C I T T À D I T O R I N O
MOZIONE N. 28
Approvata dal Consiglio Comunale in data 30 marzo 2009
OGGETTO: LINEE GUIDA DI AGGREGAZIONE GTT TORINO-ATM MILANO.
"Il
Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che in data 17 novembre 2008 ha approvato la
mozione avente per oggetto "Aggregazione GTT-ATM Milano", in cui ha
individuato dei criteri necessari a valutare l'ipotetica aggregazione tra le
due aziende di trasporti torinese e milanese;
RILEVATO CHE
-
il Sindaco di Torino e il Sindaco di Milano si stanno accingendo a firmare un
protocollo di intesa per definire le condizioni, le forme e i caratteri di una
possibile fusione o altre modalità di aggregazione tra le aziende pubbliche GTT
e ATM;
- la firma del protocollo d'intesa di per sé
non determina la nascita di alcun nuovo soggetto societario, né vincola i
Consigli Comunali delle due città ad approvare alcun progetto specifico di aggregazione. Né del resto il protocollo
definisce i criteri di gestione o impegna a cedere i relativi rami d'azienda.
Tuttavia, definisce alcuni primi orientamenti sulla proprietà e sulla
governance a partire dai quali le due città si impegnano a svolgere i necessari
approfondimenti, per addivenire, eventualmente e successivamente, all'esame di
precisi progetti di integrazione;
- per quanto non vincolante è dunque un atto
importante che merita di essere attentamente valutato proprio per consentire di
instradare fin da subito la trattativa su binari capaci di condurre a un esito
positivo;
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta a:
1. garantire che la negoziazione delle linee guida
e dei principi fondamentali relativi all'operazione di fusione tra GTT e ATM
avvenga in condizioni di massima trasparenza;
2. garantire che l'approvazione definitiva
dell'aggregazione sia subordinata alla verifica della validità economica del
piano industriale;
3. porre nella trattativa con il Comune di
Milano come punto imprescindibile l'inserimento fra i principi guida:
- della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del patrimonio di competenze tecniche acquisite negli anni
nelle due aziende;
- della copertura del servizio di trasporto
sull'intero territorio servito dalle due aziende, in particolar modo nelle aree
periferiche e con minor numero di residenti, ed eventualmente anche in
considerazione di specifici bisogni sociali di particolari zone;
INVITA
Il Sindaco e la Giunta a considerare l'opportunità
di rivedere, in questa prospettiva:
1) in relazione all'assetto proprietario e di
corporate governance delle società coinvolte nell'operazione, la previsione che
disciplina l'indicazione della Presidenza
dell'organo di controllo, ai sensi della quale può accadere (ogni tre esercizi)
che spetti al Comune di Milano la nomina del Presidente del Collegio sindacale
della Finanziaria Trasporti S.r.l., e l'indicazione del Presidente della
società;
2) la diversa durata del potere di
designazione dell'Amministratore delegato a favore del Comune di Milano
("i primi sei esercizi") rispetto al vincolo alla trasferibilità
delle azioni speciali (tre anni), considerando da subito che tale designazione
dovrà avvenire sulla base di criteri di competenza e professionalità di
indubbia oggettività;
3) l'indicazione secondo la quale, in caso di
mancato accordo tra i Sindaci di Milano e Torino, a seguito di una specifica
procedura di designazione, sarà di fatto sempre il Sindaco di Milano "con
decisione discrezionale e non sindacabile" a scegliere il soggetto che
dovrà ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato;
4) i poteri del Presidente in relazione a
quelli dell'Amministratore Delegato. Al primo sono infatti attribuiti
essenzialmente poteri di sola rappresentanza;
5) nella disciplina di nomina dei membri del
Consiglio di Amministrazione delle Società di esercizio, con la prospettiva di
una maggiore integrazione tra le due realtà, la non equivalenza tra Milano e
Torino sulla maggioranza necessaria per procedere alla nomina. Da un lato
infatti Milano nominerebbe a maggioranza semplice (in teoria, quindi, in piena
autonomia), dall'altra Torino nominerebbe a maggioranza qualificata (con
l'apporto necessario di Milano);
6) la disciplina della circolazione delle
quote di Finanziaria Trasporti S.r.l. e delle azioni di ATM/GTT che lascerebbe
ampi dubbi interpretativi sulla possibilità che sia riconosciuto il diritto di
prelazione a favore della Finanziaria Trasporti S.r.l., nel caso di vendita
delle azioni speciali da parte del Comune di Milano a soggetti terzi. Inoltre,
sarebbe opportuno estendere il vincolo di non trasferibilità delle azioni
speciali ad un periodo superiore ai tre anni, soprattutto anche in virtù della
automatica riconversione di tali azioni in azioni ordinarie (dotate del diritto
di voto su tutte le materie); o perlomeno valutare se è possibile prevedere un
lasso di tempo (dopo i tre anni) in cui occorra il coinvolgimento di Torino
nella decisione sull'eventuale alienazione."