Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Gestione finanziaria e compartecipazione, COSAP, controllo attività concessionari
n. ord. 48
2009 01070/013
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009
(proposta dalla G.C. 3 marzo 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del
Regolamento del Consiglio Comunale
Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Curti.
Per facilità di comprensione è allegato
alla presente deliberazione il testo degli articoli ed allegati da modificare
dell'attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fianco (colonna di destra)
quello dei quali si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono
evidenziate in neretto le proposte da inserire (in aggiunta o modifica) mentre
nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica
(carattere barrato).
Si
riportano di seguito le modificazioni proposte:
- all'articolo 2, comma 3, si
aggiunge che nei casi di occupazione permanente il soggetto abusivo occupante
di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di
accertamento d'ufficio è soggetto passivo del canone.
Al
comma 10 e al comma 11 si chiarisce la necessità che il richiedente la
concessione di occupazione di suolo pubblico
si procuri tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalle norme di legge, alla
cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione.
Al comma 12
si introduce una manleva espressa, di carattere generale per la Città, in linea
con i principi generali dettati dal Codice Civile in materia di responsabilità
civile, con riferimento ai danni cagionati a terzi riconducibili allo
svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;
- all'articolo 3 viene
precisato il soggetto passivo del canone e vengono identificati i soggetti che
possono richiedere la concessione, prevedendo tra questi: i concessionari di
beni immobili comunali per le occupazioni permanenti, i soggetti intestatari di
pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing,
l'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in
solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, i soggetti
intestatari di contratti di franchising muniti di delega del soggetto
proprietario dell'immobile.
All'articolo
3, comma 4, viene esteso a 30 giorni il termine di comunicazione della
variazione del rappresentante di condominio prevedendo altresì l'invio della
delibera assembleare di nomina.
Al
comma 6 dell'articolo 3, al fine di consolidare le procedure di recupero
dell'evasione, è precisato l'obbligo dell'occupante di fatto di regolarizzare
il pagamento del canone fatto salvo il diritto della Città al recupero nei
termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 Codice Civile;
- all'articolo 5,
nell'intento di scoraggiare l'occupazione irregolare del suolo,viene introdotta
una sanzione amministrativa per il mancato ritiro delle concessioni per
occupazioni temporanee oltre che un procedimento di silenzio assenso per le
occupazioni permanenti anche soggettivamente esenti dal pagamento del canone;
- all'articolo 7, comma 3,
per semplificare il rapporto con i cittadini si ritiene di introdurre
l'istituto della sospensione degli effetti della concessione in caso di eventi
eccezionali non dipendenti dalla volontà del concessionario;
- all'articolo 13 vengono
revisionate le occupazioni oggettivamente e soggettivamente escluse
dall'applicazione del canone.
Al
comma 1 lettera a) viene eliminata l'esenzione per pensiline di alberghi,
cinema e teatri in ragione del fatto che l'occupazione è effettuata per lo
svolgimento di attività lucrativa. L'attuale formulazione della lettera a)
determina una discriminazione nei confronti di stabili di condomini e di
abitazioni private che sono assoggettate al COSAP per la stessa tipologia di
occupazione nonostante questi svolgano attività non lucrativa.
Alla
lettera g) viene precisato che la bocca di lupo è esente dal canone se
complessivamente inferiore a 0,50 mq. come già previsto per analoghe
occupazioni della medesima dimensione.
Alla
lettera h) viene circoscritta l'esenzione per occupazioni per carico e scarico
merci in quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente
necessario per tale operazione.
Alla
lettera l) viene declinata l'esenzione per occupazioni con vasi ornamentali,
limitando a due il numero di vasi di superficie non superiore a 0,50 mq.
ciascuno per i quali è riconosciuta l'esenzione.
All'articolo
13, comma 2, sono stati rivisti i casi di esclusione soggettiva
dall'applicazione del canone previsti dal vigente Regolamento che richiama le
esenzioni disciplinate dall'articolo 49 del D.Lgs. 507/1993 in materia di
TOSAP. In forza dell'autonomia regolamentare attribuita agli Enti di
disciplinare l'applicazione del canone in conformità ai criteri di cui
all'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e considerati i recenti
chiarimenti giurisprudenziali sulla natura patrimoniale e non tributaria del canone, si propone di ridurre il più
possibile i casi di esenzione automatica di tipo
soggettivo, mantenendo, nel contempo, la facoltà di commisurare il canone per
occupazioni particolari con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del vigente Regolamento.
Sono
pertanto riconosciute soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le
occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per
l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato ma, in tali casi, l'esenzione non si
estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale.
Alla
lettera b) del comma 2 viene inoltre chiarito che sono esenti le occupazioni di
suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico
interesse.
Con
l'eliminazione della lettera c) del comma 2 viene escluso l'automatismo
dell'esenzione, rinviandone la definizione, caso per caso, in sede di
convenzione fra le parti in osservanza dell'articolo 14 comma 1 lettera a) del
Regolamento.
E'
stata cancellata la lettera f) "occupazioni poste in essere per la vendita
di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici" in
quanto non s'intravedono strumenti di verifica preventiva della correttezza del
riconoscimento dell'esenzione. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale
di determinare riduzioni/esenzioni prevista all'articolo 14, comma 1 lettera
c), del Regolamento.
Infine,
vista la natura contrattuale del canone, è stata eliminata la lettera g)
dell'articolo 13 che richiama tipologie di esenzioni dalla TOSAP;
- per quanto attiene
all'articolo 14, comma 13, relativo alle occupazioni per lavori di piccola
manutenzione edilizia e di altri interventi manutentivi, per semplificare la
programmazione e l'organizzazione degli interventi, viene ridotto da 5 a 3
giorni il termine entro il quale le ditte devono presentare l'attestazione di
pagamento alla sezione di Polizia Municipale competente.
All'articolo
14, comma 16, relativo alla posa e manutenzione di cavi e condutture, si
ritiene di completare il processo di modifica della gestione del canone, già
avviato l'anno passato con il superamento del computo forfettario ed il
passaggio al criterio di effettiva occupazione del suolo, proponendo di
modificare la modalità di determinazione del canone che viene attualmente
calcolato utilizzando il moltiplicatore 2,5 delle attività edilizie ridotto a
0,50 (tariffa categorie viarie per moltiplicatore lavori edili x 20%) e
introducendo un nuovo coefficiente moltiplicatore specifico nell'Allegato
"A", lettera B, del Regolamento COSAP, con previsione (al punto
4-bis) di un coefficiente pari a 0,75 per occupazioni temporanee per scavi e
manomissioni del suolo.
A titolo di
compensazione per il passaggio da 0,50 a 0,75, nella stessa disposizione si
precisa che non verranno applicate, anche per la complessità di utilizzo di
tale procedura per cantieri a configurazione fortemente variabile, le
maggiorazioni dal 30 all'80% previste dall'articolo 14, comma 5, per le
occupazioni aventi un impatto sulla viabilità (occupazione di una corsia di
marcia o controviale, interruzione di un senso di marcia, chiusura della
strada, urgenza dell'intervento);
- all'articolo 16, comma 1,
viene stabilito che gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito
anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, indipendentemente dalla natura
temporanea o permanente dell'occupazione;
- all'articolo 17, comma 2,
viene confermata la facoltà riconosciuta alla Società incaricata della riscossione,
di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione,
ingiunzione o cartelle di pagamento, richiedendo la rendicontazione
dell'attività con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa
di entrata.
Viene
nel contempo elevato, al comma 4, ad Euro 300,00 l'importo del debito al di
sotto del quale non è concessa la rateazione e viene ridotto a 50 Euro
l'importo della rata minima mensile.
L'importo
di Euro 7.000,00 indicato al comma 7 dello stesso articolo, quale soglia di
riferimento per la richiesta al contribuente della garanzia di fideiussione,
viene elevato ad Euro 15.000,00;
- all'articolo 20, in
considerazione dell'assetto organizzativo della Città che prevede la
ripartizione delle competenze in materia di procedimento autorizzatorio e
procedimento di riscossione, occorre chiarire che spetta al Dirigente
responsabile del procedimento autorizzatorio l'annullamento parziale o totale
di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato che può aver generato criticità
nella gestione del canone;
- all'articolo 42, con riferimento alle
occupazioni con elementi di arredo, al fine di introdurre un meccanismo di
semplificazione procedurale, si precisa al comma 5 che la sola collocazione di
due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale prescinde dai
pareri tecnici a condizione che l'occupazione sia contenuta entro i 0,70 mq.
complessivi.
Al comma 6
vengono aggiunte alle tipologie elencate anche le passatoie, esclusivamente per
omogeneità e completezza;
- all'articolo 43, con riferimento alle
esposizioni di merci fuori negozio, al fine di introdurre un meccanismo di
semplificazione procedurale, si precisa al comma 1 che si potrà prescindere
dalla richiesta di parere preventivo al Corpo di Polizia Municipale nonché agli
uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nei casi in cui
l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della
Strada. E' evidente che l'assenza di pareri preventivi non preclude l'esercizio
dell'ordinaria vigilanza successiva a cura degli organi competenti;
- infine, nell'Allegato "A",
lettera B, del Regolamento COSAP, al punto 4 viene solo precisato espressamente
che il coefficiente moltiplicatore previsto per le occupazioni temporanee per
Attività Edilizie viene applicato anche per le occupazioni temporanee con
Ponteggi e Steccati.
Il
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza
del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Dato
atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da
parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2009.
Ai
sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti,
in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le
Circoscrizioni 1, 3, 4, 6 e 9 (all. 2-6 -
nn. );
- le
Circoscrizioni 7, 8 e 10 non hanno espresso parere;
- le Circoscrizioni 2 e 5: parere non pervenuto.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2)
di dare atto che
sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43
lett. E) ed all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
F.to Passoni
L'ASSESSORE
ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE
F.to Curti
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE, COSAP, CONTROLLO ATTIVITÀ CONCESSIONARI
F.to Gaidano
IL DIRIGENTE SETTORE C.O.T.S.P.
F.to Lorenzelli
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente
F.to Rosso
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Coppola
Allegato
1
REGOLAMENTO
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo
1 - Oggetto
[omissis]
Articolo
2 - Disposizioni generali
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente
urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad
esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non
nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere
utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni
previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e
libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in
materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni
struttura e indenne.
3. Ogni occupazione priva degli atti di
preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero
difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti
disposto da norme vigenti. Nei casi di occupazione permanente, il soggetto
abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di
attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.
4. La mancata istanza di volturazione,
corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra
in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro
il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione
abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.
5. Ogni richiesta di concessione deve essere
corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La
concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In
particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la
viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della
normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche
attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito,
dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale
(piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la
durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente
al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa
ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di
permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla
disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia
vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo
pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I
criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi
ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente regolamento.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal
presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per
la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni
prima dell'inizio dell'occupazione.
10. E' posto a carico del richiedente la
concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si
chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti
dalla normativa vigente, nell' osservanza di leggi e regolamenti, alla cui
acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di
concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli
appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare
previamente l'amministratore.
11. Qualora venga richiesta un'occupazione di
suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati
allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono
tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano
depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in
materia ambientale.
12. La Città non si riterrà responsabile degli
eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività
per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
Articolo
3 - Soggetto passivo e titolarità del canone
1. Il canone è dovuto dal titolare della
concessione secondo quanto previsto dal comma 2. In mancanza, il pagamento del
canone spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto previsto dallo
stesso comma 2. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti
passivi e sono obbligati in solido.
2. La concessione può essere richiesta:
a) dal
proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di
beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;
b) dal
responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni
temporanee;
c) dal
concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate
con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione di pubblici servizi;
d) dai
soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della
società di leasing;
e) dall'utilizzatore
del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il
conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196
del D.P.R. 285/1992;
f) dai
soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule
finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
3. Il pagamento del canone per le
occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura
dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi
dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante
del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente
al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera
assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine
di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione
amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge
(3).
6. Nelle occupazioni superiori all'anno, il
soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a
regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il
diritto della Città di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo
2948 del Codice Civile.
Articolo
4 - Tipi di occupazione
[omissis]
TITOLO
II - CANONE E SANZIONI
Articolo
5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
[omissis]
4. Anche se l'occupazione è esente dal
pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo
per l'occupazione nei casi di occupazione temporanea. Nei casi di occupazione
permanente, anche se l'occupazione è soggettivamente esente dal pagamento del
canone, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2, l'occupante deve
inviare regolare comunicazione prima di occupare il suolo pubblico; in assenza
di diniego esplicito ricevuto entro trenta giorni, l'occupazione si intende
autorizzata.
[omissis]
8. Le concessioni od autorizzazioni devono
essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le
relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da
parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge (3).
[omissis]
Articolo
6 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni
[omissis]
Articolo
7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della
concessione
[omissis]
3. In caso di mancato o parziale utilizzo
dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti
ipotesi:
a) se
la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal
concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della
concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al
rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente
domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale
ripristino del suolo, qualora necessario;
b) se
la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia
unilaterale scritta del concessionario:
1) per
le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta
rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al
secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno
successivo;
2) per
le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo
successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata
presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione
che l'occupazione è effettivamente cessata.
