Settore Partecipazioni Comunali
n. ord. 69
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 APRILE 2009
(proposta dalla G.C. 24 febbraio 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - MONTABONE Renato - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - LEVI-MONTALCINI Piera - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
In particolare, l'articolo 3, comma 27, dispone che le predette amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.".
Il successivo comma 28 impone alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge; in particolare il comma 28 in oggetto prevede che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al predetto comma 27".
Infine, l'articolo 3, comma 29 prevede che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.".
Con riguardo all'applicazione di tale normativa alle partecipazioni societarie della Città, il Settore Competente in accordo con l'Agenzia per i servizi pubblici locali ha illustrato nel corso del seminario dedicato alla materia le motivazioni ed i presupposti giuridici per il mantenimento e/o l'acquisizione e/o dismissione delle suddette partecipazioni e relativo ai conseguenti intendimenti dell'Amministrazione in merito ai contenuti e ai criteri della deliberazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale.
Nel frattempo il Legislatore sta nuovamente intervenendo nella disciplina della materia con riferimento al termine da differire da 18 mesi a 36 mesi e con riferimento alle partecipazioni indirette, la cui previsione sarebbe soppressa.
Pertanto, non ritenendo di poter sottoporre all'approvazione del Consiglio un documento soggetto a revisione normativa, non essendo, tra l'altro, scaduti i termini per la sua adozione, si ritiene necessario, ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca, approvare il presente provvedimento volto a dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per l'acquisizione della partecipazione nella società 5T S.r.l, in quanto società di gestione di servizio pubblico locale.
A tal proposito si ricorda che con deliberazione del 24 novembre 2008 (mecc. 2008 05845/064), esecutiva dall'8 dicembre 2008, il Consiglio Comunale approvava, tra l'altro, l'acquisto della quota pari al 30% del capitale sociale della società "5T S.r.l.", detenuta al 100% dalla società "GTT S.p.A.", per Euro 825.000,00, nonché la modificazione di alcune clausole statutarie volte a consentire la realizzazione dei presupposti per ottenere il legittimo affidamento in house dei servizi di gestione di viabilità, traffico e trasporto pubblico alla società 5T S.r.l..
Detta società ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell'articolo 1 della Legge Regionale Piemonte 4 gennaio 2000 n.1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
L'acquisto da parte del Comune di Torino della quota pari al 30% del capitale sociale di 5T S.r.l., veniva assunta in conformità agli impegni presi dal Comune con il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 11 aprile 2008 con la Regione Piemonte e "GTT S.p.A.", protocollo già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2008 (mecc. 2008 01257/064), esecutiva dal 18 marzo 2008.
Detto Protocollo di Intesa prevedeva l'acquisizione di quote di 5T S.r.l. da parte della Città e della Regione Piemonte, ciascuna per il 30% del capitale sociale di 5T S.r.l. e la destinazione del 10% del capitale sociale totale, temporaneamente detenuto da GTT, alla vendita ad altri soggetti pubblici al fine di consentire la realizzazione dei presupposti per ottenere il legittimo affidamento in house, da parte della Regione, dei servizi di gestione di viabilità, traffico e trasporto pubblico alla società 5T S.r.l..
La Regione Piemonte infatti si è posta l'obiettivo di sviluppare su tutto il Territorio Regionale sistemi di gestione avanzata della viabilità, del traffico e del trasporto pubblico ed ha manifestato il proprio interesse ad affidare direttamente servizi alla Società 5T.
Ad oggi il Comune di Torino, in esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2008 (mecc.2008 05845/064), ha già impegnato la somma di Euro 825.000,00 per l'acquisizione della quota del 30% nella società con determinazione dirigenziale cron n. 382 del 28 novembre 2008 (mecc.2008 08342/064).
Per il finanziamento di detta spesa in data 14 gennaio 2009 è stato stipulato il mutuo n. 2066 con il raggruppamento d'impresa temporanea "BIIS S.p.A./ Capogruppo - Dexia Crediop S.p.A. - DEPFA BANK plc - Filiale Italiana".
Ad oggi, pertanto, considerato che attualmente la società "5T S.r.l." costituisce un "sistema operativo" che gestisce un servizio pubblico locale destinato ai cittadini e afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità, operante ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. c) T.U.EE.LL, visto che l'assetto societario ed il vigente statuto sociale consentono la realizzazione dei requisiti richiesti dalla normativa per l'esercizio da parte dei soci del controllo cosiddetto "in house" nonché la realizzazione dell'affidamento dei servizi "in house", si rileva che l'acquisizione da parte del Comune di Torino della partecipazione diretta nella società "5T S.r.l." - come già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2008 (mecc. 2008 05845/064), esecutiva dall'8 dicembre 2008 - è giustificata, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008, in quanto detta partecipazione concerne una società che gestisce un servizio pubblico locale.
Il Comune di Torino intende impegnarsi, altresì, a salvaguardare in futuro l'affidamento in house, ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. c) del T.U.EE.LL., nonché ai sensi dell'articolo 23 bis della Legge 133/2008 di conversione con modificazioni del D.L. 112/2008, alla società "5T S.r.l.", qualora sussistano ancora i presupposti di legge per il suo mantenimento.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di impegnarsi a salvaguardare in futuro l'affidamento in house, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, alla società "5T S.r.l.", qualora sussistano ancora i presupposti di legge per il suo mantenimento;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL VICE
SINDACO
F.to
Dealessandri
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
SETTORE
PARTECIPAZIONI AZIENDALI
F.to
Mora
Si
esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo