Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA
Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE
Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL
COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI."
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota del 2 marzo 2009 n. prot. 6984 la Divisione
Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere, ai
sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla
proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Regolamento Pubbliche
Affissioni. Norme Tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari. Modifiche
Parziali".
A tal proposito viene di seguito riportata la proposta di
deliberazione suindicata:
“All'articolo 1 (Gestione del servizio),
il comma 3 viene integrato con quanto specificato dall'articolo 1, comma 69,
della Legge 549/1995 precisando che l'Amministrazione predispone spazi per
l’affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi
elettorali, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il successivo art. 2, infatti, prevede che vengano destinate dalla Città
a tale uso n. 1.704 lamiere murali.
All'articolo 2 (Impianti di
proprietà della Città. Superfici) all’interno del comma 1 e
del comma 2 vengono aggiornate le quantità degli impianti con il
conseguente ricalcolo delle superfici. La quantità della superficie
complessiva, così come prevede l’art. 18, comma 3, del D. Lgs.
507/1993, soddisfa ampiamente il limite fissato.
L’articolo 3
(Categorie delle località del territorio comunale), comma 1, viene
integrato specificando il limite relativo alle affissioni di carattere
commerciale, così come indicato dall’art. 4 del D.Lgs. 507/1993, in
relazione alla suddivisione del territorio comunale in due categorie ai fini
della identificazione della categoria speciale per l’applicazione della
maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa
normale.
All’art. 5 (Tariffe e maggiorazioni), il terzo capoverso
del comma 2 riprende l’indicazione esplicitata dall’art. 19, comma
5, del D.Lgs. 507/1993 che prevede la richiesta espressa da parte del
committente dell’esecuzione dell’affissione in determinati spazi dal
medesimo scelti, con il pagamento del diritto di affissione maggiorato del 100
per cento.
All’art. 6 (Riduzione del diritto) vengono inseriti i
commi 3 e 4 che prevedono indirizzi operativi utili agli uffici ed agli utenti
del servizio quale necessario supporto alla corretta applicazione della norma e
per il superamento di difficoltà applicative, in particolare per le
casistiche riconducibili alle lettere b) e c) del citato art. 6. In modo
specifico, attraverso l’inserimento del comma 4, si è voluto
chiarire quel requisito oggettivo che necessariamente deve sussistere ai fini
dell’ottenimento della riduzione del diritto di affissione. Nel caso in
cui l’ente non sia l’unico o principale promotore dell’evento
ma, invece, appaia evidente nell’impostazione grafica del manifesto il
concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni
appaiono visivamente più importanti rispetto a quella dell'ente
promotore, tale requisito non potrà considerarsi soddisfatto.
L’esposizione di pubblicità effettuata per conto altrui farebbe,
infatti, decadere il carattere soggettivo dell’agevolazione consentendo di
godere della riduzione a un soggetto diverso da quello specificamente
individuato dal legislatore. In tal senso si è anche espresso il
Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 20/E del 30/12/1995.
Il
novellato comma 4 consente la riduzione prevista alla lettera c)
dell’art. 6 in ossequio al principio di autogoverno degli enti
territoriali stabilendo altresì che il patrocinio o la partecipazione
degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di
competenza di ciascun ente.
Entrambi i requisiti devono essere documentati
dal richiedente l’affissione all’atto della prenotazione degli
spazi.
All’art. 7 (Esenzione dal diritto) si propone di abrogare il
p.to i) del comma 1 che prevede l’esenzione dal pagamento del diritto di
affissione per i manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili,
tra i cui soci fondatori vi è la Città di Torino, per eventi
organizzati per conto dell’Amministrazione. Si ritiene di poter procedere
con l’abrogazione di tale punto in quanto, se tali enti operano per conto
dell’Amministrazione, l’applicazione dell’esenzione dal
diritto sulle pubbliche affissioni, per fattispecie simili, è
contemplata al p.to a), comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, in tutti gli
altri casi gli enti, di cui la Città è socio fondatore, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento, potranno
usufruire della riduzione del pagamento del diritto alle pubbliche affissioni
per la partecipazione dell’Ente pubblico territoriale alle iniziative
pubblicitarie che intendono realizzare.
Si è ritenuto opportuno,
inoltre, aggiungere il comma 2 che nasce dall’esigenza di garantire a
tutti i soggetti interessati disponibilità nell’utilizzo degli
spazi pubblicitari, prevedendo, per le affissioni in esenzione dal diritto, la
possibilità di concedere per ogni singolo
evento/iniziativa/manifestazione, l’affissione di un numero di manifesti
rispettivamente non superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70*100) o a
400 (nel caso di manifesti 100*140) o a 220 (nel caso di manifesti 140*200).
Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze mediante
apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta su proposta
dell’Assessore delegato ai Tributi.
L’art. 10 (Impianti
provvisori) viene abrogato in quanto la materia è disciplinata dal
Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie.
All’art. 12 (Modalità per le pubbliche
affissioni), comma 1, viene modificata la durata delle affissioni ora
semplicemente prevista in 15 giorni: la formulazione precedente lasciava
intendere che tale durata potesse essere superiore mentre sia la struttura dei
circuiti comunali sia la procedura di gestione in essere non consentono di
poterne modificare la durata.
Per le stesse ragioni si propone
l’abrogazione del comma 4 dell’art. 12 che prevede la
possibilità di proroga delle affissioni già
eseguite.
Sempre all’art. 12 viene inserito il comma 10.bis che
prevede che l’affissione di manifesti che hanno per oggetto i servizi
funerari genericamente intesi debba essere effettuata a non meno di 250 metri
dal perimetro dell’area occupata da ospedali, case di cura, camere
mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. L’introduzione di
tale comma corrisponde alla necessità di garantire il rispetto della
sensibilità dei cittadini e la tutela dei medesimi per situazioni di
particolare disagio emotivo”.
La I Commissione permanente di
lavoro, riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato la proposta di deliberazione in
oggetto
Tutto ciò premesso,