Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Gestione Finanziaria e Compartecipazione - Cosap -
Controllo Attività Concessionari
n. ord. 45
2009 01067/013
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009
(proposta
dalla G.C. 3 marzo 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.
Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO. MODIFICHE.
Proposta
dell'Assessore Passoni.
Le innovazioni tributarie introdotte con la riforma della
riscossione, attuata con il Decreto Legge 203/2005, convertito in Legge
248/2006 e s.m.i., e con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007), introducono un nuovo approccio dei concessionari della riscossione nei
confronti dei contribuenti tale da consentire una maggiore flessibilità del
sistema. Infatti, da un lato vengono rafforzate le procedure di riscossione
coattiva, dall'altro vengono riconosciute maggiori agevolazioni al
contribuente, nello spirito di guidare il debitore verso l'adempimento
spontaneo, mediante l'estensione di strumenti quali: dilazioni di pagamento,
incremento del numero massimo di rate.
Per tale motivo, il
Consiglio Comunale, con deliberazione del 28 marzo 2007 (mecc.
2007 01317/013), aveva già modificato il Regolamento delle Entrate
Tributarie.
Con la presente
proposta di modifica si vuole intervenire sull'articolo 21 del Regolamento
delle Entrate allo scopo:
- di semplificare l'attività del soggetto
responsabile della riscossione in materia di dilazione/sospensione e rateazione
del pagamento facendo venir meno la "contestuale comunicazione", in
caso di concessione di tali benefici, al responsabile dell'entrata, mantenendo
la sola rendicontazione a cadenza trimestrale;
- di facilitare ulteriormente
l'adempimento del contribuente riducendo l'importo minimo della rata da Euro
103,29 ad Euro 50,00 (modifica del comma 6), innalzando da Euro 7.000,00 ad
Euro 15.000,00 il limite al di sopra del quale deve essere richiesta idonea
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini della concessione del
beneficio della rateazione (modifica del comma 7).
La riduzione della rata giustifica, inoltre,
l'arrotondamento e il contestuale innalzamento del limite minimo di importo
dovuto e rateizzabile da Euro 258,23 a Euro 300,00 (modifica del comma 4);
- infine, per facilitare il rapporto con
gli altri Enti della Pubblica Amministrazione, si ritiene di non assoggettare a
forme di garanzia la rateazione concessa a persone giuridiche pubbliche (Stato;
EE.LL.; Enti pubblici riconosciuti).
Tali proposte di
modifica e integrazione al Regolamento delle Entrate sono contenute nella
allegata tabella che riporta l'articolo 21 nel testo vigente (colonna di
sinistra) raffrontato con quello di cui si propone l'approvazione (colonna di
destra): in quest'ultimo sono evidenziate in neretto le proposte da inserire,
mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa
impostazione grafica (corsivo).
Ai
sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti,
in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le
Circoscrizioni 1, 3, 4, 6 e 9 (all. 2-6 -
nn. );
- le
Circoscrizioni 7, 8 e 10 non hanno espresso parere;
- le Circoscrizioni 2 e 5: parere non
pervenuto.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che
saranno richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43,
lettera e), del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il
presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle
Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e della
circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di
dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dall'1
gennaio 2009.
AL BILANCIO E AI TRIBUTI
F.to Passoni
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE - COSAP - CONTROLLO ATTIVITA'
CONCESSIONARI
F.to Gaidano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente
F.to Rosso
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Coppola
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI
TORINO
D. LGS. 446/1997
TITOLO IV ?
ATTIVITA? DI RISCOSSIONE
Articolo 21 -
Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale,
i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere
sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati
nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la
ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di
pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale
predisposto dall?ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si
impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel
suddetto piano, entro l?ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati
sono dovuti gli interessi previsti dall?articolo 14 del presente regolamento
(20), oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime
modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo
delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con
rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente
responsabile della risorsa di entrata.
3. L?ufficio gestore dell?entrata dovrà dare
riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la
procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il
richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni.
- se l?importo
complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.
5. La durata del piano rateale non può
eccedere i tre anni, se l?importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L?ammontare di ogni rata mensile non può
essere inferiore a Euro 50,00.
7. Qualora le somme rateizzate superino
l?importo di Euro 15.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito
complessivamente vantato dall?Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata,
alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono
immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di
riscossione.
9. La rateazione concessa a persone
giuridiche pubbliche (Stato; EE.LL.; Enti pubblici riconosciuti) non è
assoggettata a forme di garanzia.
Note:
[omissis]
(20) Articolo 14, Regolamento comunale
delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti
di rateazione e sui rimborsi.