Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 

n. ord. 177

2009 01347/009

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI. ADOZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano,

di concerto con l'Assessore Mangone. 

 

          Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina normativa prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, in relazione alla tematica della riqualificazione energetica degli edifici residenziali esistenti.

          Il tema della riqualificazione energetica ha acquisito negli ultimi anni sempre maggior importanza, sia per un'accresciuta sensibilità verso le risorse ambientali, sia per  la necessità di un adeguamento agli indirizzi dell'Unione Europea.

          In Italia "l'edilizia sostenibile" può efficacemente contribuire al miglioramento della vita urbana in quanto oltre la metà degli investimenti immobiliari è destinato alle ristrutturazioni. Occorre sottolineare, inoltre, che il costo iniziale di un buon isolamento termico e di un impianto progettato con la giusta attenzione ai consumi viene ammortizzato in breve tempo con il risparmio di energia ottenuto.

          In particolare l'edificato torinese è per la maggior parte antecedente agli anni Ottanta del secolo scorso ed ai sensi della normativa vigente i proprietari di tali edifici non sono obbligati ad attuare interventi di riqualificazione energetica, a meno che non effettuino opere rilevanti di manutenzione (rifacimento della copertura, degli intonaci di facciata, ecc.); di conseguenza, risulta evidente che una quota cospicua dell'edificato urbano potrebbe continuare per anni ad avere consumi di energia primaria maggiori di quelli che si potrebbero ottenere con l'applicazione di tecnologie adatte allo scopo.

          La sola politica delle agevolazioni fiscali e delle incentivazioni finanziarie, pur avendo fornito una considerevole spinta alla riqualificazione edilizia, non può, pertanto, essere risolutrice della problematica.

          Partendo da queste premesse si propone un adeguamento normativo che si basi non su agevolazioni economiche ma sul riconoscimento di un incentivo volumetrico vincolato alla riqualificazione energetica dell'intero immobile, nel rispetto dei caratteri tipologico-formali degli edifici esistenti.

          In relazione agli aspetti sopra richiamati è stato predisposto un provvedimento di variante urbanistica che prevede un possibile incremento di 60 centimetri della linea di gronda e di colmo, rispetto ai 40 cm attualmente ammessi dalle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G., mantenendo le preesistenti pendenze delle falde. L'innalzamento dovrà rispettare l'equilibrio compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in facciata.

          Gli interventi di recupero dei sottotetti dovranno essere destinati a fini abitativi e garantire, tramite un insieme sistematico di opere, un risparmio annuale di energia dell'intero edificio, definito e quantificato puntualmente dallo specifico allegato al Regolamento Edilizio comunale. Il risultato ottenuto sarà la riduzione delle dispersioni a favore dell'intero complesso, il recupero dei volumi del sottotetto con prestazioni energetiche superiori a quelle previste dalla normativa vigente nonché l'incremento del valore immobiliare derivante dalla ristrutturazione della zona sottotetto.

          Con l'applicazione della presente norma si recupera una maggiore superficie abitabile - sempre e comunque all'interno della superficie di solaio del sottotetto esistente e senza creare nuove superfici di solaio, definita "superficie addizionale SA" e  ricavata dal differenziale tra la superficie interna lorda ottenibile dalla norma proposta e quella derivata dall'applicazione della Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998 "Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti" con gli incrementi già consentiti dalle N.U.E.A. per interventi di restauro e risanamento conservativo.

          Il recupero del sottotetto, pertanto, deve essere contestuale ad un intervento di miglioramento della coibentazione dell'intero edificio sottostante che deve consentire un risparmio di energia per ogni metro quadro di superficie addizionale "SA" rapportato ai valori della tabella inerente il risparmio energetico che costituirà parte integrante dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

          Il predetto intervento non si configura come sopraelevazione in quanto non viene a realizzarsi, come indicato all'articolo 2, punto 40 dalle N.U.E.A., un nuovo piano fuori terra, tuttavia la norma introduce l'obbligo di verifica di alcuni parametri edilizi al fine di non creare pregiudizio a diritti di terzi.

          La variante normativa, discendendo dalle prescrizioni  della Legge Regionale sul recupero a fini abitativi dei sottotetti, così come modificata dalla Legge Regionale 20/2009, all'articolo 13, esclude gli edifici realizzati successivamente alla data del 31 dicembre 2008.  Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'incentivo gli edifici definiti dal Piano Regolatore "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico", quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale Storica e quelli appartenenti alle Zone Urbane Storico Ambientali. Si conferma inoltre come non derogabile l'altezza massima, pari a 15 metri, stabilita dal Regolamento Edilizio per gli edifici posti a levante del fiume Po.

          Per i motivi di interesse pubblico sopra esplicitati l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare il presente provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. con il quale vengono apportate alcune modifiche all'articolo 4 "Tipi di intervento" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore.

          In particolare, viene inserito un nuovo comma (35ter) al punto d) "Ristrutturazione edilizia" integrato e, al fine di raggiungere uniformità di definizioni, viene modificato il comma 30 del punto c) "Restauro e risanamento conservativo".

