Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore Servizi Pubblicitari

n. ord. 47

2009 01069/013

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009

(proposta dalla G.C. 3 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CASTRONOVO Giuseppe

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI.

          Proposta dell'Assessore Passoni. 

 

          Le modifiche proposte al "Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari", hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.

          Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna  di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

          All'articolo 1 (Gestione del servizio), il comma 3 viene integrato con quanto specificato dall'articolo 1, comma 69, della Legge 549/1995 precisando che l'Amministrazione predispone spazi per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Il successivo articolo 2, infatti, prevede che vengano destinate dalla Città a tale uso n. 1.704 lamiere murali.

          All'articolo 2 (Impianti di proprietà della Città. Superfici) all'interno del comma 1 e del comma 2 vengono aggiornate le quantità degli impianti con il conseguente ricalcolo delle superfici. La quantità della superficie complessiva, così come prevede l'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, soddisfa ampiamente il limite fissato.

          L'articolo 3 (Categorie delle località del territorio comunale), comma 1, viene integrato specificando il limite relativo alle affissioni di carattere commerciale, così come indicato dall'articolo 4 del D.Lgs. 507/1993, in relazione alla suddivisione del territorio comunale in due categorie ai fini della identificazione della categoria speciale per l'applicazione della maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

          All'articolo 5 (Tariffe e maggiorazioni), il terzo capoverso del comma 2 riprende l'indicazione esplicitata dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 che prevede la richiesta espressa da parte del committente dell'esecuzione dell'affissione in determinati spazi dal medesimo scelti, con il pagamento del diritto di affissione maggiorato del 100 per cento.

          All'articolo 6 (Riduzione del diritto) vengono inseriti i commi 3 e 4 che prevedono indirizzi operativi utili agli uffici ed agli utenti del servizio quale necessario supporto alla corretta applicazione della norma e per il superamento di difficoltà applicative, in particolare per le casistiche riconducibili alle lettere b) e c) del citato articolo 6. In modo specifico, attraverso l'inserimento del comma 4, si è voluto chiarire quel requisito oggettivo che necessariamente deve sussistere ai fini dell'ottenimento della riduzione del diritto di affissione. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ma, invece, appaia evidente nell'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visivamente più importanti rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non potrà considerarsi soddisfatto.

          L'esposizione di pubblicità effettuata per conto altrui farebbe, infatti, decadere il carattere soggettivo dell'agevolazione consentendo di godere della riduzione a un soggetto diverso da quello specificamente individuato dal legislatore. In tal senso si è anche espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 20/E del 30 dicembre 1995.

          Il novellato comma 4 consente la riduzione prevista alla lettera c) dell'articolo 6 in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali stabilendo altresì che il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

          Entrambi i requisiti devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

All'articolo 7 (Esenzione dal diritto) si propone di abrogare il punto i) del comma 1 che prevede l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione per i manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori vi è la Città di Torino, per eventi organizzati per conto dell'Amministrazione. Si ritiene di poter procedere con l'abrogazione di tale punto in quanto, se tali enti operano per conto dell'Amministrazione, l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni, per fattispecie simili, è contemplata al punto a), comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, in tutti gli altri casi gli enti, di cui la Città è socio fondatore, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento, potranno usufruire della riduzione del pagamento del diritto alle pubbliche affissioni per la partecipazione dell'Ente pubblico territoriale alle iniziative pubblicitarie che intendono realizzare.

          Si è ritenuto opportuno, inoltre, aggiungere il comma 2 che nasce dall'esigenza di garantire a tutti i soggetti interessati disponibilità nell'utilizzo degli spazi pubblicitari, prevedendo, per le affissioni in esenzione dal diritto, la possibilità di concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente non superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti 140x200). Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta su proposta dell'Assessore delegato ai Tributi.

          L'articolo 10 (Impianti provvisori) viene abrogato in quanto la materia è disciplinata dal Regolamento per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie.

          All'articolo 12 (Modalità per le pubbliche affissioni), comma 1, viene modificata la durata delle affissioni ora semplicemente prevista in 15 giorni: la formulazione precedente lasciava intendere che tale durata potesse essere superiore mentre sia la struttura dei circuiti comunali sia la procedura di gestione in essere non consentono di poterne modificare la durata.

          Per le stesse ragioni si propone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12 che prevede la possibilità di proroga delle affissioni già eseguite.

          Sempre all'articolo 12 viene inserito il comma 10 bis che prevede che l'affissione di manifesti che hanno per oggetto i servizi funerari genericamente intesi debba essere effettuata a non meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. L'introduzione di tale comma corrisponde alla necessità di garantire il rispetto della sensibilità dei cittadini e la tutela dei medesimi per situazioni di particolare disagio emotivo.

          Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-        hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 4 e 6 (all. 2-5 - nn.                              );

-        le Circoscrizioni 7, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere;

-        le Circoscrizioni 2 e 5: parere non pervenuto. 

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009, che proroga al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2009;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all. 1 - n.            );

2)      di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;

3)      di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1° gennaio 2009;

4)      di dare atto che il presente Regolamento verrà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. 

 

L'ASSESSORE

AL BILANCIO E AI TRIBUTI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

SETTORE SERVIZI PUBBLICITARI

F.to Vitrotti

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente

F.to Rosso

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                      Coppola

 

   

Allegato 1

 

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI

NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

 

Articolo 1 - Gestione del servizio

1.       Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2.       Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3.       Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 69 della Legge n. 549/1995, sono predisposti spazi per l?affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali e vengono messi a disposizione appositi impianti volti a favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Per la disciplina dell'erogazione del servizio si rinvia al successivo articolo 6 bis.

 

Articolo 2 - Impianti di proprietà della Città. Superfici

1.       La tipologia e la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle affissioni è la seguente (1):

-        Stendardi bifacciali cm. 140x200                                                 n. 2.421       mq. 13.557,6

-        Stendardi bifacciali cm. 200x140                                                 n.    353       mq.   1.976,8

-        Lamiere murali cm. 100x140                                                      n.    272       mq.      380,8

-        Lamiere murali cm. 200x140                                                      n. 1.285       mq.   3.598,0

-        Lamiere murali cm. 300x140                                                      n.      11       mq.        46,2

-        Lamiere murali cm. 400x140                                                      n.      68       mq.      380,8

-        Lamiere murali cm. 140x200                                                      n.    580       mq.   1.624,0

-        Lamiere murali cm. 280x200                                                      n.    308       mq.   1.724,8

-        Lamiere murali cm. 420x200                                                      n.      39       mq.      327,6

-        Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale             n.    809       mq.      566,3

-        Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma 69

Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici

al di fuori dei periodi elettorali (1bis): cm. 70x100                         n. 1.704       mq.   1.192,8

-        Poster m. 6x3 monofacciali                                                        n.    303       mq.   5.454

-        Poster m. 6x3 bifacciali                                                              n.      73       mq.   2.628

-        Cassonetti luminosi m. 6x3                                                         n.        2       mq.        36

-        Cartello su frontespizio m. 6x12                                        n.        1       mq.        72

Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città, per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:

-        Mupi cm. 116x171                                                           n.    750       mq.   1.487,7

-        Senior cm. 294x211                                                                  n.    100       mq.      620,3

-        Tabelle su servizi cm. 116x171                                                   n.      20       mq.        39,67

-        Impianti su palo cm. 116x171                                                     n.      60       mq.      119.

La superficie complessiva è di circa mq. 35.832 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (2).

L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.

2.       Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 16.661 corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 5.375 corrispondente al 15% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa mq. 13.795 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.

 

Articolo 3 - Categorie delle località del territorio comunale

1.       Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 4 del D.Lgs. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, non è superiore al 50 per cento di quella complessiva.

 

Articolo 5 - Tariffe e maggiorazioni

1.       La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall'Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.

2.       Il diritto di affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli (articolo 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993). Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (articolo 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).

Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento (articolo 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).

Il diritto è maggiorato del 100 per cento (articolo 19 comma 5 D.Lgs. 507/1993) qualora il committente richieda espressamente che l?affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

3.       La maggiorazione fino al 150 per cento di cui all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dall'Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.

4.       L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

 

Articolo 6 - Riduzione del diritto

1.       Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:

a)       i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);

b)       i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c)       i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

d)       i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e)       gli annunci mortuari.

2.       [abrogato] (3/bis)

3.       Per l?applicazione della riduzione di cui all?ipotesi sub b) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all?ente senza scopo di lucro. Nel caso in cui l?ente non sia l?unico o principale promotore dell?evento e appaia, invece, evidente dall?impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

4.       Per l?applicazione della riduzione di cui all?ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

I requisiti sopra specificati, che danno diritto alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l?affissione all?atto della prenotazione degli spazi.

 

Articolo 7 - Esenzioni dal diritto

1.       Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:

a)       i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b)       i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;

c)       i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d)       i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e)       i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f)       ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g)       i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

h)       i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare ..." aventi attinenza con l'attività dei medesimi;

i)        [abrogato]

2.       Al fine di garantire disponibilità nell?utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l?affissione di un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70*100) o a 400 (nel caso di manifesti 100*140) o a 220 (nel caso di manifesti 140*200).

Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione assunta su proposta dell?Assessore delegato ai Tributi.

 

 

Articolo 10 - Impianti provvisori

[abrogato]

 

Articolo 12 - Modalità per le pubbliche affissioni

1.       La durata delle affissioni è di quindici giorni.

2.       Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora l'affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per l'affissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.

3.       La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4.       abrogato.

5.       Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6.       La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7.       Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

8.       Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9.       Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10.     Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

10bis. Le affissioni aventi per oggetto i servizi funerari genericamente intesi devono essere effettuate a non meno di 250 metri dal perimetro dell?area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri.

11.     Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.