Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino
Settore Diritti Reali ed Inventario
n.
ord. 60
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 APRILE 2009
(proposta dalla G.C. 24 febbraio 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MORETTI Gabriele OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CALGARO Marco - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SCANDEREBECH Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
La struttura risulta attualmente oggetto di concessione trentennale in favore della Fondazione Mario Merz che la utilizza, come noto, per l'esposizione di arte contemporanea.
Con nota n. 2748 del 25 febbraio 2008 è pervenuta al Settore proponente la richiesta di realizzazione di un ascensore che verrebbe ad insistere su una porzione di terreno costituente cortile di pertinenza del fabbricato suddetto.
Tale richiesta, avanzata dal signor Michetti proprietario del confinante fabbricato residenziale di via Limone 22, prevede la realizzazione del suddetto ascensore nel cortile di proprietà della Città, adiacente al vano scale del condominio medesimo.
Vista la disponibilità della Fondazione Merz ad accettare l'ingombro che il vano ascensore andrebbe a creare all'interno del cortile, come risulta da nota n. 1759 del 30 gennaio 2009, si è ritenuta confacente al caso concreto la costituzione, per una durata di novantanove anni, del diritto di superficie ex articolo 952 commi 1 e 2 Codice Civile, sull'area, avente un'estensione approssimativa di mq. 2,5, dove verrà realizzato il manufatto.
Tale diritto, infatti, si pone in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area a servizi pubblici "S", lettera "v" - "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport", che ne implica l'appartenenza al patrimonio indisponibile della Città e che, pertanto, soggiace al disposto dell'articolo 828 ultimo comma Codice Civile.
Il competente Settore Valutazioni ha stimato in Euro 22.600,00 il valore che il signor Michetti dovrà corrispondere alla Città per il diritto di superficie; a tale importo deve aggiungersi il canone mensile di occupazione di una porzione del cortile pari a mq. 120 necessaria per il compimento dei lavori di esecuzione dell'ascensore, quantificato in Euro 300,00.
Considerato che la porzione di area da cedere risulta di limitate dimensioni e che la realizzazione di tale manufatto viene motivata dal richiedente in considerazione dell'età e delle delicate condizioni di salute dei residenti del condominio di via Limone 22, che non avrebbe altrimenti modo di dotarsi di un ascensore, si ritengono sussistenti le "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'articolo 41, comma 1, 6/A del Regio Decreto 827/1924 che consentono il ricorso alla trattativa privata.
Al fine, peraltro, di evitare l'utilizzo dell'area oggetto del presente provvedimento ad altri scopi che sarebbero legittimamente consentiti in forza dello ius aedificandi - atteso che il diritto di superficie deve intendersi finalizzato esclusivamente alla realizzazione del vano ascensore - e considerata la necessità che non vengano realizzate aperture dal manufatto verso il cortile comunale, si ritiene di demandare la regolamentazione di tali divieti, come pure la disciplina del diritto di superficie, alla fase contrattuale.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i
pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare la costituzione del diritto di
superficie novantanovennale sull'area di mq. 2,5 circa costituente porzione di
cortile di pertinenza del fabbricato di proprietà comunale sito in via Limone
24, censita al Catasto Terreni al foglio 289 particella 748 parte (fatta salva
migliore identificazione a frazionamento approvato) così come individuato con
perimetro giallo nella planimetria allegata (all. 1 -
n. ) in favore
del signor Massimo Michetti nato a Torino il 6 luglio 1934 residente in Torino
via Limone 22 codice fiscale MCHMSM34L06L219L, verso il corrispettivo di Euro
22.600,00 fuori campo IVA;
2) di approvare l'occupazione temporanea,
necessaria per il compimento dei lavori di esecuzione dell'ascensore, di una
porzione del cortile pari a mq. 120, verso il pagamento di un canone mensile di
Euro 300,00;
3) di approvare che il diritto di superficie
sia finalizzato esclusivamente alla costruzione di un vano ascensore, con
espresso divieto, altresì, per il superficiario, di realizzare aperture dal
medesimo verso il cortile di proprietà comunale, demandando la regolamentazione
di tali vincoli nonché la disciplina del diritto di superficie alla fase
contrattuale;
4) di dare atto che con successiva determinazione
dirigenziale verrà definito il conseguente accertamento d'entrata;
5) di dare atto che le spese di atto e
conseguenti saranno a carico del soggetto superficiario, su cui gravano,
altresì, gli oneri di frazionamento catastale;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ASSESSORE ALL'URBANISTICA, ALL'EDILIZIA PRIVATA E AL PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE DIREZIONE PATRIMONIO
F.to Oggioni
IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIRITTI REALI ED INVENTARIO
F.to Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Coppola