Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Diritti Reali ed Inventario 

n. ord. 79

2009 02301/008

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 MAGGIO 2009

 

(proposta dalla G.C. 28 aprile 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SBRIGLIO Giuseppe

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - MONTABONE Renato - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - MAURO Massimo - MINA Alberto - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA         

 

OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ LIMITROFA ALLA STAZIONE DI TORINO PORTA NUOVA. PERMUTA CON AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.). S.P.A.. CONVENZIONE. APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Con atto in data 11 giugno 1817, approvato con Regia Patente dell'allora Re di Sardegna Vittorio Emanuele I il successivo 4 luglio, la Civica Amministrazione acquisiva la disponibilità delle aree già occupate dalle fortificazioni dell'antica cinta muraria cittadina, abbattute pochi anni prima, di proprietà delle Regie Finanze. Secondo la volontà manifestata dal Sovrano, dovevano intendersi ricompresi nella cessione "? tutti i beni, stabili e fabbricati esistenti attorno a questa Capitale conosciuti sotto il nome di spalti, fossi e terreni dipendenti dalle distrutte fortificazioni?.". Tra tali beni figuravano altresì le aree che vennero successivamente utilizzate dalla Civica Amministrazione per la realizzazione della "Strada del Re", conosciuta oggi con il nome di corso Vittorio Emanuele II e della "Piazza del Re", antica piazza sorta all'intersezione tra la suddetta strada, la contrada di Porta Nuova (via Roma) e le strade di Stupinigi (via Sacchi) e Nizza, della quale, in conseguenza delle trasformazioni che hanno nel tempo interessato il territorio cittadino è sopravvissuta ai nostri giorni soltanto la porzione nota come piazza Carlo Felice. L'altra porzione, ubicata a sud della Strada del Re, infatti, venne ben presto fatta oggetto dei progetti per la realizzazione di un grande scalo ferroviario, destinato al traffico merci e passeggeri da e verso la Città di Genova. L'esigenza di utilizzare tali aree per la realizzazione dell'opera in questione fu avvertita dal Re Carlo Alberto sin dal 1846, quando mise in evidenza la necessità che lo scalo ferroviario, "? pel maggior comodo della popolazione e del commercio ?" fosse ubicato per quanto possibile vicino all'abitato.

          La progettazione dell'opera venne affidata all'Ingegnere Henri Maus, il quale, il 28 ottobre 1853, pervenne alla stesura del documento definitivo. La Stazione Ferroviaria avrebbe dovuto essere realizzata su gran parte delle aree occupate dalla Piazza del Re, a sud della Strada del Re e su quelle occupate dai sedimi della strade di Stupinigi e di Nizza, i cui tracciati, per far posto alla nuova edificazione, avrebbero dovuto essere rettificati.

          Le lunghe trattative intercorse tra l'Amministrazione dello Stato e la Città, al fine di consentire alla prima l'acquisizione delle aree necessarie alla costruzione del nuovo scalo ebbero una svolta nel 1854, allorquando, in data 23 gennaio, venne sottoscritta la convenzione destinata a regolare i reciproci rapporti. Sulla base delle intese raggiunte, la Civica Amministrazione avrebbe dovuto cedere le aree poste nella zona della realizzanda stazione, quali individuate nel succitato progetto del 28 ottobre 1853 a firma dell'Ingegnere Maus; in cambio la Città avrebbe ricevuto i terreni necessari alla formazione dei giardini pubblici presso il "Valentino", di proprietà delle Regie Finanze.

          Gli accordi vennero successivamente recepiti con legge dello Stato Sabaudo n. 1675 del 23 marzo 1854 e formalizzati con la sottoscrizione dell'atto a rogito Teodoro Barnato (Direttore capo della Divisione Demanio del Ministero delle Finanze del Regno), del 23 giugno 1854.

          Parte delle aree oggetto di trasferimento della proprietà a favore dello Stato per la realizzazione dello scalo di Torino Porta Nuova (la cui progettazione definitiva, com'è noto, venne in ultima istanza affidata all'Ingegnere Mazzucchetti), tornarono tuttavia nella disponibilità della Civica Amministrazione. La neo istituita Amministrazione Ferroviaria, creata a seguito dell'entrata in vigore della celebre legge di "nazionalizzazione" n. 137 del 22 aprile 1905, infatti, con convenzione sottoscritta in data 13 luglio 1928, concesse in uso alla Città le porzioni dei piazzali scoperti prospicienti i porticati realizzati sul fronte delle vie Sacchi e Nizza, cui si aggiunse, con la stipulazione della successiva convenzione del 3 ottobre 1936 (sostitutiva della precedente), anche l'uso dell'area costituente il piazzale coperto realizzato sul versante della via Sacchi.

          Nel corso degli anni '80, tuttavia, prese avvio un processo di progressiva trasformazione organizzativa dell'Amministrazione Ferroviaria, destinato a spiegare i suoi effetti anche nei rapporti con la Civica Amministrazione.  

          Con Legge n. 210 del 17 maggio 1985 venne, infatti, istituito il nuovo Ente Ferrovie dello Stato; tale Ente, divenuto società per azioni nel 1991, fu successivamente oggetto di nuove trasformazioni, che hanno fatto acquisire allo stesso i connotati della Holding, il cui capitale è interamente detenuto dallo Stato Italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

          Capogruppo di tale holding è la Società Ferrovie dello Stato S.p.A., che detiene una quota pari al 100% del capitale della società Trenitalia (gestore del trasporto delle merci e dei passeggeri) e di quello di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.pA. (gestore dell'infrastruttura ferroviaria) nonché una partecipazione al 60%, nel capitale della società Grandi Stazioni S.p.A. (incaricata della gestione delle 13 principali stazioni ferroviarie italiane, tra le quali quella di Torino Porta Nuova).

          Il processo di ammodernamento nella struttura societaria delle Ferrovie dello Stato è stato accompagnato da un ambizioso programma teso al rinnovamento delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi erogati. 

          Con deliberazione del C.I.P.E. n. 121/2001 (adottata in esecuzione della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, c.d. "Legge Obiettivo"), infatti, è stato approvato il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

          Con successiva deliberazione C.I.P.E. n. 10/2003 del 14 marzo 2003 è stato approvato il progetto definitivo della nuova stazione di Torino Porta Nuova per un valore di oltre 39 milioni di Euro, finalizzato alla riqualificazione degli impianti, delle strutture, delle coperture della stazione, all'esecuzione di opere di messa a norma e sicurezza, di riorganizzazione delle percorrenze e, più in generale, di riqualificazione funzionale.

          Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato approvato il progetto preliminare delle "infrastrutture complementari all'edificio di stazione", comprendente la costruzione di un parcheggio interrato multipiano sul versante della via Sacchi, l'esecuzione di opere di sistemazione superficiale e di arredo urbano sulle aree esterne in prossimità della via Sacchi e la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza, progetto che ha ricevuto approvazione definitiva con successiva deliberazione del C.I.P.E. n. 129/2006 del 6 aprile 2006.

          La società Grandi Stazioni S.p.A. è stata individuata quale soggetto aggiudicatore dell'opera di realizzazione del suddetto parcheggio, che avrebbe dovuto avere una capienza di circa 400 posti auto (ripartiti su 4 piani interrati), da destinarsi esclusivamente all'uso pubblico a rotazione. Il rinvenimento di un bunker sotterraneo, unitamente alle prescrizioni dettate dalla stessa Civica Amministrazione, hanno tuttavia comportato la necessità di ridurre il numero dei posti auto da realizzare a 240 circa. Tra gli interventi preventivati sono stati altresì ricompresi quelli relativi alla sistemazione superficiale delle aree sul fronte della via Sacchi. Il costo dell'opera, unitamente agli altri interventi di cui al Programma Grandi Stazioni previsto nella citata deliberazione C.I.P.E. n. 10 del 14 marzo 2003, è stato complessivamente preventivato in Euro 14.395.975,00.

          L'opera di cui sopra interessa gran parte del sottosuolo dell'area scoperta ricompresa tra la via Sacchi ed il porticato della stazione di Porta Nuova.

          Tale area, come anticipato, è in parte di proprietà ferroviaria (per effetto del citato atto a rogito Teodoro Barnato, del 23 giugno 1854 e delle successive vicende devolutive), ed in parte di proprietà comunale (in conseguenza dell'atto stipulato in data 11 giugno 1817 tra la Città e le Regie Finanze). 

          Dinanzi all'esigenza manifestata dalla società Grandi Stazioni S.p.A. in data 12 ottobre 2005 di poter rapidamente disporre dell'area comunale (dell'estensione di mq. 1.400 circa) occorrente alla realizzazione del parcheggio, si è palesata la necessità di definire il regime giuridico al quale assoggettare l'operazione anzidetta. Tra le tante soluzioni possibili, quella ottimale è stata individuata nella permuta dell'area di proprietà della Città sul lato della via Sacchi, interessata dall'esecuzione delle opere, con l'area di proprietà ferroviaria posta sul versante della via Nizza. Tale ultimo sedime appare, infatti, anch'esso idoneo ad ospitare un parcheggio; la soluzione illustrata ha, inoltre, l'indiscutibile pregio di evitare l'insorgenza di situazioni di comproprietà tra Città ed R.F.I. dei posti auto e delle rampe di accesso al manufatto da realizzarsi sul fronte della via Sacchi, consentendo, al contempo, ad entrambi gli Enti di ottenere la piena ed esclusiva proprietà dei rispettivi parcheggi.

          Alla citata richiesta di consegna da parte della società Grandi Stazioni S.p.A. si è dato seguito attraverso l'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale del 25 ottobre 2005 (mecc. 2005 08601/008), con la quale, nell'autorizzare la realizzazione del citato parcheggio nel sottosuolo dell'area di proprietà comunale, dell'estensione di mq. 1.400 circa, si è dato atto, tra l'altro, che:

1)      l'autorizzazione e la stipulazione del relativo atto di concessione d'uso sarebbero stati subordinati all'integrazione della deliberazione del C.I.P.E. concernente la presa d'atto che l'intervento in questione avrebbe avuto ad oggetto anche aree di proprietà del Comune di Torino;

2)      la concessione d'uso del terreno comunale alla società "Grandi Stazioni S.p.A.", sarebbe stata gratuita ed avrebbe avuto durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del relativo atto. Tale concessione, inoltre, sarebbe stata effettuata nelle more della definizione ed approvazione degli accordi con la società R.F.I. volti alla permuta delle aree di rispettiva proprietà di cui infra;

3)      la rinuncia al diritto d'uso spettante alla Città (in forza della convenzione sottoscritta in data 3 ottobre 1936 con l'Amministrazione Ferrovie dello Stato) sull'area scoperta della superficie di mq. 2.400 circa, costituente piazzale esterno fiancheggiante il fabbricato della stazione Porta Nuova e prospiciente via Sacchi, nonché sull'area coperta, della superficie di mq. 1.100 circa, sottostante al porticato arrivi (lato via Sacchi) della stazione medesima, avrebbe avuto carattere temporaneo, limitato alla sola durata dei lavori ed a fronte del versamento a favore della Città di un equo indennizzo, da definirsi nell'ambito delle trattative con la Società R.F.I.. Per tale motivo, una volta terminate le opere di sistemazione superficiale, le aree di cui sopra avrebbero dovuto essere riassoggettate all'uso pubblico perpetuo e gratuito, anche al fine del generale accesso pedonale e veicolare alla stazione ferroviaria;

4)      la scelta dei possibili futuri assetti proprietari delle aree della Città e della società R.F.I. S.p.A., sarebbe comunque stata demandata a successiva deliberazione del Consiglio Comunale, da assumersi dopo la definizione delle trattative instaurate con la suddetta società.

          Successivamente all'approvazione della citata deliberazione è tuttavia emersa la volontà da parte della società R.F.I. di procedere all'acquisizione dell'intera area di proprietà comunale di mq. 2.589 circa, sita all'intersezione tra il corso Vittorio Emanuele II, la via Sacchi e la residua proprietà ferroviaria. Tale area, raffigurata in tinta blu negli allegati estratti di mappa (allegati 2A e 2B) è descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 113 ed al Fg. 1282, particella 170, ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi - Aree per la viabilità - Parcheggi.

          Peraltro, tenuto conto che con la stessa società R.F.I. erano da tempo in corso trattative finalizzate all'acquisizione di diverse aree di proprietà della suddetta società ubicate sul territorio cittadino e destinate all'ampliamento di alcune sedi stradali, di loro pertinenze, ovvero a completamento di aree già di proprietà comunale, si è ponderata l'eventualità di addivenire ad una più vasta definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, mediante la sottoscrizione di un più esteso atto di permuta. Tale soluzione consentirebbe altresì di dare una risposta alle istanze pervenute da alcuni Settori dell'Amministrazione, dirette a disporre in tempi rapidi di talune delle suddette aree per finalità istituzionali.

          Le trattative istaurate prevedono, in particolare, che a fronte dell'alienazione da parte della Civica Amministrazione della summenzionata area posta lungo l'asse della via Sacchi, la società R.F.I. ceda in permuta alla Città, oltre all'area di mq. 1.738 circa, ubicata lungo l'asse della via Nizza (ricompresa tra il porticato esterno della Stazione Porta Nuova - lato partenze, il corso Vittorio Emanuele II e la residua proprietà della Città fronteggiante la via Nizza, quale raffigurata in tinta rossa nell'estratto di mappa costituente allegato 3) e descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 115, le seguenti aree:

1)      area di mq. 1.128 circa, costituente parte del sedime della via Torrazza Piemonte, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1456, particelle 268, 444, 449 (individuata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente allegato 4);

2)      area di mq. 318 circa, costituente parte del sedime della via Tommaso Villa, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1455, particella 370 (individuata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente allegato 5);  

3)      area di mq. 246 circa, situata in prossimità della via Fossata, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1128, mappale 462 (individuata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente allegato 6);  

4)      area di mq. 350 circa, situata nei pressi della via Bizzozero, all'intersezione con la via Bisalta, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1378, mappale 148 (individuata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente allegato 7);

5)      area di mq. 140 circa, ubicata in prossimità della strada di nuova realizzazione che dal corso Spezia conduce ai parcheggi del Lingotto, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1401, mappale 314 (individuata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente allegato 8);

6)      area di mq. 665 circa, costituente parte del sedime della via Germagnano, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1050, particelle 193, 196, 198 e Strade Pubbliche parte (individuata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente allegato 9);

          In particolare, le aree di cui ai precedenti punti 1, 3 e 5, risultano essenziali ai fini dell'ampliamento della viabilità esistente (quella di corso Spezia, limitatamente alla realizzazione del marciapiede). I sedimi di cui ai punti 2 e 6, viceversa, risultano necessari al fine del conseguimento in capo alla Città della proprietà di suoli sui quali la viabilità è stata, di fatto, già realizzata. L'acquisizione dell'area di cui al punto 4, infine, risulta opportuna per il completamento dell'area di proprietà comunale già costituente il complesso Borello & Maffiotto, alla quale è fisicamente annessa.

          La permuta, al netto dell'I.V.A., potrà peraltro concludersi alla pari, posto che il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha quantificato in Euro 965.000,00 in Catasto Terreni tanto il valore del bene oggetto di cessione da parte della Città, quanto il valore delle aree oggetto di dismissione da parte della Società R.F.I., importo che la suddetta società, con nota pervenuta in data 11 settembre 2007 (che si conserva agli atti dell'ufficio), ha dichiarato di accettare.

          La definizione dei rapporti patrimoniali tra gli Enti in merito alle aree di rispettiva proprietà nella zona della Stazione di Porta Nuova, come sopra prefigurata, rende comunque indispensabile procedere alla novazione della convenzione sottoscritta il 3 ottobre 1936 tra la Città e l'Amministrazione Ferroviaria in ordine all'assoggettamento all'uso pubblico dei piazzali adiacenti lo scalo ferroviario ed agli ulteriori aspetti ivi disciplinati.

          Alla luce di quanto sopra, esaminato il parere espresso dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità con nota prot. n. 18450/TO6.005.01 del 4 luglio 2007, si ritiene opportuno procedere all'approvazione della summenzionata operazione di permuta tra la Città e la società R.F.I., alle condizioni meglio indicate nel dispositivo della presente deliberazione e, per quanto attiene ai sedimi limitrofi allo scalo ferroviario, alle ulteriori condizioni incluse nell'allegato 1 alla deliberazione del C.I.P.E. n. 129/2006 (contenente raccomandazioni tecniche e prescrizioni ambientali e tecniche in ordine alla fase di redazione del progetto esecutivo ed a quella della realizzazione degli interventi) e nella convenzione costituente allegato  1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (condizioni che la società R.F.I. ha dichiarato di accettare con nota in data 19 marzo 2009). 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la convenzione sottoscritta il 3 ottobre 1936 tra la Città e l'Amministrazione Ferroviaria;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. n. 121/2001 del 21 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. n. 10/2003 del 14 marzo 2003;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. n. 129/2006 del 6 aprile 2006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25 ottobre 2005 (mecc. 2005 08601/008), esecutiva dall'11 novembre 2005;

Visto il parere espresso dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità in data 4 luglio 2007, prot. n. 18450/TO6.005.01;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:

  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di approvare la sdemanializzazione, ai sensi dell'articolo 829 del Codice Civile, dell'area di proprietà comunale di mq. 2.589 circa sita all'intersezione tra il corso Vittorio Emanuele II, la via Sacchi e la proprietà delle Ferrovie dello Stato. Tale area, raffigurata in tinta blu negli allegati estratti di mappa (allegati 2A e 2B) è descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 113, ed al Fg. 1282, particella 170, ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi - Aree per la viabilità - Parcheggi;

2)      di approvare la permuta tra la Città e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale n. 01585570581 e partita I.V.A. n. 01008081000, delle aree di cui infra, alle condizioni di cui al dispositivo della presente deliberazione e, per quanto attiene ai sedimi ubicati in prossimità dello scalo ferroviario di Torino Porta Nuova, alle ulteriori condizioni contenute nell'allegato 1 alla deliberazione del C.I.P.E. n. 129/2006 e nella convenzione costituente allegato n. 1 al presente provvedimento (all. 1 - A - B - nn.                            );

2.1           la Città trasferisce in piena proprietà alla Società R.F.I., a titolo di permuta, l'area di mq. 2.589 circa descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 113, ed al Fg. 1282, particella 170, sita all'intersezione tra il corso Vittorio Emanuele II e la via Sacchi, prendendo atto che in parte del relativo sottosuolo la Società Grandi Stazioni S.p.A. realizzerà un parcheggio su quattro livelli interrati, per un totale di circa 240 posti auto e 50 posti moto, da destinarsi all'uso pubblico a rotazione. Tale area, raffigurata in tinta blu negli allegati estratti di mappa (all. 2A e 2B - nn.                   ), è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi - Aree per la viabilità - Parcheggi;

2.2           la società R.F.I. trasferisce in piena proprietà alla Città, a titolo di permuta, le seguenti aree:

2.2.1    area di mq. 1.738 circa, ricompresa tra il porticato esterno della Stazione Porta Nuova - lato partenze, il corso Vittorio Emanuele II e la residua proprietà della Città fronteggiante la via Nizza, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 115. Tale area è rappresentata in tinta rossa nell'estratto di mappa costituente allegato 3 al presente provvedimento ed è destinata dal vigente P.R.G. a Z.U.T. ambito 13.1 (all. 3 - n.                  );

2.2.2    area di mq. 1.128 circa, situata in prossimità della via Torrazza Piemonte, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1456, particelle 268, 444, 449. Tale area è raffigurata in colore giallo nell'estratto di mappa costituente allegato 4 ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi - Aree per la viabilità (all. 4 - n.            );

2.2.3    area di mq. 318 circa, costituente parte del sedime della via Tommaso Villa, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1455, particella 370. Tale area è raffigurata in colore giallo nell'estratto di mappa costituente allegato 5 ed è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi - Aree per la viabilità (all. 5 - n.             );

2.2.4    area di mq. 246 circa, situata in prossimità della via Fossata, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1128, mappale 462. Tale area è raffigurata in colore giallo nell'estratto di mappa costituente allegato 6 ed è destinata dal vigente P.R.G. a Z.U.T. ambito 5.10/4 (all. 6 - n.                );

2.2.5    area di mq. 350 circa, situata nei pressi della via Bizzozero, all'intersezione con la via Bisalta, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1378, mappale 148. Tale area è raffigurata in colore giallo nell'estratto di mappa costituente allegato 7 e ricade in zona classificata dal vigente P.R.G. "Misto M2" (all. 7 - n.           );

2.2.6    area di mq. 140 circa, ubicata in prossimità della strada di nuova realizzazione che dal corso Spezia conduce ai parcheggi del Lingotto, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1401, mappale 314. Tale area è raffigurata in colore giallo nell'estratto di mappa costituente allegato 8 ed è destinata dal vigente P.R.G. a Z.U.T. ambito 12.15 (all. 8 - n.             );

2.2.7    area di mq. 665 circa, costituente parte del sedime della via Germagnano, descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1050, particelle 193, 196, 198 e Strade Pubbliche parte. Tale area è raffigurata in colore giallo nell'estratto di mappa costituente allegato 9 e ricade in zona classificata dal vigente P.R.G. in parte a Servizi - Aree per la viabilità, ed in parte a Z.U.T. ambito 2.1 (all. 9 - n.            );

3)      di prendere atto che a seguito del raggiungimento delle intese tra la Città e la Società Rete Ferroviaria Italiana finalizzate alla permuta delle aree di rispettiva proprietà, non è più necessario addivenire né alla stipulazione della concessione d'uso dell'area di proprietà comunale sita sul fronte della via Sacchi in favore della Società Grandi Stazioni S.p.A., né subordinare tale concessione e l'autorizzazione alla realizzazione del parcheggio interrato all'integrazione della deliberazione del C.I.P.E. n. 10/2003, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 25 ottobre 2005 (mecc. 2005 08601/008). I rapporti tra la Città e la suddetta Società Grandi Stazioni devono pertanto intendersi disciplinati, per la parte di competenza, alla stregua dello schema di convenzione di cui al successivo punto 6;

4)      di prendere atto che saranno assoggettate all'uso pubblico le aree coperte e scoperte adiacenti lo scalo ferroviario di Porta Nuova, così come individuate nello schema di convenzione di cui al punto 6), in luogo dell'area sottostante il porticato arrivi (lato via Sacchi) della stazione medesima, al contrario di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 08601/008) sopra citata. Tale area, infatti, in conseguenza dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale espletati dalla Società Grandi Stazioni, verrà chiusa al pubblico transito; 

5)      di disporre che a fronte della rinuncia temporanea al diritto d'uso spettante alla Città sulle aree adiacenti lo scalo di Porta Nuova in forza della convenzione del 3 ottobre 1936, la Società Grandi Stazioni, in luogo della corresponsione dell'equo indennizzo preventivata dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 08601/008) sopra citata, proceda, a propria cura e spese, oltre alle operazioni di frazionamento dell'area di proprietà comunale (già effettuate), alle ulteriori incombenze previste dai successivi punti 7, 8, 14 e dallo schema di convenzione allegato (allegato 1);

6)      di approvare l'allegato schema di convenzione (allegato 1), che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo, sulla base del quale dovranno essere regolati i rapporti tra Città di Torino e la Società Rete Ferroviaria Italiana e la Società Grandi Stazioni S.p.A. relativamente all'area oggetto di cessione da parte della Civica Amministrazione ed alle altre aree coperte e scoperte adiacenti lo scalo ferroviario di Porta Nuova. A far tempo della sottoscrizione del relativo atto, le reciproche obbligazioni nascenti dalla convenzione stipulata tra la Città e l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in data 3 ottobre 1936 dovranno intendersi, ad ogni effetto, estinte;

7)      di dare atto che l'area di proprietà comunale viene ceduta a corpo, libera da persone, diritti reali e personali, pesi (salva la prevedibile presenza di sottoservizi), ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse e verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con garanzia per evizione e molestie nel possesso e con i vincoli e gli oneri di cui all'allegata convenzione (allegato 1), senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria o manutenzione. Si dà atto che in parte del sottosuolo dell'area oggetto di dismissione da parte della Città è presente un servizio igienico che, in caso di necessità, dovrà essere accatastato a cura e spese della società R.F.I., come meglio indicato al successivo punto 14);

8)      di dare atto che le aree di proprietà della Società R.F.I. vengono acquisite a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere comunque da persone e cose (rifiuti, macerie e simili), diritti reali e personali (ad eccezione di quanto infra), pesi (salva la prevedibile presenza di sottoservizi), vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge. Si prende infine atto che in parte del sottosuolo dell'area situata tra il corso Vittorio Emanuele II e la via Nizza è presente un servizio igienico che, in caso di necessità, dovrà essere accatastato a cura e spese della società R.F.I., come meglio indicato al successivo punto 14);

9)      di autorizzare sin d'ora, nelle more della formalizzazione dell'atto di permuta, stante l'urgenza, l'immissione anticipata della Città nella detenzione dell'area sita in via Torrazza Piemonte (e delle altre che si rendessero nel frattempo necessarie, ad eccezione dell'area di via Fossata, già oggetto di consegna anticipata in favore dell'Amministrazione), con contestuale manleva da ogni responsabilità per la società R.F.I. per gli eventuali danni a persone o cose in conseguenza di tale consegna. Resta inteso che a far tempo dalla data di consegna anticipata, ovvero dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà delle aree di cui sopra, le medesime (ad eccezione dei sedimi delle aree poste in prossimità della via Bizzozero e della via Fossata) verranno prese in carico, ad ogni effetto, dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità;

10)    di autorizzare, correlativamente, nelle more della formalizzazione degli accordi, l'immissione anticipata nella detenzione dell'area di proprietà comunale alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." (che la medesima e la società Grandi Stazioni S.p.A. hanno all'attualità già provveduto in gran parte ad occupare, pur in assenza di qualsiasi formalizzazione contrattuale), con contestuale manleva da ogni responsabilità per la Città per gli eventuali danni a persone o cose in conseguenza di tale consegna, come meglio indicato all'articolo 3 dell'allegata convenzione (allegato 1);

11)    di dare atto che il corrispettivo per l'alienazione dell'area di proprietà comunale, di mq. 2.589 circa, resta stabilito in Euro 965.000,00 in Catasto Terreni, analogamente al corrispettivo per l'acquisto delle aree di proprietà della Società R.F.I., dell'estensione di mq. 4.585 circa, oltre I.V.A. 20%, così per complessivi Euro 1.158.000,00, la spesa di Euro 193.000,00 dovuta a titolo di I.V.A., verrà finanziata con entrate straordinarie dando atto che il relativo impegno verrà assunto al verificarsi delle corrispondenti entrate;

12)    di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari;

13)    di demandare ai dirigenti competenti la presa d'atto dei nuovi dati catastali delle aree, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione dell'atto di permuta;

14)    di dare atto che le spese di rogito e conseguenti saranno sostenute dalla Città e dalla società R.F.I. in parti uguali e, per la Civica Amministrazione saranno sostenute dal Settore competente; viceversa, saranno economicamente a carico della società R.F.I. e verranno effettuate a cura della stessa, le operazioni di frazionamento, di accatastamento, ove occorrente (ivi comprese quelle relative ai servizi igienici interrati presenti sulle aree oggetto di permuta), ed ogni ulteriore incombenza necessaria al fine della corretta trascrizione dell'atto di permuta presso i pubblici registri immobiliari. Ciascuna delle parti dovrà farsi economicamente carico e provvedere direttamente alle attività occorrenti allo smaltimento dei rifiuti, delle macerie e masserizie eventualmente presenti sulle aree oggetto di permuta, nonché quelle attinenti le bonifiche (salvo quelle belliche, totalmente a carico di R.F.I.) che fossero eventualmente necessarie;

15)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

ATTUAZIONE P.R.G.

F.to Ciocchetti

 

IL DIRIGENTE SETTORE

DIRITTI REALI ED INVENTARIO

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                                     IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                                  Castronovo

 

 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO, LA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. E LA SOCIETÀ GRANDI STAZIONI S.P.A. CONCERNENTE LE AREE LIMITROFE ALLO SCALO FERROVIARIO DI TORINO PORTA NUOVA.

 

PREMESSO:

 

-        che con convenzione sottoscritta in data 13 luglio 1928, tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Città di Torino venne disciplinato l'uso in favore della Civica Amministrazione delle porzioni dei piazzali scoperti realizzati sul fronte delle vie Sacchi (di mq. 2.400 circa) e Nizza (di mq. 1.620 circa), in prossimità dei porticati della Stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova;

-        che tale diritto d'uso venne confermato con successiva convenzione sottoscritta tra le parti il 3 ottobre 1936 (abrogativa della precedente), con la quale venne altresì attribuito alla Civica Amministrazione il diritto d'uso del sedime dell'area sottostante il porticato coperto realizzato sul fronte della via Sacchi (di mq. 1.100 circa);

-        che tale convenzione dettava un'articolata disciplina in ordine alla manutenzione ed alla pulizia delle aree e dei manufatti ivi insistenti, nonché agli oneri afferenti l'illuminazione dei piazzali scoperti prospicienti lo scalo ferroviario e dei porticati annessi alla stazione. In particolare era previsto che la Città si facesse carico degli oneri concernenti l'illuminazione del porticato coperto prospiciente il corso Vittorio Emanuele II°, dei piazzali scoperti realizzati sul fronte delle vie Sacchi e Nizza, nonché della manutenzione, pulizia ed irrigazione dei medesimi piazzali. L'Amministrazione ferroviaria, viceversa, si sarebbe fatta carico dell'illuminazione e della manutenzione del porticato coperto fronteggiante il lato arrivi della stazione ubicato lungo l'asse della via Sacchi;

-        che la medesima convenzione manteneva in capo all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato il diritto:

a)       di costruire tombini di scolo attraverso le aree cedute in uso alla Città di Torino e di eseguire sulle aree stesse qualsiasi altra opera che essa reputasse a suo esclusivo giudizio necessaria per soddisfare i bisogni del servizio ferroviario, senza che per ciò alcuna spesa od alcun maggior aggravio nella successiva manutenzione potesse far carico alla Città di Torino, con la quale anzi, avrebbero dovuto, di volta in volta, essere presi opportuni accordi allo scopo di disturbare il meno possibile il libero uso delle summenzionate aree;

b)       di rioccupare in via provvisoria od anche definitiva, in qualsiasi momento, in parte o per intero, per eventuali necessità inerenti l'esercizio ferroviario gli immobili ceduti alla Città di Torino, senza essere tenuta a corrispondere alla Città stessa compensi o indennizzi di sorta e previo semplice preavviso di un mese da darsi alla Città medesima. Verificandosi tale evenienza la Città avrebbe avuto il diritto e l'obbligo di asportare, a proprie cure e spese, le piante, i fanali, i sedili ed ogni altro impianto da essa attuato (?);

c)       di regolare, d'accordo con la Città di Torino, l'accesso, la fermata e la circolazione di veicoli nell'ambito delle aree cedute (?);    

-        che le aree di cui sopra, ora di proprietà della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sono state recentemente fatte oggetto di importanti progetti. In particolare, con deliberazione del C.I.P.E. n. 10/2003 del 14 marzo 2003 (susseguente alla deliberazione dello stesso Ente n. 121/01, con la quale è stato approvato il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese) è stato approvato il progetto definitivo della nuova stazione Porta Nuova per un valore di oltre 39 milioni di euro, inteso alla riqualificazione degli impianti, delle strutture, delle coperture della stazione, all'esecuzione di opere di messa a norma e sicurezza, di riorganizzazione delle percorrenze e, più in generale, di riqualificazione funzionale. Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato dato l'avvio alla realizzazione delle infrastrutture complementari alla stazione, comprendenti la realizzazione di servizi e la sistemazione delle aree interne. E' stata prevista, in particolare, l'edificazione di servizi primari e secondari (biglietterie, servizi commerciali ecc?) da ricavare sul sedime sottostante il porticato ubicato lungo l'asse della via Sacchi, con contestuale chiusura del colonnato, e la costruzione di un parcheggio interrato multipiano, da realizzare nel sottosuolo del piazzale scoperto posizionato lungo la medesima via, il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione del C.I.P.E. n. 129/2006 del 6 aprile 2006;

-        che la società Grandi Stazioni S.p.A. è stata individuata quale soggetto aggiudicatore dell'opera di realizzazione del suddetto parcheggio, che prevede la costruzione di circa 240 posti auto e 50 posti moto, ripartiti su quattro piani interrati, da destinarsi esclusivamente all'uso pubblico a rotazione. Tra gli interventi preventivati sono stati altresì ricompresi quelli relativi alla sistemazione superficiale dell'area sul fronte della via Sacchi (come da planimetria costituente all. ?A? alla presente convenzione);

-        che le opere di cui sopra interessano sia l'area costituente il piazzale scoperto fronteggiante la via Sacchi, in parte di proprietà ferroviaria, ed in parte di proprietà comunale, sia il porticato coperto ubicato lungo l'asse della medesima via, per il quale come accennato, è altresì prevista la chiusura del loggiato;

-        che con nota in data 12 ottobre 2005 la società Grandi Stazioni S.p.A. ha richiesto di poter rapidamente disporre dell'area comunale (dell'estensione di mq. 1.400 circa) occorrente alla realizzazione del parcheggio interrato;

-        che con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2005 08601/008 del 25 ottobre 2005 si è autorizzata la realizzazione del citato parcheggio nel sottosuolo dell'area di proprietà comunale, rinviando a successivi accordi tra le parti la scelta del regime giuridico al quale assoggettare l'operazione anzidetta, dandosi atto, tra l'altro, che:

1)      la concessione d'uso del terreno comunale alla società ?Grandi Stazioni S.p.A.?, sarebbe stata gratuita ed avrebbe avuto durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del relativo atto. Tale concessione, inoltre, sarebbe stata effettuata nelle more della definizione ed approvazione degli accordi con la società R.F.I. volti alla permuta delle aree di rispettiva proprietà di cui infra;

2)      la rinuncia al diritto d'uso spettante alla Città (in forza della convenzione sottoscritta in data 3 ottobre 1936 con l'Amministrazione Ferrovie dello Stato) sull'area scoperta della superficie di mq. 2.400 circa, costituente piazzale esterno fiancheggiante il fabbricato della stazione Porta Nuova e prospiciente via Sacchi, nonché sull'area coperta, della superficie di mq. 1.100 circa, sottostante il porticato arrivi (lato via Sacchi) della stazione medesima, avrebbe avuto carattere temporaneo, limitato alla sola durata dei lavori;

3)      la scelta dei possibili futuri assetti proprietari delle aree della Città e della società R.F.I. S.p.A., sarebbe comunque stata demandata a successiva deliberazione del Consiglio Comunale, da assumersi dopo la definizione delle trattative instaurate con la suddetta società;

-        che tra le soluzioni ipotizzate, quella ottimale è stata individuata nella permuta dell'area di proprietà della Città sul lato della via Sacchi, interessata dall'esecuzione delle opere, con l'area di proprietà della società Rete Ferroviaria Italiana posta sul versante della via Nizza (anch'essa idonea ad ospitare un parcheggio), soluzione che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza di situazioni di comproprietà tra la Città e la suddetta società dei posti auto e delle rampe di accesso al manufatto da realizzarsi sul fronte della via Sacchi, consentendo, al contempo, ad entrambi gli Enti di ottenere la piena ed esclusiva proprietà dei rispettivi parcheggi; 

-        che successivamente all'approvazione della citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 08601/008) del 25 ottobre 2005, è emersa la volontà da parte della società R.F.I. di procedere all'acquisizione dell'intera area di proprietà comunale di mq. 2.589 circa sita all'intersezione tra il corso Vittorio Emanuele II°, la via Sacchi e la residua proprietà ferroviaria. Tale area, raffigurata in tinta blu negli estratti di mappa costituenti allegato n. 2A e 2B alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. ____ _____ /008 del __ _________ ___, della quale la presente convenzione costituisce parte integrante ed essenziale, è descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 113, e al Fg. 1282 particella 170, ed è destinata dal vigente piano regolatore a Servizi - Aree per la viabilità - Parcheggi;

-        che la Civica Amministrazione, d'altro canto, ha manifestato la necessità di addivenire all'acquisto nei confronti della Società R.F.I. di una serie di aree di sua proprietà ubicate in varie parti del territorio cittadino, destinate all'ampliamento di alcune sedi stradali (o delle relative pertinenze), oltre all'area di mq. 1.738 circa, ricompresa tra il porticato esterno della Stazione Porta Nuova - lato partenze, il corso Vittorio Emanuele II° e la residua proprietà della Città fronteggiante la via Nizza, già oggetto di concessione d'uso in favore della Civica Amministrazione con convenzione del 3 ottobre 1936. Tale area, raffigurata in tinta rossa nell'estratto di mappa costituente allegato n. 3 alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. ____ _____ /008 del __ _________ ___, è descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 115, ed è destinata dal vigente piano regolatore a Z.U.T. ambito 13.1;

-        che la Società R.F.I. ha dato il proprio assenso alla sopra citata operazione di permuta con nota in data 19 marzo 2009, e che la stessa è stata approvata dalla Civica Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. ____ _____ /008 del __ _________ ___;

-        che a seguito del raggiungimento delle intese tra la Città e la Società Rete Ferroviaria Italiana finalizzate alla permuta delle aree di rispettiva proprietà, non è più necessario addivenire né alla stipulazione della concessione d'uso dell'area di proprietà comunale sita sul fronte della via Sacchi in favore della Società Grandi Stazioni S.p.A., né subordinare tale concessione e l'autorizzazione alla realizzazione del parcheggio interrato all'integrazione della deliberazione del C.I.P.E. n. 10/2003, così come prefigurato dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 08601/008) del 25 ottobre 2005;

-        che sulla base delle intese raggiunte la Società R.F.I. si farà carico di procedere a proprie cure e spese alle operazioni di frazionamento dell'area di proprietà comunale ed alle ulteriori incombenze di natura tecnica previste dal dispositivo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. ____ _____ /008 del __ _________ ;

-        che la definizione dei rapporti di cui sopra, unitamente alla chiusura del porticato coperto ubicato lungo l'asse della via Sacchi, rende indispensabile procedere alla novazione della convenzione sottoscritta il 3 ottobre 1936 tra la Città e l'Amministrazione Ferroviaria in ordine all'assoggettamento all'uso pubblico dei piazzali e dei porticati adiacenti lo scalo ferroviario ed agli ulteriori aspetti ivi disciplinati. 

 


Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra la

 

CITTÀ DI TORINO

 

E

 

LA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

 

E

 

LA SOCIETÀ GRANDI STAZIONI S.P.A.

 

si conviene e si stipula quanto segue:

 

ARTICOLO 1

AREA OGGETTO DI CESSIONE DA PARTE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA SOCIETÀ R.F.I.

Le parti danno atto che l'area oggetto di dismissione da parte della Civica Amministrazione, di mq. 2.589 circa, sita all'intersezione tra il corso Vittorio Emanuele II, la via Sacchi e la proprietà delle Ferrovie dello Stato (raffigurata in tinta blu negli estratti di mappa costituenti allegato n. 2A e 2B alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. ____ _____ /008 del __ _________ ___), descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 113, ed al Fg. 1282, particella 170, è ceduta dalla Città di Torino all'esclusivo scopo di consentire alla Società Grandi Stazioni S.p.A. la realizzazione nel sottosuolo della stessa di un parcheggio ripartito su quattro piani interrati, per circa 240 posti auto e 50 posti moto, da destinarsi unicamente all'uso pubblico a rotazione.

La società R.F.I. prende atto che nel soprassuolo dell'area ceduta sono presenti alcuni alberi di alto fusto, tra cui due ippocastani e nove platani, che la stessa si obbliga a mantenere in loco, salvo che la permanenza di questi ultimi risulti incompatibile con l'esecuzione delle opere, come meglio indicato nel successivo art. 2.

La società R.F.I. prende inoltre atto che lungo l'asse della via Sacchi, su parte delle aree cedute sono presenti alcuni lampioni destinati all'illuminazione pubblica, dei pali di sostegno della rete elettrica, delle prese antincendio, delle cabine elettriche destinate alla regolazione degli impianti semaforici, ed altre attrezzature e manufatti strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico (transenne di delimitazione della fermata dei bus e tram, con le relative panchine e pensiline) che la stessa si obbliga, per quanto possibile, a non rimuovere all'atto della realizzazione delle opere e, ove ciò non fosse fattibile, a ripristinare quanto prima nella collocazione originaria, come meglio indicato al successivo art. 2. La rimozione e la ricollocazione dei suddetti manufatti e delle piante, che resteranno in proprietà della Città, dovrà, in ogni caso, essere previamente concordata con la Civica Amministrazione.

La società R.F.I. prende anche atto che nel sottosuolo della medesima area è presente un servizio igienico che la società R.F.I. ha la facoltà di demolire (insieme alle relative scale di accesso) e che tuttavia la medesima ha l'onere di accatastare, a proprie cura e spese, nel caso in cui ciò risulti essenziale al fine della corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari.

Le parti danno atto che al termine dei lavori di realizzazione del posteggio interrato le aree risultanti dalle opere di sistemazione superficiale, unitamente all'area meglio indicata al successivo art. 4 verranno assoggettate all'uso pubblico.

 

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI SULL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE OGGETTO DI DISMISSIONE

La Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Società Grandi Stazioni S.p.A. danno atto che le opere di realizzazione del parcheggio in questione e di successiva sistemazione superficiale (come da planimetria costituente all. ?A? alla presente convenzione) verranno effettuate in conformità al progetto definitivo approvato con deliberazione del C.I.P.E. n. 129/2006 del 6 aprile 2006 (ed alle disposizioni contenute nell'allegato 1 alla suddetta deliberazione, contenente raccomandazioni tecniche e prescrizioni ambientali e tecniche in ordine alla fase di redazione del progetto esecutivo ed a quella della realizzazione degli interventi), ed in relazione al quale le stesse si impegnano a premunirsi delle necessarie autorizzazioni edilizie. 

Le Società Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. e per esse le imprese esecutrici dei lavori, si impegnano, per quanto possibile, a non rimuovere i lampioni presenti sull'area interessata dall'opera di realizzazione del parcheggio, destinati all'illuminazione pubblica, i pali di sostegno della rete elettrica, le eventuali prese antincendio, le cabine elettriche destinate alla regolazione degli impianti semaforici, e tutte quelle attrezzature e manufatti strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, transenne di delimitazione della fermata dei bus e tram, con le relative panchine e pensiline). Nell'ipotesi in cui tali beni costituiscano ostacolo alle attività di realizzazione del parcheggio le suddette società si impegnano, non appena possibile, a ricollocarli nella loro posizione originaria. La rimozione e la ricollocazione dei suddetti manufatti dovrà, in ogni caso, essere concordata con la Città.

Le Società Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. e per esse le imprese esecutrici dei lavori, si impegnano, per quanto possibile, a non rimuovere gli alberi di alto fusto presenti nel soprassuolo dell'area oggetto di cessione da parte della Città. Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere fornito al competente Settore Gestione Verde dell'Amministrazione Comunale un dettagliato tracciato riguardo ai volumi di scavo ed all'impatto sulle aree verdi e sul patrimonio arboreo presente. Tutte le piante presenti in prossimità ed all'interno del cantiere dovranno essere protette, in conformità alle indicazioni che verranno fornite dal competente Settore Gestione Verde; nelle operazioni di scavo dovranno inoltre essere mantenute le distanze minime dagli alberi previste dal vigente Regolamento Comunale sulle manomissioni e sui ripristini delle aree verdi. Le società di cui sopra si impegnano, in ogni caso, a conservare i due ippocastani presenti sull'aiuola (anch'essa da mantenere) ubicata tra il porticato arrivi dello scalo ferroviario ed il marciapiede prospiciente la via Sacchi. Prima dell'inizio degli scavi gli apparati radicali dei suddetti alberi dovranno essere messi in luce con attrezzature idonee a non creare danni (soffiatori ad alta pressione o aspiratori) allo scopo di individuarne dimensioni ed ubicazione, al fine di effettuare le corrette potature, concimazioni e disinfezioni, che dovranno essere affidate a ditta specializzata.

Per i platani a candelabro posti lungo il fronte della via Sacchi dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione all'esecuzione delle opere da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, in conformità alle prescrizioni del D.M. 17 aprile 1998 e della Circolare Ministeriale del 18 giugno 1998 n. 33686 sulla ?lotta obbligatoria al cancro colorato del platano?. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dal proprietario del bene. Pertanto, nell'ipotesi in cui non si sia ancora formalizzato il passaggio di proprietà dell'area nei confronti della società R.F.I., essa verrà domandata dal Settore Gestione Verde sulla base della documentazione che dovrà essere fornita dalle società interessate. I platani che risulteranno interferenti con le opere di realizzazione del parcheggio dovranno essere, ove le caratteristiche delle piante lo consentano, fatti oggetto di trapianto meccanizzato (da eseguirsi a spese delle società di cui sopra), mediante affidamento a ditta in possesso dell'opportuna licenza, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Settore Gestione Verde. La Città provvederà a rendere noto il sito presso il quale gli alberi espiantati con la suddetta tecnica potranno essere ricollocati (sempre senza oneri a carico della Civica Amministrazione). Al termine dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato, il filare di platani di cui sopra dovrà essere ricostituito. Esso dovrà essere composto da un numero minimo di 12 piante, che dovranno essere collocate su una banchina in terra di larghezza non inferiore a mt. 2, che dovrà essere tenuta costantemente libera da pavimentazioni. Gli alberi medesimi, coltivati precedentemente in vivaio (in modo da assicurare la piantumazione di esemplari di discrete dimensioni), verranno forniti e piantati direttamente dalla Città.    

 

ARTICOLO 3

CONSEGNA ANTICIPATA DELLE AREE

Al fine di consentire, nelle more della formalizzazione dell'atto di permuta, l'avvio dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato secondo il progetto di cui si è detto, la Città si impegna, qualora se ne ravvisasse la necessità, ad addivenire all'immissione anticipata nella detenzione dell'area di sua proprietà in favore della Società R.F.I., fermo restando che le fasi di occupazione della stessa dovranno essere preliminarmente concordate con i competenti Settori dell'Amministrazione. Tale immissione anticipata, per la quale la Città di Torino, riconosce non esserle dovuto dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. o suoi appaltatori, alcun canone, compenso, indennità o corrispettivo, dovrà essere fatta constare mediante sottoscrizione di apposito verbale, con contestuale manleva da ogni responsabilità per la Civica Amministrazione e sarà soggetta, oltre alle disposizioni di cui al precedente art. 2, anche alle seguenti prescrizioni:

a)           L'area verrà concessa nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dichiara di conoscere rinunciando ad ogni eccezione. La medesima avrà facoltà di addivenire alla sub-consegna dell'area alla Società Grandi Stazioni S.p.A., alla quale competerà l'opera di realizzazione del parcheggio. Su tale area potranno transitare le maestranze ed i mezzi d'opera delle imprese esecutrici dei lavori ed i tecnici preposti alle opere ed alla sorveglianza. Le Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni S.p.A. ovvero loro appaltatori, avranno la facoltà di demolire, previa presentazione delle opportune pratiche edilizie, il servizio igienico (e le relative scale di accesso) presente nel sottosuolo dell'area oggetto di consegna. Sarà inoltre consentito il deposito temporaneo di materiali e del terreno scavato sulla citata area, nei tratti che risulteranno di minor pregiudizio nei riguardi della Città. Le Società di cui sopra non potranno, viceversa, in assenza di specifico accordo con il competente Settore dell'Amministrazione, anteriormente all'atto di trasferimento della proprietà, procedere alla rimozione delle piante, dei lampioni destinati all'illuminazione pubblica, dei pali di sostegno della rete elettrica, delle eventuali prese antincendio, delle cabine elettriche destinate alla regolazione degli impianti semaforici, e di tutte quelle attrezzature e manufatti strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico (transenne di delimitazione della fermata dei bus e tram, con le relative panchine e pensiline).  

b)          Resta inteso che le Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. e per esse le imprese esecutrici, nulla avranno a che pretendere dalla Civica Amministrazione a titolo di compenso, indennità o corrispettivo per l'esecuzione delle operazioni di bonifica bellica dell'area in questione, né per l'espletamento delle ulteriori attività che decideranno di intraprendere sulla medesima nelle more della sottoscrizione dell'atto di acquisto.

c)          Con la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. assumerà contestualmente la custodia dell'area, dei manufatti e delle attrezzature ivi presenti, manlevando la Città di Torino per tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ; adotterà tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla migliore scienza ed esperienza, quale che ne sia il costo, con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 Codice Civile

d)          La Società Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A., inoltre, si impegnerà ad adottare tutte le misure idonee a non pregiudicare e a preservare i manufatti esistenti sull'area e a rispondere in proprio della rovina di qualsiasi manufatto esistente e degli eventuali danni conseguenti.

La Società, nell'esercizio delle attività, dovrà ispirare la propria condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, aprendosi all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che i lavoratori operino con assoluta sicurezza, avuto riguardo al fatto che le norme antinfortunistiche e quelle poste a presidio della tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., sono poste a tutela non solo degli addetti ai lavori ma anche di coloro che versino in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si possano introdurre sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, manlevando in tal caso la Città da ogni fatto, atto od omissione che possa cagionare danno a persone o cose. La società manleverà, conseguentemente, la Città di Torino da eventuali danni che potessero derivare a persone, animali o cose in occasione ed in conseguenza dei lavori, come pure da ogni rischio, pretesa o azione, da qualunque causa derivante, anche per fatto di terzi o connessa agli aspetti ambientali, secondo la vigente normativa, dell'area e degli immobili ed assumendo la più ampia responsabilità al riguardo.

Analoga facoltà di richiedere l'immissione anticipata nella detenzione è attribuita alla Città nei confronti della Società Rete ferroviaria Italiana S.p.A. per l'area di cui al precedente punto 2.2.1 del dispositivo della deliberazione mecc. ____ _____ /008 del __ _________ ___; anche tale consegna dovrà essere fatta constare mediante sottoscrizione di apposito verbale, con contestuale manleva da ogni responsabilità per la società R.F.I. per gli eventuali danni a persone o cose in conseguenza di tale consegna.

 

ARTICOLO 4

AREE DI PROPRIETÀ O IN CORSO DI ACQUISIZIONE DA PARTE DI R.F.I. ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO

In luogo dell'assoggettamento all'uso pubblico dell'area sottostante il porticato della Stazione di Torino Porta Nuova - lato via Sacchi, il cui diritto d'uso in favore della Città, previsto dall'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra le Ferrovie dello Stato e la Civica Amministrazione in data 3 ottobre 1936 (e dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2005 08601/008 del 25 ottobre 2005), deve considerarsi venuto meno a seguito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dello stabilimento ferroviario avviati dalla Società Grandi Stazioni, la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si obbliga ad assoggettare all'uso pubblico gratuito in favore dell'Amministrazione comunale le seguenti aree:

 

1.       Area di mq. 1.560 circa, costituente il sedime sottostante il porticato dello scalo ferroviario - lato corso Vittorio Emanuele II (con esclusione del soprastante colonnato), quale individuata con perimetro verde nella planimetria costituente allegato ?B? alla presente Convenzione;

2.       Area di mq. 4.327 circa, compresa tra il corso Vittorio Emanuele II, la via Sacchi ed il filo di fabbricazione dello scalo ferroviario, comprensiva di tutte le aiuole, percorsi pedonali e carrai derivati dalle opere di sistemazione superficiale successive alla realizzazione del parcheggio interrato, con esclusione delle opere e degli impianti direttamente connessi con il parcheggio (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, bocchette di estrazione, griglie di aerazione, nonché rampe e vie di accesso, delle quali verrà ovviamente garantita la fruibilità pubblica in relazione agli orari di apertura del posteggio). Tale area è raffigurata con perimetro rosso nella planimetria costituente allegato ?B? alla presente Convenzione;

L'assoggettamento all'uso pubblico di cui sopra si intenderà automaticamente costituito ed operante al termine delle attività di realizzazione del parcheggio interrato e di sistemazione superficiale, previa approvazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori, con la consegna formale delle aree in favore della Città, fatta constare mediante sottoscrizione di apposito verbale.

La Città di Torino acquisirà in uso le aree nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, libere comunque da cose (ad eccezione delle attrezzature e dei manufatti di cui al precedente art. 2 e di quelli realizzati in occasione dell'edificazione del parcheggio interrato ma, in ogni caso, sgombre di rifiuti, macerie, masserizie).

Idonee vie d'accesso e di regresso del pubblico dal fabbricato di stazione, dovranno essere inoltre garantite con riferimento all'area sottostante il porticato dello scalo ferroviario - lato via Nizza, quale individuata con perimetro giallo nella planimetria costituente allegato ?B? alla presente Convenzione.

 

ARTICOLO 5

MANUTENZIONE DELLE AREE ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO

Gli oneri di manutenzione relativamente alle aree assoggettate all'uso pubblico saranno ripartiti nel seguente modo:

La Città si farà carico dell'illuminazione e della pulizia dell'area di cui al punto 2) del precedente art. 4, nonché di tutte le opere di sistemazione superficiale che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell'utilizzo pubblico (es. sostituzione delle pietre di pavimentazione rotte o ammalorate a seguito del calpestio, ripristino dei suoli soggetti a percorrenza delle automobili ecc?). In relazione alla suddetta area si farà inoltre carico della manutenzione dei tombini di scolo delle acque piovane (con esclusione dei collettori fognari), delle panchine adibite all'uso pubblico, dei pali d'illuminazione, delle prese antincendio, delle cabine elettriche destinate alla regolazione degli impianti semaforici e di tutte quelle attrezzature e manufatti strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pali di sostegno della rete elettrica di alimentazione dei mezzi pubblici, transenne di delimitazione della fermata dei bus e tram, con le relative panchine e pensiline) presenti sull'area. Sarà a carico della Città, infine, la manutenzione delle aiuole e degli alberi sulla stessa insistenti, per quanto concerne l'irrigazione, la concimatura, la potatura e la sostituzione degli esemplari ammalorati.

La Società Rete Ferroviaria Italiana (od altre società del gruppo aventi causa), si farà viceversa carico della pulizia, della manutenzione e dell'illuminazione (sopportandone integralmente l'onere) dell'area di cui al punto 1) del precedente articolo 4), in modo che vengano costantemente garantiti livelli soddisfacenti di illuminazione in relazione alle stagioni ed alle condizioni climatiche, così da salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica. Si farà inoltre carico della manutenzione di tutti i manufatti ed attrezzature strumentali al funzionamento del parcheggio interrato, nessuno escluso (es. scale di accesso al parcheggio, con relative pensiline e mancorrenti, ascensori, griglie di aerazione ecc?), presenti sulla superficie delle aree assoggettate all'uso pubblico e, ovviamente, della manutenzione delle corsie di accesso e di regresso dal parcheggio interrato.

Ogni altro onere di manutenzione ordinaria o straordinaria afferente le aree, i manufatti o quant'altro  insistente sulle stesse, incomberà sul rispettivo proprietario.

 

ARTICOLO 6

MODIFICAZIONI, SOSTITUZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORIE APPORTATE ALLE AREE ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO

La Città di Torino avrà la facoltà di procedere, in qualsiasi tempo, a propria cura e spese, alla sostituzione degli alberi collocati sulle aree assoggettate all'uso pubblico, dandone previa comunicazione alla Società Rete Ferroviaria Italiana. Stessa facoltà è attribuita alla Città in ordine alla posa di panchine, segnali stradali e telecamere (per soli fini di pubblica sicurezza) purché non interferenti con manufatti strumentali al funzionamento del parcheggio interrato. 

Avrà inoltre la facoltà, ferma la necessità di preventivo accordo con la proprietà, di procedere a propria cura e spese, alla posa di nuovi pali di illuminazione, in aggiunta a quelli presenti, all'installazione di cabine elettriche, prese antincendio, cavi e condutture, e di ulteriori attrezzature e manufatti strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pali di sostegno della rete elettrica di alimentazione dei mezzi pubblici, transenne di delimitazione della fermata dei bus e tram, con le relative panchine e pensiline).

Ogni ulteriore opera, addizione o miglioria sulle aree in questione dovrà, in ogni caso, essere previamente autorizzata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana. 

Resta inteso che i beni di cui sopra continueranno ad appartenere alla Civica Amministrazione, essendo per essi ugualmente esclusa (come già per quelli di cui al precedente art. 1)  l'applicazione del disposto dell'art. 934 e ss. del codice civile.

Sulle aree assoggettate all'uso pubblico la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avrà il diritto di eseguire le opere che risulteranno necessarie a riassicurare l'impermeabilizzazione del parcheggio interrato, provvedendovi a proprie cura e spese, avendo tuttavia riguardo di ripristinare successivamente l'originario stato dei luoghi.

La medesima (ovvero altra Società subentrante, avente causa o nella quale essa si sia trasformata, scissa, fusa, incorporata) potrà inoltre eseguire qualsiasi opera che essa reputasse - a suo esclusivo giudizio - necessaria per soddisfare i bisogni del servizio ferroviario, sempre che non vengano durevolmente pregiudicate o diminuite le facoltà di utilizzazione da parte del pubblico (salvo quanto previsto dal successivo art. 8).

Nell'ipotesi in cui da tali modifiche discenda un maggior aggravio per le incombenze manutentive che fanno capo alla Città, la Società Rete Ferroviaria Italiana dovrà sostenerne integralmente i maggiori oneri. In ogni caso, in assenza di specifici accordi con la Città non sarà possibile procedere all'esecuzione di alcuna opera che possa comportare il restringimento dei marciapiedi esistenti o della superficie delle attuali banchine di delimitazione della fermata dei mezzi pubblici.

Ogni modificazione concernente l'accesso, la circolazione o la fermata dei veicoli nell'ambito delle aree assoggettate all'uso pubblico dovrà essere presa dalle parti di comune accordo.

 

ARTICOLO 7

SOTTRAZIONE TEMPORANEA ALL'USO PUBBLICO DELLE AREE

Le aree di cui al precedente art. 4) potranno essere temporaneamente sottratte, in tutto od in parte all'uso pubblico generale, nell'ipotesi in cui la Società Rete Ferroviaria Italiana (ovvero altra Società subentrante, avente causa o nella quale essa si sia trasformata, scissa, fusa, incorporata) intenda eseguire sulle stesse le opere di cui all'art. 6). La medesima dovrà rendere nota alla Civica Amministrazione tale necessità con un preavviso di mesi due dalla data in cui è previsto l'avvio dei lavori (comunicandone altresì la durata stimata), senza che alla Città competa alcun indennizzo, salvo il caso in cui l'esecuzione delle opere interferisca con il regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico.

 

ARTICOLO 8

SOTTRAZIONE DEFINITIVA ALL'USO PUBBLICO DELLE AREE

Le aree di cui al precedente art. 4) potranno essere definitivamente sottratte, in tutto od in parte all'uso pubblico generale (salvo quanto infra) dalla Società Rete Ferroviaria Italiana (ovvero altra Società subentrante, avente causa o nella quale essa si sia trasformata, scissa, fusa, incorporata) per eventuali necessità tecniche strettamente inerenti l'esercizio ferroviario, senza che alla Città competa alcun indennizzo, salvo il caso in cui l'esecuzione delle opere interferisca con il regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico. Tale esigenza dovrà essere resa nota con un preavviso di mesi quattro dalla data in cui è previsto l'avvio dei lavori.

Verificandosi tale eventualità, la Città di Torino, concordandone le modalità con la società R.F.I. (ovvero altra Società subentrante, avente causa o nella quale essa si sia trasformata, scissa, fusa, incorporata), avrà diritto di asportare a proprie cure gli alberi ed i manufatti di sua proprietà presenti sulle aree sottratte all'uso pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, panchine, pensiline, pali d'illuminazione e di sostegno della rete elettrica di alimentazione dei mezzi pubblici, prese antincendio, cabine elettriche, transenne di delimitazione della fermata dei bus e tram.

Le aree attualmente adibite a marciapiede o costituenti le attuali banchine di delimitazione della fermata dei mezzi pubblici, così come quelle ospitanti l'aiuola collocata tra il porticato arrivi dello scalo ferroviario ed il marciapiede prospiciente la via Sacchi, non potranno, in ogni caso, in assenza di accordo con l'Amministrazione Comunale, essere permanentemente sottratte all'uso pubblico. 

 

ARTICOLO 9

VINCOLI CONCERNENTI L'AREA PROSPICIENTE LA VIA NIZZA

L'area adiacente il portico di via Nizza, quale individuata con perimetro blu nella planimetria costituente allegato ?B? alla presente Convenzione, salva la ricorrenza di motivi di pubblico interesse, dovrà essere mantenuta dalla Città con funzioni ed attività compatibili con la caratterizzazione di nodo trasportistico d'interscambio della Stazione di Torino Porta Nuova. Tale vincolo decadrà nel caso in cui venga meno l'attuale destinazione d'uso del fabbricato di Stazione. 

L'immobile resterà gravato di tutte le servitù derivanti dalla preesistenza dei limitrofi fabbricati di proprietà di R.F.I. S.p.A., con presenza di luci, vedute, sporti, portici e accessi da e verso la pubblica via, con facoltà di eseguire qualsiasi tipo di intervento manutentivo agli edifici nel rispetto delle vigenti normative, anche mediante l'installazione di ponteggi fissi o mobili.

Nell'ipotesi in cui tali interventi manutentivi fossero espletati in esecuzione delle deliberazioni del C.I.P.E. n. 10/2003 del 14 marzo 2003 e n. 129/2006 del 6 aprile 2006, l'occupazione da parte delle società R.F.I. S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. o loro appaltatori, di tutto o parte il sedime dell'area limitrofa al fabbricato di Stazione (descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1303, particella 115, ricompresa tra il porticato esterno della Stazione Porta Nuova - lato partenze, il corso Vittorio Emanuele II e la residua proprietà comunale fronteggiante la via Nizza), ed oggetto di permuta a favore della Città, avverrà senza corresponsione di oneri o compensi di qualsiasi natura.

 

ARTICOLO 10

VINCOLI CONCERNENTI IL PARCHEGGIO PUBBLICO

Poiché, come anticipato, l'area di proprietà comunale è ceduta all'esclusivo scopo di consentire alla Società Grandi Stazioni S.p.A. la realizzazione nel sottosuolo della stessa di un parcheggio ripartito su quattro piani interrati, per circa 240 posti auto e 50 posti moto, da destinarsi unicamente all'uso pubblico a rotazione, ogni modifica suscettibile di determinare una riduzione del numero dei posti auto sotto la soglia di 220 (ovvero che comporti una diminuzione del numero dei posti auto superiore al 8,5%, se realizzati in misura diversa), dovrà previamente essere concordata con la Città.

 

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

La Città si riserva, concordandone le modalità con la Società R.F.I., di collocare sull'area di cui al punto 2) del precedente art. 4), cartelloni o altri manufatti idonei (anche attraverso elaborazioni audiovisive) a promuovere iniziative di carattere istituzionale, senza che ciò comporti alcun corrispettivo o indennità per la Proprietà.

 

ARTICOLO 12

PRECISAZIONI

Tutte le clausole previste dalla presente Convenzione cui le società R.F.I. S.p.A. e Grandi Stazioni S.p.A. si siano obbligate si intendono assunte per esse, ogni loro appaltatore o avente causa.

 

ARTICOLO 13

DOMICILIO

Per gli effetti della presente Convenzione, le parti eleggono il proprio il proprio domicilio:

la Città di Torino in piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino;

la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma;

la Società Grandi Stazioni S.p.A. in via Giolitti, 34 - 00185 Roma.

 

ARTICOLO 14

MODIFICAZIONI AL CONTRATTO

Resta inteso che qualsiasi modificazione alle presenti condizioni (ad esclusione di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formalizzata, pena la sua inefficacia, mediante atto scritto. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città non costituiranno, in alcun caso, modificazioni degli articoli che precedono o degli atti che, in futuro, verranno stipulati per iscritto.

 

ARTICOLO 15

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti richiamano le disposizioni del codice civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme.

 

 

ARTICOLO 16

ESTINZIONE OBBLIGAZIONI

Con la stipulazione del presente accordo, le reciproche obbligazioni nascenti dalla convenzione stipulata tra la Città e l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in data 3 ottobre 1936 dovranno intendersi, ad ogni effetto, estinte, così come quelle nascenti da ogni ulteriore intesa concernente le aree in oggetto eventualmente sottoscritta tra la Civica Amministrazione e le società facenti capo al gruppo Ferrovie dello Stato, recante disposizioni incompatibili con quelle contenute nell'odierno disciplinare.

 

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione sarà unicamente competente il Foro di Torino.

 

ARTICOLO 18

SPESE

Le spese del presente atto, ivi comprese quelle di carattere fiscale, saranno a carico delle parti contraenti in eguale misura.