Vice Direzione Generale Servizi
Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport
Settore Convenzioni e Contratti
2009 01508/104
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25
MAGGIO 2009
(proposta dalla
G.C. 31 marzo 2009)
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe e al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SBRIGLIO Giuseppe SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente e il Sindaco n. 43 presenti,
nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe -
SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CALGARO Marco - GANDOLFO Salvatore - GENISIO
Domenica - MAURO Massimo - MINA Alberto - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH
Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Con atto rogito Notaio
Grassi Reverdini in data 14 aprile 1989, rep. n. 39020/10106 venne formalizzata
la Convenzione ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865,
con la quale la Città concesse allo I.A.C.P., ora A.T.C., Agenzia Territoriale
per la Casa della Provincia di Torino, il diritto di superficie sull'area costituente
il lotto 1 della Zona E/27 del P.E.E.P. per la realizzazione di complessivi mc.
114.100, corrispondenti a otto fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica
Sperimentale Sovvenzionata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 25 marzo 1982,
n. 94, relativi a cinque delle sette unità minime d'intervento previste.
Il corrispettivo
pagato alla Città per costo dell'area ammontava a Lire 912.000.000 oltre IVA,
per un totale di Lire 1.086.232.000, corrispondenti ad Euro 560.992,01.
L'intervento era in
parte finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del
C.E.R., con i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 25 marzo
1982, n. 94.
Successivamente
l'A.T.C. ottenne i finanziamenti assegnati in base al Programma regionale del
sesto biennio della Legge 457/1978 (deliberazione Giunta Regionale n. 69-5705
del 29 aprile 1991) finalizzati alla realizzazione dei due edifici a torre
corrispondenti alle unità minime d'intervento I/3 e I/5 e consistenti in 90
alloggi.
Con deliberazione n.
317 del Consiglio Comunale in data 27 settembre 1993, esecutiva dall'8 ottobre
1993, venne approvata variante ai sensi dell'articolo 34 della Legge 865/1971,
che comportava la traslazione delle unità minime d'intervento I/3 e I/5 al
limite nord ovest del lotto 1 della Zona E/27 senza incidenza alcuna sul
dimensionamento globale del piano e senza modifiche al perimetro, alle densità
fondiarie dei lotti residenziali ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso
pubblico.
Nel corso della
stesura del progetto edilizio emerse l'esigenza di assicurare, nel rispetto
della variante approvata, una migliore fruibilità e vivibilità dei realizzandi
insediamenti abitativi e dell'intero complesso edilizio nel lotto 1 della Zona
E/27 del P.E.E.P..
Pertanto, con deliberazione
della Giunta Comunale in data 28 marzo 1995 (mecc. 9501583/12), esecutiva dal
18 aprile 1995, venne individuata una porzione di area del P.E.E.P. Zona E/27,
delimitata dalle vie Pietro Cossa e Pianezza nonché dal limite del medesimo
lotto 1, meglio illustrata nella planimetria allegata (allegato 1) risultata
idonea per integrare il lotto 1 della Zona E/27.
L'area di cui trattasi
ha una superficie catastale di mq. 2.230 ed risultava distinta al C.T. al
Foglio 113, part. 71 e 73 ed al Foglio 120 part. 152.
Con il medesimo
provvedimento deliberativo venne quindi approvata la concessione all'A.T.C. del
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/1971 e s.m.i.
sulla predetta area integrativa.
Inoltre, con
deliberazione della Giunta Comunale in data 2 agosto 1995 (mecc. 9505607/12),
si prese atto del collaudo e della consegna alla Città delle opere di
urbanizzazione eseguite, tramite il Consorzio Saffarona, appositamente
costituito dagli operatori privati assegnatari dei lotti compresi nelle Zone
E/27 ed E/29 del P.E.E.P..
Per consentire la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 25 novembre 1991 (mecc. 9111377/12), lo
I.A.C.P., ora A.T.C., aveva provveduto a versare direttamente al Consorzio
Saffarona l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione
all'intervento sul lotto 1, per un importo di Lire 1.550.000.000, oltre IVA,
pari a un totale di Lire 1.612.000.000, corrispondenti ad Euro 832.528,52.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 dicembre
1995 (mecc. 9510204/12) venne approvata la concessione all'A.T.C. in comodato
gratuito, per la durata dei lavori, di un'area destinata a verde pubblico,
ubicata tra le vie Pietro Cossa e Pianezza, al fine di installarvi le strutture
di cantiere e di un'area destinata dal P.E.E.P. ad attrezzature di interesse
comune, ubicata tra i Lotti II e III della Zona E/27, per sistemarvi un
parcheggio temporaneo ad uso degli inquilini residenti in via Pietro Cossa 280
(lotto I).
L'A.T.C. predisponeva quindi gli atti tecnici ed
amministrativi per ottenere l'autorizzazione ai lavori e poter procedere alla
loro aggiudicazione ed esecuzione. Tali lavori vennero aggiudicati a seguito di
asta pubblica in data 19 marzo 1996.
In data 18 aprile 1996, con nota del Sindaco prot. n. 4318, la
Città richiedeva all'A.T.C. di sospendere i lavori, a quel momento in corso,
motivando tale richiesta con la considerazione che, alla luce delle
osservazioni e proposte formulate dagli abitanti del quartiere, fosse opportuno
reperire i posti auto necessari attraverso una riorganizzazione complessiva
delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi pubblici. Il cantiere venne
quindi sospeso il 19 aprile 1996.
Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale in
data 30 aprile 1996 (mecc. 9603061/12), venne rettificato parzialmente il
provvedimento del 29 dicembre 1995 sopra citato, stabilendo che il comodato
gratuito temporaneo, già previsto con riferimento all'area destinata ad
attrezzature di interesse comune, fosse invece concesso per la realizzazione, a
cura e spese dell'A.T.C., di parcheggi pertinenziali ad uso privato su aree
destinate a parcheggi pubblici.
La Convenzione
relativa alla concessione dell'area integrativa venne stipulata con atto rogito
Notaio Giancarlo Grassi Reverdini in data 14 maggio 1996.
Il valore del
corrispettivo per concessione del diritto di superficie venne determinato in
Lire 221.000.000, pari ad Euro 114.136,97.
Il contratto di comodato, in esecuzione dei provvedimenti
sopra indicati, venne stipulato in data 11 settembre 1996 con scrittura privata
A.P. n. 823.
In riferimento
alle difficoltà sorte per la costruzione degli edifici previsti dal Piano di
Zona E/27, sulla base delle risultanze della verifica di fattibilità di tali
edifici nell'area di proprietà dell'Agenzia medesima in strada del Drosso
effettuata congiuntamente dall'A.T.C. e dal Settore Urbanistica della Città
l'Amministrazione Comunale, con nota dell'Assessorato all'Edilizia Pubblica e
Patrimonio, prot. n. 422 del 19 marzo 1997, comunicava all'Agenzia di ritenere
opportuno procedere nella realizzazione dei fabbricati in strada del Drosso.
Con nota in data 20 marzo 1997 l'A.T.C., considerata
l'opposizione manifestata dai residenti, comunicava di ritenere opportuno
esaminare soluzioni alternative alla prevista realizzazione delle due torri nel
lotto 1 della Zona E/27 e proponeva alla Città la rilocalizzazione
dell'intervento del finanziamento di E.R.P.S. di cui al 6° biennio della Legge
457/1978 su altre aree in Torino.
Con successiva nota del 28 marzo 1997 l'A.T.C., comunicava il
pieno assenso alla proposta della Città in data 19 marzo 1997, circa la
rilocalizzazione dell'intervento finanziato sull'area di proprietà dell'Agenzia
medesima in strada del Drosso.
Con nota in data 28 giugno 2001 l'A.T.C. riferiva alla Città
ed alla Regione Piemonte in merito all'attuazione dell'iter relativo alla
realizzazione dell'intervento edilizio in strada del Drosso, ammesso dalla
Regione a beneficiare dei finanziamenti previsti dal 6° biennio della Legge
457/1978.
Con nota in data 29 settembre 2004 l'A.T.C. forniva un quadro
riepilogativo dei costi sostenuti in relazione alla volumetria non edificata
nella Zona E/27.
Più precisamente, per
quanto attiene il corrispettivo pagato alla Città per il costo delle aree
(Lotto 1 del P.E.E.P. E/27 ed area integrativa) e per oneri di urbanizzazione,
i predetti costi risultano pari a Euro 428.110,95, come dal seguente prospetto:
Volume edificabile sul lotto 1: mc.
114.100
di cui già realizzato da A.T.C. mc. 88.520,98
a) Volume dei due edifici a torre mc. 24.403,20
b) Volume residuo mc. 1.175,82
Volume totale non
edificato (a+b) mc. 25.579,02
(A) Corrispettivo per costo dell'area, IVA compresa, pagato
in esecuzione della Convenzione in data 14
aprile 1989 sopra citata: Euro
560.992,01,
di cui, in proporzione al volume totale (mc.
25.579,02) non edificato: Euro
125.763,59
(B) Oneri di urbanizzazione, IVA compresa, pagati in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale in
data 25 novembre 1991
(mecc. 9111377/12): Euro
832.528,52,
di cui, in proporzione al volume totale (mc.
25.579,02) non edificato: Euro
186.636,84
(C) Corrispettivo per costo dell'area integrativa del Lotto 1
pagato
in esecuzione della Convenzione in data 14
maggio 1996 sopra citata
(comprensivo di spese d'atto) Euro
115.710,52
Totale: Euro
428.110,95.
Nel corso delle verifiche congiunte tra i competenti uffici
comunali e dell'Agenzia, relative allo stato dei rapporti tra i due Enti
nell'ambito della Convenzione in data 25 agosto 1999, rep. A.P.A. n. 1966,
modificata con atto in data 13 luglio 2005, avente per oggetto la gestione in concessione
del patrimonio comunale immobiliare a prevalente destinazione residenziale
pubblica, è emersa la necessità di ridefinire l'ammontare del corrispettivo per
costo di acquisizione dell'area e degli oneri di urbanizzazione, dovuti da
A.T.C., al fine di adeguarlo alla volumetria effettivamente realizzata
dall'Agenzia medesima nel lotto 1 della Zona E/27, nonché di riacquisire in
piena proprietà l'area integrativa concessa in diritto di superficie ad A.T.C.
con convenzione del 14 maggio 1996.
Infatti, l'originaria finalità di assicurare una migliore
fruibilità e vivibilità dei realizzandi insediamenti abitativi nel lotto 1
della Zona E/27 è venuta meno con la decisione assunta dagli Enti interessati
di rilocalizzare i 90 alloggi, corrispondenti alle due torri (unità minime
d'intervento I/3 e I/5), su altra area nel territorio comunale.
Inoltre, l'attuale destinazione urbanistica a servizi
pubblici, spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, prevista dal vigente
P.R.G. per l'area integrativa del Lotto 1 non risulta coerente con la
destinazione a residenza di quest'ultimo.
A seguito di richiesta della Città, con nota prot. n. 22187
del 16 maggio 2008 l'A.T.C. ha fornito copia della documentazione
giustificativa degli oneri sostenuti in relazione alla mancata attuazione
dell'intervento edilizio nella Zona E/27.
In data 2 dicembre
2008 l'Agenzia ha confermato l'importo dovutole dalla Città in relazione alla
parziale mancata realizzazione dell'intervento, a chiusura della partita
contabile in essere.
Considerato quanto
sopra esposto, occorre procedere alla riacquisizione della proprietà piena
dell'area integrativa, di cui sopra, ed alla contestuale restituzione
all'A.T.C. del corrispettivo da questa a suo tempo versato alla Città per costo
di acquisizione dell'area ed oneri di urbanizzazione attinenti alla volumetria
non realizzata nel lotto 1 della Zona E/27 nonché del corrispettivo per la
concessione dell'area integrativa del lotto 1, integrato dalle spese d'atto.
La somma complessiva
da restituire all'A.T.C. ammonta quindi a Euro 428.110,95, come da prospetto
sopra riportato.
In relazione ai costi
sostenuti l'Agenzia ha operato una serie di trattenute sugli attivi di gestione
degli immobili comunali affidati a quest'ultima, dovuti alla Città in
riferimento all'esercizio 2000, in attesa di veder riconosciuto da parte della
Città medesima il rimborso di tali oneri, riconoscimento che l'Amministrazione
può effettuare solo dopo che gli Uffici hanno ricevuto ed esaminato la
documentazione giustificativa delle spese sostenute dall'A.T.C..
Tutto ciò premesso,
valutata la fondatezza della richiesta, anche al fine di eludere un'eventuale
azione giudiziaria dell'Agenzia volta al riconoscimento di quanto spettante, si
propone di utilizzare la somma di Euro 428.110,95, trattenuta dall'Agenzia come
accantonamento del credito verso la Città sull'attivo di gestione degli
immobili comunali di E.R.P., quale finanziamento della spesa di pari importo
sostenuta dalla stessa Agenzia per la volumetria non realizzata nel lotto 1
della Zona E/27.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di approvare la
contestuale restituzione all'A.T.C., con sede in Torino, corso Dante 14, codice
fiscale 00499000016, della somma complessiva di Euro 428.110,95, di cui al
prospetto riportato nelle premesse, per corrispettivi del costo dell'area e
degli oneri di urbanizzazione attinenti al Lotto 1 della Zona E/27 e per corrispettivo
del costo dell'area integrativa di cui al precedente punto 1);
3) di demandare
alle determinazioni dirigenziali dei competenti Settori Comunali ogni
provvedimento in merito all'aggiornamento catastale dell'area di cui al
precedente punto 1), alla stesura dell'atto notarile di riacquisizione
dell'area medesima in piena proprietà ed all'impegno ed accertamento sul
Bilancio Comunale dell'importo di Euro 428.110,95, di cui al precedente punto
2);
4) di dare mandato
al Dirigente competente a sottoscrivere l'atto notarile di riacquisizione della
piena proprietà dell'area di cui trattasi, redatto sulla base di quanto
disposto dal presente provvedimento, autorizzando il Dirigente stesso e
l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché
le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e
comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
5) di dichiarare, attesa
l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA E PATRIMONIO
F.to Viano
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA
CASA E VERDE PUBBLICO
F.to Tricarico
Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE CONVENZIONI E
CONTRATTI
F.to Fonseca
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
per IL VICE DIRETTORE GENERALE RISORSE
FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo