Consiglio Comunale

2009 01141/002

 C I T T À  D I  T O R I N O

 

MOZIONE N. 63

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO.

 

          "Il Consiglio Comunale di Torino,

 

PREMESSO CHE

 

-        il tema dell'interruzione dei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico:

-        è un problema etico di grande impellenza, reso di stringente attualità dagli incessanti miglioramenti nella scienza medica che consente di mantenere in vita persone, che in passato sarebbero decedute, ma che non restituisce loro una piena vita di relazione, lasciandoli a volte in uno stato di perenne non coscienza;

-        è strettamente collegato al consenso informato e alle dichiarazioni anticipate di volontà, entrambi finalizzati ad evitare trattamenti non desiderati;

-        il testamento biologico, introdotto nel 1991 negli Stati Uniti, è uno strumento di decisione che può consentire al medico di avere un supporto per orientare le proprie decisioni sull'effettiva volontà del paziente, quando questi non è più in grado di esprimerla nella fase finale della propria esistenza o in caso di malattie destinate a peggiorare con la perdita della capacità di intendere e di volere;

 

CONSIDERATO CHE

 

-        in Italia non vi è una specifica normativa sul testamento biologico con il rischio che ai cittadini venga negato il rispetto della propria volontà quando non sono più in grado di esercitarla, sebbene il Codice di deontologia inviti il medico a prendere in considerazione volontà precedentemente espresse;

-        la giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto dell'interruzione dei trattamenti sanitari e del rilievo del testamento biologico. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748 afferma che "ove il malato giaccia da moltissimi anni (?) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondono al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa";

-        tale chiara pronuncia si muove in un quadro costituzionale che, all'articolo 32, comma 2, afferma: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può violare in alcun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

-        l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", accentuando quindi l'indipendenza dell'individuo nelle scelte che lo riguardano personalmente;

-        la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce (Titolo I, articolo 3) che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico non debba essere visto soltanto come un requisito di liceità dei trattamenti, ma deve essere considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona;

-        la mancanza di una specifica previsione normativa rischia di accentuare posizioni di disuguaglianza tra cittadini su base di censo e di disponibilità economiche, in particolare di fronte ad ipotesi di difesa da trattamenti forzati disposti contro la volontà del paziente. Ovvero favorisce un'area grigia che espone la persona non più capace alle decisioni arbitrarie dei medici e dei familiari, a volte verso l'accanimento terapeutico per preoccupazione difensive del medico, altre volte verso una pietosa complicità celata nell'illegalità;

-        anche in assenza di una specifica normativa nazionale, è già oggi possibile, come attestato dalla Cassazione, predisporre il proprio testamento biologico, formando un atto che certifichi il desiderio di chi lo firma di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita e con il quale sia possibile indicare quali terapie intenda accettare nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso informato;

-        il testamento biologico, senza un espresso riferimento normativo, non sarà vincolante giuridicamente, ma potrà costituire comunque un efficace ed importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, soprattutto in caso di contenziosi terapeutici;

 

RILEVATO CHE

 

-        il Comune è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui quello alla libertà ed alla salute, così come espresso nella Carta Costituzionale, e pertanto rientra tra le sue competenze l'istituzione e l'attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini torinesi;

-        lo Statuto del Comune di Torino, all'articolo 2, prevede che il Comune tuteli e promuova "i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla libertà e alla dignità delle persone";

-        i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

-        il Comune di Torino ha approvato in data 19 giugno 2000 un Ordine del Giorno con cui si affermava che "il Governo, il Parlamento, le Regioni dovrebbero intervenire con atti legislativi adeguati a favorire nell'ambito del principio di autodeterminazione la previsione di tutti gli strumenti necessari per tutelare sempre la dignità del paziente ed in particolare del morente, con il rispetto della sua volontà e nello spirito di un atteggiamento di fronte alla morte che preveda nuove responsabilità della scienza e della medicina";

 

IMPEGNA

 

Il Sindaco e la Giunta ad istituire presso gli uffici del Comune un Registro dei Testamenti Biologici, idoneo a raccogliere, su base volontaria, le dichiarazioni dei cittadini che vogliono esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita ed eventualmente indicare un fiduciario, come testimonianza certa e depositata della volontà della persona, anche se per la loro effettiva efficacia dovranno concorrere altri fattori."