2009 01288/002
CITTÀ DI TORINO
ORDINE
DEL GIORNO
Approvato dal Consiglio Comunale in data 23
marzo 2009
OGGETTO: APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE PER
GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (ASGI) SULLE CONSEGUENZE DELL'ARTICOLO
45, COMMA 1, LETT. F) DEL DDL C. 2180 SUL DIRITTO DEL MINORE A ESSERE
REGISTRATO ALLA NASCITA.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
- l'Associazione
per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - A.s.g.i. - ha promosso una raccolta
firme per l'appello in oggetto, riportato nel presente Ordine del Giorno, da
rivolgere alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, alla
Commissione Infanzia e ai Capigruppo;
- l'articolo
45, comma 1, lett. f) del Disegno di Legge "Disposizioni in materia di
sicurezza", approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera (C.
2180), introduce l'obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di
soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato
civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica
dell'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 286/1998, eliminando l'eccezione attualmente
prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall'obbligo di
presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti
di stato civile;
- l'ufficiale
dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di
riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di
permesso di soggiorno;
CONSIDERATO
CHE
- la
disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si
configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della
persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità,
apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:
- in primo
luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo (articolo 31, comma 2 Costituzione) e sfavorisce il diritto-dovere
costituzionale dei genitori di mantenere i figli (articolo 30, comma 1
Costituzione);
- in secondo
luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del
nome una persona per motivi politici (articolo 22 Costituzione) ed è noto che
la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di
interesse politico dello Stato;
- la norma è
altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'articolo 117,
comma 1 Costituzione che impone alla legge di rispettare gli obblighi
internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8
riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente
dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di
essere "registrato immediatamente al momento della sua nascita", il
diritto "ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi",
nonché il diritto "a preservare la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari";
- la
disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'articolo 24, comma 2 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre
1966, ratificato e reso esecutivo con Legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente
prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita
ed avere un nome;
VALUTATO
CHE
- le
conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da
genitori irregolari sarebbero gravissime:
- i minori che
non saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e
totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e
dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi
della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza devono
essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da
cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno
acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto.
Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi
istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità,
saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta
di esseri umani;
- in secondo
luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano
consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest'ultimi
impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un
procedimento per la dichiarazione dello stato d'abbandono. Questi bambini,
dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto
fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei
casi in cui ciò sia contrario all'interesse del minore), sancito dalla
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dalla
legislazione italiana;
- molte donne
prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto,
potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione
delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati
irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per
la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle
morti di parto e delle morti alla nascita;
INVITA
I Parlamentari, in particolare i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, i membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i membri della Commissione parlamentare per l'Infanzia e i Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, come richiesto dall'appello di Asgi, a respingere la disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, lett. f) del Disegno di Legge "Disposizioni in materia di sicurezza" (C. 2180), per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori, oltre che dei loro genitori."