Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali

          n. ord. 75

2009 01800/064

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 APRILE 2009

(proposta dalla G.C. 3 aprile 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Straordinaria d'Urgenza

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SBRIGLIO Giuseppe

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CUNTRO' Gioacchino - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica - VENTRIGLIA Ferdinando - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ "ENÌA S.P.A" NELLA SOCIETÀ "IRIDE S.P.A". ATTI NECESSARI. APPROVAZIONE.        

       Proposta del Vicesindaco Dealessandri.  

 

       Negli ultimi anni il comparto dei servizi di pubblica utilità è stato oggetto di rilevanti interventi normativi volti alla liberalizzazione dei mercati ed alla progressiva apertura alla concorrenza.

       In particolare ci si riferisce ai settori dell'energia elettrica e del gas (D.Lgs.16 marzo 1999 n. 79 ed alla Legge 23 maggio 2000 n. 164 e s.m.i., D.L. n. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248), nonché alle concessioni relative al ciclo idrico ed ai servizi ambientali (Legge 5 gennaio 1994 n. 36, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 successivamente abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

       A fronte dell'impulso dato dal legislatore verso la liberalizzazione e lo sviluppo della concorrenza si è verificato un forte incremento della pressione competitiva tra gli operatori italiani anche a seguito dell'ingresso di numerosi operatori esteri. In tale contesto, le local utilities italiane hanno avviato un ampio processo di consolidamento che ha portato alla formazione di alcuni poli regionali e/o interregionali.

       Al fine di cogliere tutte le opportunità derivanti dal processo di liberalizzazione, in data 16 ottobre 2008 i Consigli di Amministrazione delle società quotate "Iride S.p.A." (di seguito "Iride") ed "Enìa S.p.A." (di seguito "Enìa") hanno approvato le linee guida dell'operazione di fusione per incorporazione di Enìa in Iride.

       In data 27 ottobre 2008 gli stessi organi amministrativi hanno approvato il progetto di fusione ex articolo 2501 ter Codice Civile delle due società, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati 1, 1.1, 1.2 - nn.                            ), conferendo mandato per la successiva convocazione delle assemblee straordinarie degli azionisti.

       Con i predetti Consigli di Amministrazione Iride ed Enìa hanno altresì approvato uno schema di Accordo (c.d "Accordo delle Società") dando mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato di perfezionarne i contenuti ed i relativi allegati e sottoscriverli, al fine di addivenire alla fusione.

       In data 27 marzo 2009 veniva sottoscritto il predetto Accordo delle Società (allegati 2, 2.1, 2.2 - nn.                                      ) con i relativi allegati che individua, tra l'altro, le operazioni di riorganizzazione della struttura dei rispettivi gruppi che dovranno essere effettuate ai fini della fusione, nonché i macroelementi della struttura organizzativa del Gruppo post fusione e l'elenco delle principali operazioni/attività in capo alle direzioni/staff centrali.

       In particolare i principali elementi della fusione riguardano:

1)     struttura dell'operazione: fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 2501 Codice Civile e seguenti, di Enìa in Iride. La società incorporante post fusione assumerà una nuova denominazione sociale, con adozione di un nuovo testo di statuto e manterrà la quotazione delle azioni ordinarie di Iride sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A.; è prevista una sede operativa a Torino, così come altre sedi operative sono previste a Genova, Parma e Piacenza, mentre la nuova sede legale sarà a Reggio Emilia;

2)     modificazioni statutarie: con effetto dalla data di efficacia della fusione, la società post fusione adotterà un nuovo testo di statuto; tra le nuove disposizioni si evidenziano: nuova denominazione sociale (articolo 1), il trasferimento della sede sociale a Reggio Emilia (articolo 2), l'adeguamento dell'oggetto sociale (articolo 4), le modificazioni delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (articolo 19 e articolo 31), la modificazione delle modalità di presentazione delle liste (articoli 20 e 32) e la previsione di un Comitato Esecutivo e la disciplina del relativo funzionamento (articoli 26, 27, 28, 29);

3)     rapporto di cambio: n. 4,2 azioni Iride ogni n. 1 azione Enìa, avallato anche dalle fairness opinion espresse dagli Advisors Finanziari.

Non sono previsti conguagli in denaro. Al fine della fusione ed in esecuzione della stessa, la Società Incorporante procederà ad effettuare, al servizio del concambio, un aumento di capitale sociale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un importo massimo di Euro 444.183.894,00 e pertanto con emissione di un numero massimo di nuove azioni pari ad 444.183.894 della società Incorporante del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, da riservare in via esclusiva a servizio del concambio azionario relativo alla fusione e, pertanto, da assegnare ai soci di Enìa con le modalità descritte infra. Il numero massimo di azioni della società Incorporante di nuova emissione è determinato anche in funzione delle n. 2.113.000 azioni proprie detenute da Enìa che saranno annullate (e quindi non concambiate) senza sostituzione ai sensi dell'articolo 2504-ter Codice Civile;

