Consiglio Comunale
2009 01141/002
C I T T À D I
T O R I N O
MOZIONE N. 63
Approvata dal Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO.
"Il
Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
- il tema dell'interruzione dei trattamenti sanitari al fine di
evitare l'accanimento terapeutico:
- è un problema etico di grande impellenza, reso di stringente
attualità dagli incessanti miglioramenti nella scienza medica che consente di
mantenere in vita persone, che in passato sarebbero decedute, ma che non
restituisce loro una piena vita di relazione, lasciandoli a volte in uno stato
di perenne non coscienza;
- è strettamente collegato al consenso informato e alle
dichiarazioni anticipate di volontà, entrambi finalizzati ad evitare
trattamenti non desiderati;
- il testamento biologico, introdotto nel 1991 negli Stati
Uniti, è uno strumento di decisione che può consentire al medico di avere un
supporto per orientare le proprie decisioni sull'effettiva volontà del
paziente, quando questi non è più in grado di esprimerla nella fase finale
della propria esistenza o in caso di malattie destinate a peggiorare con la
perdita della capacità di intendere e di volere;
CONSIDERATO CHE
- in Italia non vi è una specifica normativa sul testamento
biologico con il rischio che ai cittadini venga negato il rispetto della
propria volontà quando non sono più in grado di esercitarla, sebbene il Codice
di deontologia inviti il medico a prendere in considerazione volontà
precedentemente espresse;
- la giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto
dell'interruzione dei trattamenti sanitari e del rilievo del testamento
biologico. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748
afferma che "ove il malato giaccia da moltissimi anni (?) in stato
vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al
mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso
gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del
tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il
giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta
salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica
medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti
presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un
rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento
medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale,
che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure
flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo
esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad
elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente
medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondono al
suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza l'idea stessa di
dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice
deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata
prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di
autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e
dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita
stessa";
- tale chiara pronuncia si muove in un quadro costituzionale
che, all'articolo 32, comma 2, afferma: "La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può violare in alcun caso i limiti imposti dal rispetto della persona
umana";
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà
personale è inviolabile", accentuando quindi l'indipendenza dell'individuo
nelle scelte che lo riguardano personalmente;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
sancisce (Titolo I, articolo 3) che il consenso libero ed informato del
paziente all'atto medico non debba essere visto soltanto come un requisito di
liceità dei trattamenti, ma deve essere considerato prima di tutto alla stregua
di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al
più generale diritto all'integrità della persona;
- la mancanza di una specifica previsione normativa rischia di
accentuare posizioni di disuguaglianza tra cittadini su base di censo e di
disponibilità economiche, in particolare di fronte ad ipotesi di difesa da
trattamenti forzati disposti contro la volontà del paziente. Ovvero favorisce
un'area grigia che espone la persona non più capace alle decisioni arbitrarie
dei medici e dei familiari, a volte verso l'accanimento terapeutico per
preoccupazione difensive del medico, altre volte verso una pietosa complicità
celata nell'illegalità;
- anche in assenza di una specifica normativa nazionale, è già
oggi possibile, come attestato dalla Cassazione, predisporre il proprio
testamento biologico, formando un atto che certifichi il desiderio di chi lo
firma di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento
sanitario di fine vita e con il quale sia possibile indicare quali terapie
intenda accettare nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di
esprimere il proprio consenso informato;
- il testamento biologico, senza un espresso riferimento
normativo, non sarà vincolante giuridicamente, ma potrà costituire comunque un
efficace ed importante riferimento del medico in merito alla volontà del
paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto di
acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, soprattutto in caso di
contenziosi terapeutici;
RILEVATO CHE
- il Comune è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini,
tra cui quello alla libertà ed alla salute, così come espresso nella Carta
Costituzionale, e pertanto rientra tra le sue competenze l'istituzione e
l'attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire
pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini torinesi;
- lo Statuto del Comune di Torino, all'articolo 2, prevede che
il Comune tuteli e promuova "i diritti costituzionalmente garantiti
attinenti alla libertà e alla dignità delle persone";
- i Comuni possono istituire uno o più registri per fini
diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati
secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri
anagrafici;
- il Comune di Torino ha approvato in data 19 giugno 2000 un
Ordine del Giorno con cui si affermava che "il Governo, il Parlamento, le
Regioni dovrebbero intervenire con atti legislativi adeguati a favorire
nell'ambito del principio di autodeterminazione la previsione di tutti gli
strumenti necessari per tutelare sempre la dignità del paziente ed in
particolare del morente, con il rispetto della sua volontà e nello spirito di un
atteggiamento di fronte alla morte che preveda nuove responsabilità della
scienza e della medicina";
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta ad istituire presso gli uffici del
Comune un Registro dei Testamenti Biologici, idoneo a raccogliere, su base
volontaria, le dichiarazioni dei cittadini che vogliono esercitare il proprio
diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita ed
eventualmente indicare un fiduciario, come testimonianza certa e depositata
della volontà della persona, anche se per la loro effettiva efficacia dovranno
concorrere altri fattori."