[omissis]
Articolo
13 - Occupazioni non assoggettate al canone
1. Sono oggettivamente escluse
dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le
seguenti tipologie di occupazione:
a) i
balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di
carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e
non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale
di accesso e i gradini;
b) le occupazioni di aree cimiteriali;
c) gli
accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su
aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
d) la
segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative
ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
e) gli innesti ed allacciamenti a impianti
di erogazione di servizi pubblici;
f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o
ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
g) la bocca di lupo se complessivamente
inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;
h) le
occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per
il tempo strettamente necessario per tale operazione;
i) le
occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla
Civica Amministrazione;
l) le
occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini,
passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non
superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici,
lampade, faretti e simili;
m) le occupazioni effettuate mediante
insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
n) le rastrelliere e le attrezzature per
parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
o) le
attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta
differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su
concessione del Comune;
p) le
occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono
complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non
superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più
occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq,
presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino.
2. Sono soggettivamente escluse
dall'applicazione del canone:
a) le
occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per
l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. L'esenzione non si estende alle
occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
b) tutte
le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività
di pubblico interesse;
c) le
occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia
previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale,
sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi cinque giorni continuativi
di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture
utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il
periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il
commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette
invece, a decorrere dal sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica
prevista;
d) le
occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere
politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati.
[omissis]
Articolo
14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari
[omissis]
13. Per le occupazioni relative a lavori di
piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non
superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore
iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle
vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con
pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e
presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale
competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti
all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere
rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia
Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore
10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una
autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico.
[omissis]
16. Per le occupazioni relative ad aree di
cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il
seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato
"A" lettera B punto 4) bis del presente regolamento - Euro (tariffe
categorie viarie) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni
di occupazione, senza le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 5, del
presente Regolamento. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di
avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico
in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo
di Euro 75,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di
cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si
applica il coefficiente viario della categoria più alta.
Articolo
15. Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni
o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale
[omissis]
Articolo
16 - Versamenti e rimborsi
1. Gli incassi a titolo ordinario e il
recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le
somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.
[omissis]
Articolo
17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale,
i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere
sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati
nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente Regolamento, su
richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della
risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte
di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale
predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si
impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel
suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati
sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle
entrate di natura fiscale
vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere
concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della
riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle
di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente
responsabile della risorsa di entrata.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare
riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo
ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
a) quando
è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od
immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
b) quando il richiedente risulta moroso
relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
c) se l'importo complessivamente dovuto è
inferiore a Euro 300,00;
d) per
debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di
precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può
eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può
essere inferiore a Euro 50,00.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo
di Euro 15.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria o
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato
dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata,
alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono
immediatamente riscuotibili tramite ruolo/ingiunzione maggiorato di spese di
riscossione.
Articoli
18 e 19 [omissis]
Articolo
20 - Autotutela
1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il
Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare
parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere
disposto d'ufficio dall'Amministrazione o su istanza di parte.
[omissis]
Articoli
21 - 41 [omissis]
Articolo
42 - Occupazione con elementi di arredo
[omissis]
5. La sola collocazione di due fioriere ai
lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui
al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.
6. Salvo specifica concessione non è
consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi
pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o
guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la
collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o
simili.
Articolo
43 -Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in
locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di
occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme
d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di
ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di
circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di
metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del
fabbricato. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti
Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo
del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto
delle condizioni previste dal Codice della Strada.
[omissis]
Articoli
44 - 48 [omissis]
Articolo
49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati
1. La posa di ponteggi, strutture
provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati,
e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di
concessione di occupazione suolo pubblico.
[omissis]
Articoli
50 - 58 [omissis]
NOTE:
Togliere
la nota numero 6) e rinumerare in ordine progressivo le rimanenti note, anche
nel testo del Regolamento.
ALLEGATO
"A" AL REGOLAMENTO
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI
A -
TARIFFA ORDINARIA
[omissis]
B -
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
[omissis]
4.
Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente
moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo:
coefficiente moltiplicatore 3,00.
4 bis.
Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente
moltiplicatore 0,75.
[omissis]
7 bis.
Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad
essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 43 qualora non
superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a
pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
[omissis]
C -
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Le
strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna
delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
Categoria I: coefficiente
1,10
Categoria II: " 0,85
Categoria III: " 0,75
Categoria IV: " 0,65
Categoria V: " 0,50.