Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Permessi di Costruire

Settore Denunce di Inizio Attività

       n. ord. 31

2009 00508/038

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009

(proposta dalla G.C. 3 febbraio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

 

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MINA Alberto

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA         

 

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 32/2008. INDIVIDUAZIONE, MODALITA' DI NOMINA, ATTRIBUZIONI, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Il Decreto Legislativo n. 63/2008 del 24 marzo 2008, in vigore dal 24 aprile 2008, ha apportato importanti modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), soprattutto in tema di pianificazione paesaggistica, definendo i principi e la disciplina per la tutela dei beni paesaggistici.

          Ai sensi dell'articolo 146 del Codice, come sostituito dal citato D.Lgs. 63/2008, i proprietari, i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge, hanno l'obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che intendono intraprendere su tali beni, nel caso in cui tali interventi alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

          Giova ricordare che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri atti abilitativi legittimanti l'intervento sotto i profili urbanistico ed edilizio.

          Occorre segnalare, inoltre, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 146 del Codice, fuori dai casi precisamente individuati dall'articolo 167 del Codice stesso e riconducibili, nei fatti, agli interventi edilizi minori, l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata, in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

          Si ricorda, infine, che ampie porzioni del territorio cittadino risultano tutelate dal punto di vista paesaggistico e, in particolare:

-        la maggior parte del territorio posto a levante del fiume Po - a seguito del Decreto Ministeriale 11 novembre 1952;

-        le sponde del fiume Po dalla foce del Sangone a quella della Stura, per la profondità dei viali che fiancheggiano il corso del fiume - a seguito del Decreto Ministeriale 11 gennaio 1950;

-        i viali alberati storici, compresi gli edifici e le aree rientranti, nel tratto tra il fiume Po e il corso Bolzano, in un isolato a destra e in un isolato a sinistra del corso Vittorio Emanuele - a seguito del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1964;

-        le sponde dei fiumi, per una profondità di 150 metri, nelle parti di città che, alla data di approvazione della Legge 431/1985 (c.d. Legge Galasso), risultavano in aree diverse dalle zone omogenee A e B di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

-        le aree ricomprese nel Piano d'Area del fiume Po.

          La procedura autorizzativa introdotta dal D.Lgs. 63/2008 prevede l'acquisizione del parere preventivo della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

          Tale parere, che ha sempre carattere obbligatorio, risulta vincolante fino all'avvenuta verifica positiva, effettuata da parte del Ministero su richiesta della Regione, delle prescrizioni d'uso dei beni vincolati e dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici a tali prescrizioni.

          Le Regioni esercitano prioritariamente la funzione autorizzativa in materia di paesaggio ma possono delegarne l'esercizio anche ai Comuni purché questi dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

          I Comuni sub-delegati dalla Regione Piemonte - come è il caso di Torino - al rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica, in quanto dotati, ai sensi della Legge Regionale 20/1989, di Commissione Edilizia integrata con un esperto, eletto dal Consiglio Comunale, con specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali hanno continuato ad esercitare direttamente tale prerogativa, in virtù del regime transitorio previsto dall'articolo 159 del Codice, fino all'entrata in vigore della Legge Regionale, avvenuta il 4 dicembre 2008, avente come finalità l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n. 42/2004.

          Entro la data del 30 giugno 2009, ai sensi di quanto previsto dal precitato articolo 159 come modificato dall'articolo 38, comma 1, del Decreto Legge 207/2008, le Regioni devono, tuttavia, provvedere ad effettuare le verifiche di sussistenza, nei soggetti sub-delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice, con previsione, in caso di mancato adempimento, di decadenza delle deleghe in essere a tale data. La Regione Piemonte con la predetta Legge Regionale n. 32/2008 ha ampliato le funzioni dei Comuni in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche includendo, tra l'altro, anche i nuovi edifici fino a 3.000 mq. di S.L.P. ed ha disciplinato la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall'articolo 148 del Codice, incaricata di esprimere sia il parere previsto dal comma 3 dell'articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia il parere vincolante, previsto dall'articolo 49, comma 15, della Legge Regionale n. 56/1977, per gli interventi, soggetti a Permesso di Costruire, sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale sono definiti di interesse storico-artistico.

          La Giunta Regionale del Piemonte, con proprie deliberazioni in data 1 dicembre 2008, n. 34-10229 e 16 dicembre 2008, n. 58-10313, ha stabilito i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, disciplinando i requisiti minimi obbligatori dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, nonché richiedendo l'individuazione, da parte dei Comuni, di differenti responsabili, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per i due distinti procedimenti, paesaggistico ed edilizio-urbanistico, ai fini della differenziazione delle due attività amministrative.

          Pertanto, è diventato urgente per i Comuni, al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, nominare in tempi rapidi la Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 32/2008 e sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni di Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 e del 16 dicembre 2008.

          La Legge Regionale n. 32/2008 prevede che la "Commissione Locale per il Paesaggio", con competenze tecnico-scientifiche, dovrà essere composta da almeno tre esperti "in possesso di diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale".

          Le modalità di costituzione e funzionamento - che la Legge Regionale stabilisce siano di competenza dei Comuni - risultano definite nel dispositivo del presente provvedimento, cui si rimanda.

          Al fine della costituzione occorre, quindi, dare corso alle procedure necessarie a reperire le professionalità sopra indicate.

          Allo scopo, sembra opportuno avvalersi delle medesime procedure previste per l'individuazione degli esperti da nominare per la Commissione Edilizia, così come indicato dall'articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio della Città (avviso pubblicato su almeno due dei quotidiani cittadini a più alta diffusione), rimandando a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione dell'atto che individua modalità, requisiti e termini  per la  presentazione formale delle candidature.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, incaricata di esprimere sia i pareri previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia il parere vincolante, previsto dall'articolo 49, comma 15, della Legge Regionale n. 56/1977, per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale sono definiti di interesse storico-artistico con le modalità di funzionamento sotto riportate:

a)       gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso pubblicato su almeno due dei quotidiani cittadini a più alta diffusione;

b)      le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea attinente ad una delle materie indicate in legge; le esperienze professionali almeno triennali maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La selezione dei candidati è effettuata dal Consiglio Comunale che provvederà alla nomina della Commissione con propria deliberazione. La Commissione consiliare competente valuterà le candidature pervenute nel corso di una seduta pubblica appositamente convocata;

c)       la Commissione dovrà essere composta da cinque componenti tecnici aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso del diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale. La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente, il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta;

d)      i membri designati devono rappresentare una pluralità delle competenze suddette;

e)       la durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni) e potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario ad esperire le procedure previste per una nuova nomina;

f)       il mandato è rinnovabile una sola volta;

g)       i componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, restando però in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza;

h)       non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti e gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, oltre a quelli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione, Amministratori e dipendenti dell'Ente;

i)        le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in carica;

l)        i componenti della Commissione decadono, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso siano accertate le situazioni suddette ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

m)      la Commissione esprime parere obbligatorio: nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 47/1985 e dell'articolo 4 della Legge Regionale 33/2004; nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sopraordinati in materia paesaggistica. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale n. 56/1977 relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale;

n)       la Commissione, stante le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento;

o)      la Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni o straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario un Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre componenti;

p)      un funzionario degli uffici comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario e redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa ed assistono i Dirigenti degli uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione;

q)      i componenti della Commissione interessati, a qualsiasi titolo, alla trattazione di argomenti o progetti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di  autorizzazione in materia paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista;

r)       la Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il parere deve sempre essere motivato anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria;

s)       la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di consultare, durante le sedute, uno o più esperti in specifiche materie;  ha inoltre la facoltà di convocare o ascoltare i richiedenti le autorizzazioni o i relativi progettisti, nonché di eseguire sopralluoghi collegiali;

t)       la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso;

2)      di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione e la pubblicazione dell'atto che individua modalità, requisiti e termini per la presentazione formale delle candidature per la suddetta Commissione; con ulteriore e successivo provvedimento dirigenziale verranno altresì individuati e nominati i Responsabili di Procedimento competenti in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Viene dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente atto non         comporta effetti diretti ed indiretti sul bilancio;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA'

F.to Demetri

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PERMESSI DI COSTRUIRE

F.to Cortese

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice   

IL PRESIDENTE

Castronovo