Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport      

Settore Convenzioni e Contratti  

n. ord. 91

2009 01508/104

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MAGGIO 2009

 

 (proposta dalla G.C. 31 marzo 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe e al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SBRIGLIO Giuseppe

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente e il Sindaco n. 43 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CALGARO Marco - GANDOLFO Salvatore - GENISIO Domenica - MAURO Massimo - MINA Alberto - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: P.E.E.P. ZONA E/27 LOTTO 1. AREA INTEGRATIVA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO CON CONVENZIONE IN DATA 14 MAGGIO 1996. RIACQUISIZIONE IN PIENA PROPRIETA' DA PARTE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Tricarico,

       di concerto con l'Assessore Viano.  

 

       Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte in data 29 dicembre 1988, n. 161-25813, venne approvato il Piano di Edilizia Economico Popolare relativo alla Zona E/27.

       Con atto rogito Notaio Grassi Reverdini in data 14 aprile 1989, rep. n. 39020/10106 venne formalizzata la Convenzione ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la quale la Città concesse allo I.A.C.P., ora A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, il diritto di superficie sull'area costituente il lotto 1 della Zona E/27 del P.E.E.P. per la realizzazione di complessivi mc. 114.100, corrispondenti a otto fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica Sperimentale Sovvenzionata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 25 marzo 1982, n. 94, relativi a cinque delle sette unità minime d'intervento previste.

       Il corrispettivo pagato alla Città per costo dell'area ammontava a Lire 912.000.000 oltre IVA, per un totale di Lire 1.086.232.000, corrispondenti ad Euro 560.992,01.

       L'intervento era in parte finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del C.E.R., con i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 25 marzo 1982, n. 94.

       Successivamente l'A.T.C. ottenne i finanziamenti assegnati in base al Programma regionale del sesto biennio della Legge 457/1978 (deliberazione Giunta Regionale n. 69-5705 del 29 aprile 1991) finalizzati alla realizzazione dei due edifici a torre corrispondenti alle unità minime d'intervento I/3 e I/5 e consistenti in 90 alloggi.

       Con deliberazione n. 317 del Consiglio Comunale in data 27 settembre 1993, esecutiva dall'8 ottobre 1993, venne approvata variante ai sensi dell'articolo 34 della Legge 865/1971, che comportava la traslazione delle unità minime d'intervento I/3 e I/5 al limite nord ovest del lotto 1 della Zona E/27 senza incidenza alcuna sul dimensionamento globale del piano e senza modifiche al perimetro, alle densità fondiarie dei lotti residenziali ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

       Nel corso della stesura del progetto edilizio emerse l'esigenza di assicurare, nel rispetto della variante approvata, una migliore fruibilità e vivibilità dei realizzandi insediamenti abitativi e dell'intero complesso edilizio nel lotto 1 della Zona E/27 del P.E.E.P..

       Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 marzo 1995 (mecc. 9501583/12), esecutiva dal 18 aprile 1995, venne individuata una porzione di area del P.E.E.P. Zona E/27, delimitata dalle vie Pietro Cossa e Pianezza nonché dal limite del medesimo lotto 1, meglio illustrata nella planimetria allegata (allegato 1) risultata idonea per integrare il lotto 1 della Zona E/27.

       L'area di cui trattasi ha una superficie catastale di mq. 2.230 ed risultava distinta al C.T. al Foglio 113, part. 71 e 73 ed al Foglio 120 part. 152.

       Con il medesimo provvedimento deliberativo venne quindi approvata la concessione all'A.T.C. del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/1971 e s.m.i. sulla predetta area integrativa.

       Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 agosto 1995 (mecc. 9505607/12), si prese atto del collaudo e della consegna alla Città delle opere di urbanizzazione eseguite, tramite il Consorzio Saffarona, appositamente costituito dagli operatori privati assegnatari dei lotti compresi nelle Zone E/27 ed E/29 del P.E.E.P..

       Per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 novembre 1991 (mecc. 9111377/12), lo I.A.C.P., ora A.T.C., aveva provveduto a versare direttamente al Consorzio Saffarona l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione all'intervento sul lotto 1, per un importo di Lire 1.550.000.000, oltre IVA, pari a un totale di Lire 1.612.000.000, corrispondenti ad Euro 832.528,52.

       Con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 dicembre 1995 (mecc. 9510204/12) venne approvata la concessione all'A.T.C. in comodato gratuito, per la durata dei lavori, di un'area destinata a verde pubblico, ubicata tra le vie Pietro Cossa e Pianezza, al fine di installarvi le strutture di cantiere e di un'area destinata dal P.E.E.P. ad attrezzature di interesse comune, ubicata tra i Lotti II e III della Zona E/27, per sistemarvi un parcheggio temporaneo ad uso degli inquilini residenti in via Pietro Cossa 280 (lotto I).

       L'A.T.C. predisponeva quindi gli atti tecnici ed amministrativi per ottenere l'autorizzazione ai lavori e poter procedere alla loro aggiudicazione ed esecuzione. Tali lavori vennero aggiudicati a seguito di asta pubblica in data 19 marzo 1996.

       In data 18 aprile 1996, con nota del Sindaco prot. n. 4318, la Città richiedeva all'A.T.C. di sospendere i lavori, a quel momento in corso, motivando tale richiesta con la considerazione che, alla luce delle osservazioni e proposte formulate dagli abitanti del quartiere, fosse opportuno reperire i posti auto necessari attraverso una riorganizzazione complessiva delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi pubblici. Il cantiere venne quindi sospeso il 19 aprile 1996.

       Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 aprile 1996 (mecc. 9603061/12), venne rettificato parzialmente il provvedimento del 29 dicembre 1995 sopra citato, stabilendo che il comodato gratuito temporaneo, già previsto con riferimento all'area destinata ad attrezzature di interesse comune, fosse invece concesso per la realizzazione, a cura e spese dell'A.T.C., di parcheggi pertinenziali ad uso privato su aree destinate a parcheggi pubblici.

       La Convenzione relativa alla concessione dell'area integrativa venne stipulata con atto rogito Notaio Giancarlo Grassi Reverdini in data 14 maggio 1996.

       Il valore del corrispettivo per concessione del diritto di superficie venne determinato in Lire 221.000.000, pari ad Euro 114.136,97.

       Il contratto di comodato, in esecuzione dei provvedimenti sopra indicati, venne stipulato in data 11 settembre 1996 con scrittura privata A.P. n. 823.

       In riferimento alle difficoltà sorte per la costruzione degli edifici previsti dal Piano di Zona E/27, sulla base delle risultanze della verifica di fattibilità di tali edifici nell'area di proprietà dell'Agenzia medesima in strada del Drosso effettuata congiuntamente dall'A.T.C. e dal Settore Urbanistica della Città l'Amministrazione Comunale, con nota dell'Assessorato all'Edilizia Pubblica e Patrimonio, prot. n. 422 del 19 marzo 1997, comunicava all'Agenzia di ritenere opportuno procedere nella realizzazione dei fabbricati in strada del Drosso.

       Con nota in data 20 marzo 1997 l'A.T.C., considerata l'opposizione manifestata dai residenti, comunicava di ritenere opportuno esaminare soluzioni alternative alla prevista realizzazione delle due torri nel lotto 1 della Zona E/27 e proponeva alla Città la rilocalizzazione dell'intervento del finanziamento di E.R.P.S. di cui al 6° biennio della Legge 457/1978 su altre aree in Torino.

       Con successiva nota del 28 marzo 1997 l'A.T.C., comunicava il pieno assenso alla proposta della Città in data 19 marzo 1997, circa la rilocalizzazione dell'intervento finanziato sull'area di proprietà dell'Agenzia medesima in strada del Drosso.

       Con nota in data 28 giugno 2001 l'A.T.C. riferiva alla Città ed alla Regione Piemonte in merito all'attuazione dell'iter relativo alla realizzazione dell'intervento edilizio in strada del Drosso, ammesso dalla Regione a beneficiare dei finanziamenti previsti dal 6° biennio della Legge 457/1978.

       Con nota in data 29 settembre 2004 l'A.T.C. forniva un quadro riepilogativo dei costi sostenuti in relazione alla volumetria non edificata nella Zona E/27.

       Più precisamente, per quanto attiene il corrispettivo pagato alla Città per il costo delle aree (Lotto 1 del P.E.E.P. E/27 ed area integrativa) e per oneri di urbanizzazione, i predetti costi risultano pari a Euro 428.110,95, come dal seguente prospetto:

Volume edificabile sul lotto 1:                                                                     mc. 114.100

di cui già realizzato da A.T.C.                                                       mc.   88.520,98

a) Volume dei due edifici a torre                                              mc.   24.403,20

b) Volume residuo                                                              mc.     1.175,82

Volume totale  non edificato (a+b)                                           mc.   25.579,02

(A) Corrispettivo per costo dell'area, IVA compresa, pagato

in esecuzione della Convenzione in data 14 aprile 1989 sopra citata:          Euro 560.992,01,

di cui, in proporzione al volume totale (mc. 25.579,02) non edificato:         Euro 125.763,59

(B) Oneri di urbanizzazione, IVA compresa, pagati in esecuzione

della deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 novembre 1991

(mecc. 9111377/12):                                                                                 Euro 832.528,52,

di cui, in proporzione al volume totale (mc. 25.579,02) non edificato:         Euro 186.636,84

(C) Corrispettivo per costo dell'area integrativa del Lotto 1 pagato

in esecuzione della Convenzione in data 14 maggio 1996 sopra citata

(comprensivo di spese d'atto)                                                               Euro 115.710,52

Totale:                                                                                                        Euro 428.110,95.

       Nel corso delle verifiche congiunte tra i competenti uffici comunali e dell'Agenzia, relative allo stato dei rapporti tra i due Enti nell'ambito della Convenzione in data 25 agosto 1999, rep. A.P.A. n. 1966, modificata con atto in data 13 luglio 2005, avente per oggetto la gestione in concessione del patrimonio comunale immobiliare a prevalente destinazione residenziale pubblica, è emersa la necessità di ridefinire l'ammontare del corrispettivo per costo di acquisizione dell'area e degli oneri di urbanizzazione, dovuti da A.T.C., al fine di adeguarlo alla volumetria effettivamente realizzata dall'Agenzia medesima nel lotto 1 della Zona E/27, nonché di riacquisire in piena proprietà l'area integrativa concessa in diritto di superficie ad A.T.C. con convenzione del 14 maggio 1996.

       Infatti, l'originaria finalità di assicurare una migliore fruibilità e vivibilità dei realizzandi insediamenti abitativi nel lotto 1 della Zona E/27 è venuta meno con la decisione assunta dagli Enti interessati di rilocalizzare i 90 alloggi, corrispondenti alle due torri (unità minime d'intervento I/3 e I/5), su altra area nel territorio comunale.

       Inoltre, l'attuale destinazione urbanistica a servizi pubblici, spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, prevista dal vigente P.R.G. per l'area integrativa del Lotto 1 non risulta coerente con la destinazione a residenza di quest'ultimo.

       A seguito di richiesta della Città, con nota prot. n. 22187 del 16 maggio 2008 l'A.T.C. ha fornito copia della documentazione giustificativa degli oneri sostenuti in relazione alla mancata attuazione dell'intervento edilizio nella Zona E/27.

       In data 2 dicembre 2008 l'Agenzia ha confermato l'importo dovutole dalla Città in relazione alla parziale mancata realizzazione dell'intervento, a chiusura della partita contabile in essere.

       Considerato quanto sopra esposto, occorre procedere alla riacquisizione della proprietà piena dell'area integrativa, di cui sopra, ed alla contestuale restituzione all'A.T.C. del corrispettivo da questa a suo tempo versato alla Città per costo di acquisizione dell'area ed oneri di urbanizzazione attinenti alla volumetria non realizzata nel lotto 1 della Zona E/27 nonché del corrispettivo per la concessione dell'area integrativa del lotto 1, integrato dalle spese d'atto.

       La somma complessiva da restituire all'A.T.C. ammonta quindi a Euro 428.110,95, come da prospetto sopra riportato.

       In relazione ai costi sostenuti l'Agenzia ha operato una serie di trattenute sugli attivi di gestione degli immobili comunali affidati a quest'ultima, dovuti alla Città in riferimento all'esercizio 2000, in attesa di veder riconosciuto da parte della Città medesima il rimborso di tali oneri, riconoscimento che l'Amministrazione può effettuare solo dopo che gli Uffici hanno ricevuto ed esaminato la documentazione giustificativa delle spese sostenute dall'A.T.C..

       Tutto ciò premesso, valutata la fondatezza della richiesta, anche al fine di eludere un'eventuale azione giudiziaria dell'Agenzia volta al riconoscimento di quanto spettante, si propone di utilizzare la somma di Euro 428.110,95, trattenuta dall'Agenzia come accantonamento del credito verso la Città sull'attivo di gestione degli immobili comunali di E.R.P., quale finanziamento della spesa di pari importo sostenuta dalla stessa Agenzia per la volumetria non realizzata nel lotto 1 della Zona E/27.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la riacquisizione in piena proprietà dell'area già distinta al C.T. al Foglio 113, part. 71 e 73 ed al Foglio 120 part. 152, localizzata nel P.E.E.P. Zona E/27, sulla quale era stato costituito diritto di superficie a favore dell'A.T.C. della Provincia di Torino con atto rogito Notaio Giancarlo Grassi Reverdini in data 14 maggio 1996 ad integrazione del diritto di superficie concesso sul lotto 1 della Zona E/27 con atto rogito Notaio Grassi Reverdini in data 14 aprile 1989; l'area sopra indicata, illustrata nella planimetria che, già allegata al sopra citato atto stipulato in data 14 maggio 1996, viene allegata anche al presente provvedimento (all. 1 - n.            ), era stata oggetto di frazionamento catastale approvato dall'U.T.E. in data 11 e 19 settembre 1995, tipo n. 1300/95 e n. 1372/95;

2)     di approvare la contestuale restituzione all'A.T.C., con sede in Torino, corso Dante 14, codice fiscale 00499000016, della somma complessiva di Euro 428.110,95, di cui al prospetto riportato nelle premesse, per corrispettivi del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione attinenti al Lotto 1 della Zona E/27 e per corrispettivo del costo dell'area integrativa di cui al precedente punto 1);

3)     di demandare alle determinazioni dirigenziali dei competenti Settori Comunali ogni provvedimento in merito all'aggiornamento catastale dell'area di cui al precedente punto 1), alla stesura dell'atto notarile di riacquisizione dell'area medesima in piena proprietà ed all'impegno ed accertamento sul Bilancio Comunale dell'importo di Euro 428.110,95, di cui al precedente punto 2);

4)     di dare mandato al Dirigente competente a sottoscrivere l'atto notarile di riacquisizione della piena proprietà dell'area di cui trattasi, redatto sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento, autorizzando il Dirigente stesso e l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA CASA E VERDE PUBBLICO

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE CONVENZIONI E CONTRATTI

F.to Fonseca

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo