Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA
Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE
Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO " REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE."
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota del 2 marzo 2009 n. prot. 6984 la Divisione Servizi
Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere, ai sensi degli
artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di
deliberazione avente ad oggetto “ Regolamento per la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di
esenzione. Approvazione”.
A tal proposito viene di seguito
riportata la deliberazione suindicata:
“L'Addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei
Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del
Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.
L'articolo 3,
comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria
2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre
2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote
in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte
reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso
possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio
2007.
In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28
settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai
sensi dell'articolo
52
del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al
comma 2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3
può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza di
garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune
salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di
Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali,
indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge
Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo
stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia
di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007
(mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la
soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce
reddituali più deboli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto:
"Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette,
canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella
misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto
all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola
complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per
garantire gli equilibri di bilancio.
Con successiva deliberazione della
Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione
agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione
della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Per
l’anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
2008/02342/24, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Indirizzi per
l’esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed
altre materie simili” venne stabilito di confermare l’aliquota dello
0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione (n. mecc.
2008/02844/013) del 27 maggio 2008.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia
di esenzione veniva elevata a Euro 10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la
necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e
quella dei cassintegrati, i cui redditi sono stati oggetto di adeguamenti
all'indice di inflazione, si ritiene di modificare la soglia di esenzione
determinata in Euro 10.400,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento
elevandola ad Euro 10.700,00 con decorrenza 1 gennaio 2009 come
segue:
" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente
articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di
Euro 10.700,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di
Euro 10.700,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando
l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27,
comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448)
ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000
n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale
senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre
2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che, con Decreto
del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è
stato differito al 31 marzo 2009.
La I Commissione permanente di lavoro,
riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato la proposta di deliberazione in
oggetto
Tutto ciò premesso,