          In relazione a quanto sopra la variante prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle N.U.E.A.:

a)                  all'articolo 4 - punto c) Restauro e risanamento conservativo, comma 30:

dopo le parole "cm 40 rispetto al" eliminare le parole "l'ultimo";

dopo la parola "piano" aggiungere la parola "medio";

dopo la parola "calpestio" aggiungere la parola "preesistente";

dopo le parole "tamponamento della facciata" aggiungere il seguente inciso:

"- considerato, comunque, di spessore minimo pari a 40 cm - fino all'intersezione con la superficie interna della falda ed escludendo gli elementi strutturali primari, quali i puntoni, se presenti,";

dopo le parole: "pendenze delle falde." aggiungere: "Lo spessore complessivo della falda - comprensivo del manto di copertura, di ogni ulteriore elemento strutturale e di ogni componente finalizzato all'isolamento termico ed al risparmio energetico, con esclusione degli elementi strutturali primari quali i puntoni, se presenti - non sia superiore a 50 cm. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalle altezze interne.".

La modifica dell'articolo 4 - punto d) Ristrutturazione edilizia, dopo il comma 35bis aggiungere un nuovo comma: "35ter  d5) il recupero dei sottotetti, realizzato ai sensi della Legge Regionale 21/1998 e s.m.i, qualora finalizzato al contenimento dei consumi energetici dell'intero edificio, con modifiche alla quota di imposta e di colmo delle falde di copertura superiori a quanto consentito nel caso di interventi configurabili come restauro e risanamento conservativo di cui al precedente punto c).

          Fatti salvi l'ambito di applicazione, i requisiti e le diverse prescrizioni introdotte dalla Legge Regionale 21/1998 e s.m.i., tali interventi possono essere assentiti alle seguenti condizioni:

-        non devono interessare edifici definiti dal vigente P.R.G. di "particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico", quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale Storica e quelli appartenenti alle Zone Urbane Storico Ambientali;

-        per la zona posta a levante del fiume Po non è derogabile l'altezza massima stabilita dal Regolamento Edilizio, pari a 15 metri;

-        la quota di imposta delle falde può essere innalzata fino a 1,00 m rispetto al piano medio di calpestio preesistente, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata - considerato, comunque, di spessore minimo pari a 40 cm - fino all'intersezione con la superficie interna della falda, escludendo gli elementi strutturali primari, quali puntoni, se presenti;

-        non vengano modificate le pendenze delle falde;

-        lo spessore complessivo della falda - comprensivo del manto di copertura, di ogni ulteriore elemento strutturale e di ogni componente finalizzato all'isolamento termico ed al risparmio energetico, con esclusione degli elementi strutturali primari quali i puntoni, se presenti - non sia superiore a 50 cm. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalle altezze interne;

-        sia garantito il rispetto del parametro edilizio, di cui alla lettera g) dell'articolo 2 punto 34), della zona normativa di appartenenza e, ove non prescritto, sia garantito il rispetto della distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e le distanze minime previste dal Codice Civile;

-        l'intervento dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale, rispettoso dell'equilibrio compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in facciata. A tal fine, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo, dovrà essere presentato uno studio d'insieme, esteso agli edifici limitrofi, che consenta di valutare il corretto inserimento architettonico dell'intervento. Negli edifici realizzati in base ad un unico titolo abilitativo, lo studio d'insieme risulterà vincolante per i successivi analoghi interventi di recupero. Ogni intervento di recupero del sottotetto dovrà, in ogni caso, garantire un soddisfacente equilibrio compositivo complessivo dell'edificio. Non è consentito, sullo stesso edificio, recuperare porzioni di sottotetto ai sensi del presente punto e altre porzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 30 delle presenti norme;

-        il recupero sia accompagnato da interventi finalizzati a raggiungere elevate prestazioni energetiche del sottotetto ed a ridurre le dispersioni termiche dell'involucro dell'edificio complessivo, come specificato nella relativa scheda dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio.".

          In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

          In relazione a quanto sopra, in data 18 marzo 2009, il Settore Ambiente e Territorio ha provveduto ad inviare la documentazione ai componenti dell'Organo Tecnico, alla Provincia di Torino, nonché agli Enti competenti in materia ambientale, richiedendo il parere circa l'assoggettabilità del provvedimento al processo di valutazione ambientale.

          Il Settore Ambiente e Territorio con determinazione dirigenziale n. 185 del 25 maggio 2009 (Allegato 12) ha quindi ritenuto che la variante non sia da assoggettarsi a V.A.S..

          Si sottolinea che gli interventi edilizi introdotti interessano immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2008, ricadenti all'interno del contesto edificato, classificato per la maggior parte all'interno della categoria B) secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che caratterizza il tessuto cittadino. Tali interventi non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, ma un limitato ampliamento di volumi già esistenti al piano sottotetto, al solo scopo di migliorarne la recuperabilità, con una percentuale di incidenza sul costruito estremamente ridotta, valutata nel 3% circa, rispetto alla volumetria di un edificio medio soggetto a recupero con le norme attualmente vigenti.

          Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui  al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

          Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

          Successivamente all'approvazione della presente variante si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

          Con separato provvedimento, da approvarsi ai sensi della Legge Regionale 19/1999, si procederà all'approvazione della nuova scheda (contenente indicazioni  tecniche e modalità operative per l'attuazione degli interventi edilizi) che verrà inserita nell'Allegato Energetico/Ambientale al Regolamento Edilizio "Riqualificazione Energetica degli Edifici Residenziali esistenti tramite il recupero energetico dei sottotetti ex Legge Regionale 21/1998".

          In data 14 luglio 2009 è stata approvata la Legge Regionale n. 20/2009 che all'articolo 13 modifica il comma 3 dell'articolo 1 della Legge Regionale 21/1998 inerente la data di riferimento utile per includere gli edifici sui quali realizzare interventi di recupero del sottotetto. La Legge Regionale 21/1998 faceva coincidere tale data con quella dell'entrata in vigore della medesima legge mentre la Legge Regionale 20/2009 sposta il limite temporale al 31 dicembre 2009.".

          Nel provvedimento di deliberazione viene, pertanto, aggiunto dopo le parole "Legge Regionale 21/1998" "e s.m.i.".

          La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.

Le Circoscrizioni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole con deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale (all. 2, 3, 5-11 nn.                            ), rispettivamente in data 13 maggio 2009, 11 maggio 2009, 11 maggio 2009, 27 maggio 2009 e 26 maggio 2009, 11 giugno 2009, 6 maggio 2009, 4 maggio 2009, 26 maggio 2009.

          La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n.            ) in data 18 maggio 2009 a condizione "di estendere alle zone normative industriali, in particolare la M2, la possibilità di ampliamento con realizzazione di ulteriori unità immobiliari e di recepire la presente richiesta nelle varianti 115, in approvazione e nel documento programmatico, e 151 in corso di definizione".

          Si precisa che la variante n. 115 ha introdotto nuove ed articolate norme in materia di aree ed edifici a destinazione produttiva. In particolare è stata prevista una considerevole differenziazione normativa tra fabbricati industriali a tipologia tradizionale, sostanzialmente realizzabili con un unico piano terra, ed i fabbricati destinati ad ospitare attività produttive di tipo avanzato e di servizio alla produzione realizzabili con tipologia pluripiano.

          La variante 115 ha recepito a livello normativo un'esigenza emersa in questi ultimi anni, riguardante la S.L.P. esistente a destinazione residenziale nell'area normativa M2 e i tipi di intervento ammessi. Per tale area normativa, caratterizzata da un tessuto misto con forti connotazioni produttive/artigianali, il Piano Regolatore approvato nel 1995 prevedeva trasformazioni volte a confermare tale destinazione e non consentiva incrementi della S.L.P. esistente a destinazione residenziale.

          Premesso quanto sopra si è rilevato che, in alcune situazioni, la presenza di residenze è abbastanza significativa ed è da ritenersi ormai consolidata; si è ritenuto pertanto opportuno riconsiderare le relative prescrizioni normative, al fine di consentire qualche margine di crescita, proponendo un limitato adeguamento all'attuale regime normativo che consenta, per tali fabbricati l'incremento della S.L.P. residenziale esistente, fino ad un massimo del 50%, nel caso in cui vi sia ancora margine alla saturazione dell'indice. Ne consegue che, essendo ammesso l'incremento di S.L.P. residenziale, purchè nei limiti del 50% della S.L.P. esistente, è ammesso il recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della Legge Regionale 21/1998 e s.m.i., in deroga agli indici, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

La condizione posta dalla Circoscrizione 3 è, pertanto, parzialmente accolta in quanto già recepita nell'adottata variante 115 al P.R.G..

La variante 151, il cui iter è stato avviato con le modalità previste dalla Legge Regionale 1/2007, prefigura in sintesi una revisione delle attività ammissibili  e delle modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2 e MP.

          Nella variante in questione il caso su esposto non viene trattato in quanto preso in considerazione già nella variante n. 115.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)      di adottare la variante parziale n. 189 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo17, comma 7 della L.U.R., concernente la Riqualificazione Energetica di edifici residenziali esistenti mediante il recupero dei sottotetti (all. 1 bis - n.             );

2)      di dare atto che il presente provvedimento è integrato dall'esito della Verifica di Assoggettabilità al Processo di Valutazione Ambientale nonchè della coerenza con la "Nuova Proposta di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Torino" (all. 12-13 - nn.                  );

3)      di dare atto che con separato provvedimento, da approvarsi ai sensi della Legge Regionale 19/1999, si procederà all'approvazione della nuova scheda (contenente indicazioni  tecniche e modalità operative per l'attuazione degli interventi edilizi) che verrà inserita nell'Allegato Energetico/Ambientale al Regolamento Edilizio "Riqualificazione Energetica degli Edifici Residenziali esistenti tramite il recupero energetico dei sottotetti ex Legge Regionale 21/1998".

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

F.to Mangone

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRIGENTE SETTORE

SOSTENIBILITA' E TUTELA ANIMALI

F.to Portolese

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo