Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 202
2009 00763/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15
DICEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 17 febbraio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRARIS Giovanni Maria |
FURNARI Raffaella GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LOSPINUSO Rocco OLMEO Gavino |
PETRARULO Raffaele RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria
Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il
Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco -
DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: CALGARO Marco - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - FERRANTE
Antonio - GALASSO Ennio Lucio - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino -
LEVI-MONTALCINI Piera - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele -
PORCINO Gaetano - RATTAZZI Giulio Cesare - SALTI Tiziana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Su tale area la Società ha presentato
richiesta per la realizzazione di un Presidio Socio Sanitario.
Il Settore Ambiente e Territorio ha ritenuto
che, da verifiche ambientali, la localizzazione dell'intervento proposto non
fosse compatibile con la zonizzazione acustica comunale, pertanto, l'intervento
non ha potuto essere attuato.
La Città, considerata prioritaria la
necessità di soddisfare l'esigenze di cura della popolazione anziana tramite
l'assistenza offerta dalle strutture sanitarie, quali le Residenze Socio
Sanitarie, ha ritenuto di individuare un'altra area, già di sua proprietà, su
cui poter realizzare l'intervento.
Tale area, posta all'interno di un
isolato in zona Vanchiglietta fra via Benevento, via Oropa, via Rimini e lungo
Po Antonelli nel territorio della Circoscrizione 7, è ricompresa fra le aree
destinate a servizi pubblici afferenti alle Aree da Trasformare per Servizi denominate
dal P.R.G. vigente "Ambito 9.l Benevento 1" ed "Ambito 9.m
Benevento 2" ed oggetto di uno Studio Unitario d'Ambito, approvato dalla
Città con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002 (mecc. 2001
10975/09), ai sensi dell'articolo 7 delle N.U.E.A. di P.R.G. ed attuato con un
P.E.C. inerente al Sub-Ambito 1, stipulato in data 18 novembre 2002.
Considerato
che l'area è di proprietà della Città, al fine di consentire la realizzazione
della struttura socio-sanitaria, la Città intende convenzionarsi con
l'operatore privato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, delle N.U.E.A. di
P.R.G. vigente, per cui è ammesso l'intervento diretto del privato per la
realizzazione di strutture di uso pubblico, previa stipulazione di specifica
convenzione regolante il regime giuridico del suolo e le modalità e le forme di
utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.
Nel suddetto convenzionamento si
prevede l'impegno dell'operatore privato a realizzare a totale propria cura e
spese un complesso edilizio destinato a Presidio Socio Sanitario per una S.L.P.
pari a mq. 9.046,14 nonché l'impegno dello stesso a convenzionarsi con le
AA.SS.LL. della Città, alle condizioni economiche e gestionali stabilite dalle
normative vigenti, per le prestazioni socio-sanitarie ed occupazioni posti
letto. La dotazione complessiva di posti letto verrà autorizzata in sede di
rilascio del permesso di costruire dal Settore competente della Regione
Piemonte.
Nel
suddetto convenzionamento si prevede, altresì, da una parte la cessione
gratuita a favore della Città delle aree di proprietà del soggetto proponente,
pari a mq. 8.896, site fra la via Ramazzini e strada Basse di Stura, già
destinate a servizi pubblici e dall'altra, l'assegnazione al soggetto
proponente dell'area di proprietà della Città, pari a circa mq. 4.665, sita fra
le succitate via Benevento, via Oropa, via Rimini e lungo Po Antonelli, in
diritto di superficie non oneroso per la durata di 99 (novantanove) anni, ai
sensi dell'articolo 952 Codice Civile e seguenti.
Il soggetto proponente dovrà, inoltre,
corrispondere a favore della Città, al momento della stipula della convenzione,
la somma di Euro 471.000,00, quale corrispettivo del maggior valore stimato
dalla Città stessa dell'area da assegnarsi in diritto di superficie rispetto al
terreno in cessione.
L'area oggetto del diritto di superficie, nonché il Presidio
Socio Sanitario da realizzarsi, verranno assoggettate all'uso pubblico, ai
sensi e per gli effetti della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56.
L'ultimazione dell'intervento dovrà avvenire entro 5 anni dal
rilascio del permesso di costruire convenzionato.
Il contributo inerente agli oneri di urbanizzazione dovuti è
pari a circa Euro 276.450,04, di cui Euro 201.276,62 per gli oneri di
urbanizzazione primaria ed Euro 75.173,42 per gli oneri di urbanizzazione
secondaria, calcolati secondo il metodo tabellare al momento del rilascio del
permesso di costruire e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale in
materia di disciplina del contributo di costruzione e di quanto previsto dal
D.P.R. 380 del 2001.
Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è dovuto, inoltre,
il contributo relativo allo smaltimento rifiuti, pari al 50% degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, calcolato in Euro 138.225,02 e da
determinarsi puntualmente al momento del rilascio del permesso di costruire
convenzionato.
Per le modalità di attuazione degli
interventi relativi al Permesso di Costruire Convenzionato, sopra
sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di
convenzione allegato al presente provvedimento.
A garanzia della stipula
della convenzione, il soggetto proponente ha rilasciato, prima
dell'approvazione del suddetto provvedimento deliberativo, apposita polizza fideiussoria
pari al 3% degli oneri di urbanizzazione ed apposito atto d'obbligo di impegno
alla sottoscrizione della convenzione da approvarsi.
In data 4 dicembre 2008 il progetto ha
acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia.
Il progetto risulta, inoltre, come da
parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio della Città, che si allega al
presente provvedimento (allegato 3), compatibile con il Piano di
Classificazione Acustica.
La Circoscrizione 7, a cui è stato trasmessa in data 4 marzo 2009 la documentazione attinente al permesso di costruire convenzionato in discussione, per l'espressione del relativo parere di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in data 28 maggio 2009 con deliberazione circoscrizionale n. 79 (mecc. 2009 03226/090) ha espresso parere negativo (all. 4 - n. ). La ragione ostativa di fondo è che:"L'intervento edilizio risulterebbe "compresso" su una superficie ristretta ... la qual cosa "non offrirebbe significativi spazi all'aperto fruibili dagli ospiti e dai loro parenti mentre anche la dotazione di parcheggi risulterebbe risicata.". Pertanto, la Circoscrizione ha proposto la ricerca di aree alternative ed in particolare di verificare la possibilità di utilizzare per l'edificazione del Presidio Socio Sanitario, l'area comunale in affaccio sul Lungo Stura Lazio (Cascina la Filanda ed area verde contigua).".
Tale area è
individuata nel progetto definitivo della variante n. 100 al P.R.G. nella
sottoclasse IIIb2 (P), "aree parzialmente inondate e considerate
attualmente inondabili" e pertanto può essere resa edificabile solo dopo
la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale quali arginature,
terrapieni, muri di sponda, ecc.. Ne conseguono inevitabili ripercussioni nei
tempi di realizzazione dell'intervento.
Inoltre l'area
individuata dalla Circoscrizione è interessata da un progetto pilota, già
ammesso al finanziamento dalla Regione Piemonte, relativo a cinque unità
immobiliari da realizzarsi, nell'ambito del Bando "Manifestazioni di
interesse casi-pilota Social Housing" seguito dalla Divisione Servizi
Sociali in accordo con la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica.
Si segnala,
peraltro, che al fine di meglio rispondere alle sollecitazioni avanzate dalla
cittadinanza, in merito all'impatto della nuova edificazione prevista sul
contesto edificato, il progetto è stato riformulato.
La nuova
soluzione progettuale (Allegato 2 bis), nel riconfigurare il planivolumetrico,
ha significativamente attenuato l'impatto sull'intorno urbano di riferimento.
Il fabbricato a progetto è stato infatti riarticolato modificando sia il numero
di piani previsti che il relativo posizionamento all'interno del lotto di
intervento.
Tale soluzione consente di ottenere un
numero di piani compresi tra 5 e 7 fuori terra, ove le altezze maggiori
prospettano su ampi spazi pubblici (area parcheggio alberato) e quelle minori
si confrontano con l'adiacente edificazione esistente.
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443,
articolo 1, comma 6, occorre prendere atto che in relazione al presente
permesso di costruire convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della medesima legge in materia di
sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio
attività.
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n.
56/1977 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
- schema di convenzione (all. 1 - n. )
- progetto plano-volumetrico (all. 2 bis -
n. );
- verifica di compatibilità con il Piano di
Classificazione Acustica (all. 3 - n. );
2) di approvare
l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per
atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) dalla
data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo
presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con
funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della
convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente
vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Novembre Rsa S.r.l., con
sede in Torino via Adorno, 8, Partita I.V.A. Codice Fiscale 09855110012, in
persona del suo legale rappresentate, con l'autorizzazione all'ufficiale
rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove
occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate
opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere
atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di
costruzione saranno acquisiti a cura della Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata;
4) prendere atto,
in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, articolo 1, comma 6, che in
relazione al presente permesso di costruire convenzionato non ricorrono le
condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli
strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della
medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
COORDINAMENTO
ATTUAZIONE P.R.G.
F.to Ciocchetti
IL
DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE
AMM.VE URBANISTICHE
F.to
Virano
Limitatamente ai punti di competenza.
IL
DIRIGENTE SETTORE
COORDINAMENTO
DI INTERVENTI
CONVENZIONATI
E VIGILANZA EDILIZIA
F.to
Brullino
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo
Sono stati, inoltre, approvati i seguenti emendamenti all'Allegato 1 - Schema di convenzione.
A pagina 2, quarta riga del
punto 6-, il testo: "Euro 200.000,00", è sostituito dal
seguente: "Euro 471.000,00".
A pagina 5, seconda riga
dell'articolo 6, il testo: "comprensivo di 160 posti letto,", è sostituito dal seguente: "con una
dotazione complessiva di posti letto che verrà autorizzata in sede di rilascio
del permesso di costruire dal Settore competente della Regione Piemonte e".