Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Gestione Finanziaria e Compartecipazioni - COSAP - Controllo Attività Concessionari
n. ord. 46
2009 01068/013
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009
(proposta
dalla G.C. 3 marzo 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Passoni.
L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dall'1 gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello 0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2008 02844/013) del 27 maggio 2008.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dall'1 gennaio 2008.
Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati, i cui redditi sono stati oggetto di adeguamenti all'indice di inflazione, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.400,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.700,00 con decorrenza 1 gennaio 2009 come segue:
"ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.700,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.700,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto all'1gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2009.
Ai
sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti,
in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le
Circoscrizioni 1, 3, 4, 6 e 9 (all. 1-5 -
nn. );
- le
Circoscrizioni 7, 8 e 10 non hanno espresso parere;
- le Circoscrizioni 2 e 5: parere non
pervenuto.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
"1. L'addizionale
di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
non supera l'importo di Euro 10.700,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.700,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.";
2) di dare atto
che saranno richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43, lettera e), del
Regolamento del Decentramento;
3) di trasmettere
al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche
Fiscali - "Ufficio Federalismo fiscale" - viale Europa 242, 00144
Roma, tramite fax al n. 06.59972780, per la sua pubblicazione sul sito
"Internet" denominato www.finanze.it, copia conforme
all'originale della presente deliberazione;
4) di
dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dall'1
gennaio 2009.
AL BILANCIO E AI TRIBUTI
F.to Passoni
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica
IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE - COSAP - CONTROLLO ATTIVITA'
CONCESSIONARI
F.to Gaidano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente
F.to Rosso
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Coppola