Consiglio Comunale

2009 00972/002

 

 C I T T À  D I  T O R I N O

 

ORDINE DEL GIORNO

 

Approvato dal Consiglio Comunale in data 2 marzo 2009

 

OGGETTO: NO ALLA DISCRIMINAZIONE TRA PERSONE SULLA SALUTE E NO ALLA DENUNCIA DEGLI IMMIGRATI CHE ACCEDONO ALLE STRUTTURE SANITARIE.

 

       "Il Consiglio Comunale di Torino,

 

PREMESSO CHE

 

-      l'articolo 32 della Costituzione dice: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

-      nel Parlamento italiano è in discussione in questi giorni un pacchetto di norme di diverso tenore, che si riferiscono a cittadini stranieri immigrati ed in particolare agli extracomunitari;

-      in particolare è stato recentemente approvato da un ramo del Parlamento un emendamento che consente agli operatori sanitari, a differenza che nel passato, di segnalare alle autorità di Polizia persone non in regola con il permesso di soggiorno;

 

CONSIDERATO CHE

 

-      alla persona in condizione di STP (Straniero Temporaneamente Presente) la legislazione italiana riconosce il diritto alle cure urgenti ed essenziali, alla tutela della maternità e dell'infanzia ed alla prevenzione;

-      il comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) attualmente prevede che "l'accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità";

-      tale disposizione normativa è presente nell'ordinamento italiano dal 1995, attraverso l'articolo 13 del Decreto Legge 489/1995;

-      l'emendamento 39.306 presentato in sede di esame del Disegno di Legge 733 all'assemblea del Senato è volto a sopprimere tale principio di "non segnalazione all'autorità";

 

TENENDO CONTO CHE

 

-      il concreto rischio di segnalazione e/o denuncia contestuale alla prestazione sanitaria creerebbe nell'immigrato in condizione irregolare e bisognoso di cure mediche, per sé o per un familiare minorenne, una reazione di paura e diffidenza in grado di ostacolarne l'accesso alle strutture sanitarie, determinando così un forte rischio di marginalizzazione sanitaria di una fetta della popolazione straniera, con possibili effetti anche sulla salute collettiva, con il rischio di diffusione di eventuali focolai di malattie trasmissibili;

-      il recepimento di tale emendamento da un lato imporrebbe al medico una scelta morale e deontologica, stretto tra l'obbligo di segretezza e l'obbedienza a questa norma, collegata peraltro al nuovo reato di immigrazione clandestina, anch'esso contenuto del c.d. "pacchetto sicurezza" e dall'altro, indipendentemente dalla possibilità di una sua concreta applicazione, porrebbe le persone straniere irregolari nel dilemma se accedere alle strutture mediche, con il rischio di essere segnalato e conseguentemente espulso e successivamente incarcerato, oppure non curarsi, ovvero farlo in strutture clandestine e segrete;

-      è prevedibile che in tale condizione verrà di fatto incentivata la diffusione di percorsi sanitari ed organizzazioni sanitarie parallele, al di fuori del sistema di controllo e di verifica della sanità pubblica, con possibili pesanti ricadute sulle fasce più fragili della popolazione (gravidanze non tutelate, rischio di aborti clandestini, minori non assistiti, ?);

-      tale condizione produrrà un probabile e significativo aumento dei costi, stante la verosimile necessità di effettuare interventi più complessi e prolungati a fronte di una ritardata presa in carico della persona colpita dall'evento patologico;

-      molti operatori si avvarranno dell'"obiezione di coscienza" per il primato di scelte etiche e deontologiche, peraltro già evidenziate dalle posizioni assunte da Organi e Collegi che rappresentano su base nazionale le principali categorie di operatori impegnati nell'assistenza socio-sanitaria alle persone migranti (FnOMCEO, Federazione Nazionale Collegi IPASVI e FNCO, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, fisioterapisti, psicologi); tali posizioni sono sostenute anche dalle maggiori società medico-scientifiche, da varie organizzazioni sindacali, da gran parte dell'associazionismo laico e confessionale;

-      le persone irregolari e senza permesso di soggiorno:

-      come qualunque individuo hanno il diritto stabilito dalla Costituzione italiana ad una assistenza sanitaria di base, d'urgenza o volta alla prevenzione, tale da consentire loro un autentico diritto alla vita;

-      saranno disincentivate a recarsi presso sanitari nel caso dovessero presentare problemi di salute e che di conseguenza potrebbero correre rischi di vita o diventare portatori di particolari e gravi patologie, potenzialmente diffusibili nella popolazione intera (ad es. malattie sessualmente trasmissibili, TBC, ecc.);

-      la propria contrarietà per la palese violazione di qualunque principio etico, oltreché costituzionale, sotteso alla formula adottata dall'emendamento in discussione;

-      la propria contrarietà per l'artificiale divisione creata tra i cittadini italiani e le persone irregolari, che sono anzitutto Persone (uomini, donne, anziani, bambini) come noi, cui viene nei fatti negato il fondamentale diritto alla salute e conseguentemente alla vita;

 

IMPEGNA

 

Il Sindaco e la Giunta a:

1)     invitare il Parlamento italiano a respingere la proposta emendativa, mantenendo per intero l'attuale formulazione dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 286/1998;

2)     trasmettere il presente documento ai Presidenti dei due rami del Parlamento italiano ed al Presidente della Repubblica, affinché nei rispettivi ruoli istituzionali non consentano questo stravolgimento delle più elementari norme del diritto;

3)     trasmettere il presente documento anche alle Direzioni Generali delle ASL e ASO cittadine;

4)     rappresentare le ragioni etiche su cui è fondato il presente Ordine del Giorno in ogni occasione nella quale sia previsto o consentito un parere della Città di Torino su questa materia."