Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 61
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 APRILE 2009
(proposta dalla G.C. 24 marzo 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CALGARO Marco - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SCANDEREBECH Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
L'isolato
oggetto del presente provvedimento faceva parte del Piano Particolareggiato
(P.P.) denominato "Veglio", scaduto il 12 febbraio 2007 che
riconsiderava il disegno della Zona di Trasformazione, distribuendo ad anello i
fabbricati residenziali e creando un grande spazio verde interno, costituito da
un giardino pubblico e dalle aree private di pertinenza dei lotti residenziali,
prevedendo, inoltre, la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato.
Gli edifici residenziali erano previsti
su due lotti, su ciascuno dei quali il Piano Particolareggiato contemplava tre
corpi di fabbrica consecutivi, a manica doppia, a cinque, sei, sette e otto
piani fuori terra abitabili, da erigere lungo fili di fabbricazione, prescritti
verso le sedi stradali pubbliche.
Ciascuno dei due lotti residenziali era
costituito da due appezzamenti di terreno separati da sedi stradali pubbliche,
perpendicolari rispettivamente alle vie Druento e Sansovino, e la loro
unitarietà era comunque assicurata dai corpi di fabbrica da costruire lungo le
suddette vie, in sovrappasso ai citati nuovi sedimi stradali.
Il perimetro del Piano Particolareggiato,
che si estendeva su aree della superficie catastale complessiva di mq. 33.464,
di cui mq. 28.370 compresi entro il limite della zona urbana di trasformazione,
era coerente con le previsioni del Piano Regolatore Generale, riportate nella
scheda relativa all'Ambito 4.4 Veglio.
La S.L.P. massima ammessa dal Piano
Particolareggiato (mq. 27.000) sui lotti residenziali I e II risultava di mq.
13.450 sul Lotto I e di mq. 13.550 sul Lotto II.
Attualmente sono state realizzate
unicamente le previsioni del Piano Particolareggiato per quanto concerne la capacità
edificatoria del Lotto II, più precisamente è stata realizzata una S.L.P. pari
a circa mq. 12.588.
La realizzazione del Lotto II ha
beneficiato dei finanziamenti derivanti dal Programma Regionale di Edilizia
Residenziale Pubblica Sovvenzionata (ai sensi della Legge 179/1992) attribuiti
dalla Regione Piemonte all'Azienda Territoriale per la Casa di Torino,
individuato quale soggetto attuatore. Infatti con deliberazione della Giunta
Regionale n. 39-17658 del 24 marzo 1997 è stato attribuito all'A.T.C. di Torino
il finanziamento di Lire 43.880.128.000, pari a Euro 22.662.194,84 per
l'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata relativo a 202
alloggi da realizzarsi nell'area summenzionata, di cui 50 su parte del lotto I
e 152 sul lotto II.
Il Consiglio Regionale, nella seduta del
20 dicembre 2006, ha approvato il "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il
2012", che prevede diverse linee di intervento, tra le quali il
finanziamento di interventi di edilizia agevolata sperimentale, per la realizzazione
di alloggi da locare a canoni intermedi tra l'edilizia sovvenzionata e
agevolata.
L'Amministrazione Comunale ha partecipato
al programma regionale summenzionato, per la localizzazione di idoneo
finanziamento di edilizia agevolata sperimentale al fine di consentire la
realizzazione di ulteriori alloggi sul lotto I dell'ambito Veglio.
L'intervento, inserito per l'anno 2010 nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici della Città 2009/2011, si colloca nell'ambito dell'ampliamento del
patrimonio edilizio della Città, verrà finanziato in parte con fondi regionali
provenienti dalla partecipazione al "Programma casa" e per la parte
rimanente sarà auto finanziato dalla città.
In relazione al
raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti, è stata effettuata
una ricognizione circa lo stato di attuazione e la sussistenza delle previsioni
contemplate dal predetto Piano Particolareggiato.
A seguito di tale attività è emerso che
il parcheggio di interscambio interrato previsto nel progetto originario non
risulta più rispondere agli attuali criteri di pianificazione di tali
infrastrutture, ed è stato pertanto cancellato dai programmi
dell'Amministrazione.
Conseguentemente, considerato che il
parcheggio di interscambio comprendeva quote aggiuntive di servizi rispetto ai
minimi di legge, al fine di mantenere il necessario equilibrio tra la
superficie residenziale esistente e prevista, e la dotazione di servizi
dell'intervento considerato, diviene pertanto necessario integrare l'Ambito con
la realizzazione di ulteriori aree a servizi.
Al confine sud-ovest con la zona interessata dal P.P. è situato l'ultimo tratto in territorio della Città di Torino della cosiddetta Spina Reale, corrispondente al tracciato della linea ferroviaria Torino - Valli di Lanzo attualmente dotato del cosiddetto "solettone" di copertura della trincea ferroviaria, privo però dei necessari interventi di urbanizzazione e pertanto in totale stato di abbandono. Tale condizione del contesto penalizza fortemente la qualità del complesso residenziale Veglio. Le porzioni di Spina Reale lungo l'asse della via Stradella, risultano attrezzate a verde con percorsi pedonali e ciclabili e necessiterebbero del progressivo completamento in estensione verso Venaria di cui la tratta in questione ne costituisce parte.
Con il presente provvedimento, si
prevede, pertanto, di ricomprendere all'interno del perimetro della Zona Urbana
di Trasformazione "4.4 - Veglio" parte dell'area ad essa
prospiciente, corrispondente alla copertura del tracciato ferroviario, nel
tratto compreso tra via Druento e via Sansovino per una superficie pari a mq.
5.202. Conseguentemente, gli interventi di riqualificazione dell'area
descritta, risulteranno attuabili nell'ambito della realizzazione delle opere
di urbanizzazione connesse agli interventi edilizi.
Si specifica,
inoltre, che le utilizzazioni edificatorie residue, pari a mq. 15.647 di
S.L.P., derivano esclusivamente dalle aree di proprietà comunale già
costituenti l'ex P.P., stimate pari a mq. 28.235 di S.L.P., detratti mq. 12.588
di S.L.P. già realizzati. La porzione di ambito individuata a verde pubblico,
stimata in mq. 5.202, parte della cosiddetta Spina Reale, non genera
conseguentemente utilizzazioni edificatorie. Tale quota contribuisce
esclusivamente alla dotazione complessiva dei servizi pubblici afferenti
all'insediamento residenziale.
Per quanto attiene, invece, gli
interventi di nuova edificazione si è riscontrato che gli stessi risultano
coerenti allo strumento esecutivo e con le previsioni del P.R.G..
Tutto ciò
premesso, per consentire la realizzazione degli interventi edificatori e di
riqualificazione generale dell'ambito, si rende necessario modificare la
destinazione urbanistica dell'area interessata dalla copertura della trincea
ferroviaria, comprendendola all'interno della Zona Urbana di Trasformazione
Ambito 4.4. "Veglio", estendendone pertanto il perimetro; si rende
altresì necessario aggiornare la scheda normativa Ambito 4.4. Veglio eliminando
la previsione del parcheggio di interscambio, introducendo la destinazione a
parcheggi all'interno del tipo di servizio previsto ed eliminando la
possibilità di realizzare nell'ambito le utilizzazioni edificatorie generate
dalle aree a parco collinare in quanto la scelta del P.P. sopra richiamato, già
in sede di approvazione, aveva stabilito nelle ipotesi progettuali di
utilizzare le capacità edificatorie fino all'esaurimento dell'indice, per
realizzare esclusivamente edilizia residenziale pubblica, ritenendo tale scelta
prioritaria rispetto agli interessi della collettività. Si conferma, pertanto,
l'orientamento dell'Amministrazione per tale ambito eliminando il chiaro refuso
nella scheda di Piano e il corrispondente richiamo nell'articolo 22 delle
N.U.E.A. del P.R.G..
Il Piano
Regolatore della Città di Torino destina le aree oggetto del presente
provvedimento in parte a "Zona Urbana di Trasformazione - ambito 4.4
Veglio" (di superficie pari a circa 28.235 mq. di S.T.), soggetta ai
disposti degli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
(N.U.E.A.) di P.R.G. ed in parte a Servizi pubblici "S" in
particolare lettera "v" - Spazi Pubblici a parco, per il gioco e lo
sport (di superficie pari a circa 5.202 mq.) soggetta ai disposti degli
articoli 3, 8 e 19 delle N.U.E.A. di P.R.G..
L'area destinata
a Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio è quasi interamente
compresa all'interno del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi
dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. salvo una piccolissima porzione
nell'angolo nord-ovest; l'area destinata a Servizi pubblici "S"
lettera "v" è esterna a tale perimetrazione. Secondo l'allegato
Tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto" quest'ultima area è
assoggettata ai seguenti vincoli:
- fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/1968 posta su via Druento;
- fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del D.P.R. 753/1980 posta lungo il tratto di binario interrato.
Gli interventi
e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono riportati all'articolo 27
della L.R. 56/1977 e s.m.i. e all'articolo 30 delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..
La fascia di
rispetto ferroviario (pari a 30 metri, secondo quanto disposto dal D.P.R.
753/1980), interessa in parte anche l'area interna all'ambito della Z.U.T.. Il
vincolo condiziona lo sviluppo dell'ambito, infatti il filo edilizio di
progetto delle costruzioni prospettanti, già previste nel Piano
Particolareggiato, ne devono tener conto con idoneo arretramento.
