Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali  

          n. ord. 119

2009 00842/064

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 LUGLIO 2009

 

(proposta dalla G.C. 24 febbraio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Straordinaria d'urgenza

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALLO Domenico

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 33 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - CANTORE Daniele - FERRANTE Antonio - GALASSO Ennio Lucio - GALLO Stefano - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino - LO RUSSO Stefano - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - MINA Alberto - OLMEO Gavino - PETRARULO Raffaele - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SILVESTRINI Maria Teresa - TROIANO Dario - VENTRIGLIA Ferdinando.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA      

 

OGGETTO: "FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.". MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SOCIALE. PATTI PARASOCIALI CON IL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI MINORANZA. APPROVAZIONE.  

       Proposta del Vicesindaco Dealessandri. 

 

       Con atto a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino del 18 dicembre 2008 (Rep. 13948/9101), veniva costituita per scissione la società denominata "Farmacie Comunali Torino S.p.A." con sede in Torino, corso Peschiera n. 193, Codice Fiscale e numero di iscrizione 09971950010, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 7.600.000,00, diviso in n. 760.000 azioni del valore nominale di 10,00 Euro cadauna.

       Detta società veniva costituita in esito all'operazione di scissione parziale e proporzionale, con efficacia dal 23 dicembre 2008, della società "AFC Torino S.p.A.", totalmente partecipata dal Comune di Torino, deliberata dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2008, giusta verbale a rogito Notaio Ganelli (Rep. 8834), in esecuzione delle deliberazioni n. 134 del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008 (mecc. 2008 04073/064), esecutiva dal 13 ottobre 2008, portante le linee guida dell'operazione di scissione societaria e n. 161 del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064), esecutiva dal 10 novembre 2008, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di scissione con i relativi testi degli statuti allegati.

       Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064) veniva, tra l'altro, approvata la successiva vendita della quota di minoranza del capitale sociale della costituenda società beneficiaria (ora "Farmacie Comunali Torino S.p.A."), fino ad un massimo del 49% del capitale sociale, da realizzarsi tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa comunitaria e dall'articolo 113, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

       Con determinazione dirigenziale cron. n. 176 del 17 dicembre 2008, a firma del Direttore della Divisione Contratti, Appalti ed Economato della Città, veniva approvata l'aggiudicazione della procedura aperta n. 100/2008 per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella costituenda società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." alla ditta costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti formato da "Farmagestioni Società Cooperativa" (Capogruppo) con sede in Torino - via Sant'Anselmo n. 14 - Codice Fiscale e Partita IVA 09966900012, e da "Unione Cooperative Servizi Assistenza - Società Cooperativa" (Mandante) con sede in Torino - corso Francia n. 15 - Codice Fiscale e Partita IVA 06425480016.

       In data 22 dicembre 2008 con atto a rogito Notaio Aldo Scarabosio di Torino Rep. n. 124981 veniva costituito formalmente tra la "Farmagestioni Società Cooperativa" e la "Unione Cooperative Servizi Assistenza - Società Cooperativa", il Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti ai sensi dell'articolo 37 D.Lgs. n. 163/2006.

       In data 24 dicembre 2008 veniva perfezionata la procedura aperta n. 100/2008 mediante (i) la girata azionaria sui titoli emessi della nuova società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." a favore dell'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2023 e 2355 Codice Civile, della partecipazione azionaria del 49% del capitale sociale e (ii) la sottoscrizione del "Contratto di Impegno del socio operativo industriale privato di minoranza", formalizzato nell'atto a rogito Notaio Andrea Ganelli Rep. n. 14040/9160.

       Ad oggi, pertanto, in esito alla procedura di gara, la società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.":

-      ha sede legale nel Comune di Torino, con indirizzo in corso Peschiera n. 193;

-      ha un capitale sociale di Euro 7.600.000,00 ripartito tra il socio di maggioranza, Comune di Torino, per la quota del 51% e dal socio privato operativo industriale costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti formato da "Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società cooperativa", per il restante 49% del capitale sociale;

-      è regolata dalle norme contenute nello statuto sociale, già approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2008 con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli al numero 13561 di repertorio, nel tenore del testo approvato con  la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 161/2008;

-      ha durata fino al 23 luglio 2099;

-      nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, a gestire il servizio pubblico locale relativo alle Farmacie Comunali e precisamente provvede: alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore; alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti sempre che  l'attività farmaceutica resti attività prevalente; alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto; alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti; alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste; alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL.

       In data 24 dicembre 2008 in occasione della girata azionaria e della sottoscrizione del Contratto di Impegno, il socio privato evidenziava la necessità di approvare i Patti Parasociali e, conseguentemente, di modificare lo Statuto sociale.

       Infatti con il Contratto di Impegno del socio operativo industriale di minoranza, costituente allegato alla procedura aperta, il partner privato si impegnava e si obbligava ad assumere particolari obblighi nei confronti della Città quali:

"1)   dare, per i primi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, puntuale e compiuta attuazione al piano di sviluppo elaborato e presentato ai fini della partecipazione alla procedura aperta per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.";

2)     elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.", in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell'affidamento, il piano di sviluppo allo scadere di intervalli di tempo prefissati (ogni cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo);

3)     dare, per i primi cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto, puntuale e compiuta attuazione alle spese per attività di carattere sociale che l'offerente si è impegnato ad effettuare annualmente per i primi cinque anni nell'ambito della procedura aperta ad evidenza pubblica;

4)     elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell'affidamento, le spese per attività di carattere sociale che l'offerente si impegna ad effettuare annualmente (ogni cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo);

5)     estinguere anticipatamente il debito di cui all'articolo 8 del Contratto di Servizio nei confronti della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dello stesso Contratto di Servizio;

6)     non esercitare la facoltà di recesso dalla società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." prima che siano trascorsi cinque anni dall'ingresso del socio nella stessa società;

7)     rinnovare alla scadenza prefissata la garanzia fideiussoria di cui all'ultimo punto delle premesse pari al 10% del prezzo di acquisto delle azioni secondo la seguente modalità:

- avere efficacia per i primi cinque anni ed essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio, con la precisazione che ad ogni scadenza quinquennale la predetta garanzia fideiussoria sarà automaticamente svincolata;

8)     modificare lo statuto e l'oggetto sociale della "UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA", entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

9)     a lasciare la compagine sociale:

a.                  ove non dia  in alcun modo attuazione ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) 5) 7) e 8);

b.                  allo scadere del termine dell'affidamento alla data del 23 luglio 2099;

10)   garantire il mantenimento del posto di lavoro di tutto il personale, risultante dalla documentazione presente presso la Data Room e trasferito alla Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., senza soluzione di continuità e per tutta la durata contrattuale al libro matricola della predetta società Farmacie Comunali Torino S.p.A. con la precisazione che il personale conserverà i diritti di anzianità, qualifica, retribuzione e trattamento aziendale maturati e che ai lavoratori interessati dall'operazione societaria continuerà ad essere applicato il Contratto Nazionale di lavoro degli addetti delle Imprese che gestiscono Farmacie per conto degli Enti Locali (ASSOFARM) e il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Dirigenti Confservizi, secondo le rispettive competenze.".

       A tutela degli impegni assunti dal socio privato veniva previsto, a favore della Civica Amministrazione, all'articolo 4 del Contratto, il pagamento di penali, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di cui ai sopra citati punti 1) 2) 3) 4), nonché all'articolo 6 del Contratto la risoluzione dello stesso, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, per il mancato adempimento da parte del socio operativo industriale di uno degli obblighi di cui ai predetti punti 1) 2) 3) 4) 5) 7) 8) e 10).

       Il raggruppamento aggiudicatario della procedura aperta è un partner operativo industriale il cui apporto nella società consiste, in conformità alla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 5 febbraio 2008, non solo nel conferimento di capitale ma soprattutto nella partecipazione attiva nella gestione della società mista.

       Infatti, alla luce dell'iter procedurale assunto - consistente nella sottoscrizione del Contratto di impegno, con il quale il socio operativo industriale assumeva obblighi nei confronti della Città, obblighi che tutelano il Comune di Torino sia per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi che incidono sulla redditività della società nel prossimo quinquennio, sia per quanto riguarda l'implementazione dei servizi da offrire alla collettività locale nelle farmacie comunali e che il socio privato è vincolato a raggiungere, avendoli esso stesso esplicitati nel Piano di sviluppo presentato ai fini dell'aggiudicazione della procedura aperta e per i quali veniva attribuito il massimo punteggio - la Civica Amministrazione ritiene di confermare l'indicazione, analizzati i documenti di gara, che solo con l'attribuzione di determinati poteri gestori ad un Amministratore Delegato, scelto dal socio privato operativo industriale, sia possibile consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal predetto Piano di sviluppo.

       Ciò nonostante restano fermi i poteri di controllo del Comune di Torino, quale socio di maggioranza, attraverso quelle attività che costituiscono l'esplicazione del dovere di sorveglianza riservato all'intero consiglio di amministrazione sugli organi delegati e previsti automaticamente per legge all'articolo 2381, comma3, Codice Civile.

       Al riguardo si precisa che con l'attribuzione di alcune deleghe inerenti la gestione all'Amministratore Delegato di nomina del socio privato si consentirebbe quella minima autonomia decisionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano industriale, obiettivi che costituiscono interesse primario della Città in quanto finalizzati all'incremento del fatturato e della redditività della società e all'espletamento di servizi di carattere sociale.

       Inoltre, i poteri del socio pubblico si esplicano, come affermato nella sentenza della Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, 19.5.2009 n. C-531/06, nel perseguimento del fine della tutela della salute pubblica, dal momento che i Comuni rimangono titolari delle  farmacie e hanno estesi poteri di controllo sulle società in questione, che loro permettono di perseguire il predetto fine di interesse pubblico della tutela della salute.

       Quindi il ruolo del socio di maggioranza non può  che essere quello di controllo finalizzato alla tutela del superiore interesse alla salute pubblica e non quello di carattere imprenditoriale attribuito al socio privato.

       Pertanto, il Comune di Torino, consentendo la nomina dell'Amministratore Delegato al socio privato operativo industriale, non perderebbe il controllo sulla gestione della stessa in quanto tre dei cinque componenti il consiglio di amministrazione saranno sempre espressione della Civica Amministrazione e mediante l'esplicazione dei poteri non delegati e riservati all'intero consiglio di amministrazione manterrebbe inalterato il controllo.

       Conseguentemente, in ragione della gara effettuata per la ricerca del socio operativo industriale di minoranza nell'ambito dell'affidamento del servizio pubblico locale di gestione delle farmacie comunali, visti gli impegni assunti dallo stesso con i documenti di gara e con la sottoscrizione del contratto di impegno del socio operativo, la Civica Amministrazione ritiene opportuno approvare - prendendo atto di quanto trasmesso con nota 11 febbraio 2009 Prot. 269 dalla società con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2009 - alcune modificazioni allo statuto sociale, meglio evidenziate nell'allegato 2, e disciplinare con i Patti Parasociali, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 bis):

(i)    la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei soci su tutti gli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società;

(ii)    la designazione dei componenti degli organi sociali ed i poteri dell'organo amministrativo;

(iii)   il trasferimento delle azioni possedute e conferite nei patti.

       In particolare, i sottoscrittori dei patti sono denominati "Partecipanti": il socio Comune di Torino è denominato "Partecipante del Gruppo A", mentre "Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società cooperativa" costituiscono i "Partecipanti del Gruppo B": entrambi i "Partecipanti" del Gruppo A e del Gruppo B apportano nel sindacato le azioni dagli stessi detenute, al fine di assicurare uniformità e continuità di indirizzo nella gestione e nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società.

       In sintesi, le principali pattuizioni del sindacato riguardano:

-      articolo 2 "Blocco e trasferimenti tra Partecipanti appartenenti al medesimo gruppo": i partecipanti si impegnano a non vendere, offrire o cedere le azioni vincolate per tutta la durata del patto (pari a cinque anni dalla data di sottoscrizione). In deroga si prevede che a) in caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento, i soci partecipanti al medesimo Gruppo dovranno comunque conferire nel sindacato le nuove azioni acquisite, e che b) solo nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del socio privato, dopo i 5 anni dall'ingresso nella società, la determinazione del valore di riacquisto della quota delle azioni da parte del Comune di Torino dovrà avvenire sulla base della valutazione patrimoniale redatta da un esperto incaricato congiuntamente dai partecipanti dei due Gruppi ed il pagamento dovrà avvenire nel termine di 6 mesi dalla consegna della valutazione da parte dell'esperto;

-      articolo 3 "Partecipazione alle Assemblee ed esercizio del diritto di voto": i partecipanti si obbligano reciprocamente ad esercitare il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei partecipanti di cui al successivo articolo 5;

-      articolo 4 "Organi della Società": la società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti così nominati: il presidente e due consiglieri saranno nominati dal Comune di Torino (partecipante del Gruppo A) e i restanti due consiglieri, di cui uno con la carica di Amministratore Delegato, dal Socio privato (partecipanti al Gruppo B). Al Presidente spetteranno i seguenti poteri: (i) rappresentanza generale della società di fronte ai terzi; (ii) gestione dei rapporti istituzionali; (iii) potere di convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno con cadenza almeno trimestrale.

All'Amministratore Delegato spetteranno tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con esclusione dei rapporti contrattuali di natura commerciale superiori ad Euro 50.000,00 non previsti ed esplicitati nel budget o non relativi all'attività commerciale della società. L'amministratore delegato ha altresì l'obbligo di effettuare relazioni trimestrali agli azionisti sull'andamento gestionale e tempestivamente su eventi straordinari, nonché comunque su specifiche richieste di informazioni del presidente o di almeno un consigliere.

La rappresentanza in giudizio spetterà al Presidente ed all'Amministratore Delegato in virtù delle rispettive competenze; la comunicazione esterna spetterà al Presidente in accordo con l'Amministratore Delegato.

Con riferimento al Collegio Sindacale, spetta al Comune di Torino la nomina di due sindaci effettivi di cui uno con carica di Presidente ed un sindaco supplente, mentre spetta al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente;

-      articolo 5 "Assemblea dei partecipanti": l'Assemblea dei Partecipanti è l'organo del sindacato a cui partecipano i legali rappresentanti dei Partecipanti o un loro delegato o un mandatario del Gruppo nel caso in cui vi siano più partecipanti ad ogni Gruppo, l'Assemblea è composta da tanti componenti da quanti sono i gruppi dei Partecipanti. Detta Assemblea viene convocata per deliberare in ordine alla modificazione dei patti e ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano espressa richiesta almeno tre Partecipanti;

-      articolo 8 "Esclusione dall'Accordo - Penale": costituisce causa di esclusione immediata del Partecipante dal Sindacato la violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli dei patti. Nel caso di violazione degli obblighi, il Presidente del Sindacato potrà richiedere il pagamento - a titolo di penale - di una somma pari al 20% del capitale sociale, salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;

-      articolo 9 "Durata": la durata è di cinque anni dalla sottoscrizione, salvo proroga tacita per ulteriori cinque anni nei confronti dei partecipanti che non hanno comunicato, almeno quattro mesi prima dalla scadenza, la volontà di recedere a condizione che il numero delle azioni sindacate rappresenti, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 60% del capitale della società.

       Sulla base di quanto sopra, si rende necessario altresì approvare le seguenti modificazioni statutarie, evidenziate nell'allegato 2 alla presente deliberazione e precisamente:

-      all'articolo 5 "Soci", si aggiunge il riferimento specifico alla quota detenuta dal socio privato individuato in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente nonché a seguito della sottoscrizione del contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza: si tratta sostanzialmente di un adeguamento formale;

-      all'articolo 8 "Circolazione delle azioni", si aggiunge il riferimento specifico all'articolo 113 comma 5 lettera b) del T.U.EE.LL: si tratta di una precisazione normativa;

-      all'articolo 17 "Determinazione e computo dei quorum dell'Assemblea" si precisa che l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più del 60% del capitale sociale e che, in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre il 60% del capitale sociale: si tratta di una modificazione resa necessaria per la presenza di una nuova compagine sociale, non più costituita dal solo Comune di Torino. Le decisioni in sede di assemblea straordinaria vertendo su materie che vanno ad incidere sul funzionamento e sulla cessazione della società stessa necessitano della partecipazione attiva del socio privato operativo, anche in considerazione del fatto che è responsabile della gestione della società e della realizzazione del Piano di sviluppo;

-      all'articolo 21 "Competenza dell'organo amministrativo": si aggiunge che il Consiglio di Amministrazione dovrà affidare le deleghe all'Amministratore Delegato cui spetteranno in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria della società, al fine di attuare il Piano di Sviluppo cui il socio operativo si è impegnato nell'articolo 3 del Contratto di Impegno del socio operativo industriale di minoranza, con esclusione dei rapporti contrattuali superiori ad Euro 50.000,00 non previsti ed esplicitati nel budget o non relativi all'attività commerciale della società; inoltre all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite: si tratta di un adeguamento in linea con quanto contenuto nei Patti sopra citati, la cui motivazione è sopra riportata;

-      all'articolo 22 "Composizione, nomina, sostituzione, incompatibilità e ineleggibilità dell'organo amministrativo": si introduce la nomina diretta dei componenti il Consiglio di Amministrazione di spettanza dei soci diversi dal Comune di Torino, al pari della nomina diretta degli amministratori espressione del socio di maggioranza. Si aggiunge altresì una ulteriore specificazione che "a cura degli azionisti dovranno essere altresì depositate le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza";

-      allo stesso articolo 22 "Composizione, nomina, sostituzione, incompatibilità e ineleggibilità dell'organo amministrativo": si elide il voto di lista per la nomina dei restanti amministratori nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino e si elimina il termine di cinque giorni per la pubblicazione dei candidati; il voto di lista non trova più giustificazione in quanto vi è la nomina diretta di tutti i membri dell'organo amministrativo, espressione sia del socio di maggioranza che del socio di minoranza;

-      all'articolo 23 "Presidente del Consiglio di Amministrazione - Cariche sociali" si apportano le modificazioni sui poteri del Presidente del Consiglio e dell'Amministratore Delegato in conformità a quanto contenuto nei Patti Parasociali. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti disposti dall'articolo 2381 Codice Civile proprie attribuzioni all'Amministratore delegato ed al Presidente: si fa rinvio al Codice Civile per quanto riguarda le materie non delegabili. In tal modo qualora la normativa subisse delle modifiche, lo statuto non richiederebbe alcun adeguamento in merito.

Inoltre si prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia competenza sulle decisioni in merito all'acquisto o vendita di beni immobili e diritti immobiliari, nonché all'inquadramento, retribuzioni, assunzioni, cessazioni del personale dirigente, rispetto alla proposta dell'Amministratore Delegato nei confronti della quale il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare il potere di veto. In caso di disaccordo la decisione sarà assunta dall'Assemblea.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai suoi soci con cadenza almeno trimestrale, in merito a:

-      attuazione dei piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;

-      la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

-      le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e loro associazioni per le erogazioni dei servizi oggetto della società e loro andamento;

-      l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni e partecipazioni in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;

-      l'assunzione di finanziamenti;

-      la concessione di garanzie a favore di terzi;

-      l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tale società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali; mentre il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio Comunale, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento della gestione della società con cadenza trimestrale.

Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del Presidente.

In ogni caso il socio pubblico, Comune di Torino, titolare della proprietà delle licenze delle farmacie, esercita i poteri di indirizzo e di controllo finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico della tutela della salute;

al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, viene adottato un "modello di organizzazione, gestione e controllo" in linea con le prescrizioni legislative del D.Lgs. 231/2001. Sulla base di tale modello verrà istituito l'Organismo di Vigilanza che risponde al Consiglio di Amministrazione, costituito da amministratori di nomina comunale privi di deleghe operative e da un dipendente della società senza oneri aggiuntivi per società e le cui attività per questa specifica funzione devono intendersi comprese negli emolumenti/stipendi già fissati, con compiti di vigilanza espressi nell'articolo medesimo;

-      all'articolo 24 "Delibere del Consiglio di Amministrazione": si attribuisce all'Amministratore Delegato il potere di decidere in merito all'attribuzione di poteri e funzioni inerenti l'amministrazione;

-      all'articolo 27 "Collegio Sindacale": si specifica che la nomina, da parte dei soci diversi dal Comune di Torino, del terzo sindaco effettivo e del secondo sindaco supplente è diretta. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano i "Patti Parasociali", che si allegano alla presente deliberazione (all. 1 bis - n.             ) per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di cinque anni (rinnovabili salvo disdetta) e volti a disciplinare la governance, il diritto di voto ed i rapporti tra i soci della società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", con sede in Torino, corso Peschiera n. 193, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09971950010;

2)     di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il nuovo Statuto Sociale della società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.              );

3)     di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello Statuto sociale della società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

4)     di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere i Patti Parasociali, apportando agli stessi eventuali modifiche non sostanziali.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.  

IL VICE SINDACO

F.to Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI

F.to Mora

 

 

Allegato 1 bis - Patti Parasociali

Patti Parasociali

 

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I Sottoscritti

I. "Partecipanti del Gruppo A"

__________, nato a_______________ il giorno_________-, residente in_____________ alla via_________________ n____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _______________________________del Comune di Torino con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,

II. "Partecipanti del Gruppo B"

-________________________, nato ____________________, domiciliato per la carica in Torino via Sant'Anselmo n. 14;

il_____________________________ quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "FARMAGESTIONI - Società Cooperativa", con sede in Torino via Sant'Anselmo n. 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e numero d'iscrizione 09966900012;

a quanto infra autorizzato in forza di Verbale __________________________________

-___________________, nato a _______________________________, domiciliato per la carica in Torino corso Francia n. 15;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Torino corso Francia n. 15, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e numero d'iscrizione 06425480016;

a quanto infra autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione in data _________________

costituitesi in raggruppamento temporaneo di acquirenti ai sensi dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006 con atto rogito Notaio Aldo Scarabosio in data 22 dicembre 2008 rep. n. 124981

(di seguito, congiuntamente, i "Partecipanti"),

 

CONVENGONO E STIPULANO

 

un patto parasociale (il "Patto Parasociale") relativo alle azioni della società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." con sede in Torino corso Peschiera n. 193 capitale sociale di Euro 7.600.000,00 codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09971950010.

I Partecipanti, apportando in sindacato - nell'ammontare di seguito specificato - le azioni dagli stessi detenute, al fine di assicurare uniformità e continuità di indirizzo nella gestione e nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società, intendono disciplinare:

- la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società;

- la designazione degli Amministratori della società;

- il trasferimento delle azioni possedute e conferite nel Patto, per complessive n. 760.000 azioni, corrispondenti al 100% del capitale sociale.

 

 

1. Azioni conferite nel Sindacato

Il Sindacato riguarda complessivamente n. 760.000 azioni della Società (le "Azioni Sindacate"), pari al 100% del capitale della stessa.

Le azioni sindacate spettano ai Partecipanti nelle seguenti rispettive misure: 51% ai Partecipanti del Gruppo A e 49% ai Partecipanti del Gruppo B.

Si precisa che i Partecipanti hanno apportato nel Sindacato tutte le azioni di loro proprietà.

 

2. Principali pattuizioni del Sindacato

2.1 Blocco e trasferimenti tra Partecipanti appartenenti al medesimo gruppo

Per tutta la durata del Patto i Partecipanti si impegnano a non vendere, offrire, o cedere, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate e quelle che dovessero derivare agli stessi dalle azioni sindacate per assegnazione gratuita o per aumento di capitale a pagamento, ovvero per modifica dei valori dei titoli.

In deroga a quanto sopra:

a)    in caso di aumento gratuito di capitale i Partecipanti sono obbligati a vincolare in Sindacato le azioni a tale titolo derivanti da azioni sindacate. In caso di aumento di capitale a pagamento i partecipanti si obbligano ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte a fronte di azioni sindacate;

b)    nel caso in cui i partecipanti del Gruppo B esercitino la facoltà di recesso dalla società "FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.p.A." dopo 5 (cinque) anni dal loro ingresso, la determinazione del valore di riacquisto della quota delle azioni da parte del Comune di Torino dovrà avvenire sulla base della valutazione patrimoniale redatta da un esperto incaricato congiuntamente dai partecipanti del Gruppo A e B ed il pagamento dovrà avvenire nel termine di 6 mesi dalla consegna della valutazione da parte dell'esperto.

 

3. Partecipazione alle Assemblee ed esercizio del diritto di voto

I Partecipanti si obbligano reciprocamente ad esercitare il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società: "FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.p.A." in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Le deliberazioni degli Organi di Sindacato in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società vincolano i Partecipanti.

L'eventuale espressione del voto in modo difforme rispetto alle deliberazioni assunte dagli Organi del Sindacato darà luogo alla esclusione dal Sindacato ai sensi del successivo punto 7 con le modalità ivi previste.

 

4. Organi della Società

4.1 Consiglio di Amministrazione

La Società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

Il Presidente e 2 (due) Consiglieri della Società saranno designati dai Partecipanti del Gruppo A e 2 (due) Consiglieri, di cui 1 (uno) dovrà assumere la carica di Amministratore Delegato e l'altro la carica di Vice Presidente, saranno designati dai Partecipanti del Gruppo B.

4.2 Presidente ed  Amministratore Delegato - contenuto delle deleghe

Spettano al Presidente i seguenti poteri:

i.      rappresentanza generale della società di fronte ai terzi;

ii.     gestione dei rapporti istituzionali;

iii.    il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno almeno trimestrale;

iiii.   sovrintendere al controllo di gestione aziendale e coordinarne le funzioni.

Fermo restando il limite delle materie ex articolo 2381 quarto comma Codice Civile, nonché le decisioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 dello Statuto, all'Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione dei rapporti contrattuali di natura commerciale superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) non previsti ed esplicitati nel budget o non relativi all'attività commerciale .

L'Amministratore Delegato ha l'obbligo di effettuare relazioni trimestrali agli azionisti sull'andamento gestionale e tempestivamente su eventi straordinari, nonché comunque su specifiche richieste di informazioni del presidente o di almeno un consigliere.

La rappresentanza in giudizio spetterà al Presidente ed all'Amministratore Delegato in virtù delle rispettive competenze.

La comunicazione esterna spetterà al Presidente in accordo con Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato ed il Presidente dovranno consultarsi prima di ogni Consiglio di Amministrazione.

4.3 Collegio Sindacale

Ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale,  spettano al partecipante del gruppo A due sindaci effettivi di cui uno con carica di Presidente e un sindaco supplente, mentre spetta ai Partecipanti  del gruppo B la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente

 

5. Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti, è l'organo del Sindacato, a cui partecipano i legali rappresentanti dei Partecipanti o un loro delegato o un mandatario del Gruppo nel caso in cui vi siano più partecipanti ad ogni gruppo. L'Assemblea è composta da tanti membri quanti sono i Gruppi dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Sindacato, che verrà designato congiuntamente dai Gruppi dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata, oltre che per deliberare sulle materie di seguito specificate, ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano espressa richiesta almeno tre Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine ad eventuali modifiche del Patto Parasociale.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 60% delle Azioni Sindacate.

 

6. Deposito delle Azioni Sindacate

I Partecipanti si sono impegnati a depositare le Azioni Sindacate di rispettiva spettanza in un unico conto presso un depositario di comune gradimento dei Partecipanti.

 

7. Richiamo al Regolamento Comunale n. 307

I Partecipanti di comune accordo s'impegnano a valutare, nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi, la possibilità di applicare il Regolamento Comunale n. 307 della Città di Torino in sostegno alle Cooperative Sociali.

 

8. Esclusione dall'Accordo - Penale

Costituisce causa di esclusione immediata del Partecipante dal Sindacato la violazione delle disposizioni contenute nei punti precedenti.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti, il Presidente del Sindacato potrà richiedere il pagamento - a titolo di penale - di una somma pari al 20% del capitale sociale, salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'ammontare della Penale verrà distribuito, a cura del Presidente del Sindacato, ai Partecipanti in proporzione al numero di Azioni Sindacate da questi detenute al momento del pagamento della stessa.

 

9. Durata

Il Patto Parasociale avrà efficacia sino al decorso del termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

Il Patto Parasociale si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di cinque anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato - con lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Presidente del Sindacato almeno quattro mesi prima rispetto alla Data di Scadenza - la propria intenzione di recedere, a condizione che il numero delle Azioni Sindacate rappresenti, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 60 % del capitale della Società.

 

10. Legge applicabile. Clausola compromissoria. Foro competente

Il Patto e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Patto e ad ogni altro atto o fatto connesso, derivante o dipendente, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, che deciderà secondo equità e senza formalità di procedure salvo il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, l'Arbitro Unico verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino; le Controversie non rientranti nella competenza dell'Organo Arbitrale saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

 

 

Allegato 2 - Statuto

 

"FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A."

 

Statuto versione definitiva

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.

 

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi nel Comune di Torino.

 

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede:

-      alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;

-      alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti semprechè l'attività farmaceutica resti attività prevalente;

-      alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;

-      alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto;

-      alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti;

-      alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;

-      alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L..

La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.

Nell'oggetto sociale rientrano anche:

-      tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

-      studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

-      assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale;

-      compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge;

-      svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

a)                  la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

b)                  la partecipazione ad iniziative a carattere socio - educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

c)                  l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;

d)                  la qualificazione e la preparazione degli operatori.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società può partecipare a gare extraterritoriali nei limiti della normativa vigente in materia.

 

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 23 luglio 2099.

Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.

 

ARTICOLO 5 - SOCI

Potranno assumere la qualità di socio persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque forma costituite. Nel caso di socio di minoranza privato esso cessa dalla sua qualità di socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio in oggetto.

Il 49% della partecipazione spetta al socio operativo industriale individuato a seguito di  aggiudicazione nella gara ad evidenza pubblica, effettuata ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché a seguito della sottoscrizione del "contratto di impegno del socio operativo industriale".

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'acquisto di detta qualità.

In ogni caso, per tutta la durata della Società, non meno del 51% delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità del Comune di Torino, anche nell'ipotesi in cui sia deliberato un aumento di capitale sociale della Società.

È nullo, e sarà comunque inefficace, nei confronti della Società ogni contrario patto, atto, negozio o delibera, eccezione fatta soltanto per l'eventuale delibera modificativa o abrogativa della presente clausola assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci.

 

ARTICOLO 6 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 6 dello Statuto e l'iscrizione al libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria deliberazione tale osservanza.

 

ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 7.600.000 (settemilioniseicentomila) ed è diviso in numero 760.000 (settecentosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro10 cadauna.

Le azioni sono indivisibili, ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea e sono trasferibili, solo nel rispetto del presente Statuto, mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile e solo, previa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti almeno il 51% del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del capitale sociale, possono constare di uno o più certificati.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.

 

ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro 105 (centocinque) giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso del Comune di Torino ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. b) del T.U.EE.LL..

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 31 del presente Statuto.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.

La società è inoltre tenuta ad osservare, per quanto concerne la circolazione delle azioni, le norme attinenti l'esercizio del servizio farmaceutico vigenti al momento del trasferimento delle stesse.

 

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

 

ARTICOLO 10 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

 

ARTICOLO 11 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

 

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

-      approvare il bilancio;

-      nominare e revocare gli amministratori;

-      nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

-      determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;

-      deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-      la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

L'Assemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato:

-      per quanto riguarda l'attività farmaceutica:

a)     budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali;

b)     acquisto, scorporo e cessione  di rami d'azienda in società;

c)     acquisto e alienazione di partecipazioni.

 

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

1.     le modifiche dello statuto;

2.     la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

 

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul  quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

a)     fax con richiesta di avviso di ricezione;

b)     e-mail con richiesta di avviso di ricezione;

c)     lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2377, secondo comma, del Codice Civile, qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei suoi diritti.

 

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.

 

ARTICOLO 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE

I soci che intendano partecipare all'Assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'Assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'Assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più del 60% (sessanta per cento)  del capitale sociale.

In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre il  60% (sessanta per cento)  del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

 

ARTICOLO 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

 I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento Assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

 

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'Assemblea speciale:

a)     nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

b)     approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c)     delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

d)     delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;

e)     delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.

Le delibere della Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 21 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e dovrà affidare le deleghe all'Amministratore Delegato cui spetteranno in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria della società al fine di attuare il Piano di Sviluppo cui il socio operativo si è impegnato nell'articolo 3 del "Contratto di Impegno del socio operativo industriale di minoranza" con esclusione dei rapporti contrattuali superiori ad Euro 50.000,00 non previsti ed esplicitati nel budget o non relativi all'attività commerciale della società.

All'Amministratore Delegato dovranno altresì essere attribuiti i poteri di straordinaria amministrazione ad eccezione dell'acquisto e/o della cessione di partecipazioni, l'acquisto e cessione di immobili, assunzione di ipoteche e la prestazione di fideiussione.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma quarto del presente Statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.

 

ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE, INCOMPATIBILITÀ  E INELEGGIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri anche non soci, nominati dall'assemblea a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di numero tre membri del Consiglio d'Amministrazione.

I restanti amministratori sono nominati  direttamente dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, titolari di almeno il 45% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

A cura degli azionisti dovranno essere altresì depositate le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso, così come gli amministratori nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dagli azionisti stessi.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono direttamente gli azionisti diversi dal Comune di Torino titolari di almeno il 45% delle azioni: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

 

ARTICOLO 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente scelto tra i Consiglieri nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché spettano le funzioni concernenti i rapporti istituzionali.

In caso di assenza od impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto, ad eccezione delle funzioni concernenti i rapporti Istituzionali, tra i quali le relazioni al Consiglio Comunale, per le quali il Presidente sarà sostituito dal Consigliere anziano di nomina del socio Comune di Torino.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato ed al Presidente nell'ambito di quanto  è stato determinato all'articolo 21 del presente Statuto ed al presente articolo.

L'Amministratore Delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dalla delega.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

-      acquisto o vendita di beni immobili e diritti immobiliari;

-      inquadramento, retribuzioni assunzioni, cessazioni del personale dirigente su proposta dell'Amministratore Delegato rispetto alla quale il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare il potere di veto.

       In caso di disaccordo la decisione sarà assunta dall'Assemblea.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed agli azionisti con cadenza almeno trimestrale in merito a:

-      attuazione dei piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;

-      la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

-      le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e loro associazioni per le erogazioni dei servizi oggetto della società e loro andamento;

-      l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni e partecipazioni in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;

-      l'assunzione di finanziamenti;

-      la concessione di garanzie a favore di terzi;

-      l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tale società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio Comunale, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento della gestione della società con cadenza trimestrale.

Gli uffici comunali competenti potranno,  nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del Presidente.

In ogni caso il socio pubblico, Comune di Torino, titolare della proprietà delle licenze delle farmacie, esercita i poteri di indirizzo e di controllo finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico della tutela della salute.

 

ARTICOLO 23 BIS - ORGANISMO DI VIGILANZA

È istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, composto da amministratori privi di deleghe operative di nomina del socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il socio pubblico ed il socio privato senza oneri aggiuntivi per la società e le cui attività per questa specifica funzione devono intendersi comprese negli emolumenti/stipendi già fissati, avente i seguenti compiti:

-      vigilare sull'effettività del Modello;

-      verificare l'adeguatezza del Modello;

-      analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

-      curare l'aggiornamento, ove necessario, del Modello, attraverso:

-      la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali competenti    (tipicamente, il Consiglio di amministrazione);

-      lo svolgimento di follow up per accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Le attività sopramenzionate devono essere riportate in un documento denominato Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza volto a:

-      definire le attività ispettive che l'Organismo intende compiere nel corso dell'anno;

-      fornirne una pianificazione temporale;

-      identificare le funzioni o processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi;

-      servire per la definizione delle risorse finanziarie (budget dell'Organismo di vigilanza), strumentali ed umane necessarie;

       essere funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo.

Le modalità di nomina e la durata dell'organismo costituito sono demandati all'Assemblea dei soci.

 

ARTICOLO 24 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI

L'Amministratore Delegato può inoltre, nei limiti di cui all'articolo 23 del presente Statuto,  decidere che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri e funzioni inerenti l'amministrazione.

In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

 

ARTICOLO 25 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel  luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli  amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione,  siano presenti tutti i componenti in carica agli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente  ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

 

ARTICOLO 26 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche, in ottemperanza alle prescrizioni legislative vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

 

ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale,  e di un sindaco supplente.

Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno nominati direttamente dagli azionisti diversi dal Comune di Torino.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;  i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

 

ARTICOLO 28 - IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da  una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'articolo 2409 quater del Codice Civile, l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2409 quinquies del Codice Civile.

La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo:

-      verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

-      verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

-      esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

 

ARTICOLO 29 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:

-      il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

-      il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433 bis del Codice Civile.

 

ARTICOLO 30 - INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:

-      il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

-      il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

 

ARTICOLO 31 - RECESSO

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

 

ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

 

ARTICOLO 33 - FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

 

ARTICOLO 34 - RIFERIMENTO AL CODICE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

 

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                         

IL PRESIDENTE

       Repice                                                                                

Castronovo