4)     modalità di assegnazione delle azioni ordinarie di Iride: la fusione avverrà mediante annullamento con concambio delle azioni ordinarie Enìa in circolazione alla data di efficacia della fusione ed assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della società incorporante derivanti dal predetto aumento di capitale sociale. Conseguentemente all'esito della fusione, il capitale sociale di IRIDE sarà costituito da massime n. 1.181.725.677 azioni ordinarie di nominali Euro uno, pari a massimi Euro 1.181.725.677,00 e da n. 94.500.000 azioni di risparmio di Euro uno nominali cadauna;

5)     impatto dell'operazione sulla composizione dell'azionariato: il capitale sociale ordinario della società risulterebbe indicativamente così suddiviso tra gli attuali azionisti di Enìa ed Iride:

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

36%

Soci pubblici Enìa

24%

Equiter (Gruppo IntesaSanpaolo)

3%

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

3%

Amber Capital

2%

Mercato

32%

A seguito della fusione la FCT S.r.l. "Finanziaria Città di Torino S.r.l. a socio unico" (FCT), società interamente controllata dal Comune di Torino, deterrà n. 94.500.000 azioni di risparmio di Euro uno nominali;

6)     Corporate Governance. La Società post fusione avrà un sistema di amministrazione e controllo così composto:

(A)   un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 membri eletti dall'assemblea con il sistema del voto di lista, disciplinato in modo che:

(i)    n. 7 amministratori (fra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato) siano espressi da FSU S.r.l. (società controllata pariteticamente dal Comune di Torino e dal Comune di Genova);

(ii)   n. 4 amministratori siano espressi dai Comuni emiliani, fra cui il Vice Presidente e il Direttore Generale (c.d. soci ex Enìa);

(iii)   n. 2 amministratori espressi dai soci della minoranza;

(B)   un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

In base all'articolo 28 dello Statuto della società post fusione, è previsto che il Comitato Esecutivo deleghi, con facoltà di sub-delega, i seguenti poteri:

a)     al Presidente è attribuito (articolo 28.1 e articolo 29.4 dello Statuto):

(i)    la rappresentanza legale della Società;

(ii)   il c.d. "casting vote" in seno al Comitato Esecutivo per determinate decisioni: in specie il voto del Presidente prevarrà in caso di parità di voti nelle delibere del Comitato Esecutivo aventi ad oggetto materie diverse da quelle per cui lo statuto prevede l'unanimità o il voto favorevole di tre amministratori;

(iii)   il coordinamento della Società di primo livello "Mercato" (oggi IRIDE Mercato) e della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas Genova" (oggi IRIDE Acqua Gas), entrambe controllate al 100% dalla Società post fusione, oltre alla designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato), di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente di tali società, nonché la partecipazione alle assemblee di tali società;

(iv)   la responsabilità della Direzione "Relazioni Istituzionali ed Esterne";

b)     all'Amministratore Delegato è attribuito (articolo 28.2 dello Statuto):

(i)    la rappresentanza legale della Società limitatamente alle materie ad esso delegate;

(ii)    coordinamento della società di I livello "Energia" e delle società da questa controllate e/o partecipate e delle relative attività, e delle altre società operanti, anche indirettamente, nel settore "energia elettrica" e del "teleriscaldamento", dei servizi tecnologici/facility management (IRIDE SERVIZI, AEM Torino Distribuzione, AES Torino, Edipower, Energia Italiana);

(iii)   designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato), di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente Società di I livello "Energia" e Società di I livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di I livello, nonché la partecipazione alle Assemblee di tali Società;

(iv)   direzione e gestione delle Direzioni/Staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Torino: Acquisti e Appalti, Legale e Societario, Personale, Organizzazione, Progetti Speciali, Risk Management, Shared Services, Comunicazione e Immagine, Corporate Compliance, Corporate Social Responsibility, Internal Auditing. Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di Statuto e delle competenze al medesimo attribuite dal Consiglio, è tenuto a delegare all'Amministratore Delegato ogni potere di Amministrazione per l'espletamento della funzione di direzione e gestione delle sopra citate direzioni/staff relativamente all'esecuzione delle operazioni/attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati. All'Amministratore Delegato spetta inoltre la rappresentanza legale in relazione ai poteri ad esso attribuiti;

c)     al Direttore Generale è attribuito (articolo 28.3 dello Statuto):

(i)    la rappresentanza legale della Società limitatamente alle materie ad esso delegate;

(ii)   il coordinamento della Società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della Società di primo livello "Ambiente", entrambe controllate al 100% dalla Società post fusione, oltre alla designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato), di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente di tali società, nonché la partecipazione alle assemblee di tali società;

(iii)   la responsabilità delle seguenti Direzioni: "Amministrazione", "Finanza", "Controllo di Gestione", "Pianificazione strategica", "Merger & Acquisition", "Gestione partecipate", "Investor Relations", "Sistemi Informativi e Telecom".

       Stante la composizione azionaria della società incorporante post fusione (v. il precedente punto 5) e le disposizioni contenute negli Statuti di FSU e della Società post fusione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di quest'ultima sarà espressione del Comune di Genova, mentre l'Amministratore Delegato sarà espressione del Comune di Torino. Il Direttore Generale sarà invece espressione dei "Soci pubblici Enìa";

7)     profilo industriale dell'operazione: i principali punti di forza dell'aggregazione sono rappresentati dalla complementarità tra upstream (attività inerenti il controllo delle fonti di approvvigionamento delle risorse energetiche primarie, dei processi di trasformazione e generazione dell'energia) e - downstream (attività inerenti la distribuzione e la commercializzazione dell'energia) nei settori dell'energia elettrica e del gas e dalla capacità di ulteriore sviluppo nella filiera dell'energia; dalla leadership nella cogenerazione e nel teleriscaldamento con potenzialità di sviluppo nel settore ambiente, grazie alla dotazione infrastrutturale e di know-how, e dalla posizione di rilievo nel settore idrico.

Enìa ed Iride confermano, infatti, i progetti di sviluppo alla base dei rispettivi piani industriali presentati alla comunità finanziaria, a cui si aggiungeranno sinergie derivanti in particolare dall'ottimizzazione dell'uso delle risorse e per effetto dell'integrazione e del bilanciamento delle attività lungo la filiera energetica. Tali sinergie sulla base delle analisi preliminari effettuate, sono state stimate al 2012 superiori al 10% dell'EBITDA della combined entity nel 2007.

L'integrazione fra il Gruppo Enìa e il Gruppo Iride è quindi fondata prevalentemente sulla valenza industriale dell'operazione che permetterà al Gruppo post-fusione di assumere un ruolo di rilievo nel settore delle utilities con oltre 1,7 milioni di clienti serviti nel settore energetico e oltre 2,3 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico e ambientale.

La nuova entità avrà un portafoglio multibusiness caratterizzato da un'importante presenza in tutte le filiere industriali (energia elettrica, gas, idrico, ambiente, cogenerazione, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento dei margini tra attività libere (40%) ed attività regolate (60%);

8)     esenzione OPA (Offerta Pubblica di Acquisto ex articolo 106 D.Lgs. 58/1998). L'articolo 106 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) dispone "1.Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti in possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. ? 5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 ? non comporta l'obbligo di offerta ove sia ? determinato da: ?e) operazioni di fusione o di scissione; f) acquisto a titolo gratuito", mentre l'articolo 49, comma 1, lettera f) del Regolamento Emittenti disciplina l'esenzione dall'obbligo suddetto e recita "L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se: (?) f) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta".

Al termine dell'operazione FSU S.r.l. deterrebbe il 36% del capitale ordinario della società incorporante post fusione, non acquistando a titolo oneroso una partecipazione superiore al 30%, che anzi si ridurrebbe dal 57,6 % al 36% del capitale sociale ordinario.

Sussiste inoltre l'esenzione dall'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto quando la realizzazione dell'operazione di integrazione tra due società sia sostenuta da "motivate esigenze industriali".

Nel caso di specie la fusione di Enìa in Iride si pone i seguenti obiettivi:

-      ricercare un consolidamento industriale e finanziario al fine di raggiungere dimensioni adeguate per competere con gli altri operatori nazionali e stranieri;

-      sviluppare alleanze finalizzate all'integrazione a monte e a valle della catena del valore del core business;

-      accrescere il potere negoziale nei segmenti di mercato oggetto di liberalizzazione;

-      cogliere opportunità derivanti da economie di scala e sinergie in termini di costi ed investimenti;

-      rafforzare il ruolo di veicolo per uno sviluppo sostenibile nel territorio di riferimento sul fronte delle tecnologie impiegate, della qualità del servizio e delle politiche gestionali;

-      raggiungere una dimensione significativa nel settore delle utilities italiane;

-      ottimizzare la struttura finanziaria dell'entità risultante, permettendo di proseguire e ulteriormente valorizzare i programmi di investimento;

-      ridistribuire, contenendoli, i rischi aziendali.

In base alle considerazioni svolte appare applicabile l'esenzione di promuovere un'OPA obbligatoria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera f) del Regolamento Emittenti Consob n.11971/1999 - per il socio "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.", sia poiché quest'ultimo deterrà nella nuova società post-fusione una partecipazione ridotta e pari a circa il 36% del capitale sociale ordinario, sia perché l'operazione di fusione si realizza in presenza di "motivate esigenze industriali";

9)     riorganizzazione della struttura societaria: il modello organizzativo, delineato nell'Accordo delle Società a cui si è accennato sopra, sarà così articolato:

(i)    una Holding industriale che, attraverso le Direzioni/Staff centrali operative, svolge centralmente alcune attività rilevanti o trasversali e che nel contempo esercita indirizzo e coordinamento sulle società del Gruppo. Quest'ultima funzione si esplica, tra l'altro, attraverso l'emissione di Linee Guida e il controllo della loro applicazione ed efficacia. Le Direzioni/Staff centrali sono così ripartite: (a) Presidente: Relazioni Istituzionali ed esterne; (b) Amministratore Delegato: Acquisti e Appalti, Legale e Societario, Personale, Organizzazione, Progetti Speciali, Risk Management, Shared Services, Comunicazione e Immagine, Corporate Compliance, Corporate Social Responsibility, Internal Auditing; (c) Direttore Generale: Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Pianificazione strategica, Merger & Acquisition, Gestione partecipate, Investor Relations, Sistemi Informativi e Telecom;

(ii)    le Società di I livello - controllate al 100% dalla Holding e strumentali alla focalizzazione sulle diverse filiere di attività - come di seguito:

(a)    Società di I livello "Energia", coordinata dall'Amministratore Delegato (espressione del Comune di Torino), che si occupa, direttamente e/o indirettamente, di produzione di energia elettrica e calore, distribuzione di energia elettrica e teleriscaldamento, nonché di servizi tecnologici tramite IRIDE SERVIZI e le sue controllate;

(b)   Società di I livello "Mercato", coordinata dal Presidente (espressione del Comune di Genova), che si occupa, direttamente e/o indirettamente, dell'approvvigionamento e della vendita di energia elettrica, gas e calore, del trading;

(c)    Società di I livello "Settore Idrico e Gas GE" coordinata dal Presidente che si occupa direttamente e/o indirettamente della gestione del Sistema Idrico Integrato e della distribuzione del gas nella città di Genova;

(d)   Società di I livello "Reti gas e coordinamento SOT" coordinata dal Direttore Generale (espressione dei Comuni emiliani) che si occupa direttamente e/o indirettamente della distribuzione del gas e del coordinamento delle società territoriali multi business;

(e)    Società di I livello "Ambiente" coordinata dal Direttore Generale che si occupa direttamente e/o indirettamente dell'igiene ambientale e delle fonti rinnovabili (escluse quelle idroelettriche).

Al fine di raggiungere la massima sinergia possibile tenendo conto delle diverse allocazioni territoriali dei singoli settori di attività, le Società poste al vertice delle rispettive aree di business, avranno il coordinamento funzionale sull'intera filiera anche in società territorialmente diversificate.

Per quanto riguarda la Società di I livello con sede a Torino, tale coordinamento si esplicherà anche attraverso il trasferimento dei rami d'azienda relativi a:

(i)    attività di distribuzione di energia elettrica della città di Parma (concessione ministeriale e asset);

(ii)    attività di teleriscaldamento (asset di produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore, reti di distribuzione e impianti correlati (caldaie integrazione e riserva, sistemi di pompaggio, etc..), contratti di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria;

(iii)   trasferimento dei beni immobili e mobili registrati (autoveicoli). In particolare il coordinamento funzionale riguarderà i seguenti principali ambiti:

(a)    budget e piani pluriennali;

(b)   attività di business development (sviluppo extra territori, gestione gare, ecc); (c)   politiche tariffarie e di investimento;

(d)   ricerca e innovazione;

(e)    rapporti su tematiche di interesse comune con Autorità di settore;

(f)    individuazione/diffusione best practices rispetto a processi operativi, progettazione, materiali, tecnologie, ecc.;

(g)    standard minimi di qualità e sicurezza;

(h)   standard operativi e progettuali;

(i)    monitoraggio dei livelli di servizio.

Nell'immediato si procederà al trasferimento in capo alla Società IRIDE ENERGIA S.p.A. (futura società di Primo Livello "Energia") dell'intera partecipazione azionaria di IRIDE Servizi S.p.A. detenuta da IRIDE S.p.A.;

10)   data di efficacia dell'operazione: la data di efficacia della fusione ex articolo 2504 bis, comma 2, Codice Civile sarà stabilita nell'atto di fusione, e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, comma 2, Codice Civile. A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante post fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Incorporata.

La stipulazione dell'atto di fusione è condizionata, tra l'altro:

a)     all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b)     al previo ottenimento dell'approvazione, autorizzazione, o esenzione, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi delle disposizioni applicabili della Legge del 10 ottobre 1990 n. 287;

c)     alla sottoscrizione del Patto Parasociale sia da parte di FSU S.r.l. sia da parte di un numero di Comuni ENÌA che detengano almeno il 51% del capitale sociale di ENÌA;

d)     all'esecuzione delle operazioni di riorganizzazione di cui all'allegato 7.1 dell'Accordo delle Società nonché all'avvio delle operazioni di riorganizzazione di cui all'allegato 7.2 (e relative integrazioni) del medesimo Accordo;

e)     all'adozione, da parte del consiglio di amministrazione di IRIDE, di una delibera quadro di indirizzo (ai sensi dell'articolo 41.1 del Nuovo Statuto) avente ad oggetto:

(i)    il completamento da parte della Iride Post-Fusione - nel minor tempo tecnico possibile - delle operazioni indicate nell'allegato 7.2 (e relative integrazioni) dell'Accordo delle Società;

(ii)   l'elenco delle principali operazioni/attività in capo alle funzioni di staff centrali;

11)   diritto di recesso: a seguito dell'adozione del nuovo statuto da parte della società post fusione è tenuto, altresì, conto del fatto che le azioni della Società Incorporante post fusione saranno quotate sul MTA al pari delle azioni di Iride attualmente in circolazione, agli azionisti di Iride ed Enìa non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 Codice Civile. In particolare, l'oggetto sociale previsto nello statuto della Società Incorporante post fusione non presenta rispetto all'oggetto sociale riportato negli attuali statuti di Iride ed Enìa significative differenze tanto in termini di attività sociale, quanto di rischi di impresa.

Di seguito, si descrivono le società partecipanti alla fusione.

La società incorporata (Enìa S.p.A.) è una delle principali società multiutility italiane e fornisce servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua, ambiente e teleriscaldamento) nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. È una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Parma, strada Santa Margherita n. 6/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346610344.

Il capitale sociale, alla data di approvazione del predetto progetto di fusione, è di Euro 120.956.081,53, interamente versato, suddiviso in n. 107.871.070 azioni ordinarie, senza valore nominale (di cui 2.113.000 azioni proprie). I principali azionisti di Enìa sono i Comuni di Reggio Emilia (21,92%), Parma (17,28%), Piacenza (4,62%) e altri Comuni minori che possiedono il 18,03% di quote. Il flottante è del 38,15%.

Il gruppo Enìa nasce dalla fusione avvenuta nel marzo 2005 tra AGAC, AMPS e TESA - aziende municipalizzate operanti nel settore dei servizi pubblici nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia - e rappresenta oggi uno dei principali esempi in Italia di multiutility che fonda la propria mission su un forte sistema territoriale, costantemente focalizzato alla ricerca di performance di fascia alta in termini di profittabilità, qualità del servizio, efficienza ed innovazione.

Enìa possiede un portafoglio ben diversificato di attività, operando nei settori della vendita e distribuzione di gas ed energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato e ambiente. Nell'ambito di tutti i servizi gestiti, l'attività del Gruppo Enìa comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere.

Le quattro direttrici principali di sviluppo sono:

-      consolidamento dell'attività nei settori soggetti a regolamentazione;

-      sviluppo di iniziative nei mercati liberi dell'energia;

-      potenziamento delle attività a forte valenza ambientale;

-      proseguimento di un percorso di ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'assetto operativo del gruppo.

Il Gruppo Enìa conta circa 2.400 dipendenti e vanta una consolidata esperienza e forte know how tecnico - commerciale. La contiguità territoriale dei diversi business consente il raggiungimento di un elevato livello di efficienza operativa nonché il mantenimento di un'elevata qualità del servizio offerto.

La Società Incorporante ("Iride S.p.A") è la società multiutility leader del Nord Ovest, nata dalla fusione tra AEM Torino S.p.A ed AMGA S.p.A., con efficacia a far data dal 31 ottobre 2006. É una società per azioni, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Torino, via Bertola n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07129470014.

Il capitale sociale della Società Incorporante, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, è pari ad Euro 832.041.783,00 interamente versato, suddiviso in n. 737.541.783 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna e in n. 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) nominali cadauna.

Il Comune di Torino attualmente partecipa al capitale sociale di "IRIDE S.p.A." tramite le società "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (di seguito "FSU S.r.l."), che detiene una quota pari al 51,08% del capitale sociale complessivo di Iride, e "Finanziaria Città di Torino S.r.l. a socio Unico" (di seguito "FCT S.r.l.") che detiene una partecipazione diretta pari all'11,36% del capitale sociale complessivo.

Il Gruppo Iride, con al vertice la holding industriale quotata Iride S.p.A., con sede legale a Torino articolata in dieci direzioni centrali, svolge attività di direzione e coordinamento nell'ambito del Gruppo. Le attività operative vengono svolte attraverso le seguenti società controllate al 100%:

(i)    Iride Energia (sede legale a Torino): svolge, direttamente e/o indirettamente, le attività operative inerenti la produzione, distribuzione di energia elettrica e la produzione di calore;

(ii)    Iride Mercato S.p.A. (sede legale a Genova): svolge, direttamene e/o indirettamente, le attività operative inerenti l'approvvigionamento, l'intermediazione e la vendita di gas, energia elettrica e calore;

(iii)   Iride Acqua Gas S.p.A. (sede legale a Genova): svolge, direttamene e/o indirettamente, le attività operative inerenti il ciclo idrico e la distribuzione del gas;

(iv)   Iride Servizi S.p.A. (sede legale a Torino): svolge, direttamene e/o indirettamente, le attività operative inerenti i servizi agli Enti locali in genere e la gestione delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

Si aggiunge inoltre che Iride S.p.A. detiene le partecipazioni strategiche nella società "Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A." (AES Torino S.p.A.) (51% consolidata proporzionalmente), Plurigas (30%), Edipower (10%), Energia Italiana (11%).

La società FSU S.r.l., con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo, 7, ha ad oggi un capitale sociale di Euro 350.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è pariteticamente partecipata dal Comune di Torino e dal Comune di Genova per una quota pari al 50% del capitale sociale.

