Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA
Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE
Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO: "REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE
PARZIALI."
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo
Cavallari, riferisce.
Con nota del 2 marzo 2009 n. prot. 6984
la Divisione Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere
parere, ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in
merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “
Regolamento
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche
Parziali”. A tal proposito si
riportano le modificazioni proposte con il Regolamento sopra
richiamato:“All'articolo 2, comma 3, si aggiunge che nei casi
di occupazione permanente il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo
pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento
d’ufficio è soggetto passivo del canone.
Al comma 10 e al comma
11 si chiarisce la necessità che il richiedente la concessione di
occupazione di suolo pubblico si procuri tutti i titoli ed i nulla osta
previsti dalle norme di legge, alla cui acquisizione è subordinata la
validità del provvedimento di concessione.
Al comma 12 si introduce
una manleva espressa, di carattere generale per la Città, in linea con i
principi generali dettati dal Codice Civile in materia di responsabilità
civile, con riferimento ai danni cagionati a terzi riconducibili allo
svolgimento dell’attività per la quale è stato concesso il
suolo pubblico.
All'articolo 3 viene precisato il soggetto passivo del
canone e vengono identificati i soggetti che possono richiedere la concessione,
prevedendo tra questi: i concessionari di beni immobili comunali per le
occupazioni permanenti, i soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario
muniti di delega della società di leasing, l’utilizzatore del
veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il
conducente, in luogo del proprietario del veicolo, i soggetti intestatari di
contratti di franchising muniti di delega del soggetto proprietario
dell’immobile.
All’art. 3, comma 4, viene esteso a 30 giorni il
termine di comunicazione della variazione del rappresentante di condominio
prevedendo altresì l’invio della delibera assembleare di
nomina.
Al comma 6 dell’art. 3, al fine di consolidare le procedure di
recupero dell’evasione, è precisato l’obbligo
dell’occupante di fatto di regolarizzare il pagamento del canone fatto
salvo il diritto della Città al recupero nei termini prescrizionali di
cui all’art. 2948 C.C.
All’art. 5, nell’intento di
scoraggiare l’occupazione irregolare del suolo,viene introdotta una
sanzione amministrativa per il mancato ritiro delle concessioni per occupazioni
temporanee oltre che un procedimento di silenzio assenso per le occupazioni
permanenti anche soggettivamente esenti dal pagamento del
canone.
All’art. 7, comma 3, per semplificare il rapporto con i
cittadini si ritiene di introdurre l'istituto della sospensione degli
effetti della concessione in caso di eventi eccezionali non dipendenti dalla
volontà del concessionario.
All’art. 13 vengono revisionate
le occupazioni oggettivamente e soggettivamente escluse dall’applicazione
del canone.
Al comma 1 lettera a) viene eliminata l’esenzione per
pensiline di alberghi, cinema e teatri in ragione del fatto che
l’occupazione è effettuata per lo svolgimento di attività
lucrativa. L’attuale formulazione della lettera a) determina una
discriminazione nei confronti di stabili di condomini e di abitazioni private
che sono assoggettate al COSAP per la stessa tipologia di occupazione nonostante
questi svolgano attività non lucrativa.
Alla lettera g) viene
precisato che la bocca di lupo è esente dal canone se complessivamente
inferiore a 0,50 mq. come già previsto per analoghe occupazioni della
medesima dimensione.
Alla lettera h) viene circoscritta l’esenzione per
occupazioni per carico e scarico merci in quelle determinate dalla sosta dei
veicoli per il tempo strettamente necessario per tale operazione.
Alla
lettera l) viene declinata l’esenzione per occupazioni con vasi
ornamentali, limitando a due il numero di vasi di superficie non superiore a
0,50 mq. ciascuno per i quali è riconosciuta
l’esenzione.
All’art. 13, comma 2, sono stati rivisti i casi di
esclusione soggettiva dall’applicazione del canone previsti dal vigente
Regolamento che richiama le esenzioni disciplinate dall’art. 49 del D.Lgs
507/1993 in materia di TOSAP. In forza dell’autonomia regolamentare
attribuita agli Enti di disciplinare l’applicazione del canone in
conformità ai criteri di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs
446/1997 e considerati i recenti chiarimenti giurisprudenziali sulla natura
patrimoniale e non tributaria del canone, si propone di ridurre il più
possibile i casi di esenzione automatica di tipo soggettivo, mantenendo, nel
contempo, la facoltà di commisurare il canone per occupazioni particolari
con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14, comma 1,
del vigente Regolamento.
Sono pertanto riconosciute soggettivamente escluse
dall’applicazione del canone le occupazioni effettuate da Stato, Regioni,
Province, enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato ma,
in tali casi, l’esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza
economica e/o commerciale.
Alla lettera b) del comma 2 viene inoltre chiarito
che sono esenti le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di
Torino per attività di pubblico interesse.
Con l’eliminazione
della lettera c) del comma 2 viene escluso l’automatismo
dell’esenzione, rinviandone la definizione, caso per caso, in sede di
convenzione fra le parti in osservanza dell’art.14 comma 1 lettera a) del
Regolamento.
E’ stata cancellata la lettera f) “occupazioni poste
in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a
scopi benefici” in quanto non s’intravedono strumenti di verifica
preventiva della correttezza del riconoscimento dell’esenzione. E’
fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di determinare
riduzioni/esenzioni prevista all’art. 14, comma 1 lettera c), del
regolamento.
Infine, vista la natura contrattuale del canone, è stata
eliminata la lettera g) dell’art. 13 che richiama tipologie di esenzioni
dalla TOSAP.
Per quanto attiene all’art. 14, comma 13, relativo
alle occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e di altri
interventi manutentivi, per semplificare la programmazione e
l’organizzazione degli interventi, viene ridotto da 5 a 3 giorni il
termine entro il quale le ditte devono presentare l’attestazione di
pagamento alla sezione di Polizia Municipale competente.
All’art. 14,
comma 16, relativo alla posa e manutenzione di cavi e condutture, si ritiene di
completare il processo di modifica della gestione del canone, già avviato
l’anno passato con il superamento del computo forfettario ed il passaggio
al criterio di effettiva occupazione del suolo, proponendo di modificare la
modalità di determinazione del canone che viene attualmente calcolato
utilizzando il moltiplicatore 2,5 delle attività edilizie ridotto a 0,50
(tariffa categorie viarie per moltiplicatore lavori edili x 20%) e introducendo
un nuovo coefficiente moltiplicatore specifico nell’Allegato "A", lettera
B, del Regolamento COSAP, con previsione (al punto 4-bis) di un coefficiente
pari a 0,75 per occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo.
A
titolo di compensazione per il passaggio da 0,50 a 0,75, nella stessa
disposizione si precisa che non verranno applicate, anche per la
complessità di utilizzo di tale procedura per cantieri a configurazione
fortemente variabile, le maggiorazioni dal 30 all’80% previste
dall’art. 14, comma 5, per le occupazioni aventi un impatto sulla
viabilità (occupazione di una corsia di marcia o controviale,
interruzione di un senso di marcia, chiusura della strada, urgenza
dell’intervento).
All'articolo 16,
comma 1, viene stabilito che gli incassi a titolo ordinario e il recupero del
credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da
riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno, indipendentemente
dalla natura temporanea o permanente
dell’occupazione.
All’art. 17, comma 2, viene confermata la
facoltà riconosciuta alla Società incaricata della riscossione, di
rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione,
ingiunzione o cartelle di pagamento, richiedendo la rendicontazione
dell’attività con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile
della risorsa di entrata.
Viene nel contempo elevato, al comma 4, ad Euro
300,00 l’importo del debito al di sotto del quale non è concessa la
rateazione e viene ridotto a 50 euro l’importo della rata minima
mensile.
L'importo di Euro 7.000,00 indicato al comma 7 dello stesso
articolo, quale soglia di riferimento per la richiesta al contribuente della
garanzia di fideiussione, viene elevato ad Euro 15.000,00.
All’art.
20, in considerazione dell’assetto organizzativo della Città che
prevede la ripartizione delle competenze in materia di procedimento
autorizzatorio e procedimento di riscossione, occorre chiarire che spetta al
dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio l’annullamento
parziale o totale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato che
può aver generato criticità nella gestione del canone.
All’art. 42, con riferimento alle occupazioni con elementi di
arredo, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si
precisa al comma 5 che la sola collocazione di due fioriere ai lati
dell’ingresso dell’attività commerciale prescinde dai pareri
tecnici a condizione che l’occupazione sia contenuta entro i 0,70 mq.
complessivi.
Al comma 6 vengono aggiunte alle tipologie elencate anche le
passatoie, esclusivamente per omogeneità e
completezza.
All’art. 43, con riferimento
alle esposizioni di merci fuori negozio, al fine di introdurre un meccanismo di
semplificazione procedurale, si precisa al comma 1 che si potrà
prescindere dalla richiesta di parere preventivo al Corpo di Polizia Municipale
nonché agli uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nei casi
in cui l’occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal
Codice della Strada. E’ evidente che l’assenza di pareri preventivi
non preclude l’esercizio dell’ordinaria vigilanza successiva a cura
degli organi competenti.
Infine, nell’Allegato "A", lettera B, del
Regolamento COSAP, al punto 4 viene solo precisato espressamente che il
coefficiente moltiplicatore previsto per le occupazioni temporanee per
Attività Edilizie viene applicato anche per le occupazioni temporanee con
Ponteggi e Steccati.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera
f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale
per
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi.
Dato atto che, con Decreto del
Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è stato
differito al 31 marzo 2009”.
La I Commissione permanente di lavoro,
riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato la proposta di deliberazione in
oggetto
Tutto ciò premesso,