Divisione
Servizi Tributari e Catasto
n. ord. 47
2009 01069/013
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009
(proposta
dalla G.C. 3 marzo 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Passoni.
Per
una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento
(colonna di sinistra) con a fronte
(colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate
in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e
le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
All'articolo 1 (Gestione del
servizio), il comma 3 viene integrato con quanto specificato dall'articolo 1,
comma 69, della Legge 549/1995 precisando che l'Amministrazione predispone
spazi per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi
elettorali, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il successivo articolo 2, infatti, prevede che vengano destinate dalla Città a
tale uso n. 1.704 lamiere murali.
All'articolo 2 (Impianti di proprietà
della Città. Superfici) all'interno del comma 1 e del comma 2 vengono
aggiornate le quantità degli impianti con il conseguente ricalcolo delle
superfici. La quantità della superficie complessiva, così come prevede
l'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, soddisfa ampiamente il limite
fissato.
L'articolo 3 (Categorie delle località
del territorio comunale), comma 1, viene integrato specificando il limite
relativo alle affissioni di carattere commerciale, così come indicato
dall'articolo 4 del D.Lgs. 507/1993, in relazione alla suddivisione del
territorio comunale in due categorie ai fini della identificazione della
categoria speciale per l'applicazione della maggiorazione fino al
centocinquanta per cento della tariffa normale.
All'articolo 5 (Tariffe e
maggiorazioni), il terzo capoverso del comma 2 riprende l'indicazione
esplicitata dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 che prevede la
richiesta espressa da parte del committente dell'esecuzione dell'affissione in
determinati spazi dal medesimo scelti, con il pagamento del diritto di
affissione maggiorato del 100 per cento.
All'articolo 6 (Riduzione del diritto)
vengono inseriti i commi 3 e 4 che prevedono indirizzi operativi utili agli
uffici ed agli utenti del servizio quale necessario supporto alla corretta
applicazione della norma e per il superamento di difficoltà applicative, in
particolare per le casistiche riconducibili alle lettere b) e c) del citato
articolo 6. In modo specifico, attraverso l'inserimento del comma 4, si è
voluto chiarire quel requisito oggettivo che necessariamente deve sussistere ai
fini dell'ottenimento della riduzione del diritto di affissione. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale
promotore dell'evento ma, invece, appaia evidente nell'impostazione grafica del
manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui
citazioni appaiono visivamente più importanti rispetto a quella dell'ente
promotore, tale requisito non potrà considerarsi soddisfatto.
L'esposizione di
pubblicità effettuata per conto altrui farebbe, infatti, decadere il carattere
soggettivo dell'agevolazione consentendo di godere della riduzione a un
soggetto diverso da quello specificamente individuato dal legislatore. In tal
senso si è anche espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 20/E
del 30 dicembre 1995.
Il
novellato comma 4 consente la riduzione prevista alla lettera c) dell'articolo
6 in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali stabilendo
altresì che il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia
limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
Entrambi i requisiti devono essere
documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli
spazi.
All'articolo
7 (Esenzione dal diritto) si propone di abrogare il punto i) del comma 1 che
prevede l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione per i manifesti
redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori vi
è la Città di Torino, per eventi organizzati per conto dell'Amministrazione. Si
ritiene di poter procedere con l'abrogazione di tale punto in quanto, se tali
enti operano per conto dell'Amministrazione, l'applicazione dell'esenzione dal
diritto sulle pubbliche affissioni, per fattispecie simili, è contemplata al punto
a), comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, in tutti gli altri casi gli enti,
di cui la Città è socio fondatore, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
previste dal Regolamento, potranno usufruire della riduzione del pagamento del
diritto alle pubbliche affissioni per la partecipazione dell'Ente pubblico
territoriale alle iniziative pubblicitarie che intendono realizzare.
Si è ritenuto opportuno, inoltre,
aggiungere il comma 2 che nasce dall'esigenza di garantire a tutti i soggetti
interessati disponibilità nell'utilizzo degli spazi pubblicitari, prevedendo,
per le affissioni in esenzione dal diritto, la possibilità di concedere per
ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, l'affissione di un numero di
manifesti rispettivamente non superiore a 880 (nel caso di manifesti formato
70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti
140x200). Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze
mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta su proposta
dell'Assessore delegato ai Tributi.
L'articolo 10 (Impianti provvisori) viene abrogato in
quanto la materia è disciplinata dal Regolamento per l'Applicazione del Canone
sulle Iniziative Pubblicitarie.
All'articolo 12 (Modalità per le
pubbliche affissioni), comma 1, viene modificata la durata delle affissioni ora
semplicemente prevista in 15 giorni: la formulazione precedente lasciava
intendere che tale durata potesse essere superiore mentre sia la struttura dei
circuiti comunali sia la procedura di gestione in essere non consentono di
poterne modificare la durata.
Per le stesse ragioni si propone
l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12 che prevede la possibilità di
proroga delle affissioni già eseguite.
Sempre all'articolo 12 viene inserito
il comma 10 bis che prevede che l'affissione di manifesti che hanno per oggetto
i servizi funerari genericamente intesi debba essere effettuata a non meno di
250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere
mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. L'introduzione di tale
comma corrisponde alla necessità di garantire il rispetto della sensibilità dei
cittadini e la tutela dei medesimi per situazioni di particolare disagio
emotivo.
Ai
sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti,
in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le
Circoscrizioni 1, 3, 4 e 6 (all. 2-5 -
nn. );
- le
Circoscrizioni 7, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere;
- le Circoscrizioni 2 e 5: parere non
pervenuto.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che sono stati richiesti i
pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del
Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso
entrerà in vigore per le parti modificate il 1° gennaio 2009;
4) di dare atto che il presente Regolamento
verrà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs.
446/1997 e s.m.i.
AL BILANCIO E AI TRIBUTI
F.to Passoni
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
SETTORE
SERVIZI PUBBLICITARI
F.to Vitrotti
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente
F.to Rosso
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Coppola
Allegato 1
REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI
MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 1 - Gestione del servizio
1. Il
servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in
esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi
impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali,
politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il
servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero
contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Secondo
quanto disposto dall'articolo 1 comma 69 della Legge n. 549/1995, sono
predisposti spazi per l?affissione di manifesti politici al di fuori dei
periodi elettorali e vengono messi a disposizione appositi impianti volti a
favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici, in esenzione dal
pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Per la disciplina
dell'erogazione del servizio si rinvia al successivo articolo 6 bis.
Articolo 2 - Impianti di proprietà della
Città. Superfici
1. La tipologia e la quantità degli impianti di
proprietà della Città destinati alle affissioni è la seguente (1):
- Stendardi
bifacciali cm. 140x200 n.
2.421 mq. 13.557,6
- Stendardi
bifacciali cm. 200x140 n. 353 mq. 1.976,8
- Lamiere
murali cm. 100x140 n. 272 mq. 380,8
- Lamiere
murali cm. 200x140 n.
1.285 mq. 3.598,0
- Lamiere
murali cm. 300x140 n. 11 mq. 46,2
- Lamiere
murali cm. 400x140 n. 68 mq. 380,8
- Lamiere
murali cm. 140x200 n. 580 mq. 1.624,0
- Lamiere
murali cm. 280x200 n. 308 mq. 1.724,8
- Lamiere
murali cm. 420x200 n. 39 mq. 327,6
- Lamiere
murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 809 mq. 566,3
- Lamiere murali destinate agli usi di cui
all'articolo 1 comma 69
Legge 549/1995 per
l'affissione di manifesti politico-ideologici
al di fuori dei periodi
elettorali (1bis): cm. 70x100 n.
1.704 mq. 1.192,8
- Poster
m. 6x3 monofacciali n. 303 mq. 5.454
- Poster
m. 6x3 bifacciali n. 73 mq. 2.628
- Cassonetti
luminosi m. 6x3 n. 2 mq. 36
- Cartello
su frontespizio m. 6x12 n. 1 mq. 72
Sono inoltre in uso al Servizio Centrale
Comunicazione Strategica e Promozione della Città, per comunicazioni
istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:
- Mupi
cm. 116x171 n. 750 mq. 1.487,7
- Senior cm. 294x211 n. 100 mq. 620,3
- Tabelle
su servizi cm. 116x171 n. 20 mq. 39,67
- Impianti
su palo cm. 116x171 n. 60 mq. 119.
La superficie complessiva è di circa mq.
35.832 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma
3 del D.Lgs. 507/1993 (2).
L'elenco di cui sopra è soggetto a
variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
2. Di
detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale,
sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 16.661
corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare
alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 5.375 corrispondente
al 15% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da attribuire
a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa mq.
13.795 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.
Articolo 3 - Categorie delle località del
territorio comunale
1. Avvalendosi
della facoltà concessa dall'articolo 4 del D.Lgs. 507/1993 (3) il Comune di
Torino, che rientra nella classe 1^, limitatamente alle affissioni di carattere
commerciale, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando
come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore
centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi
elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie
complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del
centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e la
superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona,
non è superiore al 50 per cento di quella complessiva.
Articolo 5 - Tariffe e maggiorazioni
1. La
tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall'Amministrazione
nella delibera quadro delle tariffe.
2. Il diritto di affissione è maggiorato del
50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli
(articolo 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993). Analoga maggiorazione è dovuta per
richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (articolo 19
comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Per richieste di affissioni di manifesti
formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento
(articolo 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Il diritto è maggiorato del 100 per cento
(articolo 19 comma 5 D.Lgs. 507/1993) qualora il committente richieda
espressamente che l?affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà
conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un
numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti
destinati alle affissioni.
3. La
maggiorazione fino al 150 per cento di cui all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs.
507/1993 (3) viene stabilita dall'Amministrazione nella delibera quadro delle
tariffe.
4. L'omesso
aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già
in vigore.
Articolo 6 - Riduzione del diritto
1. Per
la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si
applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la
dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva
lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i
quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi
infra);
b) i
manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia
scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli
Enti pubblici territoriali;
d) i
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza;
e) gli
annunci mortuari.
2. [abrogato] (3/bis)
3. Per
l?applicazione della riduzione di cui all?ipotesi sub b) il contenuto del
messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all?ente senza scopo di lucro.
Nel caso in cui l?ente non sia l?unico o principale promotore dell?evento e
appaia, invece, evidente dall?impostazione grafica del manifesto il concorso
prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono
maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non
si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del
diritto.
4. Per
l?applicazione della riduzione di cui all?ipotesi sub c), in ossequio al principio
di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli
enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza
di ciascun ente.
I
requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione del 50% della
tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l?affissione
all?atto della prenotazione degli spazi.
Articolo 7 - Esenzioni dal diritto
1. Per
l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si
applicano le norme previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 507/1993 che la
dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività
istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito
del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari
relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle
armi;
c) i
manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i
manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di
legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo,
regionali, amministrative;
f) ogni
altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i
manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente
autorizzati;
h) i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari
di cui al Regolamento del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città di
Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare ..." aventi
attinenza con l'attività dei medesimi;
i) [abrogato]
2. Al
fine di garantire disponibilità nell?utilizzo degli spazi a tutti gli
interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal
presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo
evento/iniziativa/manifestazione l?affissione di un numero di manifesti
rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70*100) o a 400
(nel caso di manifesti 100*140) o a 220 (nel caso di manifesti 140*200).
Eventuali deroghe potranno essere concesse
per particolari esigenze dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione
assunta su proposta dell?Assessore delegato ai Tributi.
Articolo 10 - Impianti provvisori
[abrogato]
Articolo 12 - Modalità per le pubbliche
affissioni
1. La
durata delle affissioni è di quindici giorni.
2. Le
pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante
dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine
cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non
oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La
mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia
all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto
dovuto.
Eventuali deroghe ai predetti termini
saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità
di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora
l'affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga
successivamente alla data stabilita per l'affissione dovranno essere
corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente
l'onere tributario relativo al ritardo.
3. La
durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua
disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei
quantitativi affissi.
4. abrogato.
5. Il
ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni
atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il
ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà
tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La
mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro
dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei
casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza
alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta
giorni.
8. Il
committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga
eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto
dovuto.
9. Il
Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o
comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da
sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua
disposizione i relativi spazi.
10. Per
le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da
affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di
contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei
giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un
minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
10bis. Le
affissioni aventi per oggetto i servizi funerari genericamente intesi devono
essere effettuate a non meno di 250 metri dal perimetro dell?area occupata da
ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani,
cimiteri.
11. Nell'ufficio
del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al
pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con
l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il
registro cronologico delle commissioni.