Detta società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di una partecipazione di maggioranza nel capitale di IRIDE S.p.A. e in genere l'assunzione di partecipazioni in società che svolgano anche in via non esclusiva la loro attività nei seguenti campi:

-      esercizio delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero, della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino;

-      raccolta, trattamento, distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;

-      gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici;

-      gestione di impianti di produzione e distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;

-      gestione di altri servizi a rete, ivi comprese le telecomunicazioni;

-      progettazione e direzione dei lavori di costruzione di impianti nei settori sopra indicati;

12)   si prevede la sottoscrizione di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del T.U.F. tra la società "FSU - Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.", (partecipata pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova) da un lato, ed i soci pubblici di Enìa, (Comuni e società di Comuni) dall'altro lato (FSU e questi ultimi, congiuntamente, i "Soci Pubblici") allo scopo di garantire lo sviluppo del nuovo gruppo societario e della sua attività, nonché di assicurare al medesimo unità, continuità e stabilità di indirizzo. Detto patto, la cui bozza si allega al presente provvedimento (Allegato 3), dovrà essere sottoscritto da parte di un numero di soci che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della società post-fusione.

In particolare con il patto le parti intendono principalmente determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta (i) di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle azioni oggetto del sindacato di blocco.

Detto patto sarà valido e produrrà effetti tra le parti per 3 anni (rinnovabili per altri 2 anni) a decorrere dalla data di efficacia della fusione a condizione che entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di fusione il Patto Parasociale sia stato sottoscritto. Diversamente il Patto verrà definitivamente meno.

Si precisa che in conseguenza dell'efficacia della fusione sarà necessario adeguare e/o modificare il vigente statuto sociale di FSU, mentre si concorda di condividere con Genova comunque il principio che la designazione (i) del settimo consigliere nel Consiglio d'Amministrazione della società post fusione (ii) del dodicesimo candidato della lista FSU per il Consiglio d'Amministrazione della società post fusione, (iii) del sindaco effettivo nonché del sindaco supplente, quest'ultimo quando di competenza, (iv) del Procuratore previsto nello statuto di FSU e (v) del segretario del sindacato di voto e di blocco della società post fusione avvenga sulla base di una scelta effettuata di comune accordo da parte dei due Sindaci dei Comuni di Genova e di Torino.

Inoltre è necessario risolvere consensualmente l'Accordo dei Comuni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00164/064), sottoscritto dal Comune di Genova e dal Comune di Torino e dalle rispettive società finanziarie "FSU S.p.A." e "FCT S.r.l." in data 30 gennaio 2006, dando atto che le clausole ivi contenute risultano superate in quanto strumentali alla fusione fra "AEM Torino S.p.A." e "AMGA S.p.A", divenuta efficace il 31 ottobre 2006; si rende necessario revocare inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale proposta dalla Giunta Comunale in data 26 marzo 2008 (mecc. 2008 01684/064) avente ad oggetto "IRIDE S.p.A. - Modificazione ed integrazione dell'Accordo Quadro e dell'Accordo dei Comuni" sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Torino e Genova in data 17 marzo 2008, la cui efficacia era sospensivamente condizionata all'approvazione dei rispettivi organi deliberativi e che risulta ora superata alla luce della prospettata fusione.

       Quanto alla società "FCT S.r.l." si ricorda che la stessa è stata costituita con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 18 dicembre 2003, rep. n. 140730/61271, in esecuzione della deliberazione n. 165 del Consiglio Comunale in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064).

       Detta società, con sede in Torino, via Meucci n. 4, e capitale sociale di Euro 30.000.000,00, ha ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche, nonché l'acquisto, la detenzione e la gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere.

       La società FCT S.r.l. detiene n. 94.500.000 azioni di risparmio della società IRIDE S.p.A., esse:

(i)    non sono quotate in alcun mercato regolamentato;

(ii)    sono prive del diritto di voto;

(iii)   salvo quanto previsto dall'articolo 24.2 del vigente statuto sociale di Iride relativamente alla distribuzione agli utili, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie;

(iv)   erano indisponibili fino al 31 ottobre 2008.

       Lo Statuto della Società post fusione (articolo 6), facente parte del progetto di fusione, disciplina i diritti spettanti a dette azioni di risparmio e la loro conversione in azioni ordinarie analogamente alla disciplina contenuta nell'attuale Statuto di IRIDE S.p.A.. Qualora tali azioni fossero convertite in azioni ordinarie Iride ai sensi dell'attuale statuto Iride, il numero delle azioni di Iride emesse ed il capitale sociale ordinario da esse rappresentato sarà conseguentemente modificato.

       La presente operazione di fusione per incorporazione è disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, e prevede tre fasi.

       La prima fase, già conclusa, consiste nella redazione da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione del "progetto di fusione", il cui contenuto è esplicitamente previsto dal Codice Civile (articolo 2501 ter) e dal quale risultino tra l'altro lo Statuto della società incorporante e il rapporto di cambio delle azioni.

       Nella fase successiva le assemblee delle società partecipanti alla fusione dovranno approvare il progetto di fusione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società di capitali.

       Infine la terza fase, che attua la fusione, prevede la stipulazione dell'atto di fusione da parte degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere al Registro delle Imprese.

       Come si è detto, la stipulazione di tale atto sarà, tra l'altro, subordinata all'effettuazione delle operazioni di riorganizzazione societaria espressamente previste dall'Accordo delle Società sopra richiamato.

       Con riguardo allo Statuto della Società post fusione, poiché l'accordo delle società prevede l'integrazione dell'articolo 41 per favorire la transizione dall'attuale statuto di IRIDE allo statuto della società post fusione con l'introduzione di un secondo comma del seguente tenore "Articolo 41.2 Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli amministratori in carica a tale data scadono dal mandato e convocano l'Assemblea degli Azionisti, da tenersi entro i successivi 60 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto nomina un Vice presidente ed il Direttore Generale, che unitamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato, formano il Comitato Esecutivo previsto dall'articolo 26 dello Statuto. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri previsti dal presente Statuto e conferisce al Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale le deleghe e le attribuzioni previste dall'articolo 28 del presente Statuto.", si ritiene che FSU S.r.l. proponga il testo summenzionato in sede di Assemblea Straordinaria di Iride S.p.A. convocata dal Consiglio di Amministrazione per il giorno 28 aprile 2009, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2009, in seconda convocazione avente come ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del progetto di fusione e lo statuto della nuova società con l'integrazione summenzionata.

       Inoltre, sempre con riguardo allo statuto della società post-fusione, si ritiene di poter proporre all'attenzione degli altri Enti Locali che l'articolo 9, rubricato "partecipazione pubblica", preveda che la stessa sia non inferiore al 51% dando mandato al Sindaco o a suo delegato di compiere, previo accordo con gli altri Soci Pubblici, ogni atto necessario per l'attuazione della modificazione secondo il seguente testo: "il capitale sociale della società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici".

       Pertanto, alla luce della documentazione pervenuta, risulta necessario autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FSU S.r.l. per deliberare in merito all'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società Enìa S.p.A. nella società Iride S.p.A. di cui al relativo progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iride S.p.A. in data 27 ottobre 2008, con contestuale cambio di denominazione sociale, adozione di un nuovo testo di statuto da parte della Società incorporante post fusione, proponendo altresì l'integrazione all'articolo 41 dello statuto medesimo nel testo sopra esplicitato,  e mantenimento della quotazione delle azioni ordinarie di Iride sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

       Inoltre vista la partecipazione al 100% della Città di Torino in FCT S.r.l., detentrice di azioni di risparmio di Iride per la quota dell'11,36%, si ritiene necessario autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FCT S.r.l. per deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione della società Enìa S.p.A. nella società Iride S.p.A. di cui al relativo progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iride S.p.A. in data 27 ottobre 2008.

       Sotto il profilo Amministrativo, anche la realizzazione dell'attuale progetto di fusione di Enìa in Iride, così come il precedente progetto di integrazione tra le società "AEM Torino S.p.A." e "AMGA S.p.A." nella attuale "Iride S.p.A.", si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:

-      il raggiungimento di una dimensione significativa nel settore delle multiutilities, che consenta di rafforzare la presenza nel core business o di competere per dimensione e per tipologia di servizi offerti con le maggiori utilities italiane o, infine, di mantenere i presidi territoriali e le quote di mercato;

-      la realizzazione di forti sinergie industriali ed economie di scala ottimizzando le risorse impiegate e il potere negoziale, garantendo servizi più efficienti e competitivi in termini di costi;

-      il mantenimento di un nucleo che possa essere la base per future aggregazioni ponendosi quale riferimento per società di gestione di servizi pubblici locali, specie se operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe, che sappia fare leva sulla propria dimensione e sulle proprie competenze;

-      il miglioramento degli standard di qualità dei servizi resi ai cittadini;

-      sviluppare un ramo d'azienda che abbia al centro la ricerca, la progettazione e la produzione di energia da fonti rinnovabili, a partire dal solare, dal geotermico e dall'eolico;

-      attivare politiche di informazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulla riduzione delle emissioni.    

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione di Iride S.p.A. in data 27 ottobre 2008 ha approvato il progetto di fusione (allegato 1) per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. e che le stesse società Iride ed Enìa hanno sottoscritto in data 27 marzo 2009 l'"Accordo delle Società" che si allega al presente provvedimento (allegato 2) e, in particolare, che le attuali Società c.d. Capo Settore diventano società di Primo Livello ai sensi dell'articolo 29.2 lett. e) dello statuto della società incorporante così come segue: primo livello: "Mercato", "Settore Idrico e Gas GE", "Energia", "Reti Gas e Coordinamento SOT", "Ambiente" e che la totalità della partecipazione attualmente detenuta da IRIDE in IRIDE Servizi (c.d. Capo Settore Servizi agli Enti locali) viene trasferita alla società di primo livello "Energia" (oggi IRIDE ENERGIA S.p.A.);

2)     di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FSU S.r.l. per deliberare in merito all'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società Enìa S.p.A. nella società Iride S.p.A. di cui al relativo progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iride S.p.A. in data 27 ottobre 2008, con contestuale cambio di denominazione sociale, adozione di un nuovo testo di statuto da parte della Società incorporante post fusione e mantenimento della quotazione delle azioni ordinarie di Iride sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A.; la nuova sede legale sarà a Reggio Emilia con sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino;

3)     di autorizzare il rappresentante della Società FSU ad approvare il progetto di fusione nell'Assemblea Straordinaria di Iride S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2008, in prima convocazione, e in data 29 aprile 2009, in seconda convocazione;

4)     di dare mandato a FSU S.r.l. a proporre ed approvare l'integrazione all'articolo 41 dello statuto della società post fusione nel seguente tenore: "Articolo 41.2 Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli amministratori in carica a tale data scadono dal mandato e convocano l'Assemblea degli Azionisti, da tenersi entro i successivi 60 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto nomina un Vice presidente ed il Direttore Generale, che unitamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato, formano il Comitato Esecutivo previsto dall'articolo 26 dello Statuto. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri previsti dal presente Statuto e conferisce al Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale le deleghe e le attribuzioni previste dall'articolo 28 del presente Statuto.";

4 bis) nel ritenere di poter proporre all'attenzione degli altri Enti Locali che l'articolo 9 della società post-fusione, rubricato "partecipazione pubblica", preveda che la stessa sia non inferiore al 51%, di dar mandato al Sindaco o a suo delegato di compiere, previo accordo con gli altri Soci Pubblici, ogni atto necessario per l'attuazione della modificazione secondo il seguente testo: "il capitale sociale della società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.";

5)     di autorizzare FSU S.r.l. a sottoscrivere il Patto Parasociale, che si allega al presente provvedimento (all. 3 - n.               ), tra FSU S.r.l. e i Comuni dell'Emilia Romagna già soci di Enìa;

6)     di rinviare, in conseguenza dell'efficacia della fusione, ad un successivo provvedimento dell'organo competente i necessari adeguamenti e/o modificazioni del vigente statuto sociale di FSU nonché  di condividere con Genova comunque il principio che la designazione (i) del settimo consigliere nel Consiglio d'Amministrazione della società post fusione (ii) del dodicesimo candidato della lista FSU per il Consiglio d'Amministrazione della società post fusione, (iii) del sindaco effettivo nonché del sindaco supplente, quest'ultimo quando di competenza, (iv) del Procuratore previsto nello statuto di FSU e (v) del segretario del sindacato di voto e di blocco della società post fusione avvenga sulla base di una scelta effettuata di comune accordo da parte dei due Sindaci dei Comuni di Genova e di Torino;

7)     di risolvere consensualmente, mediante apposito atto, l'Accordo dei Comuni tra Genova e Torino, approvato dal Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 con deliberazione n. 16 (mecc. 2006 00128/064) e sottoscritto in data 30 gennaio 2006 relativamente al progetto di riorganizzazione e fusione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., nonché di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale proposta dalla Giunta Comunale in data 26 marzo 2008 (mecc. 2008 01684/064) avente ad oggetto "IRIDE S.p.A. - Modificazione ed integrazione dell'Accordo Quadro e dell'Accordo dei Comuni" sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Torino e Genova in data 17 marzo 2008, la cui efficacia era sospensivamente condizionata all'approvazione dei rispettivi organi deliberativi;

8)     di autorizzare, in esecuzione del precedente punto del dispositivo, il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FSU S.r.l. per deliberare in merito alla risoluzione consensuale dell'Accordo dei Comuni, nonché di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FCT S.r.l. per deliberare in merito alla risoluzione consensuale dell'Accordo dei Comuni;

9)     di dare mandato a FSU S.r.l. per dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob;

10)   di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FCT S.r.l. per deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione della società Enìa S.p.A. nella società Iride S.p.A.;

11)   di dare mandato a FCT S.r.l. per dar eventualmente corso a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob di competenza del Comune di Torino;

12)   di prendere atto che la Città di Torino non intende avvalersi di società del Gruppo Iride o del gruppo risultante dalla fusione per il servizio idrico integrato o più in generale della filiera dell'acqua attualmente in capo a SMA Torino S.p.A.;

13)   di autorizzare il Sindaco o un suo Delegato, nonché il Presidente di FSU, ad apportare le eventuali modificazioni non sostanziali ai documenti allegati.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

     

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Vaciago

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA

F.to Delli Colli

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI

F.to Mora

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                       IL PRESIDENTE

      Piccolini                                                                                                                                                 Castronovo

 

 

E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'allegato 3 al provvedimento - Contratto di Sindacato di voto e di blocco.

 

Alle pagine 18 e 19, il punto 12. INADEMPIMENTI E PENALI [DA VERIFICARE CON I COMUNI DI TORINO E GENOVA] ed i susseguenti sottopunti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, sono sostituiti dai seguenti:

"12.  INADEMPIMENTI E PENALI

12.1  ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato gli obblighi previsti negli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell'art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente. Le Parti convengono che quanto disciplinato al presente articolo 12.1 non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione, ai sensi del precedente articolo 6.3, della lista per la nomina dei primi organi collegiali.

12.2  In caso di violazione dell'art. 5.2.(ii) le Parti faranno in quanto potere per procurare la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per la nomina dell'amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno

12.3  Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 -"regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.

12.4  In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti articoli 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.

12.5  Ferma restando la responsabilità di Reggio Emilia in proprio, quale parte del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate a Reggio Emilia, nella sua qualità di Mandatario delle Parti ex Enìa, responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili a soci ex enìa diversi dal Comune di Reggio Emilia, lo stesso si farà parte diligente nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili).".