Settore Partecipazioni Comunali
n. ord. 104
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009
(proposta
dalla G.C. 24 marzo 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
del Vicesindaco Dealessandri.
In particolare, l'articolo 3, comma 27, dispone che le predette amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".
Il successivo comma 28 impone alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge; in particolare il comma in oggetto prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al predetto comma 27.
Infine, l'articolo 3, comma 29 prevede che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27".
Alla luce dell'intervenuta novella
normativa è necessario verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità
per il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente detenute dalla
Città di Torino.
La norma citata è stato oggetto recentemente di
modificazioni sostanziali da parte dell'articolo 71 del D.D.L. 1082-B approvato
definitivamente dal Senato il 26 maggio 2009, avente ad oggetto
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile".
Infatti l'articolo 71 concerne le modificazioni all'articolo
3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e precisamente dispone al comma 27 la
soppressione delle parole «o indirettamente» ed al comma 29 la sostituzione
delle parole: «Entro diciotto mesi» con «Entro trentasei mesi».
Queste modificazioni risultano essere sostanziali rispetto
alla norma originaria che imponeva entro il 30 giugno del 2009 delle scelte sia
sulle partecipazioni dirette che sulle partecipazioni indirette, mentre, alla
luce della novella normativa tali scelte riguardano solo le partecipazioni
dirette con uno slittamento dei tempi per le valutazioni in ordine al
mantenimento o meno delle partecipazioni medesime ed i relativi adempimenti
sino al 31 dicembre 2010.
Tuttavia il D.D.L. approvato in via definitiva non è ancora
stato oggetto di promulgazione e di pubblicazione e nelle more di tali
adempimenti si ritiene opportuno sospendere la valutazione delle partecipazioni
societarie sino a quando la norma non entrerà in vigore.
Occorre comunque evidenziare che la novella normativa
impone un approfondimento soprattutto in merito alle scelte da operare sulle
società per le quali la legge non consentirebbe il mantenimento delle
partecipazioni, mentre non incide sulle valutazioni concernenti le società che
è possibile mantenere dato il perseguimento di finalità istituzionale dell'ente
quali le società che gestiscono servizi pubblici locali.
Infatti il mantenimento delle partecipazioni nelle società
aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali trova la propria giustificazione
nella finalità istituzionale propria dell'ente locale relativa alla produzione
di servizi di interesse generale qualificati come servizi pubblici locali,
competenza espressamente attribuita dall'articolo 113 T.U.EE.LL. e s.m.i..
Pertanto è possibile mantenere la partecipazione nelle
seguenti società: AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI
TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l..
Al riguardo si ricorda che le società summenzionate
gestiscono i seguenti servizi pubblici locali :
- AFC TORINO
S.p.A., a socio unico Comune di Torino, ha per oggetto l'espletamento
dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così
come definiti dalle vigenti norme statali e regionali;
- A.M.I.A.T.
S.p.A., società partecipata per il 99% del capitale sociale dal Comune di
Torino, ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla
tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli
di territorialità;
- FARMACIE
COMUNALI TORINO S.p.A., società mista partecipata dal Comune di Torino per il
51%, gestisce il servizio pubblico locale relativo alle Farmacie Comunali;
- GTT S.p.A., a
socio unico Comune di Torino, gestisce il trasporto pubblico locale ed i
servizi afferenti la mobilità;
- SMAT S.p.A.,
società interamente pubblica, gestisce il servizio idrico integrato ed il
servizio di gestione delle fontanelle;
- T.R.M.
S.p.A., società interamente pubblica, ha ad oggetto la gestione e l'esercizio
di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del
connesso servizio di smaltimento, a mezzo di incenerimento con
termovalorizzazione;
- 5T S.r.l.,
società interamente pubblica, gestisce un servizio pubblico locale destinato ai
cittadini e afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità,
operante ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. c) T.U.EE.LL.. Attualmente è
in corso di acquisizione la partecipazione pari al 30% del capitale sociale da
parte della Città, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 174
(mecc. 2008 05845/064).
Si tratta quindi di società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità istituzionali del Comune di Torino e pertanto il mantenimento
della loro partecipazione non è messo in discussione dal dettato normativo
della Legge Finanziaria per l'anno 2008 in materia di partecipazioni societarie
da parte degli enti locali.
In generale, pare comunque opportuno specificare che il presente
provvedimento ha la finalità di analizzare la sussistenza delle condizioni
sotto il profilo di legittimità o meno del mantenimento delle attuali
partecipazioni societarie della Città, come richiesto dalla vigente normativa
(articolo 3, commi 27 e seguenti, Legge Finanziaria 2008).
Con riguardo a tali società si può affermare che sotto il
profilo della legittimità il mantenimento della partecipazione è conforme alla
norma e, conseguentemente, il mantenimento medesimo non si pone in discussione.
Tra le società partecipate dalla Civica Amministrazione, è
necessario rammentare l'esistenza anche di società "finanziarie"
particolarmente importanti per il perseguimento delle finalità istituzionali
della Città, ovvero FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A..
In particolare si precisa che FCT S.r.l., a socio unico
Comune di Torino, ha ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società di
capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o
comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche e l'attività finanziaria in
genere, oltre la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili e
che detta società è stata costituita al fine di creare strumenti societari più
efficienti dal punto di vista della gestione delle partecipazioni e più
incisivi per la valorizzazione delle aziende e del patrimonio della Città.
Attualmente FCT S.r.l. detiene le seguenti partecipazioni
nelle infra indicate società:
- Azioni di risparmio IRIDE S.p.A.: n.
94.500.000 (pari all'11,458 % del capitale sociale);
- Azioni SMAT S.p.A.: n. 372.800 pari al
6,96%;
- Azioni TNE
S.p.A.: partecipazione pari al 40% del capitale sociale complessivo pari ad
Euro 67.000.000,00 diviso in numero 67.000.000 azioni senza indicazione del
valore nominale;
- Azioni Sitaf S.p.A.: n. azioni 1.342.243
pari al 10,6527%;
- Azioni Finanziaria Centrale del Latte
S.p.A.: n. azioni 39.000 pari al 20% del capitale sociale.
La società Sitaf S.p.A. precedentemente era partecipata
direttamente dalla Città di Torino e, a seguito della deliberazione n. 168 del
Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 (mecc. 2008 06960/064), la
partecipazione è stata acquisita da FCT S.r.l. in data 30 dicembre 2008.
Tenuto conto che Sitaf S.p.A. è una società di gestione di
una tratta autostradale (Torino-Bardonecchia e traforo del Frejus), ed è quindi
strumentale per il Comune per il perseguimento dell'"interesse
generale" sopramenzionato (come definito dal Libro Verde della Commissione
delle Comunità Europee), al pari delle altre società che gestiscono autostrade
e direttamente partecipate dalla Città, si ritiene che il mantenimento della
partecipazione detenuta dal Comune in detta società non avrebbe comportato
alcun problema sotto il profilo della legittimità. Tuttavia nel merito e in una
visione strategica più ampia si è deciso di trasferire la partecipazione a FCT,
ritenendo che l'attività svolta da Sitaf sia strategica per il conseguimento
degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione e che detto trasferimento
sia in linea con la mission della stessa FCT S.r.l..
Con riferimento alla "Finanziaria Centrale del Latte
S.p.A.", anch'essa acquisita in data 30 dicembre 2008 da FCT S.r.l., in
esecuzione della deliberazione n. 168 del Consiglio Comunale del 10 novembre
2008 (mecc. 2008 06960/064), occorre rilevare che, sotto il profilo della
legittimità, non pare che la Città potesse detenere la partecipazione in detta
società.
Tuttavia si ricorda che, in esecuzione della deliberazione
del 14 maggio 2007 (mecc. 2007 01410/064), con la quale il Consiglio Comunale
approvava la dismissione della partecipazione azionaria minoritaria detenuta
nella "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A." già nell'anno 2007
veniva avviata la gara, successivamente andata deserta.
I motivi della mancata risposta alla gara vanno ricercati
nel fatto che il valore della società è influenzato dall'andamento sia del
mercato immobiliare che del mercato azionario in quanto la "Finanziaria
Centrale del Latte S.p.A." detiene una partecipazione del 51% nella
quotata "Centrale del Latte" e che il settore in questo momento non è
appetibile sotto il profilo economico - finanziario.
Pertanto, al momento l'Amministrazione ritiene di mantenere
detta partecipazione nella propria controllata FCT S.r.l., giustificabile sotto
il profilo dell'opportunità e nell'ambito di strategie che intende operare,
anche al fine di non effettuare una cessione che al momento risulterebbe poco
redditizia per l'Amministrazione e in attesa di un possibile rafforzamento dei
mercati.
Quanto alle partecipazioni detenute da FCT nelle società
IRIDE, SMAT e TNE, non si ritiene che il mantenimento delle partecipazioni
societarie si ponga in contrasto con il dettato normativo oggetto della
trattazione del presente provvedimento.
Con riferimento alla partecipazione in FSU S.r.l. la stessa
si ritiene necessaria in quanto strumentale ai fini di detenere la
partecipazione nella società quotata IRIDE S.p.A., derivante dalla fusione di
AMGA in AEM, in modo da garantire il principio di pariteticità dei Comuni di
Torino e di Genova sia nell'ambito di tale operazione, sia nell'ambito
dell'attuale governo di IRIDE S.p.A., società quotata, sia per le future fusioni
e/o ulteriori operazioni straordinarie.
Con riguardo, infine, a Finpiemonte S.p.A., a capitale
interamente pubblico, è necessario rilevare che la stessa opera quale società
finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività
del territorio: conseguentemente la partecipazione a tale società è necessaria
per la Città, dal momento che le finalità istituzionali di Regione Piemonte e
Comune di Torino richiedono, per il perseguimento dell'interesse pubblico,
l'adozione di decisioni sinergiche tra di loro e con altri enti locali, quali
ad esempio la Provincia di Torino, decisioni strategiche più facilmente
realizzabili attraverso uno strumento più snello quale quello societario.
Quindi, anche la partecipazione a società finanziarie quali
FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. costituisce lo strumento per
consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche attraverso
particolari forme di finanziamento.
Pertanto, anche al fine di confermare sotto il profilo
della legittimità la partecipazione della Città nei confronti degli Istituti
finanziatori di mutui contratti nell'interesse di tali società, si ritiene
opportuno e necessario approvare il mantenimento delle seguenti società:
- AFC TORINO
S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT
S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l.;
- FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte
S.p.A.;
rinviando ad un
successivo provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, da assumersi
successivamente all'entrata in vigore della novella normativa, le valutazioni
in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e
seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed i
conseguenti indirizzi per il riordino delle altre partecipazioni societarie
della Città di Torino.
Occorre precisare che esulano dal presente provvedimento
ulteriori valutazioni di merito da parte della Civica Amministrazione in
materia di partecipazioni societarie o di operazioni societarie, operazioni che
potrebbero nel futuro comportare l'adozione di ulteriori provvedimenti, qualora
si ravvisassero motivi di strategicità per la Città, fermo restandone comunque
il presupposto di legittimità.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
- AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A.,
FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T
S.r.l., in quanto soggetti gestori di servizi pubblici locali di competenza
dell'ente ai sensi dell'articolo 113 e s.m.i. del T.U.EE.LL.;
- FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte
S.p.A. in quanto la partecipazione a tali società finanziarie costituisce lo
strumento per consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche
attraverso particolari forme di finanziamento;
2) di rinviare ad un successivo provvedimento
deliberativo del Consiglio Comunale, da assumersi successivamente all'entrata
in vigore della novella normativa, le valutazioni in ordine alla sussistenza
dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge
Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed i conseguenti indirizzi per
il riordino delle altre partecipazioni societarie della Città di Torino;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo