 14.
E' inoltre applicato il canone sanzionatorio previsto
dall'articolo 18 comma 2 del regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche) per occupazione abusiva.
Le proroghe devono essere richieste formalmente alla Città, per
mezzo della Agenda Utente del sistema informazione, e circostanziate nelle
motivazioni. Non possono produrre uno slittamento dei tempi di ultimazione dei
lavori se non autorizzate dagli Uffici preposti della Città, i quali
comunicheranno tempestivamente l'eventuale diniego sull'Agenda. L'accettazione
della proroga sarà verificabile entro due giorni lavorativi successivi sui
campi appositi del sistema informativo.
b) L'occupazione
del sottosuolo è consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del
relativo canone secondo quanto stabilito dal regolamento C.O.S.A.P. (Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.
c) Le
manomissioni devono essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i
tecnici della Città, di norma ogni bolla non può superare 500 mq. o lunghezza
di 300 metri. In casi particolari la lunghezza non deve essere superiore ad un
isolato.
d) Qualora
i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali,
ogni intervento provvisionale di sicurezza alla viabilità pubblica e privata
compete esclusivamente ai concessionari che devono intervenire nel modo più
sollecito.
A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di
pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di
poter essere reperibili in qualsiasi momento.
Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati
da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di impianti di sottoservizi
è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari.
In caso di inadempienza può intervenire il Comune con strutture
proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al
costo effettivo, la sanzione prevista al successivo articolo 15.
e) Sui
programmi presentati ad inizio anno, i concessionari devono valutare le eventuali
sovrapposizioni con altri soggetti concessionari o con cantieri della Città. Se
i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di
più concessionari, questi devono eseguire gli interventi coordinati al fine di
realizzare un solo ripristino. In questo caso la Città provvede a concordare
con le Società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente
più idonea e le relative dimensioni. Non sono rilasciate bolle di manomissione
per sedimi di recente ripristino per i quali non è stata valutata efficacemente
la programmazione.
f) Per
alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con
traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari
particolari di intervento secondo le esigenze.
Inoltre per la realizzazione di alcuni particolari interventi di
manomissione, può essere richiesta l'esecuzione nei giorni festivi. In entrambi
i casi sarà data comunicazione preventiva alle OO.SS. Provinciali di categoria.
g) Poiché
nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per
l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono
parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i concessionari stessi sono
tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni
responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano
cagionare. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo
allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e
perfettamente in quota con i sedimi viabili.
Tutti i concessionari hanno l'obbligo di mantenere in quota i
chiusini appartenenti ad altri concessionari nelle aree interessate da
interventi di ripristino definitivo, previa comunicazione al proprietario della
presenza dei chiusini sull'area di manomissione.
h) Il
concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Corpo di
Polizia Municipale, tecnici circoscrizionali, Settori comunali), in caso di
inconvenienti relativi ai suddetti manufatti ad intervenire tempestivamente con
proprie strutture alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore
dalla richiesta. In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dalla
Città, con addebito come al successivo articolo 15.
Articolo
4 - Disposizioni relative alla tenuta del cantiere
Il
concessionario è responsabile della tenuta del cantiere durante tutta la durata
dei lavori, dal momento della presa in carico sino alla rimozione della
recinzione. Dovrà vigilare che esso sia sempre recintato secondo le norme
vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed alla viabilità, nonchè mantenuto
in ordine e pulizia.
Ognuna
delle seguenti inadempienze sarà sanzionata secondo quanto disposto
dall'articolo 15 del presente regolamento.
a) Durante
l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura e sotto la
responsabilità del concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di
lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato
l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo
Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di
Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16
settembre 1996 n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi della concessione.
Ciascun Ente/Società in quanto committente dei lavori deve
attenersi ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e le
indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
b) I
segnali ed i ripari, che devono essere visibili a conveniente distanza, devono
essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino, la pulizia del cantiere e
la rimozione della recinzione.
A norma delle vigenti regolamentazioni e della normativa
contrattuale e legislativa in merito, tutti i segnali ed i ripari devono
riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio
del cantiere deve altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione:
"LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI ...", accompagnata dalla denominazione
dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori,
eventuali subappaltatori, la durata presunta dei lavori, il referente tecnico
con recapito telefonico.
c) Devono
altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di
deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi per la viabilità e,
eventualmente, per i pedoni.
Articolo
5 - Disposizioni tecniche per le manomissioni
La
manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti deve
essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
a) per
l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici
cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In
alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o
particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere
richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In
casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a
quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di
tutti i sedimi eventualmente danneggiati;
b) nel
caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita
in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente
macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
c) nel
caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni,
ecc.) gli elementi devono essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non
creare danni.
Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente accatastati
in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dalla Città, in posizione tale
da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con l'opportuna
segnaletica.
Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle
pavimentazioni stradali rimossi per l'esecuzione dei lavori, per motivi di
sicurezza viabile o per pubblica incolumità, siano trasportati a cura e spese
del concessionario presso il Magazzino Municipale di zona od altra località, da
dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del
concessionario.
Gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima
della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta
posizione.
In loco devono essere lasciati riferimenti sufficienti per
ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria
posizione.
Le pavimentazioni in cubetti devono essere rimosse a mano ed i
cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da
uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le
opere di scavo.
Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di
altra natura il concessionario è tenuto alla loro sostituzione con altri di
nuova fornitura o forniti dalla Città che provvede ad addebitare il relativo
costo;
d) nel
caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, deve essere rispettata
la "Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni
di aree verdi e alberate" e le disposizioni impartite dal Settore Verde
Pubblico-Gestione (regolamento del verde pubblico e privato n. 317);
e) al
fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni
del suolo, il concessionario deve porre sopra al cavo e/o tubazione ad una
profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con
indicato il proprio nome ed il tipo di infrastruttura. Sono valutate dalla
Città situazioni particolari in deroga (scavo non distruttivo);
f) la
quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o
simili deve essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede
o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dalla Città. In caso di
mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per
iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il
concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi
particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a
cura e spese del concessionario stesso;
g) le
manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare devono essere
ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali
terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;
h) la
Città si riserva il diritto di chiedere ai concessionari tutte le applicazioni
tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad
imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non
distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);
i) salvo
casi eccezionali autorizzati o norme che regolano specifiche attività di
settore (da comunicare preventivamente alla Città) gli impianti non possono
essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del
manufatto. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non
preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria
autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi
dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo
ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;
j) in
occasione della presenza contemporanea di più servizi devono essere rispettate
le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il
reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile
dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.
Articolo
6 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi
La
colmatura degli scavi deve essere eseguita a cura, spese e sotto la
responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
a) il
riempimento dello scavo, da effettuarsi da parte del concessionario, deve essere
fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di
nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città,
e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale
"naturale" prima descritto deve essere impiegato per tutta la
profondità dello scavo, tenendo presente che non può mai avere spessore
inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada,
salvo i casi concordati dalla Città.
Tale riempimento deve essere eseguito a strati, di spessore di
circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento
dei materiali che deve essere eseguito con macchinari idonei.
Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve
essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e
trasportato in discarica.
E' facoltà della Città richiedere, e/o del concessionario
proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di
materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo
assenso della Città medesima.
In caso di necessità o su prescrizione esplicita della Città, il
ripristino provvisorio deve essere eseguito includendo uno strato superficiale
di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale
da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di
transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).
Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura,
se eseguita con materiali anidri, deve essere eseguita fino ad oltrepassare
leggermente il piano della pavimentazione circostante.
Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o
in misto stabilizzato a cemento questo deve essere posto in opera secondo le
quote e le indicazioni fornite dalla Città prima dell'esecuzione dei lavori.
Il concessionario deve trasportare alle discariche i materiali
residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai
lavori;
b) per
motivi di viabilità può essere richiesto che la colmatura degli scavi sia
completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del concessionario,
di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi,
deve essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario medesimo,
fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 7;
c) nel
caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere
eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico che privato
sia l'accesso agli ingressi carrai. Devono contemporaneamente essere
predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinchè per future necessità di
potenziamento degli impianti non si ricorra a nuove manomissioni delle
pavimentazioni stradali;
d) qualora
durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti
per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, il personale territoriale
del Settore competente deve essere tempestivamente informato. Il concessionario
deve provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune
danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso
dalla Città, ed eseguire i lavori a regola d'arte.
In ogni caso il concessionario deve immediatamente provvedere ad
una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in
ogni momento il regolare deflusso delle acque.
Nel caso di tubazioni private occorre informare l'amministratore
dello stabile.
Qualora siano denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili,
conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi
d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della
pavimentazione stradale, sia il risarcimento del danno sono a carico del
concessionario titolare della manomissione, nel rispetto del termine di
prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 Codice Civile.
Articolo
7 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi
I
ripristini stradali definitivi, fatto salvo quanto previsto nel successivo
articolo 16, e nell'ambito di accordi particolari che discendono dalle
Convenzioni in atto, sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la
responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla
tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte
dall'Ufficio Tecnico e devono compiersi entro i termini di scadenza previsti
dalla bolla.
I
lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati
per le categorie in OG3 (opere stradali) in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dai vigenti o emanandi provvedimenti legislativi.
A tal
proposito, il ripristino è da ritenersi ultimato soltanto dopo la ricollocazione
della segnaletica verticale, dei paletti e delle transenne, dei dissuasori di
sosta eventualmente rimossi dai marciapiedi, dall'esecuzione della sigillatura
e della tracciatura della segnaletica orizzontale. La segnaletica suddetta deve
essere ritracciata in modo completo anche se il ripristino ne ha interessato
solo una parte (linee di arresto o di dare precedenza, strisce pedonali, ecc.).
La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti
comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto al successivo articolo 14.
Qualora
necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri sono
eseguiti da G.T.T. che addebita al richiedente gli oneri conseguenti.
Le seguenti
prescrizioni, oltre a particolari indicazioni, riportate sulla bolla di
manomissione dai tecnici preposti, devono essere integralmente rispettate.
a) Le superfici stradali oggetto di
manomissione si possono dividere in quattro gruppi:
- pavimentazioni
stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti, lastre);
- pavimentazioni
stradali bituminose;
- pavimentazioni di
marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti);
- pavimentazioni di
marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo.
b) Le
dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso
di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che
costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma,
devono permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne
l'effetto. Per quanto attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e
fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di
pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità
dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:
LR =
(PS + LS ) x 1,20
Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità
media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non
potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del
ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così
ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa
può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di
marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa
la continuità della pavimentazione.
L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele
cementizie), salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della
dimensione del ripristino.
c) Il
ripristino di pavimentazioni stradali bituminose è eseguito secondo i criteri
sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con
le seguenti avvertenze:
1) qualsiasi
variazione delle modalità di ripristino come sopra disciplinate, sia tecnica
che geometrica, deve essere specificata nella bolla di manomissione e
concordata preventivamente con la Città;
2) nel
caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato
a cemento o altro materiale "legato" esso deve essere integralmente
ricostituito. Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore è
dedotto da PS (profondità media dello scavo);
3) nel
caso in cui la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza
ovvero di dimensioni complessive superiori a 250 mq. il ripristino o la parte
superficiale dello stesso deve essere eseguito con macchina vibrofinitrice di
adeguate dimensioni;
4) nel
caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad
un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente
manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino deve essere allargato sino
al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che
compongono la pavimentazione bituminosa. Le spese di ricostruzione della
sede stradale di cui al successivo articolo 11 saranno calcolate sulla
superficie di ripristino base come da formula descritta al precedente punto b);
5) ovunque
sia possibile, il ripristino deve tendere alla ricostituzione integrale della
pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti: strato di
base, binder, tappeto di usura. In ogni caso, laddove non sia prevista la
realizzazione del tappeto d'usura, lo strato più superficiale deve essere
realizzato in conglomerato bituminoso (binder) per una profondità di cm. 15,
seguito da idonea "sigillatura" dei bordi di scavo;
6) qualora
sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo possono
essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;
7) nel
caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento
dello strato di fondazione può essere richiesto dai tecnici della Città ai
concessionari l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento
per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni può
essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
8) nel
caso in cui i sedimi oggetto di manomissione siano particolarmente ammalorati,
la Città può richiedere al concessionario l'esecuzione di opere manutentive al
di fuori delle superfici da ripristinare (esempio: risanamenti, tappeti, ecc.).
Il concessionario, in tal caso, si impegna a realizzare tali opere che vengono
compensate a scomputo degli oneri dovuti, con l'adozione del prezziario della
Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con applicazione di un
ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in
vigore relativa agli oneri a scomputo per la realizzazione di opere di
urbanizzazione da parte di privati.
d) Il
ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei
deve essere effettuato per il piano di calpestio, tenendo conto del disegno di
posa degli elementi in pietra, con l'avvertenza che gli elementi rotti o
danneggiati durante la loro rimozione devono essere sostituiti con altri di
nuovo apporto; per il sottofondo la dimensione del ripristino è equivalente
alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.
Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa,
il piano di calpestio ed il sottofondo devono essere ripristinati secondo i
seguenti criteri:
- la
misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, è
equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo,
mentre le dimensioni del piano di calpestio devono essere estese fino a
precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc.;
- nel
caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a
cm. 180 deve essere ripristinato l'intero manto bituminoso.
e) Per
ciò che riguarda il risanamento delle pavimentazioni nella zona binari,
esclusivamente per le dimensioni dell'intervento, valgono le norme contenute
nella Convenzione relativa al diritto d'uso degli impianti ferro-filo-tramviari
e di fermata in vigore tra la Città e il G.T.T..
Articolo
8 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.
I
ripristini devono essere realizzati, secondo le eventuali indicazioni impartite
dalla Città, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
Per
quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri
di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza), dei conglomerati
bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici
derivanti dalla prova Marshall), delle infrastrutture complementari (caditoie
stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni
Tecniche" approvate dalla Giunta Comunale in data 28 novembre 2000. Circa
la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da
impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli
oneri elencati, per le singole voci, nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte
in vigore e nel Capitolato d'Appalto per la Ordinaria Manutenzione del suolo
pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.
Prima
di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione
bituminosa circostante lo scavo deve essere tagliata con apposita macchina
operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il
contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile,
quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le
parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento
delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente
articolo 7.
Tutte
le rifilature alle pavimentazioni bituminose devono essere poi sigillate con
apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso ponendo cura
nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio. Il ripristino delle
sedi pedonali deve avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati
negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione si deve porre
agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la
manomissione devono essere rimossi e posati nel rispetto dei piani,
allineamenti, ecc..
La
rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione deve essere preceduta
dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione
deve essere ripristinata dopo la posa. Se il ripristino interessa aree
destinate a passaggi pedonali, il medesimo deve comprendere l'abbattimento
delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle
pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme tecniche richieste
dalla Città. I suddetti passaggi agevolati possono comprendere la posa di
eventuali dissuasori e sono realizzati senza alcun compenso da parte della
Città.
CAPO
3 - RESPONSABILITA'
Articolo
9 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città.
Responsabilità
a) Il
concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la
segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza.
b) Il
concessionario dal momento della consegna del cantiere stradale, solleva il
Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi
anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra
violazione della normativa vigente in materia.
c) Grava
sul concessionario ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi
che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del
suolo pubblico e della esecuzione delle opere. La Città è perciò totalmente
manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente
formulata nei suoi confronti da terzi.
d) Il
concessionario è comunque responsabile del mantenimento e della conservazione
delle opere ed impianti in assoggettamento alla strada, compresi i manufatti
collegati (quali pozzetti di ispezione, chiusini, passi-d'uomo, accessi alle
camere interrate, ecc.), per tutta la durata della concessione e deve in ogni
modo rispettare le prescrizioni impartite dalla Città.
e) Dalla
data di consegna i sedimi sono in carico al concessionario e tali rimangono
fino alla presentazione alla Città del Certificato di Regolare Esecuzione
redatto con le modalità previste dal successivo articolo 10.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che
si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di
consegna ed un anno dopo la ripresa in carico da parte della Città sono
esclusivamente attribuibili al concessionario.
f) In
caso di interventi eseguiti da parte della Città ai sensi dell'articolo 15 del
presente regolamento, la responsabilità dei sedimi resta in capo all'impresa
sino all'inizio dei lavori della Città per l'esecuzione del ripristino
definitivo. Prima di dar corso a tale esecuzione viene redatto un documento in contraddittorio
tra concessionario e Città.
Il concessionario deve comunque produrre certificazione di
regolare esecuzione di cui all'articolo 10 relativamente ai lavori eseguiti,
escluso il ripristino definitivo.
Articolo
10 - Collaudi - Accettazione
I lavori
devono essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro
regolare esecuzione/collaudo deve essere certificata da un tecnico abilitato
prima della consegna dei sedimi alla Città. Per tecnici abilitati si intendono
professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Collegi di professionisti
(geometri, periti, architetti, ingegneri) oppure professionalità interne al
concessionario.
La
certificazione può comprendere più località (bolle) della stessa zona urbana
della Città (secondo la suddivisione prevista nelle manutenzioni del suolo
pubblico in vigore). La Città prima di prendere in carico i sedimi può comunque
richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra,
prove sui materiali, ecc.) nei casi che ritiene opportuno. I collaudi devono
eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. La ritardata
certificazione comporta una sanzione amministrativa per singola bolla di
manomissione di cui all'articolo 14.
Se il
concessionario non provvede a fornire la documentazione di avvenuto collaudo,
la sanzione suddetta sarà reiterata e la Città provvederà a collaudare i lavori
ed emettere il Certificato di Regolare esecuzione mediante l'affidamento a
tecnici di fiducia. Il costo di tali incarichi sarà addebitato al
concessionario. Se le risultanze delle prove di collaudo sono negative e i
lavori risultano non collaudabili, previa comunicazione al concessionario, la
Città interviene con le proprie imprese per eliminare le problematiche emerse.
L'importo dei lavori è addebitato al concessionario ai sensi dell'articolo 15
del presente regolamento.
La
riconsegna dei sedimi alla Città avviene dalla data di consegna del C.R.E..
CAPO
4 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE
Articolo
11 - Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri
Il
concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a
quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e
temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore
del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte,
della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli
interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione
della vita naturale del sedime stesso.
Le
spese di ricostruzione vengono calcolate in base alla suddivisione in tipologie
tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.
Le
pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
1. pavimentazione stradale bituminosa;
2. pavimentazione stradale in masselli di
pietra;
3. pavimentazione stradale in cubetti di
pietra;
4. pavimentazione di marciapiedi - banchine
bituminose;
5. pavimentazione di marciapiedi in pietra;
6. altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.).
A seconda
che si tratti di sedimi pedonali o stradali, in materiale bituminoso o lapideo,
le spese di ricostruzione saranno di minore o maggiore entità con i seguenti
valori:
- pavimentazione tipo 1 Euro/mq. 20,40
- pavimentazione tipo 2 Euro/mq. 50,00
- pavimentazione tipo 3 Euro/mq. 26,00
- pavimentazione tipo 4 Euro/mq. 19,80
- pavimentazione tipo 5 Euro/mq. 32,30
- pavimentazione tipo 6 Euro/mq. 5,40
Articolo
12 - Contabilizzazione e decontazione
La
contabilizzazione delle spese di ricostruzione della sede stradale è effettuata
bolla per bolla, mediante la misura della superficie del ripristino dai tecnici
della Città in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.
Viene
in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale ed il relativo pagamento
è effettuato tramite la Tesoreria della Città.
CAPO
5 - VERIFICHE E SANZIONI
Articolo
13 - Azione di verifica
La
Città attraverso personale idoneo all'uopo incaricato verifica l'osservanza
delle prescrizioni del presente regolamento.
L'azione
di controllo si protrae fino alla data di presa in consegna da parte della
Città. Qualora anche dopo tale data, si verifichino dei vizi di esecuzione
certi e ben circoscritti, la Città può far ripristinare dal concessionario le
parti non regolarmente eseguite o, in caso di inadempienza, da propria Ditta
appaltatrice con l'addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto
indicato al successivo articolo 15.
Le
eventuali inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei
concessionari, rilevate dal suddetto personale, saranno segnalate con apposito
verbale al C.P.M. per l'applicazione della relativa sanzione.
Articolo
14 - Sanzioni
Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale
e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della
Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto
di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della
corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00
ad Euro 450,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo
15 - Intervento da parte della Città per inadempienze del concessionario
a) Nei
casi di inadempienza del concessionario come previsti dal presente regolamento agli
articoli 3 punto b), 3 punto e), 3 punto i), 7 e 7 punto c) la Città,
attraverso la struttura dei Settori tecnici preposti, interviene con propri
mezzi e risorse o con imprese appaltatrici per sanare direttamente, in vece del
concessionario, tutte le situazioni indicate dai suddetti articoli nei termini
previsti dal regolamento.
Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di ripristino
definitivo, allo scadere del decimo giorno di ritardo sull'ultimazione dei
lavori prevista, la Città può intervenire in sostituzione del concessionario
per eliminare situazioni di pericolo o il protrarsi di lavorazioni incomplete.
Gli oneri da addebitare al concessionario inadempiente per le
opere eseguite sono computati secondo l'Elenco Prezzi della Regione Piemonte
vigente senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei
lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 35% per interventi su
superfici inferiori a mq. 6.
Una comunicazione via fax e/o mail da parte del Responsabile di
Circoscrizione al concessionario e al Settore preposto vale quale di messa in
mora del concessionario stesso e consente di attivare l'impresa comunale per
l'esecuzione dei lavori di ripristino.
b) Le
spese sostenute dal Comune di Torino per eseguire i lavori o i ripristini non
eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti dal presente regolamento sono
addebitate al concessionario.
L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle
spese sostenute, comprensive delle maggiorazioni previste dal precedente articolo,
ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni
dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la
procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
CAPO
6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
Articolo
16 - Norme particolari per le manomissioni ed il ripristino
Per
tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel
presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.
Il
ripristino del suolo pubblico manomesso viene eseguito direttamente dalla Città
con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al
richiedente.
La
contabilizzazione dei lavori di ripristino viene effettuata dal personale del
Civico Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un
incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con
le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei
lavori di ripristino del suolo pubblico, territorialmente competenti nei
diversi lotti in cui è suddivisa la Città.
Oltre
all'importo del ripristino come sopra ottenuto vengono applicate le spese di
ricostruzione della sede stradale di cui al Capo 4.
L'importo
complessivo dei lavori e delle spese viene direttamente liquidato alla Città
dal richiedente.
Articolo
17 - Applicazione e regime transitorio
Il
presente regolamento entra in vigore nel mese successivo dalla data della sua
approvazione ed è applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare (bolla
autorizzata ma lavori non ancora avviati) e nei casi in cui la bolla non sia
stata ancora autorizzata.
Nel
presente regolamento si intendono per:
- Concessionario:
tutti i soggetti ai quali viene rilasciata concessione per l'occupazione del
suolo pubblico;
- Grandi
Utenti: i concessionari di suolo pubblico esercenti pubblici servizi.
CALCOLO DELLE SPESE
DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE
Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, il concessionario, per
la realizzazione di opere di manomissioni stradali, è tenuto al pagamento a
favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione della sede
stradale dovute al deterioramento generale causato dagli interventi di
manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita
naturale del sedime stesso.
Le spese sono calcolate attraverso un computo metrico estimativo
(Elenco prezzi della Regione Piemonte dicembre 2006) che prende in
considerazione un intervento di ricostruzione completa del sedime interessato,
tenendo conto che l'intervento di manomissione diminuisce in misura variabile,
a seconda della tipologia dei materiali, la vita complessiva della
pavimentazione stessa. La Città interverrà sulla pavimentazione manomessa
certamente prima del tempo naturalmente previsto: è accertato infatti che
l'intervento di manomissione vada a ridurre la vita complessiva della pavimentazione
creando discontinuità nella stratigrafia, rompendo la coesione dei materiali
posti in opera, rovinando l'estetica superficiale delle pavimentazioni con
tagli e rattoppi.
Le spese di risistemanzione sono state calcolate in base alla
suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.
1 Pavimentazione
stradale bituminosa Euro/mq. 20,40
2 Pavimentazione
stradale in masselli di pietra Euro/mq. 50,00
3 Pavimentazione
stradale in cubetti di pietra Euro/mq. 26,00
4 Pavimentazione di
marciapiedi - banchine bituminose Euro/mq. 19,80
5 Pavimentazione di
marciapiedi in pietra Euro/mq. 32,30
6 Altro (autobloccanti,
ghiaia, ecc.) Euro/mq. 5,40
E' stata applicata una formula per calcolare il "danno"
arrecato a seguito della manomissione.
Danno = [Costo costruzione - Costo
costruzione x anni vita ridotta] x interessi x anni riduzione anni vita |
E' stato calcolato il costo necessario che la Città deve sostenere
per ricostruire la pavimentazione alla fine del suo normale ciclo di vita.
La pavimentazione manomessa, a causa degli interventi dei
concessionari di sottoservizi, subisce una riduzione della sua vita naturale e
pertanto la Città sarà costretta ad intervenire prima del tempo previsto.
La percentuale di vita ridotta è data dal rapporto "anni di
vita ridotta/anni di vita" che, tenendo conto del costo di costruzione,
permette di ottenere l'importo che la Città è costretta ad anticipare alla scadenza
del periodo di vita ridotta.
Tale anticipo di denaro rispetto al periodo previsto è gravato
dagli interessi finanziari che la Città dovrà corrispondere nel corso degli
anni di riduzione: gli interessi sono stati stimati all'8%.
Applicando la formula suddetta si ottengono i seguenti importi in
Euro/mq.:
n. |
Pavimentazioni |
Costo costruzione (Euro/mq) |
anni vita sedime |
anni vita ridotta |
interessi finanziari (%) |
anni di riduzione vita |
Costo di ricostruzione (Euro/mq) |
1 |
pavimentazione stradale bituminosa |
51,00 |
20 |
10 |
8% |
10 |
20,40 |
2 |
pavimentazione stradale in masselli |
313,00 |
50 |
40 |
8% |
10 |
50,08 |
3 |
pavimentazine stradale in cubetti |
130,00 |
40 |
30 |
8% |
10 |
26,00 |
4 |
marciapiede in materiale bituminoso |
99,00 |
40 |
30 |
8% |
10 |
19,80 |
5 |
marciapiede con pavimentazione in pietra |
242,00 |
60 |
50 |
8% |
10 |
32,27 |
6 |
Altro (autobloccanti, ghiaia, terra, ecc.) |
54,00 |
20 |
15 |
8% |
5 |
5,40 |
Di seguito si riportano i dettagli della stima relativa al costo
di costruzione delle singole tipologie.
articolo |
descrizione |
u.m. |
prezzo |
quantità |
percentuale
intervento |
importo |
|
CARREGGIATA
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|||||||
01.A01.B10 |
SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA,
PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, |
|
|
|
|
|
|
01.A01.B10
030 |
CM.40 ESEGUITO A MACCHINA |
mq. |
14,30 |
1,00 |
1,00 |
Euro 14,30 |
|
01.A21.A60 |
REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO
DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA |
|
|
|
|
|
|
01.A21.A60
005 |
SU CARREGGIATE STRADALI E SU BANCHINE |
mq. |
1,08 |
1,00 |
1,00 |
Euro
1,08 |
|
01.A21.A46 |
PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI, |
|
|
|
|
|
|
01.A21.A46
005 |
PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO,
ESCLUSA LA COMPATTAZIONE |
mc. |
58,70 |
0,20 |
1,00 |
Euro 11,74 |
|
01.A21.A50 |
COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O
VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O |
|
|
|
|
|
|
01.A21.A50
010 |
PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM. |
mq. |
0,78 |
1,00 |
1,00 |
Euro
0,78 |
|
01.A22.A80 |
PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE
BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA |
|
|
|
|
|
|
01.A22.A80
033 |
STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON
VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 |
mq. |
10,80 |
1,00 |
1,00 |
Euro 10,80 |
|
01.A22.A44 |
PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE
BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI |
|
|
|
|
|
|
01.A22.A44
010 |
KG. 0,800/MQ. |
mq. |
0,69 |
1,00 |
1,00 |
Euro
0,69 |
|
01.A22.B00 |
PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO
BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE |
|
|
|
|
|
|
01.A22.B00
015 |
STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER
UNO SPESSORE FINITO DI CM. 5 COMPRESSI |
mq. |
5,50 |
1,00 |
1,00 |
Euro
5,50 |
|
01.A22.A20 |
PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O |
|
|
|
|
|
|
01.A22.A20
015 |
PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI
SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI |
mq. |
0,69 |
1,00 |
1,00 |
Euro
0,69 |
|
01.A22.A44 |
PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE
BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI |
|
|
|
|
|
|
01.A22.A44
010 |
KG. 0,800/MQ. |
mq. |
0,69 |
1,00 |
1,00 |
Euro
0,69 |
|
01.A22.B10 |
PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO
BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE |
|
|
|
|
|
|
01.A22.B10
015 |
STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO
SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM. 4 |
mq. |
4,65 |
1,00 |
1,00 |
Euro
4,65 |
|
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006 |
|
|
|
|
Euro 50,92 |
articolo |
descrizione |
u.m. |
prezzo |
quantità |
percentuale
intervento |
importo |
CARREGGIATA STRADALE IN PIETRA IN CUBETTI |
||||||
01.A01.B10 |
SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O
RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60, |
|
|
|
|
|
01.A01.B10 025 |
CM.35 ESEGUITO A MACCHINA |
mq. |
14,30 |
1,00 |
1,00 |
Euro 14,30 |
01.A21.A46 |
PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A
CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI, |
|
|
|
|
|
01.A21.A46 005 |
PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE |
mc. |
58,70 |
0,20 |
1,00 |
Euro 11,74 |
01.A21.A50 |
COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O |
|
|
|
|
|
01.A21.A50 010 |
PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM. |
mq. |
0,78 |
1,00 |
1,00 |
Euro
0,78 |
01.A21.A60 |
REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O
VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA |
|
|
|
|
|
01.A21.A60 005 |
SU CARREGGIATE STRADALI E SU BANCHINE |
mq. |
1,08 |
1,00 |
1,00 |
Euro
1,08 |
01.A22.A80 |
PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT
TRATTATO) PER STRATO DI BASE, |
|
|
|
|
|
01.A22.A80 150 |
STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE
COMPRESSO PARI A CM. 15 |
mq. |
13,70 |
1,00 |
1,00 |
Euro 13,70 |
01.P18.R50 |
CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL
TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, |
|
|
|
|
|
01.P18.R50 015 |
DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10 |
q |
20,90 |
2,55 |
1,00 |
Euro 53,30 |
01.A21.B70 |
POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISTI IN |
|
|
|
|
|
01.A21.B70 015 |
CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM. 8 A CM. 12 |
mq. |
34,80 |
1,00 |
1,00 |
Euro 34,80 |
|
|
|
|
|
|
Euro 129,70 |
articolo |
descrizione |
u.m. |
prezzo |
quantità |
percentuale
intervento |
importo |
|
CARREGGIATA
STRADALE IN PIETRA IN MASSELLI |
|||||||
01.A01.B10 |
SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER
RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60, |
|
|
|
|
|
|
01.A01.B10
025 |
CM.35 ESEGUITO A MACCHINA |
mq. |
14,30 |
1,00 |
1,00 |
Euro 14,30 |
|
01.A21.A46 |
PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI, |
|
|
|
|
|
|
01.A21.A46
005 |
PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO,
ESCLUSA LA COMPATTAZIONE |
mc. |
58,70 |
0,20 |
1,00 |
Euro 11,74 |
|
01.A21.A50 |
COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE
DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O |
|
|
|
|
|
|
01.A21.A50
010 |
PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM. |
mq. |
0,78 |
1,00 |
1,00 |
Euro
0,78 |
|
01.A22.A80 |
PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO
(TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, |
|
|
|
|
|
|
01.A22.A80
150 |
STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON
VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15 |
mq. |
13,70 |
1,00 |
1,00 |
Euro 13,70 |
|
01.P18.R20 |
MASSELLI O CONCI IN GRANITO, SIENITE O
DIORITE DELLO SPESSORE DA CM. 14 A CM. 16, LUNGHEZZA DA UNA VOLTA E |
|
|
|
|
|
|
01.P18.R20
005 |
DELLA LARGHEZZA DA 30 A 45 CM. |
mq. |
167,00 |
1,00 |
1,00 |
Euro 167,00 |
|
01.A21.B10 |
POSA IN OPERA DI MASSELLI, ROTAIE O
CORDOLO MARGINALE ALLA PAVIMENTAZIONE COMPRENDENTE: - LA |
|
|
|
|
|
|
01.A21.B10
005 |
IN SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI
CM. 14-16 |
mq. |
90,10 |
1,00 |
1,00 |
Euro 90,10 |
|
01.A21.B40 |
SIGILLATURA DEI GIUNTI DELLA
PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI MASSELLI ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI |
|
|
|
|
|
|
01.A21.B40
010 |
CON MALTA BITUMINOSA |
mq. |
15,40 |
1,00 |
1,00 |
Euro
15,40 |
|
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006 |
|
|
|
|
Euro 313,02 |
articolo |
descrizione |
u.m. |
prezzo |
quantità |
percentuale
intervento |
importo |
MARCIAPIEDE
IN LASTRE IN PIETRA |
||||||
01.A01.B10 |
SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER
RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60, |
|
|
|
|
|
01.A01.B10
020 |
CM. 30 ESEGUITO A MACCHINA |
ml |
12,90 |
1,00 |
1,00 |
Euro 12,90 |
01.A21.A60 |
REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI
ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA |
|
|
|
|
|
01.A21.A60
010 |
SU MARCIAPIEDI |
mq. |
1,62 |
1,00 |
1,00 |
Euro
1,62 |
01.A23.A10 |
FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE
RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE |
|
|
|
|
|
01.A23.A10
005 |
DELLO SPESSORE DI CM. 10 |
mq. |
16,00 |
1,00 |
1,00 |
Euro 16,00 |
01.P18.P00 |
CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI,
DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA |
|
|
|
|
|
01.P18.P00
003 |
RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM. 30 |
mq. |
30,30 |
1,00 |
1,00 |
Euro 30,30 |
01.A23.A90 |
POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI
GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI |
|
|
|
|
|
01.A23.A90
010 |
CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA |
ml |
20,20 |
1,00 |
1,00 |
Euro 20,20 |
01.P18.P50 |
LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI,
DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA METRI 0,70, DI |
|
|
|
|
|
01.P18.P50
010 |
SPESSORE CM. 8-10 - LUNGHEZZA DA METRI
1,40 A 2,00 |
ml |
128,00 |
1,00 |
1,00 |
Euro 128,00 |
01.A23.B30 |
POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO
PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DELLA LUNGHEZZA |
|
|
|
|
|
01.A23.B30
005 |
LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO |
mq. |
32,70 |
1,00 |
1,00 |
Euro 32,70 |
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006 |
|
|
|
|
Euro 241,72 |
articolo |
descrizione |
u.m. |
prezzo |
quantità |
percentuale
intervento |
importo |
MARCIAPIEDE
IN ASFALTO COLATO |
||||||
01.A01.B10 |
SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA,
PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, |
|
|
|
|
|
01.A01.B10
015 |
CM.25 ESEGUITO A MACCHINA |
ml |
11,80 |
1,00 |
1,00 |
Euro 11,80 |
01.A21.A60 |
REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO
DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA |
|
|
|
|
|
01.A21.A60
010 |
SU MARCIAPIEDI |
mq. |
1,62 |
1,00 |
1,00 |
Euro
1,62 |
01.A23.A10 |
FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE
RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE |
|
|
|
|
|
01.A23.A10
005 |
DELLO SPESSORE DI CM. 10 |
mq. |
16,00 |
1,00 |
1,00 |
Euro 16,00 |
01.P18.P00 |
CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O
SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA |
|
|
|
|
|
01.P18.P00
003 |
RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM. 30 |
mq. |
30,30 |
1,00 |
1,00 |
Euro 30,30 |
01.A23.A90 |
POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI
DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI |
|
|
|
|
|
01.A23.A90
010 |
CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA |
ml |
20,20 |
1,00 |
1,00 |
Euro 20,20 |
01.A23.A30 |
FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI
DEL TIPO "ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: - SABBIA (85% |
|
|
|
|
|
01.A23.A30
005 |
PER UNO SPESSORE PARI A CM. 2 |
mq. |
19,90 |
1,00 |
1,00 |
Euro 19,90 |
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006 |
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Euro 99,82 |
articolo |
descrizione |
u.m. |
prezzo |
quantità |
percentuale
intervento |
importo |
PAVIMENTAZIONE
IN AUTOBLOCCANTI |
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01.A01.B10 |
SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER
RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60, |
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01.A01.B10
020 |
CM.30 ESEGUITO A MACCHINA |
ml |
12,90 |
1,00 |
1,00 |
Euro 12,90 |
01.A21.A60 |
REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI
ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA |
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01.A21.A60
010 |
SU MARCIAPIEDI |
mq. |
1,62 |
1,00 |
1,00 |
Euro
1,62 |
01.A23.A10 |
FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE
RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE |
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01.A23.A10
005 |
DELLO SPESSORE DI CM. 10 |
mq. |
16,00 |
1,00 |
1,00 |
Euro 16,00 |
01.P11.B42 |
MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA |
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01.P11.B42
035 |
SPESSORE CM. 7-8 COLORE GRIGIO |
ml |
13,70 |
1,00 |
1,00 |
Euro 13,70 |
01.A23.C80 |
POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI
DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA |
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01.A23.C80
010 |
DELLO SPESSORE DI CM. 7 E 8 |
mq. |
10,20 |
1,00 |
1,00 |
Euro 10,20 |
Prezziario Regione Piemonte Dicembre 2006 |
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Euro 54,42 |