Per quanto
attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area, si rileva che, in base
alla Variante n. 100 al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 21-9903 in data 27 ottobre 2008, l'area risulta compresa nella
classe I(P) di pianura, che comprende zone non soggette a pericolo di
inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le
condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari
limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio
2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
Si segnala in ogni caso che particolare
attenzione dovrà essere rivolta alle disposizioni riportate nell'Allegato B
delle N.U.E.A. "Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al
P.A.I., al capitolo 1 "Norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo
idrogeologico" e al Capitolo 1.1 "Corsi d'acqua naturali/artificiali
e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia" in quanto in
prossimità dell'area risulterebbe la presenza di un corso d'acqua. Va
richiamato tuttavia che le norme relative ai corsi d'acqua si applicano qualora
venga riscontrata l'effettiva presenza del
corso d'acqua.
Alla luce di quanto sopra espresso, poichè
l'attuazione degli interventi sopra citati e la riqualificazione di parte della
Spina Reale rivestono carattere di pubblica utilità, si rende necessario
ricorrere a specifico provvedimento di variante urbanistica ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e
s.m.i., che prevede:
A) la modifica del perimetro della Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio;
B) il cambio della destinazione urbanistica del P.R.G. vigente della porzione descritta, da area a Servizi Pubblici "S" in particolare lettera "v" - "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport" a Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio;
C) la modifica della scheda normativa Ambito 4.4 Veglio le cui nuove prescrizioni sono puntualmente descritte nell'elaborato tecnico allegato al presente provvedimento;
D) la modifica del comma 11 dell'articolo 22 - "Aree a parco naturale della collina" delle N.U.E.A. di P.R.G., stralciando la dicitura "Veglio (4.4)".
In riferimento alla deliberazione della Giunta
Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal
processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti
interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di
nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino
modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree
vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale
derivanti da specifici disposti normativi".
La variante non
modifica la quantità di S.L.P. realizzabile già prevista dal Piano
Particolareggiato Veglio, approvato in data 11 febbraio 1997 e si confermano le destinazioni d'uso già
previste. Gli interventi edilizi previsti
rispettano infatti i dati quantitativi e le destinazioni riportati nella scheda
relativa all'ambito 4.4. "Veglio". L'ambito ricade inoltre
all'interno del contesto edificato, classificato di categoria B) secondo il
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Il presente
provvedimento, in relazione alla dotazione di servizi, estende le previsioni
della Zona Urbana di Trasformazione su aree già destinate a Servizi pubblici,
lettera "v" pari a mq. 5.202 e allo stesso tempo tale quantità, pur
ricompresa nell'Ambito, rimane destinata alla stessa tipologia di servizi,
ovvero a quella riferita all'articolo 21, comma 1 della Legge Urbanistica
Regionale e all'articolo 8, comma 62 delle N.U.E.A.; ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica,
inoltre, che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di
tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G. compreso il presente
provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del
comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente
all'approvazione della presente variante, si procederà al recepimento delle
variazioni apportate mediante l'aggiornamento del Foglio n. 4B della tavola 1
"Azzonamento" e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del
Piano Regolatore Generale.
La
presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del
Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 5 per
l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 3 aprile 2009 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Visto
il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21
aprile1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di adottare la variante parziale n. 198 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente la Zona Urbana di Trasformazione Ambito 4.4 Veglio. (all. 1 - n. );
2) di dare atto che, considerata l'urgenza di assumere la presente deliberazione, in relazione ai tempi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2008 n. 24-9188 - Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - per presentare il dossier di candidatura, la proposta di esclusione dal processo valutativo in merito alla Valutazione Ambientale Strategica nonché gli atti relativi alla verifica di coerenza con la "nuova proposta di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126), saranno perfezionati prima dell'approvazione della variante oggetto del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to Virano
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Coppola
Sono stati inoltre approvati i seguenti
emendamenti all'allegato 1 - Relazione Illustrativa:
Alle pagine 7 - 8, quinto capoverso, il
testo: "Al confine ovest ? sul territorio cittadino." è
sostituito dal seguente:
" Al confine sud-ovest con la zona interessata dal P.P. è situato
l'ultimo tratto in territorio della Città di Torino della cosiddetta Spina
Reale, corrispondente al tracciato della linea ferroviaria Torino - Valli di
Lanzo attualmente dotato del cosiddetto "solettone" di copertura
della trincea ferroviaria, privo però dei necessari interventi di
urbanizzazione e pertanto in totale stato di abbandono. Tale condizione del
contesto penalizza fortemente la qualità del complesso residenziale Veglio. Le
porzioni di Spina Reale lungo l'asse della via Stradella, risultano attrezzate
a verde con percorsi pedonali e ciclabili e necessiterebbero del progressivo
completamento in estensione verso Venaria di cui la tratta in questione ne
costituisce parte.".
A pagina 10, primo capoverso, sesta riga, il testo: "venga riscontrata la" è sostituito dal seguente: "venga riscontrata l'effettiva".