Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 146
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 ottobre 2009
(proposta dalla G.C. 7
aprile 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato
il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO
Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI
Claudio TRONZANO
Andrea VENTRIGLIA
Ferdinando ZANOLINI
Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori:
ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso
- MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria
Grazia - VIANO Mario.
Risultano
assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino
- MORETTI Gabriele.
Con la partecipazione del Segretario
Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA
PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano.
Con successiva deliberazione del
Consiglio Comunale n. 138 del 16 settembre 2008 (mecc. 2008 05764/009) è stata,
quindi, approvata la suddetta variante n. 173 al vigente P.R.G..
In
sede di rilascio del permesso di costruire, relativo al centro sportivo
suddetto, l'Ente "Parco Fluviale del Po Torinese", nell'ambito del
parere di competenza, ha richiesto ai Proponenti la realizzazione di ulteriori
nuovi posti auto a servizio del centro sportivo e del futuro parco pubblico
"P1". L'area idonea per la realizzazione del parcheggio è stata
individuata in un lotto adiacente al futuro complesso sportivo, situato in lungo Stura Lazio e di proprietà
della Città.
Tale area è esterna al perimetro del
centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed
è, pertanto, soggetta ai vincoli riportati nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G.
"Fasce di rispetto". In particolare, è parzialmente interessata dalla
"fascia di rispetto stradale" posta lungo via Tommaso Agudio, di cui
lungo Stura Lazio costituisce il prolungamento, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.M. 1404/68.
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno
di tale fascia sono riportati all'articolo 27 della L.U.R. e all'art. 30 delle
N.U.E.A. di P.R.G..
Secondo il Piano Urbano del Traffico e
della Mobilità delle persone (deliberazione Consiglio Comunale 19 giugno 2002)
(mecc. 2002 00155/06), che ha recepito le disposizioni del Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in vigore dall'1 gennaio 1993) e del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso (D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 610), la via Agudio ed il suo prolungamento, lungo Stura Lazio, vengono
classificati viabilità tipo E1 - "Strada urbana di interquartiere ad alta
capacità esistente", collocati all'interno del perimetro del centro
abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada. Per tale tipologia
viaria non è richiesta dalla normativa sopra richiamata alcuna fascia di
rispetto stradale, come risulta dalla Tavola 6 allegata al P.U.T. -
"Gerarchia viaria".
Pertanto, al fine di consentire la
realizzazione del parcheggio pubblico, parzialmente compreso all'interno della
fascia di rispetto stradale, occorre aggiornare il P.R.G. mediante apposita
variante parziale n. 203, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., che
prevede la soppressione della fascia di rispetto stradale, come stabilito
dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., in coerenza con
il P.U.T., mediante la modifica grafica della fascia di rispetto nella
cartografia di P.R.G.: allegato Tecnico n. 7, foglio n. 16 - "Fasce di
rispetto".
Con deliberazione della Giunta
Regionale n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 è stata approvata dalla Regione
Piemonte la variante n. 100; pertanto a far data dalla sua pubblicazione
(B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce
a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.
Sulla base di tale variante l'area in
oggetto è ritenuta, sotto il profilo idrogeologico, ad edificabilità
condizionata: infatti la "Carta di sintesi della pericolosità
idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inserisce
l'area in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb4(P), che comprende
aree collocate prevalentemente all'esterno del perimetro del centro abitato, ai
sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., comprese nei
territori della fascia B.
Si specifica che il presente
provvedimento non comporta variazione di aree per servizi pubblici; ha
rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani
sovracomunali e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico
vigente ai sensi del comma 7, dell'articolo 17, della Legge Urbanistica
Regionale.
Il presente provvedimento risulta
altresì compatibile con la nuova Proposta di Zonizzazione Acustica la cui
procedura di approvazione è stata avviata dalla Giunta Comunale con
deliberazione in data 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126), così come risulta
dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio allegato agli atti (all.
2 - n. ).
Quanto poi
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008,
inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in
materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia
che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti
parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non
prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già
edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al
sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o
che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
In relazione a quanto sopra, in data 28 maggio 2009, il Settore Ambiente e Territorio provvedeva ad inviare il progetto della presente variante all'Organo Tecnico Comunale, alla Provincia di Torino, nonché agli altri Enti competenti in materia ambientale, per l'acquisizione del parere circa la prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..
Con determinazione dirigenziale n. 298 del 29 settembre 2009 (all. 3 - n. ) lo stesso Settore recepiva quindi le osservazioni pervenutegli disponendo l'esclusione della presente variante dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica a condizione che "per l'impianto sportivo venga realizzata una fascia tampone a verde, lunga 100 metri e larga 25 metri dal perimetro dell'impianto in progetto verso la ZPS, mediante messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone e che l'impianto di illuminazione, da realizzarsi nei 3 campi da calcio, venga costruito nel rispetto della D.G.R. n. 29-4373 del 20 novembre 2006 (zona 1 = valore Rn <1%)".
Successivamente all'approvazione del
presente provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 10
dell'allegato tecnico "Fasce di rispetto" del Piano Regolatore
Generale, in conformità alla variazione precedentemente descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7, per l'acquisizione del relativo parere.
Il
predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 28 maggio 2009, che
si allega (all. 4 - n. ), ha
espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole.
Tutto ciò
premesso,
Vista
la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che
qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 203 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente la soppressione della
fascia di rispetto stradale di lungo Stura Lazio (all. 1 -
);
2) di dare atto
che il presente provvedimento è integrato dall'esito della Verifica di
Assoggettabilità al processo di Valutazione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti
sul bilancio;
3) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
F.to
Viano
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
ATTUAZIONE
DEL P.R.G.
F.to
Ciocchetti
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo